Nella cartella personale ex INPDAP ho rilevato con data 10 marzo 2016 la comunicazione “GPP ritenuta generica “ , qualcuno nel forum è nella stessa situazione o sa di cosa si tratta ?
Grazie. alberto
ex inpdap -ritenuta generica GPP
- nonno Alberto
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Re: ex inpdap -ritenuta generica GPP
===============================zippone alberto ha scritto:Nella cartella personale ex INPDAP ho rilevato con data 10 marzo 2016 la comunicazione “GPP ritenuta generica “ , qualcuno nel forum è nella stessa situazione o sa di cosa si tratta ?
Grazie. alberto
variazioni individuali
Messaggioda salvo 63 » gio ott 02, 2014 4:58 pm
Buon giorno a tutti, con l’aiuto degli esperti e non volevo capire il significato di questa dicitura GPP - Ritenuta generica – Comunicazione , che ho trovato nella mia cartella personale “ consultazione pratiche” variazioni individuali fine lavorazione datata il 26/09/2014 premesso che non ho avuto nessuna comunicazione mi sono accorto solo perché dovevo consultare una mia pratica, nell’occasione vi invito a consultare le vostre cartelle personali anche per capire se è una cosa che riguarda un po’ tutti i pensionati .
Un cordiale saluto salvo 63.-
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Messaggio numero 19933 del 04-12-2013
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Direzione Centrale Previdenza
Direzione Centrale Sistemi Informativi
Roma, 04-12-2013
Messaggio n. 19933
OGGETTO:
Applicazione delle risultanze delle verifiche reddituali nei confronti dei pensionati della gestione dipendenti pubblici, titolari di prestazioni collegate al reddito.
Si rende noto che in attuazione dell’art. 35 del decreto legge n. 207/2008, convertito in legge n. 14/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, l’Istituto ha proceduto alla verifica, nei confronti dei pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito della Gestioni dipendenti pubblici, delle situazioni reddituali influenti sulla misura delle prestazioni acquisendo dall’amministrazione finanziaria i c.d. redditi influenti.
La verifica del diritto alle pensioni ai superstiti soggette ai limiti di cumulabilità di cui all’art. 1, comma 41 della legge n. 335/1995 e alla somma aggiuntiva corrisposte nel corso del 2012 è stata effettuata sulla base dei redditi complessivi, diversi da pensione, relativi alle dichiarazioni dei redditi 730/Cud/Unico 2012 (redditi 2011) integrati con i dati presenti presso il Casellario centrale dei pensionati relativi all’anno 2012. Limitatamente alle pensioni ai superstiti è stato escluso l’importo delle pensioni reversibili/indirette.
Nel caso in cui risultino corrisposti importi pensionistici superiori rispetto a quelli spettanti in applicazione dei limiti di cumulabilità di cui alla Tabella F, il debito complessivo accertato, relativo al periodo 1° gennaio/31dicembre 2012, sarà recuperato, sulla base delle vigenti disposizioni in materia di recupero degli indebiti, a decorrere dalla rata di febbraio 2014.
Qualora la somma aggiuntiva erogata nel corso del 2012 risulti superiore a quella spettante sulla base delle dichiarazioni reddituali, a decorrere dalla rata di febbraio 2014, l’Istituto provvede al recupero dell’importo eccedente quanto dovuto.
A tal fine verrà recapitata ai pensionati interessati una lettera con la quale sarà comunicato l’importo del debito con le relative modalità di recupero delle somme erogate e non spettanti.
La trattenuta operata sarà pari ad un quinto dell’importo complessivo della pensione, comprensiva anche dell’indennità integrativa speciale se corrisposta come emolumento a sé stante, al netto delle ritenute IRPEF e con un recupero in un massimo di 60 rate (art. 2 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544).
Nei casi in cui la rateizzazione massima non sia sufficiente ad estinguere totalmente il debito accertato, l’importo residuo sarà recuperato, sempre nei limiti di legge, sulla pensione diretta. Qualora dovesse residuare ulteriore debito la sede dovrà convocare il pensionato per concordare le modalità di rifusione di quanto non recuperato con le trattenute sulle pensioni.
Si sottolinea che in sede di recupero del debito derivante dall’applicazione della Tabella F, le somme indebitamente corrisposte sono state considerate al lordo dell’IRPEF a suo tempo trattenuta e versata dall’Istituto in qualità di sostituto di imposta e concorreranno a ridurre l’imponibile (art. 10, lettera d)-bis del TUIR).
Il pensionato, entro 30 giorni dalla ricezione della nota riferita alla verifica effettuata sulla sua situazione reddituale, potrà recarsi presso la Direzione provinciale che ha in carico la gestione della relativa pensione per presentare eventuale documentazione che ritenga utile al chiarimento della propria posizione accertata dall’Istituto.
Le sedi potranno visualizzare sulla rete Intranet nell’applicativo “prospetto erogazione pensioni – esiti da rata - novembre” i risultati delle operazioni effettuate che consentiranno di fornire ai pensionati interessati tutte le informazioni relative all’applicazione della campagna Red 2012.
Le direzioni provinciali e territoriali dovranno assumere ogni utile iniziativa per fornire esaustive delucidazioni ai pensionati della gestione dei dipendenti pubblici. A tal fine verrà messo in produzione l’applicativo Banca Dati Reddituale - Gestione Pubblica 2013 (accessibile tramite Intranet INPS/Direzione Generale/Bilanci e servizi fiscali/Gestione dipendenti pubblici-Fisco) e, contestualmente, come di consueto, verrà messo in linea uno specifico manuale operativo per l’utilizzo delle informazioni presenti nella banca dati reddituale.
Per le modalità operative relative all’individuazione del reddito di riferimento utilizzato per la campagna Red 2012 e al suo corretto inserimento nell’applicativo Gpp-Web si fa rinvio alle istruzioni già impartite in sede di verifica reddituale 2010 di cui alla nota tecnica, allegata alla nota operativa Inpdap n. 40/2011, del 3 gennaio 2012 visualizzabile nella rete intranet (DIREZIONE GENERALE - Pensioni - sezione “Gestione dipendenti pubblici” - prestazioni pensionistiche - determinazione e pagamento pensioni - operazione RED).
Le segnalazione del pensionato riferite esclusivamente all’anno reddituale 2011,dovranno essere, previa verifica da parte delle Sedi, immediatamente comunicate da parte delle Sedi al seguente indirizzo di posta elettronica: helpfisco@inps.it indicando anche il cognome, nome e il codice fiscale dell’interessato/a.
La D.C. Sistemi Informativi, sulla scorta delle informazioni ricevute provvederà a verificare l’esattezza del dato ed eventualmente a disporre l’integrazione/modifica della Banca dati reddituale in Gestione Fisco, dandone contestualmente comunicazione sia alla Sede richiedente, sia alla D.C. Previdenza al fine di autorizzare la sede competente alla lavorazione con il programma GPP WEB.
Eventuali anomalie riferite ai redditi da pensione relativi all’anno 2012 dovranno invece essere comunicate alla casella di posta elettronica conduzionepensioni@inpdap.gov.it.
Pertanto, gli operatori delle Sedi prima di modificare le relative trattenute sulla pensione, sono tenuti a rispettare l’iter amministrativo sopra descritto in quanto tale attività è ritenuta propedeutica alla correttezza del pagamento delle prestazioni collegate al reddito.
A conclusione delle verifiche la Sede dovrà comunicare direttamente all’interessato la situazione definitivamente accertata.
Qualora il pensionato presenti un’autodichiarazione dei redditi riferita all’anno reddituale 2013, le Sedi potranno procedere direttamente ad aggiornare gli importi della pensione in pagamento.
Si ricorda, inoltre, che in presenza di una concessione di un trattamento pensionistico o nel caso in cui venga modificata la composizione del nucleo familiare per cui il relativo trattamento deve essere assoggettato ai limiti di cumulabilità di cui alla tabella F della legge n. 335/1995, gli operatori delle Sedi sono tenuti a considerare tutti i redditi “c.d. influenti” del pensionato ed inserirli nella maschera 24 dell’applicativo pensioni GPP Web.
Al fine di una corretta applicazione della verifica reddituale con modalità centralizzata relativa alla somma aggiuntiva, qualora la prestazione in esame venga corrisposta, da parte delle Direzioni provinciali, con pagamento di arretrati in quanto riferiti a diversi anni, le stesse sono tenute a riportare nell’applicativo pensioni GPP Web (maschera 100) i relativi anni di riferimento.
Il Direttore Generale
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Re: ex inpdap -ritenuta generica GPP
Messaggio da nonno Alberto »
gino59 ha scritto:===============================zippone alberto ha scritto:Nella cartella personale ex INPDAP ho rilevato con data 10 marzo 2016 la comunicazione “GPP ritenuta generica “ , qualcuno nel forum è nella stessa situazione o sa di cosa si tratta ?
Grazie. alberto
variazioni individuali
Messaggioda salvo 63 » gio ott 02, 2014 4:58 pm
Buon giorno a tutti, con l’aiuto degli esperti e non volevo capire il significato di questa dicitura GPP - Ritenuta generica – Comunicazione , che ho trovato nella mia cartella personale “ consultazione pratiche” variazioni individuali fine lavorazione datata il 26/09/2014 premesso che non ho avuto nessuna comunicazione mi sono accorto solo perché dovevo consultare una mia pratica, nell’occasione vi invito a consultare le vostre cartelle personali anche per capire se è una cosa che riguarda un po’ tutti i pensionati .
Un cordiale saluto salvo 63.-
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Si rende noto che in attuazione dell’art. 35 del decreto legge n. 207/2008, convertito in legge n. 14/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, l’Istituto ha proceduto alla verifica, nei confronti dei pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito della Gestioni dipendenti pubblici, delle situazioni reddituali influenti sulla misura delle prestazioni acquisendo dall’amministrazione finanziaria i c.d. redditi influenti.
La verifica del diritto alle pensioni ai superstiti soggette ai limiti di cumulabilità di cui all’art. 1, comma 41 della legge n. 335/1995 e alla somma aggiuntiva corrisposte nel corso del 2012 è stata effettuata sulla base dei redditi complessivi, diversi da pensione, relativi alle dichiarazioni dei redditi 730/Cud/Unico 2012 (redditi 2011) integrati con i dati presenti presso il Casellario centrale dei pensionati relativi all’anno 2012. Limitatamente alle pensioni ai superstiti è stato escluso l’importo delle pensioni reversibili/indirette.
Nel caso in cui risultino corrisposti importi pensionistici superiori rispetto a quelli spettanti in applicazione dei limiti di cumulabilità di cui alla Tabella F, il debito complessivo accertato, relativo al periodo 1° gennaio/31dicembre 2012, sarà recuperato, sulla base delle vigenti disposizioni in materia di recupero degli indebiti, a decorrere dalla rata di febbraio 2014.
Qualora la somma aggiuntiva erogata nel corso del 2012 risulti superiore a quella spettante sulla base delle dichiarazioni reddituali, a decorrere dalla rata di febbraio 2014, l’Istituto provvede al recupero dell’importo eccedente quanto dovuto.
A tal fine verrà recapitata ai pensionati interessati una lettera con la quale sarà comunicato l’importo del debito con le relative modalità di recupero delle somme erogate e non spettanti.
La trattenuta operata sarà pari ad un quinto dell’importo complessivo della pensione, comprensiva anche dell’indennità integrativa speciale se corrisposta come emolumento a sé stante, al netto delle ritenute IRPEF e con un recupero in un massimo di 60 rate (art. 2 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544).
Nei casi in cui la rateizzazione massima non sia sufficiente ad estinguere totalmente il debito accertato, l’importo residuo sarà recuperato, sempre nei limiti di legge, sulla pensione diretta. Qualora dovesse residuare ulteriore debito la sede dovrà convocare il pensionato per concordare le modalità di rifusione di quanto non recuperato con le trattenute sulle pensioni.
Si sottolinea che in sede di recupero del debito derivante dall’applicazione della Tabella F, le somme indebitamente corrisposte sono state considerate al lordo dell’IRPEF a suo tempo trattenuta e versata dall’Istituto in qualità di sostituto di imposta e concorreranno a ridurre l’imponibile (art. 10, lettera d)-bis del TUIR).
Il pensionato, entro 30 giorni dalla ricezione della nota riferita alla verifica effettuata sulla sua situazione reddituale, potrà recarsi presso la Direzione provinciale che ha in carico la gestione della relativa pensione per presentare eventuale documentazione che ritenga utile al chiarimento della propria posizione accertata dall’Istituto.
Le sedi potranno visualizzare sulla rete Intranet nell’applicativo “prospetto erogazione pensioni – esiti da rata - novembre” i risultati delle operazioni effettuate che consentiranno di fornire ai pensionati interessati tutte le informazioni relative all’applicazione della campagna Red 2012.
Le direzioni provinciali e territoriali dovranno assumere ogni utile iniziativa per fornire esaustive delucidazioni ai pensionati della gestione dei dipendenti pubblici. A tal fine verrà messo in produzione l’applicativo Banca Dati Reddituale - Gestione Pubblica 2013 (accessibile tramite Intranet INPS/Direzione Generale/Bilanci e servizi fiscali/Gestione dipendenti pubblici-Fisco) e, contestualmente, come di consueto, verrà messo in linea uno specifico manuale operativo per l’utilizzo delle informazioni presenti nella banca dati reddituale.
Per le modalità operative relative all’individuazione del reddito di riferimento utilizzato per la campagna Red 2012 e al suo corretto inserimento nell’applicativo Gpp-Web si fa rinvio alle istruzioni già impartite in sede di verifica reddituale 2010 di cui alla nota tecnica, allegata alla nota operativa Inpdap n. 40/2011, del 3 gennaio 2012 visualizzabile nella rete intranet (DIREZIONE GENERALE - Pensioni - sezione “Gestione dipendenti pubblici” - prestazioni pensionistiche - determinazione e pagamento pensioni - operazione RED).
Le segnalazione del pensionato riferite esclusivamente all’anno reddituale 2011,dovranno essere, previa verifica da parte delle Sedi, immediatamente comunicate da parte delle Sedi al seguente indirizzo di posta elettronica: helpfisco@inps.it indicando anche il cognome, nome e il codice fiscale dell’interessato/a.
La D.C. Sistemi Informativi, sulla scorta delle informazioni ricevute provvederà a verificare l’esattezza del dato ed eventualmente a disporre l’integrazione/modifica della Banca dati reddituale in Gestione Fisco, dandone contestualmente comunicazione sia alla Sede richiedente, sia alla D.C. Previdenza al fine di autorizzare la sede competente alla lavorazione con il programma GPP WEB.
Eventuali anomalie riferite ai redditi da pensione relativi all’anno 2012 dovranno invece essere comunicate alla casella di posta elettronica conduzionepensioni@inpdap.gov.it.
Pertanto, gli operatori delle Sedi prima di modificare le relative trattenute sulla pensione, sono tenuti a rispettare l’iter amministrativo sopra descritto in quanto tale attività è ritenuta propedeutica alla correttezza del pagamento delle prestazioni collegate al reddito.
A conclusione delle verifiche la Sede dovrà comunicare direttamente all’interessato la situazione definitivamente accertata.
Qualora il pensionato presenti un’autodichiarazione dei redditi riferita all’anno reddituale 2013, le Sedi potranno procedere direttamente ad aggiornare gli importi della pensione in pagamento.
Si ricorda, inoltre, che in presenza di una concessione di un trattamento pensionistico o nel caso in cui venga modificata la composizione del nucleo familiare per cui il relativo trattamento deve essere assoggettato ai limiti di cumulabilità di cui alla tabella F della legge n. 335/1995, gli operatori delle Sedi sono tenuti a considerare tutti i redditi “c.d. influenti” del pensionato ed inserirli nella maschera 24 dell’applicativo pensioni GPP Web.
Al fine di una corretta applicazione della verifica reddituale con modalità centralizzata relativa alla somma aggiuntiva, qualora la prestazione in esame venga corrisposta, da parte delle Direzioni provinciali, con pagamento di arretrati in quanto riferiti a diversi anni, le stesse sono tenute a riportare nell’applicativo pensioni GPP Web (maschera 100) i relativi anni di riferimento.
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Nori
Grazie, Gino, sono stato questa mattina presso L'inps domani mi diranno telefonicamente di cosa si tratta.
Ho per te un'altro quesito,poichè quando noi ci rechiamo presso una sede Inps,parliamo con personale ex inpdap,ho chiesto notizie in merito al PA04 che io non ho mai ricevuto,poiche in pensione dal 2008 con decreto definitivo 2012,la signora mi ha riferito che questo modello è in vigore dal 2012 e pertanto non lo posso richiedere,come ti ho accennato tempo fà, ritengo che i conteggi non siano esatti,per cui è corretto quello che mi è stato riferito ? il CNA CC Chieti su richiesta non lo rilascia ? dammi una dritta perchè sono intenzionato a far fare i conteggi e non mi dire di andare da un patronato perchè a quelli a cui mi sono rivolto non sanno dove iniziare. ( se no lo chiedo a tua suocera )
Ciao grande.alberto
Re: ex inpdap -ritenuta generica GPP
===non è vero che il pa04 è in vigore dal 2012
dal 2004 che viene utilizzato.
puoi sempre richiederlo con raccomandata di accesso atti Legge 241/1990.
dal 2004 che viene utilizzato.
puoi sempre richiederlo con raccomandata di accesso atti Legge 241/1990.
- nonno Alberto
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Re: ex inpdap -ritenuta generica GPP
Messaggio da Filippogianni »
Nella mia cartella personale inps non risulta nulla di ciò
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