Da circa sei mesi sono in aspettativa per motivi sanitari, premetto che nel quinquennio ho già usufruito di un periodo di aspettativa per la stessa patologia.
Quasi certamente questa situazione mi porterà nel 2011 alla inidoneità-
Avendo già a priori optato per la pensione, verrò pertanto liquidato.
Per effetto della nuova normativa entrata in vigore alla vigilia dell'estate, il personale del comparto difesa e sicurezza, è passato dal sistema TFS (Trattamento fine servizio) al TFR (Trattamento di fine rapporto), il complesso sistema di calcolo dei dei due rapporti ne deduce che il secondo è meno vantaggioso.
Pertanto, avendo già premesso che il prossimo anno verrò riformato, quale trattamento mi verrà riservato?
Azzardo una mia ipotesi: dalla data di arruolamento e fino al 31/12/2010 si adotterà il sistema tfs, cioè la buonauscita viene calcolata sull'80% dell'ultimo stipendio.
Dalla data dell'entrata in vigore nuova normativa (01/01/2011) e fino alla data della riforma si adotterà il sistema tfr, cioè la buonauscita si calcola il 6,91% di ciascun anno di contribuzione.
Io spero che si adotti questa teria, diveramente per me e per tutti i colleghi in servizio, se si adottasse a prescindere dalla data di arruolamento il sistema tfr la differenza monetaria tra tfs e tfr è notevole.
Invito e ringrazio chiuque possa dare delucidazioni in merito.
TFS TFR questo dilemma
Re: TFS TFR questo dilemma
Messaggio da weber »
Mi sono registrato da circa un mese
caro Paolo65 e Mario se controllate ho inviato meno di dieci messaggi, e postato solo due argomenti, evidentemente non ho la fortuna di passare tanto tempo su questo forum e leggere quello che si scrive, in futuro lo farò
grazie.
caro Paolo65 e Mario se controllate ho inviato meno di dieci messaggi, e postato solo due argomenti, evidentemente non ho la fortuna di passare tanto tempo su questo forum e leggere quello che si scrive, in futuro lo farò
grazie.
Re: TFS TFR questo dilemma
Messaggio da paolo65 »
Il quesito era legittimo,ci mancherebbe,ma ad occhio e croce non ci vuole molto a capire che sarebbe stato complicato anche per questo governo cosi attento a scipparci tutto cio' che avevamo conquistato in decenni, trasformare "ex ante" il trattamento di fine rapporto.Mettiamola cosi,se te ne vai in pensione nel 2025 ci avrai rimesso un 10mila euro circa,se invece te ne vai nel gennaio 2011 ci rimetterai una 50ina di euro.Ora torno ad impiegare il tempo in altro modo.Saluti.
Re: TFS TFR questo dilemma
Facciamo un esempio cosi' come viene fatto dall'INPDAP.
Un dipendente statale assunto il 01/01/1990 e che cessera' dal servizio il 31/12/2030, avra' diritto ad un TFS-TFR come segue:
Prima quota: anzianita' dal 1 gennaio 1990 al 31.12.2010, pari ad anni 21, il TFS si calcola su base di un dodicesimo dell'ottanta X cento della retribuzione utile, ai fini dell'idennita' di buonuscita computata su base annuale e comprensiva della tredicesima percepita al momento del collocamento a riposo, moltiplicata per i 21 anni.
Seconda quota:anzianita' dal 01/01/2011 al 31/12/2030 pari a 20 anni, l'importo risultante l'applicazione dell'aliquota 6,9 X cento alla retribuzione utile per ciascun anno di servizio, tale accontanamento annuale sara' soggetto alla rivalutazione prevista dall'art.2120 del codice civile.
Poichè la disposizione indica che l'ambito oggettivo di applicazione e' costituito esclusivamente dal computo dei predetti trattamenti di fine servizio, le nuove regole non mutano la natura delle prestazioni in esame.
ciao a tutti.Lino
Un dipendente statale assunto il 01/01/1990 e che cessera' dal servizio il 31/12/2030, avra' diritto ad un TFS-TFR come segue:
Prima quota: anzianita' dal 1 gennaio 1990 al 31.12.2010, pari ad anni 21, il TFS si calcola su base di un dodicesimo dell'ottanta X cento della retribuzione utile, ai fini dell'idennita' di buonuscita computata su base annuale e comprensiva della tredicesima percepita al momento del collocamento a riposo, moltiplicata per i 21 anni.
Seconda quota:anzianita' dal 01/01/2011 al 31/12/2030 pari a 20 anni, l'importo risultante l'applicazione dell'aliquota 6,9 X cento alla retribuzione utile per ciascun anno di servizio, tale accontanamento annuale sara' soggetto alla rivalutazione prevista dall'art.2120 del codice civile.
Poichè la disposizione indica che l'ambito oggettivo di applicazione e' costituito esclusivamente dal computo dei predetti trattamenti di fine servizio, le nuove regole non mutano la natura delle prestazioni in esame.
ciao a tutti.Lino
Per Aspera ad Astra!!!!
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