MAGARI A QUALCUNO PUO' INTERESSARE
ULTERIORE FRENO AI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Il blocco dei pagamenti pubblici, in presenza di debiti a ruolo almeno pari a 10mila euro, opera anche per i versamenti eseguiti in dipendenza di sentenze. In caso di pignoramento presso terzi, inoltre, la verifica presso Equitalia dovrà essere effettuata con riferimento al solo creditore pignoratizio e non al debitore esecutato. I contributi a imprese, se discendenti da disposizioni direttamente applicabili, che comportano un vero e proprio diritto soggettivo in capo al beneficiario, non sono soggetti a controllo.
Le segnalazioni alla Corte dei conti, in ipotesi di omissione della verifica da parte della Pubblica amministrazione, infine, devono essere effettuate solo in presenza di un danno concretamente subito dall'Erario.
Questi i chiarimenti della circolare della Ragioneria dello Stato sull'ambito di applicazione dell'articolo 48 bis del Dpr 602/1973 (pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» di sabato scorso). Le pubbliche amministrazioni, secondo la norma, prima di corrispondere somme superiori a 10mila euro, devono verificare presso il sistema informativo di Equitalia l'eventuale sussistenza di morosità per importi almeno pari a questa cifra Qualora l'interrogazione dia esito positivo, l'ente pagante deve sospendere il versamento sino alla cifra comunicata dall'agente della riscossione. Quest'ultimo, a sua volta, dovrà notificare sia alla pubblica amministrazione sia al proprio debitore un ordine di pignoramento presso terzi, ai sensi dell'articolo 72 bis del Dpr 602/1973. In esito a tale pignoramento, l'ente dovrà corrispondere gli importi pretesi dall'Erario direttamente all'agente della riscossione.
FORSE NON TUTTI SANNO CHE ,,,,,,,,,,,,,,,,
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