Equiparazione vittime del dovere

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avt8
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Equiparazione vittime del dovere

Messaggio da avt8 »

Siccome vedo che vi siete un pochettino ammosciati su questo forum- vi posto gli emendamenti presentati al disegno di legge relativa alla equiparazione delle vittime del dovere a quelle del terrorismo- Cosi avete materia per discutere-
Se manco io vi addormentate .


LEGGETE BENE


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1715



Art. 1

1.1

DI BIAGIO, TORRISI, LUIGI MARINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – Alle vittime del dovere, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni e di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché ai loro familiari superstiti, si applicano le disposizioni recate dalla legge 3 agosto 2004, n. 206».

1.2

LO MORO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – Alle vittime del dovere, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni e di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché ai loro familiari superstiti, si applicano le disposizioni recate dalla legge3 agosto 2004, n. 206».

1.3

DI BIAGIO, TORRISI, LUIGI MARINO

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti:

«m-bis) articolo 5, comma 3-bis, relativo al riconoscimento al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto lesivo subito o dell'infermità riportata, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente e i figli siano nati successivamente allo stesso, del diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni;

m-ter) articolo 5, comma 3-ter, relativo ai soggetti beneficiari dell'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis, qualora sia stato riconosciuto al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento;

m-quater) articolo 5, comma 3-quater, relativo all'applicazione delle disposizioni di cui ai comma 3-bis e 3-ter dell'articolo 5, anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni».

1.4

LO MORO

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti:

«m-bis) articolo 5, comma 3-bis, relativo al riconoscimento al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto lesivo subito o dell'infermità riportata, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente e i figli siano nati successivamente allo stesso, del diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni;

m-ter) articolo 5, comma 3-ter, relativo ai soggetti beneficiari dell'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis, qualora sia stato riconosciuto al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento;

m-quater) articolo 5, comma 3-quater, relativo all'applicazione delle disposizioni di cui ai comma 3-bis e 3-ter dell'articolo 5, anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni».

1.0.1

DI BIAGIO, TORRISI, LUIGI MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e delle vittime del dovere e dei loro superstiti è ristabilito il numero e l'importo sulla base dello stanziamento indicato dall'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407».

1.0.2

LO MORO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e delle vittime del dovere e dei loro superstiti è ristabilito il numero e l'importo sulla base dello stanziamento indicato dall'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407».

1.0.3

LO MORO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 16-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, le parole: "nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni" sono sostituite dalle seguenti: "anche in soprannumero alle piante organiche delle Amministrazioni interessate e in deroga alle disposizioni limitative in materia di assunzioni"».

1.0.4

LO MORO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 16-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo le parole: "A tal fine, si applica ai testimoni di giustizia il diritto obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata" è inserito il seguente periodo: "Per i coniugi e i figli ovvero, in subordine, per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita l'assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, che non abbia mai esercitato il diritto al collocamento obbligatorio"».

1.0.5

BONFRISCO, BRUNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

Conseguentemente, all'articolo 5 sostituire le parole: «pari a 60 milioni di euro annui a decorrere all'anno 2015», con le seguenti: «pari a 150 milioni di euro annui a decorrere all'anno 2016».

1.0.6

BONFRISCO, BRUNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

Conseguentemente, all'articolo 5 sostituire le parole: «pari a 60 milioni di euro annui a decorrere all'anno 2015», con le seguenti: «pari a 110 milioni di euro annui a decorrere all'anno 2016».

Art. 2

2.1

DI BIAGIO, TORRISI, LUIGI MARINO

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I benefici di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, legge 23 novembre 1998, n. 407, legge 23 dicembre 2000, n. 388, e legge 3 agosto 2004, n. 206, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si attribuiscono in ragione della percentuale unica d'invalidità, comprensiva del danno biologico e morale, risultante dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181».

2.2

LO MORO

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I benefici di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, legge 23 novembre 1998, n. 407, legge 23 dicembre 2000, n. 388, e legge 3 agosto 2004, n. 206, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si attribuiscono in ragione della percentuale unica d'invalidità, comprensiva del danno biologico e morale, risultante dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181».

2.0.1

DI BIAGIO, TORRISI, LUIGI MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai lavoratori rientranti nella fattispecie di cui alla presente legge è riconosciuto il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un numero massimo di cento ore annue al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.

2. Il diritto ad assentarsi viene concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell'assenza come sopra qualificati.

3. Le ore di assenza perla partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 1 sono retribuite quali normali ore di lavoro, anche ai fini previdenziali».

2.0.2

LO MORO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai lavoratori rientranti nella fattispecie di cui alla presente legge è riconosciuto il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un numero massimo di cento ore annue al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.

2. Il diritto ad assentarsi viene concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell'assenza come sopra qualificati.

3. Le ore di assenza perla partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 1 sono retribuite quali normali ore di lavoro, anche ai fini previdenziali


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Zenmonk
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Re: Equiparazione vittime del dovere

Messaggio da Zenmonk »

avt8 ha scritto:Siccome vedo che vi siete un pochettino ammosciati su questo forum- vi posto gli emendamenti presentati al disegno di legge relativa alla equiparazione delle vittime del dovere a quelle del terrorismo- Cosi avete materia per discutere-
Se manco io vi addormentate .


LEGGETE BENE


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1715



Art. 1

1.1

DI BIAGIO, TORRISI, LUIGI MARINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – Alle vittime del dovere, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni e di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché ai loro familiari superstiti, si applicano le disposizioni recate dalla legge 3 agosto 2004, n. 206».

1.2

LO MORO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – Alle vittime del dovere, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni e di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché ai loro familiari superstiti, si applicano le disposizioni recate dalla legge3 agosto 2004, n. 206».

1.3

DI BIAGIO, TORRISI, LUIGI MARINO

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti:

«m-bis) articolo 5, comma 3-bis, relativo al riconoscimento al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto lesivo subito o dell'infermità riportata, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente e i figli siano nati successivamente allo stesso, del diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni;

m-ter) articolo 5, comma 3-ter, relativo ai soggetti beneficiari dell'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis, qualora sia stato riconosciuto al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento;

m-quater) articolo 5, comma 3-quater, relativo all'applicazione delle disposizioni di cui ai comma 3-bis e 3-ter dell'articolo 5, anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni».

1.4

LO MORO

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti:

«m-bis) articolo 5, comma 3-bis, relativo al riconoscimento al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto lesivo subito o dell'infermità riportata, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente e i figli siano nati successivamente allo stesso, del diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni;

m-ter) articolo 5, comma 3-ter, relativo ai soggetti beneficiari dell'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis, qualora sia stato riconosciuto al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento;

m-quater) articolo 5, comma 3-quater, relativo all'applicazione delle disposizioni di cui ai comma 3-bis e 3-ter dell'articolo 5, anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni».

1.0.1

DI BIAGIO, TORRISI, LUIGI MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e delle vittime del dovere e dei loro superstiti è ristabilito il numero e l'importo sulla base dello stanziamento indicato dall'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407».

1.0.2

LO MORO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e delle vittime del dovere e dei loro superstiti è ristabilito il numero e l'importo sulla base dello stanziamento indicato dall'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407».

1.0.3

LO MORO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 16-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, le parole: "nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni" sono sostituite dalle seguenti: "anche in soprannumero alle piante organiche delle Amministrazioni interessate e in deroga alle disposizioni limitative in materia di assunzioni"».

1.0.4

LO MORO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 16-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo le parole: "A tal fine, si applica ai testimoni di giustizia il diritto obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata" è inserito il seguente periodo: "Per i coniugi e i figli ovvero, in subordine, per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita l'assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, che non abbia mai esercitato il diritto al collocamento obbligatorio"».

1.0.5

BONFRISCO, BRUNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

Conseguentemente, all'articolo 5 sostituire le parole: «pari a 60 milioni di euro annui a decorrere all'anno 2015», con le seguenti: «pari a 150 milioni di euro annui a decorrere all'anno 2016».

1.0.6

BONFRISCO, BRUNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

Conseguentemente, all'articolo 5 sostituire le parole: «pari a 60 milioni di euro annui a decorrere all'anno 2015», con le seguenti: «pari a 110 milioni di euro annui a decorrere all'anno 2016».

Art. 2

2.1

DI BIAGIO, TORRISI, LUIGI MARINO

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I benefici di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, legge 23 novembre 1998, n. 407, legge 23 dicembre 2000, n. 388, e legge 3 agosto 2004, n. 206, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si attribuiscono in ragione della percentuale unica d'invalidità, comprensiva del danno biologico e morale, risultante dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181».

2.2

LO MORO

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I benefici di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, legge 23 novembre 1998, n. 407, legge 23 dicembre 2000, n. 388, e legge 3 agosto 2004, n. 206, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si attribuiscono in ragione della percentuale unica d'invalidità, comprensiva del danno biologico e morale, risultante dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181».

2.0.1

DI BIAGIO, TORRISI, LUIGI MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai lavoratori rientranti nella fattispecie di cui alla presente legge è riconosciuto il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un numero massimo di cento ore annue al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.

2. Il diritto ad assentarsi viene concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell'assenza come sopra qualificati.

3. Le ore di assenza perla partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 1 sono retribuite quali normali ore di lavoro, anche ai fini previdenziali».

2.0.2

LO MORO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai lavoratori rientranti nella fattispecie di cui alla presente legge è riconosciuto il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un numero massimo di cento ore annue al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.

2. Il diritto ad assentarsi viene concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell'assenza come sopra qualificati.

3. Le ore di assenza perla partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 1 sono retribuite quali normali ore di lavoro, anche ai fini previdenziali
Avt8 hai perfettamente ragione, se manchi tu, questo forum potrebbe chiamarsi Valium a buon titolo...
A proposito, che ne pensi, glielo diciamo anche a questi Colleghi di mandare la mail? L'unione fa la forza...
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