Nuovo 1393 del Codice dell'ordinamento militare

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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skywalker

Nuovo 1393 del Codice dell'ordinamento militare

Messaggio da skywalker »

Buonasera, l’art. 15 della legge riguardante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” modifica l'articolo 1393 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) che attualmente disciplina i rapporti tra procedimenti disciplinari e procedimenti penali riguardanti il personale militare.
La modifica introdotta estende anche al personale militare la disciplina recata dal decreto legislativo n. 168 del 2001 in base al quale (articolo 55-ter) il procedimento disciplinare avente ad oggetto fatti in relazione ai quali sta procedendo l'autorità giudiziaria deve essere avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale, salvo che sussistano particolari difficoltà nell'istruttoria per l'accertamento dei fatti.
Ecco l’articolo nel testo di legge:
Art. 15. (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale per il personale delle Forze armate) 1. L’articolo 1393 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente: «Art. 1393. - (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale). – 1. In caso di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, si applica la disciplina in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui all’articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Si applicheranno quindi, al personale delle Forze armate le norme sul procedimento disciplinare dei dipendenti della Pubblica Amministrazione: potranno essere presi provvedimenti disciplinari nei confronti dei militari anche se il processo che riguarda questi fatti non si è concluso.
Al di là della palese volontà vessatoria, gradirei sapere cosa accadrebbe se venisse ad esempio applicata una sanzione di stato (rimozione) e poi dopo una decina d'anni, visti i tempi della giustizia italiana il militare risultasse assolto? Gli danno i 10 anni di stipendi arretrati? O si prescrivono? E l'esistenza rovinata chi la paga? L'illogicità ormai è dilagante... e poi, questa nuova norma avrebbe effetto retroattivo, cioè si applicherebbe anche a chi ha procedimenti penali in corso da tempo senza che l'amministrazione abbia mai intrapreso alcuna azione (ad es. sospensione) verso il dipendente?
Grazie per chi saprà darmi lumi


nabboni

Re: Nuovo 1393 del Codice dell'ordinamento militare

Messaggio da nabboni »

Leggendola a freddo è stata fatta in modo tale da penalizzare pesantemente il personale militare. Purtroppo per loro, però, a mio parere, sarà un incredibile autogoal. Se si inizia e conclude il procedimento in pendenza di procedimento penale, l'Amministrazione utilizzerà le stesse risultanza del procedimento penale, quindi, nel caso in cui il militare venisse assolto per quei medesimi fatti, quest'ultimo può richiedere la revisione del p. disciplinare e quindi essere riammesso. L'Amministrazione dovrebbe essere così preparata da capire se conviene utilizzare le stesse risultanze del procedimento penale ovvero, di considerare i fatti sotto altri aspetti. E' dura, direi durissima e per me è un clamoroso autogoal, di chi, ovviamente, non ha mai avuto a che fare direttamente e praticamente con queste questioni.
skywalker

Re: Nuovo 1393 del Codice dell'ordinamento militare

Messaggio da skywalker »

Grazie innanzitutto per la sollecita risposta. Sembra che lo Stato, tramite l'Amministrazione, abbia fretta di "punire" il militare ancor prima che esso sia dichiarato colpevole dal Giudice! Alla faccia della presunzione di innocenza fino all'ultimo grado di giudizio!
Si continuano a negare i diritti fondamentali di ogni cittadino ai militari....Ci manca solo che ripristinino le pene corporali ad arbitrio.....
In attesa di un parere più tecnico del Dott. Carta, sarebbe logico aspettarsi che a questo punto l'Amministrazione, non avendo la preparazione necessaria come tu giustamente affermi, potrebbe non far altro che trincerarsi dietro al fatto "che sussistono particolari difficoltà nell'istruttoria per l'accertamento dei fatti" allo scopo di rimandare il procedimento disciplinare all'esito del giudicato penale.
Dico "potrebbe" in quanto per fare questo ci vorrebbero delle menti "illuminate" che purtroppo ultimamente latitano in seno all'A.D.!

In merito alla preparazione dell'Amministrazione poi, sappiamo tutti cosa succede in un Ufficio Comando quando c'è da instaurare un procedimento disciplinare....."dove sta il COM?? ed il TUOM che dice?....Hai sentito Tizio se sa qualcosa su come fare...hai nominato l'inquirente? (che nulla o poco sa di procedimenti disciplinari) eccetera eccetera...mi raccomando le notifiche...e che divisa mi metto per l'occasione?

Poi vorrei sapere per esempio, per chi ha un procedimento penale in corso da anni, senza nemmeno ancora aver avuto nessun grado di giudizio, e nei suoi confronti l'amministrazione non ha fatto ancora nulla (ne sospensioni ne altro) cosa si deve aspettare dopo questa modifica di legge?
Inizierebbe ora il procedimento disciplinare? Verrà punito ora per allora? E come accertare i fatti di anni prima senza almeno un giudizio di 1° grado? E a questo punto, non sarebbe corretto consentire che il militare fosse assistito dal suo legale, visto che l'accertamento delle responsabilità andrebbe fatto sugli atti giudiziari in mano al Giudice?
Meno male che a marzo esco da questa gabbia di matti!
jonnidread

Re: Nuovo 1393 del Codice dell'ordinamento militare

Messaggio da jonnidread »

Al riguardo, si ricorda che, attualmente, in base alla disposizione sopra richiamata (articolo 1393 del Codice dell'ordinamento militare) se per il fatto addebitato al militare è stata esercitata l'azione penale, ovvero è stata disposta dall'autorità giudiziaria una delle misure previste dall'articolo 915, comma 1 del Codice (fermo, arresto, misure cautelari coercitive limitative della libertà personale, misure cautelari interdittive o coercitive tali da impedire la prestazione del servizio, misure di prevenzione provvisorie, la cui applicazione renda impossibile la prestazione del servizio) il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale o di prevenzione e, se già iniziato, deve essere sospeso.

Salve questa e la parte che riguarda la norma precedente al 2010 ma se rimango coinvolto in una vicenda risalente prima del 2010 e attualmente ancora in corso quale articolo viene applicato? Inoltre possono retroattivare il procedimento disciplinare prima che andassi in pensione per riforma cmo,e sospenderli la pensione ? Grazie
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