Salve Gent.mo Avv., avrei la necessità di sottoporle la mia situazione attuale, che segue:
Sono un maresciallo della Guardia Costiera destinato da 5 anni in una regione meridionale dove ho conosciuto la mia attuale ragazza. Sono campano ed ho una situazione familiare molto particolare perché ho entrambi i genitori invalidi (mio padre 100% per causa di servizio congedato e mia madre invalidità civile al 75%), ho due sorelle che vivono a firenze e sono il solo a prendermi cura dei miei genitori con non pochi problemi. Pertanto dal 2003 ho prodotto istanza di trasferimento, che nel 2007 è stata parzialmente accolta con un temporaneo trasferimento semestrale e poi più nulla, nonostante la condizione dei miei si fossero aggravate nel tempo e prontamente riferite conferendo con il reparto personale. Per fortuna la mia ragazza, che praticamente fa la mia stessa vita di pendolare, ha vinto un concorso per l'assunzione a tempo pieno e a tempo indeterminato nella PA, in particolare presso il Ministero dell'Istruzione. Attualmente entro fine settembre deve comunicare le sue desiderate per la prima destinazione. Noi preferiremmo che fosse assegnata in campania o al massimo nel lazio. A tal riguardo, anche in considerazione della sua classificazione in graduatoria (20/75), avrei pensato di motivare bene le sue desiderate in considerazione del nostro prossimo matrimonio e della mia domanda di trasferimento per la campania e per il lazio. Atteso che il nostro matrimonio sarà prossimo, ed io sono residente in campania e lei a casa dei suoi nella regione dove lavoro, lei consiglia di far spostare la sua residenza presso la mia per vantare quanto meno un rapporto more uxorio di convivenza, al fine di poter essere assegnata in campania o lazio? la ringrazio anticipatamente.
1^ destinazione nella PA - Ricongiungimento familiare
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Re: 1^ destinazione nella PA - Ricongiungimento familiare
MI scuso se non ho concluso correttamente la mia problematica, in effetti il tutto al fine di cercare di facilitare anche il mio di trasferimento per poter vivere una vita insieme e smettere di avere un trolley per amico!!!
grazie
grazie
- Avv. Giorgio Carta
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- Iscritto il: ven apr 03, 2009 9:14 am
Re: 1^ destinazione nella PA - Ricongiungimento familiare
Messaggio da Avv. Giorgio Carta »
Vorrei rispondere, con le seguenti considerazioni, a tutti coloro che chiedono in riferimento al cosidetto "ricongiungimento familiare" che, è bene precisarlo, come istituto giuridico è vigente solo in riferimento agli stranieri residenti in Italia, per ciò che concerne visti e permessi di soggiorno.
Ciò premesso, va affermato che NON ESISTE ALCUN DIRITTO AD UNA SPECIFICA SEDE DI SERVIZIO!
Ciò vale per qualsiasi pubblico dipendente e, a maggior ragione, per militari e appartenenti alle forze dell'ordine (che sono, come è noto, i dipendenti pubblici con meno diritti).
Eventuali situazioni di svantaggio (dovute a congiunti gravemente malati o figlii in arrivo) rilevano solo se rientrano nelle restrittive e tassative ipotesi previste dalla legge n. 104/1992 o nella normativa sui permessi parentali.
La prima normativa è utilizzabile a vantaggio dei soli dipendenti pubblici che ATTUALMENTE (cioè all'eopoca dell'istanza) già assistano con continuità un congiunto che sia stato dichiarato dall'ASL handicappato grave (se non è dichiarata anche la gravità, la normativa non si applica).
La seconda normativa è applicabile in caso di nascita di un figlio e, di regola, è usufruibile fino ai primi otto mesi di vita del piccolo.
Altre situazioni, per quanto gravi ed umanamente destabilizzanti, NON SONO PRESE IN CONSIDERAZIONE DALLA LEGGE.
Pertanto, esse possono essere rappresentate nell'ambito di domande di trasferimento che, però, non comportano alcun obbligo dell'Amministrazione, che decide sulle stesse nella piena discrezionalità e, cioè, nella piena potestà di stabilire dove e come impiegare il proprio personale.
Infine, va detto che il coniuge di un militare ha diritto ad essere trasferito, se possibile, nella medesima sede del congiunto solo se , convivente con quest'ultimo e se allontanato per effetto di un trasferimento d'ufficio, cioè non a domanda.
Spero, quindi, di avere risposto esaurientemente alle innumerevoli, ma comprensiili, istanze fatte dai frequentatori del forume.
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
Ciò premesso, va affermato che NON ESISTE ALCUN DIRITTO AD UNA SPECIFICA SEDE DI SERVIZIO!
Ciò vale per qualsiasi pubblico dipendente e, a maggior ragione, per militari e appartenenti alle forze dell'ordine (che sono, come è noto, i dipendenti pubblici con meno diritti).
Eventuali situazioni di svantaggio (dovute a congiunti gravemente malati o figlii in arrivo) rilevano solo se rientrano nelle restrittive e tassative ipotesi previste dalla legge n. 104/1992 o nella normativa sui permessi parentali.
La prima normativa è utilizzabile a vantaggio dei soli dipendenti pubblici che ATTUALMENTE (cioè all'eopoca dell'istanza) già assistano con continuità un congiunto che sia stato dichiarato dall'ASL handicappato grave (se non è dichiarata anche la gravità, la normativa non si applica).
La seconda normativa è applicabile in caso di nascita di un figlio e, di regola, è usufruibile fino ai primi otto mesi di vita del piccolo.
Altre situazioni, per quanto gravi ed umanamente destabilizzanti, NON SONO PRESE IN CONSIDERAZIONE DALLA LEGGE.
Pertanto, esse possono essere rappresentate nell'ambito di domande di trasferimento che, però, non comportano alcun obbligo dell'Amministrazione, che decide sulle stesse nella piena discrezionalità e, cioè, nella piena potestà di stabilire dove e come impiegare il proprio personale.
Infine, va detto che il coniuge di un militare ha diritto ad essere trasferito, se possibile, nella medesima sede del congiunto solo se , convivente con quest'ultimo e se allontanato per effetto di un trasferimento d'ufficio, cioè non a domanda.
Spero, quindi, di avere risposto esaurientemente alle innumerevoli, ma comprensiili, istanze fatte dai frequentatori del forume.
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
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