Componenti commissione accertamenti attitudinali

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Componenti commissione accertamenti attitudinali

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L'Amministrazione perde l'Appello.
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concorso per l’assunzione di n. 247 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri (quarto corso triennale),
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Il CdS precisa:

1) - Nel decreto dirigenziale ministeriale n. 49/1D del 20 febbraio 2014 per ciascuna delle commissioni per gli accertamenti attitudinali erano indicati un presidente titolare e due presidenti sostituti, un perito selettore e due periti selettori sostituti, un consulente psicologo e un consulente psicologo sostituto.

2) - Orbene è del tutto evidente, proprio in funzione della previsione di “supplenti”, che la somministrazione e valutazione dei tests e la relazione psicologica dovevano essere formate, rispettivamente, dal perito selettore (o da uno dei due sostituti) e dal consulente psicologo (o sostituto) come individuati nel suddetto decreto.

3) - Nel caso di specie, invece, secondo quanto dedotto nel ricorso di primo grado e esattamente ritenuto dal giudice amministrativo capitolino, le suddette attività sono state svolte da un ufficiale selettore e un ufficiale psicologo estranei alla commissione, privi quindi di ogni legittimazione.

4) - In altri termini, una è la possibilità della commissione di avvalersi del contributo tecnico-specialistico di altro personale, altra, radicalmente diversa, demandare a soggetti estranei alla commissione operazioni da condurre da parte di suoi componenti o loro sostituti.

Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201601370
- Public 2016-04-06 -


N. 01370/2016REG.PROV.COLL.
N. 02590/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2590 del 2015, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Orlandi e Andrea Falzone, e presso il loro studio elettivamente domiciliati in Roma, al corso Vittorio Emanuele II, n. 326, per mandato in calce all'appello incidentale e contestuale memoria di costituzione;

per la riforma
della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I bis, n. 3178 del 24 febbraio 2015, resa tra le parti, con cui è stato accolto il ricorso in primo grado n.r. 12854/2014, proposto per l’annullamento del giudizio negativo espresso in data 9 luglio 2014 dalla commissione per gli accertamenti attitudinali del concorso per l’assunzione di n. 247 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri (quarto corso triennale), nonché delle norme tecniche delle prove attitudinali di cui al provvedimento dell’Arma del 6 febbraio 2014, allegato D, salva la rinnovazione del giudizio attitudinale ad opera dei componenti della commissione in legittima composizione, con compensazione delle spese del giudizio di primo grado

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2015 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avvocato di Stato Stigliano per il Ministero della Difesa appellante, e l’avv. Freni, per delega dell’avv. Orlandi, per la parte privata appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.) -OMISSIS- ha partecipato al concorso per l’ammissione di n. 247 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri (quarto corso triennale) dal quale è stato escluso avendo riportato giudizio attitudinale negativo.

Con ricorso in primo grado n.r. 12854/2014, l’interessato ha impugnato sia il provvedimento di esclusione, e il presupposto giudizio attitudinale negativo, che le norme tecniche per le prove attitudinali relative al concorso.

2.) Con sentenza in forma semplificata n. 3178 del 24 febbraio 2015, il T.A.R. per il Lazio ha:

- respinto il primo motivo del ricorso in primo grado -imperniato sulla dedotta illegittimità delle norme tecniche per le prove attitudinali di cui al provvedimento dell’Arma del 6 febbraio 2014- sul rilievo che l’art. 686 del d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, n. 66 demanda ai bandi di concorso la definizione delle modalità degli accertamenti attitudinali;

- ha accolto il secondo motivo -col quale si lamentava che la commissione avesse motu proprio variato la propria composizione aggregandovi due membri (ufficiale perito selettore e ufficiale psicologo) non compresi nel decreto di nomina della commissione del 20 febbraio 2014-, ritenendo che non potesse ammettersi che essi fossero meri “consulenti” della commissione, avendo la loro valutazione inciso in modo determinante sul giudizio finale di inidoneità.

Il T.A.R. non si è invece pronunciato sul terzo motivo- relativo alla carente motivazione del giudizio attitudinale negativo anche in relazione alla circostanza che nella stessa giornata si è proceduto alla somministrazione e valutazione dei tests, al colloquio con il perito selettore, all'esame da parte della commissione e all'adozione del provvedimento di esclusione-, implicitamente assorbito in funzione dell’annullamento del giudizio negativo per vizio afferente alla composizione della commissione.

3.) Con appello notificato il 20 marzo 2015 e depositato il 30 marzo 2015, il Ministero della difesa ha impugnato la predetta sentenza, deducendone, senza rubricazione di motivi, l’erroneità sul rilievo che ai sensi dell’art. 5 comma 5 del bando di concorso la commissione poteva avvalersi del contributo tecnico-specialistico di altro personale, e tale e non altro sarebbe stato il ruolo svolto dall’ufficiale perito selettore, che ha somministrato e valutato i tests, e dall’ufficiale psicologo, che redatto la relativa relazione, laddove il giudizio finale, previo esperimento di colloquio, è espresso proprio e solo dalla commissione.

L’appellato, costituitosi in giudizio, con atto depositato il 28 aprile 2015 ha controdedotto in ordine all'infondatezza dell'appello e proposto a sua volta appello incidentale condizionato con riferimento alla reiezione del primo motivo di ricorso e all'assorbimento del terzo.

Con memoria difensiva depositata il 24 aprile 2015 il Ministero ha insistito nelle proprie conclusioni.

Con ordinanza n. 1983 del 6 maggio 2015 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza “…onde pervenire alla definizione di merito re adhuc integra, e evitare eventuale spreco di attività procedimentale”.

All’udienza pubblica del 22 settembre 2015 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.

4.) L’appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere respinto, con consequenziale conferma della sentenza gravata, mentre deve dichiararsi improcedibile l’appello incidentale espressamente condizionato.

Nel decreto dirigenziale ministeriale n. 49/1D del 20 febbraio 2014 per ciascuna delle commissioni per gli accertamenti attitudinali erano indicati un presidente titolare e due presidenti sostituti, un perito selettore e due periti selettori sostituti, un consulente psicologo e un consulente psicologo sostituto.

Orbene è del tutto evidente, proprio in funzione della previsione di “supplenti”, che la somministrazione e valutazione dei tests e la relazione psicologica dovevano essere formate, rispettivamente, dal perito selettore (o da uno dei due sostituti) e dal consulente psicologo (o sostituto) come individuati nel suddetto decreto.

Nel caso di specie, invece, secondo quanto dedotto nel ricorso di primo grado e esattamente ritenuto dal giudice amministrativo capitolino, le suddette attività sono state svolte da un ufficiale selettore e un ufficiale psicologo estranei alla commissione, privi quindi di ogni legittimazione.

In altri termini, una è la possibilità della commissione di avvalersi del contributo tecnico-specialistico di altro personale, altra, radicalmente diversa, demandare a soggetti estranei alla commissione operazioni da condurre da parte di suoi componenti o loro sostituti.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

5.) In conclusione l’appello principale deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza gravata, e con la consequenziale declaratoria d’improcedibilità dell’appello incidentale condizionato.

6.) In relazione alla peculiarità delle questioni esaminate sussistono nondimeno giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio d’appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) così provvede sull’appello principale in epigrafe n.r. 2590 del 2015 e sull’appello incidentale condizionato:

1) rigetta l’appello principale e, per l’effetto, conferma la sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I bis, n. 3178 del 24 febbraio 2015;

2) dichiara improcedibile l’appello incidentale condizionato;

3) dichiara compensate per intero tra le parti le spese e onorari del giudizio d’appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 d.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Goffredo Zaccardi, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore
Giuseppe Castiglia, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/04/2016


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