PENSIONE PRIVILEGIATA

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gino59
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Re: PENSIONE PRIVILEGIATA

Messaggio da gino59 »

panfonte1960 ha scritto:Buongiorno a tutti i frequentatori di questo splendido ed utilissimo forum.

Mi permetto di fare un quesito a Gino e a chiunque possa darmi delle indicazioni.

Ho letto con interesse la circolare sulle disposizioni per la privilegiata e ho cominciato a capirci qualcosa.
Se non sbaglio, per chi come me non è stato riformato ma si è vista riconosciuta una causa di servizio (la mia tabella A - 8ª categoria per la somma di "Prusione discale ed ernia discale B massima e Sinusalgia A 8 minima) dovrebbe spettare a domanda all'atto del pensionamento una p.p. "tabellare".
Per la suddetta infermità mi è stato liquidato un equo indennizzo di € 1.141,51.

Evidenziando che:
1. nel mio verbale della CMO di Chieti del 6.09.1999 non riesco ad individuare una annotazione che stabilisca se l'infermità è permanente o meno;
2. nella sezione PP, il giudizio ai fini di pensione privilegiata é: "ASCRIVIBILITA' TABELLARE DELLE INVALIDITA'",

Posso ritenere che mi spetti una P.P. ? Se si sarebbe permanente o soggetta a visita di conferma? Se spettante, quanto potrebbe essere l'importo mensile?

Vi ringrazio in anticipo per le cortesi risposte.
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Nel tuo caso non è tabellare,ma decimale e quindi,il 10% in aggiunta alla tua futura P.A.L..-
Una volta in congedo,presenti l'istanza e tempo al tempo ti chiameranno a visita e dato che
ti è stata confermata nel 1999,credo che passera dalle fauci del C.D.V..-Addios


indio
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Re: PENSIONE PRIVILEGIATA

Messaggio da indio »

vi rispondo con le parole dell'avvocato.
le direttive sono di tagliare, per cui, dopo la pensione, quando andrete alla c.m.o. per la privilegiata, se possono vi tolgono la A e vi danno la B sempre che le cause siano state riconosciute dal comitato. A quel punto, con l'avvocato potete fare una diffida al ministero e all'inps per avere il provvedimento conclusivo. (il legale dice che si sbrigheranno un po'). Solo quando avrete il provvedimento conclusivo dell'inps potete fare ricorso alla corte dei conti.
se non farete ricorso la faccenda finisce con il provvedimento dell'inps.
io ho deciso di fare sia la diffida che ho già fatto che ricorso alla corte dei conti che farò quando mi arriverà il provvedimento dell'inps.

costo per la diffida 150,00 euro, ma dipende dall'avvocato....
costo per il ricorso alla corte dei conti dipende dal legale......

sperando di aver fatto cosa gradita, vi dico che è un avvocato che di ricorsi alla corte dei conti ne ha fatti tanti e da me letti. (naturalmente non tutti vinti)

Indio
panorama
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Re: PENSIONE PRIVILEGIATA

Messaggio da panorama »

giusto x notizia
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INPS

Direzione Centrale Pensioni




Roma, 23-11-2015


Messaggio n. 7115



OGGETTO:
Trattamenti pensionistici di privilegio del personale della Polizia di Stato: collaborazione con il Ministero dell’Interno per l’acquisizione della documentazione istruttoria.



Con nota operativa n. 27 del 25/7/2007 dell’ex INPDAP sono state fornite disposizioni applicative per la concessione della pensione di privilegio al personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile.


La circolare n. 131 del 19/11/2012, ha previsto, con effetto dal 1° febbraio 2013, il regime dell’invio telematico, in via esclusiva, delle istanze di prestazioni pensionistiche previdenziali ex inpdap.


Con riferimento ai trattamenti di privilegio per il personale della Polizia di Stato la procedura prevede che le Sedi di produzione dell’Istituto, in presenza della sola domanda di liquidazione della prestazione in argomento, inoltrata per via telematica, debbano avviare attività istruttoria per completare la documentazione di rito a sostegno della domanda stessa.


Al fine di ottimizzare le fasi del procedimento e contrarre i tempi del relativo iter, si ritiene opportuno avvalersi della collaborazione offerta dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - per acquisire gli atti propedeutici al provvedimento concessivo.


Nello specifico, per quanto concerne le diverse ipotesi prese in considerazione nella nota operativa n. 27/2007 nelle fattispecie di cui al par. 3 ai punti a), b), c), tale nuova procedura sarà ampliata anche nelle seguenti ipotesi:

•domanda di pensione privilegiata indiretta o di pensione privilegiata di reversibilità;

•rinnovo dell’assegno privilegiato;

•richiesta di Aggravamento;

•richiesta dell’assegno di incollocabilità di cui all’articolo n. 104 del TU n. 1092/1973.


A tal fine, l’interessato provvederà:

1) ad inviare la richiesta di liquidazione della pensione privilegiata a questo ente previdenziale, in via telematica, secondo le modalità di cui alla predetta circolare n.131 del 2012;

2) a trasmettere, via p.e.c., copia della stessa domanda al citato Dipartimento della Pubblica Sicurezza all’indirizzo:

dipps.333h.serviziopensioneprevidenza.rm@pecps.interno.it.


Le modalità come sopra indicate avranno effetto per le domande prodotte a decorrere dalla data di pubblicazione del presente messaggio.


Il Direttore Generale

Cioffi
fox59
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Re: PENSIONE PRIVILEGIATA

Messaggio da fox59 »

Per quanto mi risultai, ed in base a quanto hai scritto, dal momento che ti é stato già corrisposto l'equo indennizzo per quelle malattie, dopo la domanda per la p.p.o.,sarai chiamato a visita dalla C. M. O. competente per territorio e se verranno confermate le malattie già riconosciute, ti verrà corrisposta la p.p.o. senza passare per il comitato di verifica. Da tener presente che se le malattie non sono soggette a miglioramento la p.p.o. é a vita, altrimenti, viene riconosciuta solo per un certo numero di anni, (solitamente 4), dopo di che si viene chiamati nuovamente a visita. L'importo della p.p.o. é il 10% della p.a.l., in caso di concessione della p.p.o. si dovrà restituire circa il 50% dell'equo indennizzo già percepito, cifra che viene trattenuta direttamente DALL'INPS al primo pagamento.
indio
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Re: PENSIONE PRIVILEGIATA

Messaggio da indio »

magari fox fosse stato cosi, alla visita per la p.p.o la commissione, ha declassato la mia 7a a tabella B con una tantum per 4 anni, per cui se non vincerò il ricorso non prenderò la p.p.o
panorama
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Re: PENSIONE PRIVILEGIATA

Messaggio da panorama »

Accolto
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1) - il ricorrente ha impugnato la delibera del comitato di Vigilanza n. 1084 del 23.7.2014 dell’INPS avente ad oggetto mancato riconoscimento della pensione privilegiata.

2) - A sostegno della propria pretesa eccepisce la errata valutazione medico-legale richiamando i rapporti informativi sui servizi espletati nonché una consulenza tecnica a firma del dott. Andidero Bruno Sergio nella quale viene posto in evidenza il rapporto eziologico tra lo stress, le condizioni climatiche e atmosferiche e le infermità allegate dal ricorrente.

3) - Il Ministero dell'Interno ....... Rileva altresì che il dipendente, ......, ha comunque prestato un servizio che è attinente a quello normalmente richiesto ad un appartenente alla Polizia di Stato.

4) - si è costituita l’Inps eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine di cui al quinto comma dell’art. 155 del d.lgs 174/2016;
- ) - sempre in via preliminare l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine di tre anni e 300 giorni dalla proposizione della domanda amministrativa;

La Corte precisa:

5) - questo giudice, considerata la natura tecnica della controversia, ha chiesto un parere tecnico all’U.m.l. al fine di conoscere se le infermità allegate fossero da ritenere dipendenti dal servizio e, nell’affermativa, quale fosse il trattamento pensionistico da attribuire al ricorrente.

6) - Nessuna disposizione dell’ordinamento impone un termine decadenziale per la proposizione del ricorso in materia di pensione privilegiata.
- ) - Tra l’altro, nessuna disposizione al riguardo viene indicata dalla parte che si limita ad affermare “ Ai sensi di legge il ricorso deve essere proposto entro e non oltre a pena di decadenza di tre anni e trecento giorni dalla domanda amministrativa”.

7) - Occorre premettere che ai dipendenti della Polizia di Stato, già ad ordinamento militare ed ora civile ai sensi della l. 121/1981, si applica l’art. 67 del d.p.r. 1092/1973 per come disposto dall’art. 5 del d.l. 387/1987 convertito in l. 472/1987.

8) - Detta ultima disposizione, infatti, stabilisce che al personale della Polizia di Stato, ai fini dell’acquisizione del trattamento pensionistico privilegiato, continuano ad applicarsi le norme previste per il personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare.

9) - L’eteromatosi scaturisce da molteplici fattori quali la familiarità, l’obesità, l’iperlipidemia, il diabete mellito, l’ipertensione arteriosa; nonché da abitudini voluttuarie e da particolari condizioni di stress psico-fisico.

10) - Le mansioni sicuramente presentavano un quantum stressogeno di notevole rilevanza medico-legale in grado di favorire concausalmente l’insorgenza delle affezioni cardiache.

Leggete il tutto qui sotto.
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CALABRIA SENTENZA 20 22/02/2018
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
CALABRIA SENTENZA 20 2018 PENSIONI 22/02/2018
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOO ITALIANO
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria
Il Giudice Unico delle Pensioni
Cons Ida Contino

Ha emesso la seguente

Sentenza n. 20/2018

Sul ricorso in materia di pensioni civili iscritto al n° 21178 del registro di segreteria, promosso da A. P. C., ispettore capo della Polizia di Stato in Pensione, nato a Omissis il Omissis ( C.F. Omissis) e residente in omissis alla omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Martino ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Vittoria Caiazza, sito in Catanzaro alla v. Benedetto Citriniti, avverso INPS, ex gestione INPDAP.

Premesso in fatto

Con atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha impugnato la delibera del comitato di Vigilanza n. 1084 del 23.7.2014 dell’INPS avente ad oggetto mancato riconoscimento della pensione privilegiata per le seguenti infermità: 1) cardiopatia ischemica post infartuale con ridotta riserva coronarica a medio carico di lavoro ergometricamente accertata; 2) Ipertensione arteriosa di buon controllo farmacologico con secondarietà d’organo; 3) Note di spondiloincoartrosi con riduzione di ampiezza degli spazi intersomatici da C5 a C7 rx accertato.

A sostegno della propria pretesa eccepisce la errata valutazione medico-legale richiamando i rapporti informativi sui servizi espletati nonché una consulenza tecnica a firma del dott. Andidero Bruno Sergio nella quale viene posto in evidenza il rapporto eziologico tra lo stress, le condizioni climatiche e atmosferiche e le infermità allegate dal ricorrente.

Con memoria del 4 gennaio 2017 si è costituito il Ministero dell’Interno resistendo al giudizio.

Controdeduce al ricorso evidenziando che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha esaminato tutti gli atti del fascicolo personale del ricorrente, compresi i rapporti informativi; e che, proprio attraverso una disamina completa e approfondita, ha escluso la dipendenza dal servizio. Rileva altresì che il dipendente, seppure conseguendo lodi ed encomi, ha comunque prestato un servizio che è attinente a quello normalmente richiesto ad un appartenente alla Polizia di Stato. Conclude chiedendo la reiezione del ricorso.

Con memoria del 12 gennaio 2017, si è costituita l’Inps eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine di cui al quinto comma dell’art. 155 del d.lgs 174/2016; sempre in via preliminare l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine di tre anni e 300 giorni dalla proposizione della domanda amministrativa; ancora l’inammissibilità in quanto il ricorrente non ha dedotto alcunché in ordine ai fatti di servizio che avrebbero causato le infermità allegate.

Nel merito eccepisce l’infondatezza della pretesa rilevando che la mera coincidenza cronologica tra servizio e malattia non è sufficiente ad affermare la dipendenza dal servizio.

Conclude chiedendo, in via preliminare la inammissibilità del ricorso e nel merito la reiezione.

All’esito dell’udienza del 22 febbraio 2017, questo giudice, considerata la natura tecnica della controversia, ha chiesto un parere tecnico all’U.m.l. al fine di conoscere se le infermità allegate fossero da ritenere dipendenti dal servizio e, nell’affermativa, quale fosse il trattamento pensionistico da attribuire al ricorrente.

Con parere reso il 18 ottobre 2017, l’organo peritale interpellato ha giudicato le infermità allegate dal ricorrente dipendenti dal servizio e ascrivibili alla 3 ctg. Tab. A.

All’odierna udienza, udite le parti, la causa è posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dall’Amministrazione previdenziale in quanto infondate.

Riguardo alla violazione del comma quinto dell’art. 155, comma 5, si rileva che il legislatore con l’articolo testè citato, ha inteso influire sulla dinamica processuale garantendo una maggiore rapidità nell’evoluzione del procedimento. I termini ivi indicati, tra i quali appunto quello di dieci giorni dalla comunicazione del decreto di fissazione d’udienza alla notifica dello stesso, sono termini acceleratori ordinatori. Come è noto, infatti, rispetto a tali termini il legislatore non prevede alcuna decadenza dal potere di compiere l’atto in caso di sua inosservanza.

A ciò si aggiunga che, in questo caso, l’inosservanza del termine non comporta alcuno svantaggio alla parte resistente in termini di diritto di difesa.

Altrettanto infondata è l’eccezione di decadenza opposta in quanto il ricorso sarebbe stato presentato oltre il termine di legge.

Nessuna disposizione dell’ordinamento impone un termine decadenziale per la proposizione del ricorso in materia di pensione privilegiata. Tra l’altro, nessuna disposizione al riguardo viene indicata dalla parte che si limita ad affermare “ Ai sensi di legge il ricorso deve essere proposto entro e non oltre a pena di decadenza di tre anni e trecento giorni dalla domanda amministrativa”.

Infine, l’infondatezza dell’eccezione è evidente ove si consideri che un eventuale termine di decadenza per la proposizione del ricorso in materia di pensioni pubbliche non può essere collegato alla domanda amministrativa atteso che presupposto per agire in giudizio è il provvedimento amministrativo ( art. 153 c.g.c.).

Infondata, inoltre, è l’eccezione di inammissibilità formulata dall’Inps sotto il profilo della mancata deduzione sui fatti di servizio che avrebbero causato l’insorgenza delle patologie.

Detta eccezione, infatti, eventualmente, attiene al merito della domanda e non al rito salvo non voler opporre la genericità del ricorso. Genericità che nella fattispecie è assolutamente non configurabile.

Passando al merito , il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Occorre premettere che ai dipendenti della Polizia di Stato, già ad ordinamento militare ed ora civile ai sensi della l. 121/1981, si applica l’art. 67 del d.p.r. 1092/1973 per come disposto dall’art. 5 del d.l. 387/1987 convertito in l. 472/1987.

Detta ultima disposizione, infatti, stabilisce che al personale della Polizia di Stato, ai fini dell’acquisizione del trattamento pensionistico privilegiato, continuano ad applicarsi le norme previste per il personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare.

L’art. 67 del d.p.r. 1092/1973, invero, riconosce il trattamento pensionistico privilegiato al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento.

Per come evidente dal tenore letterale della testè riportata disposizione, il trattamento privilegiato del militare è subordinato alla dipendenza dal servizio delle infermità , alla loro ascrivibilità alla tab. A ed al non essere le medesime suscettibili di miglioramento.

Al contrario non è richiesta l’inidoneità al servizio, voluto dall’art. 64 del d.p.r. 1092/1973 come presupposto per il trattamento privilegiato dei dipendenti civili.

Ciò chiarito, le doglianze formulate in ricorso devono ritenersi fondate anche alla luce delle risultanze istruttorie.

In ordine alla dipendenza, deve evidenziarsi, per come chiaramente esposto dall’U.m.l., che la cardiopatia ischemica, scaturisce da una insufficiente irrorazione del miocardio per riduzione del flusso ematico coronarico a sua volta derivante dal restringimento del lume vasale per fatti eteromatosi.

L’eteromatosi scaturisce da molteplici fattori quali la familiarità, l’obesità, l’iperlipidemia, il diabete mellito, l’ipertensione arteriosa; nonché da abitudini voluttuarie e da particolari condizioni di stress psico-fisico.

Con riferimento a tale condizione, il perito ha evidenziato lo stretto rapporto tra lo stress psicofisico e l’innesco di meccanismi fisiopatologici, in particolare tra la stimolazione neuro-endocrina che comporta l’attivazione dell’asse simpatico-midollare e l’attivazione del sistema ipofisi corticale del surrene.

Invero, lo stress psico-fisico per aver una incidenza nel determinismo nelle patologie cardiache deve da un lato andare ad attivare meccanismi di stimolazione neuro-endocrina e quindi deve essere tale da innescare l’asse simpatico-midollare del surrene con una risposta cardiovascolare a livello di pronto intervento funzionale; e dall’altro deve determinare l’attivazione del sistema ipofisi-corticale con una risposta lenta ma persistente e con un’azione a livello metabolico –circolatorio.

Ne consegue che lo stress deve essere continuo, intenso, fonte di patema per l’individuo, e tale da assurgere a fattore usurante per il muscolo cardiaco e per la funzione circolatoria.

In genere, lo stress lavorativo che ha una incidenza nel determinismo dell’infarto si ha allorché l’individuo è sottoposto ad attività caratterizzata da forti responsabilità decisionali con conseguente tensione psichica costante ed intensa.

Ebbene, dall’esame degli atti emerge che il ricorrente, Capo Ispettore della Polizia di Stato ha svolto le sue funzioni prevalentemente presso il Commissariato di OMISSIS ( dal 1982 al 1996 ) e poi, per motivi di sicurezza personale presso la Procura di OMISSIS ( Ufficio investigativo).

Come chiarito dall’U.m.l, con un giudizio, peraltro, pienamente condiviso da questo giudicante, l’attività svolta dal ricorrente può essere considerata assimilabile ad un fattore di rischio cronico, agente in modo continuo e intenso sull’attività cardiaca. Le mansioni sicuramente presentavano un quantum stressogeno di notevole rilevanza medico-legale in grado di favorire concausalmente l’insorgenza delle affezioni cardiache.

Il Collegio medico giudica anche l’ipertensione arteriosa sofferta dal ricorrente legata sotto il profilo eziologico a condizioni di stress psico-fisico; sicché anche rispetto a tale patologia riconosce la dipendenza dal servizio.

Anche l’infermità osteo - atricolare è stata ritenuta dall’organo peritale dipendente dal servizio. In proposito è stato argomentato che un ruolo fondamentale nell’insorgenza dell’artrosi sono i microtraumi cioè condizioni usuranti croniche che impongono un sovraccarico costante e prolungato nel tempo sull’articolazione stessa. Tanto premesso viene evidenziato che il lavoro svolto dal ricorrente per molti anni quale addetto alle sezioni Volanti può aver determinato una rapida insorgenza e manifestazione dell’infermità osteo-articolare .

Il parere redatto è pienamente condiviso da questo giudicante in quanto ben argomentato, logico ed esente da vizi giuridici che ne possano revocare l’attendibilità.

Riguardo poi alla natura permanente delle infermità, il Collegio giudica la patologia cardiaca ascrivibile alla quarta categoria, quella arteriosa alla ottava categoria di tab. A e quella artrosicastante, attesa la sua scarsa incidenza funzionale, alla ottava categoria tab B.

Nel complesso, dunque, le patologie sofferte dal ricorrente devono essere giudicate ascrivibili per cumulo alla terza categoria tab. A.

Si condanna, per l’effetto, l’Amministrazione resistente alla corresponsione di tutti gli arretrati a far data dal primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda ( 1.10.2007 ) maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria nel senso fatto esplicito dalle Sezioni Riunite e quindi non quale matematica sommatoria dell’una e dell’altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, ma quale possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi.

In proposito di rileva che non può essere accolta l’eccezione di prescrizione opposta dall’Inps.

Il C., infatti, ha presentato domanda di pensione privilegiata in data 1.10.2007; con determina n. 174 del 22.6.2010, l’Inpdap, uniformandosi al parere negativo del Comitato di Verifica, ha respinto l’istanza di trattamento privilegiato; il C., in data 31.8.2010 ha presentato ricorso al Comitato di Vigilanza, il quale con delibera n. 1084 del 23.4.2014 ha confermato la determina 174.

Ebbene, come risulta dalla scansione temporale dell’attività svolta dal ricorrente, nessun termine prescrizionale è maturato durante il procedimento.

Attesa la natura tecnica della controversia, si compensano le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, il Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

Il ricorso in epigrafe e per l’effetto riconosce il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico privilegiato di terza categoria.

Condanna l’amministrazione al pagamento dei ratei arretrati maggiorati della rivalutazione e degli interessi nelle modalità indicate in parte motiva.

Spese compensate.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 21.2.2018.
Il giudice
f.to Ida Contino


Depositata in segreteria il 21/02/2018


Il responsabile delle segreterie pensioni
f.to Dott.ssa Francesca Deni
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