chi sà mi faccia capire

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indio
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chi sà mi faccia capire

Messaggio da indio »

sono stato condannato per il 697 c.p. a giugno 2014, definitiva novembre 2014. ad oggi, la procura non ha trasmesso la sentenza all'amministrazione e l'amministrazione non l'ha chiesta.

sono scaduti i termini per un eventuale disciplinare?

grazie a tutti


avt8
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Re: chi sà mi faccia capire

Messaggio da avt8 »

Come già detto ad altri -

IL SIGNORE E SERVITO E REVERITO- LEGGI E COMPORTATI DI CONSEGUENZA.


Il dies a quo per l’avvio del procedimento disciplinare va individuato nella data della comunicazione integrale della sentenza penale irrevocabile all’amministrazione procedente. Lo ha affermato la sesta sezione del Consiglio di Stato con la decisione n. 4350 del 18 settembre 2015.

Il principio di diritto
Secondo consolidato orientamento del Consiglio di Stato, infatti, il termine di 90 giorni per l’instaurazione o la riattivazione del procedimento disciplinare, previsto dalla citata disposizione legislativa, decorre dalla comunicazione della sentenza irrevocabile di condanna all’amministrazione datrice di lavoro, rispondendo tale soluzione alla duplice esigenza di non procrastinare eccessivamente il potere disciplinare dell’amministrazione, così tutelando il diritto del dipendente e, al contempo, di evitare che il termine decorra anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza ed all’avvenuta conoscenza, da parte dell’amministrazione medesima, dell’irrevocabilità della condanna del proprio dipendente, onde impedire che il termine decorra in un periodo, nel quale la predetta amministrazione sia oggettivamente impossibilitata ad esercitare ogni valutazione in ordine all’instaurazione, ovvero alla riattivazione, della procedura disciplinare (v., per tutte, Cons. Stato, sez. III, 27 agosto 2014, n. 4350 ed ivi altri richiami giurisprudenziali).
In tale contesto, si deve escludere che, ai fini dell’identificazione del termine iniziale, assumano rilievo la comunicazione della sentenza penale non irrevocabile alle parti e ai loro difensori, costituente attività interna al processo penale funzionale all’impugnazione del provvedimento giudiziale, o la mera conoscenza di fatto della sentenza di condanna non munito di formale attestazione di irrevocabilità dalla competente cancelleria del giudice penale.
Invero, divenendo la sentenza irrevocabile soltanto in mancanza di proposizione d’impugnazione, non potrebbe pretendersi che l’amministrazione proceda disciplinarmente in base alla comunicazione o alla conoscenza di fatto di pronuncia non ancora irrevocabile, atteso che si tratterebbe di atto disciplinare evidentemente viziato, anche in pregiudizio del dipendente, in quanto, appunto, emesso in assenza di irrevocabilità, ossia sulla base di una condanna non ancora definitiva; restando d’altra parte in facoltà del dipendente condannato di informare il datore di lavoro della situazione di irrevocabilità, in virtù di un proprio interesse, da identificare nella necessità di far decorrere il termine e di non procrastinare sine die il potere disciplinare di parte datoriale, oltreché secondo un dovere di collaborazione inteso alla soddisfazione di esigenze di buona amministrazione che devono governare, in ogni circostanza, lo svolgimento del rapporto di impiego in base al principio stabilito dall'art. 97 Cost.
Alla stregua di tali considerazioni deve, altresì, escludersi ogni dubbio di illegittimità costituzionale della disciplina di decorrenza del termine de quo, così intesa in base alle diverse esigenze di tutela ad essa sottese, dal momento che non sarebbe comunque consentito pretendere l’iniziativa dell’amministrazione senza che la situazione di irrevocabilità della condanna penale sia comunque comunicata, eventualmente a cura dello stesso dipendente al fine di impedire una situazione di incertezza ad esso pregiudizievole (v., in tal senso, Cass., sez. Lavoro, 22 ottobre 2009, n. 22418).

Il caso
Nella specie, si controverteva in ordine all’identificazione del “dies a quo” in tema di procedimento disciplinare, nel caso di dipendente condannato in sede penale con sentenza divenuta irrevocabile.

Argomenti, spunti e considerazioni
La decisione del Consiglio di Stato persuade. Appare infatti del tutto conforma al principio di ragionevolezza che il “dies a quo” del termine di attivazione del procedimento disciplinare, a seguito della pronuncia di sentenza penale di condanna del dipendente, coincida con la comunicazione all’amministrazione del testo integrale della sentenza divenuta irrevocabile, completa di motivazione (v. Cons. Stato, sez. II, 25 ottobre 2013, n. 4394 e sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 8918).
E utile precisazione, al riguardo, è quella compiuta dai giudici di Palazzo Spada riguardo al fatto che identica conclusione vale, ovviamente, anche per le sentenze di patteggiamento ex articolo 444 c.p.p., attesa la loro equiparazione, per gli effetti disciplinari, a vere e proprie sentenze di condanna, non rilevando la minore ampiezza dei motivi d’impugnazione deducibili avverso siffatta tipologia di sentenze, né essendo consentita all’amministrazione, in sede disciplinare, in presenza di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non ancora irrevocabile per pendenza di impugnazione, delibarne in via sommaria l’esito “sub specie” di (in)ammissibilità o di (in)fondatezza, pena la violazione della riserva di giurisdizione in materia penale e la sovversione del rapporto di pregiudizialità tra processo penale e procedimento disciplinare desumibile dall’articolo 653 c.p.p
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ariete17
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Re: chi sà mi faccia capire

Messaggio da ariete17 »

avt8 ha scritto:Come già detto ad altri -

IL SIGNORE E SERVITO E REVERITO- LEGGI E COMPORTATI DI CONSEGUENZA.


Il dies a quo per l’avvio del procedimento disciplinare va individuato nella data della comunicazione integrale della sentenza penale irrevocabile all’amministrazione procedente. Lo ha affermato la sesta sezione del Consiglio di Stato con la decisione n. 4350 del 18 settembre 2015.

Il principio di diritto
Secondo consolidato orientamento del Consiglio di Stato, infatti, il termine di 90 giorni per l’instaurazione o la riattivazione del procedimento disciplinare, previsto dalla citata disposizione legislativa, decorre dalla comunicazione della sentenza irrevocabile di condanna all’amministrazione datrice di lavoro, rispondendo tale soluzione alla duplice esigenza di non procrastinare eccessivamente il potere disciplinare dell’amministrazione, così tutelando il diritto del dipendente e, al contempo, di evitare che il termine decorra anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza ed all’avvenuta conoscenza, da parte dell’amministrazione medesima, dell’irrevocabilità della condanna del proprio dipendente, onde impedire che il termine decorra in un periodo, nel quale la predetta amministrazione sia oggettivamente impossibilitata ad esercitare ogni valutazione in ordine all’instaurazione, ovvero alla riattivazione, della procedura disciplinare (v., per tutte, Cons. Stato, sez. III, 27 agosto 2014, n. 4350 ed ivi altri richiami giurisprudenziali).
In tale contesto, si deve escludere che, ai fini dell’identificazione del termine iniziale, assumano rilievo la comunicazione della sentenza penale non irrevocabile alle parti e ai loro difensori, costituente attività interna al processo penale funzionale all’impugnazione del provvedimento giudiziale, o la mera conoscenza di fatto della sentenza di condanna non munito di formale attestazione di irrevocabilità dalla competente cancelleria del giudice penale.
Invero, divenendo la sentenza irrevocabile soltanto in mancanza di proposizione d’impugnazione, non potrebbe pretendersi che l’amministrazione proceda disciplinarmente in base alla comunicazione o alla conoscenza di fatto di pronuncia non ancora irrevocabile, atteso che si tratterebbe di atto disciplinare evidentemente viziato, anche in pregiudizio del dipendente, in quanto, appunto, emesso in assenza di irrevocabilità, ossia sulla base di una condanna non ancora definitiva; restando d’altra parte in facoltà del dipendente condannato di informare il datore di lavoro della situazione di irrevocabilità, in virtù di un proprio interesse, da identificare nella necessità di far decorrere il termine e di non procrastinare sine die il potere disciplinare di parte datoriale, oltreché secondo un dovere di collaborazione inteso alla soddisfazione di esigenze di buona amministrazione che devono governare, in ogni circostanza, lo svolgimento del rapporto di impiego in base al principio stabilito dall'art. 97 Cost.
Alla stregua di tali considerazioni deve, altresì, escludersi ogni dubbio di illegittimità costituzionale della disciplina di decorrenza del termine de quo, così intesa in base alle diverse esigenze di tutela ad essa sottese, dal momento che non sarebbe comunque consentito pretendere l’iniziativa dell’amministrazione senza che la situazione di irrevocabilità della condanna penale sia comunque comunicata, eventualmente a cura dello stesso dipendente al fine di impedire una situazione di incertezza ad esso pregiudizievole (v., in tal senso, Cass., sez. Lavoro, 22 ottobre 2009, n. 22418).

Il caso
Nella specie, si controverteva in ordine all’identificazione del “dies a quo” in tema di procedimento disciplinare, nel caso di dipendente condannato in sede penale con sentenza divenuta irrevocabile.

Argomenti, spunti e considerazioni
La decisione del Consiglio di Stato persuade. Appare infatti del tutto conforma al principio di ragionevolezza che il “dies a quo” del termine di attivazione del procedimento disciplinare, a seguito della pronuncia di sentenza penale di condanna del dipendente, coincida con la comunicazione all’amministrazione del testo integrale della sentenza divenuta irrevocabile, completa di motivazione (v. Cons. Stato, sez. II, 25 ottobre 2013, n. 4394 e sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 8918).
E utile precisazione, al riguardo, è quella compiuta dai giudici di Palazzo Spada riguardo al fatto che identica conclusione vale, ovviamente, anche per le sentenze di patteggiamento ex articolo 444 c.p.p., attesa la loro equiparazione, per gli effetti disciplinari, a vere e proprie sentenze di condanna, non rilevando la minore ampiezza dei motivi d’impugnazione deducibili avverso siffatta tipologia di sentenze, né essendo consentita all’amministrazione, in sede disciplinare, in presenza di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non ancora irrevocabile per pendenza di impugnazione, delibarne in via sommaria l’esito “sub specie” di (in)ammissibilità o di (in)fondatezza, pena la violazione della riserva di giurisdizione in materia penale e la sovversione del rapporto di pregiudizialità tra processo penale e procedimento disciplinare desumibile dall’articolo 653 c.p.p
sti xxxxxxx.... che paroloni...............tutto vero, però attenti al Corpo/Arma a cui si appariene....ci sono sostanziali differenze dei temini.
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
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ariete17
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Re: chi sà mi faccia capire

Messaggio da ariete17 »

mi scusi admin, ormai lo dice anche il PAPA Francesco, volevo dire: sti c....
Va bene cosi? almeno saremo ipocriti ma ............. Stup.di.......................
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