MONETIZZAZIONE LICENZA ORDINARIA
Re: MONETIZZAZIONE LICENZA ORDINARIA
Messaggio da Domenico Caccamo »
ciao francesco sono stato riformato il 24.09.2012 e successivamente a meta' ottobre o fatto richiesta al C.N.A. di Chieti per ferie non gotute perche' appunto riformato , fino adesso non ho ricevuto nulla aspetto con ansia i 130 giorni non fruiti. Ciao Francesco
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Re: MONETIZZAZIONE LICENZA ORDINARIA
Messaggio da alfredof58 »
Ciao rispondo a Lorus così spero non si preoccupi, anche a me è successo che ho fatto domanda appena
andato in pensione, quindi luglio 2012, mi hanno rigettato la domanda dicendo che non mi spettavano
i giorni di licenza non fruiti nell'anno 2010 residui 8 gg 2011 tutto anno e 2012 fino a luglio, poi è tutto
cambiato, nel senso che è uscita nuova circolare mi pare da persomil, e quindi chi come me è stato in
aspettativa da 10.11.2010 a 17.7.2012 avrà diritto a rimborso, ho solo dovuto tramite rep.com. della mia
ultima sede rimandare il prospetto nuovo, con tanto di iban, e quindi ad agosto di questo anno ho preso
per 79 gg 4500 euro, quindi non devi aspettare un altro anno. Ciao per qualsiasi altra spiegazione sempre
a disposizione.
andato in pensione, quindi luglio 2012, mi hanno rigettato la domanda dicendo che non mi spettavano
i giorni di licenza non fruiti nell'anno 2010 residui 8 gg 2011 tutto anno e 2012 fino a luglio, poi è tutto
cambiato, nel senso che è uscita nuova circolare mi pare da persomil, e quindi chi come me è stato in
aspettativa da 10.11.2010 a 17.7.2012 avrà diritto a rimborso, ho solo dovuto tramite rep.com. della mia
ultima sede rimandare il prospetto nuovo, con tanto di iban, e quindi ad agosto di questo anno ho preso
per 79 gg 4500 euro, quindi non devi aspettare un altro anno. Ciao per qualsiasi altra spiegazione sempre
a disposizione.
Re: MONETIZZAZIONE LICENZA ORDINARIA
Messaggio da raimondo1957 »
volevo fare una precisazione che la licenza ordinaria non fruita e pagata in moneta vie e una differenza di grado tra brigadiere e brigadiere capo di euri 79.97.grazie un salutoangri62 ha scritto:oggi è arrivato il decreto pagamento ferie,
45 gg = 3596,84 lordo - netto 2627,49 grado v.sovr.te
la sorpresa che hanno rigettato le ferie 2011
motivazione,non ci sono motivazioni dovevo farle nel 2011.
altro mal di pancia e studiare qualche strategia per vincere l'ignoranza che aleggia in certi uffici.
buona serata
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Re: MONETIZZAZIONE LICENZA ORDINARIA
Messaggio da Giuseppe615 »
Ma la monetizzazione ferie non deve essere al lordo di irpef?
Re: MONETIZZAZIONE LICENZA ORDINARIA
1) - già Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri, è stato collocato a riposo a domanda a far data dall’01.02.2015.
2) - In data 29.01.2015 il ricorrente chiedeva perciò la monetizzazione della licenza ordinaria in quanto, a causa della malattia dipendente da causa di servizio era rimasto assente dal servizio ininterrottamente dal 6.3.2013 al 9.6.2014 e dal 2.7.2014 al 1.12.2014 per causa a lui non imputabile.
3) - L’amministrazione – come già evidenziato - ha rifiutato il pagamento delle ferie non godute dal ricorrente per gli anni 2013, 2014 e 2015 (per un totale di 84 giorni) invocando la disposizione di cui al d. l. n. 95/2012, art. 5, comma 8.
IL TAR TOSCANA elencando alcune norme precisa:
4) - In base ai predetti principi il ricorso va accolto in parte, solo per quanto riguarda la mancata monetizzazione del congedo ordinario non goduto per il solo anno 2013 (35 giorni), mentre per gli anni 2014 e 2015 nulla è dovuto dall’amministrazione, essendo la mancata fruizione dei relativi periodi di congedo ordinario imputabile a fatto del dipendente, che ha presentato domanda di cessazione dal servizio a far tempo dal 1/2/2015, in tal modo escludendo ex se la possibilità di fruire del medesimo congedo nel semestre successivo all’anno di spettanza, secondo la disciplina di fonte pattizia di cui all’art. 55 del DPR n. 254/1999, all’art. 29 del DPR n. 170/2007 e al DPR n. 395/1995.
5) - In questi limiti l’amministrazione dovrà pagare le ferie non godute, oltre gli interessi legali dal giorno della domanda sino all’effettivo pagamento.
Leggete tutto il resto qui sotto.
-----------------------------------------------------------------
SENTENZA ,sede di FIRENZE ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201600995 - Public 2016-06-13 -
N. 00995/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01799/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1799 del 2015, proposto da:
T. C., rappresentato e difeso dall'avv. Renzo Filoia, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Firenze, Lungarno Amerigo Vespucci N. 18;
contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in Persona del Comandante Pro Tempore - Centro Nazionale Amministrativo;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. …… del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri- Centro Nazionale Amministrativo, del 18 agosto 2015, conosciuto il 27 agosto2015, con il quale e' stato negato il pagamento dei giorni di licenza ordinaria maturati negli anni 2013, 2014 e 2015 (per complessivi 84 giorni di licenza ordinaria non usufruita), nonché di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e conseguenti e per l'effetto, per il riconoscimento del diritto del ricorrente al pagamento dell'indennita' sostitutiva della licenza ordinaria non fruita relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta alla corresponsione del trattamento economico in parola, oltre interessi legali dal giorno del dovuto sino all'effettivo pagamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 il Presidente Armando Pozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Premette il ricorrente, già Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri, di essere stato collocato a riposo a domanda a far data dall’01.02.2015 e che al momento della cessazione dal servizio non aveva ancora goduto delle ferie relative:
- all’anno 2013, per complessivi giorni 35;
- all’anno 2014, per complessivi giorni 45;
- all’anno 2015, per complessivi giorni 4.
2 - Ciò, perché era dovuto rimanere in convalescenza per malattia dipendente da causa di servizio, come risulta dal complesso degli atti ed accertamenti compiuti a partire dal 15.01.2007 sino al settembre 2014.
In data 29.01.2015 il ricorrente chiedeva perciò la monetizzazione della licenza ordinaria non fruita per complessivi n. 84 giorni (anni 2013, 2014 e 2015) in quanto, a causa della malattia dipendente da causa di servizio era rimasto assente dal servizio ininterrottamente dal 6.3.2013 al 9.6.2014 e dal 2.7.2014 al 1.12.2014 per causa a lui non imputabile.
3 - Avverso il diniego della predetta istanza il ricorrente deduce i seguenti motivi:
- Violazione D.P.R. 395 del 31 luglio 1995 e D.P.R. 16 marzo 1999, n.254
- Violazione art. 36 Cost..
Anche se l’art.47, comma 7, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 stabilisce il principio che la licenza ordinaria non usufruita non è monetizzabile, tuttavia l’art.14, comma 14, dello stesso D.P.R. n.395 prevede che “Fermo restando il disposto del comma 7, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso”.
In base, poi, al D.P.R. 16 marzo 1999, n.254, si procede al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria anche nei seguenti casi: (1) all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora quella spettante a tale data non sia stata fruita per documentate esigenze di servizio; (2) quando non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermità (art.55, comma 2).
4 - Il ricorso è solo in parte fondato.
L’amministrazione – come già evidenziato - ha rifiutato il pagamento delle ferie non godute dal ricorrente per gli anni 2013, 2014 e 2015 (per un totale di 84 giorni) invocando la disposizione di cui al d. l. n. 95/2012, art. 5, comma 8.
Secondo tale disposizione le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (con limitata eccezione per il personale scolastico) nonché delle autorità indipendenti, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La stessa prescrizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
5 - La natura imperativa della norma è sancita dalla previsione per cui “eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto”.
Il rigore della stessa previsione è rafforzato dal precetto per cui “la violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
6 - Vale brevemente ricordare – anche con l’insegnamento della giurisprudenza ( C. Conti Piemonte Sez. contr., Delib., 27/11/2015, n. 168; C. Conti Valle d'Aosta Sez. contr., Delib., 12/11/2013, n. 20 ) - che con il predetto intervento normativo il legislatore ha inteso conseguire una razionalizzazione della spesa per tale voce (compenso sostitutivo), incidendo sulle discipline contemplate in precedenza nei vari contratti collettivi nazionali dei diversi comparti del pubblico impiego, le quali avevano determinato, a loro volta, l'abrogazione delle norme legislative applicabili anteriormente alla contrattualizzazione.
7 - La norma del d.l. n. 95 sembrerebbe dunque, stante la sua ratio, di carattere assorbente ed onnicomprensivo di tutte le ipotesi di ferie non godute. Tuttavia una tale interpretazione assoluta e incondizionata non sarebbe conforme ai principi costituzionali, in particolare quelli che riconoscono al lavoratore il diritto alle ferie e ad ammalarsi (artt. 36 e 38 Cost.).
Tant’è che che il Dipartimento della funzione pubblica, con nota 8 ottobre 2012, n. 40033, ha inteso fornire chiarimenti in merito alla portata della nuova disciplina legislativa, condiviso dall'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze (nota 9 novembre 2012, n. 94806).
8 - Ha osservato la Funzione pubblica, partendo dal presupposto che l’intervento legislativo risponde, oltre che a esigenze di stabilizzazione finanziaria, anche a quella di contrastare gli abusi determinati dall'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie non godute, con i conseguenti rilevanti incrementi della spesa per il personale, che occorre distinguere le ipotesi assoggettate all'ambito di operatività del divieto in questione da quelle in cui questo non opera.
Alla prima categoria appartengono le vicende estintive specificamente richiamate dalla norma, caratterizzate dal fatto che in esse il dipendente concorre attivamente alla mancata fruizione del proprio diritto con atti (dimissioni) oppure con comportamenti incompatibili con la permanenza del rapporto (pensionamento, cui sono stati aggiunti, per analogia, il licenziamento disciplinare e il mancato superamento del periodo di prova); alla seconda, quelle dovute a eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro, quali il decesso, la dispensa per inidoneità permanente e assoluta, la malattia, l'aspettativa e la gravidanza; qualificate, le prime due, come situazioni in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo e, le altre, come casi in cui il dipendente non ha potuto fruire delle ferie proprio a causa dell'assenza dal servizio nel periodo antecedente la cessazione del rapporto di lavoro.
9 - A favore della riportata distinzione depone l'esigenza di applicare il dettato normativo in senso, come già accennato, costituzionalmente orientato (art. 36, comma 3. 37 comma 1, 38 comma 2 Cost.) ), nonché al diritto comunitario (dir. del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88/Ce del 4 novembre 2003, art. 7), quali interpretati da consolidata giurisprudenza, che assicura piena tutela del diritto alle ferie, sia pure per equivalente, tutte le volte che, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il mancato godimento delle stesse sia dipeso da motivi non imputabili al lavoratore.
10 - Appare pertanto corretto continuare a ritenere – sulla scorta della precedente giurisprudenza – che il periodo di ferie di cui il dipendente non abbia potuto fruire per il protrarsi della malattia (ovvero anche per eccezionali, improcrastinabili esigenze di servizio) e non potuto recuperare per effetto della successiva intervenuta cessazione del rapporto possa essere monetizzato (C. Stato, sez. III, 16/12/2013, n. 6012; Cassazione civile, sez. lav., 28/02/2014, n. 4855).
D’altronde anche recentemente la giurisprudenza – seppure con riferimento alla diversa normativa di fonte contrattuale ma di tenore analogo a quello della sopravvenuta norma statale – ha ritenuto che ove prevalesse un’interpretazione restrittiva tesa sempre e comunque ad escludere la monetizzazione delle ferie, si dovrebbe giungere alla conclusione che il dipendente che a cagione di una malattia fosse costretto a restare in aspettativa per un periodo corrispondente a quello destinato alle ferie e che non potesse più (per varie ragioni) recuperarle, resterebbe - per l'anno in questione - totalmente privo del periodo di ferie e parimenti totalmente privo della relativa monetizzazione, costituente, almeno in linea di principio, un espediente giuridico volto a ristorarlo per la perdita subìta di un dfiritto costituzionalmente garantito (art. 36 comma 2 Cost.).
11 - Ora, poiché secondo un principio unanimamente condiviso, il diritto alle ferie è indisponibile, irrinunciabile ed inderogabile, garantito anzitutto dalla Costituzione, è evidente che la soluzione escludente la monetizzazione anche nelle ipotesi di causa per forza maggiore non ascrivibile al lavoratore, si rivelerebbe incostituzionale, tenuto anche conto che il riposo feriale persegue una funzione che travalica la salvaguardia della salute o il suo recupero e non può pertanto confondersi o sostituirsi ad esso (Cons. Stato, sez. III, 21/03/2016, n. 1138 ).
12 - In base ai predetti principi il ricorso va accolto in parte, solo per quanto riguarda la mancata monetizzazione del congedo ordinario non goduto per il solo anno 2013 (35 giorni), mentre per gli anni 2014 e 2015 nulla è dovuto dall’amministrazione, essendo la mancata fruizione dei relativi periodi di congedo ordinario imputabile a fatto del dipendente, che ha presentato domanda di cessazione dal servizio a far tempo dal 1/2/2015, in tal modo escludendo ex se la possibilità di fruire del medesimo congedo nel semestre successivo all’anno di spettanza, secondo la disciplina di fonte pattizia di cui all’art. 55 del DPR n. 254/1999, all’art. 29 del DPR n. 170/2007 e al DPR n. 395/1995.
In questi limiti l’amministrazione dovrà pagare le ferie non godute, oltre gli interessi legali dal giorno della domanda sino all’effettivo pagamento.
In relazione alla soccombenza solo parziale dell’amministrazione le spese possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie in parte nei limiti di cui in motivazione, con compensazione delle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente, Estensore
Bernardo Massari, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/06/2016
2) - In data 29.01.2015 il ricorrente chiedeva perciò la monetizzazione della licenza ordinaria in quanto, a causa della malattia dipendente da causa di servizio era rimasto assente dal servizio ininterrottamente dal 6.3.2013 al 9.6.2014 e dal 2.7.2014 al 1.12.2014 per causa a lui non imputabile.
3) - L’amministrazione – come già evidenziato - ha rifiutato il pagamento delle ferie non godute dal ricorrente per gli anni 2013, 2014 e 2015 (per un totale di 84 giorni) invocando la disposizione di cui al d. l. n. 95/2012, art. 5, comma 8.
IL TAR TOSCANA elencando alcune norme precisa:
4) - In base ai predetti principi il ricorso va accolto in parte, solo per quanto riguarda la mancata monetizzazione del congedo ordinario non goduto per il solo anno 2013 (35 giorni), mentre per gli anni 2014 e 2015 nulla è dovuto dall’amministrazione, essendo la mancata fruizione dei relativi periodi di congedo ordinario imputabile a fatto del dipendente, che ha presentato domanda di cessazione dal servizio a far tempo dal 1/2/2015, in tal modo escludendo ex se la possibilità di fruire del medesimo congedo nel semestre successivo all’anno di spettanza, secondo la disciplina di fonte pattizia di cui all’art. 55 del DPR n. 254/1999, all’art. 29 del DPR n. 170/2007 e al DPR n. 395/1995.
5) - In questi limiti l’amministrazione dovrà pagare le ferie non godute, oltre gli interessi legali dal giorno della domanda sino all’effettivo pagamento.
Leggete tutto il resto qui sotto.
-----------------------------------------------------------------
SENTENZA ,sede di FIRENZE ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201600995 - Public 2016-06-13 -
N. 00995/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01799/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1799 del 2015, proposto da:
T. C., rappresentato e difeso dall'avv. Renzo Filoia, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Firenze, Lungarno Amerigo Vespucci N. 18;
contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in Persona del Comandante Pro Tempore - Centro Nazionale Amministrativo;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. …… del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri- Centro Nazionale Amministrativo, del 18 agosto 2015, conosciuto il 27 agosto2015, con il quale e' stato negato il pagamento dei giorni di licenza ordinaria maturati negli anni 2013, 2014 e 2015 (per complessivi 84 giorni di licenza ordinaria non usufruita), nonché di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e conseguenti e per l'effetto, per il riconoscimento del diritto del ricorrente al pagamento dell'indennita' sostitutiva della licenza ordinaria non fruita relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta alla corresponsione del trattamento economico in parola, oltre interessi legali dal giorno del dovuto sino all'effettivo pagamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 il Presidente Armando Pozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Premette il ricorrente, già Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri, di essere stato collocato a riposo a domanda a far data dall’01.02.2015 e che al momento della cessazione dal servizio non aveva ancora goduto delle ferie relative:
- all’anno 2013, per complessivi giorni 35;
- all’anno 2014, per complessivi giorni 45;
- all’anno 2015, per complessivi giorni 4.
2 - Ciò, perché era dovuto rimanere in convalescenza per malattia dipendente da causa di servizio, come risulta dal complesso degli atti ed accertamenti compiuti a partire dal 15.01.2007 sino al settembre 2014.
In data 29.01.2015 il ricorrente chiedeva perciò la monetizzazione della licenza ordinaria non fruita per complessivi n. 84 giorni (anni 2013, 2014 e 2015) in quanto, a causa della malattia dipendente da causa di servizio era rimasto assente dal servizio ininterrottamente dal 6.3.2013 al 9.6.2014 e dal 2.7.2014 al 1.12.2014 per causa a lui non imputabile.
3 - Avverso il diniego della predetta istanza il ricorrente deduce i seguenti motivi:
- Violazione D.P.R. 395 del 31 luglio 1995 e D.P.R. 16 marzo 1999, n.254
- Violazione art. 36 Cost..
Anche se l’art.47, comma 7, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 stabilisce il principio che la licenza ordinaria non usufruita non è monetizzabile, tuttavia l’art.14, comma 14, dello stesso D.P.R. n.395 prevede che “Fermo restando il disposto del comma 7, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso”.
In base, poi, al D.P.R. 16 marzo 1999, n.254, si procede al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria anche nei seguenti casi: (1) all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora quella spettante a tale data non sia stata fruita per documentate esigenze di servizio; (2) quando non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermità (art.55, comma 2).
4 - Il ricorso è solo in parte fondato.
L’amministrazione – come già evidenziato - ha rifiutato il pagamento delle ferie non godute dal ricorrente per gli anni 2013, 2014 e 2015 (per un totale di 84 giorni) invocando la disposizione di cui al d. l. n. 95/2012, art. 5, comma 8.
Secondo tale disposizione le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (con limitata eccezione per il personale scolastico) nonché delle autorità indipendenti, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La stessa prescrizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
5 - La natura imperativa della norma è sancita dalla previsione per cui “eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto”.
Il rigore della stessa previsione è rafforzato dal precetto per cui “la violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
6 - Vale brevemente ricordare – anche con l’insegnamento della giurisprudenza ( C. Conti Piemonte Sez. contr., Delib., 27/11/2015, n. 168; C. Conti Valle d'Aosta Sez. contr., Delib., 12/11/2013, n. 20 ) - che con il predetto intervento normativo il legislatore ha inteso conseguire una razionalizzazione della spesa per tale voce (compenso sostitutivo), incidendo sulle discipline contemplate in precedenza nei vari contratti collettivi nazionali dei diversi comparti del pubblico impiego, le quali avevano determinato, a loro volta, l'abrogazione delle norme legislative applicabili anteriormente alla contrattualizzazione.
7 - La norma del d.l. n. 95 sembrerebbe dunque, stante la sua ratio, di carattere assorbente ed onnicomprensivo di tutte le ipotesi di ferie non godute. Tuttavia una tale interpretazione assoluta e incondizionata non sarebbe conforme ai principi costituzionali, in particolare quelli che riconoscono al lavoratore il diritto alle ferie e ad ammalarsi (artt. 36 e 38 Cost.).
Tant’è che che il Dipartimento della funzione pubblica, con nota 8 ottobre 2012, n. 40033, ha inteso fornire chiarimenti in merito alla portata della nuova disciplina legislativa, condiviso dall'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze (nota 9 novembre 2012, n. 94806).
8 - Ha osservato la Funzione pubblica, partendo dal presupposto che l’intervento legislativo risponde, oltre che a esigenze di stabilizzazione finanziaria, anche a quella di contrastare gli abusi determinati dall'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie non godute, con i conseguenti rilevanti incrementi della spesa per il personale, che occorre distinguere le ipotesi assoggettate all'ambito di operatività del divieto in questione da quelle in cui questo non opera.
Alla prima categoria appartengono le vicende estintive specificamente richiamate dalla norma, caratterizzate dal fatto che in esse il dipendente concorre attivamente alla mancata fruizione del proprio diritto con atti (dimissioni) oppure con comportamenti incompatibili con la permanenza del rapporto (pensionamento, cui sono stati aggiunti, per analogia, il licenziamento disciplinare e il mancato superamento del periodo di prova); alla seconda, quelle dovute a eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro, quali il decesso, la dispensa per inidoneità permanente e assoluta, la malattia, l'aspettativa e la gravidanza; qualificate, le prime due, come situazioni in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo e, le altre, come casi in cui il dipendente non ha potuto fruire delle ferie proprio a causa dell'assenza dal servizio nel periodo antecedente la cessazione del rapporto di lavoro.
9 - A favore della riportata distinzione depone l'esigenza di applicare il dettato normativo in senso, come già accennato, costituzionalmente orientato (art. 36, comma 3. 37 comma 1, 38 comma 2 Cost.) ), nonché al diritto comunitario (dir. del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88/Ce del 4 novembre 2003, art. 7), quali interpretati da consolidata giurisprudenza, che assicura piena tutela del diritto alle ferie, sia pure per equivalente, tutte le volte che, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il mancato godimento delle stesse sia dipeso da motivi non imputabili al lavoratore.
10 - Appare pertanto corretto continuare a ritenere – sulla scorta della precedente giurisprudenza – che il periodo di ferie di cui il dipendente non abbia potuto fruire per il protrarsi della malattia (ovvero anche per eccezionali, improcrastinabili esigenze di servizio) e non potuto recuperare per effetto della successiva intervenuta cessazione del rapporto possa essere monetizzato (C. Stato, sez. III, 16/12/2013, n. 6012; Cassazione civile, sez. lav., 28/02/2014, n. 4855).
D’altronde anche recentemente la giurisprudenza – seppure con riferimento alla diversa normativa di fonte contrattuale ma di tenore analogo a quello della sopravvenuta norma statale – ha ritenuto che ove prevalesse un’interpretazione restrittiva tesa sempre e comunque ad escludere la monetizzazione delle ferie, si dovrebbe giungere alla conclusione che il dipendente che a cagione di una malattia fosse costretto a restare in aspettativa per un periodo corrispondente a quello destinato alle ferie e che non potesse più (per varie ragioni) recuperarle, resterebbe - per l'anno in questione - totalmente privo del periodo di ferie e parimenti totalmente privo della relativa monetizzazione, costituente, almeno in linea di principio, un espediente giuridico volto a ristorarlo per la perdita subìta di un dfiritto costituzionalmente garantito (art. 36 comma 2 Cost.).
11 - Ora, poiché secondo un principio unanimamente condiviso, il diritto alle ferie è indisponibile, irrinunciabile ed inderogabile, garantito anzitutto dalla Costituzione, è evidente che la soluzione escludente la monetizzazione anche nelle ipotesi di causa per forza maggiore non ascrivibile al lavoratore, si rivelerebbe incostituzionale, tenuto anche conto che il riposo feriale persegue una funzione che travalica la salvaguardia della salute o il suo recupero e non può pertanto confondersi o sostituirsi ad esso (Cons. Stato, sez. III, 21/03/2016, n. 1138 ).
12 - In base ai predetti principi il ricorso va accolto in parte, solo per quanto riguarda la mancata monetizzazione del congedo ordinario non goduto per il solo anno 2013 (35 giorni), mentre per gli anni 2014 e 2015 nulla è dovuto dall’amministrazione, essendo la mancata fruizione dei relativi periodi di congedo ordinario imputabile a fatto del dipendente, che ha presentato domanda di cessazione dal servizio a far tempo dal 1/2/2015, in tal modo escludendo ex se la possibilità di fruire del medesimo congedo nel semestre successivo all’anno di spettanza, secondo la disciplina di fonte pattizia di cui all’art. 55 del DPR n. 254/1999, all’art. 29 del DPR n. 170/2007 e al DPR n. 395/1995.
In questi limiti l’amministrazione dovrà pagare le ferie non godute, oltre gli interessi legali dal giorno della domanda sino all’effettivo pagamento.
In relazione alla soccombenza solo parziale dell’amministrazione le spese possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie in parte nei limiti di cui in motivazione, con compensazione delle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente, Estensore
Bernardo Massari, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/06/2016
Re: MONETIZZAZIONE LICENZA ORDINARIA
La Corte di giustizia Ue: “Le ferie non godute vanno sempre indennizzate”.
La sentenza su un lavoratore austriaco in pensione è destinata a diventare un precedente.
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vedi leggi e scarica PDF se d'interesse.
La sentenza su un lavoratore austriaco in pensione è destinata a diventare un precedente.
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Re: MONETIZZAZIONE LICENZA ORDINARIA
La sentenza stabilisce che il dipendente dimissionario ha diritto a un pari rimborso per i giorni non usufruiti. Il caso partito da Vienna.
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Nella sentenza sul caso di un dipendente pubblico di Vienna, la Corte indica che la direttiva 2003/88 su alcuni aspetti dell'orario di lavoro prevede che ogni lavoratore debba beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'unione, diritto riconosciuto a ogni lavoratore, indipendentemente dal suo stato di salute.
Quando cessa il rapporto di lavoro e di conseguenza la possibilità di usufruire delle ferie annuali retribuite non è più possibile, la direttiva prevede che il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, egli non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria.
Secondo la Corte "il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato è irrilevante, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al rapporto di lavoro non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro".
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Nella sentenza sul caso di un dipendente pubblico di Vienna, la Corte indica che la direttiva 2003/88 su alcuni aspetti dell'orario di lavoro prevede che ogni lavoratore debba beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'unione, diritto riconosciuto a ogni lavoratore, indipendentemente dal suo stato di salute.
Quando cessa il rapporto di lavoro e di conseguenza la possibilità di usufruire delle ferie annuali retribuite non è più possibile, la direttiva prevede che il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, egli non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria.
Secondo la Corte "il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato è irrilevante, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al rapporto di lavoro non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro".
Re: MONETIZZAZIONE LICENZA ORDINARIA
PolStato - Ricorso Accolto.
1) - Nel caso di specie, si tratta di ipotesi anteriore all’entrata in vigore della legge nel 2012 ........ (N.B.: leggere il tutto nella sentenza qui sotto).
2) - In proposito la corte costituzionale, con sentenza n. 95 del 6 maggio 2016, ha dichiarato non fondata la suddetta questione di legittimità costituzionale, precisando che: (N.B.: leggere il tutto nella sentenza qui sotto).
3) - Tale conclusione è corroborata dalla giurisprudenza della corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Valle d’Aosta, la quale, con parere depositato il 12/11/2013, in riferimento a quesito posto dal Presidente della Regione Valle d’Aosta in ordine all’applicazione del comma 8 dell’art. 5 del decreto-legge n. 95 del 2012, ha precisato che ( N.B.: leggere il tutto nella sentenza qui sotto).
4) - Nel caso di specie, la sopravvenuta malattia ha determinato l’impossibilità, derivante da causa non imputabile al ricorrente, di godere dei giorni di congedo ordinario ad esso spettanti per il 2009, con il conseguente diritto dello stesso alla relativa monetizzazione.
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SENTENZA ,sede di CATANZARO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201700376, - Public 2017-03-07 -
Pubblicato il 07/03/2017
N. 00376/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00601/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 601 del 2010, proposto da:
Giuseppe A.., rappresentato e difeso dall'avvocato Annamena Rubino C.F. RBNNMN69B65F537Y, con domicilio eletto presso Giovanni Nicotera in Catanzaro, via E. Vitale, 18;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distret. Dello Stato, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
Questura di Vibo Valentia non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento n. 1376/09 della Questura di Vibo Valentia, Ufficio amministrativo contabile, con il quale si rigetta la richiesta di monetizzazione del congedo ordinario maturato dal ricorrente per l’anno 2009 e dallo stesso non fruito.
PER L’ACCERTAMENTO
del diritto del ricorrente alla monetizzazione del congedo ordinario maturato nell’anno 2009, non fruito in quanto in congedo straordinario per motivi di salute, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria,
PER LA CONDANNA
degli Enti intimati al pagamento, nella misura di legge, delle somme spettanti al Sovr. Capo della P.S. Sig. A.. Giuseppe a titolo di compenso sostitutivo per ferie maturate e non godute, nell’anno 2009, in quanto in congedo straordinario per malattia, con rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2017 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso A.. Giuseppe chiedeva di annullare il provvedimento della Questura di Vibo Valentia con cui era rigettata la richiesta di monetizzazione del congedo ordinario maturato dal ricorrente per l’anno 2009 e dallo stesso non fruito, nonché di accertare il diritto del ricorrente alla citata monetizzazione e la condanna dell’amministrazione al pagamento del compenso allo stesso spettante a titolo di compenso sostitutivo per ferie maturate e non godute nell’anno 2009.
Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo di rigettare il ricorso.
2. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
Il ricorrente era sovrintendente capo della polizia di stato a Vibo Valentia cessato dal servizio per prepensionamento a decorrere dal 1.10.2009. Con istanza del 20.7.2009 chiedeva la concessione di 34 giorni di congedo ordinario a decorrere dal 22.8.2009. Non poteva tuttavia usufruire del citato congedo in quanto in congedo straordinario per malattia nel medesimo periodo.
Con il provvedimento impugnato veniva rigettata la richiesta di monetizzazione del congedo ordinario non fruito in quanto la mancata fruizione del congedo ordinario non era dipesa da motivate esigenze di servizio.
Deve ritenersi che la monteizzazione del congedo. oltre alle ipotesi di motivate esigenze di servizio, spetti al ricorrente anche in ipotesi di mancata fruizione a causa di impossibilità derivante da causa a lui non imputabile della mancata fruizione (in questo senso si esprime la prevalente giurisprudenza sul tema). Ciò posto, e venendo al merito della res iudicanda, occorre muovere dalla ricostruzione della cornice normativa di riferimento alla stregua delle cui coordinate dovrà essere orientato il presente decisum. Nella suddetta prospettiva viene, anzitutto, in rilievo il disposto di cui all’art 14 del D.P.R. 31.7.1995 n. 395, recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e che, per quanto di più diretto interesse, dispone: “……7. Il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile. 11. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi il dirigente autorizza il periodo di godimento del congedo ordinario in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio. 12. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione. 14. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso”.
Su tale quadro regolatorio si innesta poi l’articolo 18 comma 1 del D.P.R. 16-3-1999 n. 254, recante il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, a tenore del quale:. Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”. Infine, l’art. 18 comma 1 del successivo D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 dispone che “compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro il primo semestre dell’anno successivo a quello di spettanza”.
Autorevole giurisprudenza ha precisato che: a) il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite, che è solennemente affermato dall'art. 36 della Costituzione, non soffre in via di massima limite per la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore (in tema di lavoro privato, è stato affermato che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore, con la conseguenza della parificazione al servizio effettivo del periodo di assenza per malattia: Cass., SS. UU., 12 novembre 2001, n. 14020); b) anche nel settore dell'impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie, non imputabile all'interessato non preclude di suo l'insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo. Si tratta, infatti, di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa-retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non riceve, quindi, compressione in presenza di altra causa esonerativa dall'effettività del servizio (nella specie collocamento in aspettativa per malattia); c) i casi in cui vi è diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite - espressamente contemplati agli artt. 14 del d.P.R. n. 395 del 1995 e 18 del d.P.R. n. 254 del 1999 - non hanno carattere costitutivo del diritto invocato, ma ricognitivo di singole fattispecie, perciò non esauriscono con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e, fra queste, la mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità; d) in conclusione "nel caso di aspettativa per infermità, il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il secondo" (cfr. T.A.R. sez. VI Napoli , Campania n. 3041 del 09/06/2011; T.A.R. Napoli (Campania) sez. VI n. 2620 dell’11/05/2011; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 giugno 2010, n. 7364; Consiglio di Stato, sez. VI, 07 maggio 2010, n. 2663; Consiglio di Stato, sez. VI, 01 dicembre 2010, n. 8372; Consiglio di Stato, sez. VI, 1 aprile 2009, n. 2031; Consiglio di Stato, sez. VI, 18 novembre 2010, n. 8100 e giurisprudenza ivi richiamata).
Effettivamente, diverse sono le ipotesi in cui il mancato godimento delle ferie si sia determinata a seguito di periodi prolungati di malattia, infortunio sul lavoro, dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente, decesso del dipendente, che abbiano determinato, alla fine, la cessazione dal servizio del medesimo. Nel caso di specie, si tratta di ipotesi anteriore all’entrata in vigore della legge nel 2012, ma anche dalla lettura della medesima emerge che i casi non espressamente previsti dalla norma citata configurano vicende estintive del rapporto di lavoro dovute a eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore ovvero dalla capacità organizzativa del datore di lavoro di programmare i congedi ordinari, la cui inclusione nel divieto di monetizzazione non sembrerebbe rispondente alla finalità del divieto posto dall’art. 5 comma 8 d.l. 95/2012, in quanto ciò comporterebbe una preclusione ingiustificata e irragionevole per il lavoratore interessato, il cui diritto alle ferie maturate e non godute per ragioni di servizio resta integro. Pertanto anche nel divieto posto dal comma 8 dell’art. 5 del citato D.L. 95/2012 non appaiono rientrare i casi di cessazione del servizio in cui l’impossibilità di godere le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità.
In proposito la corte costituzionale, con sentenza n. 95 del 6 maggio 2016, ha dichiarato non fondata la suddetta questione di legittimità costituzionale, precisando che: «non è senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a sua scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito tal periodo di godimento delle ferie. Il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute. Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro. In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole».
Tale conclusione è corroborata dalla giurisprudenza della corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Valle d’Aosta, la quale, con parere depositato il 12/11/2013, in riferimento a quesito posto dal Presidente della Regione Valle d’Aosta in ordine all’applicazione del comma 8 dell’art. 5 del decreto-legge n. 95 del 2012, ha precisato che «Alla luce delle esposte considerazioni la Sezione reputa, pertanto – concordando con l’opinamento espresso dagli indicati Uffici – che, dall’ambito di applicazione del divieto di cui al comma 8 dell’art. 5 d.l. n. 95/2012, sono da escludere le ipotesi in cui il rapporto di lavoro si conclude in maniera anomala e non prevedibile e quelle in cui la mancata fruizione delle ferie non è imputabile alla carente capacità di programmazione e di controllo dell’Amministrazione o alla volontà del dipendente. Ne consegue che, a far tempo dall’entrata in vigore delle disposizioni del decreto in questione (le quali hanno introdotto un regime incidentale riduttivamente sulle posizioni soggettive dei lavoratori precari della scuola determinate dalle regole contenute nell’art. 19 del C.c.n.l. 29 novembre 2007 e, in specie, sulla facoltà di non fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e sul conseguente diritto di ottener e il pagamento delle ferie non fruite) e fino alla cessazione – nei termini che saranno di seguito descritti – della loro efficacia, non è più possibile procedere al pagamento sostitutivo delle ferie al momento della risoluzione del rapporto di impiego, salvi i casi di cessazione sopra indicati, ricorrendo i quali è ammessa la monetizzazione alle condizioni specificamente previste dalle disposizioni che regolano la fruizione delle ferie e il pagamento sostitutivo delle ferie non godute».
Nel caso di specie, la sopravvenuta malattia ha determinato l’impossibilità, derivante da causa non imputabile al ricorrente, di godere dei giorni di congedo ordinario ad esso spettanti per il 2009, con il conseguente diritto dello stesso alla relativa monetizzazione.
Ne discende il diritto del ricorrente alla monetizzazione del congedo ordinario non goduto per il 2009. Per quanto concerne la determinazione dell’ammontare dovuto al ricorrente, si ritiene di determinare lo stesso tramite lo strumento di cui all’art. 34, comma 4, c.p.a. in considerazione della mancata opposizione delle parti. In particolare deve condannarsi l’amministrazione al pagamento della monetizzazione del congedo ordinario per 34 giorni lavorativi relativi all’anno 2009 (con riferimento pertanto alla retribuzione prevista per tale anno), oltre interessi in misura legale con decorrenza dalla data del 16.10.2009 (data di richiesta dalla monetizzazione doc. 9 del fascicolo di parte ricorrente).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza per legge e sono liquidate d’ufficio come in dispositivo in mancanza di nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle somme da determinarsi ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. come indicato in motivazione, a titolo di monetizzazione del congedo ordinario non goduto dal ricorrente per l’anno 2009;
condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente FF
Francesco Tallaro, Referendario
Raffaele Tuccillo, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaele Tuccillo Giovanni Iannini
IL SEGRETARIO
1) - Nel caso di specie, si tratta di ipotesi anteriore all’entrata in vigore della legge nel 2012 ........ (N.B.: leggere il tutto nella sentenza qui sotto).
2) - In proposito la corte costituzionale, con sentenza n. 95 del 6 maggio 2016, ha dichiarato non fondata la suddetta questione di legittimità costituzionale, precisando che: (N.B.: leggere il tutto nella sentenza qui sotto).
3) - Tale conclusione è corroborata dalla giurisprudenza della corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Valle d’Aosta, la quale, con parere depositato il 12/11/2013, in riferimento a quesito posto dal Presidente della Regione Valle d’Aosta in ordine all’applicazione del comma 8 dell’art. 5 del decreto-legge n. 95 del 2012, ha precisato che ( N.B.: leggere il tutto nella sentenza qui sotto).
4) - Nel caso di specie, la sopravvenuta malattia ha determinato l’impossibilità, derivante da causa non imputabile al ricorrente, di godere dei giorni di congedo ordinario ad esso spettanti per il 2009, con il conseguente diritto dello stesso alla relativa monetizzazione.
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SENTENZA ,sede di CATANZARO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201700376, - Public 2017-03-07 -
Pubblicato il 07/03/2017
N. 00376/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00601/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 601 del 2010, proposto da:
Giuseppe A.., rappresentato e difeso dall'avvocato Annamena Rubino C.F. RBNNMN69B65F537Y, con domicilio eletto presso Giovanni Nicotera in Catanzaro, via E. Vitale, 18;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distret. Dello Stato, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
Questura di Vibo Valentia non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento n. 1376/09 della Questura di Vibo Valentia, Ufficio amministrativo contabile, con il quale si rigetta la richiesta di monetizzazione del congedo ordinario maturato dal ricorrente per l’anno 2009 e dallo stesso non fruito.
PER L’ACCERTAMENTO
del diritto del ricorrente alla monetizzazione del congedo ordinario maturato nell’anno 2009, non fruito in quanto in congedo straordinario per motivi di salute, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria,
PER LA CONDANNA
degli Enti intimati al pagamento, nella misura di legge, delle somme spettanti al Sovr. Capo della P.S. Sig. A.. Giuseppe a titolo di compenso sostitutivo per ferie maturate e non godute, nell’anno 2009, in quanto in congedo straordinario per malattia, con rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2017 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso A.. Giuseppe chiedeva di annullare il provvedimento della Questura di Vibo Valentia con cui era rigettata la richiesta di monetizzazione del congedo ordinario maturato dal ricorrente per l’anno 2009 e dallo stesso non fruito, nonché di accertare il diritto del ricorrente alla citata monetizzazione e la condanna dell’amministrazione al pagamento del compenso allo stesso spettante a titolo di compenso sostitutivo per ferie maturate e non godute nell’anno 2009.
Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo di rigettare il ricorso.
2. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
Il ricorrente era sovrintendente capo della polizia di stato a Vibo Valentia cessato dal servizio per prepensionamento a decorrere dal 1.10.2009. Con istanza del 20.7.2009 chiedeva la concessione di 34 giorni di congedo ordinario a decorrere dal 22.8.2009. Non poteva tuttavia usufruire del citato congedo in quanto in congedo straordinario per malattia nel medesimo periodo.
Con il provvedimento impugnato veniva rigettata la richiesta di monetizzazione del congedo ordinario non fruito in quanto la mancata fruizione del congedo ordinario non era dipesa da motivate esigenze di servizio.
Deve ritenersi che la monteizzazione del congedo. oltre alle ipotesi di motivate esigenze di servizio, spetti al ricorrente anche in ipotesi di mancata fruizione a causa di impossibilità derivante da causa a lui non imputabile della mancata fruizione (in questo senso si esprime la prevalente giurisprudenza sul tema). Ciò posto, e venendo al merito della res iudicanda, occorre muovere dalla ricostruzione della cornice normativa di riferimento alla stregua delle cui coordinate dovrà essere orientato il presente decisum. Nella suddetta prospettiva viene, anzitutto, in rilievo il disposto di cui all’art 14 del D.P.R. 31.7.1995 n. 395, recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e che, per quanto di più diretto interesse, dispone: “……7. Il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile. 11. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi il dirigente autorizza il periodo di godimento del congedo ordinario in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio. 12. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione. 14. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso”.
Su tale quadro regolatorio si innesta poi l’articolo 18 comma 1 del D.P.R. 16-3-1999 n. 254, recante il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, a tenore del quale:. Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”. Infine, l’art. 18 comma 1 del successivo D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 dispone che “compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro il primo semestre dell’anno successivo a quello di spettanza”.
Autorevole giurisprudenza ha precisato che: a) il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite, che è solennemente affermato dall'art. 36 della Costituzione, non soffre in via di massima limite per la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore (in tema di lavoro privato, è stato affermato che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore, con la conseguenza della parificazione al servizio effettivo del periodo di assenza per malattia: Cass., SS. UU., 12 novembre 2001, n. 14020); b) anche nel settore dell'impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie, non imputabile all'interessato non preclude di suo l'insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo. Si tratta, infatti, di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa-retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non riceve, quindi, compressione in presenza di altra causa esonerativa dall'effettività del servizio (nella specie collocamento in aspettativa per malattia); c) i casi in cui vi è diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite - espressamente contemplati agli artt. 14 del d.P.R. n. 395 del 1995 e 18 del d.P.R. n. 254 del 1999 - non hanno carattere costitutivo del diritto invocato, ma ricognitivo di singole fattispecie, perciò non esauriscono con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e, fra queste, la mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità; d) in conclusione "nel caso di aspettativa per infermità, il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il secondo" (cfr. T.A.R. sez. VI Napoli , Campania n. 3041 del 09/06/2011; T.A.R. Napoli (Campania) sez. VI n. 2620 dell’11/05/2011; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 giugno 2010, n. 7364; Consiglio di Stato, sez. VI, 07 maggio 2010, n. 2663; Consiglio di Stato, sez. VI, 01 dicembre 2010, n. 8372; Consiglio di Stato, sez. VI, 1 aprile 2009, n. 2031; Consiglio di Stato, sez. VI, 18 novembre 2010, n. 8100 e giurisprudenza ivi richiamata).
Effettivamente, diverse sono le ipotesi in cui il mancato godimento delle ferie si sia determinata a seguito di periodi prolungati di malattia, infortunio sul lavoro, dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente, decesso del dipendente, che abbiano determinato, alla fine, la cessazione dal servizio del medesimo. Nel caso di specie, si tratta di ipotesi anteriore all’entrata in vigore della legge nel 2012, ma anche dalla lettura della medesima emerge che i casi non espressamente previsti dalla norma citata configurano vicende estintive del rapporto di lavoro dovute a eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore ovvero dalla capacità organizzativa del datore di lavoro di programmare i congedi ordinari, la cui inclusione nel divieto di monetizzazione non sembrerebbe rispondente alla finalità del divieto posto dall’art. 5 comma 8 d.l. 95/2012, in quanto ciò comporterebbe una preclusione ingiustificata e irragionevole per il lavoratore interessato, il cui diritto alle ferie maturate e non godute per ragioni di servizio resta integro. Pertanto anche nel divieto posto dal comma 8 dell’art. 5 del citato D.L. 95/2012 non appaiono rientrare i casi di cessazione del servizio in cui l’impossibilità di godere le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità.
In proposito la corte costituzionale, con sentenza n. 95 del 6 maggio 2016, ha dichiarato non fondata la suddetta questione di legittimità costituzionale, precisando che: «non è senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a sua scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito tal periodo di godimento delle ferie. Il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute. Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro. In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole».
Tale conclusione è corroborata dalla giurisprudenza della corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Valle d’Aosta, la quale, con parere depositato il 12/11/2013, in riferimento a quesito posto dal Presidente della Regione Valle d’Aosta in ordine all’applicazione del comma 8 dell’art. 5 del decreto-legge n. 95 del 2012, ha precisato che «Alla luce delle esposte considerazioni la Sezione reputa, pertanto – concordando con l’opinamento espresso dagli indicati Uffici – che, dall’ambito di applicazione del divieto di cui al comma 8 dell’art. 5 d.l. n. 95/2012, sono da escludere le ipotesi in cui il rapporto di lavoro si conclude in maniera anomala e non prevedibile e quelle in cui la mancata fruizione delle ferie non è imputabile alla carente capacità di programmazione e di controllo dell’Amministrazione o alla volontà del dipendente. Ne consegue che, a far tempo dall’entrata in vigore delle disposizioni del decreto in questione (le quali hanno introdotto un regime incidentale riduttivamente sulle posizioni soggettive dei lavoratori precari della scuola determinate dalle regole contenute nell’art. 19 del C.c.n.l. 29 novembre 2007 e, in specie, sulla facoltà di non fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e sul conseguente diritto di ottener e il pagamento delle ferie non fruite) e fino alla cessazione – nei termini che saranno di seguito descritti – della loro efficacia, non è più possibile procedere al pagamento sostitutivo delle ferie al momento della risoluzione del rapporto di impiego, salvi i casi di cessazione sopra indicati, ricorrendo i quali è ammessa la monetizzazione alle condizioni specificamente previste dalle disposizioni che regolano la fruizione delle ferie e il pagamento sostitutivo delle ferie non godute».
Nel caso di specie, la sopravvenuta malattia ha determinato l’impossibilità, derivante da causa non imputabile al ricorrente, di godere dei giorni di congedo ordinario ad esso spettanti per il 2009, con il conseguente diritto dello stesso alla relativa monetizzazione.
Ne discende il diritto del ricorrente alla monetizzazione del congedo ordinario non goduto per il 2009. Per quanto concerne la determinazione dell’ammontare dovuto al ricorrente, si ritiene di determinare lo stesso tramite lo strumento di cui all’art. 34, comma 4, c.p.a. in considerazione della mancata opposizione delle parti. In particolare deve condannarsi l’amministrazione al pagamento della monetizzazione del congedo ordinario per 34 giorni lavorativi relativi all’anno 2009 (con riferimento pertanto alla retribuzione prevista per tale anno), oltre interessi in misura legale con decorrenza dalla data del 16.10.2009 (data di richiesta dalla monetizzazione doc. 9 del fascicolo di parte ricorrente).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza per legge e sono liquidate d’ufficio come in dispositivo in mancanza di nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle somme da determinarsi ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. come indicato in motivazione, a titolo di monetizzazione del congedo ordinario non goduto dal ricorrente per l’anno 2009;
condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente FF
Francesco Tallaro, Referendario
Raffaele Tuccillo, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaele Tuccillo Giovanni Iannini
IL SEGRETARIO
Re: MONETIZZAZIONE LICENZA ORDINARIA
fa seguito alla sentenza da me qui postata il 13/06/2016 relativa al collega CC.
Il CdS rigetta l'istanza di sospensiva avanzata dal Ministero della Difesa.
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ORDINANZA CAUTELARE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201701200
- Public 2017-03-20 –
Pubblicato il 20/03/2017
N. 01200/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00479/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 479 del 2017, proposto da: Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen. dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
To. Ca., rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele De Paola, con domicilio eletto presso lo studio Angela De Pasquale in Roma, via della Consulta N. 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE I n. 00995/2016, resa tra le parti, concernente diniego pagamento giorni di licenza ordinaria
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di To. Ca.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2017 il Cons. Giuseppa Carluccio e uditi per le parti gli avvocati Avvocato dello Stato D'Elia;
considerato, quanto al fumus, che lo stesso non appare sussistente atteso che la sentenza impugnata si fonda su una interpretazione costituzionalmente orientata;
considerato, quanto al periculum, pur assorbito dalla ritenuta assenza di fumus, che non sussiste danno grave e irreparabile in considerazione della circostanza che l’Amministrazione non correrebbe alcuna alea nel recupero della modesta somma, già versata in esecuzione della sentenza;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 479/2017).
Condanna l’appellante al pagamento delle spese ed onorari della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente
Oberdan Forlenza, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Luca Lamberti, Consigliere
Giuseppa Carluccio, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppa Carluccio Antonino Anastasi
IL SEGRETARIO
Il CdS rigetta l'istanza di sospensiva avanzata dal Ministero della Difesa.
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ORDINANZA CAUTELARE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201701200
- Public 2017-03-20 –
Pubblicato il 20/03/2017
N. 01200/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00479/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 479 del 2017, proposto da: Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen. dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
To. Ca., rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele De Paola, con domicilio eletto presso lo studio Angela De Pasquale in Roma, via della Consulta N. 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE I n. 00995/2016, resa tra le parti, concernente diniego pagamento giorni di licenza ordinaria
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di To. Ca.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2017 il Cons. Giuseppa Carluccio e uditi per le parti gli avvocati Avvocato dello Stato D'Elia;
considerato, quanto al fumus, che lo stesso non appare sussistente atteso che la sentenza impugnata si fonda su una interpretazione costituzionalmente orientata;
considerato, quanto al periculum, pur assorbito dalla ritenuta assenza di fumus, che non sussiste danno grave e irreparabile in considerazione della circostanza che l’Amministrazione non correrebbe alcuna alea nel recupero della modesta somma, già versata in esecuzione della sentenza;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 479/2017).
Condanna l’appellante al pagamento delle spese ed onorari della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente
Oberdan Forlenza, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Luca Lamberti, Consigliere
Giuseppa Carluccio, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppa Carluccio Antonino Anastasi
IL SEGRETARIO
Re: MONETIZZAZIONE LICENZA ORDINARIA
Ricorso straordinario al PdR perso.
- ) - Il caso per cui non spetta - (entrato in vigore il 7 luglio 2012)
Cmq. è chiaro che la monetizzazione a come menziona il C.d.S., spetta per: "ferie, i riposi ed i permessi"
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1) - nell’ottobre del 2011 presentava domanda di cessazione volontaria dal servizio e di collocamento in quiescenza, accolta con decreto del prefetto -OMISSIS-a decorrere dal primo settembre 2012.
2) - si assentava ininterrottamente dal lavoro, per motivi di salute, a decorrere dal 12 ottobre 2011 fino alla data di decorrenza delle dimissioni volontarie.
3) - Con istanza del 2 luglio 2012 chiedeva la monetizzazione di 35 giorni di congedo ordinario non goduti negli anni 2010, 2011 e 2102 a causa delle infermità sofferte per causa di servizio.
4) - Con nota del 25 novembre 2013 il Servizio contabilità e gestione finanziaria della prefettura -OMISSIS-rigettava la domanda del ricorrente “per mancanza dei presupposti richiesti dalla circolare del Ministero dell’interno n. 333.G/Div. 1 sett. 2”.
5) - La materia, tuttavia, ha costituito oggetto di una nuova disciplina, più restrittiva, per effetto dell’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (entrato in vigore il 7 luglio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. In particolare, detta disposizione prevede che “le ferie, i riposi ed i permessi .............. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto…”.
6) - Tale disposizione ha costituito oggetto del parere n. 00400033 P-4.17.1.7.5 dell’8 ottobre 2012 della Presidenza del Consiglio dei ministri, recepito dal servizio trattamento economico del personale del ministero dell’interno con circolare del 14 gennaio 2013.
7) - Con quest’ultimo atto è stato chiarito che la previgente disciplina trova applicazione in materia di monetizzazione delle ferie non godute sia per il personale cessato dal servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge sia per quello che, sebbene cessato dal servizio dopo il 7 luglio 2012, è stato collocato in aspettativa per malattia e non è rientrato in servizio prima del collocamento in congedo.
8) - Correttamente, pertanto, l’Amministrazione, nel valutare l’istanza di monetizzazione del ricorrente, ha fatto riferimento alla disciplina previgente.
N.B.: leggete il tutto qui sotto per comprendere i motivi.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201701242
- Public 2017-05-30 -
Numero 01242/2017 e data 26/05/2017 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 10 maggio 2017
NUMERO AFFARE 00517/2016
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor-OMISSIS- di rigetto della richiesta di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. -OMISSIS- con la quale il Ministero dell’interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, notificato al Ministero il 3 giugno 2014;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Saverio Capolupo.
Premesso:
Il signor -OMISSIS-, sovrintendente della Polizia di Stato, nell’ottobre del 2011 presentava domanda di cessazione volontaria dal servizio e di collocamento in quiescenza, accolta con decreto del prefetto -OMISSIS-a decorrere dal primo settembre 2012. A causa di due incidenti in servizio, avvenuti il 15 dicembre 2008 e 8 agosto 2009, si assentava ininterrottamente dal lavoro, per motivi di salute, a decorrere dal 12 ottobre 2011 fino alla data di decorrenza delle dimissioni volontarie. Con istanza del 2 luglio 2012 chiedeva la monetizzazione di 35 giorni di congedo ordinario non goduti negli anni 2010, 2011 e 2102 a causa delle infermità sofferte per causa di servizio.
Stante il silenzio dell’Amministrazione, il signor -OMISSIS-reiterava l’istanza il 15 febbraio 2013 e il 3 aprile 2013.
Con nota del 25 novembre 2013 il Servizio contabilità e gestione finanziaria della prefettura -OMISSIS-rigettava la domanda del ricorrente “per mancanza dei presupposti richiesti dalla circolare del Ministero dell’interno n. 333.G/Div. 1 sett. 2”.
Il rigetto veniva impugnato con ricorso gerarchico al Ministero dell’interno, e il capo della Polizia lo rigettava con decreto n. -OMISSIS-
Con l’odierno ricorso il signor -OMISSIS-censura il provvedimento deducendone l’illegittimità per eccesso di potere.
Il ministero riferente conclude per il rigetto del ricorso.
Considerato:
La disciplina relativa alla monetizzazione del periodo di concedo ordinario non fruito è stata regolamentata, inizialmente, con l’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395, integrato dall’art. 18 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254.
Essendo insorti nella giurisprudenza diversi orientamenti in esito alla portata dell’indicata norma giuridica, il Consiglio di Stato, con parere n. 2188/210 reso da una commissione speciale nell’adunanza del 4 ottobre 2010, ha riconosciuto il diritto alla monetizzazione al dipendente dispensato dal servizio per inabilità fisica a seguito di una lunga e ininterrotta assenza dal servizio per malattia anche per il periodo di congedo ordinario maturato durante l’arco temporale di aspettativa per malattia che ha preceduto, senza soluzione di continuità, la dispensa dal servizio per inabilità fisica.
Seguiva l’emanazione della circolare n. 333-G/I/Sett.2°/mco/N°12/10 del 17 gennaio 2011 con la quale il ministero dell’interno recepiva le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato con l’indicato parere.
Con l’art. 18, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 è stato disposto che “al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall’articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”.
La giurisprudenza ritiene che il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario (non fruito) maturi ogniqualvolta il dipendente non ne abbia potuto usufruire (ovvero non abbia potuto disporre e godere delle sue ferie) a cagione di obiettive esigenze di servizio o comunque per cause da lui non dipendenti o a lui non imputabili (Consiglio di Stato, sez. III, 21 marzo 2016 n. 1138). Conseguentemente l’art.18 del D.P.R. n. 254 del 1999 è applicabile:
- sia in quanto il dato testuale della predetta norma consente di ritenere (non ravvisandosi argomenti logico-esegetici che precludano tale interpretazione) che il "collocamento in aspettativa per infermità" (del quale il dipendente ha fruito) realizzi una particolare ipotesi, seppur transitoria, di "cessazione dal servizio per infermità"; posizione che, in forza della citata norma, dà titolo all’ottenimento del compenso sostitutivo;
- sia in quanto risulta evidente che dalla predetta infermità contratta a causa di servizio è poi dipesa anche la definitiva cessazione dal servizio.
La previsione relativa all'ultima delle ipotesi richiamate (mancata fruizione del congedo per dispensa dal servizio disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità) deve necessariamente essere intesa nel senso che il diritto alla monetizzazione del congedo non fruito debba coprire l’intero periodo del collocamento in aspettativa per infermità il quale sia culminato con la dispensa dal servizio (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2010 n. 2663).
La materia, tuttavia, ha costituito oggetto di una nuova disciplina, più restrittiva, per effetto dell’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (entrato in vigore il 7 luglio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. In particolare, detta disposizione prevede che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto…”.
Tale disposizione ha costituito oggetto del parere n. 00400033 P-4.17.1.7.5 dell’8 ottobre 2012 della Presidenza del Consiglio dei ministri, recepito dal servizio trattamento economico del personale del ministero dell’interno con circolare del 14 gennaio 2013.
Con quest’ultimo atto è stato chiarito che la previgente disciplina trova applicazione in materia di monetizzazione delle ferie non godute sia per il personale cessato dal servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge sia per quello che, sebbene cessato dal servizio dopo il 7 luglio 2012, è stato collocato in aspettativa per malattia e non è rientrato in servizio prima del collocamento in congedo.
Correttamente, pertanto, l’Amministrazione, nel valutare l’istanza di monetizzazione del ricorrente, ha fatto riferimento alla disciplina previgente.
Il ricorrente, poi, ritiene che la propria posizione rientri in quelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro si estingue a “causa di particolari eventi imprevedibili o anomali e, conseguentemente, la mancata fruizione delle ferie non è imputabile alla volontà del dipendente né alle capacità organizzative e di vigilanza dell’amministrazione datrice di lavoro”.
La censura è infondata. La posizione del signor -OMISSIS-non può essere inquadrata in nessuno dei casi previsti dagli articoli 14 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 e 18 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 e fatte proprie dalle richiamate circolari del ministero (dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente, decesso del dipendente, malattia e infortunio sul lavoro) perché o che la cessazione dal servizio è dipesa esclusivamente da una valutazione personale che lo ha portato al collocamento anticipato in quiescenza “a domanda”.
Sebbene il diritto al congedo ordinario maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità includa automaticamente il diritto al compenso sostitutivo quando le ferie non vengano fruite, è altrettanto vero che tale evenienza implica una situazione oggettiva di impossibilità di fruire in altro periodo delle ferie anche in ragione della sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro per cause comunque sottratte alla disponibilità del lavoratore.
Nel caso in esame non sussiste il presupposto del diritto alla monetizzazione, vale a dire una causa assorbente esterna che abbia improvvisamente ed ineludibilmente interrotto il rapporto di impiego e che, impedendo con carattere di forza maggiore il godimento delle ferie maturate, in via sostitutiva faccia sorgere - stante l'irrinunciabilità di queste ultime - il diritto al relativo compenso.
Non appare neanche meritevole di accoglimento la configurazione di un obbligo giuridico in capo all’amministrazione volto ad adottare “gli opportuni provvedimenti in modo da consentirgli il godimento delle ferie in oggetto”, dato che non è configurabile un potere - dovere dell’Amministrazione né di dilatare la permanenza in servizio del dipendente per un periodo pari alle ferie non godute né di collocarlo in ferie d'autorità fino all’esaurimento dei giorni di congedo ordinario non goduto.
Per le ragioni suesposte il ricorso è infondato e dev’essere respinto.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Saverio Capolupo Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Luisa Calderone
- ) - Il caso per cui non spetta - (entrato in vigore il 7 luglio 2012)
Cmq. è chiaro che la monetizzazione a come menziona il C.d.S., spetta per: "ferie, i riposi ed i permessi"
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1) - nell’ottobre del 2011 presentava domanda di cessazione volontaria dal servizio e di collocamento in quiescenza, accolta con decreto del prefetto -OMISSIS-a decorrere dal primo settembre 2012.
2) - si assentava ininterrottamente dal lavoro, per motivi di salute, a decorrere dal 12 ottobre 2011 fino alla data di decorrenza delle dimissioni volontarie.
3) - Con istanza del 2 luglio 2012 chiedeva la monetizzazione di 35 giorni di congedo ordinario non goduti negli anni 2010, 2011 e 2102 a causa delle infermità sofferte per causa di servizio.
4) - Con nota del 25 novembre 2013 il Servizio contabilità e gestione finanziaria della prefettura -OMISSIS-rigettava la domanda del ricorrente “per mancanza dei presupposti richiesti dalla circolare del Ministero dell’interno n. 333.G/Div. 1 sett. 2”.
5) - La materia, tuttavia, ha costituito oggetto di una nuova disciplina, più restrittiva, per effetto dell’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (entrato in vigore il 7 luglio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. In particolare, detta disposizione prevede che “le ferie, i riposi ed i permessi .............. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto…”.
6) - Tale disposizione ha costituito oggetto del parere n. 00400033 P-4.17.1.7.5 dell’8 ottobre 2012 della Presidenza del Consiglio dei ministri, recepito dal servizio trattamento economico del personale del ministero dell’interno con circolare del 14 gennaio 2013.
7) - Con quest’ultimo atto è stato chiarito che la previgente disciplina trova applicazione in materia di monetizzazione delle ferie non godute sia per il personale cessato dal servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge sia per quello che, sebbene cessato dal servizio dopo il 7 luglio 2012, è stato collocato in aspettativa per malattia e non è rientrato in servizio prima del collocamento in congedo.
8) - Correttamente, pertanto, l’Amministrazione, nel valutare l’istanza di monetizzazione del ricorrente, ha fatto riferimento alla disciplina previgente.
N.B.: leggete il tutto qui sotto per comprendere i motivi.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201701242
- Public 2017-05-30 -
Numero 01242/2017 e data 26/05/2017 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 10 maggio 2017
NUMERO AFFARE 00517/2016
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor-OMISSIS- di rigetto della richiesta di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. -OMISSIS- con la quale il Ministero dell’interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, notificato al Ministero il 3 giugno 2014;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Saverio Capolupo.
Premesso:
Il signor -OMISSIS-, sovrintendente della Polizia di Stato, nell’ottobre del 2011 presentava domanda di cessazione volontaria dal servizio e di collocamento in quiescenza, accolta con decreto del prefetto -OMISSIS-a decorrere dal primo settembre 2012. A causa di due incidenti in servizio, avvenuti il 15 dicembre 2008 e 8 agosto 2009, si assentava ininterrottamente dal lavoro, per motivi di salute, a decorrere dal 12 ottobre 2011 fino alla data di decorrenza delle dimissioni volontarie. Con istanza del 2 luglio 2012 chiedeva la monetizzazione di 35 giorni di congedo ordinario non goduti negli anni 2010, 2011 e 2102 a causa delle infermità sofferte per causa di servizio.
Stante il silenzio dell’Amministrazione, il signor -OMISSIS-reiterava l’istanza il 15 febbraio 2013 e il 3 aprile 2013.
Con nota del 25 novembre 2013 il Servizio contabilità e gestione finanziaria della prefettura -OMISSIS-rigettava la domanda del ricorrente “per mancanza dei presupposti richiesti dalla circolare del Ministero dell’interno n. 333.G/Div. 1 sett. 2”.
Il rigetto veniva impugnato con ricorso gerarchico al Ministero dell’interno, e il capo della Polizia lo rigettava con decreto n. -OMISSIS-
Con l’odierno ricorso il signor -OMISSIS-censura il provvedimento deducendone l’illegittimità per eccesso di potere.
Il ministero riferente conclude per il rigetto del ricorso.
Considerato:
La disciplina relativa alla monetizzazione del periodo di concedo ordinario non fruito è stata regolamentata, inizialmente, con l’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395, integrato dall’art. 18 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254.
Essendo insorti nella giurisprudenza diversi orientamenti in esito alla portata dell’indicata norma giuridica, il Consiglio di Stato, con parere n. 2188/210 reso da una commissione speciale nell’adunanza del 4 ottobre 2010, ha riconosciuto il diritto alla monetizzazione al dipendente dispensato dal servizio per inabilità fisica a seguito di una lunga e ininterrotta assenza dal servizio per malattia anche per il periodo di congedo ordinario maturato durante l’arco temporale di aspettativa per malattia che ha preceduto, senza soluzione di continuità, la dispensa dal servizio per inabilità fisica.
Seguiva l’emanazione della circolare n. 333-G/I/Sett.2°/mco/N°12/10 del 17 gennaio 2011 con la quale il ministero dell’interno recepiva le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato con l’indicato parere.
Con l’art. 18, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 è stato disposto che “al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall’articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”.
La giurisprudenza ritiene che il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario (non fruito) maturi ogniqualvolta il dipendente non ne abbia potuto usufruire (ovvero non abbia potuto disporre e godere delle sue ferie) a cagione di obiettive esigenze di servizio o comunque per cause da lui non dipendenti o a lui non imputabili (Consiglio di Stato, sez. III, 21 marzo 2016 n. 1138). Conseguentemente l’art.18 del D.P.R. n. 254 del 1999 è applicabile:
- sia in quanto il dato testuale della predetta norma consente di ritenere (non ravvisandosi argomenti logico-esegetici che precludano tale interpretazione) che il "collocamento in aspettativa per infermità" (del quale il dipendente ha fruito) realizzi una particolare ipotesi, seppur transitoria, di "cessazione dal servizio per infermità"; posizione che, in forza della citata norma, dà titolo all’ottenimento del compenso sostitutivo;
- sia in quanto risulta evidente che dalla predetta infermità contratta a causa di servizio è poi dipesa anche la definitiva cessazione dal servizio.
La previsione relativa all'ultima delle ipotesi richiamate (mancata fruizione del congedo per dispensa dal servizio disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità) deve necessariamente essere intesa nel senso che il diritto alla monetizzazione del congedo non fruito debba coprire l’intero periodo del collocamento in aspettativa per infermità il quale sia culminato con la dispensa dal servizio (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2010 n. 2663).
La materia, tuttavia, ha costituito oggetto di una nuova disciplina, più restrittiva, per effetto dell’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (entrato in vigore il 7 luglio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. In particolare, detta disposizione prevede che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto…”.
Tale disposizione ha costituito oggetto del parere n. 00400033 P-4.17.1.7.5 dell’8 ottobre 2012 della Presidenza del Consiglio dei ministri, recepito dal servizio trattamento economico del personale del ministero dell’interno con circolare del 14 gennaio 2013.
Con quest’ultimo atto è stato chiarito che la previgente disciplina trova applicazione in materia di monetizzazione delle ferie non godute sia per il personale cessato dal servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge sia per quello che, sebbene cessato dal servizio dopo il 7 luglio 2012, è stato collocato in aspettativa per malattia e non è rientrato in servizio prima del collocamento in congedo.
Correttamente, pertanto, l’Amministrazione, nel valutare l’istanza di monetizzazione del ricorrente, ha fatto riferimento alla disciplina previgente.
Il ricorrente, poi, ritiene che la propria posizione rientri in quelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro si estingue a “causa di particolari eventi imprevedibili o anomali e, conseguentemente, la mancata fruizione delle ferie non è imputabile alla volontà del dipendente né alle capacità organizzative e di vigilanza dell’amministrazione datrice di lavoro”.
La censura è infondata. La posizione del signor -OMISSIS-non può essere inquadrata in nessuno dei casi previsti dagli articoli 14 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 e 18 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 e fatte proprie dalle richiamate circolari del ministero (dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente, decesso del dipendente, malattia e infortunio sul lavoro) perché o che la cessazione dal servizio è dipesa esclusivamente da una valutazione personale che lo ha portato al collocamento anticipato in quiescenza “a domanda”.
Sebbene il diritto al congedo ordinario maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità includa automaticamente il diritto al compenso sostitutivo quando le ferie non vengano fruite, è altrettanto vero che tale evenienza implica una situazione oggettiva di impossibilità di fruire in altro periodo delle ferie anche in ragione della sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro per cause comunque sottratte alla disponibilità del lavoratore.
Nel caso in esame non sussiste il presupposto del diritto alla monetizzazione, vale a dire una causa assorbente esterna che abbia improvvisamente ed ineludibilmente interrotto il rapporto di impiego e che, impedendo con carattere di forza maggiore il godimento delle ferie maturate, in via sostitutiva faccia sorgere - stante l'irrinunciabilità di queste ultime - il diritto al relativo compenso.
Non appare neanche meritevole di accoglimento la configurazione di un obbligo giuridico in capo all’amministrazione volto ad adottare “gli opportuni provvedimenti in modo da consentirgli il godimento delle ferie in oggetto”, dato che non è configurabile un potere - dovere dell’Amministrazione né di dilatare la permanenza in servizio del dipendente per un periodo pari alle ferie non godute né di collocarlo in ferie d'autorità fino all’esaurimento dei giorni di congedo ordinario non goduto.
Per le ragioni suesposte il ricorso è infondato e dev’essere respinto.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Saverio Capolupo Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Luisa Calderone
Re: MONETIZZAZIONE LICENZA ORDINARIA
Accolto
inoltre, prescrizione decennale e non 5 anni.
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1) - In conclusione sul punto, “nel caso di aspettativa per infermità, il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una medesima situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire in secondo” (cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 8 ottobre 2010, n. 7360 e 7361; Cons. Stato, Sez. VI, n. 1765 del 2008).
2) - L’obbligazione in questione, avente quale contenuto l’indennità sostitutiva delle ferie, è invero stata riconosciuta da consolidata e risalente giurisprudenza avente natura non retributiva ma risarcitoria e tuttavia, in quanto derivante dall’inadempimento nel corso di un rapporto contrattuale, quale è quello di pubblico impiego, è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass., Sez. Lav., n.8627/1992 e, più recentemente, Cass. nn.10341/2011 e 11462/2012; Cons. di Stato, n.4878/2013)
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SENTENZA ,sede di NAPOLI ,sezione SEZIONE 6 ,numero provv.: 201702117, - Public 2017-04-19 -
Pubblicato il 18/04/2017
N. 02117/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03813/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3813 del 2013, proposto da:
Mario Donato De Ieso, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Bocchino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Rosaria Collarile in Napoli, via Santa Lucia, n.173;
contro
Ministero della Difesa (Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Scuola Allievi Carabinieri di Benevento), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, presso la quale domicilia in Napoli, via Diaz, n. 11;
per l'annullamento
dei provvedimenti del Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri n. 7/17113-10-1-1995 del 09/04/1999 e 56/3-2013 del 04/06/2013, della Scuola Allievi Carabinieri di Benevento n.n. 53/37-1/2012 del 15/10/2012 e 53/37-4/2012 del 29/10/2012 con i quali l'Amministrazione negava l'accoglimento della remunerazione in danaro dei giorni di licenza non fruiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2017 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone l’odierno ricorrente, Maresciallo Magg. dell’Arma dei Carabinieri in congedo, di aver presentato in data 13 marzo 1999 al Comando generale dell’Arma istanza intesa al pagamento del compenso sostitutivo della licenza ordinaria e speciale non fruita negli anni 1993 e 1994 allorquando si trovava in licenza di convalescenza prima e in aspettativa per infermità poi, senza soluzione di continuità dall’11 giugno 1993 al 15 settembre 1994, data di cessazione dal servizio (le ferie non fruite per gli anni 93 e 94 nei periodi in cui era stato malato e poi congedato).
Ha quindi rinnovato l’istanza in data 14 aprile 2004 e in data 18 settembre 2012. Espone lo stesso ricorrente che con provvedimento in data 5 maggio 1999 la scuola allievi Carabinieri di Benevento aveva comunicato il non accoglimento dell’istanza per oggettiva impossibilità di carattere personale del dipendente a fruire della licenza in argomento per assenza dal reparto di appartenenza; che con successivo provvedimento del 15 ottobre 2012 la medesima scuola reiterava diniego in ragione della intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alle ferie; che, infine, in data 4 giugno 2013 il Comando generale dell’Arma comunicava che la prima istanza non era accolta perché la normativa non lo consentiva, la seconda domanda rimaneva inevasa perché non assunta al protocollo, la terza istanza era respinta per prescrizione quinquennale dell’invocato diritto.
Per l’annullamento dei detti atti e comunque per veder accertato e dichiarato il proprio diritto al pagamento sostitutivo delle ferie non godute negli anni 1993 e 1994, pari a 85 giorni, il ricorrente ha quindi proposto il presente ricorso a sostegno del quale, presupposta la prescrizione decennale e non già quinquennale della pretesa avanzata, deduce eccesso di potere per difetto di istruttoria nonché violazione del combinato disposto degli artt. 14 commi 11 e 14 e 47 comma 10 del d.P.R. n. 395 del 1995 nonché degli artt. 18 comma 1 e 55 commi 1 e 2 del d.P.R. n. 254 del 1999 nonché ancora violazione dell’art. 97 Cost.
Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione eccependo preliminarmente la inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa del diniego in data 5 maggio 1999 nonché la intervenuta prescrizione del credito (quinquennale o decennale che sia in quanto le istanze nel tempo prodotte non avrebbero valenza di atti interruttivi della prescrizione), affermandone comunque la infondatezza nel merito.
Alla pubblica udienza del 15 marzo 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Osserva il Collegio che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie discende direttamente dal mancato godimento delle stesse, in armonia con l’art. 36 Cost., considerato che il carattere indisponibile del diritto non esclude l’obbligo dell’Amministrazione di corrispondere il predetto compenso per le prestazioni effettivamente rese (cfr. Cons. di Stato, n.1230/2001), non essendo logico far discendere da una violazione imputabile all’Amministrazione il venir meno del diritto all’equivalente pecuniario della prestazione effettuata (cfr. Cons. di Stato, n.4699/2000, ex pluris).
Analoga conclusione deve trarsi ove le ferie non siano state fruite per decorso o per cessazione dal servizio per infermità, come espressamente disposto dall’art. 14, comma 2, del d.P.R. n.395/1995 (in tema di congedo ordinario), esteso al personale dell’Arma dei Carabinieri per effetto dell’art. 55 del d.P.R. n.254/1999, che è appunto il caso all’esame, ove il ricorrente non abbia fruito delle ferie relative agli anni 1993 e 1993 in quanto si trovava, nel periodo dall’11 giugno 1993 al 15 settembre 1994, prima in licenza di convalescenza e quindi in aspettativa per infermità, senza soluzione di continuità (cfr. con riferimento a fattispecie sostanzialmente analoga, T.A.R. Abruzzo, 26 novembre 2015 n. 787).
Osserva ulteriormente il Collegio che il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite, solennemente affermato all’art. 36 della Costituzione, non soffre - in via di massima – limiti per la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore (cfr. Cass., SS.UU., 12 novembre 2001, n. 14020) e che anche nel settore dell’impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie non imputabile all’interessato non può precludere - di suo - l’insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo, atteso che si tratta di un diritto che, per sua natura, prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa/retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non si presta, dunque, a ricevere compressioni in presenza di cause esonerative dall’effettività del servizio (qual è l’aspettativa per malattia). Dunque, con specifico riferimento al comparto di pubblico impiego cui appartiene il ricorrente, i casi in cui vi è diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite – espressamente contemplate agli artt. 14 del d.P.R. n. 395 del 1995 e 18 del d.P.R. n. 254 del 1999 – non hanno carattere costitutivo del diritto invocato, ma meramente ricognitivo di singole fattispecie, perciò non esauriscono con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e, fra queste, la mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità (cfr. T.A.R. Lazio, I ter, 14 dicembre 2013 n. 10454). In conclusione sul punto, “nel caso di aspettativa per infermità, il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una medesima situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire in secondo” (cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 8 ottobre 2010, n. 7360 e 7361; Cons. Stato, Sez. VI, n. 1765 del 2008).
Occorre, pertanto, a questo punto, esaminare l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione che determinerebbe, se fondata, l’estinzione del diritto.
L’eccezione è tuttavia infondata.
L’obbligazione in questione, avente quale contenuto l’indennità sostitutiva delle ferie, è invero stata riconosciuta da consolidata e risalente giurisprudenza avente natura non retributiva ma risarcitoria e tuttavia, in quanto derivante dall’inadempimento nel corso di un rapporto contrattuale, quale è quello di pubblico impiego, è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass., Sez. Lav., n.8627/1992 e, più recentemente, Cass. nn.10341/2011 e 11462/2012; Cons. di Stato, n.4878/2013)
Ne consegue che le istanze nel caso di specie reiterate nel tempo, con effetto interruttivo della detta prescrizione, sono del tutto tempestive e che il ricorso notificato in data 18 luglio 2013 è esso stesso proposto nella pendenza del termine prescrizionale e non già a intervenuta scadenza dello stesso.
Parimenti non è di ostacolo all’ammissibilità del ricorso la omessa tempestiva impugnazione, da parte dell’odierno ricorrente, del primo provvedimento in data 5 maggio 1999 con cui era rappresentata la impossibilità di accogliere l’istanza prodotta in ragione della pariteticità della posizioni in questione vertendosi in tema di diritti soggettivi connessi all’attività lavorativa, in particolare trattandosi del diritto soggettivo costituzionalmente tutelato del pubblico dipendente a ricevere una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato. Giova solo al riguardo aggiungere che trattasi di diritto soggettivo perfetto, direttamente discendente dalle disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali che regolano il rapporto di lavoro, il quale comporta un accertamento giudiziale che può prescindere, in conseguenza, dall’impugnazione di atti specifici.
In ragione, dunque, del rilievo che l’esonero dal servizio attivo per riconosciuta malattia non determina una deminutio dello stato giuridico del pubblico dipendente quanto – in particolare – alla maturazione del diritto al riposo per ferie e che il diritto alle ferie – maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità - automaticamente include il diritto al compenso sostitutivo nel caso in cui le ferie non vengano fruite (cfr., Cons. Stato, Sez. VI, 7 maggio 2010, n. 2663), va riconosciuto il diritto del ricorrente al compenso sostitutivo delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa per malattia, con consequenziale condanna dell’Amministrazione a corrispondere la relativa somma, maggiorata degli accessori del credito (interessi legali e rivalutazione monetaria) dal dì del dovuto fino al soddisfo, secondo i criteri e principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nell’importo in dispositivo fissato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione a pagare le spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano nell’importo di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Carlo Buonauro, Consigliere
Anna Corrado, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Anna Corrado Paolo Passoni
IL SEGRETARIO
inoltre, prescrizione decennale e non 5 anni.
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1) - In conclusione sul punto, “nel caso di aspettativa per infermità, il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una medesima situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire in secondo” (cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 8 ottobre 2010, n. 7360 e 7361; Cons. Stato, Sez. VI, n. 1765 del 2008).
2) - L’obbligazione in questione, avente quale contenuto l’indennità sostitutiva delle ferie, è invero stata riconosciuta da consolidata e risalente giurisprudenza avente natura non retributiva ma risarcitoria e tuttavia, in quanto derivante dall’inadempimento nel corso di un rapporto contrattuale, quale è quello di pubblico impiego, è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass., Sez. Lav., n.8627/1992 e, più recentemente, Cass. nn.10341/2011 e 11462/2012; Cons. di Stato, n.4878/2013)
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SENTENZA ,sede di NAPOLI ,sezione SEZIONE 6 ,numero provv.: 201702117, - Public 2017-04-19 -
Pubblicato il 18/04/2017
N. 02117/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03813/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3813 del 2013, proposto da:
Mario Donato De Ieso, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Bocchino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Rosaria Collarile in Napoli, via Santa Lucia, n.173;
contro
Ministero della Difesa (Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Scuola Allievi Carabinieri di Benevento), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, presso la quale domicilia in Napoli, via Diaz, n. 11;
per l'annullamento
dei provvedimenti del Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri n. 7/17113-10-1-1995 del 09/04/1999 e 56/3-2013 del 04/06/2013, della Scuola Allievi Carabinieri di Benevento n.n. 53/37-1/2012 del 15/10/2012 e 53/37-4/2012 del 29/10/2012 con i quali l'Amministrazione negava l'accoglimento della remunerazione in danaro dei giorni di licenza non fruiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2017 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone l’odierno ricorrente, Maresciallo Magg. dell’Arma dei Carabinieri in congedo, di aver presentato in data 13 marzo 1999 al Comando generale dell’Arma istanza intesa al pagamento del compenso sostitutivo della licenza ordinaria e speciale non fruita negli anni 1993 e 1994 allorquando si trovava in licenza di convalescenza prima e in aspettativa per infermità poi, senza soluzione di continuità dall’11 giugno 1993 al 15 settembre 1994, data di cessazione dal servizio (le ferie non fruite per gli anni 93 e 94 nei periodi in cui era stato malato e poi congedato).
Ha quindi rinnovato l’istanza in data 14 aprile 2004 e in data 18 settembre 2012. Espone lo stesso ricorrente che con provvedimento in data 5 maggio 1999 la scuola allievi Carabinieri di Benevento aveva comunicato il non accoglimento dell’istanza per oggettiva impossibilità di carattere personale del dipendente a fruire della licenza in argomento per assenza dal reparto di appartenenza; che con successivo provvedimento del 15 ottobre 2012 la medesima scuola reiterava diniego in ragione della intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alle ferie; che, infine, in data 4 giugno 2013 il Comando generale dell’Arma comunicava che la prima istanza non era accolta perché la normativa non lo consentiva, la seconda domanda rimaneva inevasa perché non assunta al protocollo, la terza istanza era respinta per prescrizione quinquennale dell’invocato diritto.
Per l’annullamento dei detti atti e comunque per veder accertato e dichiarato il proprio diritto al pagamento sostitutivo delle ferie non godute negli anni 1993 e 1994, pari a 85 giorni, il ricorrente ha quindi proposto il presente ricorso a sostegno del quale, presupposta la prescrizione decennale e non già quinquennale della pretesa avanzata, deduce eccesso di potere per difetto di istruttoria nonché violazione del combinato disposto degli artt. 14 commi 11 e 14 e 47 comma 10 del d.P.R. n. 395 del 1995 nonché degli artt. 18 comma 1 e 55 commi 1 e 2 del d.P.R. n. 254 del 1999 nonché ancora violazione dell’art. 97 Cost.
Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione eccependo preliminarmente la inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa del diniego in data 5 maggio 1999 nonché la intervenuta prescrizione del credito (quinquennale o decennale che sia in quanto le istanze nel tempo prodotte non avrebbero valenza di atti interruttivi della prescrizione), affermandone comunque la infondatezza nel merito.
Alla pubblica udienza del 15 marzo 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Osserva il Collegio che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie discende direttamente dal mancato godimento delle stesse, in armonia con l’art. 36 Cost., considerato che il carattere indisponibile del diritto non esclude l’obbligo dell’Amministrazione di corrispondere il predetto compenso per le prestazioni effettivamente rese (cfr. Cons. di Stato, n.1230/2001), non essendo logico far discendere da una violazione imputabile all’Amministrazione il venir meno del diritto all’equivalente pecuniario della prestazione effettuata (cfr. Cons. di Stato, n.4699/2000, ex pluris).
Analoga conclusione deve trarsi ove le ferie non siano state fruite per decorso o per cessazione dal servizio per infermità, come espressamente disposto dall’art. 14, comma 2, del d.P.R. n.395/1995 (in tema di congedo ordinario), esteso al personale dell’Arma dei Carabinieri per effetto dell’art. 55 del d.P.R. n.254/1999, che è appunto il caso all’esame, ove il ricorrente non abbia fruito delle ferie relative agli anni 1993 e 1993 in quanto si trovava, nel periodo dall’11 giugno 1993 al 15 settembre 1994, prima in licenza di convalescenza e quindi in aspettativa per infermità, senza soluzione di continuità (cfr. con riferimento a fattispecie sostanzialmente analoga, T.A.R. Abruzzo, 26 novembre 2015 n. 787).
Osserva ulteriormente il Collegio che il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite, solennemente affermato all’art. 36 della Costituzione, non soffre - in via di massima – limiti per la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore (cfr. Cass., SS.UU., 12 novembre 2001, n. 14020) e che anche nel settore dell’impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie non imputabile all’interessato non può precludere - di suo - l’insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo, atteso che si tratta di un diritto che, per sua natura, prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa/retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non si presta, dunque, a ricevere compressioni in presenza di cause esonerative dall’effettività del servizio (qual è l’aspettativa per malattia). Dunque, con specifico riferimento al comparto di pubblico impiego cui appartiene il ricorrente, i casi in cui vi è diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite – espressamente contemplate agli artt. 14 del d.P.R. n. 395 del 1995 e 18 del d.P.R. n. 254 del 1999 – non hanno carattere costitutivo del diritto invocato, ma meramente ricognitivo di singole fattispecie, perciò non esauriscono con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e, fra queste, la mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità (cfr. T.A.R. Lazio, I ter, 14 dicembre 2013 n. 10454). In conclusione sul punto, “nel caso di aspettativa per infermità, il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una medesima situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire in secondo” (cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 8 ottobre 2010, n. 7360 e 7361; Cons. Stato, Sez. VI, n. 1765 del 2008).
Occorre, pertanto, a questo punto, esaminare l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione che determinerebbe, se fondata, l’estinzione del diritto.
L’eccezione è tuttavia infondata.
L’obbligazione in questione, avente quale contenuto l’indennità sostitutiva delle ferie, è invero stata riconosciuta da consolidata e risalente giurisprudenza avente natura non retributiva ma risarcitoria e tuttavia, in quanto derivante dall’inadempimento nel corso di un rapporto contrattuale, quale è quello di pubblico impiego, è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass., Sez. Lav., n.8627/1992 e, più recentemente, Cass. nn.10341/2011 e 11462/2012; Cons. di Stato, n.4878/2013)
Ne consegue che le istanze nel caso di specie reiterate nel tempo, con effetto interruttivo della detta prescrizione, sono del tutto tempestive e che il ricorso notificato in data 18 luglio 2013 è esso stesso proposto nella pendenza del termine prescrizionale e non già a intervenuta scadenza dello stesso.
Parimenti non è di ostacolo all’ammissibilità del ricorso la omessa tempestiva impugnazione, da parte dell’odierno ricorrente, del primo provvedimento in data 5 maggio 1999 con cui era rappresentata la impossibilità di accogliere l’istanza prodotta in ragione della pariteticità della posizioni in questione vertendosi in tema di diritti soggettivi connessi all’attività lavorativa, in particolare trattandosi del diritto soggettivo costituzionalmente tutelato del pubblico dipendente a ricevere una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato. Giova solo al riguardo aggiungere che trattasi di diritto soggettivo perfetto, direttamente discendente dalle disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali che regolano il rapporto di lavoro, il quale comporta un accertamento giudiziale che può prescindere, in conseguenza, dall’impugnazione di atti specifici.
In ragione, dunque, del rilievo che l’esonero dal servizio attivo per riconosciuta malattia non determina una deminutio dello stato giuridico del pubblico dipendente quanto – in particolare – alla maturazione del diritto al riposo per ferie e che il diritto alle ferie – maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità - automaticamente include il diritto al compenso sostitutivo nel caso in cui le ferie non vengano fruite (cfr., Cons. Stato, Sez. VI, 7 maggio 2010, n. 2663), va riconosciuto il diritto del ricorrente al compenso sostitutivo delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa per malattia, con consequenziale condanna dell’Amministrazione a corrispondere la relativa somma, maggiorata degli accessori del credito (interessi legali e rivalutazione monetaria) dal dì del dovuto fino al soddisfo, secondo i criteri e principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nell’importo in dispositivo fissato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione a pagare le spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano nell’importo di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Carlo Buonauro, Consigliere
Anna Corrado, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Anna Corrado Paolo Passoni
IL SEGRETARIO
Re: MONETIZZAZIONE LICENZA ORDINARIA
Accolto
- gg. 29 di licenza ordinaria relativa all'anno 2009; gg. 39 di licenza ordinaria relativa all'anno 2010.
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- ) - Il ricorrente ........ è risultato assente dal lavoro per malattia ...... dovuta a cause di servizio, si è protratta dal giorno 9 Marzo 2009 al giorno 22 Marzo 2010.
-) - Dal 1 Aprile 2010 il Luogotenente ha chiesto e ottenuto di essere collocato in congedo per aver raggiunto i limiti di anzianità di servizio.
IL TAR LOMBARDIA scrive:
1) - i casi in cui vi è diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite – espressamente contemplate agli artt. 14 del D.P.R. n. 395 del 1995 e 18 del D.P.R. n. 254 del 1999 – non hanno carattere costitutivo del diritto invocato, ma ricognitivo di singole fattispecie, perciò non esauriscono con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e, fra queste, la mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità;
2) - Ad avviso del Collegio, nel caso qui in rilievo, sussiste il presupposto legittimante che, in apice, regge l’invocato diritto alla monetizzazione, vale a dire una causa assorbente esterna che abbia improvvisamente ed ineludibilmente interrotto il rapporto di impiego e che, impedendo con carattere di forza maggiore il godimento delle ferie maturate, in via sostitutiva fa sorgere - stante l'irrinunciabilità di queste ultime - il diritto al relativo compenso.
3) - Infatti dal 1 Aprile 2010 il Luogotenente ha chiesto e ottenuto di essere collocato in congedo per aver raggiunto i limiti di anzianità di servizio. Poiché tale causa è sottratta alla disponibilità del dipendente sussistono i presupposti per il relativo riconoscimento (in questo senso TAR Toscana, I, 05/02/2014 n. 237).
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SENTENZA ,sede di MILANO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201701268 - Public 2017-06-07
- Pubblicato il 07/06/2017
N. 01268/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03216/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3216 del 2010, proposto da: Piero Paolo A., rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Quadri, Pietro Johannes Quadri, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Quadri in Milano, via S. Tecla, 5;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distret. dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per la declaratoria, l'accertamento e la condanna
al pagamento delle ferie non godute ( licenza ordinaria) durante il periodo di aspettativa a causa di malattia dipendente da cause di servizio riconosciuta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2017 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente luogotenente appartenente al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, III Gruppo di Sezione di Milano è risultato assente dal lavoro per malattia (gonartrosi bilaterale in coxartrosi) dovuta a cause di servizio, si è protratta dal giorno 9 Marzo 2009 al giorno 22 Marzo 2010.
Dal 1 Aprile 2010 il Luogotenente ha chiesto e ottenuto di essere collocato in congedo per aver raggiunto i limiti di anzianità di servizio.
In data 26 Marzo 2010 il Luogotenente A. Piero Paolo ha richiesto al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, reparto del quale lui stesso faceva parte, il pagamento delle ferie non godute (licenza ordinaria) durante il periodo di aspettativa a causa di malattia riconosciuta dipendente da cause di servizio (doc. 7), e più precisamente: gg. 29 di licenza ordinaria relativa all'anno 2009; gg. 39 di licenza ordinaria relativa all'anno 2010.
Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria non ha riconosciuto il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria non usufruita per malattia.
Contro il suddetto atto solleva i seguenti motivi di ricorso.
I) Violazione dell'art. 29, c. 4, del D.P.R. 170 del 2007 avente ad oggetto il recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio 2006 - 2009) sul punto non innovato dal successivo D .P .R. 16 aprile 2009, n. 51 - recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del D.P.R. m. 170/2007 né innovato dal D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184 di modifica del precedente accordo. L'art. 29, c. 4, del D.P.R. 170/2007 stabilisce che si debba provvedere al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria nei casi previsti dall'art. 55, commi 1e2, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254. L'art. 55 comma 2 stabilisce il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria nel caso in cui questa non sia stata usufruita per infermità.
Del resto la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto il diritto al pagamento delle ferie non godute per infermità "in quanto il congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed inderogabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità (nella specie, incontestabilmente contratta per cause di servizi), include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite". In questo senso da ultimo Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 1049/2010 che sottolinea la derivazione costituzionale del principio sopra espresso come posto in luce dalla Corte Cost. nelle sentenze nn. 616/1987 e n. 158/2001. Il ricorrente chiede pertanto il riconoscimento del diritto al pagamento delle ferie non godute anche ai sensi dell'art. 36 Cost.
La difesa dell’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso. Infatti secondo la difesa pubblica l'art. 55, 2° comma del D.P.R. 254/1999 recepito dal Comando Generale del Corpo con circolare esplicativa nr. 280192 del 06/09/1999, prevede che si possa procedere al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria non fruita, oltre che per le documentate esigenze di servizio già previste
dall'art. 14 del DPR 395/95, anche ed esclusivamente, nel caso di decesso o di cessazione dal servizio per infermità da parte dell'interessato. Al contrario, l'A.. ha basato la sua richiesta, non solo sull'effettiva impossibilità di fruire del periodo di ferie maturato a causa dell'assenza per malattia, ma anche e soprattutto sul contenuto della decisione nr. 1049 datata 1.3.2010 del Consiglio di Stato, che non sarebbe applicabile al caso.
All’udienza del 28 marzo 2017 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è fondato.
2. 1. Viene, anzitutto, in rilievo il disposto di cui all’art 14 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395, recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e che, per quanto di più diretto interesse, dispone:
“7. Il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile.
11. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi il dirigente autorizza il periodo di godimento del congedo ordinario in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.
12. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione.
14. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso”.
L’art. 18, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, recante il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, prevede che “Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”.
Autorevole giurisprudenza ha precisato che:
- il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite, che è solennemente affermato dall'art. 36 della Costituzione, non soffre in via di massima limite per la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore (in tema di lavoro privato, è stato affermato che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore, con la conseguenza della parificazione al servizio effettivo del periodo di assenza per malattia: Cass., SS. UU., 12 novembre 2001 n. 14020);
- anche nel settore dell'impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie, non imputabile all'interessato non preclude di suo l'insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo. Si tratta, infatti, di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa-retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non riceve, quindi, compressione in presenza di altra causa esonerativa dall'effettività del servizio (nella specie collocamento in aspettativa per malattia);
- i casi in cui vi è diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite – espressamente contemplate agli artt. 14 del D.P.R. n. 395 del 1995 e 18 del D.P.R. n. 254 del 1999 – non hanno carattere costitutivo del diritto invocato, ma ricognitivo di singole fattispecie, perciò non esauriscono con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e, fra queste, la mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità;
- in conclusione “nel caso di aspettativa per infermità, il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il secondo” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 9 giugno 2011 n. 3041 e 11 maggio 2011 n. 2620; Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2010 n. 7364, 7 maggio 2010 n. 2663 e 1° dicembre 2010 n. 8372; Cons. Stato, sez. VI, 1° aprile 2009 n. 2031).
2.2 Ad avviso del Collegio, nel caso qui in rilievo, sussiste il presupposto legittimante che, in apice, regge l’invocato diritto alla monetizzazione, vale a dire una causa assorbente esterna che abbia improvvisamente ed ineludibilmente interrotto il rapporto di impiego e che, impedendo con carattere di forza maggiore il godimento delle ferie maturate, in via sostitutiva fa sorgere - stante l'irrinunciabilità di queste ultime - il diritto al relativo compenso.
Infatti dal 1 Aprile 2010 il Luogotenente ha chiesto e ottenuto di essere collocato in congedo per aver raggiunto i limiti di anzianità di servizio. Poiché tale causa è sottratta alla disponibilità del dipendente sussistono i presupposti per il relativo riconoscimento (in questo senso TAR Toscana, I, 05/02/2014 n. 237).
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto riconosce il diritto del ricorrente Piero Paolo A.. a percepire dal Ministero delle Finanze il compenso sostitutivo per il congedo ordinario non fruito, per un totale di 58 giorni.
Condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali al ricorrente che liquida in euro 4.000,00 oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
Diego Spampinato, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto Di Mario Ugo Di Benedetto
IL SEGRETARIO
- gg. 29 di licenza ordinaria relativa all'anno 2009; gg. 39 di licenza ordinaria relativa all'anno 2010.
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- ) - Il ricorrente ........ è risultato assente dal lavoro per malattia ...... dovuta a cause di servizio, si è protratta dal giorno 9 Marzo 2009 al giorno 22 Marzo 2010.
-) - Dal 1 Aprile 2010 il Luogotenente ha chiesto e ottenuto di essere collocato in congedo per aver raggiunto i limiti di anzianità di servizio.
IL TAR LOMBARDIA scrive:
1) - i casi in cui vi è diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite – espressamente contemplate agli artt. 14 del D.P.R. n. 395 del 1995 e 18 del D.P.R. n. 254 del 1999 – non hanno carattere costitutivo del diritto invocato, ma ricognitivo di singole fattispecie, perciò non esauriscono con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e, fra queste, la mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità;
2) - Ad avviso del Collegio, nel caso qui in rilievo, sussiste il presupposto legittimante che, in apice, regge l’invocato diritto alla monetizzazione, vale a dire una causa assorbente esterna che abbia improvvisamente ed ineludibilmente interrotto il rapporto di impiego e che, impedendo con carattere di forza maggiore il godimento delle ferie maturate, in via sostitutiva fa sorgere - stante l'irrinunciabilità di queste ultime - il diritto al relativo compenso.
3) - Infatti dal 1 Aprile 2010 il Luogotenente ha chiesto e ottenuto di essere collocato in congedo per aver raggiunto i limiti di anzianità di servizio. Poiché tale causa è sottratta alla disponibilità del dipendente sussistono i presupposti per il relativo riconoscimento (in questo senso TAR Toscana, I, 05/02/2014 n. 237).
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SENTENZA ,sede di MILANO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201701268 - Public 2017-06-07
- Pubblicato il 07/06/2017
N. 01268/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03216/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3216 del 2010, proposto da: Piero Paolo A., rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Quadri, Pietro Johannes Quadri, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Quadri in Milano, via S. Tecla, 5;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distret. dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per la declaratoria, l'accertamento e la condanna
al pagamento delle ferie non godute ( licenza ordinaria) durante il periodo di aspettativa a causa di malattia dipendente da cause di servizio riconosciuta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2017 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente luogotenente appartenente al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, III Gruppo di Sezione di Milano è risultato assente dal lavoro per malattia (gonartrosi bilaterale in coxartrosi) dovuta a cause di servizio, si è protratta dal giorno 9 Marzo 2009 al giorno 22 Marzo 2010.
Dal 1 Aprile 2010 il Luogotenente ha chiesto e ottenuto di essere collocato in congedo per aver raggiunto i limiti di anzianità di servizio.
In data 26 Marzo 2010 il Luogotenente A. Piero Paolo ha richiesto al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, reparto del quale lui stesso faceva parte, il pagamento delle ferie non godute (licenza ordinaria) durante il periodo di aspettativa a causa di malattia riconosciuta dipendente da cause di servizio (doc. 7), e più precisamente: gg. 29 di licenza ordinaria relativa all'anno 2009; gg. 39 di licenza ordinaria relativa all'anno 2010.
Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria non ha riconosciuto il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria non usufruita per malattia.
Contro il suddetto atto solleva i seguenti motivi di ricorso.
I) Violazione dell'art. 29, c. 4, del D.P.R. 170 del 2007 avente ad oggetto il recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio 2006 - 2009) sul punto non innovato dal successivo D .P .R. 16 aprile 2009, n. 51 - recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del D.P.R. m. 170/2007 né innovato dal D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184 di modifica del precedente accordo. L'art. 29, c. 4, del D.P.R. 170/2007 stabilisce che si debba provvedere al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria nei casi previsti dall'art. 55, commi 1e2, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254. L'art. 55 comma 2 stabilisce il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria nel caso in cui questa non sia stata usufruita per infermità.
Del resto la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto il diritto al pagamento delle ferie non godute per infermità "in quanto il congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed inderogabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità (nella specie, incontestabilmente contratta per cause di servizi), include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite". In questo senso da ultimo Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 1049/2010 che sottolinea la derivazione costituzionale del principio sopra espresso come posto in luce dalla Corte Cost. nelle sentenze nn. 616/1987 e n. 158/2001. Il ricorrente chiede pertanto il riconoscimento del diritto al pagamento delle ferie non godute anche ai sensi dell'art. 36 Cost.
La difesa dell’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso. Infatti secondo la difesa pubblica l'art. 55, 2° comma del D.P.R. 254/1999 recepito dal Comando Generale del Corpo con circolare esplicativa nr. 280192 del 06/09/1999, prevede che si possa procedere al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria non fruita, oltre che per le documentate esigenze di servizio già previste
dall'art. 14 del DPR 395/95, anche ed esclusivamente, nel caso di decesso o di cessazione dal servizio per infermità da parte dell'interessato. Al contrario, l'A.. ha basato la sua richiesta, non solo sull'effettiva impossibilità di fruire del periodo di ferie maturato a causa dell'assenza per malattia, ma anche e soprattutto sul contenuto della decisione nr. 1049 datata 1.3.2010 del Consiglio di Stato, che non sarebbe applicabile al caso.
All’udienza del 28 marzo 2017 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è fondato.
2. 1. Viene, anzitutto, in rilievo il disposto di cui all’art 14 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395, recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e che, per quanto di più diretto interesse, dispone:
“7. Il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile.
11. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi il dirigente autorizza il periodo di godimento del congedo ordinario in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.
12. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione.
14. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso”.
L’art. 18, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, recante il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, prevede che “Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”.
Autorevole giurisprudenza ha precisato che:
- il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite, che è solennemente affermato dall'art. 36 della Costituzione, non soffre in via di massima limite per la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore (in tema di lavoro privato, è stato affermato che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore, con la conseguenza della parificazione al servizio effettivo del periodo di assenza per malattia: Cass., SS. UU., 12 novembre 2001 n. 14020);
- anche nel settore dell'impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie, non imputabile all'interessato non preclude di suo l'insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo. Si tratta, infatti, di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa-retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non riceve, quindi, compressione in presenza di altra causa esonerativa dall'effettività del servizio (nella specie collocamento in aspettativa per malattia);
- i casi in cui vi è diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite – espressamente contemplate agli artt. 14 del D.P.R. n. 395 del 1995 e 18 del D.P.R. n. 254 del 1999 – non hanno carattere costitutivo del diritto invocato, ma ricognitivo di singole fattispecie, perciò non esauriscono con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e, fra queste, la mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità;
- in conclusione “nel caso di aspettativa per infermità, il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il secondo” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 9 giugno 2011 n. 3041 e 11 maggio 2011 n. 2620; Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2010 n. 7364, 7 maggio 2010 n. 2663 e 1° dicembre 2010 n. 8372; Cons. Stato, sez. VI, 1° aprile 2009 n. 2031).
2.2 Ad avviso del Collegio, nel caso qui in rilievo, sussiste il presupposto legittimante che, in apice, regge l’invocato diritto alla monetizzazione, vale a dire una causa assorbente esterna che abbia improvvisamente ed ineludibilmente interrotto il rapporto di impiego e che, impedendo con carattere di forza maggiore il godimento delle ferie maturate, in via sostitutiva fa sorgere - stante l'irrinunciabilità di queste ultime - il diritto al relativo compenso.
Infatti dal 1 Aprile 2010 il Luogotenente ha chiesto e ottenuto di essere collocato in congedo per aver raggiunto i limiti di anzianità di servizio. Poiché tale causa è sottratta alla disponibilità del dipendente sussistono i presupposti per il relativo riconoscimento (in questo senso TAR Toscana, I, 05/02/2014 n. 237).
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto riconosce il diritto del ricorrente Piero Paolo A.. a percepire dal Ministero delle Finanze il compenso sostitutivo per il congedo ordinario non fruito, per un totale di 58 giorni.
Condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali al ricorrente che liquida in euro 4.000,00 oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
Diego Spampinato, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto Di Mario Ugo Di Benedetto
IL SEGRETARIO
- luiscypher
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Re: MONETIZZAZIONE LICENZA ORDINARIA
Messaggio da luiscypher »
La sentenza della Giustizia Europea è chiarissima :le ferie non godute per malattia vanno monetizzate, punto e basta! Non facciano i furbi i nostri ministeri adducendo pretesti vari quali ad esempio bisogna distinguere chi è andato in pensione a domanda o è stato riformato, perché anche in questo caso la giustizia europea è stata altrettanto chiara, asserendo che è assolutamente ininfluente il motivo della cessazione del servizio, a domanda o per riforma!
Certo che i nostri governanti sono dei furbetti: quando c'è da fare le riforme "lacrime e sangue" che penalizzano noi poveri servitori, dicono che sono indispensabili perché è l'Europa che ce lo chiede, quando poi l'Europa emette delle sentenze a nostro favore alle quali il nostro governo deve attenersi, fa orecchie da mercante... Sono amareggiato,per non dire altro e cadere nel volgare!
Certo che i nostri governanti sono dei furbetti: quando c'è da fare le riforme "lacrime e sangue" che penalizzano noi poveri servitori, dicono che sono indispensabili perché è l'Europa che ce lo chiede, quando poi l'Europa emette delle sentenze a nostro favore alle quali il nostro governo deve attenersi, fa orecchie da mercante... Sono amareggiato,per non dire altro e cadere nel volgare!
Re: MONETIZZAZIONE LICENZA ORDINARIA
Ricorso straordinario al PdR, prima respinto ed oggi ACCOLTO con il riesame, alla luce delle sopravvenute indicazioni della Corte di Giustizia.
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1) - Richiesta di riesame del parere reso nell’adunanza del 10 maggio 2017 sul ricorso straordinario n. 517/2016 proposto dal signor -OMISSIS- contro il rigetto della richiesta di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito.
N.B.: - Giusto per completezza, posto entrambi i PARERI, (quello negativo e quello positivo)
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201800086 - Public 2018-01-08 -
Numero 00086/2018 e data 04/01/2018 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 8 novembre 2017
NUMERO AFFARE 01688/2017
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Richiesta di riesame del parere reso nell’adunanza del 10 maggio 2017 sul ricorso straordinario n. 517/2016 proposto dal signor -OMISSIS- contro il rigetto della richiesta di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 333- A/U.C./0181816/2766/PP del 18 settembre 2017 con la quale il Ministero dell’interno - dipartimento pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'istanza sopra indicata;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Saverio Capolupo.
Premesso:
Il signor -OMISSIS-, sovrintendente della Polizia di Stato, nell’ottobre del 2011 presentava domanda di cessazione volontaria dal servizio e di collocamento in quiescenza, accolta con decreto del prefetto a decorrere dal primo settembre 2012. A causa di due incidenti in servizio, avvenuti il 15 dicembre 2008 e 8 agosto 2009, si assentava ininterrottamente dal lavoro, per motivi di salute, a decorrere dal 12 ottobre 2011 fino alla data di decorrenza delle dimissioni volontarie. Con istanza del 2 luglio 2012 chiedeva la monetizzazione di 35 giorni di congedo ordinario non goduti negli anni 2010, 2011 e 2102 a causa delle infermità sofferte per causa di servizio.
Stante il silenzio dell’Amministrazione, il signor -OMISSIS- reiterava l’istanza il 15 febbraio 2013 e il 3 aprile 20013.
Con nota del 25 novembre 2013 il Servizio contabilità e gestione finanziaria della prefettura di Palermo rigettava la domanda del ricorrente “per mancanza dei presupposti richiesti dalla circolare del Ministero dell’interno n. 333.G/Div. 1 sett. 2”.
Il rigetto veniva impugnato con ricorso gerarchico al Ministero dell’interno, e il capo della Polizia lo rigettava con decreto del 4 febbraio 2014. Il signor -OMISSIS- ha poi impugnato il provvedimento della prefettura del 25 novembre 2013 con ricorso straordinario 507 del 2016, sul quale la Sezione ha espresso parere di rigetto nell’adunanza del 10 maggio 2017.
Il Ministero riferente chiede ora di rivedere il parere alla luce delle sopravvenute indicazioni della Corte di giustizia.
Considerato:
1. La disciplina relativa alla monetizzazione del periodo di concedo ordinario non fruito è stata regolamentata, inizialmente, con l’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395, integrato dall’art. 18 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254.
Essendo insorti nella giurisprudenza diversi orientamenti in esito alla portata dell’indicata disposizione, il Consiglio di Stato, con parere n. 2188/210 reso da una commissione speciale nell’adunanza del 4 ottobre 2010, ha riconosciuto il diritto alla monetizzazione al dipendente dispensato dal servizio per inabilità fisica a seguito di una lunga e ininterrotta assenza dal servizio per malattia anche per il periodo di congedo ordinario maturato durante l’arco temporale di aspettativa per malattia che ha preceduto, senza soluzione di continuità, la dispensa dal servizio per inabilità fisica.
Ha fatto seguito l’emanazione della circolare n. 333-G/I/Sett.2°/mco/N°12/10 del 17 gennaio 2011 con la quale il ministero dell’interno ha recepito le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato con l’indicato parere.
Con l’art. 18, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 è stato disposto che “al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall’articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”.
La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario (non fruito) maturi ogniqualvolta il dipendente non ne abbia potuto usufruire (ovvero non abbia potuto disporre e godere delle sue ferie) a cagione di obiettive esigenze di servizio o comunque per cause da lui non dipendenti o a lui non imputabili (Consiglio di Stato, sez. III, 21 marzo 2016 n. 1138).
Conseguentemente l’art.18 del D.P.R. n. 254 del 1999 è stato ritenuto applicabile:
- sia in quanto il dato testuale della predetta norma consente di ritenere (non ravvisandosi argomenti logico-esegetici che precludano tale interpretazione) che il "collocamento in aspettativa per infermità" (del quale il dipendente ha fruito) realizzi una particolare ipotesi, seppur transitoria, di "cessazione dal servizio per infermità"; posizione che, in forza della citata norma, dà titolo all’ottenimento del compenso sostitutivo;
- sia in quanto risulta evidente che dalla predetta infermità contratta a causa di servizio è poi dipesa anche la definitiva cessazione dal servizio.
La previsione relativa all'ultima delle ipotesi richiamate (mancata fruizione del congedo per dispensa dal servizio disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità) è stata intesa nel senso che il diritto alla monetizzazione del congedo non fruito debba coprire l’intero periodo del collocamento in aspettativa per infermità il quale sia culminato con la dispensa dal servizio (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2010 n. 2663).
La materia, tuttavia, ha costituito oggetto di una nuova disciplina, più restrittiva, per effetto dell’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (entrato in vigore il 7 luglio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. In particolare, detta disposizione prevede che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto…”.
Tale disposizione ha costituito oggetto del parere n. 00400033 P-4.17.1.7.5 dell’8 ottobre 2012 della Presidenza del Consiglio dei ministri, recepito dal servizio trattamento economico del personale del ministero dell’interno con circolare del 14 gennaio 2013.
Con quest’ultimo atto è stato chiarito che la previgente disciplina trova applicazione in materia di monetizzazione delle ferie non godute sia per il personale cessato dal servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge sia per quello che, sebbene cessato dal servizio dopo il 7 luglio 2012, è stato collocato in aspettativa per malattia e non è rientrato in servizio prima del collocamento in congedo.
L’Amministrazione, nel valutare l’istanza di monetizzazione del ricorrente, ha fatto correttamente riferimento alla disciplina previgente.
2. Con sentenza della Sezione X del 20 luglio 2016 (causa C. 341/15) la Corte di Giustizia ha affermato che l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che:
- esso osta a una normativa nazionale che priva del diritto all'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non sia stato in grado di usufruire di tutte le ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro;
- un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, all'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute per il fatto di non aver esercitato le sue funzioni per malattia;
- un lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato e che, in forza di un accordo concluso con il suo datore di lavoro, pur continuando a percepire il proprio stipendio, fosse tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro per un periodo determinato antecedente il suo pensionamento, non ha diritto all'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo, salvo che egli non abbia potuto usufruire di tali ferie a causa di una malattia;
- spetta, da un lato, agli Stati membri decidere se concedere ai lavoratori ferie retribuite supplementari che si sommano alle ferie annuali retribuite minime di quattro settimane previste dall'articolo 7 della direttiva 2003/88. In tale ipotesi, gli Stati membri possono prevedere di concedere al lavoratore che, a causa di una malattia, non abbia potuto usufruire di tutte le ferie annuali retribuite supplementari prima della fine del suo rapporto di lavoro, un diritto all'indennità finanziaria corrispondente a tale periodo supplementare. Spetta, dall'altro lato, agli Stati membri stabilire le condizioni di tale concessione.
3. La giurisprudenza amministrativa si è più volte espressa nel senso di ritenere inammissibile la domanda di riesame del parere del Consiglio di Stato su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica fondata soltanto su una divergenza interpretativa di fonti normative, comportando la funzione giustiziale del ricorso straordinario la normale irretrattabilità della relativa decisione, alla pari delle sentenze.
Tuttavia, il riesame è stato ritenuto ammissibile qualora l’Amministrazione adduca nella richiesta elementi che evidenzino la sussistenza di un irrimediabile contrasto con indirizzi giurisprudenziali consolidati, ovvero comprovino un'evidente e obiettiva non conformità a legge, specie in caso di ”jus superveniens”, ovvero appaiano idonei a configurare una delle ipotesi revocatorie di cui all’articolo 395 c.p.c. a cui rinvia l’art. 106 del codice del processo amministrativo approvato con d. lgs 2 luglio 2010, n. 104. (Consiglio di Stato, Sez. 1^, 9 maggio 2011, n. 5369; 28 febbraio 2011, n. 2580; 18 marzo 2014, n. 918).
Con riferimento al caso in esame è indubbio che l’art. 5, comma 8, del decreto – legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i contenuti delle norme contrattuali, le circolari ministeriali richiamate e l’orientamento della giurisprudenza nazionale si pongano in contrasto con i principi enunciati dalla Corte di Giustizia innanzi richiamati per cui la Sezione, conformemente a quanto richiesto dal Ministero riferente, reputa sussistenti i presupporti per riesaminare il parere n. 1242/2017 reso nell’adunanza del 10 maggio 2017.
Le Sezione, recependo le indicazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia, ritiene che il ricorrente abbia diritto alla retribuzione di quattro settimane di ferie non godute prima della cessazione del rapporto di lavoro considerato che tale diritto è “principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione (…) indipendentemente dal suo stato di salute”.
Conseguentemente, il diritto al congedo ordinario maturato nel periodo di aspettativa per infermità include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, nei limiti di quattro settimane per anno, con esclusione delle ferie retribuite supplementari ancorché il dipendente abbia cessato dal servizio “a domanda”.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto.
Restano assorbiti gli altri motivi di doglianza.
P.Q.M.
revoca il parere n. 1242/2017 reso nell’adunanza del 10 maggio 2017;
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto nei termini detti in motivazione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Saverio Capolupo Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Luisa Calderone
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Qui sotto il Parere negativo precedente.
----------------------------------------------------------------------------------
PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201701242 - Public 2017-05-30 -
Numero 01242/2017 e data 26/05/2017 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 10 maggio 2017
NUMERO AFFARE 00517/2016
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- di rigetto della richiesta di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. -OMISSIS- con la quale il Ministero dell’interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, notificato al Ministero il 3 giugno 2014;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Saverio Capolupo.
Premesso:
Il signor -OMISSIS-, sovrintendente della Polizia di Stato, nell’ottobre del 2011 presentava domanda di cessazione volontaria dal servizio e di collocamento in quiescenza, accolta con decreto del prefetto -OMISSIS- a decorrere dal primo settembre 2012. A causa di due incidenti in servizio, avvenuti il 15 dicembre 2008 e 8 agosto 2009, si assentava ininterrottamente dal lavoro, per motivi di salute, a decorrere dal 12 ottobre 2011 fino alla data di decorrenza delle dimissioni volontarie. Con istanza del 2 luglio 2012 chiedeva la monetizzazione di 35 giorni di congedo ordinario non goduti negli anni 2010, 2011 e 2102 a causa delle infermità sofferte per causa di servizio.
Stante il silenzio dell’Amministrazione, il signor -OMISSIS- reiterava l’istanza il 15 febbraio 2013 e il 3 aprile 20013.
Con nota del 25 novembre 2013 il Servizio contabilità e gestione finanziaria della prefettura -OMISSIS- rigettava la domanda del ricorrente “per mancanza dei presupposti richiesti dalla circolare del Ministero dell’interno n. 333.G/Div. 1 sett. 2”.
Il rigetto veniva impugnato con ricorso gerarchico al Ministero dell’interno, e il capo della Polizia lo rigettava con decreto n. -OMISSIS-
Con l’odierno ricorso il signor -OMISSIS- censura il provvedimento deducendone l’illegittimità per eccesso di potere.
Il ministero riferente conclude per il rigetto del ricorso.
Considerato:
La disciplina relativa alla monetizzazione del periodo di concedo ordinario non fruito è stata regolamentata, inizialmente, con l’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395, integrato dall’art. 18 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254.
Essendo insorti nella giurisprudenza diversi orientamenti in esito alla portata dell’indicata norma giuridica, il Consiglio di Stato, con parere n. 2188/210 reso da una commissione speciale nell’adunanza del 4 ottobre 2010, ha riconosciuto il diritto alla monetizzazione al dipendente dispensato dal servizio per inabilità fisica a seguito di una lunga e ininterrotta assenza dal servizio per malattia anche per il periodo di congedo ordinario maturato durante l’arco temporale di aspettativa per malattia che ha preceduto, senza soluzione di continuità, la dispensa dal servizio per inabilità fisica.
Seguiva l’emanazione della circolare n. 333-G/I/Sett.2°/mco/N°12/10 del 17 gennaio 2011 con la quale il ministero dell’interno recepiva le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato con l’indicato parere.
Con l’art. 18, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 è stato disposto che “al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall’articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”.
La giurisprudenza ritiene che il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario (non fruito) maturi ogniqualvolta il dipendente non ne abbia potuto usufruire (ovvero non abbia potuto disporre e godere delle sue ferie) a cagione di obiettive esigenze di servizio o comunque per cause da lui non dipendenti o a lui non imputabili (Consiglio di Stato, sez. III, 21 marzo 2016 n. 1138). Conseguentemente l’art.18 del D.P.R. n. 254 del 1999 è applicabile:
- sia in quanto il dato testuale della predetta norma consente di ritenere (non ravvisandosi argomenti logico-esegetici che precludano tale interpretazione) che il "collocamento in aspettativa per infermità" (del quale il dipendente ha fruito) realizzi una particolare ipotesi, seppur transitoria, di "cessazione dal servizio per infermità"; posizione che, in forza della citata norma, dà titolo all’ottenimento del compenso sostitutivo;
- sia in quanto risulta evidente che dalla predetta infermità contratta a causa di servizio è poi dipesa anche la definitiva cessazione dal servizio.
La previsione relativa all'ultima delle ipotesi richiamate (mancata fruizione del congedo per dispensa dal servizio disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità) deve necessariamente essere intesa nel senso che il diritto alla monetizzazione del congedo non fruito debba coprire l’intero periodo del collocamento in aspettativa per infermità il quale sia culminato con la dispensa dal servizio (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2010 n. 2663).
La materia, tuttavia, ha costituito oggetto di una nuova disciplina, più restrittiva, per effetto dell’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (entrato in vigore il 7 luglio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. In particolare, detta disposizione prevede che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto…”.
Tale disposizione ha costituito oggetto del parere n. 00400033 P-4.17.1.7.5 dell’8 ottobre 2012 della Presidenza del Consiglio dei ministri, recepito dal servizio trattamento economico del personale del ministero dell’interno con circolare del 14 gennaio 2013.
Con quest’ultimo atto è stato chiarito che la previgente disciplina trova applicazione in materia di monetizzazione delle ferie non godute sia per il personale cessato dal servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge sia per quello che, sebbene cessato dal servizio dopo il 7 luglio 2012, è stato collocato in aspettativa per malattia e non è rientrato in servizio prima del collocamento in congedo.
Correttamente, pertanto, l’Amministrazione, nel valutare l’istanza di monetizzazione del ricorrente, ha fatto riferimento alla disciplina previgente.
Il ricorrente, poi, ritiene che la propria posizione rientri in quelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro si estingue a “causa di particolari eventi imprevedibili o anomali e, conseguentemente, la mancata fruizione delle ferie non è imputabile alla volontà del dipendente né alle capacità organizzative e di vigilanza dell’amministrazione datrice di lavoro”.
La censura è infondata. La posizione del signor -OMISSIS- non può essere inquadrata in nessuno dei casi previsti dagli articoli 14 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 e 18 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 e fatte proprie dalle richiamate circolari del ministero (dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente, decesso del dipendente, malattia e infortunio sul lavoro) perché o che la cessazione dal servizio è dipesa esclusivamente da una valutazione personale che lo ha portato al collocamento anticipato in quiescenza “a domanda”.
Sebbene il diritto al congedo ordinario maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità includa automaticamente il diritto al compenso sostitutivo quando le ferie non vengano fruite, è altrettanto vero che tale evenienza implica una situazione oggettiva di impossibilità di fruire in altro periodo delle ferie anche in ragione della sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro per cause comunque sottratte alla disponibilità del lavoratore.
Nel caso in esame non sussiste il presupposto del diritto alla monetizzazione, vale a dire una causa assorbente esterna che abbia improvvisamente ed ineludibilmente interrotto il rapporto di impiego e che, impedendo con carattere di forza maggiore il godimento delle ferie maturate, in via sostitutiva faccia sorgere - stante l'irrinunciabilità di queste ultime - il diritto al relativo compenso.
Non appare neanche meritevole di accoglimento la configurazione di un obbligo giuridico in capo all’amministrazione volto ad adottare “gli opportuni provvedimenti in modo da consentirgli il godimento delle ferie in oggetto”, dato che non è configurabile un potere - dovere dell’Amministrazione né di dilatare la permanenza in servizio del dipendente per un periodo pari alle ferie non godute né di collocarlo in ferie d'autorità fino all’esaurimento dei giorni di congedo ordinario non goduto.
Per le ragioni suesposte il ricorso è infondato e dev’essere respinto.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Saverio Capolupo Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Luisa Calderone
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1) - Richiesta di riesame del parere reso nell’adunanza del 10 maggio 2017 sul ricorso straordinario n. 517/2016 proposto dal signor -OMISSIS- contro il rigetto della richiesta di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito.
N.B.: - Giusto per completezza, posto entrambi i PARERI, (quello negativo e quello positivo)
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201800086 - Public 2018-01-08 -
Numero 00086/2018 e data 04/01/2018 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 8 novembre 2017
NUMERO AFFARE 01688/2017
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Richiesta di riesame del parere reso nell’adunanza del 10 maggio 2017 sul ricorso straordinario n. 517/2016 proposto dal signor -OMISSIS- contro il rigetto della richiesta di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 333- A/U.C./0181816/2766/PP del 18 settembre 2017 con la quale il Ministero dell’interno - dipartimento pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'istanza sopra indicata;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Saverio Capolupo.
Premesso:
Il signor -OMISSIS-, sovrintendente della Polizia di Stato, nell’ottobre del 2011 presentava domanda di cessazione volontaria dal servizio e di collocamento in quiescenza, accolta con decreto del prefetto a decorrere dal primo settembre 2012. A causa di due incidenti in servizio, avvenuti il 15 dicembre 2008 e 8 agosto 2009, si assentava ininterrottamente dal lavoro, per motivi di salute, a decorrere dal 12 ottobre 2011 fino alla data di decorrenza delle dimissioni volontarie. Con istanza del 2 luglio 2012 chiedeva la monetizzazione di 35 giorni di congedo ordinario non goduti negli anni 2010, 2011 e 2102 a causa delle infermità sofferte per causa di servizio.
Stante il silenzio dell’Amministrazione, il signor -OMISSIS- reiterava l’istanza il 15 febbraio 2013 e il 3 aprile 20013.
Con nota del 25 novembre 2013 il Servizio contabilità e gestione finanziaria della prefettura di Palermo rigettava la domanda del ricorrente “per mancanza dei presupposti richiesti dalla circolare del Ministero dell’interno n. 333.G/Div. 1 sett. 2”.
Il rigetto veniva impugnato con ricorso gerarchico al Ministero dell’interno, e il capo della Polizia lo rigettava con decreto del 4 febbraio 2014. Il signor -OMISSIS- ha poi impugnato il provvedimento della prefettura del 25 novembre 2013 con ricorso straordinario 507 del 2016, sul quale la Sezione ha espresso parere di rigetto nell’adunanza del 10 maggio 2017.
Il Ministero riferente chiede ora di rivedere il parere alla luce delle sopravvenute indicazioni della Corte di giustizia.
Considerato:
1. La disciplina relativa alla monetizzazione del periodo di concedo ordinario non fruito è stata regolamentata, inizialmente, con l’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395, integrato dall’art. 18 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254.
Essendo insorti nella giurisprudenza diversi orientamenti in esito alla portata dell’indicata disposizione, il Consiglio di Stato, con parere n. 2188/210 reso da una commissione speciale nell’adunanza del 4 ottobre 2010, ha riconosciuto il diritto alla monetizzazione al dipendente dispensato dal servizio per inabilità fisica a seguito di una lunga e ininterrotta assenza dal servizio per malattia anche per il periodo di congedo ordinario maturato durante l’arco temporale di aspettativa per malattia che ha preceduto, senza soluzione di continuità, la dispensa dal servizio per inabilità fisica.
Ha fatto seguito l’emanazione della circolare n. 333-G/I/Sett.2°/mco/N°12/10 del 17 gennaio 2011 con la quale il ministero dell’interno ha recepito le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato con l’indicato parere.
Con l’art. 18, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 è stato disposto che “al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall’articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”.
La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario (non fruito) maturi ogniqualvolta il dipendente non ne abbia potuto usufruire (ovvero non abbia potuto disporre e godere delle sue ferie) a cagione di obiettive esigenze di servizio o comunque per cause da lui non dipendenti o a lui non imputabili (Consiglio di Stato, sez. III, 21 marzo 2016 n. 1138).
Conseguentemente l’art.18 del D.P.R. n. 254 del 1999 è stato ritenuto applicabile:
- sia in quanto il dato testuale della predetta norma consente di ritenere (non ravvisandosi argomenti logico-esegetici che precludano tale interpretazione) che il "collocamento in aspettativa per infermità" (del quale il dipendente ha fruito) realizzi una particolare ipotesi, seppur transitoria, di "cessazione dal servizio per infermità"; posizione che, in forza della citata norma, dà titolo all’ottenimento del compenso sostitutivo;
- sia in quanto risulta evidente che dalla predetta infermità contratta a causa di servizio è poi dipesa anche la definitiva cessazione dal servizio.
La previsione relativa all'ultima delle ipotesi richiamate (mancata fruizione del congedo per dispensa dal servizio disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità) è stata intesa nel senso che il diritto alla monetizzazione del congedo non fruito debba coprire l’intero periodo del collocamento in aspettativa per infermità il quale sia culminato con la dispensa dal servizio (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2010 n. 2663).
La materia, tuttavia, ha costituito oggetto di una nuova disciplina, più restrittiva, per effetto dell’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (entrato in vigore il 7 luglio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. In particolare, detta disposizione prevede che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto…”.
Tale disposizione ha costituito oggetto del parere n. 00400033 P-4.17.1.7.5 dell’8 ottobre 2012 della Presidenza del Consiglio dei ministri, recepito dal servizio trattamento economico del personale del ministero dell’interno con circolare del 14 gennaio 2013.
Con quest’ultimo atto è stato chiarito che la previgente disciplina trova applicazione in materia di monetizzazione delle ferie non godute sia per il personale cessato dal servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge sia per quello che, sebbene cessato dal servizio dopo il 7 luglio 2012, è stato collocato in aspettativa per malattia e non è rientrato in servizio prima del collocamento in congedo.
L’Amministrazione, nel valutare l’istanza di monetizzazione del ricorrente, ha fatto correttamente riferimento alla disciplina previgente.
2. Con sentenza della Sezione X del 20 luglio 2016 (causa C. 341/15) la Corte di Giustizia ha affermato che l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che:
- esso osta a una normativa nazionale che priva del diritto all'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non sia stato in grado di usufruire di tutte le ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro;
- un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, all'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute per il fatto di non aver esercitato le sue funzioni per malattia;
- un lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato e che, in forza di un accordo concluso con il suo datore di lavoro, pur continuando a percepire il proprio stipendio, fosse tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro per un periodo determinato antecedente il suo pensionamento, non ha diritto all'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo, salvo che egli non abbia potuto usufruire di tali ferie a causa di una malattia;
- spetta, da un lato, agli Stati membri decidere se concedere ai lavoratori ferie retribuite supplementari che si sommano alle ferie annuali retribuite minime di quattro settimane previste dall'articolo 7 della direttiva 2003/88. In tale ipotesi, gli Stati membri possono prevedere di concedere al lavoratore che, a causa di una malattia, non abbia potuto usufruire di tutte le ferie annuali retribuite supplementari prima della fine del suo rapporto di lavoro, un diritto all'indennità finanziaria corrispondente a tale periodo supplementare. Spetta, dall'altro lato, agli Stati membri stabilire le condizioni di tale concessione.
3. La giurisprudenza amministrativa si è più volte espressa nel senso di ritenere inammissibile la domanda di riesame del parere del Consiglio di Stato su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica fondata soltanto su una divergenza interpretativa di fonti normative, comportando la funzione giustiziale del ricorso straordinario la normale irretrattabilità della relativa decisione, alla pari delle sentenze.
Tuttavia, il riesame è stato ritenuto ammissibile qualora l’Amministrazione adduca nella richiesta elementi che evidenzino la sussistenza di un irrimediabile contrasto con indirizzi giurisprudenziali consolidati, ovvero comprovino un'evidente e obiettiva non conformità a legge, specie in caso di ”jus superveniens”, ovvero appaiano idonei a configurare una delle ipotesi revocatorie di cui all’articolo 395 c.p.c. a cui rinvia l’art. 106 del codice del processo amministrativo approvato con d. lgs 2 luglio 2010, n. 104. (Consiglio di Stato, Sez. 1^, 9 maggio 2011, n. 5369; 28 febbraio 2011, n. 2580; 18 marzo 2014, n. 918).
Con riferimento al caso in esame è indubbio che l’art. 5, comma 8, del decreto – legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i contenuti delle norme contrattuali, le circolari ministeriali richiamate e l’orientamento della giurisprudenza nazionale si pongano in contrasto con i principi enunciati dalla Corte di Giustizia innanzi richiamati per cui la Sezione, conformemente a quanto richiesto dal Ministero riferente, reputa sussistenti i presupporti per riesaminare il parere n. 1242/2017 reso nell’adunanza del 10 maggio 2017.
Le Sezione, recependo le indicazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia, ritiene che il ricorrente abbia diritto alla retribuzione di quattro settimane di ferie non godute prima della cessazione del rapporto di lavoro considerato che tale diritto è “principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione (…) indipendentemente dal suo stato di salute”.
Conseguentemente, il diritto al congedo ordinario maturato nel periodo di aspettativa per infermità include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, nei limiti di quattro settimane per anno, con esclusione delle ferie retribuite supplementari ancorché il dipendente abbia cessato dal servizio “a domanda”.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto.
Restano assorbiti gli altri motivi di doglianza.
P.Q.M.
revoca il parere n. 1242/2017 reso nell’adunanza del 10 maggio 2017;
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto nei termini detti in motivazione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Saverio Capolupo Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Luisa Calderone
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Qui sotto il Parere negativo precedente.
----------------------------------------------------------------------------------
PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201701242 - Public 2017-05-30 -
Numero 01242/2017 e data 26/05/2017 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 10 maggio 2017
NUMERO AFFARE 00517/2016
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- di rigetto della richiesta di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. -OMISSIS- con la quale il Ministero dell’interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, notificato al Ministero il 3 giugno 2014;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Saverio Capolupo.
Premesso:
Il signor -OMISSIS-, sovrintendente della Polizia di Stato, nell’ottobre del 2011 presentava domanda di cessazione volontaria dal servizio e di collocamento in quiescenza, accolta con decreto del prefetto -OMISSIS- a decorrere dal primo settembre 2012. A causa di due incidenti in servizio, avvenuti il 15 dicembre 2008 e 8 agosto 2009, si assentava ininterrottamente dal lavoro, per motivi di salute, a decorrere dal 12 ottobre 2011 fino alla data di decorrenza delle dimissioni volontarie. Con istanza del 2 luglio 2012 chiedeva la monetizzazione di 35 giorni di congedo ordinario non goduti negli anni 2010, 2011 e 2102 a causa delle infermità sofferte per causa di servizio.
Stante il silenzio dell’Amministrazione, il signor -OMISSIS- reiterava l’istanza il 15 febbraio 2013 e il 3 aprile 20013.
Con nota del 25 novembre 2013 il Servizio contabilità e gestione finanziaria della prefettura -OMISSIS- rigettava la domanda del ricorrente “per mancanza dei presupposti richiesti dalla circolare del Ministero dell’interno n. 333.G/Div. 1 sett. 2”.
Il rigetto veniva impugnato con ricorso gerarchico al Ministero dell’interno, e il capo della Polizia lo rigettava con decreto n. -OMISSIS-
Con l’odierno ricorso il signor -OMISSIS- censura il provvedimento deducendone l’illegittimità per eccesso di potere.
Il ministero riferente conclude per il rigetto del ricorso.
Considerato:
La disciplina relativa alla monetizzazione del periodo di concedo ordinario non fruito è stata regolamentata, inizialmente, con l’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395, integrato dall’art. 18 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254.
Essendo insorti nella giurisprudenza diversi orientamenti in esito alla portata dell’indicata norma giuridica, il Consiglio di Stato, con parere n. 2188/210 reso da una commissione speciale nell’adunanza del 4 ottobre 2010, ha riconosciuto il diritto alla monetizzazione al dipendente dispensato dal servizio per inabilità fisica a seguito di una lunga e ininterrotta assenza dal servizio per malattia anche per il periodo di congedo ordinario maturato durante l’arco temporale di aspettativa per malattia che ha preceduto, senza soluzione di continuità, la dispensa dal servizio per inabilità fisica.
Seguiva l’emanazione della circolare n. 333-G/I/Sett.2°/mco/N°12/10 del 17 gennaio 2011 con la quale il ministero dell’interno recepiva le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato con l’indicato parere.
Con l’art. 18, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 è stato disposto che “al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall’articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”.
La giurisprudenza ritiene che il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario (non fruito) maturi ogniqualvolta il dipendente non ne abbia potuto usufruire (ovvero non abbia potuto disporre e godere delle sue ferie) a cagione di obiettive esigenze di servizio o comunque per cause da lui non dipendenti o a lui non imputabili (Consiglio di Stato, sez. III, 21 marzo 2016 n. 1138). Conseguentemente l’art.18 del D.P.R. n. 254 del 1999 è applicabile:
- sia in quanto il dato testuale della predetta norma consente di ritenere (non ravvisandosi argomenti logico-esegetici che precludano tale interpretazione) che il "collocamento in aspettativa per infermità" (del quale il dipendente ha fruito) realizzi una particolare ipotesi, seppur transitoria, di "cessazione dal servizio per infermità"; posizione che, in forza della citata norma, dà titolo all’ottenimento del compenso sostitutivo;
- sia in quanto risulta evidente che dalla predetta infermità contratta a causa di servizio è poi dipesa anche la definitiva cessazione dal servizio.
La previsione relativa all'ultima delle ipotesi richiamate (mancata fruizione del congedo per dispensa dal servizio disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità) deve necessariamente essere intesa nel senso che il diritto alla monetizzazione del congedo non fruito debba coprire l’intero periodo del collocamento in aspettativa per infermità il quale sia culminato con la dispensa dal servizio (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2010 n. 2663).
La materia, tuttavia, ha costituito oggetto di una nuova disciplina, più restrittiva, per effetto dell’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (entrato in vigore il 7 luglio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. In particolare, detta disposizione prevede che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto…”.
Tale disposizione ha costituito oggetto del parere n. 00400033 P-4.17.1.7.5 dell’8 ottobre 2012 della Presidenza del Consiglio dei ministri, recepito dal servizio trattamento economico del personale del ministero dell’interno con circolare del 14 gennaio 2013.
Con quest’ultimo atto è stato chiarito che la previgente disciplina trova applicazione in materia di monetizzazione delle ferie non godute sia per il personale cessato dal servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge sia per quello che, sebbene cessato dal servizio dopo il 7 luglio 2012, è stato collocato in aspettativa per malattia e non è rientrato in servizio prima del collocamento in congedo.
Correttamente, pertanto, l’Amministrazione, nel valutare l’istanza di monetizzazione del ricorrente, ha fatto riferimento alla disciplina previgente.
Il ricorrente, poi, ritiene che la propria posizione rientri in quelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro si estingue a “causa di particolari eventi imprevedibili o anomali e, conseguentemente, la mancata fruizione delle ferie non è imputabile alla volontà del dipendente né alle capacità organizzative e di vigilanza dell’amministrazione datrice di lavoro”.
La censura è infondata. La posizione del signor -OMISSIS- non può essere inquadrata in nessuno dei casi previsti dagli articoli 14 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 e 18 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 e fatte proprie dalle richiamate circolari del ministero (dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente, decesso del dipendente, malattia e infortunio sul lavoro) perché o che la cessazione dal servizio è dipesa esclusivamente da una valutazione personale che lo ha portato al collocamento anticipato in quiescenza “a domanda”.
Sebbene il diritto al congedo ordinario maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità includa automaticamente il diritto al compenso sostitutivo quando le ferie non vengano fruite, è altrettanto vero che tale evenienza implica una situazione oggettiva di impossibilità di fruire in altro periodo delle ferie anche in ragione della sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro per cause comunque sottratte alla disponibilità del lavoratore.
Nel caso in esame non sussiste il presupposto del diritto alla monetizzazione, vale a dire una causa assorbente esterna che abbia improvvisamente ed ineludibilmente interrotto il rapporto di impiego e che, impedendo con carattere di forza maggiore il godimento delle ferie maturate, in via sostitutiva faccia sorgere - stante l'irrinunciabilità di queste ultime - il diritto al relativo compenso.
Non appare neanche meritevole di accoglimento la configurazione di un obbligo giuridico in capo all’amministrazione volto ad adottare “gli opportuni provvedimenti in modo da consentirgli il godimento delle ferie in oggetto”, dato che non è configurabile un potere - dovere dell’Amministrazione né di dilatare la permanenza in servizio del dipendente per un periodo pari alle ferie non godute né di collocarlo in ferie d'autorità fino all’esaurimento dei giorni di congedo ordinario non goduto.
Per le ragioni suesposte il ricorso è infondato e dev’essere respinto.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Saverio Capolupo Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Luisa Calderone
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