Urgente aiuto!!! Pensione privilegiata.

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luissitoGF
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Urgente aiuto!!! Pensione privilegiata.

Messaggio da luissitoGF »

Un saluto a tutti gli amici di questo preziosissmo forum.
Da novembre 2014, sono in pensione per riforma non causa di servizio.
Ho 2 cause di servizio Tab.A 8^ massima riconosciute, con parere del Comitato di verifica ed equo indennizzo percepito.
Nel verbale di riforma, le predette patologie rivisionate dalla CMO, sono state giudicate a fini della pensione privilegiata "non suscettibili di miglioramento", assegno rinnovabile "a vita".
A novembre 2014, tramite Reparto Gdf ho prodotto istanza sia per la pensione "diretta di inabilità" (anche all'INPS) sia quella di pensione privilegiata tramite Reparto (ma non all'INPS). Quest'ultima con protocollo di gennaio 2015 è stata inviata al CIAN GdF Roma, in attesa che sarà inviato il Decreto all'INPS,di cui copia al sottoscritto.
Giorni fa mi sono recato all'INPS per informazioni circa la mancata corresponsione delle detrazioni familiari e nel contempo ho chiesto informazioni sulla pensione privilegiata. L'impiegata informandomi sulle pensioni privilegiate e vedendo copia della lettera di trasmissione già inviata CIAN Gdf Roma, mi ha suggerito di fare subito istanza anche all'INPS, poiché stanno ancora trattando quelle del 2010.
Ho telefonato al Reparto amministrativo della Gdf che tratta le PPO che mi ha riferito di non dover fare alcuna istanza all'INPS,in quanto è l'Uffico Centrale che con il Decreto emesso invierà la mia domanda di PPO già redatta all'Inps, di cui copia del decreto anche al sottoscritto.
Essendoci delle contradizioni, mi sono recato da un Padronato che mi riferiva che non va fatta altra istanza all'Inps, anzi incorro in un tardiva presa in carico di protocollo rispetto a quella del 2015 già presentata tramite il Reparto.
Quindi mi porto ad un altro Patronato, suggeritomi con credenzilai superiori in quanto tratta anche pensioni di colleghi. Questo Patronato mi diceva di inoltrare la richiesta online anche all'INPS (personalmente o tramite Patronato) e che avevo tre anni di tempo per fare l'istanza, di cui uno già trascorso. Ma, a mia sorpresa, mi riferiva anche di non aspettarmi un importo della pensione privilegiata calcolato sul 10% della PAL di 27800 che attualmente percepisco.
Essendo a sistema misto (contributivo già dal 1996), la mia pensione privilegiata sarà calcolata sul 10% della sola quota retributiva (quota A e B) non su quella contributiva. In pratica spiegava che in questo modo già gli arruolamenti che vanno dal 1996, cioè solo contributivi, non percepiranno alcuna pensione privilegiata, già abolita per i dipendenti pubbilici civili.
Quindi il sottoscritto non dovrebbe prendere nemmemo la metà di di 2.780 euro (corrispondenti al 10 % della PAL € 27.800 assegnatomi) poiché con il sitema retributivo avrei, comprese le rispettive maggiorazioni, solo poco più di 15 anni utili ante 1996 (non posseggo il PAO4).
Per quanto sopra ringrazio in anticipo qualche amico di questo forum che saprebbe riferire in maniera corretta sia riguardo la trasmisione dell'istanza della PPO all'Inps, sia il suo calcolo.

Un saluto a gino59 ed angri62, già preziosi nei miei confronti in merito ad una mia precedente richiesta.


giulio61

Re: Urgente aiuto!!! Pensione privilegiata.

Messaggio da giulio61 »

Notizia inquietante!
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eldo62
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Re: Urgente aiuto!!! Pensione privilegiata.

Messaggio da eldo62 »

Siamo proprio arrivati alla frutta


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firefox
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Re: Urgente aiuto!!! Pensione privilegiata.

Messaggio da firefox »

luissitoGF ha scritto: Essendo a sistema misto (contributivo già dal 1996), la mia pensione privilegiata sarà calcolata sul 10% della sola quota retributiva (quota A e B) non su quella contributiva. In pratica spiegava che in questo modo già gli arruolamenti che vanno dal 1996, cioè solo contributivi, non percepiranno alcuna pensione privilegiata, già abolita per i dipendenti pubbilici civili.
In effetti, se così fosse sarebbe l'ennesima beffa!
Spero sia uno sbaglio del Patronato cui ti sei rivolto e qualche utente del forum, magari ci illumini in merito.
firefox
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Re: Urgente aiuto!!! Pensione privilegiata.

Messaggio da firefox »

Qua NON si fa accenno alle quote che compongono la pensione ordinaria ma alla stessa nella sua interezza.

Pensione privilegiata
La pensione privilegiata è stata abrogata per il personale civile nel 2011 mentre è rimasta in vigore per il personale militare e delle forze di polizia.
L’attuale disciplina³ prevede il diritto alla pensione di privilegio anche se l’infermità contratta in servizio non determina l’inidoneità al servizio. Il meccanismo attualmente in vigore prevede che il personale militare che ha avuto il riconoscimento di una infermità contratta in servizio può permanere in servizio ed ottenere, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, il riconoscimento di una pensione di privilegio. L’importo di tale trattamento, normalmente, è determinato dalla pensione ordinaria incrementata di un decimo.
luissitoGF
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Re: Urgente aiuto!!! Pensione privilegiata.

Messaggio da luissitoGF »

Effettuando un ricerca in questo forum ho trovato quanto segue, postato da gino59, in cui si palrla di "parte A" e "parte B". Forse gino59 potrebbe dare qualche aiuto a riguardo, o qualche collega (non ex retributivo) che l'ha già percepita. Se così fosse, è errato diffondere in questo forum che si prende il 10% della PAL in più con la PPO.

La misura

L’importo del trattamento pensionistico privilegiato è una frazione, variabile a seconda della classificazione dell’infermità nelle categorie della tab. A e delle categorie di dipendenti, della base pensionabile, come determinata per il pensionamento normale dall’art. 43 del cit. d.P.R; per gli iscritti all’I.N. P.D.A.P., la pensione diretta privilegiata annua si determina moltiplicando la retribuzione fondamentale (parte A) annua pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio per il coefficiente indicato nell’alleg. A della legge 26.7.1965 n. 965, corrispondente agli anni e mesi utili di servizio, maggiorato di un decimo; il coefficiente non può essere inferiore a 0,66667; ogni campagna di guerra comporta l’aumento del coefficiente di 0,02200; comunque, il coefficiente, per effetto delle maggiorazione, non può essere superiore a 1 (art. 3 cit. legge n. 965/1965); la parte B della retribuzione è aumentata di un decimo.

Esso si differenzia a seconda che trattasi di dipendenti "civili" o militari ed assimilati; per il personale civile, diverge con riferimento ai dipendenti non operai o operai.

Per i dipendenti "civili" non operai (art. 65 cit. d.P.R.), nel caso in cui l’infermità o lesione è ascrivile alla categoria:

prima, la pensione privilegiata è pari a otto decimi della base pensionabile (comma 1 cit. art. );

ad altre categorie, essa è pari ad un quarantesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, ma non può essere inferiore ad un terzo né superiore a otto decimi della stessa base (comma 2 cit. art. ).

Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia dovuta ad infortunio sul lavoro che dia diritto ad una rendita per inabilità, la pensione privilegiata è diminuita dell’importo della rendita; per effetto di tale decurtazione, essa, comunque, non può essere inferiore alla pensione normale calcolata in base ai servizi prestati (comma 3 cit. art. ).

Per i funzionari della polizia di stato, il trattamento privilegiato è liquidato secondo la disciplina regolante quella dei militari, se più favorevole (comma 4 cit. art. ).

Per i dipendenti "civili" operai (art. 66 cit. d.P.R.), il trattamento pensionistico privilegiata è pari a quello normale, calcolato in base al servizio utile aumentato di dieci anni; esso, comunque, non può superare l’ottanta per cento della base pensionabile e non può essere inferiore al quaranta quattro per cento della stessa (comma 1 cit. art. ).

Nel caso in cui spetta l’indennità di infortunio (sul lavoro), l’interessato può optare per il cumulo di detta indennità con il trattamento pensionistico normale o per la pensione privilegiata con rinuncia del trattamento infortunistico (comma 2 cit. art. ).

Per i dipendenti militari ed assimilati con grado superiore a quello di caporale ed equivalente (art. 67 comma 5 cit. d.P.R.), il trattamento economico privilegiato è calcolato in relazione alla base pensionabile, come determinata dall’art. 53 del cit. d.P.R., tenuto conto della ascrizione dell’infermità o lesione in categ. della tab. A (cit. art. 67):

prima, è pari alla base pensionabile (comma 2 cit. art. ):

per altre categorie, si ha la seguente proporzione: 90% per la II categ., 80% per III categ., 70% per IV categ., 60% per V categ., 50% per VI categ., 40% per VII, 30% per VIII categ. (cit. comma).

Per i militari i quali, all’atto della cessazione dal servizio, non abbiano maturato l’anzianità per conseguire la pensione normale ma abbiano prestato almeno cinque anni di servizio militare effettivo, i trattamenti privilegiati di VII ed VIII categ. sono aumentati rispettivamente dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile; esso, comunque, non può superare il trattamento previsto dal primo comma dell’art. 54 (comma 3 cit. art. ).

Per i militari con grado inferiore a quello di caporale (ed equivalente) compreso, il trattamento privilegiato è quello "tabellare" previsto dalla tab. n. 3 annessa al cit. d.P.R. (comma 5 cit. art. ).

L’assegno rinnovabile (art. 68 cit. d.P.R.) è di importo uguale alla pensione privilegiata ed ha durata da due a sei anni in relazione al tempo previsto per il miglioramento dell’infermità (comma 1 cit. art. ).

Alla scadenza, l’infermità può essere ancora ritenuta migliorabile o non più suscettibile di miglioramento; se è ritenuta non più migliorabile ed è ascrivibile a categ. della tab. A, spetta la pensione privilegiata, se è ascrivibile alla tab. B, spetta l’indennità una tantum; se è ancora suscettibile di miglioramento ed è ascrivibile a categ. della tab. A, "spetta un secondo assegno rinnovabile che, insieme al precedente, non superi la durata di sei anni; se il precedente sia durato sei anni, spetta la pensione" (comma 2 cit. art. ); alla scadenza del secondo assegno rinnovabile, spetta o meno la pensione o l’indennità a seconda della ascrivibilità o non ascrivibilità nelle tab. A e B. (comma 3 cit. d.P.R.).

Se si riscontra miglioramento e quindi non può farsi luogo ad ascrizione a tabelle, non spetta alcun trattamento privilegiato (cit. comma 2); se per miglioramento l’infermità è ascrivibile a categ. inferiore alla prima, il trattamento economico in godimento è mantenuto per due anni, alla scadenza dei quali viene corrisposto il trattamento corrispondente alla categ. inferiore di ascrizione (comma 4 cit. art. ).

La rinnovabilità dell’assegno è al massimo di quattro anni per le infermità ascrivibile alla tab. E cit. legge n. 313/1968 con superinvalidità (comma 4 cit. art. ).

Nel caso in cui alla scadenza dell’assegno non può essere corrisposta la pensione privilegiata o l’assegno rinnovabile, "il militare che abbia compiuto la necessaria anzianità di servizio consegue la pensione normale dal giorno della scadenza dell’assegno rinnovabile" (comma 5 cit. art. ).

L’indennità una tantum è pari a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica (art. 69, comma 1, cit. d.P.R.); l’indennità è cumulabile con la pensione privilegiata e con l’assegno rinnovabile per infermità ascrivibile alla tab. A, ma la somma dei due trattamenti non può essere superiore a quello stabilito per la ottava categ. tab. A.
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Re: Urgente aiuto!!! Pensione privilegiata.

Messaggio da gino59 »

luissitoGF ha scritto:Effettuando un ricerca in questo forum ho trovato quanto segue, postato da gino59, in cui si palrla di "parte A" e "parte B". Forse gino59 potrebbe dare qualche aiuto a riguardo, o qualche collega (non ex retributivo) che l'ha già percepita. Se così fosse, è errato diffondere in questo forum che si prende il 10% della PAL in più con la PPO.

La misura

L’importo del trattamento pensionistico privilegiato è una frazione, variabile a seconda della classificazione dell’infermità nelle categorie della tab. A e delle categorie di dipendenti, della base pensionabile, come determinata per il pensionamento normale dall’art. 43 del cit. d.P.R; per gli iscritti all’I.N. P.D.A.P., la pensione diretta privilegiata annua si determina moltiplicando la retribuzione fondamentale (parte A) annua pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio per il coefficiente indicato nell’alleg. A della legge 26.7.1965 n. 965, corrispondente agli anni e mesi utili di servizio, maggiorato di un decimo; il coefficiente non può essere inferiore a 0,66667; ogni campagna di guerra comporta l’aumento del coefficiente di 0,02200; comunque, il coefficiente, per effetto delle maggiorazione, non può essere superiore a 1 (art. 3 cit. legge n. 965/1965); la parte B della retribuzione è aumentata di un decimo.

Esso si differenzia a seconda che trattasi di dipendenti "civili" o militari ed assimilati; per il personale civile, diverge con riferimento ai dipendenti non operai o operai.

Per i dipendenti "civili" non operai (art. 65 cit. d.P.R.), nel caso in cui l’infermità o lesione è ascrivile alla categoria:

prima, la pensione privilegiata è pari a otto decimi della base pensionabile (comma 1 cit. art. );

ad altre categorie, essa è pari ad un quarantesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, ma non può essere inferiore ad un terzo né superiore a otto decimi della stessa base (comma 2 cit. art. ).

Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia dovuta ad infortunio sul lavoro che dia diritto ad una rendita per inabilità, la pensione privilegiata è diminuita dell’importo della rendita; per effetto di tale decurtazione, essa, comunque, non può essere inferiore alla pensione normale calcolata in base ai servizi prestati (comma 3 cit. art. ).

Per i funzionari della polizia di stato, il trattamento privilegiato è liquidato secondo la disciplina regolante quella dei militari, se più favorevole (comma 4 cit. art. ).

Per i dipendenti "civili" operai (art. 66 cit. d.P.R.), il trattamento pensionistico privilegiata è pari a quello normale, calcolato in base al servizio utile aumentato di dieci anni; esso, comunque, non può superare l’ottanta per cento della base pensionabile e non può essere inferiore al quaranta quattro per cento della stessa (comma 1 cit. art. ).

Nel caso in cui spetta l’indennità di infortunio (sul lavoro), l’interessato può optare per il cumulo di detta indennità con il trattamento pensionistico normale o per la pensione privilegiata con rinuncia del trattamento infortunistico (comma 2 cit. art. ).

Per i dipendenti militari ed assimilati con grado superiore a quello di caporale ed equivalente (art. 67 comma 5 cit. d.P.R.), il trattamento economico privilegiato è calcolato in relazione alla base pensionabile, come determinata dall’art. 53 del cit. d.P.R., tenuto conto della ascrizione dell’infermità o lesione in categ. della tab. A (cit. art. 67):

prima, è pari alla base pensionabile (comma 2 cit. art. ):

per altre categorie, si ha la seguente proporzione: 90% per la II categ., 80% per III categ., 70% per IV categ., 60% per V categ., 50% per VI categ., 40% per VII, 30% per VIII categ. (cit. comma).

Per i militari i quali, all’atto della cessazione dal servizio, non abbiano maturato l’anzianità per conseguire la pensione normale ma abbiano prestato almeno cinque anni di servizio militare effettivo, i trattamenti privilegiati di VII ed VIII categ. sono aumentati rispettivamente dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile; esso, comunque, non può superare il trattamento previsto dal primo comma dell’art. 54 (comma 3 cit. art. ).

Per i militari con grado inferiore a quello di caporale (ed equivalente) compreso, il trattamento privilegiato è quello "tabellare" previsto dalla tab. n. 3 annessa al cit. d.P.R. (comma 5 cit. art. ).

L’assegno rinnovabile (art. 68 cit. d.P.R.) è di importo uguale alla pensione privilegiata ed ha durata da due a sei anni in relazione al tempo previsto per il miglioramento dell’infermità (comma 1 cit. art. ).

Alla scadenza, l’infermità può essere ancora ritenuta migliorabile o non più suscettibile di miglioramento; se è ritenuta non più migliorabile ed è ascrivibile a categ. della tab. A, spetta la pensione privilegiata, se è ascrivibile alla tab. B, spetta l’indennità una tantum; se è ancora suscettibile di miglioramento ed è ascrivibile a categ. della tab. A, "spetta un secondo assegno rinnovabile che, insieme al precedente, non superi la durata di sei anni; se il precedente sia durato sei anni, spetta la pensione" (comma 2 cit. art. ); alla scadenza del secondo assegno rinnovabile, spetta o meno la pensione o l’indennità a seconda della ascrivibilità o non ascrivibilità nelle tab. A e B. (comma 3 cit. d.P.R.).

Se si riscontra miglioramento e quindi non può farsi luogo ad ascrizione a tabelle, non spetta alcun trattamento privilegiato (cit. comma 2); se per miglioramento l’infermità è ascrivibile a categ. inferiore alla prima, il trattamento economico in godimento è mantenuto per due anni, alla scadenza dei quali viene corrisposto il trattamento corrispondente alla categ. inferiore di ascrizione (comma 4 cit. art. ).

La rinnovabilità dell’assegno è al massimo di quattro anni per le infermità ascrivibile alla tab. E cit. legge n. 313/1968 con superinvalidità (comma 4 cit. art. ).

Nel caso in cui alla scadenza dell’assegno non può essere corrisposta la pensione privilegiata o l’assegno rinnovabile, "il militare che abbia compiuto la necessaria anzianità di servizio consegue la pensione normale dal giorno della scadenza dell’assegno rinnovabile" (comma 5 cit. art. ).

L’indennità una tantum è pari a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica (art. 69, comma 1, cit. d.P.R.); l’indennità è cumulabile con la pensione privilegiata e con l’assegno rinnovabile per infermità ascrivibile alla tab. A, ma la somma dei due trattamenti non può essere superiore a quello stabilito per la ottava categ. tab. A.
=============================================
Stai tranquillo che tu avrai il 10% in aggiunta alla tua P.A.L.con riferimento alla P.A.L. non attuale,ma
alla decorrenza della P.P.O.....Addios
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Re: Urgente aiuto!!! Pensione privilegiata.

Messaggio da luissitoGF »

Un Grazie, come al solito, a gino59.
Mi sembrava strano. Ma quello del Patronato essendo un collega della Ps in pensione, in attivtà svolgeva attività amministrativa, e la figlia gestisce un patronato, ci sono rimasto. Anche se da questo forum ho appreso tante nozioni in materia di pensione, quella del 10% della PAL per la PPO non la sapevo. L'ignoranza in materia di pensioni è un problema di molti colleghi a prescindere dal grado o funzioni che hanno svolto o svolgono. Una volta l'amministrazione diffondeva tra i dipendenti un "vademecum", ma oggi con tutte le novità che nascono anno per anno, penso che non ci si pensa nemmeno ad informarsi. Si rimanda tutto al momento che si deve andare in pensione, e nel frattempo si va avanti per sentito dire.
Certo, rivolgersi ai Patronati non è che si sta tanto sicuri. Me ne sono accorto già quando feci istanza di pensione all'INPS. Forse loro sono più preparati per l'ambiente "Civile". I Militari e le Forze di Polizia sono ancora un mondo a parte.
Comunque, adesso mi rimane ancora il dubbio se inviare l'istanza della PPO anche direttamente all'Inps, visto le contraddizioni nate tra ufficio amministrativo Gdf (no), Inps (si) e Patronati (si e no).
Qunche amico di questo forum ha avuto già esperienza in merito?
L'istanza per la PPO va presentata anche all'Inps o basta solo quella presentata tramite la propria amministrazione?
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Re: Urgente aiuto!!! Pensione privilegiata.

Messaggio da gino59 »

luissitoGF ha scritto:Un Grazie, come al solito, a gino59.
Mi sembrava strano. Ma quello del Patronato essendo un collega della Ps in pensione, in attivtà svolgeva attività amministrativa, e la figlia gestisce un patronato, ci sono rimasto. Anche se da questo forum ho appreso tante nozioni in materia di pensione, quella del 10% della PAL per la PPO non la sapevo. L'ignoranza in materia di pensioni è un problema di molti colleghi a prescindere dal grado o funzioni che hanno svolto o svolgono. Una volta l'amministrazione diffondeva tra i dipendenti un "vademecum", ma oggi con tutte le novità che nascono anno per anno, penso che non ci si pensa nemmeno ad informarsi. Si rimanda tutto al momento che si deve andare in pensione, e nel frattempo si va avanti per sentito dire.
Certo, rivolgersi ai Patronati non è che si sta tanto sicuri. Me ne sono accorto già quando feci istanza di pensione all'INPS. Forse loro sono più preparati per l'ambiente "Civile". I Militari e le Forze di Polizia sono ancora un mondo a parte.
Comunque, adesso mi rimane ancora il dubbio se inviare l'istanza della PPO anche direttamente all'Inps, visto le contraddizioni nate tra ufficio amministrativo Gdf (no), Inps (si) e Patronati (si e no).
Qunche amico di questo forum ha avuto già esperienza in merito?
L'istanza per la PPO va presentata anche all'Inps o basta solo quella presentata tramite la propria amministrazione?
==========================
La mia istanza di P.P. è stata a suo tempo presentata tramite comando cc. la quale questi a sua volta provvedevano per l'inps ed in tempi normali è stata trattata ed è stata tutto ok..-Saluti
Udin1962

Re: Urgente aiuto!!! Pensione privilegiata.

Messaggio da Udin1962 »

Un saluto a tutti i partecipanti, personalmente ho effettuato la richiesta anche tramite patronato e dopo poco più di 24 mesi mi hanno risposto dal CIAN di aver inviato tutta la documentazione all'Inps, il quale sta effettuando i conteggi per elargire la PPO.


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Re: Urgente aiuto!!! Pensione privilegiata.

Messaggio da ariete17 »

io sono stato riformato a novembre scorso e ho presentato domanda di pensione che di P.P.O. al patronato che ovviamente l'ha trasmessa all 'INPS e ho consegnato copia di entrambe al mio ultimo reparto.Questa è l'ultima procedura, almeno per la GDF.
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
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Re: Urgente aiuto!!! Pensione privilegiata.

Messaggio da Zenmonk »

Qualcuno sa se i tempi di erogazione della privilegiata sono gli stessi per chi viene riformato per causa di servizio rispetto alla riforma non per causa di servizio?
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Re: Urgente aiuto!!! Pensione privilegiata.

Messaggio da ariete17 »

Zenmonk ha scritto:Qualcuno sa se i tempi di erogazione della privilegiata sono gli stessi per chi viene riformato per causa di servizio rispetto alla riforma non per causa di servizio?
che io sappia sono alla pari, vanno in ordine cronologico.
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Re: Urgente aiuto!!! Pensione privilegiata.

Messaggio da Zenmonk »

La differenza sta nel fatto che il procedimento per la concessione di pensione di privilegio è iniziato d'ufficio chi è stato riformato per causa di servizio - non a domanda - e oltretutto non necessita di ulteriore documentazione medico legale, quindi l'iter DOVREBBE essere preferenziale o comunque più rapido.
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Re: Urgente aiuto!!! Pensione privilegiata.

Messaggio da ariete17 »

Zenmonk ha scritto:La differenza sta nel fatto che il procedimento per la concessione di pensione di privilegio è iniziato d'ufficio chi è stato riformato per causa di servizio - non a domanda - e oltretutto non necessita di ulteriore documentazione medico legale, quindi l'iter DOVREBBE essere preferenziale o comunque più rapido.
sicuro?io ho qualche dubbio, anche perché non esiste citazione su qualche circolare (che io sappia).
spero di sbagliarmi per gli interessati.
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