articolo 2 legge 86/2001

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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Moderatore: Avv. Giorgio Carta

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marinaiconiugi
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articolo 2 legge 86/2001

Messaggio da marinaiconiugi »

gentile avvocato siamo una coppia di militari della marina in servizio permanente, e prestavamo entrambi servizio a roma, uno dei due ovvero la coniuge è stata trasferità in altra sede, ora la nostra amministrazione nonostante l'altro coniuge abbia inoltrato domanda di trasferimento presso la sede ove è stata destinata la moglie, ha riggettato tale istanza . . .
Ci sono sorti due dubbi, il primo palese è se la nostra forza armata possa riggettare l'istanza di trasferimento, la seconda di natura tecnica è la seguente, essendo per consolidata giurisprudenza i trasferimenti ordini militari e non atti amministrativi anche se indicati nel d.m. 603/93, dobbiamo rivolgerci alla magistratura amministrativa o a quella penale, avendo la nostra forza armata creatoci un danno anche nella sfera della salute??????????????????


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Avv. Giorgio Carta
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Re: articolo 2 legge 86/2001

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

Per valutare l'illegittimità del diniego oppostole, dovrei esaminare la motivazione dello stesso. Se lo ritiene, me lo invii.

Per ciò che concerne la giurisdizione, il provvedimento va impugnato dinnanzi al TAR (entro 60 gg) o al Capo dello Stato (120 gg), come sicuramente è indicato nel provvedimento stesso.
L'asserita natura di "ordine" non incide sull'individuazione del Giudice avente giurisdizione sul provvedimento.

Resta inteso che se in relazione all'emanazione del provvedimento di rigetto fossero ravvisabili profili di illiceità penale, potrebbe pure darsi luogo alla denuncia dei responsabili, ma il conseguente giudizio non sarebbe idoneo ad incidere sulla validità e sull'efficacia del diniego opposto.

Saluti,

Avv. Giorgio Carta
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