Salve, sono un appartenente alle P.S. arruolato nel 1990, ho in corso una cessione del quinto e una delegazione stipendiale; quello che vorrei sapere è se in caso di riforma per inabilità, l'assicurazione pagherà completamente la banca, essendovi in atto un'assicurazione per rischio impiego. Considerato che alla luce delle dispozioni in vigore e dai chiarimenti dati dall'inpdap (circolare 17 del 6/4/09) in merito all'incedibilità dell'indennità di buonuscita solo relativamente ai dipendenti pubblici statali (non destinatari di tfr accantonabile), chiedo se l'assicurazione potrà fare rivalsa su questo tipo di pensione e se l'inpdap, in caso affermativo, è obbligata a trasferire le rate sulla pensione, considerato che questa sarà sensibilmente più bassa dello stipendio finora percepito.
Grazie
CESSIONE E DELEGA IN CASO RIFORMA
Re: CESSIONE E DELEGA IN CASO RIFORMA
Messaggio da fettel »
Ti verrà addebitato sulla pensione l'importo del prestito
Re: CESSIONE E DELEGA IN CASO RIFORMA
Messaggio da gennj29 »
ciao se ti interessare la legge 1980/50 allego art
rt. 43. (estensibilità dell'efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza).
Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto.
La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo.
Qualora la cessazione dal servizio, anziché ad una pensione o altro assegno continuativo equivalente dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato, a carico dell'amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma è ritenuta fino alla concorrenza dell'intero residuo debito per cessione.
Ove la ritenuta di cui al precedente comma estingua il mutuo anticipatamente, sono dovuti al debitore gli sconti contemplati nell'art. 38.
Art. 44. (perseguibilità di somme dovute una volta tanto oltre gli assegni di quiescenza).
Quando l'impiegato o salariato all'atto della cessazione dal servizio, oltre alla pensione od altro assegno continuativo equivalente, abbia diritto, a qualsiasi titolo, a percepire una somma una volta tanto dall'amministrazione dalla quale dipende, l'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato può stabilire che tale somma sia ritenuta, in tutto o in parte, a scomputo del debito per cessione.
Art. 45. (procedimenti coattivi - casi di eccezione).
Quando, per cessazione o interruzione del servizio o per qualsiasi altra causa, l'ammortamento di un prestito non può essere eseguito nelle condizioni prestabilite, il fondo per il credito ai dipendenti dello stato che abbia concesso il prestito direttamente o lo abbia riscattato da altri istituti, può ricuperare il suo credito, ove non possa provvedervi con i mezzi di cui agli articoli 43 e 44 o con il prolungamento delle ritenute ai sensi dell'art. 35, con privilegio sugli emolumenti comunque spettanti al debitore, anche se dichiarati insequestrabili, impignorabili od incedibili da leggi speciali, salva la facoltà di procedere sugli altri beni del debitore.
Il fondo si avvale della procedura coattiva, stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato e degli enti pubblici.
Non si possono perseguire in nessun caso le indennità di buona uscita conferite dall'ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali, nonché i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria ad impiegati e salariati dello stato.
rt. 43. (estensibilità dell'efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza).
Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto.
La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo.
Qualora la cessazione dal servizio, anziché ad una pensione o altro assegno continuativo equivalente dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato, a carico dell'amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma è ritenuta fino alla concorrenza dell'intero residuo debito per cessione.
Ove la ritenuta di cui al precedente comma estingua il mutuo anticipatamente, sono dovuti al debitore gli sconti contemplati nell'art. 38.
Art. 44. (perseguibilità di somme dovute una volta tanto oltre gli assegni di quiescenza).
Quando l'impiegato o salariato all'atto della cessazione dal servizio, oltre alla pensione od altro assegno continuativo equivalente, abbia diritto, a qualsiasi titolo, a percepire una somma una volta tanto dall'amministrazione dalla quale dipende, l'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato può stabilire che tale somma sia ritenuta, in tutto o in parte, a scomputo del debito per cessione.
Art. 45. (procedimenti coattivi - casi di eccezione).
Quando, per cessazione o interruzione del servizio o per qualsiasi altra causa, l'ammortamento di un prestito non può essere eseguito nelle condizioni prestabilite, il fondo per il credito ai dipendenti dello stato che abbia concesso il prestito direttamente o lo abbia riscattato da altri istituti, può ricuperare il suo credito, ove non possa provvedervi con i mezzi di cui agli articoli 43 e 44 o con il prolungamento delle ritenute ai sensi dell'art. 35, con privilegio sugli emolumenti comunque spettanti al debitore, anche se dichiarati insequestrabili, impignorabili od incedibili da leggi speciali, salva la facoltà di procedere sugli altri beni del debitore.
Il fondo si avvale della procedura coattiva, stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato e degli enti pubblici.
Non si possono perseguire in nessun caso le indennità di buona uscita conferite dall'ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali, nonché i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria ad impiegati e salariati dello stato.
Re: CESSIONE E DELEGA IN CASO RIFORMA
Messaggio da fettel »
Non è possibile perchè quando fai la cessione l'assicurazione ti ha fatto firmare i famosi fogli con delle scritte minuscole in cui c'è scritto che al momento della cessione sei sano come un pesce(io ci ho provato avendo una 4°con un legale ma è stato inutile).
Re: CESSIONE E DELEGA IN CASO RIFORMA
Si ma non ti hanno detto che poi l'assicurazione ha chiesto i soldi a lui-Gino68 ha scritto:Grazie, ho sentito di un collega con cessione in busta che una volta riformato l'assicurazione ha pagato le rate residue è possibile??
Se non vuoi pagare il prestito delega, fatti licenziare per scarso rendimento- Cosi nel frattempo l'assicurazione paga il debito,-tu fai il ricorso al T.A.R. lo vinci dopo circa 6-7 mesi rientri in servizio, e con la finazniaria e assicurazione chi si e visto se visto - e come dicono a Napoli " chi avut avut e chi arat arat scurdammc u passata simme e napule paisà "
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