Aspettativa e Recupero somme

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lino
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Re: Aspettativa e Recupero somme

Messaggio da lino »

Non sei certo antipatico anzi ,se non ci aiutiamo tra Noi.......
Il CNA ti scrivera' che dovra' recuperare le somme che hai percepito in eccedenza, sono molto attenti e scrupolosi, ma 37 gg. sono pochi..........io aspetterei che scrivano.
Ciao Lino.


Per Aspera ad Astra!!!!
nperilli
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Re: Aspettativa e Recupero somme

Messaggio da nperilli »

Caro maresciallo, scusami se ti dò del Tu, ma penso che Tu debba, prima di tutto, leggere con attenzione la seguente circolare n.DGPM/II/SEGR/806 del 26/10/2000 del M.S. Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto (la troverari sul motore di ricera GOOGLE) avente per oggetto: Collocamento in aspettativa per motivi sanitari. Dalla lettura capirai molte cose.
Inoltre, ti tengo a precisare che se la malattia, oggetto di convalescenza, non è stata ratificata dal M.D. quale dipendente da causa di servizio, Devi, in un momento successivo restituire le somme percepite in più, allorquando il C.N.A. di chieti di notificherà il provvedimento di recupero(E' l'attuale normativa).
Gli emolumenti che si prendono in considerazione sono: assegno funzionale, R.I.A.,, scatti gerarchici, I.I.S. se all'atto del congedo non era incluso nella R.I.A.
Con simpatia
Ltn CC ris.Perilli Nicola (da due ani collocatio in pensione).
Roberto Mandarino
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Re: Aspettativa e Recupero somme

Messaggio da Roberto Mandarino »

Caro luogotenente Perilli,

lei non ha compreso il quesito posto dal Maresciallo, la circolare a cui lei fa riferimento è ormai obsoleta, e si riferisce alle somme da recuperare relativamente all' aspettativa malattia, mentre noi stiamo parlando di altro, ovvero "dell'aspettativa per il transito" per la quale il maresciallo percepisce lo stipendio intero in base al D.P.R. 51/2009.

Il C.N.A. (oltre a dover recuperare il 50% degli stipendi percepiti dal 12° mese di aspettativa malattia fino al giorno della riforma, cioè 37 giorni) non c'entra nulla.
Il Maresciallo è gestito da PERSOCIV (PERSONALE CIVILE del Ministero Difesa).

COME RIPETO NUOVAMENTE credo che al Maresciallo in considerazione dell'art. 2 comma 7 del Decreto 18.4.2002 del Ministero della Difesa che allego nuovamente in basso, NON VERRA' RECUPERATA ALCUNA SOMMA.

Distinti saluti Roberto Mandarino

_______________________
7. In attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il
personale e' considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del
giudizio di non idoneita'
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
nperilli
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Re: Aspettativa e Recupero somme

Messaggio da nperilli »

Per la verità il maresciallo ha posto molti quesiti.
Mi auguro che Lei abbia ragione...comunque, per quanto attiene alla circolare di cui ho fatto riferimento non è obsoleta, in quanto tuttora in vigore almeno per quanto attiene al collocamento in aspettativa di competenza del M.D. e il relativo recupero delle somme dal 13° al 18° mese da parte del CNA di Chieti.
Le chiedo scusa se sono intervenuto...ma comunque è molto bravo a districarsi in queste materie così delicate. Le tengo a dire, comunque, che dai vari uffici bisogna aspettarsi di tutto.
Cordialmente Perilli
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lino
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Re: Aspettativa e Recupero somme

Messaggio da lino »

sp15 ha scritto:Scusate Sig.ri ma pensavo (forse penso troppo e mi scuso ulteriormente), ma volevo chiedere chi è l'autorità che dispone il recupero delle somme?
Mi spiego mi verà notificato qualcosa ovviamente ci sarà un atto dispositivo e mi domandavo se sarà tutto opera del CNA o c'è di mezzo il Ministero?
Oggi mi ha contattato personale del mio Reparto chiedendomi di recarmi in caserma per notificarmi il Decreto del Ministero (esito negativo alla dipendenza delle cause di servizio).
Non è che il CNA, alla luce del sopravvenuto nuovo elemento ovvero, parere negativo del Comitato di Verifica alle cause di servizio da me presentate, sostenendo giustamente che io dovevo percepire il 50% oltre i 12° mese di aspettativa, sarà anche dell'idea che, di fatto, il mio ultimo stipendio prima della riforma assoluta della CMO deve essere considerato dimezzato e, conseguentemente, mi venga richiesto il 50% di tutte le somme fino ad oggi erogate in attesa di transito?
Preciso altresi che non è che non mi fido del Sig. Roberto o del Sig. lino (proprio perchè mi fido chiedo) che è nella mia identica situazione ma, non mi fido di altre persone.......
Anticipando eventuali risposte dico che ho contattato piu' di una volta il CNA ma, purtroppo non ho ancora trovato la persona giusta.
Quindi invito il Sig. Roberto, il Sig. Lino e chiunque altro ad esprimere la loro in merito al mio dubbio.
Vi ringrazio di cuore anticipatamente, forse sto diventando antipatico ma voglio rischiare.
Scusate ancora

Caro SP15 anch'io avevo gli stessi dubbi e forse anche di piu' dei tuoi.
L'unica cosa che si puo' fare e' chiamare il CNA ,sono loro che richiederanno le somme indietro.
Ti dico che conosco abbastanza bene la situazione, perche' li ho chiamati parecchie volte (tante)e se trovi il collega che conosce bene la materia avrai la risposta che cerchi, se vedi tentennamenti riprova .
Ci sono molti colleghi preparati che conoscono bene la materia e alcuni splendidi che sono molto attenti alle nostre problematiche, io ebbi la fortuna di trovare un collega molto preparato e UMANO che mi diede molte risposte, spero succeda anche a te.
Da quello che mi e' stato spiegato lo stipendio all'atto del giorno della riforma viene congelato,bloccato, e se si e' al 50% si rimarra al 50% ecc.
Comunque prova e poi ci dirai.

Un saluto a tutti. Lino
sp15

Re: Aspettativa e Recupero somme

Messaggio da sp15 »

Inizio col dire che trovo questo forum veramente utile e di aiuto a tutti coloro che si trovano in difficoltà.
Ringrazio anche il Ltn CC ris.Perilli Nicola, invitandolo ad intervenire sul mio caso, ogni qual volta lo riterrà opportuno.
Ringrazio tutti, il Sig. Lino e l'esperto Sig. Roberto che interviene in maniera fulminea (mi chiedo come faccia).
In merito ai nuovi suggerimenti letti, penso proprio che il Sig. Roberto abbia ragione.
La circolare citata dal Preg. mo Lgn sarà forse erroneamente applicata ma, oramai sorpassata dal piu' recente D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 citato, più' volte, dal Sig. Roberto, avente come oggetto "Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007" (a tal proposito invito il caro Ltn, qualora non lo abbia già fatto, a visionare tale D.P.R.).
Infatti, se fosse stata applicata nei miei confronti e nei confronti di molti altri colleghi la circolare citata dal Ltn, tutti noi ci saremmo visti dimezzare lo stipendio al decorso del 12° mese.
Oltre al sopracitato D.P.R., invito il Ltn Perilli a visionare il D.M. del 18 aprile 2002 riportato dal competente Sig. Roberto (tutto rintracciabile a mezzo internet con qualsiasi motore di ricerca google compreso).
Fortunatamente, grazie all'applicazione dell D.P.R. n.52 del 2009, militari come me, a distanza di due anni dall'inizio dell'aspettativa malattia, percepiscono ancora
lo stipendio pieno.
Cio' nonostante, sono pienamente d’accordo con il Sig. Ltn Perilli quando dice "dai vari uffici bisogna aspettarsi di tutto" (appunto per questo sono preoccupato).
Porto a conoscenza inoltre le S.V., che, ieri mi hanno notificato il Decreto del Ministero con il parere negativo del Comitato di Verifica alle mie cause di servizio.
Il personale dell'ufficio sp ha scritto una lettera alla competente sezione del Ministero della Difesa potandolo a conoscenza dell'esito del Comitato di verifica alle cause
di servizio, della mia posizione di attesa per il transito alle aree funzionali civili del M.D. e richiedendo il sanzionamento dei famosi 402 giorni di aspettativa.
Alla luce di quanto sopra, è fondato il mio pensiero che il CNA dovrà solo dare esecutività a un successivo Decreto sanzionatorio del Ministero?
(mi riferisco al recupero delle somme oltre i 365 giorni di aspettativa e in questo caso solo 37 giorni).
Oppure, il CNA avrà discrezionalità sulle interpretazioni legislative in materia, per cui potrà esercitare un'azione interpretativa favorevole all'Amministrazione?
(magari appoggiandosi al principio/effetto di retroattività sul recupero delle somme e quindi considerare il mio stipendio all'atto della riforma dimezzato,
chiedendomi quindi indietro il 50% delle somme da me percepite fino ad oggi).
Il Sig. Roberto, saggiamente, mi ha già risposto.
Rivolgendomi a Lino dico che lo stipendio penso che venga "cristallizzato" del tutto all'atto del passaggio ad altra amministrazione.
Non mi spiego altrimenti come mai ho percepito gli aumenti questo mese e come mai vi è riportata la voce "vacanza contrattuale 2010-2012".
Chiamerò al CNA, sperando di trovare la persona giusta (penso ci sia molta confusione anche tra di loro).
Rivolgendomi al Preg.mo Sig. Roberto, penso che io, fino a che non transito ad altra amministrazione, sono gestito dal CNA e non dal PERSOCIV.
La prego di correggermi se sbaglio.
Spero che, alla luce di quanto ho aggiunto alla presente, qualcuno di Voi possa ulteriormente chiarirmi le idee.
Ancora un ringraziamento a tutti e a risentirci.
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lino
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Re: Aspettativa e Recupero somme

Messaggio da lino »

Denoto che il sig.SP15 e molto addentro la materia e mi fa molto piacere.
Vorrei dire un qualcosa inerente l'aspettativa al transito a livello generale(per rispondere alle domande in mp) e per rispondere al maresciallo :
Il giudizio di non idoneita', non implica che il personale debba essere congedato.
Il congedo deve esssere prodotto esclusivamente, se il personale non decide di transitare, la domanda di transito da parte dell'interessato sospende l'applicazione di tutte le disposizioni riguardanti le modifiche della posizione di stato e di avanzamento.
Nel periodo di attesa al transito, il personale continua ad essere militare nella posizione di aspettativa ai sensi del D.M.18/04/2002.
Solo dopo la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, lo stesso personale cessa lo status di militare e inizia il nuovo status, il quale si considera derivazione e continuazione del rapporto precedente.
Pertanto nella posizione di aspettativa i miglioramenti economici devono essere ATTRIBUITI ai sensi del decreto ministeriale 18/04/2002, art.2/comma 7.
Un saluto a tutti.Lino
Per Aspera ad Astra!!!!
Roberto Mandarino
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Re: Aspettativa e Recupero somme

Messaggio da Roberto Mandarino »

Caro Maresciallo,

confermo in toto quanto riferito dal bun Lino, inoltre aggiungo che anche se lei continuerà ad essere amministrato dal C.N.A. CC. che notoriamente dipende direttamente dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (Forza Armata alle dipendenze del Ministero Difesa), il Decreto Min.Dif. 8/04/2002 (compreso l' art.2 comma 7) è una disposizione superiore a cui i Comandi di Forza Armata subordinati dovranno attenenersi.
Soltanto in caso di un'eventuale CIRCOLARE DEL MINISTERO DIFESA EMANATA SUCCESSIVAMENTE CON DIVERSE DISPOSIZIONI APPLICATIVE DI TALE DECRETO diramata per competenza a tutte le Forze Armate, il C.N.A, potrà attribuire un' interpretazione diversa a tale Decreto.

Distinti saluti Roberto Mandarino
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
domengio

Re: Aspettativa e Recupero somme

Messaggio da domengio »

Ciao a tutti, ho letto con interesse i post inseriti e mi inserisco solo per dire che, da come ho letto la normativa vigente, chi passa in aspettativa in attesa del transito nei ruoli civili viene posto in congedo in relazione alla circolare persomile del 29.07.2009 paragrafo 2 lettera f secondo alinea (sunto: viene collocato in congedo chi non ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio - transita in aspettativa).
Al sottoscritto, il giorno stesso della notifica del decreto, gli è stato richiesto tutto, tesserino, pistola e manette (che avevo già depositato in armeria) etc etc e nelle varie lettere che gli sono giunte viene scritto Mar. Ord. in congedo.
L'unica cosa che non fanno è il congedo effettivo, in quanto, attualemnte, Noi poveretti in attesa del transito siamo considerato in aspettativa e in congedo, venendo ancora amministrati dal CNA Chieti. Strano a dirsi ma vero.
Circa il problema di sp15, da come la vedo io, probabilmente ti verrà fatta la decurtazione per i 37 giorni ma non per il periodo attuale e, scusa se mi permetto, non metterti troppo a chiamare Chieti perchè più si gira il mosto più il vino bolle.
Altresì per SP15 adesso il CNA ti scriverà per la cassa sottufficiali e se hai licenza maturata e non fruita, prima del periodo di aspettativa, puoi richiederne la monetizzazione.
Per il resto concordo con Roberto e Lino
Ciao Domenico
sp15

Re: Aspettativa e Recupero somme

Messaggio da sp15 »

Concordo anch’io con Domenico ed ovviamente con Roberto e Lino.
Ritengo giusta la dichiarazione di Domenico “più si gira il mosto più il vino bolle”.
Soggiungo che la cassa sottufficiali mi è stata liquidata già da tempo, spero che con quella riuscirò a pagare le somme che mi verranno richieste (se riuscirò significherà solo i 37 giorni altrimenti di sicuro non riesco).
In quanto alla licenza mi rimanevano 8 giorni per l’anno in cui mi hanno riformato vedremo un po’.
Ringrazio infinitamente tutti e mi Vi terrò aggiornati. Grazie ancora.
sp15

Re: Aspettativa e Recupero somme

Messaggio da sp15 »

Scusata chiedo cortesemente agli amministratori del sito di spostare questo mio argomento nella sezione "IMPIEGO CIVILE".
Vi sarei infinitamente grato.
Un saluto a tutti.
panorama
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Re: Aspettativa e Recupero somme

Messaggio da panorama »

ASPETTATIVA


L’aspettativa consiste nell’astensione dal lavoro del dipendente per tempi prolungati, determinata da esigenze di natura strettamente personale o da specifiche modificazioni di carattere familiare. A seconda della natura dell’assenza e della sua durata, l’aspettativa può comportare effetti diversi sullo stato giuridico ed economico dell’interessato. La durata massima consentita di aspettativa fruita a diverso titolo è di due anni e mezzo nel quinquennio, con le eccezioni che di volta in volta verranno evidenziate.

Aspettativa per infermità

La disciplina dell’aspettativa per infermità trova il suo principale fondamento giuridico nel Testo unico degli impiegati civili dello Stato n.3/57 e in ulteriori e successive normative di rinvio e integrazione. In particolare, l’art.68 del citato Testo unico prevede che l’aspettativa per infermità è disposta, d’ufficio o a domanda per un periodo non superiore a 18 mesi consecutive, quando sia accertata l’esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente ad dipendente di svolgere regolare attività lavorativa. Il dipendente ha diritto all’intero stipendio per i primi 12 mesi di aspettativa e alla metà per il restante periodo; qualora l’infermità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, per tutto il periodo, il diritto all’intero stipendio. Il tempo trascorso in tale stato giuridico è computato per intero ai fini della progressione in carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Lart.22, co.24, della L. 23 dicembre 1994 n.724, prevede che può essere collocato, a domanda, in aspettativa per infermità il dipendente che, pur non avendo ancora fruito interamente del congedo straordinario relativo all’anno in corso, si assenti per la durata superiore a 7 giorni lavorativi.

Inevitabilmente sarà collocato d’ufficio in aspettativa per la durata dell’infermità, l’interessato che abbia utilizzato completamente il congedo straordinario spettante nell’anno solare (45 giorni).

L’art.70 del Testo unico 3/57 al co.1 prevede che due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata (18 mesi) quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi. Sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è pronunciata definendo “servizio attivo” l’attività di servizio prestata mediante reale esplicazione delle mansioni. Sono considerati tali anche i periodi fruiti a titolo di congedo ordinario, di riposo ai sensi della legge 937/1977, di congedo di maternità di cui all’art.16 del decreto legislativo 151/2001, nonché il periodo di interdizione anticipata riconosciuto dall’Ispettorato del lavoro nei casi di gravidanza a rischio.

La materia dell’aspettativa per infermità è stata disciplinata anche in sede contrattuale. In particolare l’art.16, co.2, del dpr 395/95, riproponendo il testo dell’art.32 della legge 668/86, conferma che i periodi di ricovero in luoghi di cura, a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio, non vengono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa. Al successivo co.3, la norma esclude dal computo del periodo massimo di aspettativa anche i periodi di assenza del dipendente dovuti a ferite o lesioni traumatiche, riportate in servizio che non comportino idoneità assoluta allo stesso. Pertanto, a prescindere dalla circostanza che le ferite o le lesioni traumatiche riportate in servizio abbiano determinato un ricovero, possibile escludere dal computo dell’aspettativa il periodo dell’assenza maturata a tale titolo, sempre che la dipendenza da causa di servizio sia stata formalmente attestata dagli organi medico-legali competenti.

L’art.19, co.3 del dpr 164/02, prevede che “il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permanga, ovvero sia collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Tale periodo non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del limite massimo”. Nella circostanza particolare in cui il personale dichiarato assolutamente inidoneo ai servizi di Polizia abbia chiesto di transitare nei ruoli di altre Amministrazioni, verrà collocato d’ufficio in aspettativa ai sensi dell’art.8 del dpr 339/82. Il dipendente rimane in tale posizione per tutto il tempo dello svolgimento delle relative procedure. In questo periodo il personale avrà diritto al trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.

Il D.P.R. N° 170 dell'11 settembre 2007 ha stabilito inoltre all'art. 12 che per i dipendenti che vengono giudicati non idonei parzialmente al servizio di Polizia, per una malattia non ancora riconosciuta come dipendente da causa di servizio, oltre il dodicesimo mese continuativo di aspettativa per infermità dal Comitato di Verifica, a percepire il trattamento economico fisso e continuativo in misura intera fino alla pronuncia degli organi competenti in materia, salvo ripetizione delle somme in caso di non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio entro 24 mesi dalla data dell’avvio del relativo procedimento.

Si sottolinea, in particolare, che la nuova disposizione consente di attribuire, al personale collocato in aspettativa in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta, l’intero trattamento economico durante tutto il periodo trascorso in aspettativa. L’aspettativa si conclude con il provvedimento finale di riconoscimento o meno della dipendenza dalla causa di servizio dell’infermità sofferta. Non appena acquisito il suddetto provvedimento,si procederà alla verifica degli eventuali presupposti per il recupero delle somme erogate.

L’eventuale ripetizione delle retribuzioni deve essere riferita alla metà delle somme corrisposte dal 13° al 18° mese di aspettativa continuativa ed all’intero trattamento economico corrisposto oltre il 18° mese. Tali recuperi non devono essere effettuati nei casi in cui:

• L’infermità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio;

• L’infermità non sia riconosciuta dipendente da causa di servizio ed il dipendente chieda di attivare la procedura di passaggio ad altri ruoli della Polizia di Stato,ovvero di altre Amministrazioni, ai sensi del D.P.R. 24 aprile 1982,dr.339;

• La pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio intervenga dopo ventiquattro mesi dal collocamento in aspettativa per infermità.



NORMATIVA ASPETTATIVA PER INFERMITA'
art.12 D.P.R. 170/2007

art.68,70,71 del Testo unico n. 3/57

art.8 del dpr 339/82

art.22 co. 24, della legge 724/1994

art.16 dpr 395/95

art.19 co. 3, del dpr 164/2002


Aspettativa per motivi di famiglia

L’istituto è ancora attualmente disciplinato dall’art.69 del Testo unico n.3/57. Il periodo fruibile a tale titolo non può eccedere la durata di un anno e non è valutabile ai fini economici, giuridici e di carriera. Fermo restando il limite massimo dei due anni e mezzo d’aspettativa nel quinquennio, ai sensi dell’art.70 del citato Testo unico, due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi.

Aspettative Speciali

• Aspettativa per campagna elettorale

L’art.81 della legge 121/81 al co.2 stabilisce che il personale candidato alle elezioni politiche o amministrative venga posto d’ufficio in aspettativa speciale con assegni dal momento dell’accettazione della candidatura e per la durata della campagna elettorale. Inoltre non può prestare servizio nell’ambito della circoscrizione nella quale si è presentato per un periodo di tre anni dalla data dell’elezione.

• Aspettativa per mandato amministrativo

Il personale eletto a cariche amministrative può chiedere di essere collocato in aspettativa, ai sensi dell’art.53 del dpr 24.4.1982 n.335, per tutta la durata del mandato.Le assenze a tale titolo sono considerate come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. La materia, anche per il personale della Polizia di Stato, risulta essere disciplinata in via generale dall’art.81 del dlvo 18.08.00 n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

• Aspettativa per motivi sindacali

I dipendenti che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie Organizzazioni sindacali possono fruire, a richiesta, di aspettative sindacali non retribuite nell’arco temporale del relativo mandato. Tali periodi non sono utili ai fini del compimento del periodo di prova e per la maturazione del congedo ordinario (materia risulta disciplinata dagli artt. 88 e 89 della legge 121/81 nonché da ultimo dall’art. 33 del dpr 164/2002).
foxtrot

Re: Aspettativa e Recupero somme

Messaggio da foxtrot »

X Panorama, sono un maresciallo dell'A.M., riformato ad Ottobre 2010, in modo assoluto, si reimpiegabile nelle aree funzionali ecc. ecc. . Ad Ottobre 2010 avevo raggiunto il 17° mese di aspettativa per infermità continuativa, ho fatto richiesta di passaggio nelle aree funzionali come civile e sono in attesa.
La C.M.O. di Roma mi ha assegnato una tab. A cat. 6^, adesso aspettiamo che si pronunci il c.d.v.(avevo già fatto domanda di causa di servizio).
Nel caso in cui il c.d.v. da esito negativo, dovrei ridare indietro il 50% degli stipendi dal 13° al 17° mese oppure anche le somme relative agli stipendi del periodo in cui sono adesso in aspettativa ad HOC o speciale come la chiamano loro? fino a quando non mi chiamano a firmare il contratto da civile?
Anticipatamente ringrazio
foxtrot

Re: Aspettativa e Recupero somme

Messaggio da foxtrot »

Dovrei trovarmi in questa posizione .......

L’eventuale ripetizione delle retribuzioni deve essere riferita alla metà delle somme corrisposte dal 13° al 18° mese di aspettativa continuativa ed all’intero trattamento economico corrisposto oltre il 18° mese. Tali recuperi non devono essere effettuati nei casi in cui:

• L’infermità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio;

• L’infermità non sia riconosciuta dipendente da causa di servizio ed il dipendente chieda di attivare la procedura di passaggio ad altri ruoli della Polizia di Stato,ovvero di altre Amministrazioni, ai sensi del D.P.R. 24 aprile 1982,dr.339;

• La pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio intervenga dopo ventiquattro mesi dal collocamento in aspettativa per infermità.

Ci sarebbe anche il dubbio di un periodo di aspettativa per infermità causa di servizio all'estero (mod. c) già sanzionata dalla C.M.O. di roma con una tab. B non dal c.d.v. del 2007, di 45 gg. che il personale del reparto da cui dipendo attualmente, insiste con il dire che và inserita nel conteggio dei 731 gg. anche se è dipendente da causa di servizio.

GRAZIE
sp15

Re: Aspettativa e Recupero somme

Messaggio da sp15 »

Ringrazio di cuore panorama per i chiarimenti puntualmente supportati da riferimenti di legge.
Mi permetto di ringraziarlo anche a nome di tutti in quanto ritengo che si sia rivelato sempre puntuale e prezioso.
Vorrei però puntualizzare alcune cose:

1.il limine massimo di aspettativa è di 731 giorni ovvero 2 anni nel quinquennio (dopo,ovviamente aver usufruito dei 45 giorni di licenza straordinaria per motivi sanitari);

2.la maggior parte delle normative citate riguardano “militari in servizio permanente non idonei al servizio in modo parziale” , lo scrivente invece è stato riformato in maniera assoluta;

leggendo quanto riportato mi sono soffermato ovviamente su ciò che ha notato anche foxtrot, essendo nella mia medesima posizione, nello specifico :

Tali recuperi non devono essere effettuati nei casi in cui:

• L’infermità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio;

• L’infermità non sia riconosciuta dipendente da causa di servizio ed il dipendente chieda di attivare la procedura di passaggio ad altri ruoli della Polizia di Stato,ovvero di altre Amministrazioni, ai sensi del D.P.R. 24 aprile 1982,dr.339;

• La pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio intervenga dopo ventiquattro mesi dal collocamento in aspettativa per infermità.

Alla luce di quanto sopra giova precisare che, sia nel DPR 11 settembre 2007 n.170 che nella circolare del Ministero della Difesa prot. N. M_DGMIL II 6 1 0343393 del 29 luglio 2009 non vi è specificato palesemente, come ha fatto panorama, che i recuperi non devono essere effettuati nei casi in cui l’infermità non sia riconosciuta dipendente da causa di servizio ed il dipendente chieda di attivare la procedura di passaggio ad altri ruoli della Polizia di Stato,ovvero di altre Amministrazioni, ai sensi del D.P.R. 24 aprile 1982,dr.339.
Di contro le altre 2 casistiche sono ben specificate.

Tale casistica, forse, si potrebbe desumere dalla seguente affermazione contenuta sia nella circolare al punto 3 “Trattamento Economico”, sia nel DPR n.170 art. 12 : “Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa".
Ciò farebbe desumere che chi attiva le procedure di transito rientrerebbe nella casistica (militari esenti da recupero somme).
Rimane il fatto, a mio avviso, che le sopraccitate disposizioni riguardano militari in servizio permanente non idonei al servizio in modo parziale e non in modo permanente.
A tutela di chi quelli come me sono stati riformati in maniera assoluta, subentra il DPR del Ministero della Difesa 18 aprile 2002 art.2 comma 7 la dove recita:“In attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale e' considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneita'” e , art.3 comma 3 “Il personale di cui al comma 1 nel periodo intercorrente tra la cessazione dal servizio e il transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa e' considerato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneita'”.
Riformulo dunque la mia domanda.
Considerato che ho usufruito di 1 anno e 37 giorni prima di essere riformato in maniera assoluta, considerando che la causa di servizio non è stata riconosciuta prima dei 24 mesi dall’emissione del verbale di non idoneità e ancora, considerando che ho attivato le procedure di transito quando il trattamento economico era del 100% (tale rimaneva poiché vi era la richiesta della causa di servizio in corso), esiste la possibilità che mi vengano recuperate delle somme in futuro?
Prego panorama di leggersi, qualora non lo avesse fatto quanto ho scritto all’inizio di questo post pag. 1 .
Ps. Per foxtrot, che mi risulti l’aspettativa anche se usufruita per causa di servizio deve essere conteggiata nei 731 gg nel quinquennio (le aspettative che non si conteggiano sono altre come per esempio quella in cui si viene posti qualora ritenuti non idonei in maniera parziale in attesa del parere del Comitato di verifica).
Ringrazio di cuore tutti anche del tempo che dedicate.
Rimango a Vostra disposizione.
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