Assolto dopo circa sei anni dal giudice di pace dall'accusa di ingiuria, art 594 cp, perchè "il fatto non sussiste", per fatti accaduti il 01/09/2009, la controparte ha fatto ricorso in appello (udienza fissata a fine giugno 2016).
Se nel frattempo è intervenuta l'abrogazione dell'art. 594 cp, può il giudice monocratico dare corso all'appello?
Come regolarsi? Grazie
abrogazione art 594 cp
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
Regole del forum
Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
- Avv. Giorgio Carta
- Professionista

- Messaggi: 2326
- Iscritto il: ven apr 03, 2009 9:14 am
Re: abrogazione art 594 cp
L'ingiuria ha cessato di essere un reato ed è ora solo un illecito civile che obbliga, oltre che al risarcimento del danno, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile.
Le sanzioni pecuniarie civili si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto abrigativo del reato, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Avv. Giorgio Carta
Le sanzioni pecuniarie civili si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto abrigativo del reato, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Avv. Giorgio Carta
