CATEGORIA CDS SBAGLIATA.
CATEGORIA CDS SBAGLIATA.
Salve a tutti
Mi è stata riconosciuta la ottava categoria per quanto concerne la causa di servizio.
Peccato però che nel tempo in cui hanno deciso (4 anni), per il riconoscimento della CdS, io abbia fatto causa riguardo al punteggio di invalidità che mi aveva assegnato la CMO e vinto, portando l'invalidità ad una corrispondente 5 categoria. (55%)
Cosa vi chiedo:
La 8 e la 5 categoria percepiscono la medesima ppo? (10% della P.A.L.)
Ovvero in soldi non ci rimetterei niente?
Perché se così fosse eviterei di fare un ricorso alla corte dei conti, al Tar al giudice ordinario?? Rischiando di vedermelo rigettato per mancanza di interesse.
Il mio unico timore è che se tra 10 anni decidono di diminuire le percentuali di pagamento per ogni categoria e se per esempio decidessero 8 categoria prenderà il 3% della P.A.l la 7 il 4% e così via mi sarei fregato....
Cosa ne pensate?
Mi è stata riconosciuta la ottava categoria per quanto concerne la causa di servizio.
Peccato però che nel tempo in cui hanno deciso (4 anni), per il riconoscimento della CdS, io abbia fatto causa riguardo al punteggio di invalidità che mi aveva assegnato la CMO e vinto, portando l'invalidità ad una corrispondente 5 categoria. (55%)
Cosa vi chiedo:
La 8 e la 5 categoria percepiscono la medesima ppo? (10% della P.A.L.)
Ovvero in soldi non ci rimetterei niente?
Perché se così fosse eviterei di fare un ricorso alla corte dei conti, al Tar al giudice ordinario?? Rischiando di vedermelo rigettato per mancanza di interesse.
Il mio unico timore è che se tra 10 anni decidono di diminuire le percentuali di pagamento per ogni categoria e se per esempio decidessero 8 categoria prenderà il 3% della P.A.l la 7 il 4% e così via mi sarei fregato....
Cosa ne pensate?
- Marco Metello
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Re: CATEGORIA CDS SBAGLIATA.
Messaggio da Marco Metello »
L'unica cosa che guadagneresti è l'equo indennizzo al 50%, circa 7 o 8 euro in più.
Saluti
Saluti
Re: CATEGORIA CDS SBAGLIATA.
IL PENSIONAMENTO PRIVILEGIATO: PRESUPPOSTI – MISURA - PROCEDIMENTO.
di Rocco Di Passio, Consigliere della Corte dei conti
I presupposti
Il trattamento pensionistico privilegiato si fonda sulla menomazione inabilitante dell’integrità personale riportata dal lavoratore delle amministrazioni pubbliche a causa dell’adempimento degli obblighi di servizio; esso presuppone solo l’instaurazione, di fatto o di diritto, del rapporto di servizio, prescindendo da limiti di tempo (per gli iscritti all’I.N. P.D.A.P., art. 33 R.D.L. 3.3.1938 n. 680).
Per questo si distingue da quello normale, che presuppone che il rapporto di servizio si sia svolto almeno per un periodo di tempo minimo (nel sistema a ripartizione) o che vi sia stato una contribuzione minima (nel sistema contributivo).
Il pensionamento privilegiato può essere speciale o ordinario; il primo presuppone una menomazione dell’integrità personale dovuta a causa violenta, di per sé estranea alla normale logica di svolgimento del rapporto di servizio, ma ad esso, sia pure indirettamente, riconducibile (c.d. adempimento del dovere); il secondo trova il suo fondamento nell’adempimento dei "normali" obblighi connessi al rapporto di servizio.
Il diritto soggettivo, con contenuto patrimoniale, del trattamento pensionistico privilegiato ordinario implica necessariamente (condizione necessaria ed indispensabile) la cessazione ("risoluzione" secondo i vari c.n. l.) del rapporto di impiego per una invalidità (art. 70, comma 1, d.P.R. 29.12.1973 n. 1092) cagionata da eventi di servizio di natura ed entità tali da rendere il dipendente totalmente inabile a continuarlo (art. 64, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, per i dipendenti "civili" delle pubbliche amministrazioni; art. 33 r.d.l. 3.3.1938 n. 680 e art. 7 comma 2 legge 11.4.1955 n. 379 per i dipendenti iscritti all’I.N. P.D.A.P.); l’inabilità deve essere la causa unica ed esclusiva della cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso in cui l’inabilità sia dovuta ad infermità o lesione che, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, non siano state ancora riconosciute come dipendenti da causa di servizio, l’interessato, entro cinque anni (tre anni, per gli iscritti alle casse I.N. P.D.A.P. (art. 33, comma 3, R.D.L. n. 680/1938, art. 7, comma 2, l. n. 379/1955) dalla cessazione del rapporto, può chiedere che si proceda a tale riconoscimento (art. 169, comma 1, cit. d.P.R.); se, invece, in costanza di rapporto di servizio, vi è stata constatazione dell’infermità causa dell’inabilità, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio può essere richiesta senza limiti di tempo.
Il termine è perentorio (cit. artt. 33 e 7); è elevato a dieci anni se l’invalidità è derivata da parkinsonismo; per gli incapaci, è sospeso per il periodo di durata dello stato di incapacità di agire (art. 191, comma 4, d.P.R. n. 1092/1973).
Per i dipendenti militari e assimilati, l’inabilità deve sussistere al momento del collocamento in pensione o in congedo o nella riserva, in caso di invalidità comportante inabilità parziale, con possibilità di continuare a prestare servizio (art. 67, comma 1, cit. d.P.R.).
In entrambi i casi, è stata affermata la natura retributiva del trattamento di privilegio, che è integrativa della pensione ordinaria normale (artt. 65, 67 cit. d.P.R.).
La pensione privilegiata ordinaria tabellare (tab. n. 3 allegata al cit. d.P.R.; tab. allegata alla legge 29.4.1976 n. 177), assimilabile al trattamento privilegiato di guerra, spetta ai militari in servizio di leva ed ai militari e militarizzati con grado inferiore a quello di caporale compreso (art. 67, comma 5, cit. d.P.R.), i quali, abbiano subito una menomazione dell’integrità personale invalidante.
Il trattamento pensionistico tabellare corrisposto ai militari in servizio di leva, i quali intrattengono con il pubblico potere un rapporto di servizio obbligatorio (imposto) – e non il tipico rapporto di servizio volontario qualificato come di impiego - ha natura risarcitoria ed è soggetto ad un regime giuridico diverso rispetto a quello del trattamento pensionistico ordinario (normale o privilegiato), quale è quello tabellare corrisposto ai militari ed assimilati in servizio volontario (cit. comma 5).
Il presupposto del trattamento pensionistico privilegiato "ordinario" è la cessazione del rapporto di lavoro per inabilità (permanente, comma 1 lett. c cit. art. 33 R.D.L. n. 680/1933) che consegua ad invalidità dovuta in modo diretto immediato ed esclusivo a menomazione dell’integrità personale scaturita da infermità o lesione insorte per causa di servizio (art. 64, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973; cit., comma 1 lett. c).
Esso implica l’esistenza di infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio dalle quali sia derivata una menomazione dell’integrità alla persona tale da comportare inabilità al servizio; dalla menomazione, conseguente all’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, deve essere derivata una invalidità permanente dalla quale esclusivamente deve conseguire l’inidoneità per inabilità al servizio, causa unica della risoluzione del rapporto di servizio.
Poiché l’inabilità al servizio consegue ad un grado di invalidità superiore al 60%, questa fattispecie ricorre nel caso in cui l’infermità, dalla quale deriva l’invalidità, è ascrivibile a categ. superiore alla V della tab. A.
Per i dipendenti "civili", pertanto, il presupposto immediato del pensionamento privilegiato non è l’infermità (presupposto mediato), ma l’inabilità.
Per i dipendenti militari e assimilati, sono previsti due tipi di pensionamenti privilegiati: quello tabellare e quello ordinario. Presupposto del trattamento privilegiato tabellare (art. 67, comma 1, cit. d.P.R.), sono le "infermità o lesione dipendenti da fatti di servizio … non suscettibili di miglioramento"; esso prescinde dall’inabilità al servizio e, quindi, non implica risoluzione del rapporto di servizio; consegue a infermità o lesione i cui effetti sulla compagine della persona del militare sono irregredibili nel tempo; ancorché non suscettibili di ingravescenza, quindi stabili nel tempo, non si presentano, però, per la loro natura in rapporto al soggetto portatore dell’infermità, "suscettibili di regredire", in tal senso dovendosi intendere il "miglioramento" di cui parla il legislatore.
Quando l’infermità o lesione comportano l’inabilità, con conseguente cessazione del rapporto di servizio, anche per questi dipendenti si ha il trattamento pensionistico ordinario privilegiato.
Nel caso in cui il militare "sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che abbia riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa o che gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, è tolto dai ruoli del servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell’idoneità".
Se l’infermità proviene da cause di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, consegue la pensione privilegiata rispettivamente ordinaria o di guerra o l’assegno rinnovabile (art. 36 ss. L. 10.4.1954, n. 113).
Per la polizia di stato, dopo la smilitarizzazione, "le cause di cessazione dal servizio … sono quelle previste" dal d.P.R. n. 1092/1973; agli allievi della polizia di stato che frequentano i corsi dell’istituto superiore di polizia i quali "siano stati dimessi per aver perso l’idoneità fisica, psichica, per infermità o lesioni riportate durante il corso e per causa di esso e che comportino l’inidoneità ai servizi di istituto", compete il trattamento privilegiato previsto dalle leggi 25.5.1981, n. 280 e 3.6.1981, n. 308.
Agli allievi in servizio di polizia, per le stesse cause, compete il trattamento privilegiato di cui ai d.P.R. 25.10.1981 n. 738 e 24.4.1982 n. 339.
Per i militari (e assimilati), condizione necessaria ed indispensabile dell’insorgenza del diritto alla pensione tabellare è che l’infermità (o lesione) non sia suscettibile di miglioramento e che sia ascrivibile ad una delle categ. della tab. A allegata alla legge 18.3.1968, n. 313; quando è suscettibile di miglioramento ed è classificabile nella detta tab. A, spetta temporaneamente l’assegno rinnovabile (art. 68, comma 1, cit. d.P.R.); nel caso in cui l’infermità sia ascrivibile alla tab. B della stessa legge, "all’atto della cessazione del servizio e purché non gli spetti la pensione normale", è corrisposta l’indennità una volta tanto (art. 69, comma 1, cit. d.P.R.).
Il trattamento privilegiato tabellare, poiché non comporta la cessazione del rapporto di servizio, non essendo esclusivamente connesso all’inabilità, è compatibile con l’attività di servizio (militare o "civile").
Il trattamento privilegiato ordinario (per i dipendenti civili o militari) implica sempre la cessazione del rapporto di servizio per inidoneità e non è compatibile, entro dati limiti, con altra attività di servizio.
L’accertamento dell’inabilità al servizio può essere disposta di ufficio, secondo la disciplina contenuta nei contratti collettivi di lavoro, quando l’amministrazione, sulla scorta della documentazione medica in atti presentata in occasione di assenze per malattia e tenuto conto dell’obiettivo comportamento del dipendente, ha il fondato convincimento che il dipendente non sia in grado di svolgere le attività dovute inerenti il suo profilo professionale; può essere richiesto dallo stesso interessato o dagli aventi diritto, in caso di morte o di incapacità del dipendente, quando ritiene che, a causa del servizio, versi in uno stato di inabilità.
In tal caso, l’interessato nel richiedere che si accerti tale stato e la causa che lo ha prodotto, deve produrre un certificato medico rilasciato dall’apposito servizio dell’a.s.l. "attestante tale stato e il carattere permanente di esso" (art. 194 cit. d.P.R.).
Per la stessa infermità o lesione, si può chiedere, senza limiti di tempo, la revisione, per sopravvenuto aggravamento, del trattamento pensionistico privilegiato; nel caso in cui questo è stato negato perché le infermità o lesioni non erano state ritenute valutabili a fini di classificazione o non invalidanti alla data dell’accertamento sanitario, si può chiedere per due volte, o tre dopo dieci anni dalla data dell’ultimo provvedimento negativo, la revisione (art. 7 comma 1 cit. d.P.R.).
La misura
L’importo del trattamento pensionistico privilegiato è una frazione, variabile a seconda della classificazione dell’infermità nelle categorie della tab. A e delle categorie di dipendenti, della base pensionabile, come determinata per il pensionamento normale dall’art. 43 del cit. d.P.R; per gli iscritti all’I.N. P.D.A.P., la pensione diretta privilegiata annua si determina moltiplicando la retribuzione fondamentale (parte A) annua pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio per il coefficiente indicato nell’alleg. A della legge 26.7.1965 n. 965, corrispondente agli anni e mesi utili di servizio, maggiorato di un decimo; il coefficiente non può essere inferiore a 0,66667; ogni campagna di guerra comporta l’aumento del coefficiente di 0,02200; comunque, il coefficiente, per effetto delle maggiorazione, non può essere superiore a 1 (art. 3 cit. legge n. 965/1965); la parte B della retribuzione è aumentata di un decimo.
Esso si differenzia a seconda che trattasi di dipendenti "civili" o militari ed assimilati; per il personale civile, diverge con riferimento ai dipendenti non operai o operai.
Per i dipendenti "civili" non operai (art. 65 cit. d.P.R.), nel caso in cui l’infermità o lesione è ascrivile alla categoria:
prima, la pensione privilegiata è pari a otto decimi della base pensionabile (comma 1 cit. art. );
ad altre categorie, essa è pari ad un quarantesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, ma non può essere inferiore ad un terzo né superiore a otto decimi della stessa base (comma 2 cit. art. ).
Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia dovuta ad infortunio sul lavoro che dia diritto ad una rendita per inabilità, la pensione privilegiata è diminuita dell’importo della rendita; per effetto di tale decurtazione, essa, comunque, non può essere inferiore alla pensione normale calcolata in base ai servizi prestati (comma 3 cit. art. ).
Per i funzionari della polizia di stato, il trattamento privilegiato è liquidato secondo la disciplina regolante quella dei militari, se più favorevole (comma 4 cit. art. ).
Per i dipendenti "civili" operai (art. 66 cit. d.P.R.), il trattamento pensionistico privilegiata è pari a quello normale, calcolato in base al servizio utile aumentato di dieci anni; esso, comunque, non può superare l’ottanta per cento della base pensionabile e non può essere inferiore al quaranta quattro per cento della stessa (comma 1 cit. art. ).
Nel caso in cui spetta l’indennità di infortunio (sul lavoro), l’interessato può optare per il cumulo di detta indennità con il trattamento pensionistico normale o per la pensione privilegiata con rinuncia del trattamento infortunistico (comma 2 cit. art. ).
Per i dipendenti militari ed assimilati con grado superiore a quello di caporale ed equivalente (art. 67 comma 5 cit. d.P.R.), il trattamento economico privilegiato è calcolato in relazione alla base pensionabile, come determinata dall’art. 53 del cit. d.P.R., tenuto conto della ascrizione dell’infermità o lesione in categ. della tab. A (cit. art. 67):
prima, è pari alla base pensionabile (comma 2 cit. art. ):
per altre categorie, si ha la seguente proporzione: 90% per la II categ., 80% per III categ., 70% per IV categ., 60% per V categ., 50% per VI categ., 40% per VII, 30% per VIII categ. (cit. comma).
Per i militari i quali, all’atto della cessazione dal servizio, non abbiano maturato l’anzianità per conseguire la pensione normale ma abbiano prestato almeno cinque anni di servizio militare effettivo, i trattamenti privilegiati di VII ed VIII categ. sono aumentati rispettivamente dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile; esso, comunque, non può superare il trattamento previsto dal primo comma dell’art. 54 (comma 3 cit. art. ).
Per i militari con grado inferiore a quello di caporale (ed equivalente) compreso, il trattamento privilegiato è quello "tabellare" previsto dalla tab. n. 3 annessa al cit. d.P.R. (comma 5 cit. art. ).
L’assegno rinnovabile (art. 68 cit. d.P.R.) è di importo uguale alla pensione privilegiata ed ha durata da due a sei anni in relazione al tempo previsto per il miglioramento dell’infermità (comma 1 cit. art. ).
Alla scadenza, l’infermità può essere ancora ritenuta migliorabile o non più suscettibile di miglioramento; se è ritenuta non più migliorabile ed è ascrivibile a categ. della tab. A, spetta la pensione privilegiata, se è ascrivibile alla tab. B, spetta l’indennità una tantum; se è ancora suscettibile di miglioramento ed è ascrivibile a categ. della tab. A, "spetta un secondo assegno rinnovabile che, insieme al precedente, non superi la durata di sei anni; se il precedente sia durato sei anni, spetta la pensione" (comma 2 cit. art. ); alla scadenza del secondo assegno rinnovabile, spetta o meno la pensione o l’indennità a seconda della ascrivibilità o non ascrivibilità nelle tab. A e B. (comma 3 cit. d.P.R.).
Se si riscontra miglioramento e quindi non può farsi luogo ad ascrizione a tabelle, non spetta alcun trattamento privilegiato (cit. comma 2); se per miglioramento l’infermità è ascrivibile a categ. inferiore alla prima, il trattamento economico in godimento è mantenuto per due anni, alla scadenza dei quali viene corrisposto il trattamento corrispondente alla categ. inferiore di ascrizione (comma 4 cit. art. ).
La rinnovabilità dell’assegno è al massimo di quattro anni per le infermità ascrivibile alla tab. E cit. legge n. 313/1968 con superinvalidità (comma 4 cit. art. ).
Nel caso in cui alla scadenza dell’assegno non può essere corrisposta la pensione privilegiata o l’assegno rinnovabile, "il militare che abbia compiuto la necessaria anzianità di servizio consegue la pensione normale dal giorno della scadenza dell’assegno rinnovabile" (comma 5 cit. art. ).
L’indennità una tantum è pari a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica (art. 69, comma 1, cit. d.P.R.); l’indennità è cumulabile con la pensione privilegiata e con l’assegno rinnovabile per infermità ascrivibile alla tab. A, ma la somma dei due trattamenti non può essere superiore a quello stabilito per la ottava categ. tab. A.
Il procedimento
Il procedimento di concessione del trattamento pensionistico privilegiato presuppone il procedimento ed il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione dalle quali sono scaturite la menomazione, l’invalidità e l’inabilità alla prosecuzione del servizio o, per il personale militare e assimilato, in dati casi, la sola infermità o lesione; inoltre, presuppone (ma, per i militari e assimilati non sempre), il provvedimento di risoluzione, per inabilità, del rapporto di servizio.
Esso, per alcune varianti, è diverso a seconda che si tratti di trattamento privilegiato diretto o di riversibilità.
Il procedimento per la liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato diretto può essere iniziato di ufficio o ad istanza di parte.
L’iniziativa è di ufficio quando la cessazione dal servizio per inabilità è dovuta ad infermità riconosciuta, in costanza di servizio o all’atto della risoluzione del rapporto, dipendente da causa di servizio; altrimenti, l’iniziativa è a domanda (art. 67 cit. d.P.R.), che deve essere "presentata all’ufficio presso il quale il dipendente ha prestato l’ultimo servizio" (art. 168 comma 1 cit. d.P.R.), entro cinque (dieci per i malati del morbo di Parkinson) anni dalla cessazione del servizio (art. 169 cit. d.P.R.), se l’infermità, causa dell’inabilità e della cessazione dal servizio, non era stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio; il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio può essere richiesto senza limiti di tempo se, in costanza di servizio, è stata constatata l’infermità o era stata presentata domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio.
Per gli iscritti all’I.N. P.D.A.P., l’iniziativa è esclusivamente ad istanza di parte, che deve essere presentata "nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione dal servizio" (art. 7 comma 2 l. n. 379/1955, art. 33, comma 3, cit. R.D.L. n. 680/1933).
Questo termine, e tutti gli altri previsti dalla disciplina in materia, sono sospesi, per i minori non emancipati e gli interdetti, per tutta la durata dell’incapacità di agire (art. 191, comma 4, cit. d.P.R.).
La richiesta di accertamento presentata dopo la cessazione dal servizio è ammissibile se la cessazione è dovuta esclusivamente ad inabilità per infermità ed il richiedente assume che questa sia dipendente da causa di servizio; se la cessazione è avvenuta per cause diverse dall’inabilità per l’infermità di cui si chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio la domanda è inammissibile.
La domanda è ammissibile se è prodotta tempestivamente ed è sufficientemente motivata; in caso contrario, è inammissibile per tardività (o intempestività), quando è presentata oltre il termine quinquennale (o decennale), o per genericità, se in essa non sono "indicate le infermità o le lesioni per le quali il trattamento è richiesto" e non sono specificati i fatti di servizio che le determinarono" (art. 168, comma 2, cit. d. P.R.), allegando "certificazioni sanitarie ed ogni altro documento" ritenuto utile (comma 3 cit. art. ).
Il capo dell’ufficio al quale la domanda è presentata procede all’accertamento dei fatti indicati in domanda, redige in merito un rapporto informativo e, unitamente agli atti probatori acquisiti, li trasmette all’ufficio centrale o periferico competente a liquidare il trattamento pensionistico privilegiato (art. 170 cit. d.P.R.); questo ufficio deve pronunciarsi, con provvedimento definitivo (art. 164, comma 2, cit. d.P.R.) circa l’ammissibilità dell’istanza, il suo rigetto, per manifesta infondatezza, quando "i fatti dedotti dal dipendente o dai suoi aventi causa non costituiscono fatti di servizio" o perché il dipendente non si sia presentato agli accertamenti nel termine stabilito (comma 1 cit. art. , art. 171, comma 3, cit. d.P.R.).
Se la domanda è ritenuta ammissibile, l’ufficio acquisisce i pareri obbligatori, ma non vincolanti, della commissione medica ospedaliera competente e del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
In materia di trattamento pensionistico privilegiato, non si applica la disciplina contenuta nel d.P.R. n. 349/1994, prevista per il riconoscimento delle cause di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo; pertanto, la competenza e la composizione di questi organi sono quelli indicati negli artt. 165, 166, 172, 177 cit. d.P.R.
L’ufficio centrale, se non condivide il parere del C.P.P.O. o quello della C.M.O. circa la classificazione delle infermità o lesioni, può chiedere il parere dell’ufficio medico-legale presso il ministero della sanità o, per i militari e assimilati, del collegio medico-legale presso il ministero della difesa (art. 178 cit. d.P.R.); lo stesso ufficio, deve adottare il provvedimento, debitamente motivato se emesso in dissenso dei pareri acquisiti, di definizione del procedimento entro venti giorni dal ricevimento dell’ultimo parere richiesto (art. 179 cit. d.P.R.); nel provvedimento sono indicati, ai fini dell’eventuale riversibilità, le generalità del coniuge e dei figli minorenni (cit. art. 179 comma 3).
In attesa dell’adozione del provvedimento, si liquida provvisoriamente la pensione normale; se questa non spetta ed il C.P.P.O. si sia pronunciato favorevolmente, l’amministrazione centrale procede alla liquidazione provvisoria del trattamento privilegiato (pensione o assegno rinnovabile) con gli eventuali assegni accessori; in sede di liquidazione del trattamento definitivo si opera il conguaglio con le somme corrisposte a titolo di trattamento provvisorio.
In caso di decesso del dipendente in attività di servizio per causa violenta nell’adempimento degli obblighi di servizio, l’iniziativa della liquidazione del trattamento privilegiato di riversibilità è di ufficio; in caso contrario, l’iniziativa è ad istanza degli interessati; la domanda è ammissibile se presentata tempestivamente, entro cinque anni dalla data del decesso (tre anni per gli iscritti all’I.N. P.D.A.P.) e sufficientemente documentata e motivata; essa "deve essere presentata al capo dell’ufficio presso il quale il dante causa prestava servizio" (art. 184 d.P.R. cit.).
Nel caso in cui, in costanza di servizio, il deceduto aveva prodotto istanza di riconoscimento dell’infermità o questa era stata constata in servizio, la domanda può essere presentata in ogni tempo.
Vengono poste in essere le attività, da parte degli uffici indicati, evidenziate.
Nel caso in cui si è verificato il decesso del pensionato con trattamento privilegiato per l’infermità pensionata, la domanda deve essere presentata all’amministrazione centrale che ha liquidato il trattamento privilegiato diretto (art. 186 cit. d.P.R.); se il trattamento corrisposto al deceduto era di prima categoria, la liquidazione del trattamento privilegiato di riversibilità è effettuata di ufficio dalla direzione provinciale del tesoro competente (art. 188, comma 1, cit. d.P.R.); se il trattamento era di categoria inferiore alla prima, la direzione provinciale del tesoro competente procede di ufficio nei confronti del coniuge superstite e degli orfani; nei confronti degli altri aventi diritto, la stessa direzione provinciale procede su domanda (artt. 189, 160 cit. d.P.R.); per i familiari dei dipendenti degli archivi notarili provvede l’amministrazione centrale (art. 158, comma 4, cit. d.P.R.).
Gli iscritti all’I.N. P.D.A.P. presentano l’istanza, di trattamento diretto o privilegiato, all’amministrazione di appartenenza, che la trasmette alla direzione generale dell’ente con il certificato di nascita e di quello di servizio, la relazione della prefettura (r.d.l. 7.1.1917 n. 295) con copia del verbale di visita medico-collegiale della C.M.O. e della documentazione sanitaria; se l’inabilità è dovuta ad infortunio, si deve trasmettere anche copia: della denuncia di infortunio, dei verbali della polizia giudiziaria, dell’eventuale sentenza penale; per il trattamento di riversibilità, richiesto: a) dal coniuge superstite e dai figli, bisogna allegare i certificati di morte dell’iscritto, di matrimonio e di nascita del coniuge superstite, di nascita dei figli, di iscrizione a corsi universitari, di inabilità e nullatenenza, dichiarazione del sindaco da cui risulti che, all’epoca del decesso del dante causa, era a carico dello stesso (per i figli maggiorenni); b) da altri aventi diritto, bisogna esibire la stessa documentazione.
di Rocco Di Passio, Consigliere della Corte dei conti
I presupposti
Il trattamento pensionistico privilegiato si fonda sulla menomazione inabilitante dell’integrità personale riportata dal lavoratore delle amministrazioni pubbliche a causa dell’adempimento degli obblighi di servizio; esso presuppone solo l’instaurazione, di fatto o di diritto, del rapporto di servizio, prescindendo da limiti di tempo (per gli iscritti all’I.N. P.D.A.P., art. 33 R.D.L. 3.3.1938 n. 680).
Per questo si distingue da quello normale, che presuppone che il rapporto di servizio si sia svolto almeno per un periodo di tempo minimo (nel sistema a ripartizione) o che vi sia stato una contribuzione minima (nel sistema contributivo).
Il pensionamento privilegiato può essere speciale o ordinario; il primo presuppone una menomazione dell’integrità personale dovuta a causa violenta, di per sé estranea alla normale logica di svolgimento del rapporto di servizio, ma ad esso, sia pure indirettamente, riconducibile (c.d. adempimento del dovere); il secondo trova il suo fondamento nell’adempimento dei "normali" obblighi connessi al rapporto di servizio.
Il diritto soggettivo, con contenuto patrimoniale, del trattamento pensionistico privilegiato ordinario implica necessariamente (condizione necessaria ed indispensabile) la cessazione ("risoluzione" secondo i vari c.n. l.) del rapporto di impiego per una invalidità (art. 70, comma 1, d.P.R. 29.12.1973 n. 1092) cagionata da eventi di servizio di natura ed entità tali da rendere il dipendente totalmente inabile a continuarlo (art. 64, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, per i dipendenti "civili" delle pubbliche amministrazioni; art. 33 r.d.l. 3.3.1938 n. 680 e art. 7 comma 2 legge 11.4.1955 n. 379 per i dipendenti iscritti all’I.N. P.D.A.P.); l’inabilità deve essere la causa unica ed esclusiva della cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso in cui l’inabilità sia dovuta ad infermità o lesione che, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, non siano state ancora riconosciute come dipendenti da causa di servizio, l’interessato, entro cinque anni (tre anni, per gli iscritti alle casse I.N. P.D.A.P. (art. 33, comma 3, R.D.L. n. 680/1938, art. 7, comma 2, l. n. 379/1955) dalla cessazione del rapporto, può chiedere che si proceda a tale riconoscimento (art. 169, comma 1, cit. d.P.R.); se, invece, in costanza di rapporto di servizio, vi è stata constatazione dell’infermità causa dell’inabilità, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio può essere richiesta senza limiti di tempo.
Il termine è perentorio (cit. artt. 33 e 7); è elevato a dieci anni se l’invalidità è derivata da parkinsonismo; per gli incapaci, è sospeso per il periodo di durata dello stato di incapacità di agire (art. 191, comma 4, d.P.R. n. 1092/1973).
Per i dipendenti militari e assimilati, l’inabilità deve sussistere al momento del collocamento in pensione o in congedo o nella riserva, in caso di invalidità comportante inabilità parziale, con possibilità di continuare a prestare servizio (art. 67, comma 1, cit. d.P.R.).
In entrambi i casi, è stata affermata la natura retributiva del trattamento di privilegio, che è integrativa della pensione ordinaria normale (artt. 65, 67 cit. d.P.R.).
La pensione privilegiata ordinaria tabellare (tab. n. 3 allegata al cit. d.P.R.; tab. allegata alla legge 29.4.1976 n. 177), assimilabile al trattamento privilegiato di guerra, spetta ai militari in servizio di leva ed ai militari e militarizzati con grado inferiore a quello di caporale compreso (art. 67, comma 5, cit. d.P.R.), i quali, abbiano subito una menomazione dell’integrità personale invalidante.
Il trattamento pensionistico tabellare corrisposto ai militari in servizio di leva, i quali intrattengono con il pubblico potere un rapporto di servizio obbligatorio (imposto) – e non il tipico rapporto di servizio volontario qualificato come di impiego - ha natura risarcitoria ed è soggetto ad un regime giuridico diverso rispetto a quello del trattamento pensionistico ordinario (normale o privilegiato), quale è quello tabellare corrisposto ai militari ed assimilati in servizio volontario (cit. comma 5).
Il presupposto del trattamento pensionistico privilegiato "ordinario" è la cessazione del rapporto di lavoro per inabilità (permanente, comma 1 lett. c cit. art. 33 R.D.L. n. 680/1933) che consegua ad invalidità dovuta in modo diretto immediato ed esclusivo a menomazione dell’integrità personale scaturita da infermità o lesione insorte per causa di servizio (art. 64, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973; cit., comma 1 lett. c).
Esso implica l’esistenza di infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio dalle quali sia derivata una menomazione dell’integrità alla persona tale da comportare inabilità al servizio; dalla menomazione, conseguente all’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, deve essere derivata una invalidità permanente dalla quale esclusivamente deve conseguire l’inidoneità per inabilità al servizio, causa unica della risoluzione del rapporto di servizio.
Poiché l’inabilità al servizio consegue ad un grado di invalidità superiore al 60%, questa fattispecie ricorre nel caso in cui l’infermità, dalla quale deriva l’invalidità, è ascrivibile a categ. superiore alla V della tab. A.
Per i dipendenti "civili", pertanto, il presupposto immediato del pensionamento privilegiato non è l’infermità (presupposto mediato), ma l’inabilità.
Per i dipendenti militari e assimilati, sono previsti due tipi di pensionamenti privilegiati: quello tabellare e quello ordinario. Presupposto del trattamento privilegiato tabellare (art. 67, comma 1, cit. d.P.R.), sono le "infermità o lesione dipendenti da fatti di servizio … non suscettibili di miglioramento"; esso prescinde dall’inabilità al servizio e, quindi, non implica risoluzione del rapporto di servizio; consegue a infermità o lesione i cui effetti sulla compagine della persona del militare sono irregredibili nel tempo; ancorché non suscettibili di ingravescenza, quindi stabili nel tempo, non si presentano, però, per la loro natura in rapporto al soggetto portatore dell’infermità, "suscettibili di regredire", in tal senso dovendosi intendere il "miglioramento" di cui parla il legislatore.
Quando l’infermità o lesione comportano l’inabilità, con conseguente cessazione del rapporto di servizio, anche per questi dipendenti si ha il trattamento pensionistico ordinario privilegiato.
Nel caso in cui il militare "sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che abbia riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa o che gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, è tolto dai ruoli del servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell’idoneità".
Se l’infermità proviene da cause di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, consegue la pensione privilegiata rispettivamente ordinaria o di guerra o l’assegno rinnovabile (art. 36 ss. L. 10.4.1954, n. 113).
Per la polizia di stato, dopo la smilitarizzazione, "le cause di cessazione dal servizio … sono quelle previste" dal d.P.R. n. 1092/1973; agli allievi della polizia di stato che frequentano i corsi dell’istituto superiore di polizia i quali "siano stati dimessi per aver perso l’idoneità fisica, psichica, per infermità o lesioni riportate durante il corso e per causa di esso e che comportino l’inidoneità ai servizi di istituto", compete il trattamento privilegiato previsto dalle leggi 25.5.1981, n. 280 e 3.6.1981, n. 308.
Agli allievi in servizio di polizia, per le stesse cause, compete il trattamento privilegiato di cui ai d.P.R. 25.10.1981 n. 738 e 24.4.1982 n. 339.
Per i militari (e assimilati), condizione necessaria ed indispensabile dell’insorgenza del diritto alla pensione tabellare è che l’infermità (o lesione) non sia suscettibile di miglioramento e che sia ascrivibile ad una delle categ. della tab. A allegata alla legge 18.3.1968, n. 313; quando è suscettibile di miglioramento ed è classificabile nella detta tab. A, spetta temporaneamente l’assegno rinnovabile (art. 68, comma 1, cit. d.P.R.); nel caso in cui l’infermità sia ascrivibile alla tab. B della stessa legge, "all’atto della cessazione del servizio e purché non gli spetti la pensione normale", è corrisposta l’indennità una volta tanto (art. 69, comma 1, cit. d.P.R.).
Il trattamento privilegiato tabellare, poiché non comporta la cessazione del rapporto di servizio, non essendo esclusivamente connesso all’inabilità, è compatibile con l’attività di servizio (militare o "civile").
Il trattamento privilegiato ordinario (per i dipendenti civili o militari) implica sempre la cessazione del rapporto di servizio per inidoneità e non è compatibile, entro dati limiti, con altra attività di servizio.
L’accertamento dell’inabilità al servizio può essere disposta di ufficio, secondo la disciplina contenuta nei contratti collettivi di lavoro, quando l’amministrazione, sulla scorta della documentazione medica in atti presentata in occasione di assenze per malattia e tenuto conto dell’obiettivo comportamento del dipendente, ha il fondato convincimento che il dipendente non sia in grado di svolgere le attività dovute inerenti il suo profilo professionale; può essere richiesto dallo stesso interessato o dagli aventi diritto, in caso di morte o di incapacità del dipendente, quando ritiene che, a causa del servizio, versi in uno stato di inabilità.
In tal caso, l’interessato nel richiedere che si accerti tale stato e la causa che lo ha prodotto, deve produrre un certificato medico rilasciato dall’apposito servizio dell’a.s.l. "attestante tale stato e il carattere permanente di esso" (art. 194 cit. d.P.R.).
Per la stessa infermità o lesione, si può chiedere, senza limiti di tempo, la revisione, per sopravvenuto aggravamento, del trattamento pensionistico privilegiato; nel caso in cui questo è stato negato perché le infermità o lesioni non erano state ritenute valutabili a fini di classificazione o non invalidanti alla data dell’accertamento sanitario, si può chiedere per due volte, o tre dopo dieci anni dalla data dell’ultimo provvedimento negativo, la revisione (art. 7 comma 1 cit. d.P.R.).
La misura
L’importo del trattamento pensionistico privilegiato è una frazione, variabile a seconda della classificazione dell’infermità nelle categorie della tab. A e delle categorie di dipendenti, della base pensionabile, come determinata per il pensionamento normale dall’art. 43 del cit. d.P.R; per gli iscritti all’I.N. P.D.A.P., la pensione diretta privilegiata annua si determina moltiplicando la retribuzione fondamentale (parte A) annua pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio per il coefficiente indicato nell’alleg. A della legge 26.7.1965 n. 965, corrispondente agli anni e mesi utili di servizio, maggiorato di un decimo; il coefficiente non può essere inferiore a 0,66667; ogni campagna di guerra comporta l’aumento del coefficiente di 0,02200; comunque, il coefficiente, per effetto delle maggiorazione, non può essere superiore a 1 (art. 3 cit. legge n. 965/1965); la parte B della retribuzione è aumentata di un decimo.
Esso si differenzia a seconda che trattasi di dipendenti "civili" o militari ed assimilati; per il personale civile, diverge con riferimento ai dipendenti non operai o operai.
Per i dipendenti "civili" non operai (art. 65 cit. d.P.R.), nel caso in cui l’infermità o lesione è ascrivile alla categoria:
prima, la pensione privilegiata è pari a otto decimi della base pensionabile (comma 1 cit. art. );
ad altre categorie, essa è pari ad un quarantesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, ma non può essere inferiore ad un terzo né superiore a otto decimi della stessa base (comma 2 cit. art. ).
Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia dovuta ad infortunio sul lavoro che dia diritto ad una rendita per inabilità, la pensione privilegiata è diminuita dell’importo della rendita; per effetto di tale decurtazione, essa, comunque, non può essere inferiore alla pensione normale calcolata in base ai servizi prestati (comma 3 cit. art. ).
Per i funzionari della polizia di stato, il trattamento privilegiato è liquidato secondo la disciplina regolante quella dei militari, se più favorevole (comma 4 cit. art. ).
Per i dipendenti "civili" operai (art. 66 cit. d.P.R.), il trattamento pensionistico privilegiata è pari a quello normale, calcolato in base al servizio utile aumentato di dieci anni; esso, comunque, non può superare l’ottanta per cento della base pensionabile e non può essere inferiore al quaranta quattro per cento della stessa (comma 1 cit. art. ).
Nel caso in cui spetta l’indennità di infortunio (sul lavoro), l’interessato può optare per il cumulo di detta indennità con il trattamento pensionistico normale o per la pensione privilegiata con rinuncia del trattamento infortunistico (comma 2 cit. art. ).
Per i dipendenti militari ed assimilati con grado superiore a quello di caporale ed equivalente (art. 67 comma 5 cit. d.P.R.), il trattamento economico privilegiato è calcolato in relazione alla base pensionabile, come determinata dall’art. 53 del cit. d.P.R., tenuto conto della ascrizione dell’infermità o lesione in categ. della tab. A (cit. art. 67):
prima, è pari alla base pensionabile (comma 2 cit. art. ):
per altre categorie, si ha la seguente proporzione: 90% per la II categ., 80% per III categ., 70% per IV categ., 60% per V categ., 50% per VI categ., 40% per VII, 30% per VIII categ. (cit. comma).
Per i militari i quali, all’atto della cessazione dal servizio, non abbiano maturato l’anzianità per conseguire la pensione normale ma abbiano prestato almeno cinque anni di servizio militare effettivo, i trattamenti privilegiati di VII ed VIII categ. sono aumentati rispettivamente dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile; esso, comunque, non può superare il trattamento previsto dal primo comma dell’art. 54 (comma 3 cit. art. ).
Per i militari con grado inferiore a quello di caporale (ed equivalente) compreso, il trattamento privilegiato è quello "tabellare" previsto dalla tab. n. 3 annessa al cit. d.P.R. (comma 5 cit. art. ).
L’assegno rinnovabile (art. 68 cit. d.P.R.) è di importo uguale alla pensione privilegiata ed ha durata da due a sei anni in relazione al tempo previsto per il miglioramento dell’infermità (comma 1 cit. art. ).
Alla scadenza, l’infermità può essere ancora ritenuta migliorabile o non più suscettibile di miglioramento; se è ritenuta non più migliorabile ed è ascrivibile a categ. della tab. A, spetta la pensione privilegiata, se è ascrivibile alla tab. B, spetta l’indennità una tantum; se è ancora suscettibile di miglioramento ed è ascrivibile a categ. della tab. A, "spetta un secondo assegno rinnovabile che, insieme al precedente, non superi la durata di sei anni; se il precedente sia durato sei anni, spetta la pensione" (comma 2 cit. art. ); alla scadenza del secondo assegno rinnovabile, spetta o meno la pensione o l’indennità a seconda della ascrivibilità o non ascrivibilità nelle tab. A e B. (comma 3 cit. d.P.R.).
Se si riscontra miglioramento e quindi non può farsi luogo ad ascrizione a tabelle, non spetta alcun trattamento privilegiato (cit. comma 2); se per miglioramento l’infermità è ascrivibile a categ. inferiore alla prima, il trattamento economico in godimento è mantenuto per due anni, alla scadenza dei quali viene corrisposto il trattamento corrispondente alla categ. inferiore di ascrizione (comma 4 cit. art. ).
La rinnovabilità dell’assegno è al massimo di quattro anni per le infermità ascrivibile alla tab. E cit. legge n. 313/1968 con superinvalidità (comma 4 cit. art. ).
Nel caso in cui alla scadenza dell’assegno non può essere corrisposta la pensione privilegiata o l’assegno rinnovabile, "il militare che abbia compiuto la necessaria anzianità di servizio consegue la pensione normale dal giorno della scadenza dell’assegno rinnovabile" (comma 5 cit. art. ).
L’indennità una tantum è pari a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica (art. 69, comma 1, cit. d.P.R.); l’indennità è cumulabile con la pensione privilegiata e con l’assegno rinnovabile per infermità ascrivibile alla tab. A, ma la somma dei due trattamenti non può essere superiore a quello stabilito per la ottava categ. tab. A.
Il procedimento
Il procedimento di concessione del trattamento pensionistico privilegiato presuppone il procedimento ed il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione dalle quali sono scaturite la menomazione, l’invalidità e l’inabilità alla prosecuzione del servizio o, per il personale militare e assimilato, in dati casi, la sola infermità o lesione; inoltre, presuppone (ma, per i militari e assimilati non sempre), il provvedimento di risoluzione, per inabilità, del rapporto di servizio.
Esso, per alcune varianti, è diverso a seconda che si tratti di trattamento privilegiato diretto o di riversibilità.
Il procedimento per la liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato diretto può essere iniziato di ufficio o ad istanza di parte.
L’iniziativa è di ufficio quando la cessazione dal servizio per inabilità è dovuta ad infermità riconosciuta, in costanza di servizio o all’atto della risoluzione del rapporto, dipendente da causa di servizio; altrimenti, l’iniziativa è a domanda (art. 67 cit. d.P.R.), che deve essere "presentata all’ufficio presso il quale il dipendente ha prestato l’ultimo servizio" (art. 168 comma 1 cit. d.P.R.), entro cinque (dieci per i malati del morbo di Parkinson) anni dalla cessazione del servizio (art. 169 cit. d.P.R.), se l’infermità, causa dell’inabilità e della cessazione dal servizio, non era stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio; il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio può essere richiesto senza limiti di tempo se, in costanza di servizio, è stata constatata l’infermità o era stata presentata domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio.
Per gli iscritti all’I.N. P.D.A.P., l’iniziativa è esclusivamente ad istanza di parte, che deve essere presentata "nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione dal servizio" (art. 7 comma 2 l. n. 379/1955, art. 33, comma 3, cit. R.D.L. n. 680/1933).
Questo termine, e tutti gli altri previsti dalla disciplina in materia, sono sospesi, per i minori non emancipati e gli interdetti, per tutta la durata dell’incapacità di agire (art. 191, comma 4, cit. d.P.R.).
La richiesta di accertamento presentata dopo la cessazione dal servizio è ammissibile se la cessazione è dovuta esclusivamente ad inabilità per infermità ed il richiedente assume che questa sia dipendente da causa di servizio; se la cessazione è avvenuta per cause diverse dall’inabilità per l’infermità di cui si chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio la domanda è inammissibile.
La domanda è ammissibile se è prodotta tempestivamente ed è sufficientemente motivata; in caso contrario, è inammissibile per tardività (o intempestività), quando è presentata oltre il termine quinquennale (o decennale), o per genericità, se in essa non sono "indicate le infermità o le lesioni per le quali il trattamento è richiesto" e non sono specificati i fatti di servizio che le determinarono" (art. 168, comma 2, cit. d. P.R.), allegando "certificazioni sanitarie ed ogni altro documento" ritenuto utile (comma 3 cit. art. ).
Il capo dell’ufficio al quale la domanda è presentata procede all’accertamento dei fatti indicati in domanda, redige in merito un rapporto informativo e, unitamente agli atti probatori acquisiti, li trasmette all’ufficio centrale o periferico competente a liquidare il trattamento pensionistico privilegiato (art. 170 cit. d.P.R.); questo ufficio deve pronunciarsi, con provvedimento definitivo (art. 164, comma 2, cit. d.P.R.) circa l’ammissibilità dell’istanza, il suo rigetto, per manifesta infondatezza, quando "i fatti dedotti dal dipendente o dai suoi aventi causa non costituiscono fatti di servizio" o perché il dipendente non si sia presentato agli accertamenti nel termine stabilito (comma 1 cit. art. , art. 171, comma 3, cit. d.P.R.).
Se la domanda è ritenuta ammissibile, l’ufficio acquisisce i pareri obbligatori, ma non vincolanti, della commissione medica ospedaliera competente e del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
In materia di trattamento pensionistico privilegiato, non si applica la disciplina contenuta nel d.P.R. n. 349/1994, prevista per il riconoscimento delle cause di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo; pertanto, la competenza e la composizione di questi organi sono quelli indicati negli artt. 165, 166, 172, 177 cit. d.P.R.
L’ufficio centrale, se non condivide il parere del C.P.P.O. o quello della C.M.O. circa la classificazione delle infermità o lesioni, può chiedere il parere dell’ufficio medico-legale presso il ministero della sanità o, per i militari e assimilati, del collegio medico-legale presso il ministero della difesa (art. 178 cit. d.P.R.); lo stesso ufficio, deve adottare il provvedimento, debitamente motivato se emesso in dissenso dei pareri acquisiti, di definizione del procedimento entro venti giorni dal ricevimento dell’ultimo parere richiesto (art. 179 cit. d.P.R.); nel provvedimento sono indicati, ai fini dell’eventuale riversibilità, le generalità del coniuge e dei figli minorenni (cit. art. 179 comma 3).
In attesa dell’adozione del provvedimento, si liquida provvisoriamente la pensione normale; se questa non spetta ed il C.P.P.O. si sia pronunciato favorevolmente, l’amministrazione centrale procede alla liquidazione provvisoria del trattamento privilegiato (pensione o assegno rinnovabile) con gli eventuali assegni accessori; in sede di liquidazione del trattamento definitivo si opera il conguaglio con le somme corrisposte a titolo di trattamento provvisorio.
In caso di decesso del dipendente in attività di servizio per causa violenta nell’adempimento degli obblighi di servizio, l’iniziativa della liquidazione del trattamento privilegiato di riversibilità è di ufficio; in caso contrario, l’iniziativa è ad istanza degli interessati; la domanda è ammissibile se presentata tempestivamente, entro cinque anni dalla data del decesso (tre anni per gli iscritti all’I.N. P.D.A.P.) e sufficientemente documentata e motivata; essa "deve essere presentata al capo dell’ufficio presso il quale il dante causa prestava servizio" (art. 184 d.P.R. cit.).
Nel caso in cui, in costanza di servizio, il deceduto aveva prodotto istanza di riconoscimento dell’infermità o questa era stata constata in servizio, la domanda può essere presentata in ogni tempo.
Vengono poste in essere le attività, da parte degli uffici indicati, evidenziate.
Nel caso in cui si è verificato il decesso del pensionato con trattamento privilegiato per l’infermità pensionata, la domanda deve essere presentata all’amministrazione centrale che ha liquidato il trattamento privilegiato diretto (art. 186 cit. d.P.R.); se il trattamento corrisposto al deceduto era di prima categoria, la liquidazione del trattamento privilegiato di riversibilità è effettuata di ufficio dalla direzione provinciale del tesoro competente (art. 188, comma 1, cit. d.P.R.); se il trattamento era di categoria inferiore alla prima, la direzione provinciale del tesoro competente procede di ufficio nei confronti del coniuge superstite e degli orfani; nei confronti degli altri aventi diritto, la stessa direzione provinciale procede su domanda (artt. 189, 160 cit. d.P.R.); per i familiari dei dipendenti degli archivi notarili provvede l’amministrazione centrale (art. 158, comma 4, cit. d.P.R.).
Gli iscritti all’I.N. P.D.A.P. presentano l’istanza, di trattamento diretto o privilegiato, all’amministrazione di appartenenza, che la trasmette alla direzione generale dell’ente con il certificato di nascita e di quello di servizio, la relazione della prefettura (r.d.l. 7.1.1917 n. 295) con copia del verbale di visita medico-collegiale della C.M.O. e della documentazione sanitaria; se l’inabilità è dovuta ad infortunio, si deve trasmettere anche copia: della denuncia di infortunio, dei verbali della polizia giudiziaria, dell’eventuale sentenza penale; per il trattamento di riversibilità, richiesto: a) dal coniuge superstite e dai figli, bisogna allegare i certificati di morte dell’iscritto, di matrimonio e di nascita del coniuge superstite, di nascita dei figli, di iscrizione a corsi universitari, di inabilità e nullatenenza, dichiarazione del sindaco da cui risulti che, all’epoca del decesso del dante causa, era a carico dello stesso (per i figli maggiorenni); b) da altri aventi diritto, bisogna esibire la stessa documentazione.
Re: CATEGORIA CDS SBAGLIATA.
Gino ti ringrazio di cuore.
Ho letto tutto...ma come spesso avviene ho capito poco, o almeno ad essere sincero sono ancora più confuso.
La mia situazione è la seguente:
Il mio status è quello di Vittima del terrorismo relativo ad un attentato in Afghanistan nel 2011.
Congedato con i benefici della legge 206 del 2004 con il massimo dell'anzianità, avevo comunque 38 anni contributivi.
Permanentemente non idoneo al SMI in modo assoluto, si impiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile, che ho rifiutato e sono andato in pensione nel 2012.
La mia invalidità dopo il ricorso vinto contro MD (SOCCOMBENTE!!!!) è del 63% contando DB e DM altrimenti 55% .
La mia CdS è andata avanti con la prima invaldità assegnatami cioè quella della CMO e non con quella stabilita dal giudice. (Anche se ho scritto a Previmil chiedendo di uniformarsi alla sentenza per quanto riguarda la CDS).
Considerando che il ricominciare a trattare queste pratiche ed altre che ho in corso, in quanto per avere ciò che mi spetta di diritto non basta fare una domanda devo lottare continuamente, mi procura un accuirsi dei già pesanti disturbi che ho e considerando che mi hanno notificato la CDS con l'8^ categoria invece della 5^, ho pensato che se non ci fosse differenza nella PPO avrei rinunciato al ricorso.
Poi mi è venuto il dubbio che la differenza ci potesse essere e consistente nell'equo indennizzo, ed ho pensato alle mutande, alle creme,e alle trxxie che si pagano con i nostri quattrini, ed ho stabilito che voglio fino all'ultima lira.
Che se li goda la mia famiglia che ha l'onere di compatirmi tutti i giorni.
Ora onestamente, nonostante il tuo dettagliato intervento non ho capito se sono tabellare o ordinario come PPO e, se vale la pena fare un ricorso per la categoria.
La mia PAL è di 42000€ circa.
In tutta la mia vita non ho fatto questioni con nessuno. Attualmente ho 2 avvocati, che si occupano di due questioni diverse ma sempre inerenti ai fatti dell'Afghanistan. Parlando con uno di loro mi ha spiegato che se c'è "carenza di interesse" (non sono sicuro però che abbia detto questa frase), comunque se non c'è differenza tra l'importo della PPO dell' 8^categoria con la 5^ categoria è molto probabile che il TAR o da chi si deve presentare il ricorso, rigetti l'istanza.
Ora spero di aver chiarito la mia situazione ed averti messo in condizione, se lo riterrai opportuno di darmi un gradito consiglio.
Ti ringrazio comunque.
Fox
Ho letto tutto...ma come spesso avviene ho capito poco, o almeno ad essere sincero sono ancora più confuso.
La mia situazione è la seguente:
Il mio status è quello di Vittima del terrorismo relativo ad un attentato in Afghanistan nel 2011.
Congedato con i benefici della legge 206 del 2004 con il massimo dell'anzianità, avevo comunque 38 anni contributivi.
Permanentemente non idoneo al SMI in modo assoluto, si impiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile, che ho rifiutato e sono andato in pensione nel 2012.
La mia invalidità dopo il ricorso vinto contro MD (SOCCOMBENTE!!!!) è del 63% contando DB e DM altrimenti 55% .
La mia CdS è andata avanti con la prima invaldità assegnatami cioè quella della CMO e non con quella stabilita dal giudice. (Anche se ho scritto a Previmil chiedendo di uniformarsi alla sentenza per quanto riguarda la CDS).
Considerando che il ricominciare a trattare queste pratiche ed altre che ho in corso, in quanto per avere ciò che mi spetta di diritto non basta fare una domanda devo lottare continuamente, mi procura un accuirsi dei già pesanti disturbi che ho e considerando che mi hanno notificato la CDS con l'8^ categoria invece della 5^, ho pensato che se non ci fosse differenza nella PPO avrei rinunciato al ricorso.
Poi mi è venuto il dubbio che la differenza ci potesse essere e consistente nell'equo indennizzo, ed ho pensato alle mutande, alle creme,e alle trxxie che si pagano con i nostri quattrini, ed ho stabilito che voglio fino all'ultima lira.
Che se li goda la mia famiglia che ha l'onere di compatirmi tutti i giorni.
Ora onestamente, nonostante il tuo dettagliato intervento non ho capito se sono tabellare o ordinario come PPO e, se vale la pena fare un ricorso per la categoria.
La mia PAL è di 42000€ circa.
In tutta la mia vita non ho fatto questioni con nessuno. Attualmente ho 2 avvocati, che si occupano di due questioni diverse ma sempre inerenti ai fatti dell'Afghanistan. Parlando con uno di loro mi ha spiegato che se c'è "carenza di interesse" (non sono sicuro però che abbia detto questa frase), comunque se non c'è differenza tra l'importo della PPO dell' 8^categoria con la 5^ categoria è molto probabile che il TAR o da chi si deve presentare il ricorso, rigetti l'istanza.
Ora spero di aver chiarito la mia situazione ed averti messo in condizione, se lo riterrai opportuno di darmi un gradito consiglio.
Ti ringrazio comunque.
Fox
- antoniomlg
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- Iscritto il: ven set 03, 2010 10:18 am
Re: CATEGORIA CDS SBAGLIATA.
Messaggio da antoniomlg »
ciao fox
quindi riepilogando per i posteri tu:
per l'incidente hai avuto una causa di servizio da modello "C"
con ascritta l'invalidità alla 8^ categoria
e riconosciuto vittima del terrorismo.
hai fatto ricorso circa l'iniquità della categoria assegnata, ed a seguito di
CTU espletata hai avuto il 55% di invalidità (5^ CATEGORIA)
che sommata ai sensi del dpr 181 al danno morale e danno biologico con la famosa formula
hai ottenuto il 63%.
vorresti che il ministero si adeguasse alla sentenza e facesse in modo che la
8^ categoria inizialmente riconosciuta diventi almeno una 5^, giusto??
-----------------------------
in questo caso non saprei se sarebbe più logico fare un ricorso avverso il verbale di 8^ categoria,
oppure
fare una domanda di aggravamento delle patologie sofferte allegando alla domanda anche la
sentenza completa di relazione peritale del CTU.
----------------------------
resta il fatto che è doveroso trovare il modo e pretendere di innalzare quella 8^ iniziale
anche se per adesso la ppo di 8 o di 5^ non ti cambia nulla , ma per il futuro magari per
arrivare ad una 2^ categoria si.
--------------------------------
in tutto ciò non ti dimenticare di fare la domanda per l'assegno di incollocabilità.
ciao e grazie per aver condiviso con noi la tua situazione
ed averci dato la possibilità di interloquire
ciao "Folgore"
quindi riepilogando per i posteri tu:
per l'incidente hai avuto una causa di servizio da modello "C"
con ascritta l'invalidità alla 8^ categoria
e riconosciuto vittima del terrorismo.
hai fatto ricorso circa l'iniquità della categoria assegnata, ed a seguito di
CTU espletata hai avuto il 55% di invalidità (5^ CATEGORIA)
che sommata ai sensi del dpr 181 al danno morale e danno biologico con la famosa formula
hai ottenuto il 63%.
vorresti che il ministero si adeguasse alla sentenza e facesse in modo che la
8^ categoria inizialmente riconosciuta diventi almeno una 5^, giusto??
-----------------------------
in questo caso non saprei se sarebbe più logico fare un ricorso avverso il verbale di 8^ categoria,
oppure
fare una domanda di aggravamento delle patologie sofferte allegando alla domanda anche la
sentenza completa di relazione peritale del CTU.
----------------------------
resta il fatto che è doveroso trovare il modo e pretendere di innalzare quella 8^ iniziale
anche se per adesso la ppo di 8 o di 5^ non ti cambia nulla , ma per il futuro magari per
arrivare ad una 2^ categoria si.
--------------------------------
in tutto ciò non ti dimenticare di fare la domanda per l'assegno di incollocabilità.
ciao e grazie per aver condiviso con noi la tua situazione
ed averci dato la possibilità di interloquire
ciao "Folgore"
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Re: CATEGORIA CDS SBAGLIATA.
Messaggio da christian71 »
Salve a tutti… trovo molto interessante il quesito posto da foxtrot22 e non fa una piega il voler giustamente pretendere una categoria corrispondente alla % di invalidità riconosciuta…
Come già detto da Antonio, attualmente non avresti benefici maggiori riguardo la PPO ma sicuramente
1) ti spetterebbe un equo indennizzo maggiore (come detto da marco matello);
2) in futuro, a seguito di un ulteriore aggravamento potresti ambire ad una 2^ Cat. e quindi anche ad una PPO al 20% se ben ricordo…
Tuttavia, fai attenzione… so che NON è possibile ricorrere contro il solo verbale della CMO di 8^ Cat. ma bensì dovrai ricorrere contro il Decreto Ministeriale di 8^ Cat.
Se vuoi, nel pomeriggio ti allego una sentenza del TAR che dice quato sopra… questo perchè il verbale della CMO non è un provvedimento vero e proprio ma solo un documento utile al Ministero affinchè possa emettere il predetto provvedimento…
Mi raccomando foxtro22, tienici aggiornati sull'evolversi di questa tua situazione perchè potrebbe essere utile anche a molti di noi in futuro…
Grazie, buona giornata e in bocca al lupo per tutto…
Christian
Inviato dal mio SM-N910F
Come già detto da Antonio, attualmente non avresti benefici maggiori riguardo la PPO ma sicuramente
1) ti spetterebbe un equo indennizzo maggiore (come detto da marco matello);
2) in futuro, a seguito di un ulteriore aggravamento potresti ambire ad una 2^ Cat. e quindi anche ad una PPO al 20% se ben ricordo…
Tuttavia, fai attenzione… so che NON è possibile ricorrere contro il solo verbale della CMO di 8^ Cat. ma bensì dovrai ricorrere contro il Decreto Ministeriale di 8^ Cat.
Se vuoi, nel pomeriggio ti allego una sentenza del TAR che dice quato sopra… questo perchè il verbale della CMO non è un provvedimento vero e proprio ma solo un documento utile al Ministero affinchè possa emettere il predetto provvedimento…
Mi raccomando foxtro22, tienici aggiornati sull'evolversi di questa tua situazione perchè potrebbe essere utile anche a molti di noi in futuro…
Grazie, buona giornata e in bocca al lupo per tutto…
Christian
Inviato dal mio SM-N910F
- antoniomlg
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- Iscritto il: ven set 03, 2010 10:18 am
Re: CATEGORIA CDS SBAGLIATA.
Messaggio da antoniomlg »
buon giorno
ma il decreto da parte del ministero se non viene
chiesto l'equo indennizzo, viene emesso lo stesso?
ed in quale momento??
ciao e grazie
ma il decreto da parte del ministero se non viene
chiesto l'equo indennizzo, viene emesso lo stesso?
ed in quale momento??
ciao e grazie
Re: CATEGORIA CDS SBAGLIATA.
Dunque.
Antonio io non ho avuto il modello C ma sono rientrato regolarmente dopo circa 5 mesi dall'attentato. Come sai la mia è una patologia psichiatrica che è esplosa al mio rientro.
Se ho ben capito, non farò ricorso per la categoria relativa alla PPO perchè non c'è differenza tra le due categorie ma lo farò perchè questa differenza esiste nell'equo indennizzo.
Ora fare un aggravamento quanto durerà? 3 / 4 anni, meno se faccio ricorso, in quanto queste pratiche vanno svolte secondo la legge 206/2004.
Il ricorso costa ,l'aggravamento no. (soldi spesi bene, un'altra sentenza a favore di tutti)
Il ricorso è un atto del giudice amministrativo, l'aggravamento in mano a b*********.....mi aspetto di tutto....perché ormai ho visto di tutto, rivolto a me ed a almeno altre sei persone che conosco vittime di attentati.
Quindi caro Antonio sarà ricorso.
Ora chiedo un ultimo favore.
La mia PAL è di 42.678,36.
Qualcuno è in grado di calcolarmi l'equo indennizzo relativo all' 8^ categoria e relativo alla 5^ categoria, in maniera tale da avere una idea di cosa sto facendo. Non vorrei andare in causa per 100€
Quando è successo il fatto avevo 50 anni compiuti, sono andato in pensione a luglio 2012.
Se siete in grado ma avete bisogno di altra documentazione sentiamoci in pv.
Grazie
Fox
Antonio io non ho avuto il modello C ma sono rientrato regolarmente dopo circa 5 mesi dall'attentato. Come sai la mia è una patologia psichiatrica che è esplosa al mio rientro.
Se ho ben capito, non farò ricorso per la categoria relativa alla PPO perchè non c'è differenza tra le due categorie ma lo farò perchè questa differenza esiste nell'equo indennizzo.
Ora fare un aggravamento quanto durerà? 3 / 4 anni, meno se faccio ricorso, in quanto queste pratiche vanno svolte secondo la legge 206/2004.
Il ricorso costa ,l'aggravamento no. (soldi spesi bene, un'altra sentenza a favore di tutti)
Il ricorso è un atto del giudice amministrativo, l'aggravamento in mano a b*********.....mi aspetto di tutto....perché ormai ho visto di tutto, rivolto a me ed a almeno altre sei persone che conosco vittime di attentati.
Quindi caro Antonio sarà ricorso.
Ora chiedo un ultimo favore.
La mia PAL è di 42.678,36.
Qualcuno è in grado di calcolarmi l'equo indennizzo relativo all' 8^ categoria e relativo alla 5^ categoria, in maniera tale da avere una idea di cosa sto facendo. Non vorrei andare in causa per 100€
Quando è successo il fatto avevo 50 anni compiuti, sono andato in pensione a luglio 2012.
Se siete in grado ma avete bisogno di altra documentazione sentiamoci in pv.
Grazie
Fox
Re: CATEGORIA CDS SBAGLIATA.
Ciao a tutti,
L’infermità indennizzabile, ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. 20 gennaio 1957 n. 3, deve essere prevista dalle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla Legge 18 marzo 1968 n. 313 e al D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834.
Eventuali infermità non previste sono indennizzabili solo nei casi di equivalenza a quelle previste nelle suddette tabelle. Per la determinazione del calcolo dell’equo indennizzo occorre prendere in considerazione sia la categoria a cui è ascrivibile la menomazione permanente, sia la classe iniziale di stipendio della qualifica o del livello di appartenenza, tenendo conto dell’apposita tabella annessa al D.P.R. 3 maggio 1957 n.686.
Bisogna ancora tenere presente che:
• l’indennizzo è ridotto del 25% se l’interessato ha superato i 50 anni di età;
• l’indennizzo è ridotto del 50% se l’interessato ha superato i 60 anni di età;
per la determinazione dell’età bisogna far riferimento a quella in atto al momento in cui si è verificato l’evento dannoso;
• l’indennizzo è ridotto della metà se l’interessato consegue, per lo stesso motivo, anche la pensione privilegiata;
• non si procede alla decurtazione dell’indennizzo quando il titolare di pensione privilegiata è il coniuge del dipendente deceduto per causa di servizio.
Con la manovra finanziaria per il 1995 (art. 22 legge 724/94) sono state abrogate le disposizioni di cui all’art.154 della legge n. 312/80 che regolamentava i precedenti criteri di determinazione dell’equo indennizzo fatta eccezione per coloro che antecedentemente alla data del 1 gennaio 1995, avevano in corso il procedimento per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesione e che, con decorrenza dalla stessa data, abbiano presentato domanda di aggravamento sopravvenuto della menomazione ai sensi dell’articolo 56 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Per costoro continuano a trovare applicazione, per la determinazione dell’equo indennizzo, le disposizioni previgenti alla Legge 23 Dicembre 1994 n. 724. Sugli importi di equo indennizzo spettano, a decorrere dal 1.1.1995, gli interessi legali così come previsto dal comma 36 dell’articolo 22, in caso di ritardo rispetto ai 19 mesi previsti dal D.P.R. n. 349/1994 per la liquidazione del trattamento.
Per la determinazione della misura dell’equo indennizzo si considera lo stipendio base o tabellare iniziale. Sono esclusi eventuali emolumenti aggiuntivi, ivi compresi quelli spettanti per riconoscimento di anzianità.
Dal 1° gennaio 2005 lo stipendio base è costituito dallo stipendio parametrale, che è subentrato a quello di livello ed ha inglobato, oltre agli eventuali scatti aggiuntivi ed all’eventuale R.I.A., l’I.I.S. - Indennità Integrativa Speciale, anche detta “contingenza” o “scala mobile” - prevista dagli artt. 1 e 2, comma primo, della L. 324/1959 e successive modificazioni, intesa a compensare la perdita del valore di acquisto delle retribuzioni a causa della svalutazione monetaria derivante dai fenomeni inflattivi.
Detta nuova base di calcolo è il riferimento per tutti coloro che hanno presentato domanda di riconoscimento dopo il 1 gennaio 1995. Si fa riferimento all’articolo 1, comma 119 che prevede una tabella per la determinazione della misura dell’equo indennizzo per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, del Decreto Legislativo 3 Febbraio 1993 N. 29. La riportiamo di seguito:
Categoria di menomazione di cui alla tabella A (allegata al dpr 30 dicembre 1981, nr. 834) misura
PRIMA CATEGORIA due volte l’importo dello stipendio base iniziale alla data di presentazione della domanda
SECONDA CATEGORIA 92% dell’importo stabilito per la prima cat.
TERZA CATEGORIA 75% dell’importo stabilito per la prima cat.
QUARTA CATEGORIA 61% dell'importo stabilito per la prima cat.
QUINTA CATEGORIA 44% dell’importo stabilito per la prima cat.
SESTA CATEGORIA 27% dell’importo stabilito per la prima cat.
SETTIMA CATEGORIA 12% dell’importo stabilito per la prima cat.
OTTAVA CATEGORIA 6% dell’importo stabilito per la prima cat.
menomazioni di cui alla tabella B (allegata al dpr 30 dicembre 1981, n. 834) misura
PER TUTTE LE MENOMAZIONI PREVISTE 3% dell’importo stabilito per la prima cat.
Ora, calcolando che lo stipendio tabellare si presume sia intorno a 20.000 euro annuo, ad esclusione dell'indennità pensionabile e dell'assegno di funzione, il calcolo è subito fatto:
20.000 x 6% = 1.200 x 2 = 2.400 - 25% = 1.800 euro
20.000 x 44% = 8.800 x 2 = 17.600 - 25% = 13.200 euro.
Premesso quanto sopra occorre segnalare che anche nel calcolo della privilegio esiste la differenza ed inoltre anche nella prevedibile concessione del beneficio di cui alla legge 539/50 ( 7^ e 8^ 1,25 % ) ( 1^ e 6^ 2,50 %).
Ciao,
Roberto Venezia.
L’infermità indennizzabile, ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. 20 gennaio 1957 n. 3, deve essere prevista dalle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla Legge 18 marzo 1968 n. 313 e al D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834.
Eventuali infermità non previste sono indennizzabili solo nei casi di equivalenza a quelle previste nelle suddette tabelle. Per la determinazione del calcolo dell’equo indennizzo occorre prendere in considerazione sia la categoria a cui è ascrivibile la menomazione permanente, sia la classe iniziale di stipendio della qualifica o del livello di appartenenza, tenendo conto dell’apposita tabella annessa al D.P.R. 3 maggio 1957 n.686.
Bisogna ancora tenere presente che:
• l’indennizzo è ridotto del 25% se l’interessato ha superato i 50 anni di età;
• l’indennizzo è ridotto del 50% se l’interessato ha superato i 60 anni di età;
per la determinazione dell’età bisogna far riferimento a quella in atto al momento in cui si è verificato l’evento dannoso;
• l’indennizzo è ridotto della metà se l’interessato consegue, per lo stesso motivo, anche la pensione privilegiata;
• non si procede alla decurtazione dell’indennizzo quando il titolare di pensione privilegiata è il coniuge del dipendente deceduto per causa di servizio.
Con la manovra finanziaria per il 1995 (art. 22 legge 724/94) sono state abrogate le disposizioni di cui all’art.154 della legge n. 312/80 che regolamentava i precedenti criteri di determinazione dell’equo indennizzo fatta eccezione per coloro che antecedentemente alla data del 1 gennaio 1995, avevano in corso il procedimento per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesione e che, con decorrenza dalla stessa data, abbiano presentato domanda di aggravamento sopravvenuto della menomazione ai sensi dell’articolo 56 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Per costoro continuano a trovare applicazione, per la determinazione dell’equo indennizzo, le disposizioni previgenti alla Legge 23 Dicembre 1994 n. 724. Sugli importi di equo indennizzo spettano, a decorrere dal 1.1.1995, gli interessi legali così come previsto dal comma 36 dell’articolo 22, in caso di ritardo rispetto ai 19 mesi previsti dal D.P.R. n. 349/1994 per la liquidazione del trattamento.
Per la determinazione della misura dell’equo indennizzo si considera lo stipendio base o tabellare iniziale. Sono esclusi eventuali emolumenti aggiuntivi, ivi compresi quelli spettanti per riconoscimento di anzianità.
Dal 1° gennaio 2005 lo stipendio base è costituito dallo stipendio parametrale, che è subentrato a quello di livello ed ha inglobato, oltre agli eventuali scatti aggiuntivi ed all’eventuale R.I.A., l’I.I.S. - Indennità Integrativa Speciale, anche detta “contingenza” o “scala mobile” - prevista dagli artt. 1 e 2, comma primo, della L. 324/1959 e successive modificazioni, intesa a compensare la perdita del valore di acquisto delle retribuzioni a causa della svalutazione monetaria derivante dai fenomeni inflattivi.
Detta nuova base di calcolo è il riferimento per tutti coloro che hanno presentato domanda di riconoscimento dopo il 1 gennaio 1995. Si fa riferimento all’articolo 1, comma 119 che prevede una tabella per la determinazione della misura dell’equo indennizzo per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, del Decreto Legislativo 3 Febbraio 1993 N. 29. La riportiamo di seguito:
Categoria di menomazione di cui alla tabella A (allegata al dpr 30 dicembre 1981, nr. 834) misura
PRIMA CATEGORIA due volte l’importo dello stipendio base iniziale alla data di presentazione della domanda
SECONDA CATEGORIA 92% dell’importo stabilito per la prima cat.
TERZA CATEGORIA 75% dell’importo stabilito per la prima cat.
QUARTA CATEGORIA 61% dell'importo stabilito per la prima cat.
QUINTA CATEGORIA 44% dell’importo stabilito per la prima cat.
SESTA CATEGORIA 27% dell’importo stabilito per la prima cat.
SETTIMA CATEGORIA 12% dell’importo stabilito per la prima cat.
OTTAVA CATEGORIA 6% dell’importo stabilito per la prima cat.
menomazioni di cui alla tabella B (allegata al dpr 30 dicembre 1981, n. 834) misura
PER TUTTE LE MENOMAZIONI PREVISTE 3% dell’importo stabilito per la prima cat.
Ora, calcolando che lo stipendio tabellare si presume sia intorno a 20.000 euro annuo, ad esclusione dell'indennità pensionabile e dell'assegno di funzione, il calcolo è subito fatto:
20.000 x 6% = 1.200 x 2 = 2.400 - 25% = 1.800 euro
20.000 x 44% = 8.800 x 2 = 17.600 - 25% = 13.200 euro.
Premesso quanto sopra occorre segnalare che anche nel calcolo della privilegio esiste la differenza ed inoltre anche nella prevedibile concessione del beneficio di cui alla legge 539/50 ( 7^ e 8^ 1,25 % ) ( 1^ e 6^ 2,50 %).
Ciao,
Roberto Venezia.
Re: CATEGORIA CDS SBAGLIATA.
Grazie di cuore Roberto.
Quindi Roberto non è vero che ci sia differenza (come si evince dai tuoi calcoli) solo nel calcolo dell'equo indennizzo tra l8ì categoria e la 5^ categoria.
Ma c'è anche sostanziale differenza nella PPO!!!
Questo mi permette un ricorso alla Corte dei conti che ha titolo in materia di pensioni e non al TAR.
Grazie ancora
Fox
Quindi Roberto non è vero che ci sia differenza (come si evince dai tuoi calcoli) solo nel calcolo dell'equo indennizzo tra l8ì categoria e la 5^ categoria.
Ma c'è anche sostanziale differenza nella PPO!!!
Questo mi permette un ricorso alla Corte dei conti che ha titolo in materia di pensioni e non al TAR.
Grazie ancora
Fox
- antoniomlg
- Sostenitore
- Messaggi: 3641
- Iscritto il: ven set 03, 2010 10:18 am
Re: CATEGORIA CDS SBAGLIATA.
Messaggio da antoniomlg »
Ora, calcolando che lo stipendio tabellare si presume sia intorno a 20.000 euro annuo, ad esclusione dell'indennità pensionabile e dell'assegno di funzione, il calcolo è subito fatto:
20.000 x 6% = 1.200 x 2 = 2.400 - 25% = 1.800 euro
20.000 x 44% = 8.800 x 2 = 17.600 - 25% = 13.200 euro.
Premesso quanto sopra occorre segnalare che anche nel calcolo della privilegio esiste la differenza ed inoltre anche nella prevedibile concessione del beneficio di cui alla legge 539/50 ( 7^ e 8^ 1,25 % ) ( 1^ e 6^ 2,50 %).
Ciao,
Roberto Venezia. perfetto
potresti spiegarci se lo stipendio tabellare è presunto epr una facilità di esplicitazione
e fare notare la differenza tra calcolo di 8^ e di 5^
oppure è la realtà??
come facciamo a verificare lo stipendio tabellare??
potresti inoltre spigare quale è secondo le tue conoscenze la differenza di ppo tra 8^ e 5^?
grazie di tutto
ciao
20.000 x 6% = 1.200 x 2 = 2.400 - 25% = 1.800 euro
20.000 x 44% = 8.800 x 2 = 17.600 - 25% = 13.200 euro.
Premesso quanto sopra occorre segnalare che anche nel calcolo della privilegio esiste la differenza ed inoltre anche nella prevedibile concessione del beneficio di cui alla legge 539/50 ( 7^ e 8^ 1,25 % ) ( 1^ e 6^ 2,50 %).
Ciao,
Roberto Venezia. perfetto
potresti spiegarci se lo stipendio tabellare è presunto epr una facilità di esplicitazione
e fare notare la differenza tra calcolo di 8^ e di 5^
oppure è la realtà??
come facciamo a verificare lo stipendio tabellare??
potresti inoltre spigare quale è secondo le tue conoscenze la differenza di ppo tra 8^ e 5^?
grazie di tutto
ciao
Re: CATEGORIA CDS SBAGLIATA.
===tutto dipende dagli anni di contribuzione e dall'aliquota raggiunta, si evince dal pa04.antoniomlg ha scritto:Ora, calcolando che lo stipendio tabellare si presume sia intorno a 20.000 euro annuo, ad esclusione dell'indennità pensionabile e dell'assegno di funzione, il calcolo è subito fatto:
20.000 x 6% = 1.200 x 2 = 2.400 - 25% = 1.800 euro
20.000 x 44% = 8.800 x 2 = 17.600 - 25% = 13.200 euro.
Premesso quanto sopra occorre segnalare che anche nel calcolo della privilegio esiste la differenza ed inoltre anche nella prevedibile concessione del beneficio di cui alla legge 539/50 ( 7^ e 8^ 1,25 % ) ( 1^ e 6^ 2,50 %).
Ciao,
Roberto Venezia. perfetto
potresti spiegarci se lo stipendio tabellare è presunto epr una facilità di esplicitazione
e fare notare la differenza tra calcolo di 8^ e di 5^
oppure è la realtà??
come facciamo a verificare lo stipendio tabellare??
potresti inoltre spigare quale è secondo le tue conoscenze la differenza di ppo tra 8^ e 5^?
grazie di tutto
ciao
- antoniomlg
- Sostenitore
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- Iscritto il: ven set 03, 2010 10:18 am
Re: CATEGORIA CDS SBAGLIATA.
Messaggio da antoniomlg »
scusatemi una domanda
la corte dei conti potrebbe dichiarare estinto il ricorso per carenza di interesse
da momento che la controparte eccepisce il fatto che non c'è differenza di ppo
tra una 8^ già assegnata ed una al quanto improbabile 5^.....
dobbiamo trovare tutti quegli elementi/argomenti da inserire nel ricorso
per dimostrare che la diversa, maggiore e vantaggiosa ascrizione a categoria
è presupposto fondamentale mi un miglior trattamento pensionistico.
i benefici combattentistici sono pensionabili?
essi sono diversi dalla 8^ e dalla 5^???
la indennità una tantum , l'assegno incollocabilità ecc ecc
suggeriamo amici suggeriamo
ciao e grazie
la corte dei conti potrebbe dichiarare estinto il ricorso per carenza di interesse
da momento che la controparte eccepisce il fatto che non c'è differenza di ppo
tra una 8^ già assegnata ed una al quanto improbabile 5^.....
dobbiamo trovare tutti quegli elementi/argomenti da inserire nel ricorso
per dimostrare che la diversa, maggiore e vantaggiosa ascrizione a categoria
è presupposto fondamentale mi un miglior trattamento pensionistico.
i benefici combattentistici sono pensionabili?
essi sono diversi dalla 8^ e dalla 5^???
la indennità una tantum , l'assegno incollocabilità ecc ecc
suggeriamo amici suggeriamo
ciao e grazie
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