Danno erariale, nella formazione di falsi certificati medici

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Danno erariale, nella formazione di falsi certificati medici

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danno erariale, truffa militare aggravata e diserzione con artifici e raggiri consistiti nella formazione di falsi certificati medici.

Leggete tutta la vicenda qui sotto.
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VENETO SENTENZA 55 13/04/2016


SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
VENETO SENTENZA 55 2016 RESPONSABILITA' 13/04/2016



N. 55/2016


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto

composta dai seguenti Magistrati:
Guido Carlino Presidente
Natale Longo Consigliere relatore
Gennaro Di Cecilia Consigliere

ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità, iscritto al giudizio n. 30052 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale presso questa Sezione nei confronti del sig. I. G., nato a OMISSIS e residente a OMISSIS.

Visto l’atto introduttivo del giudizio, gli altri atti e documenti tutti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 16 marzo 2016, con l’assistenza del segretario dott.ssa Cristina Guarino, il Giudice relatore e il vice Procuratore Generale, dott. Alberto Mingarelli.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione depositato il 18 settembre 2015 (ritualmente notificato con il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza), la Procura Regionale della Corte dei conti per il Veneto conveniva, dinanzi questa Sezione Giurisdizionale, il sig. I. G., per sentirlo condannare al pagamento, in favore del ministero della Difesa, di un danno erariale complessivamente determinato in € 691,74, oltre agli interessi e alle spese di giustizia, a titolo di dolo, conseguente alla commissione dei reati di truffa militare aggravata e diserzione.

Quanto alla notitia damni, la Procura erariale ha appreso informazioni sulla vicenda a seguito di comunicazione dell’11 maggio 2010 pervenuta dalla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Verona, mediante la quale si informava l'Organo requirente dell’avvio dell’azione penale nei confronti di G. I. per il reato di truffa militare aggravata, poiché in due occasioni, in qualità di “caporale VFP1 in servizio presso il Reparto Comando delle Forze Operative Terrestri di OMISSIS, con artifici e raggiri consistiti nella formazione di falsi certificati medici (…) e nel successivo inoltro al Comando di appartenenza, induceva in errore il personale del Servizio Amministrativo sulla legittimità della sua assenza e in tal modo conseguiva l’ingiusto profitto consistente nel percepire la retribuzione senza aver prestato la prevista attività lavorativa (…)”.

Successivamente, con decreto del 13/1/2011, il Giudice per l’udienza preliminare disponeva il rinvio a giudizio del G.. per i reati di truffa militare aggravata e di diserzione aggravata, in quanto il militare aveva confezionato n. 3 falsi certificati medici tutti a firma del Dott. OMISSIS, utilizzando precedenti certificati cui erano state modificate le date (uno del 15/7/2008, uno del 25/5/2009, e uno del 15/6/2009), cagionando un danno all’Amministrazione Militare, per retribuzione e indennità percepite in assenza di controprestazione lavorativa, per complessivi € 629,50 (€ 148,12 per il giorno 15/7/2008, € 259,21 per il giorno 25/5/2009 e € 222,17 per il giorno 15/6/2009), nonchè per non essere stato presente in servizio per alcuni giorni, in assenza di autorizzazione.

Con sentenza n. 20 del 21/2/2012 il Tribunale Militare di Verona, dopo un’accurata ricostruzione dei fatti di cui ai capi d’imputazione, condannava il G.. alla pena di mesi n. 5 e giorni n. 20 di reclusione militare per il reato di diserzione aggravata, per essersi allontanato dal servizio senza autorizzazione alcuna e in mancanza di una causa di giustificazione per il periodo dal 23/5/2009 al 3/6/2009, e per l’ulteriore periodo dal 14/6/2009 al 10/7/2009, e per il reato di truffa militare aggravata per aver formato i falsi certificati del 15/7/2008, 25/5/2009, 15/6/2009, inducendo così in errore l’Amministrazione Militare, la quale, sulla base di detti certificati, aveva provveduto ad erogare al G.. la retribuzione per i relativi periodi, pur non avendo in realtà il militare prestato alcuna attività lavorativa, realizzando così un ingiusto profitto.

In dettaglio, è emerso in sede processuale che in data 24/5/2009 il G.. si era allontanato dal Reparto rimanendo assente sino al successivo 3 giugno, trasmettendo il 25/5/2009 un certificato medico a firma del Dott. OMISSIS, riportante una prognosi di giorni n. 7.

Il 14/6/2009, alla scadenza di un riposo medico domiciliare che gli era stato concesso, Il G.. non aveva fatto rientro in reparto, rimanendo assente sino al 10/7/2009. Con riferimento a tale periodo l’imputato aveva prodotto altro certificato medico sempre del Dott. OMISSIS.

Poiché il certificato del 14/6/2009 era stato trasmesso al reparto da una copisteria di Verona, facendo così presumere che le condizioni del G.. non fossero gravi al punto da impedirgli di rientrare in servizio, il Comando aveva svolto accertamenti in ordine alla veridicità dei certificati ricevuti, constatando così l’identità tra detti certificati ed altri utilizzati precedentemente, nei quali erano state modificate le date.

La sentenza del Tribunale Militare di Verona diveniva irrevocabile per mancata impugnazione in data 5/7/2012.

Conseguentemente, l'organo requirente, ravvisando la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, ha ritenuto di invitare a dedurre il sig. G.., il quale non ha presentato deduzioni difensive nè ha chiesto di essere personalmente audito.

Successivamente, l'organo requirente, riscontrata la commissione di atti illeciti costituenti reati dolosi nonchè la sussistenza di un danno all'erario pari ad euro 691,74 (retribuzione percepita relativamente ai giorni di assenza ingiustificata), causalmente correlato alla condotta illecita, ha citato in giudizio il militare, per sentirlo condannare al risarcimento della somma indicata.

Il convenuto, pur regolarmente citato in giudizio, non risulta costituito.

Alla pubblica udienza del 16 marzo 2016, dopo una sintetica relazione del magistrato relatore, il magistrato requirente richiamava l’atto introduttivo del giudizio, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate.

DIRITTO

[1] In via pregiudiziale e all’esito dell’accertata ritualità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, il Collegio dichiara la contumacia del convenuto I. G. ai sensi e per gli effetti degli articoli 291 e 171 c.p.c.

[2] Nel merito, avuto riguardo alla sussistenza di un giudicato penale-militare, occorre innanzitutto evidenziare come, a seguito dell'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988, il sistema dei rapporti tra procedimento penale e civile (nonchè amministrativo-contabile) vertenti sui medesimi fatti illeciti non è più improntato al principio della c.d. pregiudizialità penale obbligatoria (cfr. art. 3 del previgente codice di procedura penale), cosicchè i rapporti tra i diversi processi si ispirano ai principi di reciproca autonomia e separatezza, fatti tuttavia salvi gli effetti del giudicato penale per come disciplinati dagli articoli 651 e 652 c.p.p..

In particolare, avuto riguardo alla rilevata sussistenza di un giudicato penale-militare di condanna, viene in rilievo il disposto dell'art. 651 c.p.p., a norma del quale, "la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato".

In proposito, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto che "la sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata in dibattimento, ha efficacia di giudicato nei confronti del condannato e del responsabile civile (…) quanto alla sussistenza dell’accertamento del fatto, della sua illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Per fatto accertato (…) deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica, costituita dall’accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l’una e l’altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso. Ne consegue che…la ricostruzione storico-dinamica di tali elementi è preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell’episodio” (Cass. civ., sent. 28 novembre 2004, n. 19387).

Orbene, nella specie, con sentenza n. 20 del 21/2/2012 (divenuta definitiva il 5/7/2012) il Tribunale Militare di Verona ha condannato il G.. alla pena di mesi n. 5 e giorni n. 20 di reclusione militare per il reato di diserzione aggravata (art. 148 n. 1 e 2, 47 n. 2 c.p.m.p.), per essersi allontanato dal servizio senza autorizzazione alcuna e in mancanza di una causa di giustificazione per il periodo dal 23/5/2009 al 3/6/2009, e per l’ulteriore periodo dal 14/6/2009 al 10/7/2009, nonchè per il reato di truffa militare aggravata (art. 234 commi 1 e_2, 47, n. 2 c.p.m.p.) per aver formato i falsi certificati del 15/7/2008, 25/5/2009, 15/6/2009, inducendo così in errore l’Amministrazione Militare, la quale, sulla base di detti certificati, aveva provveduto ad erogare al G.. la retribuzione per i relativi periodi, il quale ha così realizzato un ingiusto profitto, non avendo prestato alcuna attività lavorativa.

D'altra parte, anche al di là delle efficacia del giudicato penale nel presente processo di responsabilità amministrativo-contabile ex art. 651 c.p.p., dalla documentazione in atti emerge che in data 24 maggio 2009, il sig. G.., militare in servizio presso il reparto comando delle forze operative terrestri di OMISSIS, si allontanava dal reparto rimanendo assente sino al 3 giugno 2009. In data 25.5.2009, il militare trasmetteva al reparto un certificato medico formalmente redatto dal Dott. OMISSIS, riportante una prognosi di giorni 7.

Si riscontra altresì che in data 14 giugno 2009,alla scadenza di un riposo medico domiciliare concessogli, il militare non faceva rientro al reparto, rimanendo assente sino al 10.7.2009.

Anche per questo periodo, il militare produceva al reparto un certificato medico datato 15.6.2009 riportante una prognosi di giorni sette, sempre formalmente redatto dal dott. OMISSIS (documentazione in atti).

In merito alla documentazione sanitaria trasmessa dal G.. al reparto, il ten col. OMISSIS ha riferito nel dibattimento penale (verbale in atti) che il certificato datato 14.6.2009 risultava trasmesso da una copisteria di Verona (come risulta dalla indicazione riportata nella intestazione del documento), cosicchè, ipotizzando che le condizioni di salute non fossero così gravi da impedire il rientro in servizio del militare (certificato trasmesso da esercizio pubblico della città sede del reparto), il Comandante ha proceduto ad effettuare le opportune verifiche, accertando che un pregresso certificato medico datato 15 luglio 2008 era identico per contenuti e modalità di scrittura a quello dell' 11.7.2008, risultando modificata solo la data di rilascio; così anche quello datato 25 maggio 2009 era identico ad uno precedente datato 4.5.2009 e il certificato del 15 giugno 2009 a quello dell'8 giugno 2009.

Con riguardo al danno per l'erario, occorre poi rilevare che l'amministrazione ha provveduto comunque ad erogare regolarmente la retribuzione (cfr. dichiarazioni del Col. OMISSIS rese a dibattimento e attestazione del comando delle forze operative terrestri redatta dal capo servizio amministrativo Col. OMISSIS), ingenerando un detrimento per l'erario pari ad euro 691,74.

In proposito, pare appena il caso di rilevare come costituisca ius receptum nella giurisprudenza della Corte dei conti l’affermazione secondo cui la retribuzione corrisposta al pubblico dipendente con riferimento ai periodi di assenza dal servizio non giustificata o giustificata mediante la certificazione di malattie in realtà inesistenti comporti un danno per la pubbliche finanze (ex multis: Corte Conti, Sezioni Riunite, 28.1.1993, n. 830/A e 14.9.1994, n. 951/A; Sez. II, 15.2.1992, n. 37; Sez. giurisd. Molise, 22.11.1996, n. 226; Sez. Giurisd. Liguria 11.5.1999, n. 530).

Pertanto, avuto riguardo al giudicato penale - militare e alla documentazione probatoria acquisita, emerge evidente la sussistenza, a carico del convenuto, di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, avendo il medesimo commesso, con coscienza e volontà (dolo), atti illeciti (integranti i reati militari di diserzione aggravata e truffa militare aggravata) che hanno causalmente determinato un danno per l'erario, pari all'importo delle retribuzioni corrisposte al militare in relazione al periodo di assenza ingiustificata.

Per le ragioni esposte, il Collegio ritiene doversi pronunziare condanna nei confronti del convenuto I. G. al risarcimento del danno patrimoniale, a favore del Ministero della Difesa, di euro 691,74, oltre rivalutazione monetaria, da calcolarsi dalla data di corresponsione degli emolumenti e sino al deposito della sentenza, nonchè interessi di legge, decorrenti da tale ultima data sino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando:

1. Dichiara la contumacia del convenuto;

2. Nel merito, accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna il sig. G. I. al pagamento, in favore del Ministro della Difesa, della somma di euro 691,74, oltre rivalutazione monetaria, da calcolarsi dalla data di corresponsione degli emolumenti e sino al deposito della sentenza, nonchè interessi di legge, decorrenti da tale ultima data sino al soddisfo;

3. Le spese di giudizio, che seguono la soccombenza, si liquidano in complessivi € 292,77 (euro duecentovantadue/77 centesimi).

Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio, all’esito della pubblica udienza del 16 marzo 2016.
Il Giudice Estensore Il Presidente
F.to Dott. Natale Longo F.to Dott. Guido Carlino


Depositata in Segreteria il 13/04/2016

Il Funzionario Preposto
F.to Nadia Tonolo


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