....Egregio avvocato
Scrivo in merito alla mia domanda di ricongiungimento al coniuge, sono un carabiniere in s.p con 7 anni di servizio con sede in Bologna (terrotoriale), da maggio 2012 ho contratto matrimonio con la mia attuale coniuge, regolarmente lavoratrice presso un privato, con regolare contratto a tempo indeterminato con 13esima e 14esima pagate, ho presentato istanza di trasferimento ai sensi della 398 r.g.a a novembre 2012, dalla legione EMILIA ROMAGNA alla Legione LAZIO pochi giorni fa ho ricevuto l ' art 10 bis, che le sicuramente sa di cosa parlo con le seguenti motivazioni:-
"I motivi ostativi all accoglimento dell istanza, sono riconducibili a situazioni di organico e servizio dei Comandi interessati alla movimentazione".
ALLORA IO MI CHIEDO :
1- possibile che la Legione lazio si trova in esubero?(impossibile quando so di per certo che coi sono reparti con gravi carenze organiche).
2- perche' un collega con meno anzianita' della mia, nell arco di sei mesi dalla presentazione dell istanza, dalla legione Calabria e' stato trasferito con la stessa 398 nel reparto dove io mi trovo ora?
3- la casa di proprieta' puo essere un fattore importante per la finalita' dell ottenimento della stessa?
4- possibile che la nostra amministrazione non abbia un buon senso, visti anche i tempi di crisi che stiamo attraversando, di Non passarsi una mano sulla coscienza e cercare di far vivere dignitosamente una neo Famiglia?
Vorrei altresi aggiungere che nel 2010 feci la stessa istanza per motivi di carattere sanitario dei miei genitori entrambi invalidi (il tutto documentato da certificati dell asl di appartenenza) e bisognosi di assistenza ( assistenza che puo fornire solo il sottoscritto in quanto non ho fratelli o sorelle residenti nello stesso comune di residenza dei miei), bocciata sempre con i stessi futili motivi dal comando generale, ma da parte della sezione sanitaria dello stesso reputata situazione sanitaria con motivazioni "RILEVANTI"? Tutto questo e' documentato visto la mia richiesta di accesso agli atti.
Con la presente le porgo i miei piu saluti attendendo con ansia un suo consiglio.
398 ricongiungimento al coniuge
Re: 398 ricongiungimento al coniuge
diniego di accesso ad atti detenuti dall’amministrazione.
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1) - Il Comando ha opposto un diniego, ed il carabiniere è ricorso al TAR. Ha fatto inoltre domanda di accesso al fine di verificare la situazione degli organici nei Comandi di appartenenza e di invocata destinazione, nonché i motivi per i quali alcuni dei colleghi erano stati trasferiti, prima e dopo. Il Comando ha denegato l’ostensione ritenendola inibita dall’art. 1049 del dPR 90/2010 (atti riguardanti la struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento….dell’Arma dei carabinieri).
2) - Il TAR ha accolto il ricorso, in relazione agli atti di natura organizzativa, ritenendo sussistere ineludibili esigenze di difesa del ricorrente; lo ha dichiarato invece inammissibile per gli atti riguardanti il trasferimento di altri militari in quanto non notificato ai controinteressati.
3) - Avverso la sentenza ha proposto appello l’amministrazione. Gli atti sarebbero riservati ex art. 1049 dPR 90/2010, e comunque non utili alla difesa in giudizio del ricorrente attesa la discrezionalità che connota i trasferimenti.
IL CONSIGLIO DI STATO scrive:
4) - L’appello principale è solo in parte fondato, nei limiti di cui si dirà.
5) - Priva di fondamento è la censura in ordine alla violazione dell’art. 1049 comma 2 lett. b) del dPR 90/2010. E’ vero che la norma sottrae all’accesso per 50 anni “ .........”, tuttavia, ciò fa in dichiarata applicazione dell’art. 24 della legge 241/90. E’ quindi a tale fonte che occorre guardare per comprendere i limiti entro i quali la deroga opera: essa consente al Governo di prevedere casi di sottrazione al diritto di accesso in relazione (per quanto qui rileva) all’interesse alla salvaguardia dell’ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità, ma ha cura di specificare che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (art. 24 comma 7).
6) - Il legislatore ha cioè operato a monte un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza, dinanzi a quelle alla difesa degli interessi dell’istante, ove i documenti risultino perciò necessari.
7) - Non v’è dubbio che, nel caso di specie, le tabelle degli organici fossero necessarie a contestare efficacemente, nella sede giurisdizionale amministrativa (presso la quale già all’epoca della domanda pendeva giudizio), il diniego opposto dall’amministrazione alla domanda di ricongiungimento.
8) - A motivo di ciò, nel caso di specie, pur dovendosi affermare il diritto del militare ad ottenere accesso alla documentazione richiesta, deve nondimeno individuarsi, quale modalità idonea ad assicurare il predetto contemperamento, la sola visione del documento senza il rilascio di copie.
9) - Le copie, in quando riproducibili e divulgabili, potrebbero infatti arrecare grave nocumento agli interessi pubblici tutelati dall’amministrazione (incolumità, sicurezza), senza al contempo garantire all’istante un’utilità ulteriore, necessaria in chiave difensiva, rispetto a quanto già assicurato dalla conoscenza del dato e dalla sua valorizzabilità in giudizio.
10) - E’ solo in tali ristretti limiti che l’appello dell’amministrazione può essere accolto.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, e per l’effetto, in riforma della sentenza di prime cure, ordina all’amministrazione di consentire l’accesso nelle sole forme della visione.
Il resto leggetelo direttamente qui sotto.
N.B.: sentenza 1 a 1.
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03/09/2014 201404493 Sentenza 4
N. 04493/2014REG.PROV.COLL.
N. 01208/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1208 del 2014, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso Francesco Paoletti in Roma, via Maresciallo Pilsudski, 118;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE II n. 01077/2013, resa tra le parti, concernente il diniego di accesso ad atti detenuti dall’amministrazione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OMISSIS;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2014 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Fabrizio Paoletti (su delega di Girolamo Rubino) e l'avv. dello Stato Daniela Giacobbe;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. OMISSIS è un carabiniere in servizio presso la Compagnia di Vibo Valentia che ha chiesto di essere trasferito in Sicilia ai fini di un ricongiungimento al coniuge lavoratore. Il Comando ha opposto un diniego, ed il carabiniere è ricorso al TAR. Ha fatto inoltre domanda di accesso al fine di verificare la situazione degli organici nei Comandi di appartenenza e di invocata destinazione, nonché i motivi per i quali alcuni dei colleghi erano stati trasferiti, prima e dopo. Il Comando ha denegato l’ostensione ritenendola inibita dall’art. 1049 del dPR 90/2010 (atti riguardanti la struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento….dell’Arma dei carabinieri).
Il TAR ha accolto il ricorso, in relazione agli atti di natura organizzativa, ritenendo sussistere ineludibili esigenze di difesa del ricorrente; lo ha dichiarato invece inammissibile per gli atti riguardanti il trasferimento di altri militari in quanto non notificato ai controinteressati.
Avverso la sentenza ha proposto appello l’amministrazione. Gli atti sarebbero riservati ex art. 1049 dPR 90/2010, e comunque non utili alla difesa in giudizio del ricorrente attesa la discrezionalità che connota i trasferimenti.
Ha inoltre proposto appello incidentale il sig. OMISSIS. La mancata notifica ai controinteressati sarebbe proprio l’effetto del mancato riscontro dell’istanza di accesso, nella parte in cui con essa si chiedeva copia dei documenti contenenti indicazioni sull’attuale residenza degli stessi, talché ad impossibilia nemo tenetur.
In sede cautelare, il Collegio ha ritenuto non sussistenti i presupposti per un inibitoria della provvisoria efficacia della sentenza gravata, sicché, nelle more della decisione l’amministrazione ha consentito l’accesso, seppur nelle forme della sola visione.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 10 giugno 2014.
L’appello principale è solo in parte fondato, nei limiti di cui si dirà.
Priva di fondamento è la censura in ordine alla violazione dell’art. 1049 comma 2 lett. b) del dPR 90/2010.
E’ vero che la norma sottrae all’accesso per 50 anni “i documenti concernenti la struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento, e munizionamento tecnico dei reparti dell'Arma dei carabinieri, con riferimento alla concreta utilizzazione dei mezzi, dell'armamento e munizionamento tecnico e alla dislocazione delle dotazioni organiche”, tuttavia, ciò fa in dichiarata applicazione dell’art. 24 della legge 241/90. E’ quindi a tale fonte che occorre guardare per comprendere i limiti entro i quali la deroga opera: essa consente al Governo di prevedere casi di sottrazione al diritto di accesso in relazione (per quanto qui rileva) all’interesse alla salvaguardia dell’ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità, ma ha cura di specificare che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (art. 24 comma 7).
Il legislatore ha cioè operato a monte un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza, dinanzi a quelle alla difesa degli interessi dell’istante, ove i documenti risultino perciò necessari.
Non v’è dubbio che, nel caso di specie, le tabelle degli organici fossero necessarie a contestare efficacemente, nella sede giurisdizionale amministrativa (presso la quale già all’epoca della domanda pendeva giudizio), il diniego opposto dall’amministrazione alla domanda di ricongiungimento.
Il Giudice dell’accesso, ovviamente, non può che compiere una valutazione in astratto della necessità difensiva evidenziata, e della pertinenza del documento, non potendo giungere sino a sindacare – come perorato dall’appellante - la concreta utilità della documentazione ai fini della vittoriosa conclusione di quel giudizio.
Piuttosto, ed in questo si coglie un profilo di fondamento dell’appello principale, la tendenziale segretezza della documentazione deve essere contemperata con le esigenze di difesa, operando, ove ragionevolmente possibile, sulle modalità dell’ostensione (apposizione di omissis, visione senza rilascio di copia, etc.).
A motivo di ciò, nel caso di specie, pur dovendosi affermare il diritto del militare ad ottenere accesso alla documentazione richiesta, deve nondimeno individuarsi, quale modalità idonea ad assicurare il predetto contemperamento, la sola visione del documento senza il rilascio di copie. Le copie, in quando riproducibili e divulgabili, potrebbero infatti arrecare grave nocumento agli interessi pubblici tutelati dall’amministrazione (incolumità, sicurezza), senza al contempo garantire all’istante un’utilità ulteriore, necessaria in chiave difensiva, rispetto a quanto già assicurato dalla conoscenza del dato e dalla sua valorizzabilità in giudizio.
E’ solo in tali ristretti limiti che l’appello dell’amministrazione può essere accolto.
Del tutto infondato è invece l’appello incidentale. Non v’è dubbio che il ricorso per l’accesso, in ordine ad atti per i quali emerge la possibile lesione della sfera di riservatezza di terzi, debba essere notificato a questi ultimi. Nel caso di specie non lo è stato, e non certo in ragione del rifiuto dell’amministrazione di ostendere copia della documentazione anagrafica dei terzi. Evidentemente l’indirizzo ai fini della notifica avrebbe potuto essere semplicemente richiesto all’amministrazione, senza l’intermediazione di una, invero ultronea ed artificiosa, richiesta di accesso.
Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla peculiarità della questione, le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, e per l’effetto, in riforma della sentenza di prime cure, ordina all’amministrazione di consentire l’accesso nelle sole forme della visione.
Definitivamente provvedendo sull’appello incidentale, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Michele Corradino, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2014
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1) - Il Comando ha opposto un diniego, ed il carabiniere è ricorso al TAR. Ha fatto inoltre domanda di accesso al fine di verificare la situazione degli organici nei Comandi di appartenenza e di invocata destinazione, nonché i motivi per i quali alcuni dei colleghi erano stati trasferiti, prima e dopo. Il Comando ha denegato l’ostensione ritenendola inibita dall’art. 1049 del dPR 90/2010 (atti riguardanti la struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento….dell’Arma dei carabinieri).
2) - Il TAR ha accolto il ricorso, in relazione agli atti di natura organizzativa, ritenendo sussistere ineludibili esigenze di difesa del ricorrente; lo ha dichiarato invece inammissibile per gli atti riguardanti il trasferimento di altri militari in quanto non notificato ai controinteressati.
3) - Avverso la sentenza ha proposto appello l’amministrazione. Gli atti sarebbero riservati ex art. 1049 dPR 90/2010, e comunque non utili alla difesa in giudizio del ricorrente attesa la discrezionalità che connota i trasferimenti.
IL CONSIGLIO DI STATO scrive:
4) - L’appello principale è solo in parte fondato, nei limiti di cui si dirà.
5) - Priva di fondamento è la censura in ordine alla violazione dell’art. 1049 comma 2 lett. b) del dPR 90/2010. E’ vero che la norma sottrae all’accesso per 50 anni “ .........”, tuttavia, ciò fa in dichiarata applicazione dell’art. 24 della legge 241/90. E’ quindi a tale fonte che occorre guardare per comprendere i limiti entro i quali la deroga opera: essa consente al Governo di prevedere casi di sottrazione al diritto di accesso in relazione (per quanto qui rileva) all’interesse alla salvaguardia dell’ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità, ma ha cura di specificare che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (art. 24 comma 7).
6) - Il legislatore ha cioè operato a monte un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza, dinanzi a quelle alla difesa degli interessi dell’istante, ove i documenti risultino perciò necessari.
7) - Non v’è dubbio che, nel caso di specie, le tabelle degli organici fossero necessarie a contestare efficacemente, nella sede giurisdizionale amministrativa (presso la quale già all’epoca della domanda pendeva giudizio), il diniego opposto dall’amministrazione alla domanda di ricongiungimento.
8) - A motivo di ciò, nel caso di specie, pur dovendosi affermare il diritto del militare ad ottenere accesso alla documentazione richiesta, deve nondimeno individuarsi, quale modalità idonea ad assicurare il predetto contemperamento, la sola visione del documento senza il rilascio di copie.
9) - Le copie, in quando riproducibili e divulgabili, potrebbero infatti arrecare grave nocumento agli interessi pubblici tutelati dall’amministrazione (incolumità, sicurezza), senza al contempo garantire all’istante un’utilità ulteriore, necessaria in chiave difensiva, rispetto a quanto già assicurato dalla conoscenza del dato e dalla sua valorizzabilità in giudizio.
10) - E’ solo in tali ristretti limiti che l’appello dell’amministrazione può essere accolto.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, e per l’effetto, in riforma della sentenza di prime cure, ordina all’amministrazione di consentire l’accesso nelle sole forme della visione.
Il resto leggetelo direttamente qui sotto.
N.B.: sentenza 1 a 1.
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03/09/2014 201404493 Sentenza 4
N. 04493/2014REG.PROV.COLL.
N. 01208/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1208 del 2014, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso Francesco Paoletti in Roma, via Maresciallo Pilsudski, 118;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE II n. 01077/2013, resa tra le parti, concernente il diniego di accesso ad atti detenuti dall’amministrazione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OMISSIS;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2014 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Fabrizio Paoletti (su delega di Girolamo Rubino) e l'avv. dello Stato Daniela Giacobbe;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. OMISSIS è un carabiniere in servizio presso la Compagnia di Vibo Valentia che ha chiesto di essere trasferito in Sicilia ai fini di un ricongiungimento al coniuge lavoratore. Il Comando ha opposto un diniego, ed il carabiniere è ricorso al TAR. Ha fatto inoltre domanda di accesso al fine di verificare la situazione degli organici nei Comandi di appartenenza e di invocata destinazione, nonché i motivi per i quali alcuni dei colleghi erano stati trasferiti, prima e dopo. Il Comando ha denegato l’ostensione ritenendola inibita dall’art. 1049 del dPR 90/2010 (atti riguardanti la struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento….dell’Arma dei carabinieri).
Il TAR ha accolto il ricorso, in relazione agli atti di natura organizzativa, ritenendo sussistere ineludibili esigenze di difesa del ricorrente; lo ha dichiarato invece inammissibile per gli atti riguardanti il trasferimento di altri militari in quanto non notificato ai controinteressati.
Avverso la sentenza ha proposto appello l’amministrazione. Gli atti sarebbero riservati ex art. 1049 dPR 90/2010, e comunque non utili alla difesa in giudizio del ricorrente attesa la discrezionalità che connota i trasferimenti.
Ha inoltre proposto appello incidentale il sig. OMISSIS. La mancata notifica ai controinteressati sarebbe proprio l’effetto del mancato riscontro dell’istanza di accesso, nella parte in cui con essa si chiedeva copia dei documenti contenenti indicazioni sull’attuale residenza degli stessi, talché ad impossibilia nemo tenetur.
In sede cautelare, il Collegio ha ritenuto non sussistenti i presupposti per un inibitoria della provvisoria efficacia della sentenza gravata, sicché, nelle more della decisione l’amministrazione ha consentito l’accesso, seppur nelle forme della sola visione.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 10 giugno 2014.
L’appello principale è solo in parte fondato, nei limiti di cui si dirà.
Priva di fondamento è la censura in ordine alla violazione dell’art. 1049 comma 2 lett. b) del dPR 90/2010.
E’ vero che la norma sottrae all’accesso per 50 anni “i documenti concernenti la struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento, e munizionamento tecnico dei reparti dell'Arma dei carabinieri, con riferimento alla concreta utilizzazione dei mezzi, dell'armamento e munizionamento tecnico e alla dislocazione delle dotazioni organiche”, tuttavia, ciò fa in dichiarata applicazione dell’art. 24 della legge 241/90. E’ quindi a tale fonte che occorre guardare per comprendere i limiti entro i quali la deroga opera: essa consente al Governo di prevedere casi di sottrazione al diritto di accesso in relazione (per quanto qui rileva) all’interesse alla salvaguardia dell’ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità, ma ha cura di specificare che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (art. 24 comma 7).
Il legislatore ha cioè operato a monte un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza, dinanzi a quelle alla difesa degli interessi dell’istante, ove i documenti risultino perciò necessari.
Non v’è dubbio che, nel caso di specie, le tabelle degli organici fossero necessarie a contestare efficacemente, nella sede giurisdizionale amministrativa (presso la quale già all’epoca della domanda pendeva giudizio), il diniego opposto dall’amministrazione alla domanda di ricongiungimento.
Il Giudice dell’accesso, ovviamente, non può che compiere una valutazione in astratto della necessità difensiva evidenziata, e della pertinenza del documento, non potendo giungere sino a sindacare – come perorato dall’appellante - la concreta utilità della documentazione ai fini della vittoriosa conclusione di quel giudizio.
Piuttosto, ed in questo si coglie un profilo di fondamento dell’appello principale, la tendenziale segretezza della documentazione deve essere contemperata con le esigenze di difesa, operando, ove ragionevolmente possibile, sulle modalità dell’ostensione (apposizione di omissis, visione senza rilascio di copia, etc.).
A motivo di ciò, nel caso di specie, pur dovendosi affermare il diritto del militare ad ottenere accesso alla documentazione richiesta, deve nondimeno individuarsi, quale modalità idonea ad assicurare il predetto contemperamento, la sola visione del documento senza il rilascio di copie. Le copie, in quando riproducibili e divulgabili, potrebbero infatti arrecare grave nocumento agli interessi pubblici tutelati dall’amministrazione (incolumità, sicurezza), senza al contempo garantire all’istante un’utilità ulteriore, necessaria in chiave difensiva, rispetto a quanto già assicurato dalla conoscenza del dato e dalla sua valorizzabilità in giudizio.
E’ solo in tali ristretti limiti che l’appello dell’amministrazione può essere accolto.
Del tutto infondato è invece l’appello incidentale. Non v’è dubbio che il ricorso per l’accesso, in ordine ad atti per i quali emerge la possibile lesione della sfera di riservatezza di terzi, debba essere notificato a questi ultimi. Nel caso di specie non lo è stato, e non certo in ragione del rifiuto dell’amministrazione di ostendere copia della documentazione anagrafica dei terzi. Evidentemente l’indirizzo ai fini della notifica avrebbe potuto essere semplicemente richiesto all’amministrazione, senza l’intermediazione di una, invero ultronea ed artificiosa, richiesta di accesso.
Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla peculiarità della questione, le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, e per l’effetto, in riforma della sentenza di prime cure, ordina all’amministrazione di consentire l’accesso nelle sole forme della visione.
Definitivamente provvedendo sull’appello incidentale, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Michele Corradino, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2014
Re: 398 ricongiungimento al coniuge
spesso giungono richieste d'informazioni alle Stazioni per colleghi che avanzano istanza ai sensi del 398 RGA per il tramite del C.do di Compagnia, ove quest'ultimi le richiedono i sensi del DPR 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) in relazione:
Art. 238
(Sede di servizio).
1. Il militare dell'Arma dei carabinieri non può:
a) prestare servizio nelle sedi in cui sussistono obiettive situazioni di incompatibilità ambientale che possano condizionarne l'imparzialità nell'espletamento dei propri compiti e nuocere al prestigio dell'Istituzione;
b) essere comunque assegnato a stazione nel cui territorio ha stabilmente dimorato prima dell'arruolamento.
2. Il militare dell'Arma dei carabinieri che intende contrarre matrimonio, comunica tale decisione al proprio comando per consentire all'Amministrazione di decidere sulla sua conferma o sul trasferimento ad altra sede entro il termine previsto dall'articolo 1040 dalla data dell'avvenuta comunicazione. Analoghi obblighi sono osservati per le convivenze.
ed anche all'Art. 732
Contegno del militare
Art. 238
(Sede di servizio).
1. Il militare dell'Arma dei carabinieri non può:
a) prestare servizio nelle sedi in cui sussistono obiettive situazioni di incompatibilità ambientale che possano condizionarne l'imparzialità nell'espletamento dei propri compiti e nuocere al prestigio dell'Istituzione;
b) essere comunque assegnato a stazione nel cui territorio ha stabilmente dimorato prima dell'arruolamento.
2. Il militare dell'Arma dei carabinieri che intende contrarre matrimonio, comunica tale decisione al proprio comando per consentire all'Amministrazione di decidere sulla sua conferma o sul trasferimento ad altra sede entro il termine previsto dall'articolo 1040 dalla data dell'avvenuta comunicazione. Analoghi obblighi sono osservati per le convivenze.
ed anche all'Art. 732
Contegno del militare
Re: 398 ricongiungimento al coniuge
Messaggio da pacomasi85 »
Salve, volevo sapere, nel momento in cui presento istanza di matrimonio, nella stessa istanza mi hanno accennato, che potrei avanzate la proposta che la mia posizione d'impiego fosse rivista e nel mio caso essere avvicinato presso la mia nuova abitazione.
Mi spiegate meglio come funziona!?
O meglio, se effettivamente questa posizione d'impiego mi permette di avvicinarmi vicino la propria abitazione, all'interno dello stesso comando provinciale.
Mi spiegate meglio come funziona!?
O meglio, se effettivamente questa posizione d'impiego mi permette di avvicinarmi vicino la propria abitazione, all'interno dello stesso comando provinciale.
Re: 398 ricongiungimento al coniuge
Fa seguito al mio post datato 12/07/2014 relativo alla sentenza del Tar di Milano.
1) - riesame dell'istanza di trasferimento sia ai sensi dell'art. 398 del R.G.A. che ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001.
Il CdS rigetta l'appello del Min.Dif.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201602760
- Public 2016-06-22 -
N. 02760/2016REG.PROV.COLL.
N. 09593/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9593 del 2014, proposto dal Ministero della Difesa in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
contro
Sig. G. B., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Naccarato, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Tagliamento, 76;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 01811/2014, resa tra le parti, concernente rigetto istanza di trasferimento per ricongiungimento al coniuge
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di G. B.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2016 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Avvocato dello Stato Garofoli e Naccarato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il sig. G. B., carabiniere in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di A. (MI), presentava, in data 29 ottobre 2011, istanza di trasferimento presso varie sedi del Lazio, ai sensi dell'art. 398 del R.G.A. per il ricongiungimento al coniuge sig.ra OMISSIS dipendente a tempo indeterminato presso un esercizio commerciale di Civitavecchia.
Il Comando Generale, con nota del 7 dicembre 2012, comunicava all'interessato, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, il preavviso di diniego dell'accoglimento della domanda.
Il sig. B.., con nota del 21 dicembre 2012, nel confermare la propria richiesta, segnalava quale elemento di novità lo stato di gravidanza della moglie.
All'esito dell'istruttoria il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con nota prot. n. …./T11-33, comunicava al sig. B.. il rigetto definitivo della sua istanza di trasferimento, adducendo quale motivo ostativo la carenza di organico.
Il sig. B.., in data 23 febbraio 2013, presentava una nuova istanza di trasferimento, questa volta di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001, per reparti della regione Lazio e della provincia di Roma.
Anche tale istanza veniva respinta dal Comando Generale, con provvedimento n ……/T-2-2 notificato il 16 marzo 2013, in ragione della asserita inapplicabilità al personale militare della normativa richiamata dal sig. B...
Il sig. B.., conseguentemente, presentava, in data 30 marzo 2013, formale istanza di accesso agli atti del procedimento relativo alla richiesta di ricongiungimento al coniuge lavoratore.
Anche tale richiesta veniva denegata dal Comando dell'Arma dei Carabinieri con provvedimento del 27 aprile 2013.
Avverso i suddetti provvedimenti il sig. G.. B.. proponeva ricorso al T.A.R. per la Lombardia.
Il T.A.R., con ordinanza n. 593 del 30 maggio 2013, in accoglimento della istanza di sospensione cautelare proposta dal sig. B.., disponeva l'obbligo per l'amministrazione di procedere al riesame dell'istanza di trasferimento sia ai sensi dell'art. 398 del R.G.A. che ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001.
Tale decisione veniva confermata dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3489/2013.
Il T.A.R. con altra ordinanza n. 2105/2013, accoglieva, inoltre, l'istanza del 29 maggio 2013 con cui il sig. B.., nel contestare il diniego dell'amministrazione in relazione alla propria richiesta di accesso agli atti, chiedeva la consultazione e l'estrazione di copia dei documenti relativi: a) ai trasferimenti per ricongiungimento familiare, disposti ai sensi dell’articolo 398 R.G.A., degli appartenenti alla Legione Lombardia, nel periodo che va dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, compreso quelli in favore della caserma di Sa.. indicati nel secondo motivo di ricorso, nonché i relativi provvedimenti di accoglimento o di rigetto; b) all’atto di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale militare complessivo del 2012; c) ai piani occupazionali relativi agli anni 2012, 2013, 2014; d) alle piante organiche della Legione Carabinieri Lombardia e della Legione Carabinieri Lazio, con indicazione delle carenze di personale.
Il T.A.R., con sentenza non definitiva n. 2786/2013, accoglieva la domanda di annullamento della nota del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri prot. n. ……/T-2-2 del 23.2.2013, con cui era stata respinta l'istanza di assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001 e reiterava l'obbligo a carico dell'amministrazione di esibire i documenti richiesti e non ottenuti dal sig. B.. attinenti alle dotazioni organiche e alla situazione dei trasferimenti dei reparti di interesse. Tale sentenza risulta appellata dal Ministero della Difesa (r.g. n.4455/2014) e allo stato non risulta fissata l'udienza di merito.
Il Comando Generale, in esecuzione dell'ordinanza n. 593/2013 e della pronuncia non definitiva del T.A.R., con provvedimento del 22 gennaio 2014, assegnava il sig. G.. B.., per un periodo di tre anni fatti decorrere retroattivamente dal giorno della nascita del figlio e fino al 28 ….. 2015, alla Stazione di To.. (RM), ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001.
Nelle more del giudizio il sig. B.., con motivi aggiunti del 5 aprile 2014, chiedeva, inoltre, al T.A.R. il riconoscimento dei danni economici e morali patiti per il comportamento tenuto dall'amministrazione.
1b.- Il T.A.R., con la sentenza definitiva n. 1811 dell'11 luglio 2014, ha annullato il provvedimento n. ……./T11-33 del 30 gennaio 2013 con cui è stata rigettata l'istanza di trasferimento avanzata dal sig. B.. ex art. 398 del regolamento generale dell'arma dei Carabinieri ed ha accolto la richiesta di risarcimento danni, formulata con i motivi aggiunti, liquidati nella misura complessiva di €. 2.500,00.
Avverso la sentenza ha proposto appello il Ministero della Difesa.
Si è costituito in giudizio il sig. G.. B.. che ha chiesto di rigettare l'appello.
DIRITTO
2.- Con unico articolato motivo di censura l'appellante fonda le proprie doglianze sull'obbligo disposto dal T.A.R. a carico dell'amministrazione di esibire i documenti richiesti e non ottenuti dal sig. B.. attinenti alle dotazioni organiche e alla situazione dei trasferimenti dei reparti di interesse.
L'appellante sostiene che il diritto di accesso sussisterebbe solo nei casi in cui vi sia un "concreto collegamento" tra gli interessi del soggetto richiedente l'accesso e l'affare amministrativo al quale si riferiscono i documenti" di cui si chiede l'ostensione.
L'appellante ritiene che, nel caso di specie, trattandosi di una procedura volta al ricongiungimento al coniuge lavoratore ex art. 398 del R.G.A. ove viene vagliata di volta in volta la posizione del singolo militare a prescindere da quella dei terzi, non vi sarebbe un "interesse qualificato" da parte dell'interessato all'ostensione dei documenti richiesti.
Sotto altro profilo, l'appellante assume che la conoscenza di documenti amministrativi da parte del dipendente non deve comportare per l'amministrazione intralci nella propria attività gestoria che è garantita a livello costituzionale e che gli atti di cui si chiede l'ostensione non sono necessari alla difesa in giudizio.
L'appellante lamenta, ancora, la contraddittorietà della sentenza del T.A.R. laddove da un lato si fa riferimento alle categorie di documenti sottratti all'accesso, ai sensi del D.P.R. n. 90/2010 artt. 1048 "tabelle ordinative organiche" e 1049 "struttura ordinativa e dotazione organiche di personale … dell'Arma dei Carabinieri" e dall'altro che l'amministrazione non avrebbe "adempiuto all'ordine del Tribunale di consentire l'accesso al ricorrente alle piante organiche della Legione Carabinieri Lombardia e della Legione Carabinieri Lazio".
L'appellante assume che la ratio di tali norme è quella di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali (art. 1048) nonché l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità (art. 1049).
L'appellante deduce inoltre che la procedura di trasferimento ex art. 398 R.G.A. non può essere automatica ma deve essere valutata compatibilmente alle esigenze dell'amministrazione che, dovendo dare attuazione ai principi di economicità e imparzialità, deve realizzare il miglior risultato possibile tra le risorse a disposizione e il minor sacrificio possibile per gli interessati.
L'appellante contesta infine la condanna al risarcimento dei danni in favore del sig. G.. B.. disposta dal T.A.R. per il ritardo dell'amministrazione nell'esercizio della propria azione, assumendo che alla P.A. potrebbe essere addebitata una responsabilità solo in caso di condotta "gravemente negligente" o di "una intenzionale volontà di nuocere".
3.- L'appello è infondato e va respinto.
3b.- Preliminarmente il Collegio osserva che nella disciplina del diritto di accesso vengono in gioco "interessi giuridicamente rilevanti, anche in contrapposizione tra di loro: interesse all'accesso; interesse alla riservatezza di terzi; tutela del segreto" (Cons. Stato, ad. plen., 18 aprile 2006, n. 6).
Nella presente controversia, l'amministrazione richiama gli artt. 1048 e 1049 del d.P.R. n. 90 del 2010, che sottraggono all'accesso determinate categorie di documenti concernenti la sicurezza e la difesa nazionale e le relazioni internazionali (art. 1048) ovvero l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità (art. 1049).
Fra tali documenti rientrano quelli relativi a "struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento, e munizionamento tecnico dei reparti dell'Arma dei carabinieri" (art. 1049, comma 2, lett. b).
Il regolamento, tuttavia, ciò fa in dichiarata applicazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. E' quindi alla fonte primaria che occorre guardare per comprendere i limiti entro i quali la deroga opera e che consente al Governo di prevedere casi di sottrazione al diritto di accesso in relazione - per quanto qui rileva - all'interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità. La fonte, però, ha cura di specificare che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" (art. 24, comma 7).
In altri termini, il legislatore ha già operato all'origine un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza a fronte di quelle alla difesa degli interessi dell'istante, quando i documenti richiesti risultino a tal fine necessari.
3c.- Non v'è dubbio che, nel caso di specie, i documenti in questione servano a contestare, nella sede giurisdizionale amministrativa (presso la quale già all'epoca della domanda pendeva giudizio), il diniego opposto dall'amministrazione alla domanda di ricongiungimento.
Ovviamente il giudice dell'accesso, come pure il soggetto pubblico richiesto, non può andare oltre una valutazione circa il collegamento dell'atto - obiettivo o secondo la prospettazione del richiedente - con la situazione soggettiva da tutelare e circa l'esistenza di una concreta necessità di tutela, senza poter apprezzare nel merito la fondatezza della pretesa o le strategie difensive dell'interessato ( cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55; Id., sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 461; Id., sez. V, 23 marzo 2015, n. 1545; Id., sez. IV, 9 febbraio 2016, n. 527).
3d.- Va poi escluso che la domanda di accesso in questione si prefigga di realizzare un controllo generalizzato sull'attività dell'amministrazione, in quanto i documenti richiesti sono specificamente individuati, né che essa possa influire sulla indiscussa ampia discrezionalità del Comando generale dall'Arma nel disporre l'impiego del personale dipendente, del che si potrà discutere in sede di valutazione della legittimità del diniego opposto alla domanda di trasferimento presentata dal militare.
Giova soggiungere che la legislazione in materia di accesso, oltre a soddisfare un generale requisito di trasparenza, "mira" a ridurre il contenzioso, evitando la deteriore prassi del passato, in virtù delle quale la parte istante era "obbligata" a proporre il ricorso, senza avere in precedenza potuto delibare in ordine alla compiuta consistenza delle proprie ragioni.
Ciò determinava un aumento esponenziale del contenzioso, e, soprattutto, creava la condizione per cui venivano proposte impugnazioni che - ove la parte istante avesse potuto conoscere gli atti su cui si era fondata la statuizione reiettiva dell'Amministrazione- non sarebbero state presentate.
4.- L’assunto principale dell'appello, va quindi disatteso perchè l'accoglimento disposto dal T.A.R. non impone affatto alcun generalizzato controllo sull'attività dell'Amministrazione, risultando questo il limite negativo del diritto di accesso.
5.- Resta fermo, inoltre, che "la situazione giuridicamente rilevante disciplinata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo” (ex aliis, Cons. Stato, Sez. VI, 28.01.2013, n. 511).
Da ciò consegue che la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto.").
Le eventuali problematiche di tutela della riservatezza di terzi, poi, sono agevolmente risolvibili mercè eventuale mascheramento dei nomi dei militari interessati dai trasferimenti.
Conclusivamente, l'appello va disatteso e la sentenza confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in misura di euro 3.000,00 in favore dell'appellato sig. G.. B...
5b.- Le eventuali problematiche di tutela della riservatezza di terzi, infine, sono agevolmente risolvibili mercè eventuale mascheramento dei nomi dei militari interessati dai trasferimenti.
5c.- Per quanto concerne, infine, il capo dell’appello concernente la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, va rilevato che il ritardo dell’amministrazione non appare con riguardo al caso di specie giustificato da oggettive incertezze normative e che comunque i tempi di decisione, soprattutto se riguardati all tipologia, invero non complessa ma puntuale, del provvedimento richiesto, non possono essere posti a carico del privato.
6.- Conclusivamente, l'appello va disatteso e la sentenza confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in misura di euro 3.000,00 in favore dell'appellato sig. G.. B...
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in misura del sig. G.. B.., appellato .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/06/2016
1) - riesame dell'istanza di trasferimento sia ai sensi dell'art. 398 del R.G.A. che ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001.
Il CdS rigetta l'appello del Min.Dif.
-----------------------------------------------------------------------
SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201602760
- Public 2016-06-22 -
N. 02760/2016REG.PROV.COLL.
N. 09593/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9593 del 2014, proposto dal Ministero della Difesa in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
contro
Sig. G. B., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Naccarato, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Tagliamento, 76;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 01811/2014, resa tra le parti, concernente rigetto istanza di trasferimento per ricongiungimento al coniuge
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di G. B.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2016 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Avvocato dello Stato Garofoli e Naccarato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il sig. G. B., carabiniere in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di A. (MI), presentava, in data 29 ottobre 2011, istanza di trasferimento presso varie sedi del Lazio, ai sensi dell'art. 398 del R.G.A. per il ricongiungimento al coniuge sig.ra OMISSIS dipendente a tempo indeterminato presso un esercizio commerciale di Civitavecchia.
Il Comando Generale, con nota del 7 dicembre 2012, comunicava all'interessato, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, il preavviso di diniego dell'accoglimento della domanda.
Il sig. B.., con nota del 21 dicembre 2012, nel confermare la propria richiesta, segnalava quale elemento di novità lo stato di gravidanza della moglie.
All'esito dell'istruttoria il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con nota prot. n. …./T11-33, comunicava al sig. B.. il rigetto definitivo della sua istanza di trasferimento, adducendo quale motivo ostativo la carenza di organico.
Il sig. B.., in data 23 febbraio 2013, presentava una nuova istanza di trasferimento, questa volta di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001, per reparti della regione Lazio e della provincia di Roma.
Anche tale istanza veniva respinta dal Comando Generale, con provvedimento n ……/T-2-2 notificato il 16 marzo 2013, in ragione della asserita inapplicabilità al personale militare della normativa richiamata dal sig. B...
Il sig. B.., conseguentemente, presentava, in data 30 marzo 2013, formale istanza di accesso agli atti del procedimento relativo alla richiesta di ricongiungimento al coniuge lavoratore.
Anche tale richiesta veniva denegata dal Comando dell'Arma dei Carabinieri con provvedimento del 27 aprile 2013.
Avverso i suddetti provvedimenti il sig. G.. B.. proponeva ricorso al T.A.R. per la Lombardia.
Il T.A.R., con ordinanza n. 593 del 30 maggio 2013, in accoglimento della istanza di sospensione cautelare proposta dal sig. B.., disponeva l'obbligo per l'amministrazione di procedere al riesame dell'istanza di trasferimento sia ai sensi dell'art. 398 del R.G.A. che ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001.
Tale decisione veniva confermata dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3489/2013.
Il T.A.R. con altra ordinanza n. 2105/2013, accoglieva, inoltre, l'istanza del 29 maggio 2013 con cui il sig. B.., nel contestare il diniego dell'amministrazione in relazione alla propria richiesta di accesso agli atti, chiedeva la consultazione e l'estrazione di copia dei documenti relativi: a) ai trasferimenti per ricongiungimento familiare, disposti ai sensi dell’articolo 398 R.G.A., degli appartenenti alla Legione Lombardia, nel periodo che va dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, compreso quelli in favore della caserma di Sa.. indicati nel secondo motivo di ricorso, nonché i relativi provvedimenti di accoglimento o di rigetto; b) all’atto di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale militare complessivo del 2012; c) ai piani occupazionali relativi agli anni 2012, 2013, 2014; d) alle piante organiche della Legione Carabinieri Lombardia e della Legione Carabinieri Lazio, con indicazione delle carenze di personale.
Il T.A.R., con sentenza non definitiva n. 2786/2013, accoglieva la domanda di annullamento della nota del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri prot. n. ……/T-2-2 del 23.2.2013, con cui era stata respinta l'istanza di assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001 e reiterava l'obbligo a carico dell'amministrazione di esibire i documenti richiesti e non ottenuti dal sig. B.. attinenti alle dotazioni organiche e alla situazione dei trasferimenti dei reparti di interesse. Tale sentenza risulta appellata dal Ministero della Difesa (r.g. n.4455/2014) e allo stato non risulta fissata l'udienza di merito.
Il Comando Generale, in esecuzione dell'ordinanza n. 593/2013 e della pronuncia non definitiva del T.A.R., con provvedimento del 22 gennaio 2014, assegnava il sig. G.. B.., per un periodo di tre anni fatti decorrere retroattivamente dal giorno della nascita del figlio e fino al 28 ….. 2015, alla Stazione di To.. (RM), ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001.
Nelle more del giudizio il sig. B.., con motivi aggiunti del 5 aprile 2014, chiedeva, inoltre, al T.A.R. il riconoscimento dei danni economici e morali patiti per il comportamento tenuto dall'amministrazione.
1b.- Il T.A.R., con la sentenza definitiva n. 1811 dell'11 luglio 2014, ha annullato il provvedimento n. ……./T11-33 del 30 gennaio 2013 con cui è stata rigettata l'istanza di trasferimento avanzata dal sig. B.. ex art. 398 del regolamento generale dell'arma dei Carabinieri ed ha accolto la richiesta di risarcimento danni, formulata con i motivi aggiunti, liquidati nella misura complessiva di €. 2.500,00.
Avverso la sentenza ha proposto appello il Ministero della Difesa.
Si è costituito in giudizio il sig. G.. B.. che ha chiesto di rigettare l'appello.
DIRITTO
2.- Con unico articolato motivo di censura l'appellante fonda le proprie doglianze sull'obbligo disposto dal T.A.R. a carico dell'amministrazione di esibire i documenti richiesti e non ottenuti dal sig. B.. attinenti alle dotazioni organiche e alla situazione dei trasferimenti dei reparti di interesse.
L'appellante sostiene che il diritto di accesso sussisterebbe solo nei casi in cui vi sia un "concreto collegamento" tra gli interessi del soggetto richiedente l'accesso e l'affare amministrativo al quale si riferiscono i documenti" di cui si chiede l'ostensione.
L'appellante ritiene che, nel caso di specie, trattandosi di una procedura volta al ricongiungimento al coniuge lavoratore ex art. 398 del R.G.A. ove viene vagliata di volta in volta la posizione del singolo militare a prescindere da quella dei terzi, non vi sarebbe un "interesse qualificato" da parte dell'interessato all'ostensione dei documenti richiesti.
Sotto altro profilo, l'appellante assume che la conoscenza di documenti amministrativi da parte del dipendente non deve comportare per l'amministrazione intralci nella propria attività gestoria che è garantita a livello costituzionale e che gli atti di cui si chiede l'ostensione non sono necessari alla difesa in giudizio.
L'appellante lamenta, ancora, la contraddittorietà della sentenza del T.A.R. laddove da un lato si fa riferimento alle categorie di documenti sottratti all'accesso, ai sensi del D.P.R. n. 90/2010 artt. 1048 "tabelle ordinative organiche" e 1049 "struttura ordinativa e dotazione organiche di personale … dell'Arma dei Carabinieri" e dall'altro che l'amministrazione non avrebbe "adempiuto all'ordine del Tribunale di consentire l'accesso al ricorrente alle piante organiche della Legione Carabinieri Lombardia e della Legione Carabinieri Lazio".
L'appellante assume che la ratio di tali norme è quella di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali (art. 1048) nonché l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità (art. 1049).
L'appellante deduce inoltre che la procedura di trasferimento ex art. 398 R.G.A. non può essere automatica ma deve essere valutata compatibilmente alle esigenze dell'amministrazione che, dovendo dare attuazione ai principi di economicità e imparzialità, deve realizzare il miglior risultato possibile tra le risorse a disposizione e il minor sacrificio possibile per gli interessati.
L'appellante contesta infine la condanna al risarcimento dei danni in favore del sig. G.. B.. disposta dal T.A.R. per il ritardo dell'amministrazione nell'esercizio della propria azione, assumendo che alla P.A. potrebbe essere addebitata una responsabilità solo in caso di condotta "gravemente negligente" o di "una intenzionale volontà di nuocere".
3.- L'appello è infondato e va respinto.
3b.- Preliminarmente il Collegio osserva che nella disciplina del diritto di accesso vengono in gioco "interessi giuridicamente rilevanti, anche in contrapposizione tra di loro: interesse all'accesso; interesse alla riservatezza di terzi; tutela del segreto" (Cons. Stato, ad. plen., 18 aprile 2006, n. 6).
Nella presente controversia, l'amministrazione richiama gli artt. 1048 e 1049 del d.P.R. n. 90 del 2010, che sottraggono all'accesso determinate categorie di documenti concernenti la sicurezza e la difesa nazionale e le relazioni internazionali (art. 1048) ovvero l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità (art. 1049).
Fra tali documenti rientrano quelli relativi a "struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento, e munizionamento tecnico dei reparti dell'Arma dei carabinieri" (art. 1049, comma 2, lett. b).
Il regolamento, tuttavia, ciò fa in dichiarata applicazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. E' quindi alla fonte primaria che occorre guardare per comprendere i limiti entro i quali la deroga opera e che consente al Governo di prevedere casi di sottrazione al diritto di accesso in relazione - per quanto qui rileva - all'interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità. La fonte, però, ha cura di specificare che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" (art. 24, comma 7).
In altri termini, il legislatore ha già operato all'origine un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza a fronte di quelle alla difesa degli interessi dell'istante, quando i documenti richiesti risultino a tal fine necessari.
3c.- Non v'è dubbio che, nel caso di specie, i documenti in questione servano a contestare, nella sede giurisdizionale amministrativa (presso la quale già all'epoca della domanda pendeva giudizio), il diniego opposto dall'amministrazione alla domanda di ricongiungimento.
Ovviamente il giudice dell'accesso, come pure il soggetto pubblico richiesto, non può andare oltre una valutazione circa il collegamento dell'atto - obiettivo o secondo la prospettazione del richiedente - con la situazione soggettiva da tutelare e circa l'esistenza di una concreta necessità di tutela, senza poter apprezzare nel merito la fondatezza della pretesa o le strategie difensive dell'interessato ( cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55; Id., sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 461; Id., sez. V, 23 marzo 2015, n. 1545; Id., sez. IV, 9 febbraio 2016, n. 527).
3d.- Va poi escluso che la domanda di accesso in questione si prefigga di realizzare un controllo generalizzato sull'attività dell'amministrazione, in quanto i documenti richiesti sono specificamente individuati, né che essa possa influire sulla indiscussa ampia discrezionalità del Comando generale dall'Arma nel disporre l'impiego del personale dipendente, del che si potrà discutere in sede di valutazione della legittimità del diniego opposto alla domanda di trasferimento presentata dal militare.
Giova soggiungere che la legislazione in materia di accesso, oltre a soddisfare un generale requisito di trasparenza, "mira" a ridurre il contenzioso, evitando la deteriore prassi del passato, in virtù delle quale la parte istante era "obbligata" a proporre il ricorso, senza avere in precedenza potuto delibare in ordine alla compiuta consistenza delle proprie ragioni.
Ciò determinava un aumento esponenziale del contenzioso, e, soprattutto, creava la condizione per cui venivano proposte impugnazioni che - ove la parte istante avesse potuto conoscere gli atti su cui si era fondata la statuizione reiettiva dell'Amministrazione- non sarebbero state presentate.
4.- L’assunto principale dell'appello, va quindi disatteso perchè l'accoglimento disposto dal T.A.R. non impone affatto alcun generalizzato controllo sull'attività dell'Amministrazione, risultando questo il limite negativo del diritto di accesso.
5.- Resta fermo, inoltre, che "la situazione giuridicamente rilevante disciplinata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo” (ex aliis, Cons. Stato, Sez. VI, 28.01.2013, n. 511).
Da ciò consegue che la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto.").
Le eventuali problematiche di tutela della riservatezza di terzi, poi, sono agevolmente risolvibili mercè eventuale mascheramento dei nomi dei militari interessati dai trasferimenti.
Conclusivamente, l'appello va disatteso e la sentenza confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in misura di euro 3.000,00 in favore dell'appellato sig. G.. B...
5b.- Le eventuali problematiche di tutela della riservatezza di terzi, infine, sono agevolmente risolvibili mercè eventuale mascheramento dei nomi dei militari interessati dai trasferimenti.
5c.- Per quanto concerne, infine, il capo dell’appello concernente la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, va rilevato che il ritardo dell’amministrazione non appare con riguardo al caso di specie giustificato da oggettive incertezze normative e che comunque i tempi di decisione, soprattutto se riguardati all tipologia, invero non complessa ma puntuale, del provvedimento richiesto, non possono essere posti a carico del privato.
6.- Conclusivamente, l'appello va disatteso e la sentenza confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in misura di euro 3.000,00 in favore dell'appellato sig. G.. B...
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in misura del sig. G.. B.., appellato .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/06/2016
Re: 398 ricongiungimento al coniuge
ai colleghi CC. partecipo che,
il C.G.A. - SM - Ufficio Personale Marescialli, ha pubblicato nel portale la circolare n. 944001-1/T31-8, datata 28/07/2017, ad Oggetto: Raccolta di disposizioni riguardanti le assegnazioni e i trasferimenti dei Marescialli, Brigadieri e Carabinieri. Edizione 2017.
Praticamente sarebbe un Compendio che sostituisce la Pubblicazione del 1970.
il C.G.A. - SM - Ufficio Personale Marescialli, ha pubblicato nel portale la circolare n. 944001-1/T31-8, datata 28/07/2017, ad Oggetto: Raccolta di disposizioni riguardanti le assegnazioni e i trasferimenti dei Marescialli, Brigadieri e Carabinieri. Edizione 2017.
Praticamente sarebbe un Compendio che sostituisce la Pubblicazione del 1970.
Re: 398 ricongiungimento al coniuge
Ricorso al Tar Lazio Accolto
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1) - Ritiene il Collegio, anche alla luce della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ( Cons. St., sez. IV, 5 maggio 2016, n. 2760), il ricorso deve essere accolto e, pertanto, consentito l’accesso nei termini di cui in motivazione.
2) - E’ noto che la presente azione di accesso ha carattere strumentale, per cui, in disparte la natura della stessa in termini di diritto soggetto o di interesse legittimo, la sua essenziale finalità è quella di tutela di interessi giuridicamente significativi in un contesto dialettico di posizioni contrastanti, in alcuni casi, come quello di specie, anche costituzionalmente rilevanti (Cons. St., ad. plen., 18 aprile 2006, n. 6).
3) - In buona sostanza la plenaria ha sanzionato che l’indicata azione è teleologicamente orientata, non già a fornire una utilità finale al cittadino, quanto piuttosto a tutela di ulteriori e distinte situazioni soggettive, esse sì aventi una utilità finale.
4) - Nel caso di specie l’accesso documentale è funzionale a verificare la legittimità della motivazione del provvedimento di diniego del trasferimento.
5) - Ora, il diniego di accesso agli atti è puntualmente disciplinato dal legislatore ( art. 24, comma 2, L. 241/1990) anche attraverso forme di rinvio a norme regolamentari.
Sempre il TAR Precisa:
6) - In conclusione, l’ampia discrezionalità riconosciuta alla p.a. e, segnatamente all’Arma dei carabinieri, in materia di ricongiungimento familiare, deve essere esercitata attraverso strumenti provvedimentali in cui sia garantito il controllo di legalità esercitabile dal ricorrente attraverso l’analisi dialettica della motivazione del provvedimento di diniego.
7) - Tale tutela può e deve essere esplicitata anche attraverso la puntuale disamina del provvedimento nei suoi momenti motivazionali.
8) - Nel caso di specie la p.a. ha giustificato il diniego del trasferimento sulla base della situazione di organico nei rispettivi reparti che non consente un tale movimento.
9) - Tale rilievo, in tesi non scrutinabile perché afferente al merito della questione, in realtà necessità di una obiettiva dimostrazione, che nel caso di specie non vi è stato, avendo la p.a. limitato la motivazione ad una sintetica notazione.
N.B.: leggete il tutto qui sotto se d'interesse.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201710880 - Public 2017-10-31 -
Pubblicato il 31/10/2017
N. 10880/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01485/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1485 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S. C. C., rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta, Giovanni Carta, Chiara Lo Mastro, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Carta in Roma, viale Parioli N. 55;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
annullamento della determinazione n. 90/20-1-NRP di protocollo del 30 agosto 2016 con la quale il Comandante dell'Ufficio personale del Comando legione carabinieri “Basilicata” ha disposto il rigetto parziale della richiesta di accesso agli atti presentata dal ricorrente;
- degli artt. 1048, comma 1, lett. r), e 1049, comma 2, lett. b), del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, nella misura in cui contrastano con l'art. 24, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi o conseguenti a detto provvedimento;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3\8\2017 :
Annullamento della determinazione n. 323664/C1-T-2 del 19 agosto 2016, depositata nel presente giudizio il 27 maggio 2017, con la quale il capo dell'ufficio personale marescialli – SM – I Reparto del Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha disposto il rigetto parziale della richiesta di accesso agli atti del ricorrente;
di tutti gli atti comunque presupposti, connessi o conseguenti a detto provvedimento.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Perviene al Tribunale il ricorso per riassunzione del giudizio instaurato davanti alla Sezione I del TAR Basilicata, la cui originaria individuazione giudiziaria è stata declinata per incompetenza territoriale.
Il gravame è stato riassunto nei tempi normativamente previsti.
Preliminarmente il Collegio deve scrutinare l’eccezione di irricevibilità, inammissibilità del gravame, così come avanzata dall’avvocatura erariale, perché i motivi aggiunti proposti per l’annullamento della determinazione n. 323664/C1-T-2 del 19 agosto 2016 sono stati presentati tardivamente, atteso che tale atto era già stato prodotto e, quindi, conosciuto, con il deposito dello stesso agli atti del ricorso pendente innanzi al TAR Basilicata.
Osserva il Collegio.
La disamina del documento in questione ( nota n. 323664/C1-T-2 del 19 agosto 2016 ) evidenzia che lo stesso, in realtà, era esclusivamente diretto ad un Ufficio interno della p.a. ed aveva l’unica funzione di segnalare e partecipare formalmente al ricorrente il contenuto motivazionale del parziale diniego alla richiesta di accesso agli atti.
Si tratta, all’evidenza, di un atto endoprocedimentale che, in quanto tale, non necessita di una autonoma impugnazione e che, stante il suo mero contenuto informativo all’Ufficio che avrebbe dovuto provvedere alla compilazione del provvedimento finale - come in effetti si è verificato con la partecipazione del provvedimento di parziale diniego all’accesso -, non richiedeva neppure una sua successiva impugnazione, non apportando al procedimento alcuna ulteriore e diversa determinazione della resistente, che non fosse già contenta nel provvedimento impugnato, in grado di pregiudicare la situazione soggettiva del ricorrente.
E’ insegnamento giurisprudenziale, pacifico e non controverso, che il principio della necessaria preventiva impugnazione dell'atto presupposto vale solo quando si deducono vizi propri di quell'atto che si riflettono sull'atto consequenziale ovvero se l'assetto degli interessi coinvolti sia stato comunque definito dall'atto presupposto non impugnato.
In altri termini l’atto meramente endoprocedimentale è inidoneo, in quanto tale, ad essere oggetto di una autonoma impugnazione (Cons. di St., sez. IV, 12 ottobre 2016, n. 4208).
Nel caso di specie, invero, il pregiudizio della situazione giuridica soggettiva è intervenuto solo dopo l’atto effettivamente partecipato al ricorrente e non già con la mera comunicazione interna.
Pertanto la mancata impugnazione, ovvero la tardiva impugnazione dell’atto endoprocedimentale attraverso il ricorso per motivi aggiunti, risulta inconferente nella presente vicenda processuale e, come tale, inammissibile, senza che ciò possa ripercuotersi sul gravame avverso l’atto finale.
Ciò detto, la questione sottoposta al giudizio del Collegio attiene alla legittimità del diniego, o meglio del parziale diniego, espresso alla p.a. alla richiesta di accesso di atti.
Per meglio definire il dato fattuale della presente vicenda è opportuno rappresentare che il Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri S. C. C., in servizio presso la Legione Carabinieri “Basilicata”, ha presentato, nell’aprile 2016, domanda di trasferimento, ai sensi dell’art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri in uno con la circolare sul “ricongiungimento al coniuge lavoratore” diramata dal Comando Generale.
In particolare il predetto chiedeva di essere trasferito dalla Stazione di G... (MT) ai reparti dell’Arma in provincia di Brindisi e Taranto.
La p.a. ha respinto la richiesta a cagione della esuberante situazione organica nel ruolo Ispettori della Legione Puglia rispetto a quella deficitaria della Basilicata.
Il ricorrente, allora, presentava, in data 1 agosto 2016, istanza di accesso agli atti afferenti al denegato trasferimento, chiedendo di acquisire:
- i pareri gerarchici;
- “tutti i trasferimenti di personale (ordinari e straordinari)” disposti “in entrata” per la Legione
Puglia, “nei ruoli dello scrivente”, nel periodo compreso tra il 7.04 e il 22.07.2016 (date
rispettivamente di presentazione dell’istanza di trasferimento e di notifica della sfavorevole
determinazione);
“tutti i trasferimenti di personale (ordinari e straordinari)” disposti “in uscita” dalla Legione
Basilicata, “nei ruoli dello scrivente” nel suddetto arco temporale;
- “le piante/tabelle organiche”, complessive e “con particolare riferimento al ruolo e grado” di
appartenenza, dei “reparti insistenti nell’ambito” delle Legioni Puglia e Basilicata.
Il Comando Generale accoglieva in parte la suddetta domanda.
In particolare la p.a. concedeva l’accesso alla domanda di trasferimento, ai pareri espressi dalla scala gerarchica, agli appunti interni di Stato Maggiore, nonché le lettere della Compagnia Carabinieri di Matera, rappresentando al contempo che :
- le “tabelle ordinative organiche” sono sottratte all’accesso ai sensi dell’art. 1048, comma 1,
lettera r) del D.P.R. 90/2010 e le “dotazioni di personale dei reparti dell’Arma dei Carabinieri”
sono altresì precluse ai sensi dell’art. 1049, comma 2, lettera b) del medesimo decreto,
evidenziando nella circostanza che, grazie all’acquisizione degli appunti di Stato Maggiore,
il militare avrebbe comunque avuto piena contezza numerica del saldo delle situazioni
della forza nel ruolo Ispettori delle Legioni Carabinieri Puglia e Basilicata, ritenute ostative
all’ambito reimpiego;
-Infine, rilevava che la richiesta di acquisire “la documentazione concernente tutti i trasferimenti di personale (ordinari e straordinari)” determinati “in entrata” per la Legione Puglia e “in uscita” dalla Legione Basilicata, “disposti e/o assentiti nei ruoli dello scrivente, nel periodo compreso tra il 7 aprile 2016 e il 22 luglio 2016”, era formulata in modo del tutto generico e indeterminato, difettando, a dire della p.a., di un interesse diretto, concreto e attuale dell’istante, per cui non si riscontrava una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali era chiesto l’accesso.
In altre parole, per la p.a., la richiesta non è stata evasa nella parte in cui la stessa era in contrasto con le norme regolamentari, nonchè preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato della stessa, non ammesso dalla vigente normativa.
Avverso tale negativa determinazione è insorto il ricorrente con il ricorso oggetto del presente scrutinio.
Ritiene il Collegio, anche alla luce della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ( Cons. St., sez. IV, 5 maggio 2016, n. 2760), il ricorso deve essere accolto e, pertanto, consentito l’accesso nei termini di cui in motivazione.
E’ noto che la presente azione di accesso ha carattere strumentale, per cui, in disparte la natura della stessa in termini di diritto soggetto o di interesse legittimo, la sua essenziale finalità è quella di tutela di interessi giuridicamente significativi in un contesto dialettico di posizioni contrastanti, in alcuni casi, come quello di specie, anche costituzionalmente rilevanti (Cons. St., ad. plen., 18 aprile 2006, n. 6).
In buona sostanza la plenaria ha sanzionato che l’indicata azione è teleologicamente orientata, non già a fornire una utilità finale al cittadino, quanto piuttosto a tutela di ulteriori e distinte situazioni soggettive, esse sì aventi una utilità finale.
Nel caso di specie l’accesso documentale è funzionale a verificare la legittimità della motivazione del provvedimento di diniego del trasferimento.
Ora, il diniego di accesso agli atti è puntualmente disciplinato dal legislatore ( art. 24, comma 2, L. 241/1990) anche attraverso forme di rinvio a norme regolamentari.
Nel sistema militare le generali previsioni escludenti di cui DPR 184/2006 sono state declinate negli artt. 1048 e 1049 del DPR n. 90/2010.
Conseguentemente la p.a. ha motivato il diniego di accesso principalmente in forza delle previsioni di cui agli artt. 1048 e 1049 del DPR n. 90/2010, nella parte in cui sono esclusi dall’accesso quei documenti concernenti la sicurezza e la difesa nazionale e le relazioni internazionali (art. 1048) ovvero l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità ( art. 1049).
Tali previsioni devono, però, inserirsi ed interpretarsi nel contesto della gerarchia delle fonti coesistenti nell’Ordinamento e, segnatamente, della rispettiva forza e valore del riportato regolamento rispetto alla L. 241/1990.
Sul punto un recente arresto del Consiglio di Stato ha precisato : “E' quindi alla fonte primaria che occorre guardare per comprendere i limiti entro i quali la deroga opera e che consente al Governo di prevedere casi di sottrazione al diritto di accesso in relazione - per quanto qui rileva - all'interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità. La fonte, però, ha cura di specificare che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" (art. 24, comma 7). In altri termini, il legislatore ha già operato all'origine un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza a fronte di quelle alla difesa degli interessi dell'istante, quando i documenti richiesti risultino a tal fine necessari “ ( Cons. St. n. 2786/13 cit.).
Il principio espresso è chiaro ed univoco : i documenti effettivamente sottratti all’accesso costituiscono una eccezione e riguardano, in buona sostanza, soltanto quelli destinati a salvaguardare interessi statuali non comprimibili in modo assoluto.
Non solo.
La legittimità di una istanza di accesso sulle opposte esigenze pubbliche si configura, in concreto, unicamente dal rappresentato collegamento tra quanto richiesto ed il pregiudizio della situazione soggettiva, così come declinata dalla parte.
Sul punto il Consiglio di Stato ha precisato i termini della questione : “ Il soggetto pubblico richiesto non può andare oltre una valutazione circa il collegamento dell’atto - obiettivo o secondo la prospettazione del richiedente - con la situazione soggettiva da tutelare e circa l’esistenza di una concreta necessità di tutela, senza poter apprezzare nel merito la fondatezza della pretesa o le strategie difensive dell’interessato “ (giurisprudenza consolidata; cfr. per tutte Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55; Id., sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 461; Id., sez. V, 23 marzo 2015, n. 1545).
In altre parole, è la obiettiva prospettazione dell’attività defensionale, così come svolta dalla parte nel procedimento, che costituisce l’oggetto della valutazione della p.a..
Tale prospettazione, però, non è soggetta, da parte della p.a., ad uno scrutinio del merito della stessa.
E’ proprio la esposta pretesa finale che individua e distingue la legittimità della richiesta da quella di un generalizzato controllo dell’azione pubblica, con la precisazione che : “ … la situazione giuridicamente rilevante disciplinata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo” ( Cons. Stato, Sez. VI, 28.01.2013, n. 511).
In conclusione, l’ampia discrezionalità riconosciuta alla p.a. e, segnatamente all’Arma dei carabinieri, in materia di ricongiungimento familiare, deve essere esercitata attraverso strumenti provvedimentali in cui sia garantito il controllo di legalità esercitabile dal ricorrente attraverso l’analisi dialettica della motivazione del provvedimento di diniego.
Tale tutela può e deve essere esplicitata anche attraverso la puntuale disamina del provvedimento nei suoi momenti motivazionali.
Nel caso di specie la p.a. ha giustificato il diniego del trasferimento sulla base della situazione di organico nei rispettivi reparti che non consente un tale movimento.
Tale rilievo, in tesi non scrutinabile perché afferente al merito della questione, in realtà necessità di una obiettiva dimostrazione, che nel caso di specie non vi è stato, avendo la p.a. limitato la motivazione ad una sintetica notazione.
Di contro, la esplicitazione puntuale delle ragioni del diniego avrebbe consentito, anche alla parte, di apprezzare, in tutta la sua evidenza, la determinazione negativa.
In altri termini proprio alla luce dei principi di trasparenza, buona amministrazione e leale cooperazione, è interesse della parte resistente partecipare in modo compiute le scelte discrezionali operate e quella del ricorrente di conoscere se il posto, nella sede di servizio ambita, sia precluso al richiedente, per obiettive esigenze organizzative.
Per cui deve essere assentito e concesso l’accesso alle tabelle organiche afferenti al ruolo del ricorrente, relativamente ai militari in servizio nella regione Puglia e Basilicata, così come deve essere consentito l’accesso al numero di tutti i trasferimenti effettuati dalla p.a. nel periodo 7 aprile e 22 luglio 2016 nel ruolo del richiedente e per le sedi sopra indicate.
Tale accesso, dovrà, comunque, avvenire previa esclusione dei dati sensibili e dei nominativi dei militari interessati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed ordina l’accesso ai documenti richiesti nei termini indicati nella parte motiva.
Dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che, a mente del D.M. n. 55/2014, complessivamente quantifica in euro 1.500,00 ( millecinquecento), oltre IVA, CPA e spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
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1) - Ritiene il Collegio, anche alla luce della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ( Cons. St., sez. IV, 5 maggio 2016, n. 2760), il ricorso deve essere accolto e, pertanto, consentito l’accesso nei termini di cui in motivazione.
2) - E’ noto che la presente azione di accesso ha carattere strumentale, per cui, in disparte la natura della stessa in termini di diritto soggetto o di interesse legittimo, la sua essenziale finalità è quella di tutela di interessi giuridicamente significativi in un contesto dialettico di posizioni contrastanti, in alcuni casi, come quello di specie, anche costituzionalmente rilevanti (Cons. St., ad. plen., 18 aprile 2006, n. 6).
3) - In buona sostanza la plenaria ha sanzionato che l’indicata azione è teleologicamente orientata, non già a fornire una utilità finale al cittadino, quanto piuttosto a tutela di ulteriori e distinte situazioni soggettive, esse sì aventi una utilità finale.
4) - Nel caso di specie l’accesso documentale è funzionale a verificare la legittimità della motivazione del provvedimento di diniego del trasferimento.
5) - Ora, il diniego di accesso agli atti è puntualmente disciplinato dal legislatore ( art. 24, comma 2, L. 241/1990) anche attraverso forme di rinvio a norme regolamentari.
Sempre il TAR Precisa:
6) - In conclusione, l’ampia discrezionalità riconosciuta alla p.a. e, segnatamente all’Arma dei carabinieri, in materia di ricongiungimento familiare, deve essere esercitata attraverso strumenti provvedimentali in cui sia garantito il controllo di legalità esercitabile dal ricorrente attraverso l’analisi dialettica della motivazione del provvedimento di diniego.
7) - Tale tutela può e deve essere esplicitata anche attraverso la puntuale disamina del provvedimento nei suoi momenti motivazionali.
8) - Nel caso di specie la p.a. ha giustificato il diniego del trasferimento sulla base della situazione di organico nei rispettivi reparti che non consente un tale movimento.
9) - Tale rilievo, in tesi non scrutinabile perché afferente al merito della questione, in realtà necessità di una obiettiva dimostrazione, che nel caso di specie non vi è stato, avendo la p.a. limitato la motivazione ad una sintetica notazione.
N.B.: leggete il tutto qui sotto se d'interesse.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201710880 - Public 2017-10-31 -
Pubblicato il 31/10/2017
N. 10880/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01485/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1485 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S. C. C., rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta, Giovanni Carta, Chiara Lo Mastro, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Carta in Roma, viale Parioli N. 55;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
annullamento della determinazione n. 90/20-1-NRP di protocollo del 30 agosto 2016 con la quale il Comandante dell'Ufficio personale del Comando legione carabinieri “Basilicata” ha disposto il rigetto parziale della richiesta di accesso agli atti presentata dal ricorrente;
- degli artt. 1048, comma 1, lett. r), e 1049, comma 2, lett. b), del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, nella misura in cui contrastano con l'art. 24, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi o conseguenti a detto provvedimento;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3\8\2017 :
Annullamento della determinazione n. 323664/C1-T-2 del 19 agosto 2016, depositata nel presente giudizio il 27 maggio 2017, con la quale il capo dell'ufficio personale marescialli – SM – I Reparto del Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha disposto il rigetto parziale della richiesta di accesso agli atti del ricorrente;
di tutti gli atti comunque presupposti, connessi o conseguenti a detto provvedimento.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Perviene al Tribunale il ricorso per riassunzione del giudizio instaurato davanti alla Sezione I del TAR Basilicata, la cui originaria individuazione giudiziaria è stata declinata per incompetenza territoriale.
Il gravame è stato riassunto nei tempi normativamente previsti.
Preliminarmente il Collegio deve scrutinare l’eccezione di irricevibilità, inammissibilità del gravame, così come avanzata dall’avvocatura erariale, perché i motivi aggiunti proposti per l’annullamento della determinazione n. 323664/C1-T-2 del 19 agosto 2016 sono stati presentati tardivamente, atteso che tale atto era già stato prodotto e, quindi, conosciuto, con il deposito dello stesso agli atti del ricorso pendente innanzi al TAR Basilicata.
Osserva il Collegio.
La disamina del documento in questione ( nota n. 323664/C1-T-2 del 19 agosto 2016 ) evidenzia che lo stesso, in realtà, era esclusivamente diretto ad un Ufficio interno della p.a. ed aveva l’unica funzione di segnalare e partecipare formalmente al ricorrente il contenuto motivazionale del parziale diniego alla richiesta di accesso agli atti.
Si tratta, all’evidenza, di un atto endoprocedimentale che, in quanto tale, non necessita di una autonoma impugnazione e che, stante il suo mero contenuto informativo all’Ufficio che avrebbe dovuto provvedere alla compilazione del provvedimento finale - come in effetti si è verificato con la partecipazione del provvedimento di parziale diniego all’accesso -, non richiedeva neppure una sua successiva impugnazione, non apportando al procedimento alcuna ulteriore e diversa determinazione della resistente, che non fosse già contenta nel provvedimento impugnato, in grado di pregiudicare la situazione soggettiva del ricorrente.
E’ insegnamento giurisprudenziale, pacifico e non controverso, che il principio della necessaria preventiva impugnazione dell'atto presupposto vale solo quando si deducono vizi propri di quell'atto che si riflettono sull'atto consequenziale ovvero se l'assetto degli interessi coinvolti sia stato comunque definito dall'atto presupposto non impugnato.
In altri termini l’atto meramente endoprocedimentale è inidoneo, in quanto tale, ad essere oggetto di una autonoma impugnazione (Cons. di St., sez. IV, 12 ottobre 2016, n. 4208).
Nel caso di specie, invero, il pregiudizio della situazione giuridica soggettiva è intervenuto solo dopo l’atto effettivamente partecipato al ricorrente e non già con la mera comunicazione interna.
Pertanto la mancata impugnazione, ovvero la tardiva impugnazione dell’atto endoprocedimentale attraverso il ricorso per motivi aggiunti, risulta inconferente nella presente vicenda processuale e, come tale, inammissibile, senza che ciò possa ripercuotersi sul gravame avverso l’atto finale.
Ciò detto, la questione sottoposta al giudizio del Collegio attiene alla legittimità del diniego, o meglio del parziale diniego, espresso alla p.a. alla richiesta di accesso di atti.
Per meglio definire il dato fattuale della presente vicenda è opportuno rappresentare che il Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri S. C. C., in servizio presso la Legione Carabinieri “Basilicata”, ha presentato, nell’aprile 2016, domanda di trasferimento, ai sensi dell’art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri in uno con la circolare sul “ricongiungimento al coniuge lavoratore” diramata dal Comando Generale.
In particolare il predetto chiedeva di essere trasferito dalla Stazione di G... (MT) ai reparti dell’Arma in provincia di Brindisi e Taranto.
La p.a. ha respinto la richiesta a cagione della esuberante situazione organica nel ruolo Ispettori della Legione Puglia rispetto a quella deficitaria della Basilicata.
Il ricorrente, allora, presentava, in data 1 agosto 2016, istanza di accesso agli atti afferenti al denegato trasferimento, chiedendo di acquisire:
- i pareri gerarchici;
- “tutti i trasferimenti di personale (ordinari e straordinari)” disposti “in entrata” per la Legione
Puglia, “nei ruoli dello scrivente”, nel periodo compreso tra il 7.04 e il 22.07.2016 (date
rispettivamente di presentazione dell’istanza di trasferimento e di notifica della sfavorevole
determinazione);
“tutti i trasferimenti di personale (ordinari e straordinari)” disposti “in uscita” dalla Legione
Basilicata, “nei ruoli dello scrivente” nel suddetto arco temporale;
- “le piante/tabelle organiche”, complessive e “con particolare riferimento al ruolo e grado” di
appartenenza, dei “reparti insistenti nell’ambito” delle Legioni Puglia e Basilicata.
Il Comando Generale accoglieva in parte la suddetta domanda.
In particolare la p.a. concedeva l’accesso alla domanda di trasferimento, ai pareri espressi dalla scala gerarchica, agli appunti interni di Stato Maggiore, nonché le lettere della Compagnia Carabinieri di Matera, rappresentando al contempo che :
- le “tabelle ordinative organiche” sono sottratte all’accesso ai sensi dell’art. 1048, comma 1,
lettera r) del D.P.R. 90/2010 e le “dotazioni di personale dei reparti dell’Arma dei Carabinieri”
sono altresì precluse ai sensi dell’art. 1049, comma 2, lettera b) del medesimo decreto,
evidenziando nella circostanza che, grazie all’acquisizione degli appunti di Stato Maggiore,
il militare avrebbe comunque avuto piena contezza numerica del saldo delle situazioni
della forza nel ruolo Ispettori delle Legioni Carabinieri Puglia e Basilicata, ritenute ostative
all’ambito reimpiego;
-Infine, rilevava che la richiesta di acquisire “la documentazione concernente tutti i trasferimenti di personale (ordinari e straordinari)” determinati “in entrata” per la Legione Puglia e “in uscita” dalla Legione Basilicata, “disposti e/o assentiti nei ruoli dello scrivente, nel periodo compreso tra il 7 aprile 2016 e il 22 luglio 2016”, era formulata in modo del tutto generico e indeterminato, difettando, a dire della p.a., di un interesse diretto, concreto e attuale dell’istante, per cui non si riscontrava una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali era chiesto l’accesso.
In altre parole, per la p.a., la richiesta non è stata evasa nella parte in cui la stessa era in contrasto con le norme regolamentari, nonchè preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato della stessa, non ammesso dalla vigente normativa.
Avverso tale negativa determinazione è insorto il ricorrente con il ricorso oggetto del presente scrutinio.
Ritiene il Collegio, anche alla luce della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ( Cons. St., sez. IV, 5 maggio 2016, n. 2760), il ricorso deve essere accolto e, pertanto, consentito l’accesso nei termini di cui in motivazione.
E’ noto che la presente azione di accesso ha carattere strumentale, per cui, in disparte la natura della stessa in termini di diritto soggetto o di interesse legittimo, la sua essenziale finalità è quella di tutela di interessi giuridicamente significativi in un contesto dialettico di posizioni contrastanti, in alcuni casi, come quello di specie, anche costituzionalmente rilevanti (Cons. St., ad. plen., 18 aprile 2006, n. 6).
In buona sostanza la plenaria ha sanzionato che l’indicata azione è teleologicamente orientata, non già a fornire una utilità finale al cittadino, quanto piuttosto a tutela di ulteriori e distinte situazioni soggettive, esse sì aventi una utilità finale.
Nel caso di specie l’accesso documentale è funzionale a verificare la legittimità della motivazione del provvedimento di diniego del trasferimento.
Ora, il diniego di accesso agli atti è puntualmente disciplinato dal legislatore ( art. 24, comma 2, L. 241/1990) anche attraverso forme di rinvio a norme regolamentari.
Nel sistema militare le generali previsioni escludenti di cui DPR 184/2006 sono state declinate negli artt. 1048 e 1049 del DPR n. 90/2010.
Conseguentemente la p.a. ha motivato il diniego di accesso principalmente in forza delle previsioni di cui agli artt. 1048 e 1049 del DPR n. 90/2010, nella parte in cui sono esclusi dall’accesso quei documenti concernenti la sicurezza e la difesa nazionale e le relazioni internazionali (art. 1048) ovvero l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità ( art. 1049).
Tali previsioni devono, però, inserirsi ed interpretarsi nel contesto della gerarchia delle fonti coesistenti nell’Ordinamento e, segnatamente, della rispettiva forza e valore del riportato regolamento rispetto alla L. 241/1990.
Sul punto un recente arresto del Consiglio di Stato ha precisato : “E' quindi alla fonte primaria che occorre guardare per comprendere i limiti entro i quali la deroga opera e che consente al Governo di prevedere casi di sottrazione al diritto di accesso in relazione - per quanto qui rileva - all'interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità. La fonte, però, ha cura di specificare che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" (art. 24, comma 7). In altri termini, il legislatore ha già operato all'origine un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza a fronte di quelle alla difesa degli interessi dell'istante, quando i documenti richiesti risultino a tal fine necessari “ ( Cons. St. n. 2786/13 cit.).
Il principio espresso è chiaro ed univoco : i documenti effettivamente sottratti all’accesso costituiscono una eccezione e riguardano, in buona sostanza, soltanto quelli destinati a salvaguardare interessi statuali non comprimibili in modo assoluto.
Non solo.
La legittimità di una istanza di accesso sulle opposte esigenze pubbliche si configura, in concreto, unicamente dal rappresentato collegamento tra quanto richiesto ed il pregiudizio della situazione soggettiva, così come declinata dalla parte.
Sul punto il Consiglio di Stato ha precisato i termini della questione : “ Il soggetto pubblico richiesto non può andare oltre una valutazione circa il collegamento dell’atto - obiettivo o secondo la prospettazione del richiedente - con la situazione soggettiva da tutelare e circa l’esistenza di una concreta necessità di tutela, senza poter apprezzare nel merito la fondatezza della pretesa o le strategie difensive dell’interessato “ (giurisprudenza consolidata; cfr. per tutte Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55; Id., sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 461; Id., sez. V, 23 marzo 2015, n. 1545).
In altre parole, è la obiettiva prospettazione dell’attività defensionale, così come svolta dalla parte nel procedimento, che costituisce l’oggetto della valutazione della p.a..
Tale prospettazione, però, non è soggetta, da parte della p.a., ad uno scrutinio del merito della stessa.
E’ proprio la esposta pretesa finale che individua e distingue la legittimità della richiesta da quella di un generalizzato controllo dell’azione pubblica, con la precisazione che : “ … la situazione giuridicamente rilevante disciplinata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo” ( Cons. Stato, Sez. VI, 28.01.2013, n. 511).
In conclusione, l’ampia discrezionalità riconosciuta alla p.a. e, segnatamente all’Arma dei carabinieri, in materia di ricongiungimento familiare, deve essere esercitata attraverso strumenti provvedimentali in cui sia garantito il controllo di legalità esercitabile dal ricorrente attraverso l’analisi dialettica della motivazione del provvedimento di diniego.
Tale tutela può e deve essere esplicitata anche attraverso la puntuale disamina del provvedimento nei suoi momenti motivazionali.
Nel caso di specie la p.a. ha giustificato il diniego del trasferimento sulla base della situazione di organico nei rispettivi reparti che non consente un tale movimento.
Tale rilievo, in tesi non scrutinabile perché afferente al merito della questione, in realtà necessità di una obiettiva dimostrazione, che nel caso di specie non vi è stato, avendo la p.a. limitato la motivazione ad una sintetica notazione.
Di contro, la esplicitazione puntuale delle ragioni del diniego avrebbe consentito, anche alla parte, di apprezzare, in tutta la sua evidenza, la determinazione negativa.
In altri termini proprio alla luce dei principi di trasparenza, buona amministrazione e leale cooperazione, è interesse della parte resistente partecipare in modo compiute le scelte discrezionali operate e quella del ricorrente di conoscere se il posto, nella sede di servizio ambita, sia precluso al richiedente, per obiettive esigenze organizzative.
Per cui deve essere assentito e concesso l’accesso alle tabelle organiche afferenti al ruolo del ricorrente, relativamente ai militari in servizio nella regione Puglia e Basilicata, così come deve essere consentito l’accesso al numero di tutti i trasferimenti effettuati dalla p.a. nel periodo 7 aprile e 22 luglio 2016 nel ruolo del richiedente e per le sedi sopra indicate.
Tale accesso, dovrà, comunque, avvenire previa esclusione dei dati sensibili e dei nominativi dei militari interessati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed ordina l’accesso ai documenti richiesti nei termini indicati nella parte motiva.
Dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che, a mente del D.M. n. 55/2014, complessivamente quantifica in euro 1.500,00 ( millecinquecento), oltre IVA, CPA e spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
Re: 398 ricongiungimento al coniuge
Accolto ( ma, sicuramente come sempre, potrebbe esserci l'appello dietro l'angolo con la sospensiva ).
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Ecco alcuni brani (anche se tutta l'analisi fatta dal Tar è coerente con l'istanza prodotta).
1) - Considerato, pertanto, alla luce di tale premessa, che nell’ipotesi di trasferimento del personale militare "a domanda", l'interesse pubblico non si connota come l'oggetto primario del procedimento, ma come "mero limite esterno", alla luce del quale occorre verificare la compatibilità della domanda del dipendente con le contrarie esigenze di servizio che, qualora ritenute sussistenti, vanno puntualmente specificate (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10/04/2006 n. 1964; Cons. Stato, Sez. VI, 4/06/2004 n. 3164; Cons. Stato, Sez. IV, 30 maggio 2005 n. 2831; TAR Abruzzo, Pescara, 22/05/2003 n. 536; TAR Sicilia, Palermo; 11/02/2003 n. 169);
2) - Rilevato che, ai sensi della disposizione richiamata, il ricorrente ha chiesto di essere trasferito dalla Stazione OMISSIS (FG) al Comando Provinciale di Lecce, allegando fra le altre ragioni giustificative della domanda, le condizioni di salute di entrambi i genitori e corredando l’istanza con la documentazione medica attestante le relative patologie, nonché la necessità di assicurare “una presenza fattiva in qualità di genitore” della propria figlia minore;
3) - Considerato, alla luce delle dette coordinate ermeneutiche, che l’impugnato provvedimento reso in data 2.8.2017 non soddisfa i parametri di legittimità sopra delineati, nella parte in cui pone a fondamento del diniego la sussistenza, espressa in termini generici, di “ineludibili esigenze di organico e di servizio” e una “situazione globale di sottodimensionamento” del personale in servizio presso il Comando Provinciale di Foggia,
- ) - non risultando esplicitata in maniera chiara ed oggettiva una scopertura tale da giustificare - all'esito della necessaria operazione di bilanciamento di interessi di entrambe le parti - un giudizio di prevalenza delle esigenze organizzative rispetto a quelle di tutela della situazione personale e familiare del militare;
4) - Rilevato, infine, che anche sull’esigenza di ricongiungimento familiare, valore cui l’ordinamento giuridico riconosce rilievo preminente
(v. in tema di ricomposizione dell'unità familiare e di esercizio della funzione genitoriale, l’art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 in tema di pubblico impiego e la circolare nr. 944001-1/T7-4/Pers Mar. del 3/11/2005 per il personale dell’Arma dei Carabinieri),
- ) - l’Amministrazione non esprime il necessario giudizio di bilanciamento tra le proprie necessità operative e tale legittima pretesa del ricorrente;
N.B.: Leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA BREVE ,sede di BARI ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201800108 - Public 2018-01-25 -
Pubblicato il 25/01/2018
N. 00108/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01163/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1163 del 2017, proposto da:
Stefano P.., rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Carpentieri e Salvatore Cristian Sturdà, con domicilio eletto presso Antonio Maria Scalioti, in Bari, via Melo, 198;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Comando Legione Puglia, Comando Provinciale Carabinieri Foggia, Carabinieri - Comando Stazione OMISSIS, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell'atto prot. N.851/T-4-6-2014 del 02.08.2017, notificato in data 11.8.2017, con cui il Comandante della Legione Carabinieri Puglia ha determinato il non accoglimento dell'istanza di trasferimento ex art. 398 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri presentata dal ricorrente in data 5.1.2017;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso in fatto che, con il ricorso in epigrafe, P.. Stefano ha impugnato il provvedimento meglio indicato in oggetto, recante il diniego del beneficio del trasferimento richiesto ai sensi dell'art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri, articolando un unico motivo di ricorso, con cui ha dedotto censure di violazione di legge (ai sensi del citato art. 398 RGA, nonché dell’art. 33, L. n. 104/1992) ed eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione;
Rilevato in diritto che l’art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri riconosce a sottufficiali, appuntati e carabinieri, che aspirino al trasferimento per fondati e comprovati motivi, la possibilità di presentare apposita istanza a tal fine, indipendentemente dal periodo di permanenza minima nel reparto di appartenenza;
Considerato che, in termini generali, la norma in esame non garantisce la pretesa del militare al trasferimento per ragioni personali e familiari, poiché le preferenze dell’interessato devono essere necessariamente contemperate con le esigenze organizzative dell'Amministrazione militare, che costituiscono un limite al positivo apprezzamento del trasferimento a domanda, quando occorra scongiurare un pregiudizio per l'attività istituzionale;
Considerato, pertanto, alla luce di tale premessa, che nell’ipotesi di trasferimento del personale militare "a domanda", l'interesse pubblico non si connota come l'oggetto primario del procedimento, ma come "mero limite esterno", alla luce del quale occorre verificare la compatibilità della domanda del dipendente con le contrarie esigenze di servizio che, qualora ritenute sussistenti, vanno puntualmente specificate (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10/04/2006 n. 1964; Cons. Stato, Sez. VI, 4/06/2004 n. 3164; Cons. Stato, Sez. IV, 30 maggio 2005 n. 2831; TAR Abruzzo, Pescara, 22/05/2003 n. 536; TAR Sicilia, Palermo; 11/02/2003 n. 169);
Considerato, altresì, che a fronte della discrezionalità riconosciuta dall'ordinamento militare alla P.A. in materia di trasferimento ex art. 398 RGA, l'unico strumento di controllo di legalità esercitabile dall’interessato rimane l’analisi della motivazione del provvedimento di diniego, che richiede, quanto meno, una ponderazione concreta tra le specifiche esigenze familiari con quelle di servizio e la disponibilità negli organici degli Uffici interessati dal trasferimento, sulla base di parametri oggettivi, anche numerici, certi, non potendosi ritenere congrua argomentazione motivazionale il generico richiamo a gravi carenze di organico, poiché ciò renderebbe oscuro l’iter logico ed istruttorio seguito dalla P.A. nel caso concreto ed astrattamente rigettabili un numero indefinito di domande;
Rilevato che, ai sensi della disposizione richiamata, il ricorrente ha chiesto di essere trasferito dalla Stazione OMISSIS (FG) al Comando Provinciale di Lecce, allegando fra le altre ragioni giustificative della domanda, le condizioni di salute di entrambi i genitori e corredando l’istanza con la documentazione medica attestante le relative patologie, nonché la necessità di assicurare “una presenza fattiva in qualità di genitore” della propria figlia minore;
Considerato, alla luce delle dette coordinate ermeneutiche, che l’impugnato provvedimento reso in data 2.8.2017 non soddisfa i parametri di legittimità sopra delineati, nella parte in cui pone a fondamento del diniego la sussistenza, espressa in termini generici, di “ineludibili esigenze di organico e di servizio” e una “situazione globale di sottodimensionamento” del personale in servizio presso il Comando Provinciale di Foggia, non risultando esplicitata in maniera chiara ed oggettiva una scopertura tale da giustificare - all'esito della necessaria operazione di bilanciamento di interessi di entrambe le parti - un giudizio di prevalenza delle esigenze organizzative rispetto a quelle di tutela della situazione personale e familiare del militare;
Rilevato, infatti, che il provvedimento impugnato non reca alcuna indicazione descrittiva della dotazione organica della sede di provenienza e di quella di eventuale destinazione, sicché le valutazioni espresse in merito all’opportunità dello spostamento del militare risultano insuscettibili di riscontro e non apprezzabili nella loro congruenza;
Rilevato, altresì, che non risulta, dalle motivazioni rappresentate dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato, che la stessa abbia minimamente preso in considerazione la più urgente tra le ragioni esplicitate nell’istanza di trasferimento da parte del militare, ovvero la gravità dello stato di salute di entrambi i genitori, circostanza opportunamente documentata, ma sulla quale il Comando non esprime alcuna valutazione;
Rilevato, infine, che anche sull’esigenza di ricongiungimento familiare, valore cui l’ordinamento giuridico riconosce rilievo preminente (v. in tema di ricomposizione dell'unità familiare e di esercizio della funzione genitoriale, l’art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 in tema di pubblico impiego e la circolare nr. 944001-1/T7-4/Pers Mar. del 3/11/2005 per il personale dell’Arma dei Carabinieri), l’Amministrazione non esprime il necessario giudizio di bilanciamento tra le proprie necessità operative e tale legittima pretesa del ricorrente;
Considerato, peraltro, che il pregresso trasferimento presso la Stazione OMISSIS (FG) - pur costituendo un avvicinamento del ricorrente dalla sede originariamente occupata presso il Comando regionale Lombardia - appare essere stato in concreto un provvedimento latamente contraddittorio rispetto alla possibilità, tramite esso, di offrire una occasione di ricongiungimento familiare e un miglior contemperamento delle esigenze di vita e di lavoro dell’interessato;
Considerato che, in ragione delle considerazioni che precedono ed in particolare in relazione al deficit motivazionale e alla contraddittorietà del provvedimento impugnato, le doglianze del ricorrente appaiono fondate, e che, pertanto, il ricorso vada accolto, con conseguente annullamento del provvedimento in oggetto;
Considerato, infine, che le spese di lite debbano seguire la soccombenza e liquidarsi come da dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alfredo Giuseppe Allegretta Angelo Scafuri
IL SEGRETARIO
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Ecco alcuni brani (anche se tutta l'analisi fatta dal Tar è coerente con l'istanza prodotta).
1) - Considerato, pertanto, alla luce di tale premessa, che nell’ipotesi di trasferimento del personale militare "a domanda", l'interesse pubblico non si connota come l'oggetto primario del procedimento, ma come "mero limite esterno", alla luce del quale occorre verificare la compatibilità della domanda del dipendente con le contrarie esigenze di servizio che, qualora ritenute sussistenti, vanno puntualmente specificate (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10/04/2006 n. 1964; Cons. Stato, Sez. VI, 4/06/2004 n. 3164; Cons. Stato, Sez. IV, 30 maggio 2005 n. 2831; TAR Abruzzo, Pescara, 22/05/2003 n. 536; TAR Sicilia, Palermo; 11/02/2003 n. 169);
2) - Rilevato che, ai sensi della disposizione richiamata, il ricorrente ha chiesto di essere trasferito dalla Stazione OMISSIS (FG) al Comando Provinciale di Lecce, allegando fra le altre ragioni giustificative della domanda, le condizioni di salute di entrambi i genitori e corredando l’istanza con la documentazione medica attestante le relative patologie, nonché la necessità di assicurare “una presenza fattiva in qualità di genitore” della propria figlia minore;
3) - Considerato, alla luce delle dette coordinate ermeneutiche, che l’impugnato provvedimento reso in data 2.8.2017 non soddisfa i parametri di legittimità sopra delineati, nella parte in cui pone a fondamento del diniego la sussistenza, espressa in termini generici, di “ineludibili esigenze di organico e di servizio” e una “situazione globale di sottodimensionamento” del personale in servizio presso il Comando Provinciale di Foggia,
- ) - non risultando esplicitata in maniera chiara ed oggettiva una scopertura tale da giustificare - all'esito della necessaria operazione di bilanciamento di interessi di entrambe le parti - un giudizio di prevalenza delle esigenze organizzative rispetto a quelle di tutela della situazione personale e familiare del militare;
4) - Rilevato, infine, che anche sull’esigenza di ricongiungimento familiare, valore cui l’ordinamento giuridico riconosce rilievo preminente
(v. in tema di ricomposizione dell'unità familiare e di esercizio della funzione genitoriale, l’art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 in tema di pubblico impiego e la circolare nr. 944001-1/T7-4/Pers Mar. del 3/11/2005 per il personale dell’Arma dei Carabinieri),
- ) - l’Amministrazione non esprime il necessario giudizio di bilanciamento tra le proprie necessità operative e tale legittima pretesa del ricorrente;
N.B.: Leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA BREVE ,sede di BARI ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201800108 - Public 2018-01-25 -
Pubblicato il 25/01/2018
N. 00108/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01163/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1163 del 2017, proposto da:
Stefano P.., rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Carpentieri e Salvatore Cristian Sturdà, con domicilio eletto presso Antonio Maria Scalioti, in Bari, via Melo, 198;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Comando Legione Puglia, Comando Provinciale Carabinieri Foggia, Carabinieri - Comando Stazione OMISSIS, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell'atto prot. N.851/T-4-6-2014 del 02.08.2017, notificato in data 11.8.2017, con cui il Comandante della Legione Carabinieri Puglia ha determinato il non accoglimento dell'istanza di trasferimento ex art. 398 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri presentata dal ricorrente in data 5.1.2017;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso in fatto che, con il ricorso in epigrafe, P.. Stefano ha impugnato il provvedimento meglio indicato in oggetto, recante il diniego del beneficio del trasferimento richiesto ai sensi dell'art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri, articolando un unico motivo di ricorso, con cui ha dedotto censure di violazione di legge (ai sensi del citato art. 398 RGA, nonché dell’art. 33, L. n. 104/1992) ed eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione;
Rilevato in diritto che l’art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri riconosce a sottufficiali, appuntati e carabinieri, che aspirino al trasferimento per fondati e comprovati motivi, la possibilità di presentare apposita istanza a tal fine, indipendentemente dal periodo di permanenza minima nel reparto di appartenenza;
Considerato che, in termini generali, la norma in esame non garantisce la pretesa del militare al trasferimento per ragioni personali e familiari, poiché le preferenze dell’interessato devono essere necessariamente contemperate con le esigenze organizzative dell'Amministrazione militare, che costituiscono un limite al positivo apprezzamento del trasferimento a domanda, quando occorra scongiurare un pregiudizio per l'attività istituzionale;
Considerato, pertanto, alla luce di tale premessa, che nell’ipotesi di trasferimento del personale militare "a domanda", l'interesse pubblico non si connota come l'oggetto primario del procedimento, ma come "mero limite esterno", alla luce del quale occorre verificare la compatibilità della domanda del dipendente con le contrarie esigenze di servizio che, qualora ritenute sussistenti, vanno puntualmente specificate (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10/04/2006 n. 1964; Cons. Stato, Sez. VI, 4/06/2004 n. 3164; Cons. Stato, Sez. IV, 30 maggio 2005 n. 2831; TAR Abruzzo, Pescara, 22/05/2003 n. 536; TAR Sicilia, Palermo; 11/02/2003 n. 169);
Considerato, altresì, che a fronte della discrezionalità riconosciuta dall'ordinamento militare alla P.A. in materia di trasferimento ex art. 398 RGA, l'unico strumento di controllo di legalità esercitabile dall’interessato rimane l’analisi della motivazione del provvedimento di diniego, che richiede, quanto meno, una ponderazione concreta tra le specifiche esigenze familiari con quelle di servizio e la disponibilità negli organici degli Uffici interessati dal trasferimento, sulla base di parametri oggettivi, anche numerici, certi, non potendosi ritenere congrua argomentazione motivazionale il generico richiamo a gravi carenze di organico, poiché ciò renderebbe oscuro l’iter logico ed istruttorio seguito dalla P.A. nel caso concreto ed astrattamente rigettabili un numero indefinito di domande;
Rilevato che, ai sensi della disposizione richiamata, il ricorrente ha chiesto di essere trasferito dalla Stazione OMISSIS (FG) al Comando Provinciale di Lecce, allegando fra le altre ragioni giustificative della domanda, le condizioni di salute di entrambi i genitori e corredando l’istanza con la documentazione medica attestante le relative patologie, nonché la necessità di assicurare “una presenza fattiva in qualità di genitore” della propria figlia minore;
Considerato, alla luce delle dette coordinate ermeneutiche, che l’impugnato provvedimento reso in data 2.8.2017 non soddisfa i parametri di legittimità sopra delineati, nella parte in cui pone a fondamento del diniego la sussistenza, espressa in termini generici, di “ineludibili esigenze di organico e di servizio” e una “situazione globale di sottodimensionamento” del personale in servizio presso il Comando Provinciale di Foggia, non risultando esplicitata in maniera chiara ed oggettiva una scopertura tale da giustificare - all'esito della necessaria operazione di bilanciamento di interessi di entrambe le parti - un giudizio di prevalenza delle esigenze organizzative rispetto a quelle di tutela della situazione personale e familiare del militare;
Rilevato, infatti, che il provvedimento impugnato non reca alcuna indicazione descrittiva della dotazione organica della sede di provenienza e di quella di eventuale destinazione, sicché le valutazioni espresse in merito all’opportunità dello spostamento del militare risultano insuscettibili di riscontro e non apprezzabili nella loro congruenza;
Rilevato, altresì, che non risulta, dalle motivazioni rappresentate dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato, che la stessa abbia minimamente preso in considerazione la più urgente tra le ragioni esplicitate nell’istanza di trasferimento da parte del militare, ovvero la gravità dello stato di salute di entrambi i genitori, circostanza opportunamente documentata, ma sulla quale il Comando non esprime alcuna valutazione;
Rilevato, infine, che anche sull’esigenza di ricongiungimento familiare, valore cui l’ordinamento giuridico riconosce rilievo preminente (v. in tema di ricomposizione dell'unità familiare e di esercizio della funzione genitoriale, l’art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 in tema di pubblico impiego e la circolare nr. 944001-1/T7-4/Pers Mar. del 3/11/2005 per il personale dell’Arma dei Carabinieri), l’Amministrazione non esprime il necessario giudizio di bilanciamento tra le proprie necessità operative e tale legittima pretesa del ricorrente;
Considerato, peraltro, che il pregresso trasferimento presso la Stazione OMISSIS (FG) - pur costituendo un avvicinamento del ricorrente dalla sede originariamente occupata presso il Comando regionale Lombardia - appare essere stato in concreto un provvedimento latamente contraddittorio rispetto alla possibilità, tramite esso, di offrire una occasione di ricongiungimento familiare e un miglior contemperamento delle esigenze di vita e di lavoro dell’interessato;
Considerato che, in ragione delle considerazioni che precedono ed in particolare in relazione al deficit motivazionale e alla contraddittorietà del provvedimento impugnato, le doglianze del ricorrente appaiono fondate, e che, pertanto, il ricorso vada accolto, con conseguente annullamento del provvedimento in oggetto;
Considerato, infine, che le spese di lite debbano seguire la soccombenza e liquidarsi come da dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alfredo Giuseppe Allegretta Angelo Scafuri
IL SEGRETARIO
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