Ripetibilità somme al 50% dopo i 12 mesi di aspettativa
Ripetibilità somme al 50% dopo i 12 mesi di aspettativa
Salve a tutti, sono stato dispensato a gennaio 2014 per inabilità permanente ai servizi di Polizia - Si idoneo al transito in altre amministrazioni dello Stato.
In totale, sino alla data della dispensa, ho accumulato 404 giorni di aspettativa continuativa, pagati comunque al 100% dato che era in corso la domanda per il riconoscimento di CdS.
Ora, dopo praticamente 36 mesi dall'inizio dell'aspettativa, mi è stato notificato il decreto del Ministero dell'Interno, con il quale viene respinta la dipendenza da CdS della mia patologia.
Contestualmente, la Questura mi ha notificato un atto con il quale viene notiziata la Prefettura, del superamento del limite di 365 giorni di aspettativa, finalizzato al recupero del 50% delle somme percepite oltre i 365 gg di aspettativa.
Adesso so già che mi direte usa la funzione "cerca" perchè se ne è già discusso, ed infatti qualcosa ho trovato ma mi è rimasto un dubbio.
In questi post, alcuni asseriscono che se il Ministero si esprime sulla dipendenza da CdS oltre i 24 mesi, non sono da restituire le somme percepite oltre il 12° mese facendo riferimento al D.P.R. 11 settembre 2007 nr. 170 dove veniva genericamente indicato che i recuperi non devono essere effettuati qualora la pronuncia sul riconoscimento della CdS avvenga oltre i 24 mesi dall'inizio dell'aspettativa.
Il problema è che il successivo D.P.R. 16 aprile 2009 nr. 51 ha introdotto il comma 4, differenziando in pratica i riformati per inabilità parziale che risultano definiti dal comma 3 e per i quali resta ancora valido il termine dei 24 mesi per la ripetibilità delle somme, mentre per chi rientra nei casi previsti dal comma 4, nel caso di mancato accoglimento della CdS, vanno restituite le somme percepite oltre il 12° mese.
Ora, scusandomi per questa lungaggine, ed escludendo interpretazioni personali delle norme attualmente in vigore, vorrei capire se qualcuno di voi è a conoscenza di casi concreti ove taluni uffici amministrativi abbiano proceduto al recupero delle somme pur avendo il Ministero decretato il mancato riconoscimento della CdS, oltre i 24 mesi dalla data di inizio aspettativa.
Grazie e un saluto a tutti
In totale, sino alla data della dispensa, ho accumulato 404 giorni di aspettativa continuativa, pagati comunque al 100% dato che era in corso la domanda per il riconoscimento di CdS.
Ora, dopo praticamente 36 mesi dall'inizio dell'aspettativa, mi è stato notificato il decreto del Ministero dell'Interno, con il quale viene respinta la dipendenza da CdS della mia patologia.
Contestualmente, la Questura mi ha notificato un atto con il quale viene notiziata la Prefettura, del superamento del limite di 365 giorni di aspettativa, finalizzato al recupero del 50% delle somme percepite oltre i 365 gg di aspettativa.
Adesso so già che mi direte usa la funzione "cerca" perchè se ne è già discusso, ed infatti qualcosa ho trovato ma mi è rimasto un dubbio.
In questi post, alcuni asseriscono che se il Ministero si esprime sulla dipendenza da CdS oltre i 24 mesi, non sono da restituire le somme percepite oltre il 12° mese facendo riferimento al D.P.R. 11 settembre 2007 nr. 170 dove veniva genericamente indicato che i recuperi non devono essere effettuati qualora la pronuncia sul riconoscimento della CdS avvenga oltre i 24 mesi dall'inizio dell'aspettativa.
Il problema è che il successivo D.P.R. 16 aprile 2009 nr. 51 ha introdotto il comma 4, differenziando in pratica i riformati per inabilità parziale che risultano definiti dal comma 3 e per i quali resta ancora valido il termine dei 24 mesi per la ripetibilità delle somme, mentre per chi rientra nei casi previsti dal comma 4, nel caso di mancato accoglimento della CdS, vanno restituite le somme percepite oltre il 12° mese.
Ora, scusandomi per questa lungaggine, ed escludendo interpretazioni personali delle norme attualmente in vigore, vorrei capire se qualcuno di voi è a conoscenza di casi concreti ove taluni uffici amministrativi abbiano proceduto al recupero delle somme pur avendo il Ministero decretato il mancato riconoscimento della CdS, oltre i 24 mesi dalla data di inizio aspettativa.
Grazie e un saluto a tutti
Re: Ripetibilità somme al 50% dopo i 12 mesi di aspettativa
===in aspettativa da aprile 2012 la risposta di luglio 2015 negativa, sono state attivate le procedure di recupero. parlo della P.P.luca66 ha scritto:Salve a tutti, sono stato dispensato a gennaio 2014 per inabilità permanente ai servizi di Polizia - Si idoneo al transito in altre amministrazioni dello Stato.
In totale, sino alla data della dispensa, ho accumulato 404 giorni di aspettativa continuativa, pagati comunque al 100% dato che era in corso la domanda per il riconoscimento di CdS.
Ora, dopo praticamente 36 mesi dall'inizio dell'aspettativa, mi è stato notificato il decreto del Ministero dell'Interno, con il quale viene respinta la dipendenza da CdS della mia patologia.
Contestualmente, la Questura mi ha notificato un atto con il quale viene notiziata la Prefettura, del superamento del limite di 365 giorni di aspettativa, finalizzato al recupero del 50% delle somme percepite oltre i 365 gg di aspettativa.
Adesso so già che mi direte usa la funzione "cerca" perchè se ne è già discusso, ed infatti qualcosa ho trovato ma mi è rimasto un dubbio.
In questi post, alcuni asseriscono che se il Ministero si esprime sulla dipendenza da CdS oltre i 24 mesi, non sono da restituire le somme percepite oltre il 12° mese facendo riferimento al D.P.R. 11 settembre 2007 nr. 170 dove veniva genericamente indicato che i recuperi non devono essere effettuati qualora la pronuncia sul riconoscimento della CdS avvenga oltre i 24 mesi dall'inizio dell'aspettativa.
Il problema è che il successivo D.P.R. 16 aprile 2009 nr. 51 ha introdotto il comma 4, differenziando in pratica i riformati per inabilità parziale che risultano definiti dal comma 3 e per i quali resta ancora valido il termine dei 24 mesi per la ripetibilità delle somme, mentre per chi rientra nei casi previsti dal comma 4, nel caso di mancato accoglimento della CdS, vanno restituite le somme percepite oltre il 12° mese.
Ora, scusandomi per questa lungaggine, ed escludendo interpretazioni personali delle norme attualmente in vigore, vorrei capire se qualcuno di voi è a conoscenza di casi concreti ove taluni uffici amministrativi abbiano proceduto al recupero delle somme pur avendo il Ministero decretato il mancato riconoscimento della CdS, oltre i 24 mesi dalla data di inizio aspettativa.
Grazie e un saluto a tutti
Re: Ripetibilità somme al 50% dopo i 12 mesi di aspettativa
Ciao Angri62, con la frase "sono state attivate le procedure di recupero", intendi dire che ti è già stato notificato un atto ufficiale relativo alla quantificazione delle somme da restituire o come nel mio caso, ti è stata solamente consegnata copia della comunicazione alla Prefettura da parte dell'Ufficio Personale, dei periodi di aspettativa complessivi?
Re: Ripetibilità somme al 50% dopo i 12 mesi di aspettativa
Salve, sono rimasto in aspettativa per malattia 15 mesi e in aspettativa speciale 12 mesi (riforma parziale). Ho dovuto restituire solo 3 mesi al 50%, già conguagliati e pagati con la licenza non fruita (le due aspettative non sono cumulabili). Arma CC
Saluti
Saluti
Re: Ripetibilità somme al 50% dopo i 12 mesi di aspettativa
===ho ricevuto da parte della ragioneria dello stato il decreto di recupero x 82 gioni.luca66 ha scritto:Ciao Angri62, con la frase "sono state attivate le procedure di recupero", intendi dire che ti è già stato notificato un atto ufficiale relativo alla quantificazione delle somme da restituire o come nel mio caso, ti è stata solamente consegnata copia della comunicazione alla Prefettura da parte dell'Ufficio Personale, dei periodi di aspettativa complessivi?
Re: Ripetibilità somme al 50% dopo i 12 mesi di aspettativa
da ariete17 » gio giu 04, 2015 6:39 pm
angri62 ha scritto:
===vorrei aggiungere solo un altra postilla.
l'aspettativa viene concessa quando il dipendente ha esaurito il congedo straordinario spettante nell'anno solare con l'entrare nell'anno nuovo e la malattia continua nessuna norma vieta la concessione del congedo spettante per il nuovo anno, solo alla fine del periodo di congedo straordinario si viene posti nuovamente in aspettativa e solo allo scadere della maturazione di tale condizione si determina la decurtazione, salvo che non subentra un nuovo anno con il relativo congedo.
nel caso si sfora di 30 giorni al termine del 2° anno solare saranno ripetibili la meta degli emolumenti per i 30 giorni.
e così via per tutti i periodi a seguire fino alla dispensa.
però se si tiene conto solo del fatto che l'aspettativa ha le sue regole e si ignora l'art. 37, come fanno le amministrazioni è ovvio che ingrassiamo l'erario.
il legislatore ha voluto tutelare la malattia con l'art.37 che poi tutti fanno orecchie da mercante e non viene applicato, ognuno cercherà nel limite delle possibilità farsi riconoscere questo sacrosanto diritto.
saluti
ariete17 ha scritto:
punto 1
TI FACCIO UN SEMPLICE ESEMPIO:
se al 1°genn sei in servizio o in convalescenza(entro i 45gg del tuo art.37)=ti spetta il tuo art.37 del dpr 3/57
se al 1°gennaio sei in aspettativa e NON rientri in servizio,il periodo di aspettativa NON SI INTERROMPE e non ti viene applicato l'art.37 del dpr 3/57, finchè non rientri in servizio;
punto 2
facendo decorrere i 12 MESI CONTINUATIVI dal 10.05.2012, considerato che dal precedente periodo di aspettativa sono passati 90gg (teniamo buoni questi, x me devono esser 91), e conteggiando anche i periodi di accertamenti c/o la CMO (c.d. “a disp. Della CMO”, necessari e previsti per poter verificare l’idoneità o meno al S.M.I.), il mio calcolo è il seguente:
10.05.2012 16-05-2012 aspettativa gg. 7
17-05-2012 18-06-2012 aspettativa gg. 33
19-06-2012 10-07-2012 accertamenti cmo gg. 22
11-07-2012 07-11-2012 aspettativa gg.120
08-11-2012 11-12-2012 accertamenti cmo gg. 34
12-12-2012 20-01-2013 aspettativa gg. 40
21-01-2013 06-03-2013 aspettativa gg. 45
congedo straordinario art.37 dpr 3/57 45 (ERRATA INTERPRETAZIONE)
07-03-2013 25-06-2013 aspettativa gg. 110
26-06-2013 16-07-2013 definizione gg.21 (AMMETTO DI NON SAPERE COME CONTEGGIARLO, QUINDI NON LO CONTEGGIO)
Totali gg. DA CONSIDERARE per il calcolo dei 12 mesi consecutivi: GG. 411
(RIPETIBILI 411-365= GG.46)
CERTO se tu vuoi considerare i 56 gg.(22+34) di accertamenti CMO come NON ASPRTTATIVA risulterebbero
In totale 355 (però ti sbaglieresti)
Questa è la mia disamina, ciao
angri62 ha scritto:
===grazie mille. prenderò spunto da quanto rappresentato.
buon fine settimana
ciao angri non hai + fatto sapere come era finita per il tuo calcolo dei gg. decurtabili, vedo che sono stati 82,
ti hanno rilasciato un prospetto?
angri62 ha scritto:
===vorrei aggiungere solo un altra postilla.
l'aspettativa viene concessa quando il dipendente ha esaurito il congedo straordinario spettante nell'anno solare con l'entrare nell'anno nuovo e la malattia continua nessuna norma vieta la concessione del congedo spettante per il nuovo anno, solo alla fine del periodo di congedo straordinario si viene posti nuovamente in aspettativa e solo allo scadere della maturazione di tale condizione si determina la decurtazione, salvo che non subentra un nuovo anno con il relativo congedo.
nel caso si sfora di 30 giorni al termine del 2° anno solare saranno ripetibili la meta degli emolumenti per i 30 giorni.
e così via per tutti i periodi a seguire fino alla dispensa.
però se si tiene conto solo del fatto che l'aspettativa ha le sue regole e si ignora l'art. 37, come fanno le amministrazioni è ovvio che ingrassiamo l'erario.
il legislatore ha voluto tutelare la malattia con l'art.37 che poi tutti fanno orecchie da mercante e non viene applicato, ognuno cercherà nel limite delle possibilità farsi riconoscere questo sacrosanto diritto.
saluti
ariete17 ha scritto:
punto 1
TI FACCIO UN SEMPLICE ESEMPIO:
se al 1°genn sei in servizio o in convalescenza(entro i 45gg del tuo art.37)=ti spetta il tuo art.37 del dpr 3/57
se al 1°gennaio sei in aspettativa e NON rientri in servizio,il periodo di aspettativa NON SI INTERROMPE e non ti viene applicato l'art.37 del dpr 3/57, finchè non rientri in servizio;
punto 2
facendo decorrere i 12 MESI CONTINUATIVI dal 10.05.2012, considerato che dal precedente periodo di aspettativa sono passati 90gg (teniamo buoni questi, x me devono esser 91), e conteggiando anche i periodi di accertamenti c/o la CMO (c.d. “a disp. Della CMO”, necessari e previsti per poter verificare l’idoneità o meno al S.M.I.), il mio calcolo è il seguente:
10.05.2012 16-05-2012 aspettativa gg. 7
17-05-2012 18-06-2012 aspettativa gg. 33
19-06-2012 10-07-2012 accertamenti cmo gg. 22
11-07-2012 07-11-2012 aspettativa gg.120
08-11-2012 11-12-2012 accertamenti cmo gg. 34
12-12-2012 20-01-2013 aspettativa gg. 40
21-01-2013 06-03-2013 aspettativa gg. 45
congedo straordinario art.37 dpr 3/57 45 (ERRATA INTERPRETAZIONE)
07-03-2013 25-06-2013 aspettativa gg. 110
26-06-2013 16-07-2013 definizione gg.21 (AMMETTO DI NON SAPERE COME CONTEGGIARLO, QUINDI NON LO CONTEGGIO)
Totali gg. DA CONSIDERARE per il calcolo dei 12 mesi consecutivi: GG. 411
(RIPETIBILI 411-365= GG.46)
CERTO se tu vuoi considerare i 56 gg.(22+34) di accertamenti CMO come NON ASPRTTATIVA risulterebbero
In totale 355 (però ti sbaglieresti)
Questa è la mia disamina, ciao
angri62 ha scritto:
===grazie mille. prenderò spunto da quanto rappresentato.
buon fine settimana
ciao angri non hai + fatto sapere come era finita per il tuo calcolo dei gg. decurtabili, vedo che sono stati 82,
ti hanno rilasciato un prospetto?
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
Re: Ripetibilità somme al 50% dopo i 12 mesi di aspettativa
===nessun prospetto del conteggio solo il decreto di pagare 82 giorni - eccedenti dal 26.4.2012 al 25.4.2013 fino al 16.7.2013-siamo già al tar.ariete17 ha scritto:da ariete17 » gio giu 04, 2015 6:39 pm
angri62 ha scritto:
===vorrei aggiungere solo un altra postilla.
l'aspettativa viene concessa quando il dipendente ha esaurito il congedo straordinario spettante nell'anno solare con l'entrare nell'anno nuovo e la malattia continua nessuna norma vieta la concessione del congedo spettante per il nuovo anno, solo alla fine del periodo di congedo straordinario si viene posti nuovamente in aspettativa e solo allo scadere della maturazione di tale condizione si determina la decurtazione, salvo che non subentra un nuovo anno con il relativo congedo.
nel caso si sfora di 30 giorni al termine del 2° anno solare saranno ripetibili la meta degli emolumenti per i 30 giorni.
e così via per tutti i periodi a seguire fino alla dispensa.
però se si tiene conto solo del fatto che l'aspettativa ha le sue regole e si ignora l'art. 37, come fanno le amministrazioni è ovvio che ingrassiamo l'erario.
il legislatore ha voluto tutelare la malattia con l'art.37 che poi tutti fanno orecchie da mercante e non viene applicato, ognuno cercherà nel limite delle possibilità farsi riconoscere questo sacrosanto diritto.
saluti
ariete17 ha scritto:
punto 1
TI FACCIO UN SEMPLICE ESEMPIO:
se al 1°genn sei in servizio o in convalescenza(entro i 45gg del tuo art.37)=ti spetta il tuo art.37 del dpr 3/57
se al 1°gennaio sei in aspettativa e NON rientri in servizio,il periodo di aspettativa NON SI INTERROMPE e non ti viene applicato l'art.37 del dpr 3/57, finchè non rientri in servizio;
punto 2
facendo decorrere i 12 MESI CONTINUATIVI dal 10.05.2012, considerato che dal precedente periodo di aspettativa sono passati 90gg (teniamo buoni questi, x me devono esser 91), e conteggiando anche i periodi di accertamenti c/o la CMO (c.d. “a disp. Della CMO”, necessari e previsti per poter verificare l’idoneità o meno al S.M.I.), il mio calcolo è il seguente:
10.05.2012 16-05-2012 aspettativa gg. 7
17-05-2012 18-06-2012 aspettativa gg. 33
19-06-2012 10-07-2012 accertamenti cmo gg. 22
11-07-2012 07-11-2012 aspettativa gg.120
08-11-2012 11-12-2012 accertamenti cmo gg. 34
12-12-2012 20-01-2013 aspettativa gg. 40
21-01-2013 06-03-2013 aspettativa gg. 45
congedo straordinario art.37 dpr 3/57 45 (ERRATA INTERPRETAZIONE)
07-03-2013 25-06-2013 aspettativa gg. 110
26-06-2013 16-07-2013 definizione gg.21 (AMMETTO DI NON SAPERE COME CONTEGGIARLO, QUINDI NON LO CONTEGGIO)
Totali gg. DA CONSIDERARE per il calcolo dei 12 mesi consecutivi: GG. 411
(RIPETIBILI 411-365= GG.46)
CERTO se tu vuoi considerare i 56 gg.(22+34) di accertamenti CMO come NON ASPRTTATIVA risulterebbero
In totale 355 (però ti sbaglieresti)
Questa è la mia disamina, ciao
angri62 ha scritto:
===grazie mille. prenderò spunto da quanto rappresentato.
buon fine settimana
ciao angri non hai + fatto sapere come era finita per il tuo calcolo dei gg. decurtabili, vedo che sono stati 82,
ti hanno rilasciato un prospetto?
Re: Ripetibilità somme al 50% dopo i 12 mesi di aspettativa
===nessun prospetto del conteggio solo il decreto di pagare 82 giorni - eccedenti dal 26.4.2012 al 25.4.2013 fino al 16.7.2013-siamo già al tar.ariete17 ha scritto:da ariete17 » gio giu 04, 2015 6:39 pm
angri62 ha scritto:
===vorrei aggiungere solo un altra postilla.
l'aspettativa viene concessa quando il dipendente ha esaurito il congedo straordinario spettante nell'anno solare con l'entrare nell'anno nuovo e la malattia continua nessuna norma vieta la concessione del congedo spettante per il nuovo anno, solo alla fine del periodo di congedo straordinario si viene posti nuovamente in aspettativa e solo allo scadere della maturazione di tale condizione si determina la decurtazione, salvo che non subentra un nuovo anno con il relativo congedo.
nel caso si sfora di 30 giorni al termine del 2° anno solare saranno ripetibili la meta degli emolumenti per i 30 giorni.
e così via per tutti i periodi a seguire fino alla dispensa.
però se si tiene conto solo del fatto che l'aspettativa ha le sue regole e si ignora l'art. 37, come fanno le amministrazioni è ovvio che ingrassiamo l'erario.
il legislatore ha voluto tutelare la malattia con l'art.37 che poi tutti fanno orecchie da mercante e non viene applicato, ognuno cercherà nel limite delle possibilità farsi riconoscere questo sacrosanto diritto.
saluti
ariete17 ha scritto:
punto 1
TI FACCIO UN SEMPLICE ESEMPIO:
se al 1°genn sei in servizio o in convalescenza(entro i 45gg del tuo art.37)=ti spetta il tuo art.37 del dpr 3/57
se al 1°gennaio sei in aspettativa e NON rientri in servizio,il periodo di aspettativa NON SI INTERROMPE e non ti viene applicato l'art.37 del dpr 3/57, finchè non rientri in servizio;
punto 2
facendo decorrere i 12 MESI CONTINUATIVI dal 10.05.2012, considerato che dal precedente periodo di aspettativa sono passati 90gg (teniamo buoni questi, x me devono esser 91), e conteggiando anche i periodi di accertamenti c/o la CMO (c.d. “a disp. Della CMO”, necessari e previsti per poter verificare l’idoneità o meno al S.M.I.), il mio calcolo è il seguente:
10.05.2012 16-05-2012 aspettativa gg. 7
17-05-2012 18-06-2012 aspettativa gg. 33
19-06-2012 10-07-2012 accertamenti cmo gg. 22
11-07-2012 07-11-2012 aspettativa gg.120
08-11-2012 11-12-2012 accertamenti cmo gg. 34
12-12-2012 20-01-2013 aspettativa gg. 40
21-01-2013 06-03-2013 aspettativa gg. 45
congedo straordinario art.37 dpr 3/57 45 (ERRATA INTERPRETAZIONE)
07-03-2013 25-06-2013 aspettativa gg. 110
26-06-2013 16-07-2013 definizione gg.21 (AMMETTO DI NON SAPERE COME CONTEGGIARLO, QUINDI NON LO CONTEGGIO)
Totali gg. DA CONSIDERARE per il calcolo dei 12 mesi consecutivi: GG. 411
(RIPETIBILI 411-365= GG.46)
CERTO se tu vuoi considerare i 56 gg.(22+34) di accertamenti CMO come NON ASPRTTATIVA risulterebbero
In totale 355 (però ti sbaglieresti)
Questa è la mia disamina, ciao
angri62 ha scritto:
===grazie mille. prenderò spunto da quanto rappresentato.
buon fine settimana
ciao angri non hai + fatto sapere come era finita per il tuo calcolo dei gg. decurtabili, vedo che sono stati 82,
ti hanno rilasciato un prospetto?
Re: Ripetibilità somme al 50% dopo i 12 mesi di aspettativa
Ciao angri62, mi sembra di aver capito che hai intentato ricorso al TAR avverso il decreto di recupero dei giorni eccedenti.
Se così fosse, tu o il tuo avvocato, avete individuato qualche normativa che permette di ricorrere contro il decreto di recupero somme stipendiali?
O eventualmente, su quali supposizioni si baserebbe il ricorso al TAR?
Io purtroppo sono giorni che cerco sul web qualche normativa a riguardo ma al momento non ho trovato nulla.
Se così fosse, tu o il tuo avvocato, avete individuato qualche normativa che permette di ricorrere contro il decreto di recupero somme stipendiali?
O eventualmente, su quali supposizioni si baserebbe il ricorso al TAR?
Io purtroppo sono giorni che cerco sul web qualche normativa a riguardo ma al momento non ho trovato nulla.
Re: Ripetibilità somme al 50% dopo i 12 mesi di aspettativa
Ciao, a me, circa 20 gg fa è stato notificato un decreto Prefettizio di recupero somme al 50% relativo all'anno 2009 di 14 gg !!! in quanto la negativa della causa di servizio è arrivato dopo 7 anni !!!
Considerato che i debiti verso l'amministrazione hanno una prescrizione di 5 anni, considerato che da sentenze del Consiglio di Stato, il ritardo della definizione della pratica non si può imputare al dipendente, considerato che quei 14 gg. sono il ritardo nell'emissione del Decreto da parte del Ministero dell'Interno e non la data della mia riforma che è precedente i 365 gg.
Io ho inoltrato, tramite legale, lettera di autotutela al Prefetto che ha emesso il Decreto per richiederne l'annullamento... appena mi risponderà vi informerò...
Considerato che i debiti verso l'amministrazione hanno una prescrizione di 5 anni, considerato che da sentenze del Consiglio di Stato, il ritardo della definizione della pratica non si può imputare al dipendente, considerato che quei 14 gg. sono il ritardo nell'emissione del Decreto da parte del Ministero dell'Interno e non la data della mia riforma che è precedente i 365 gg.
Io ho inoltrato, tramite legale, lettera di autotutela al Prefetto che ha emesso il Decreto per richiederne l'annullamento... appena mi risponderà vi informerò...
Re: Ripetibilità somme al 50% dopo i 12 mesi di aspettativa
===molto semplice, ho ancora la causa di servizio in corso, ed ho fatto in attesa tra un verbale e l'altro 112 giorni-se l'amministrazione se la prende comoda perchè deve pagare il dipendente?luca66 ha scritto:Ciao angri62, mi sembra di aver capito che hai intentato ricorso al TAR avverso il decreto di recupero dei giorni eccedenti.
Se così fosse, tu o il tuo avvocato, avete individuato qualche normativa che permette di ricorrere contro il decreto di recupero somme stipendiali?
O eventualmente, su quali supposizioni si baserebbe il ricorso al TAR?
Io purtroppo sono giorni che cerco sul web qualche normativa a riguardo ma al momento non ho trovato nulla.
Re: Ripetibilità somme al 50% dopo i 12 mesi di aspettativa
Infatti, normativamente non si è più idonei al servizio all'atto del giudizio della CMO, altri Ministeri distinguono tra data del Decreto (che è la data nel quale viene ratificato l'atto della CMO) e la data della inidoneità.
putroppo agli Interni la fanno partire dalla data nella quale materialmente redigono l'atto, costringendoti ad adire a vie legali.
putroppo agli Interni la fanno partire dalla data nella quale materialmente redigono l'atto, costringendoti ad adire a vie legali.
Re: Ripetibilità somme al 50% dopo i 12 mesi di aspettativa
Scusa angri62 ma non ti seguo più: qualche post più sopra, hai scritto che a luglio 2015 hai avuto risposta negativa alla cds, ora che hai la cds in corso........!!!
In ogni caso, il ricorso al tar si baserà su qualche normativa ben precisa e non sul fatto che "....se l'amministrazione se la prende comoda perchè deve pagare il dipendente?...."
A me l'avvocato ha consigliato di far ricorso perchè a suo dire, tutti quelli che hanno fatto ricorso lo hanno vinto.
Solo che vuole fare un papocchio comprendente sia il rifiuto della cds sia la richiesta di restituzione 50% stipendio.
Considerato che le varie sentenze dei tar, dispongono le spese di circa 2.000 € a carico della parte perdente, considerato che la somma che dovrò restituire all'amministrazione corrisponde a circa 2.000 €, in caso di rigetto della causa non mi va di rimetterci 4.000 € in totale.
E' per questo motivo che prima di dare l'incarico all'avvocato, vorrei sapere se esistono normative specifiche, per capire di che morte posso morire
In ogni caso, il ricorso al tar si baserà su qualche normativa ben precisa e non sul fatto che "....se l'amministrazione se la prende comoda perchè deve pagare il dipendente?...."
A me l'avvocato ha consigliato di far ricorso perchè a suo dire, tutti quelli che hanno fatto ricorso lo hanno vinto.
Solo che vuole fare un papocchio comprendente sia il rifiuto della cds sia la richiesta di restituzione 50% stipendio.
Considerato che le varie sentenze dei tar, dispongono le spese di circa 2.000 € a carico della parte perdente, considerato che la somma che dovrò restituire all'amministrazione corrisponde a circa 2.000 €, in caso di rigetto della causa non mi va di rimetterci 4.000 € in totale.
E' per questo motivo che prima di dare l'incarico all'avvocato, vorrei sapere se esistono normative specifiche, per capire di che morte posso morire
Re: Ripetibilità somme al 50% dopo i 12 mesi di aspettativa
Ecco, questo è il punto, adire alle vie legali ma in base a quale normativa?maxkr72 ha scritto:Infatti, normativamente non si è più idonei al servizio all'atto del giudizio della CMO, altri Ministeri distinguono tra data del Decreto (che è la data nel quale viene ratificato l'atto della CMO) e la data della inidoneità.
putroppo agli Interni la fanno partire dalla data nella quale materialmente redigono l'atto, costringendoti ad adire a vie legali.
Re: Ripetibilità somme al 50% dopo i 12 mesi di aspettativa
Inoltre, proprio oggi, ho trovato sul web la circolare del Ministero della Giustizia, GDAP-0171394-2015 del 14 maggio 2015, dove al punto 2.2 viene chiaramente indicato che il provvedimento di dispensa non può avere decorrenza anteriore alla data del provvedimento stesso.
Purtroppo, questa è l'ennesima circolare emessa senza riportare riferimenti normativi, quindi al momento non capisco se quanto stabilito dalla circolare è una interpretazione data dal Ministero della Giustizia oppure se vi è una norma precisa che stabilisce quanto sancito con la circolare
Purtroppo, questa è l'ennesima circolare emessa senza riportare riferimenti normativi, quindi al momento non capisco se quanto stabilito dalla circolare è una interpretazione data dal Ministero della Giustizia oppure se vi è una norma precisa che stabilisce quanto sancito con la circolare
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