Le pensioni contributive ricalcolate dal gennaio 2015 -
Le pensioni contributive ricalcolate dal gennaio 2015 -
Buonasera, spero di fare cosa gradita, pubblico quest'articolo che ho trovato sul web.
Le pensioni contributive ricalcolate dal gennaio 2015 - Pensioni 23/05/2016
A distanza di oltre 18 mesi, l'Inps sta provvedendo al ricalcolo dei trattamenti pensionistici nei confronti di quei lavoratori che hanno sommato i benefici di quote contributive su pensioni retributive. La riforma Monti Fornero aveva esteso la quota C (calcolata con il contributivo), a decorrere dal 2012, nei confronti delle persone che al 31 dicembre 1995 vantavano almeno 18 anni di contributi. Nell' ipotesi in cui il lavoratore avesse elevate anzianità contributive o avesse già perfezionato i 40 anni di contribuzione alla fine del 2011, era riuscito a incrementare la pensione attraverso il montante contributivo. Con la valorizzazione contributiva dei versamenti oltre i 4o anni di anzianità si era cioè determinato un effetto distorsivo non rispondendo alle finalità di equità intergenerazionale poste a fondamento della norma. Infatti, prima del 2012, le anzianità eccedenti i 4o anni non erano considerate utili ai fini dell'incremento del trattamento pensionistico. Con la legge di Stabilità 2015, è stato previsto il ricalcolo dei trattamenti pensionistici (circolare Inps 74/2015 e messaggio Inps 1180/2016). Per ogni pensione (ex) retributiva, l'Inps è chiamato ad effettuare un doppio calcolo. Il primo corrispondente a quello attualmente in pagamento con la quota contributiva dal 2012. Il secondo calcolando la pensione interamente con le regole retributive valorizzando altresì anche gli anni eccedenti i 4o. In altri termini le anzianità post 2011 vengono calcolate secondo l'aliquota di rendimento prevista in precedenza (di norma il 2% annuo) senza alcun tetto. Fino al 2011 il rendimento si "congelava" all'8o per cento. Con il messaggio interno 224/2016, l'Istituto fornisce le indicazioni per gli operatori sull'iter da seguire affinché a livello centrale possa essere operato il ricalcolo. Tra i due importi come sopra determinati, sarà messo in pagamento quello inferiore. La decorrenza è fissata al i gennaio 2015 pertanto si dovrà procedere al recupero delle somme indebitamente corrisposte a decorrere dalla stessa data. Al momento rimango escluse - per questioni tecnico-informatiche- le pensioni anticipate (quelle conseguite con oltre 41/42 anni di contributi) conseguite a età inferiori a 62 anni, aventi decorrenza antecedente il 2015 e che hanno avuto l'applicazione delle penalità sulle quote retributive. Non rientrano nell'ambito di questa disciplina, e quindi non saranno interessate dal ricalcolo, i trattamenti pensionistici conseguiti in regime di totalizzazione nazionale.
Le pensioni contributive ricalcolate dal gennaio 2015 - Pensioni 23/05/2016
A distanza di oltre 18 mesi, l'Inps sta provvedendo al ricalcolo dei trattamenti pensionistici nei confronti di quei lavoratori che hanno sommato i benefici di quote contributive su pensioni retributive. La riforma Monti Fornero aveva esteso la quota C (calcolata con il contributivo), a decorrere dal 2012, nei confronti delle persone che al 31 dicembre 1995 vantavano almeno 18 anni di contributi. Nell' ipotesi in cui il lavoratore avesse elevate anzianità contributive o avesse già perfezionato i 40 anni di contribuzione alla fine del 2011, era riuscito a incrementare la pensione attraverso il montante contributivo. Con la valorizzazione contributiva dei versamenti oltre i 4o anni di anzianità si era cioè determinato un effetto distorsivo non rispondendo alle finalità di equità intergenerazionale poste a fondamento della norma. Infatti, prima del 2012, le anzianità eccedenti i 4o anni non erano considerate utili ai fini dell'incremento del trattamento pensionistico. Con la legge di Stabilità 2015, è stato previsto il ricalcolo dei trattamenti pensionistici (circolare Inps 74/2015 e messaggio Inps 1180/2016). Per ogni pensione (ex) retributiva, l'Inps è chiamato ad effettuare un doppio calcolo. Il primo corrispondente a quello attualmente in pagamento con la quota contributiva dal 2012. Il secondo calcolando la pensione interamente con le regole retributive valorizzando altresì anche gli anni eccedenti i 4o. In altri termini le anzianità post 2011 vengono calcolate secondo l'aliquota di rendimento prevista in precedenza (di norma il 2% annuo) senza alcun tetto. Fino al 2011 il rendimento si "congelava" all'8o per cento. Con il messaggio interno 224/2016, l'Istituto fornisce le indicazioni per gli operatori sull'iter da seguire affinché a livello centrale possa essere operato il ricalcolo. Tra i due importi come sopra determinati, sarà messo in pagamento quello inferiore. La decorrenza è fissata al i gennaio 2015 pertanto si dovrà procedere al recupero delle somme indebitamente corrisposte a decorrere dalla stessa data. Al momento rimango escluse - per questioni tecnico-informatiche- le pensioni anticipate (quelle conseguite con oltre 41/42 anni di contributi) conseguite a età inferiori a 62 anni, aventi decorrenza antecedente il 2015 e che hanno avuto l'applicazione delle penalità sulle quote retributive. Non rientrano nell'ambito di questa disciplina, e quindi non saranno interessate dal ricalcolo, i trattamenti pensionistici conseguiti in regime di totalizzazione nazionale.
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Re: Le pensioni contributive ricalcolate dal gennaio 2015 -
Messaggio da rosario1960 »
Grazie Jamel, sicuramente qualcuno più bravo di me avrà fatto sicuramente due calcoli ci potrebbe far sapere a grandi linee se si parla di centinaia o di qualche euro?
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Re: Le pensioni contributive ricalcolate dal gennaio 2015 -
Messaggio da Filippogianni »
In sostanza cosa cambia per chi si trova dal 2014 in pensione con il sistema retributivo grazie
Re: Le pensioni contributive ricalcolate dal gennaio 2015 -
Nel messaggio Inps 1180/2016 è riportato "restano per il momento escluse dalla trattazione delle pensioni: il comparto militare ecc......
Prima o poi sarà incluso anche il reparto militare e le trattenute partiranno dal 1 gennaio 2015.
Se saranno di un centinaio di euro al mese, bisogna chiedere un prestito?
Prima o poi sarà incluso anche il reparto militare e le trattenute partiranno dal 1 gennaio 2015.
Se saranno di un centinaio di euro al mese, bisogna chiedere un prestito?
Re: Le pensioni contributive ricalcolate dal gennaio 2015 -
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Pensioni, come si determina la retribuzione pensionabile
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La retribuzione pensionabile è quel valore che traduce in pensione, nel sistema retributivo, gli ultimi anni di stipendio percepito dal lavoratore.
La Retribuzione Pensionabile
Il dizionario di Pensioni Oggi
La retribuzione pensionabile è quel valore che traduce in pensione, nel sistema retributivo, gli ultimi anni di stipendio percepito dal lavoratore. E' dunque indispensabile per determinare le quote di pensione (A e B) dei lavoratori che vantano contribuzione accreditata al 31 dicembre 1995 e che dunque hanno ancora, anche se in piccola parte, una quota dell'assegno determinata con il sistema reddituale.
La retribuzione pensionabile dipende strettamente dell'anzianità contributive maturate alla data del 31 dicembre 1992 quando è entrato in vigore la Legge Amato (Dlgs 503/1992) che ha mutato il periodo di riferimento su cui calcolarla.
Per quanto riguarda la Quota A di pensione, quella che determina il calcolo della pensione sino al 31.12.1992, il lavoratore la retribuzione pensionabile annua si determina prendendo a riferimento la base delle retribuzioni degli ultimi 5 anni del lavoratore (10 anni per i lavoratori autonomi; ultimo stipendio per i lavoratori del pubblico impiego). Per la Quota B di pensione bisogna invece distinguere in quanto l'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 503/1992 ha riformato la valorizzazione delle anzianità contributive maturate successivamente al 1° gennaio 1993 a seconda se il lavoratore vantasse più o meno di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992 con l'obiettivo di estendere il periodo temporale di riferimento.
In particolare: 1) quando il lavoratore dipendente ha meno di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992, la retribuzione annua pensionabile va determinata prendendo in considerazione i 5 anni utili (260 settimane) anteriori alla decorrenza della pensione (10 anni se autonomo), incrementati dei periodi contributivi compresi tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese precedente la decorrenza della pensione; 2) quando, invece, il lavoratore dipendente possiede 15 o più anni di contributi al 31 dicembre 1992, la retribuzione annua pensionabile si determina sulla base degli ultimi 10 anni (520 settimane) di contribuzione precedenti la decorrenza della pensione (15 anni nel caso di lavoratore autonomo). L'ampliamento da 5 a 10 anni del periodo utile per la determinazione della retribuzione annua pensionabile, in questo secondo caso, è stato attuato con gradualità, e i 10 anni (520 settimane) sono stati raggiunti alla fine del 2001.
La tavola seguente riepiloga il periodo di riferimento sul quale si determina la quota A e la Quota B della pensione.
Retribuzione di Riferimento
Una volta stabilito l'arco temporale di riferimento della retribuzione percepita dal lavoratore per il calcolo della retribuzione pensionabile, occorre individuare il valore della retribuzione stessa. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria essa è costituita dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi indicata nel CUD e/o comunicata all'INPS tramite le denunce contributive del datore di lavoro, si includono cioè nella base di calcolo anche alcuni elementi variabili della retribuzione (ad esempio straordinari e premi di produzione); mentre per i lavoratori autonomi la retribuzione pensionabile è determinata dal reddito dichiarato ai fini fiscali (dal 1.7.1990).
Nel pubblico impiego
Per i lavoratori del pubblico impiego la retribuzione pensionabile viene denominata base pensionabile e si calcola in modo diverso rispetto all'AGO. In particolare per gli iscritti alla Cassa Stato (Ctps) l'articolo 43 del DPR 1092/1973 cita tra gli elementi da considerare, per dodici mensilità: 1) stipendio tabellare, scatti di anzianità (se previsti) e altre indennità pensionabili; 2) indennità integrativa speciale (o di contingenza) anche se conglobata nello stipendio. In aggiunta a queste voci è considerato anche il valore corrispondente al 18% dello stipendio (cd. maggiorazione), degli scatti di anzianità e delle altre indennità pensionabili. Altri assegni o indennità non possono essere considerati se una disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile. Dal calcolo sono esclusi tutti i componenti della retribuzione definiti “accessori”, quali gli straordinari, gli incentivi alla produttività ecc.
Per gli appartenenti al comparto difesa e sicurezza gli elementi da considerare per determinare la base pensionabile sono: 1) stipendio tabellare, scatti di anzianità (se previsti) e altre indennità pensionabili (cfr. articolo 53 del Dpr 1092/1973); 2) indennità integrativa speciale (o di contingenza) anche se conglobata nello stipendio, assegno funzionale; 3) eventuali benefici di invalidità di servizio. In aggiunta a queste voci è considerato anche il valore corrispondente al 18% dello stipendio (cd. maggiorazione), degli scatti di anzianità e delle altre indennità pensionabili e degli eventuali benefici di invalidità di servizio. Si ricorda che i lavoratori del comparto beneficiano dei sei aumenti periodici dello stipendio (del 2,5%) ai sensi dell'articolo 4 del Dlgs 165/1997 che determinano, in sostanza, un incremento ulteriore complessivo del 15% dello stipendio.
Per i dipendenti degli enti locali iscritti alla CPDEL (Cassa pensioni dipendenti enti locali) si fa riferimento al trattamento economico spettante alla cessazione dal servizio risultante dall’ultima busta paga che ha le caratteristiche di fissità e continuità comprendendo anche la tredicesima mensilità. Fanno parte di tale retribuzione: 1) stipendio tabellare, scatti di anzianità (se previsti), maturato economico, tredicesima mensilità e mensilità aggiuntive se previste dal contratto di categoria; 2) indennità integrativa speciale (o di contingenza); 3) tutte le indennità o assegni fissi corrisposti per l'attività svolta e previsti dal contratto collettivo di comparto. Tutti gli altri componenti della retribuzione che non hanno le caratteristiche sopra richiamate, definiti “accessori”, quali gli straordinari, gli incentivi alla produttività etc. sono esclusi dal calcolo.
Dal 1° gennaio 1996, la base pensionabile è stata armonizzata alle regole vigenti nell'AGO e, pertanto, viene costituita da tutto ciò che il lavoratore riceve in dipendenza del rapporto di lavoro. Da tale data, pertanto, sono considerati anche gli elementi “accessori” corrisposti (come ad esempio straordinario, indennità legate ai risultati e/o alla produttività etc). Per i dipendenti dello Stato, che nel calcolo hanno già conteggiato in più il valore virtuale del 18%, gli accessori sono considerati solo per l’eventuale quota superiore a tale valore.
Negli altri fondi esclusivi e sostitutivi dell'AGO
Gli iscritti presso i fondi speciali (telefonici, elettrici, trasporti, FS, Volo, Enpals, eccetera) godono di regole diverse rispetto all'AGO. In linea generale, non potendo tediare il lettore in questa sede con tutte le differenze, basti ricordare che due sono gli elementi di distinzione principali: 1) il periodo di riferimento delle retribuzioni per la determinazione della quota A di pensione, in genere, è più favorevole in quanto è rapportato all'ultima retribuzione percepita (nel Fondo Elettrici si prende la media degli ultimi sei mesi che diventano dodici nel fondo Trasporti; nel fondo telefonici e nell'ex enpals si applica un diverso sistema di riferimento) piuttosto che alla media degli ultimi cinque anni di stipendio; 2) nei redditi che entrano nella base pensionabile bisogna togliere gli elementi accessori (si utilizza cioè la cd. retribuzione teorica piuttosto che quella effettiva) e, in taluni fondi, bisogna applicare una maggiorazione rispetto all'ultimo stipendio percepito (es. nel Fondo FS si applica una maggiorazione del 18%).
Il calcolo
Una volta individuato il periodo di riferimento, per calcolare le Quote A e B, bisogna procedere alla rivalutazione della retribuzione pensionabile per ciascun anno sulla base degli appositi coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni pubblicati annualmente dall'Istat e dall'Inps, individuare la media della retribuzione pensionabile nel suddetto periodo di riferimento e quindi applicare su questa le aliquote di rendimento: l'aliquota è, in genere, sempre pari al 2% per ogni anno di lavoro entro un massimo di 40 anni (ciò consente di tradurre in pensione l'80% della retribuzione pensionabile). La retribuzione pensionabile non è soggetta a massimali contributivi o a tetti massimi anche se, al di sopra di una determinato valore, scatta un meccanismo di abbattimento dei rendimenti che riduce la pensione ottenibile. Da segnalare che sino al 31 dicembre 1997 erano in vigore aliquote di rendimento più vantaggiose per i lavoratori del pubblico impiego e per gli assicurati presso fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria.
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vi allego il link del ricalcolo pensioni preso su pensioni oggi su facebook, io ho captio che faranno il ricalcolo ai magistrati generali,e maneger dello stao
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Pensioni, come si determina la retribuzione pensionabile
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La retribuzione pensionabile è quel valore che traduce in pensione, nel sistema retributivo, gli ultimi anni di stipendio percepito dal lavoratore.
La Retribuzione Pensionabile
Il dizionario di Pensioni Oggi
La retribuzione pensionabile è quel valore che traduce in pensione, nel sistema retributivo, gli ultimi anni di stipendio percepito dal lavoratore. E' dunque indispensabile per determinare le quote di pensione (A e B) dei lavoratori che vantano contribuzione accreditata al 31 dicembre 1995 e che dunque hanno ancora, anche se in piccola parte, una quota dell'assegno determinata con il sistema reddituale.
La retribuzione pensionabile dipende strettamente dell'anzianità contributive maturate alla data del 31 dicembre 1992 quando è entrato in vigore la Legge Amato (Dlgs 503/1992) che ha mutato il periodo di riferimento su cui calcolarla.
Per quanto riguarda la Quota A di pensione, quella che determina il calcolo della pensione sino al 31.12.1992, il lavoratore la retribuzione pensionabile annua si determina prendendo a riferimento la base delle retribuzioni degli ultimi 5 anni del lavoratore (10 anni per i lavoratori autonomi; ultimo stipendio per i lavoratori del pubblico impiego). Per la Quota B di pensione bisogna invece distinguere in quanto l'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 503/1992 ha riformato la valorizzazione delle anzianità contributive maturate successivamente al 1° gennaio 1993 a seconda se il lavoratore vantasse più o meno di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992 con l'obiettivo di estendere il periodo temporale di riferimento.
In particolare: 1) quando il lavoratore dipendente ha meno di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992, la retribuzione annua pensionabile va determinata prendendo in considerazione i 5 anni utili (260 settimane) anteriori alla decorrenza della pensione (10 anni se autonomo), incrementati dei periodi contributivi compresi tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese precedente la decorrenza della pensione; 2) quando, invece, il lavoratore dipendente possiede 15 o più anni di contributi al 31 dicembre 1992, la retribuzione annua pensionabile si determina sulla base degli ultimi 10 anni (520 settimane) di contribuzione precedenti la decorrenza della pensione (15 anni nel caso di lavoratore autonomo). L'ampliamento da 5 a 10 anni del periodo utile per la determinazione della retribuzione annua pensionabile, in questo secondo caso, è stato attuato con gradualità, e i 10 anni (520 settimane) sono stati raggiunti alla fine del 2001.
La tavola seguente riepiloga il periodo di riferimento sul quale si determina la quota A e la Quota B della pensione.
Retribuzione di Riferimento
Una volta stabilito l'arco temporale di riferimento della retribuzione percepita dal lavoratore per il calcolo della retribuzione pensionabile, occorre individuare il valore della retribuzione stessa. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria essa è costituita dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi indicata nel CUD e/o comunicata all'INPS tramite le denunce contributive del datore di lavoro, si includono cioè nella base di calcolo anche alcuni elementi variabili della retribuzione (ad esempio straordinari e premi di produzione); mentre per i lavoratori autonomi la retribuzione pensionabile è determinata dal reddito dichiarato ai fini fiscali (dal 1.7.1990).
Nel pubblico impiego
Per i lavoratori del pubblico impiego la retribuzione pensionabile viene denominata base pensionabile e si calcola in modo diverso rispetto all'AGO. In particolare per gli iscritti alla Cassa Stato (Ctps) l'articolo 43 del DPR 1092/1973 cita tra gli elementi da considerare, per dodici mensilità: 1) stipendio tabellare, scatti di anzianità (se previsti) e altre indennità pensionabili; 2) indennità integrativa speciale (o di contingenza) anche se conglobata nello stipendio. In aggiunta a queste voci è considerato anche il valore corrispondente al 18% dello stipendio (cd. maggiorazione), degli scatti di anzianità e delle altre indennità pensionabili. Altri assegni o indennità non possono essere considerati se una disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile. Dal calcolo sono esclusi tutti i componenti della retribuzione definiti “accessori”, quali gli straordinari, gli incentivi alla produttività ecc.
Per gli appartenenti al comparto difesa e sicurezza gli elementi da considerare per determinare la base pensionabile sono: 1) stipendio tabellare, scatti di anzianità (se previsti) e altre indennità pensionabili (cfr. articolo 53 del Dpr 1092/1973); 2) indennità integrativa speciale (o di contingenza) anche se conglobata nello stipendio, assegno funzionale; 3) eventuali benefici di invalidità di servizio. In aggiunta a queste voci è considerato anche il valore corrispondente al 18% dello stipendio (cd. maggiorazione), degli scatti di anzianità e delle altre indennità pensionabili e degli eventuali benefici di invalidità di servizio. Si ricorda che i lavoratori del comparto beneficiano dei sei aumenti periodici dello stipendio (del 2,5%) ai sensi dell'articolo 4 del Dlgs 165/1997 che determinano, in sostanza, un incremento ulteriore complessivo del 15% dello stipendio.
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Dal 1° gennaio 1996, la base pensionabile è stata armonizzata alle regole vigenti nell'AGO e, pertanto, viene costituita da tutto ciò che il lavoratore riceve in dipendenza del rapporto di lavoro. Da tale data, pertanto, sono considerati anche gli elementi “accessori” corrisposti (come ad esempio straordinario, indennità legate ai risultati e/o alla produttività etc). Per i dipendenti dello Stato, che nel calcolo hanno già conteggiato in più il valore virtuale del 18%, gli accessori sono considerati solo per l’eventuale quota superiore a tale valore.
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vi allego il link del ricalcolo pensioni preso su pensioni oggi su facebook, io ho captio che faranno il ricalcolo ai magistrati generali,e maneger dello stao
Re: Le pensioni contributive ricalcolate dal gennaio 2015 -
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Pensioni, scatta il ricalcolo sugli assegni piu' elevati
Pensioni, scatta il ricalcolo sugli assegni piu' elevati
Sabato, 21 Maggio 2016 13:30
Scritto da Franco Rossini
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L'istituto di previdenza dovrà effettuare due conteggi: il primo applicando il sistema contributivo dal 2012, il secondo applicando interamente il criterio retributivo, per poi pagare la pensione di importo più basso.
L'Inps ha avviato le procedure per il ricalcolo degli assegni nei confronti di quei lavoratori che hanno sommato i benefici di quote contributive su pensioni retributive. Lo precisa il messaggio interno inps 2214/2016 pubblicato l'altro giorno. La riforma Monti Fornero aveva esteso la quota C (calcolata con il contributivo), a decorrere dal 2012, nei confronti degli assicurati che al 31 dicembre 1995 vantavano almeno 18 anni di contributi. L'adempimento è scaturito dall'articolo 1, comma 707 della legge 190/2014 con il quale il legislatore ha previsto che l'importo "complessivo del trattamento pensionistico liquidato con le regole vigenti dal 1° gennaio 2012 non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della riforma Fornero computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa".
La misura è stata regolata con la Circolare Inps 74/2015 nella quale l'istituto di previdenza ha indicato che i destinatari sono i lavoratori che hanno almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 e che, quindi per effetto della Riforma Fornero, vedono l'assegno determinato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 e contributivo sulle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012.
Il doppio calcolo. Per determinare il tetto, bisogna effettuare un calcolo piuttosto complesso: prima si deve determinare l'importo del trattamento che dovrebbe essere corrisposto con le regole attuali (cioè retributivo sino al 2011 e contributivo dal 2012). Quindi bisogna verificare l'importo, per così dire "virtuale", dell'assegno che sarebbe stato conseguito applicando interamente il criterio retributivo anche alle quote di anzianità maturate dopo il 2011 sino alla data di effettivo pensionamento. Con una modifica, rispetto alle vecchie regole, non da poco: si supera infatti il concetto di massima anzianità contributiva valorizzabile garantendo cioè che l'importo del trattamento possa andare anche oltre quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione tout court del vecchio sistema retributivo (cfr: Circolare Inps 74/205) valorizzando anche gli anni eccedenti i 40. L'importo minore tra il confronto dei due sistemi sarà quello messo in pagamento.
Se il valore dell'assegno determinato con le regole attuali sarà inferiore a quello determinato con le regole retributive, l'assegno non subirà alcuna penalità, in caso contrario dovrà essere messo in pagamento l'importo determinato con il secondo sistema di calcolo.
L'impatto. I lavoratori interessati dall'innovazione dovrebbero essere coloro in particolare che cessano con un'anzianità anagrafica superiore all'età prevista per la pensione di vecchiaia (cioè oltre i 66 anni e 7 mesi) e con retribuzioni medie superiori a circa 46mila euro annui, cioè superiori alla prima fascia pensionabile vigente nel sistema retributivo. Costoro, infatti, non avendo nessun massimale sulle retribuzioni, riescono a valorizzare, con il sistema contributivo, l'intera cifra sulla terza quota di pensione (quota C) ottenendo, spesso una prestazione superiore a quella che sarebbe stata determinata con il secondo sistema di calcolo. Questo risultato è possibile anche grazie all'attivazione di coefficienti di trasformazione piu' alti perchè calcolati sino al 70° anno di età. Si tratta soprattutto di magistrati, professori universitari, dirigenti, e alte cariche dello stato che lasciano il servizio ad età avanzate con retribuzioni superiori a 100mila euro annui.
Effetto retroattivo. Il doppio calcolo si applica non solo ai trattamenti pensionistici che hanno decorrenza successiva al 2014, ma anche a quelli già liquidati in precedenza, con effetto dal 2015. I pensionati che sono usciti dal mondo del lavoro nel periodo 2012-2014 e che hanno beneficiato di un trattamento pensionistico di maggior favore con l'applicazione delle regole della riforma Fornero, dal 1° gennaio 2015 si vedranno quindi ridurre l'importo dell'assegno qualora l'assegno determinato con il secondo sistema di calcolo risulti inferiore a quello messo in pagamento.
I risparmi dovranno confluire in un apposito fondo gestito dall'Inps finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti che devono ancora essere individuati da un apposito decreto ministeriale.
L'Inps comunica che sono comunque escluse dall’applicazione del sistema di confronto: le pensioni in totalizzazione; le pensioni degli spedizionieri doganali; le rendite facoltative; le pensioni della mutualità casalinghe; gli indennizzi per la cessazione dell’attività commerciale; gli assegni vitalizi PSO; i trattamenti ex ENPAO; le pensioni marittime trasferite all’AGO; le pensioni di inabilità, le pensioni di reversibilità derivanti da pensioni di inabilità e le pensioni ai superstiti indirette di assicurato riconosciuto inabile. Invece sono in fase di aggiornamento le procedure per la verifica le pensioni sulle quali è presente la penalizzazione; gli assegni straordinari a sostegno del reddito e gli assegni di esodo; le categorie ex INPDAI; le pensioni ex IPOST e ex FS.
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Pensioni, scatta il ricalcolo sugli assegni piu' elevati
Pensioni, scatta il ricalcolo sugli assegni piu' elevati
Sabato, 21 Maggio 2016 13:30
Scritto da Franco Rossini
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L'istituto di previdenza dovrà effettuare due conteggi: il primo applicando il sistema contributivo dal 2012, il secondo applicando interamente il criterio retributivo, per poi pagare la pensione di importo più basso.
L'Inps ha avviato le procedure per il ricalcolo degli assegni nei confronti di quei lavoratori che hanno sommato i benefici di quote contributive su pensioni retributive. Lo precisa il messaggio interno inps 2214/2016 pubblicato l'altro giorno. La riforma Monti Fornero aveva esteso la quota C (calcolata con il contributivo), a decorrere dal 2012, nei confronti degli assicurati che al 31 dicembre 1995 vantavano almeno 18 anni di contributi. L'adempimento è scaturito dall'articolo 1, comma 707 della legge 190/2014 con il quale il legislatore ha previsto che l'importo "complessivo del trattamento pensionistico liquidato con le regole vigenti dal 1° gennaio 2012 non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della riforma Fornero computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa".
La misura è stata regolata con la Circolare Inps 74/2015 nella quale l'istituto di previdenza ha indicato che i destinatari sono i lavoratori che hanno almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 e che, quindi per effetto della Riforma Fornero, vedono l'assegno determinato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 e contributivo sulle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012.
Il doppio calcolo. Per determinare il tetto, bisogna effettuare un calcolo piuttosto complesso: prima si deve determinare l'importo del trattamento che dovrebbe essere corrisposto con le regole attuali (cioè retributivo sino al 2011 e contributivo dal 2012). Quindi bisogna verificare l'importo, per così dire "virtuale", dell'assegno che sarebbe stato conseguito applicando interamente il criterio retributivo anche alle quote di anzianità maturate dopo il 2011 sino alla data di effettivo pensionamento. Con una modifica, rispetto alle vecchie regole, non da poco: si supera infatti il concetto di massima anzianità contributiva valorizzabile garantendo cioè che l'importo del trattamento possa andare anche oltre quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione tout court del vecchio sistema retributivo (cfr: Circolare Inps 74/205) valorizzando anche gli anni eccedenti i 40. L'importo minore tra il confronto dei due sistemi sarà quello messo in pagamento.
Se il valore dell'assegno determinato con le regole attuali sarà inferiore a quello determinato con le regole retributive, l'assegno non subirà alcuna penalità, in caso contrario dovrà essere messo in pagamento l'importo determinato con il secondo sistema di calcolo.
L'impatto. I lavoratori interessati dall'innovazione dovrebbero essere coloro in particolare che cessano con un'anzianità anagrafica superiore all'età prevista per la pensione di vecchiaia (cioè oltre i 66 anni e 7 mesi) e con retribuzioni medie superiori a circa 46mila euro annui, cioè superiori alla prima fascia pensionabile vigente nel sistema retributivo. Costoro, infatti, non avendo nessun massimale sulle retribuzioni, riescono a valorizzare, con il sistema contributivo, l'intera cifra sulla terza quota di pensione (quota C) ottenendo, spesso una prestazione superiore a quella che sarebbe stata determinata con il secondo sistema di calcolo. Questo risultato è possibile anche grazie all'attivazione di coefficienti di trasformazione piu' alti perchè calcolati sino al 70° anno di età. Si tratta soprattutto di magistrati, professori universitari, dirigenti, e alte cariche dello stato che lasciano il servizio ad età avanzate con retribuzioni superiori a 100mila euro annui.
Effetto retroattivo. Il doppio calcolo si applica non solo ai trattamenti pensionistici che hanno decorrenza successiva al 2014, ma anche a quelli già liquidati in precedenza, con effetto dal 2015. I pensionati che sono usciti dal mondo del lavoro nel periodo 2012-2014 e che hanno beneficiato di un trattamento pensionistico di maggior favore con l'applicazione delle regole della riforma Fornero, dal 1° gennaio 2015 si vedranno quindi ridurre l'importo dell'assegno qualora l'assegno determinato con il secondo sistema di calcolo risulti inferiore a quello messo in pagamento.
I risparmi dovranno confluire in un apposito fondo gestito dall'Inps finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti che devono ancora essere individuati da un apposito decreto ministeriale.
L'Inps comunica che sono comunque escluse dall’applicazione del sistema di confronto: le pensioni in totalizzazione; le pensioni degli spedizionieri doganali; le rendite facoltative; le pensioni della mutualità casalinghe; gli indennizzi per la cessazione dell’attività commerciale; gli assegni vitalizi PSO; i trattamenti ex ENPAO; le pensioni marittime trasferite all’AGO; le pensioni di inabilità, le pensioni di reversibilità derivanti da pensioni di inabilità e le pensioni ai superstiti indirette di assicurato riconosciuto inabile. Invece sono in fase di aggiornamento le procedure per la verifica le pensioni sulle quali è presente la penalizzazione; gli assegni straordinari a sostegno del reddito e gli assegni di esodo; le categorie ex INPDAI; le pensioni ex IPOST e ex FS.
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Re: Le pensioni contributive ricalcolate dal gennaio 2015 -
Ma nel più recente messaggio INPS se NON erro NON si parla di esclusione dei comparti militari ed assimilati....Jamel ha scritto:Nel messaggio Inps 1180/2016 è riportato "restano per il momento escluse dalla trattazione delle pensioni: il comparto militare ecc......
Prima o poi sarà incluso anche il reparto militare e le trattenute partiranno dal 1 gennaio 2015.
Se saranno di un centinaio di euro al mese, bisogna chiedere un prestito?
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: Le pensioni contributive ricalcolate dal gennaio 2015 -
firefox ha scritto:Ma nel più recente messaggio INPS se NON erro NON si parla di esclusione dei comparti militari ed assimilati....Jamel ha scritto:Nel messaggio Inps 1180/2016 è riportato "restano per il momento escluse dalla trattazione delle pensioni: il comparto militare ecc......
Prima o poi sarà incluso anche il reparto militare e le trattenute partiranno dal 1 gennaio 2015.
Se saranno di un centinaio di euro al mese, bisogna chiedere un prestito?
Infatti io ho scritto per il MOMENTO ET NON.
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- Messaggi: 1019
- Iscritto il: mar mar 01, 2016 4:48 pm
Re: Le pensioni contributive ricalcolate dal gennaio 2015 -
Messaggio da Filippogianni »
Caro Jamel senbra che te oppure chi per te ogni tanto prova con la gettare scompiglio tra le persone.Jamel ha scritto:Nel messaggio Inps 1180/2016 è riportato "restano per il momento escluse dalla trattazione delle pensioni: il comparto militare ecc......
Prima o poi sarà incluso anche il reparto militare e le trattenute partiranno dal 1 gennaio 2015.
Se saranno di un centinaio di euro al mese, bisogna chiedere un prestito?
In rete girano tante di quelle castronerie che se dovremmo prenderle tutte per buone non basterebbe un mutuo per 250 anni con rate di 2.500,00 euro,al mese per fare felice chi genera scompiglio.
Io dormo serenamente come molti altri non faremo ne prestiti ne mutui
Re: Le pensioni contributive ricalcolate dal gennaio 2015 -
Filippogianni ha scritto:Caro Jamel senbra che te oppure chi per te ogni tanto prova con la gettare scompiglio tra le persone.Jamel ha scritto:Nel messaggio Inps 1180/2016 è riportato "restano per il momento escluse dalla trattazione delle pensioni: il comparto militare ecc......
Prima o poi sarà incluso anche il reparto militare e le trattenute partiranno dal 1 gennaio 2015.
Se saranno di un centinaio di euro al mese, bisogna chiedere un prestito?
In rete girano tante di quelle castronerie che se dovremmo prenderle tutte per buone non basterebbe un mutuo per 250 anni con rate di 2.500,00 euro,al mese per fare felice chi genera scompiglio.
Io dormo serenamente come molti altri non faremo ne prestiti ne mutui
No comment!!!!!
Re: Le pensioni contributive ricalcolate dal gennaio 2015 -
Come mai bisogna aspettare tutto questo tempo per sapere quanto ci verra´ tolto per il ricalcolo delle pensioni a partire dal 2012? Forse sono solo parole? Speriamo bene!
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- Esperto del Forum
- Messaggi: 1019
- Iscritto il: mar mar 01, 2016 4:48 pm
Re: Le pensioni contributive ricalcolate dal gennaio 2015 -
Messaggio da Filippogianni »
Non esiste nessun ricalcolo sulle pensioni ne tanto meno toglieranno dei soldi già percepite .michael61 ha scritto:Come mai bisogna aspettare tutto questo tempo per sapere quanto ci verra´ tolto per il ricalcolo delle pensioni a partire dal 2012? Forse sono solo parole? Speriamo bene!
I colleghi della polizia penitenziaria riformati nel 2011 poche settimane addietro gli sono stati accreditate somme superiori ai 8.500.00 euro per il decreto definitivo pensionistico quindi stai sereno perché qualcuno cerca di mettere delle bufale in rete
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