Con Atto della Camera n. 1441-QUATER-F è stato approvato in via definitiva il ddl inerente """Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro""" In particolare si osservano i seguenti articoli:
Art. 1
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2008 la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere da a) a f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano ferme le modalità procedurali per l'emanazione dei predetti decreti legislativi indicate nei commi 90 e 91 e le norme di copertura finanziaria di cui al comma 92 del citato articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
Art. 19.
(Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.
2. La disciplina attuativa dei princìpi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.
3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale.
Per quello che mi è parso di capire oltre a ricomprendere, inequivocabilmente, la categoria, fra quelle usuranti dovrebbe essere prevista anche la discussa equiparazione delle carriere.
riordino
Re: riordino
Il disegno di legge è stato promulgato dal Presidente della Repubblica nella
LEGGE 4 novembre 2010, n. 183
e sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficale del 24.11.2010.
La cosa che non ho capito è se i decreti legislativi per l'equiparazione delle carriere dovranno seguire o meno i limiti temporali imposti dall'art.1, io credo che per una questione pratica, onde evitare discriminazioni, dovranno necessariamente seguire lo stesso limite di tre mesi.
LEGGE 4 novembre 2010, n. 183
e sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficale del 24.11.2010.
La cosa che non ho capito è se i decreti legislativi per l'equiparazione delle carriere dovranno seguire o meno i limiti temporali imposti dall'art.1, io credo che per una questione pratica, onde evitare discriminazioni, dovranno necessariamente seguire lo stesso limite di tre mesi.
Re: riordino
Chiedo scusa, la pubblicazione è già avvenuta sul supplemento ordinario n. 243/L pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9.11.2010 la data del 24.11.2010 è la data dell'entrata in vigore della Legge.
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