Invito CMO vittime del dovere
Re: Invito CMO vittime del dovere
Per darti un'idea di come la pensa il Ministero anche il collega ricorrente la pensava come te con il risultato in questa sentenza-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9694 del 2010, proposto da:
Vito Antonio Saragaglia, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Saltalamacchia, con domicilio eletto presso Beatrice De Siervo in Roma, Via Panama, 52;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento n. 559/C/3/E/8/1196 del 5.10.2010 con cui viene negata la concessione dei benefici previsti dalla normativa vigente in favore delle vittime del dovere di cui alla l. n. 266/2005;
di ogni atto connesso;
e per la declaratoria del relativo diritto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2016 il Cons. Germana Panzironi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato l’istante, brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, in servizio presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, ha chiesto l’annullamento del provvedimento con il quale è stata respinta la sua domanda finalizzata al riconoscimento dello status di vittima del dovere ed alla corresponsione dei relativi benefici.
Premette in fatto di aver chiesto, con istanza del 28 gennaio 2009, il riconoscimento dello status e dei relativi benefici in relazione a due specifici episodi di servizio, verificatisi, rispettivamente, in data 4 settembre 2005 e 11 settembre 2008.
Il provvedimento impugnato respinge l’istanza con riferimento all’incidente accaduto in data 11 settembre 2008, quando il ricorrente rimaneva ferito durante un servizio di vigilanza stradale.
Tale provvedimento è illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, poiché il Ministero avrebbe travisato i fatti posti a base dell’istanza, senza tenere conto delle ulteriori argomentazioni fatte pervenire tramite la Prefettura di Catania.
Il provvedimento di diniego sarebbe, inoltre, illegittimo per la violazione della normativa vigente in materia di vittime del dovere, in quanto il ricorrente avrebbe riportato infermità permanenti dovute alle lesioni ed alle ferite subite nello specifico episodio oggetto dell’istanza.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.
All’odierna pubblica udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Il provvedimento di diniego è, infatti, legittimo alla luce di una giurisprudenza consolidata in materia di vittime del dovere.
In primo luogo occorre osservare che non si appalesa l’asserita errata e travisata motivazione, nonché il difetto di istruttoria, poiché l’amministrazione, nel quadro di una corretta interpretazione della legge numero 266 del 23 dicembre 2005 della legge numero 466 del 1980, ha ritenuto che l’incidente occorso al ricorrente non possa rientrare nelle previsioni delle citate leggi.
La normativa richiamata, infatti, delinea compiutamente il concetto di status di vittima del dovere, da cui discende la corresponsione della speciale elargizione ivi prevista.
Per costante giurisprudenza, la speciale elargizione per le vittime del dovere può essere invocata, laddove si tratti di dipendenti pubblici in attività di Polizia, allorché il rischio affrontato dal soggetto vada oltre quello ordinario connesso all’attività ordinaria di istituto.
In particolare il Consiglio di Stato ha dettagliato lo status di vittima del dovere per cui è possibile riconoscere il relativo status, quando l’evento non è imputabile alla ordinaria potenzialità di pericolo del servizio di istituto, bensì all’eccezionale pericolosità espressa dalle specifiche circostanze in cui l’agente è esposto dall’adempimento del dovere.
La circostanza, quindi, che l’incidente occorso al brigadiere Saragaglia sia stato riconosciuto dipendente da causa di servizio, conferma solo la connessione tra la lesione riportata e l’attività istituzionale cui era preposto. Tale riconoscimento è presupposto necessario per la concessione di altre provvidenze, quali ad esempio l’equo indennizzo o il trattamento pensionistico, ma da solo non è sufficiente a far riconoscere la qualifica di vittima del dovere.
È evidente che il riconoscimento della causa di servizio non equivale al riconoscimento automatico dello status di vittima del dovere, essendo tale status connesso a dei rischi evidentemente specifici e superiori all’ordinario rischio proprio delle funzioni di istituto.
Occorre in sostanza che l’episodio posto base dell’istanza per l’attribuzione dello status di vittima del dovere si sia verificato in circostanze eccezionali e straordinarie tali da configurare una situazione di pericolo superiore all’ordinario.
Nel caso di specie tali elementi non sono ravvisabili, poiché risulta dalla documentazione depositata in atti che al momento del controllo da parte del ricorrente e del suo collega, le auto erano in uno stato di quiete, essendosi concluso l’inseguimento. Peraltro, gli occupanti del veicolo in questione avevano consegnato i loro documenti e non avevano posto in essere comportamenti violenti che avessero potuto porre in pericolo l’incolumità degli agenti. Tale valutazione, peraltro di carattere discrezionale, appare senz’altro conforme al rapporto a firma del Comandante del Reparto Operativo del Nucleo Radiomobile di Catania depositata in atti, da cui, quindi, emerge che il ricorrente con il suo collega erano impegnati in un servizio ordinario di sorveglianza stradale.
Per tali motivi l’amministrazione, sulla base di una compiuta istruttoria, ha potuto verificare come il ricorrente fosse impegnato in una ordinaria attività istituzionale, concludendo con il provvedimento impugnato per il rigetto della concessione di status di vittima del dovere e elargizione della relativa provvidenza.
Da ultimo giova evidenziare che il ricorrente è stato messo in condizione di interloquire nel procedimento in corso, all’esito del quale è stato adottato l’impugnato provvedimento, poiché l’amministrazione ha tempestivamente interessato la prefettura Etnea chiedendo di comunicare all’istante i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, con invito alla possibile produzione di eventuali osservazioni. Tali ultime osservazioni, fatte pervenire dal ricorrente, sono state valutate dall’amministrazione ancorché la medesima le abbia ritenute ininfluenti rispetto alla decisione di rigetto.
Conclusivamente il collegio respinge il ricorso siccome infondato.
Data la delicatezza della vicenda in esame sussistono motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Germana Panzironi, Consigliere, Estensore
Rita Tricarico, Consigliere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9694 del 2010, proposto da:
Vito Antonio Saragaglia, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Saltalamacchia, con domicilio eletto presso Beatrice De Siervo in Roma, Via Panama, 52;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento n. 559/C/3/E/8/1196 del 5.10.2010 con cui viene negata la concessione dei benefici previsti dalla normativa vigente in favore delle vittime del dovere di cui alla l. n. 266/2005;
di ogni atto connesso;
e per la declaratoria del relativo diritto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2016 il Cons. Germana Panzironi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato l’istante, brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, in servizio presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, ha chiesto l’annullamento del provvedimento con il quale è stata respinta la sua domanda finalizzata al riconoscimento dello status di vittima del dovere ed alla corresponsione dei relativi benefici.
Premette in fatto di aver chiesto, con istanza del 28 gennaio 2009, il riconoscimento dello status e dei relativi benefici in relazione a due specifici episodi di servizio, verificatisi, rispettivamente, in data 4 settembre 2005 e 11 settembre 2008.
Il provvedimento impugnato respinge l’istanza con riferimento all’incidente accaduto in data 11 settembre 2008, quando il ricorrente rimaneva ferito durante un servizio di vigilanza stradale.
Tale provvedimento è illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, poiché il Ministero avrebbe travisato i fatti posti a base dell’istanza, senza tenere conto delle ulteriori argomentazioni fatte pervenire tramite la Prefettura di Catania.
Il provvedimento di diniego sarebbe, inoltre, illegittimo per la violazione della normativa vigente in materia di vittime del dovere, in quanto il ricorrente avrebbe riportato infermità permanenti dovute alle lesioni ed alle ferite subite nello specifico episodio oggetto dell’istanza.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.
All’odierna pubblica udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Il provvedimento di diniego è, infatti, legittimo alla luce di una giurisprudenza consolidata in materia di vittime del dovere.
In primo luogo occorre osservare che non si appalesa l’asserita errata e travisata motivazione, nonché il difetto di istruttoria, poiché l’amministrazione, nel quadro di una corretta interpretazione della legge numero 266 del 23 dicembre 2005 della legge numero 466 del 1980, ha ritenuto che l’incidente occorso al ricorrente non possa rientrare nelle previsioni delle citate leggi.
La normativa richiamata, infatti, delinea compiutamente il concetto di status di vittima del dovere, da cui discende la corresponsione della speciale elargizione ivi prevista.
Per costante giurisprudenza, la speciale elargizione per le vittime del dovere può essere invocata, laddove si tratti di dipendenti pubblici in attività di Polizia, allorché il rischio affrontato dal soggetto vada oltre quello ordinario connesso all’attività ordinaria di istituto.
In particolare il Consiglio di Stato ha dettagliato lo status di vittima del dovere per cui è possibile riconoscere il relativo status, quando l’evento non è imputabile alla ordinaria potenzialità di pericolo del servizio di istituto, bensì all’eccezionale pericolosità espressa dalle specifiche circostanze in cui l’agente è esposto dall’adempimento del dovere.
La circostanza, quindi, che l’incidente occorso al brigadiere Saragaglia sia stato riconosciuto dipendente da causa di servizio, conferma solo la connessione tra la lesione riportata e l’attività istituzionale cui era preposto. Tale riconoscimento è presupposto necessario per la concessione di altre provvidenze, quali ad esempio l’equo indennizzo o il trattamento pensionistico, ma da solo non è sufficiente a far riconoscere la qualifica di vittima del dovere.
È evidente che il riconoscimento della causa di servizio non equivale al riconoscimento automatico dello status di vittima del dovere, essendo tale status connesso a dei rischi evidentemente specifici e superiori all’ordinario rischio proprio delle funzioni di istituto.
Occorre in sostanza che l’episodio posto base dell’istanza per l’attribuzione dello status di vittima del dovere si sia verificato in circostanze eccezionali e straordinarie tali da configurare una situazione di pericolo superiore all’ordinario.
Nel caso di specie tali elementi non sono ravvisabili, poiché risulta dalla documentazione depositata in atti che al momento del controllo da parte del ricorrente e del suo collega, le auto erano in uno stato di quiete, essendosi concluso l’inseguimento. Peraltro, gli occupanti del veicolo in questione avevano consegnato i loro documenti e non avevano posto in essere comportamenti violenti che avessero potuto porre in pericolo l’incolumità degli agenti. Tale valutazione, peraltro di carattere discrezionale, appare senz’altro conforme al rapporto a firma del Comandante del Reparto Operativo del Nucleo Radiomobile di Catania depositata in atti, da cui, quindi, emerge che il ricorrente con il suo collega erano impegnati in un servizio ordinario di sorveglianza stradale.
Per tali motivi l’amministrazione, sulla base di una compiuta istruttoria, ha potuto verificare come il ricorrente fosse impegnato in una ordinaria attività istituzionale, concludendo con il provvedimento impugnato per il rigetto della concessione di status di vittima del dovere e elargizione della relativa provvidenza.
Da ultimo giova evidenziare che il ricorrente è stato messo in condizione di interloquire nel procedimento in corso, all’esito del quale è stato adottato l’impugnato provvedimento, poiché l’amministrazione ha tempestivamente interessato la prefettura Etnea chiedendo di comunicare all’istante i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, con invito alla possibile produzione di eventuali osservazioni. Tali ultime osservazioni, fatte pervenire dal ricorrente, sono state valutate dall’amministrazione ancorché la medesima le abbia ritenute ininfluenti rispetto alla decisione di rigetto.
Conclusivamente il collegio respinge il ricorso siccome infondato.
Data la delicatezza della vicenda in esame sussistono motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Germana Panzironi, Consigliere, Estensore
Rita Tricarico, Consigliere
Re: Invito CMO vittime del dovere
evidentemente non sono in grado di esporre chiaramente quesiti comprensibili...
Da una lettura della sentenza , posso comprendere che il brigadiere già nella fase istruttoria quindi (istanza+ acquisizione atti prefettura+ Ministero) il parere è negativo ( quindi la fase invio in CMO non è avvenuta).
Io sto chiedendo proprio questo ( quale norma/regolamento) consente al Ministero che esprime un parere sui requisiti previsti dalla legge ( fatto/servizio/ecc) se questi requisiti allo stato degli atti acquisiti risultano soddisfatti il Ministero delega la prefettura all'invio in cmo.... questo credo di aver capito.... altrimenti fammi la cortesia di allegarmi riferimenti certi ...perché la sentenza allegata parla di altro...( a monte il ministero dice che non ci sono i requisiti) se esiste vorrei leggere una sentenza che rigetta la concessione dello status ad un soggetto che viene invitato a visita e dopo aver appreso la % di invalidità gli rigettano la domanda.,,, cmq ti ringrazio per quanto fatto sin ora
Da una lettura della sentenza , posso comprendere che il brigadiere già nella fase istruttoria quindi (istanza+ acquisizione atti prefettura+ Ministero) il parere è negativo ( quindi la fase invio in CMO non è avvenuta).
Io sto chiedendo proprio questo ( quale norma/regolamento) consente al Ministero che esprime un parere sui requisiti previsti dalla legge ( fatto/servizio/ecc) se questi requisiti allo stato degli atti acquisiti risultano soddisfatti il Ministero delega la prefettura all'invio in cmo.... questo credo di aver capito.... altrimenti fammi la cortesia di allegarmi riferimenti certi ...perché la sentenza allegata parla di altro...( a monte il ministero dice che non ci sono i requisiti) se esiste vorrei leggere una sentenza che rigetta la concessione dello status ad un soggetto che viene invitato a visita e dopo aver appreso la % di invalidità gli rigettano la domanda.,,, cmq ti ringrazio per quanto fatto sin ora
Re: Invito CMO vittime del dovere
Ha ragione Avt8. Se il Ministero non ritiene che sussistano i requisiti per la concessione può non attivare la Commissione speciale; ciò non esclude la possibilità che anche all'esito della visita medico legale il Ministero respinga la tua domanda ritenendo nel caso di specie insussistenti i requisiti di legge. In ogni caso hai la possibilità di ricorrere in giudizio e vincere; attento ai termini di prescrizione!Consiglio di cercare subito un avvocato specializzato nel settore, magari tenendo presenti le opinioni a riguardo presenti su questo forum, che sono utilissime per la scelta.
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Re: Invito CMO vittime del dovere
Il mio caso: prefettura da parere favorevole; il ministero mi manda alla cmo per la visita; riscontrata percentuale del 51%; preavviso di diniego; presentate altre memorie; decreto negativo; ricorso al tribunale; vittoria in primo grado; sentenza appellata dal ministero.
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Re: Invito CMO vittime del dovere
Messaggio da christian71 »
Salve max23, a me lo dicevano i colleghi che rispondevano al call center dedicato alle VdD presso il Ministero dell'Interno (servizio oramai soppresso dal dicembre 2013) che dopo il parere positivo della Prefettura, il Ministero ti faceva convocare a visita presso la CMO solo se reteneva che effettivamente la dinamica dell'evento rientrava nella casistica per essere decretato VdD…
Nello stesso tempo però mi veniva specificato che:
1) il parere della Prefettura non è decisivo e non influenza assolutamente il parere del Ministero dell'Interno e che se non lo condivide può emettere tranquillamente un provvedimento di diniego… solitamente questo avviene prima di una eventuale convocazione presso la CMO per quantificare la % di invalidità… perchè sarebbe inutile fare una visita medica se già si sa che non ci sono i requisiti utili per essere decretati positivamente…
2) se si viene convocati a visita presso la CMO, IN TEORIA, vuol dire che il Ministero "non ti sta facendo visitare inutilmente", cioè vuol dire che si è già fatto un'idea positiva… ma anche questa fase che fa pensare "positivamente" non è purtroppo vincolante e il Ministero fino all'atto della firma del decreto può cambiare parere e respingere il tutto…
Quanto sopra è quello che mi diceva telefonicamente il call center del Ministero e, probabilmente, le troverai scritte solo nelle testimonianze dirette di svariati utenti di questo forum…
Ma per ora, il consiglio che ti do è di concentrarti e prepararti bene per la visita presso la CMO che dovrai fare e non sprecare energie per quello che potrebbe o non potrebbe accadere…
Saluti buona giornata e in bocca al lupo…
Christian
Inviato dal mio SM-N910F
Nello stesso tempo però mi veniva specificato che:
1) il parere della Prefettura non è decisivo e non influenza assolutamente il parere del Ministero dell'Interno e che se non lo condivide può emettere tranquillamente un provvedimento di diniego… solitamente questo avviene prima di una eventuale convocazione presso la CMO per quantificare la % di invalidità… perchè sarebbe inutile fare una visita medica se già si sa che non ci sono i requisiti utili per essere decretati positivamente…
2) se si viene convocati a visita presso la CMO, IN TEORIA, vuol dire che il Ministero "non ti sta facendo visitare inutilmente", cioè vuol dire che si è già fatto un'idea positiva… ma anche questa fase che fa pensare "positivamente" non è purtroppo vincolante e il Ministero fino all'atto della firma del decreto può cambiare parere e respingere il tutto…
Quanto sopra è quello che mi diceva telefonicamente il call center del Ministero e, probabilmente, le troverai scritte solo nelle testimonianze dirette di svariati utenti di questo forum…
Ma per ora, il consiglio che ti do è di concentrarti e prepararti bene per la visita presso la CMO che dovrai fare e non sprecare energie per quello che potrebbe o non potrebbe accadere…
Saluti buona giornata e in bocca al lupo…
Christian
Inviato dal mio SM-N910F
Re: Invito CMO vittime del dovere
ok...grazie pietro17..... il tuo caso mi sembra il più idoneo per capire l'iter che si debba seguire al fine di vedersi riconosciuto lo status.. Non voglio entrare nello specifico ma per capire meglio, il supplemento d'istruttoria richiesto era relativo alla dinamica o al nesso causale con la patologia riscontrata?
L'anomalia per me sta solo nell'invio in cmo se non ci sono i presupposti cosa mi mandi a fare ? basta tutto lì, stai valutando ci sono dubbi, chiedimi il supplemento prima dell'invito a visita, acquisisci gli atti li valuti, non ci sono i presupposti ....respingi...
Ma se mi mandi a visita , io come tutti gli altri malcapitati in infortuni gravi, dobbiamo ripetere esami (invasivi, e dolorosi) contattare medici legali con onori gravosi sul bilancio familiare ecc.... il mio quesito nasce da qui, non voglio nulla di più............
Cmq grazie di tutto...
L'anomalia per me sta solo nell'invio in cmo se non ci sono i presupposti cosa mi mandi a fare ? basta tutto lì, stai valutando ci sono dubbi, chiedimi il supplemento prima dell'invito a visita, acquisisci gli atti li valuti, non ci sono i presupposti ....respingi...
Ma se mi mandi a visita , io come tutti gli altri malcapitati in infortuni gravi, dobbiamo ripetere esami (invasivi, e dolorosi) contattare medici legali con onori gravosi sul bilancio familiare ecc.... il mio quesito nasce da qui, non voglio nulla di più............
Cmq grazie di tutto...
Re: Invito CMO vittime del dovere
Come vedi anche Pietro ha fatto tutta la trafila con anche visita medica alla CMO ed poi il Ministero ha negato per cui trai tu le conclusioni-max23 ha scritto:ok...grazie pietro17..... il tuo caso mi sembra il più idoneo per capire l'iter che si debba seguire al fine di vedersi riconosciuto lo status.. Non voglio entrare nello specifico ma per capire meglio, il supplemento d'istruttoria richiesto era relativo alla dinamica o al nesso causale con la patologia riscontrata?
L'anomalia per me sta solo nell'invio in cmo se non ci sono i presupposti cosa mi mandi a fare ? basta tutto lì, stai valutando ci sono dubbi, chiedimi il supplemento prima dell'invito a visita, acquisisci gli atti li valuti, non ci sono i presupposti ....respingi...
Ma se mi mandi a visita , io come tutti gli altri malcapitati in infortuni gravi, dobbiamo ripetere esami (invasivi, e dolorosi) contattare medici legali con onori gravosi sul bilancio familiare ecc.... il mio quesito nasce da qui, non voglio nulla di più............
Cmq grazie di tutto...
Mi sembra che ti sono state date tutte le delucidazioni possibili in merito al tuo caso
Re: Invito CMO vittime del dovere
Chiama alla segreteria e ti diranno il motivomax23 ha scritto:salve ragazzi, vi chiedo se avete informazioni sulla commissione vdd che non si riunisce da tempo...
di Roma...
saluti max
Re: Invito CMO vittime del dovere
Scusa ma tu hai qualche notizia o documento del ministero dove si evince che e stata disposta la visita alla CMO, ? Siccome ho notato che e da più di un'anno che attendi, se non hai avuto comunicazione dal Ministero o dalla Prefettura che sei stato convocato a visita-max23 ha scritto:già fatto....
motivo non detto, non sanno dirmi nulla....
Per questo ho chiesto al forum....
La mia sensazione e che la pratica ( vorrei sbagliarmi ) ma non e andata a buon fine-
Di solito il Ministero avuta la documentazione con la relazione e parere del Prefetto dopo circa 3-4 mesi ,invia alla Prefetura la nota per la richiesta della visita alla CMO-
- antoniomlg
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- Iscritto il: ven set 03, 2010 10:18 am
Re: Invito CMO vittime del dovere
Messaggio da antoniomlg »
ad un rigetto in via amministrativa/emdoprocedimentale,Zenmonk ha scritto:Ha ragione Avt8. Se il Ministero non ritiene che sussistano i requisiti per la concessione può non attivare la Commissione speciale; ciò non esclude la possibilità che anche all'esito della visita medico legale il Ministero respinga la tua domanda ritenendo nel caso di specie insussistenti i requisiti di legge. In ogni caso hai la possibilità di ricorrere in giudizio e vincere; attento ai termini di prescrizione!Consiglio di cercare subito un avvocato specializzato nel settore, magari tenendo presenti le opinioni a riguardo presenti su questo forum, che sono utilissime per la scelta.
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del riconoscimento di vittima del dovere, non ci sono termini di prescrizione.
possono agire anche gli eredi "iure ereditas"
ciao
Re: Invito CMO vittime del dovere
scusate, ho chiesto informazioni sul motivo per cui la cmo di roma VDD non si riunisce da tempo.
solo questo chiedevo, magari qualcuno di voi sapeva dirmi il motivo o in alternativa i tempi regolari per roma di riunirsi.
per avt8 il documento è in mio possesso, in merito all'invito a visita....ma sono in attesa..
saluti
solo questo chiedevo, magari qualcuno di voi sapeva dirmi il motivo o in alternativa i tempi regolari per roma di riunirsi.
per avt8 il documento è in mio possesso, in merito all'invito a visita....ma sono in attesa..
saluti
-
- Sostenitore
- Messaggi: 3216
- Iscritto il: sab ago 24, 2013 9:23 am
Re: Invito CMO vittime del dovere
Messaggio da christian71 »
Salve Max, mi dispiace non saperti dare una risposta...max23 ha scritto:scusate, ho chiesto informazioni sul motivo per cui la cmo di roma VDD non si riunisce da tempo.
solo questo chiedevo, magari qualcuno di voi sapeva dirmi il motivo o in alternativa i tempi regolari per roma di riunirsi.
per avt8 il documento è in mio possesso, in merito all'invito a visita....ma sono in attesa..
saluti
Purtroppo, avendo avuto anche io la sfortuna di imbattermi in quella CMO un paio di anni fa, a me sta cosa sa di "immotivato e puro ostruzionismo"...
Da quando ci sono stato io, sembra essere anche peggiorata...
Potresti ricordarci da quanto tempo la Prefettura ha disposto alla CMO di convocarti???...
Saluti e in bocca al lupo
Christian
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