sbagli devi solo scaricarlo...Zenmonk ha scritto:Manca l'allegato o sbaglio?
causa di servizio ricorso alla corte dei conti
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Re: causa di servizio ricorso alla corte dei conti
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
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Re: causa di servizio ricorso alla corte dei conti
Con la sentenza n.120/2015 la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Sicilia (pubblicata il 07/05/2015), per le cause di servizio ha ribadito il fatto che, la Corte dei Conti è ritenuta competente anche per il personale in attività di servizio.
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La Corte dei Conti d'Appello precisa:
1) - Ma anche il secondo motivo appare manifestamente fondato, con riferimento ad una erronea valutazione dell’interesse concreto ed attuale alla pronuncia giudiziale sulla dipendenza, sol perché il ricorrente era ancora in servizio.
2) - L’appellante ha riversato in atti le sentenze nn. 9 e 171 del 2015 della Prima Sez. Giur. Centr. d’appello, a sostegno della propria domanda.
3) - Dirimente, ai fini del decidere, appare il richiamo operato in quelle pronunce alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 4325/2014), secondo la quale non può negarsi al personale ancora in servizio il diritto alla tutela giurisdizionale volta all’accertamento del presupposto necessario – riconoscimento della causa di servizio – per potere successivamente far valere in giudizio il diritto alla pensione privilegiata.
4) - A tal proposito va ricordato come la stessa giurisprudenza di questa Corte (Corte dei Conti, sez. IV Pens. Mil., sent. n. 82939 del 04.05.1994) abbia avuto modo di precisare l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di una (o più) infermità - previsto dall'art. 169, comma primo, DPR 29.12.1973, n. 1092, afferisca un diritto potestativo autonomo del privato a che lo Stato accerti se sussistano, o meno, le condizioni richieste per il riconoscimento del diritto a pensione che, con i suoi connotati di imprescrittibilità, intangibilità e indisponibilità, si atteggia come un quid pluris rispetto al primo.
5) - Da ciò consegue che sussiste sempre un interesse concreto ed attuale, anche per il soggetto in attività di servizio, all’accertamento delle condizioni che potrebbero, in ogni momento, poi, consentirgli l’esercizio del diritto alla pensione privilegiata.
6) - La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, ed il giudizio rimesso al primo Giudice in diversa composizione.
N.B.: rileggi il punto n. 3 e 6.
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SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA SENTENZA 120 07/05/2015
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA SENTENZA 120 2015 PENSIONI 07/05/2015
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE D’APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai magistrati:
dott. Agostino BASTA Presidente
dott. Pino ZINGALE Consigliere relatore
dott. Vincenzo LO PRESTI Consigliere
dott. Valter DEL ROSARIO Consigliere
dott. Guido PETRIGNI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A - N. 120/A/2015
I N F O R M A S E M P L I F I C A T A
nel giudizio in materia di pensione civile iscritto al n. 5338 del registro di segreteria promosso ad istanza di D. F., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Guerra, nei confronti del Ministero dell’Interno, dell’I.N.P.S. e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la riforma della sentenza n. 119/2015 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana.
Visto l’atto introduttivo del giudizio depositato il 5 marzo 2015 e contestuale domanda di sospensiva.
Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.
Uditi nella camera di consiglio del 23 aprile 2015 il relatore Consigliere Pino Zingale e l’avvocato Paolo Guerra per l’appellante; non rappresentato il Ministero dell’Interno e non costituito l’I.N.P.S. ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
F A T T O
Con ricorso alla Sezione Giurisdizionale di questa Corte per la Regione Siciliana, depositato il 6 marzo 2012, il signor D. F., revisore tecnico della Polizia di Stato in servizio, ha impugnato, ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e del diritto alla pensione privilegiata ex art. 12 del D.P.R. n. 461/2001, il provvedimento ministeriale con cui era stata respinta l’istanza presentata dal medesimo il 14.2.2008 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “IMA infero laterale non q. angioplastica primaria su PL (CX) con impianto di stent medicato” diagnosticato dalla CMO di Palermo come “Cardiopatia ischemica, pregresso IMA non Q. trattato con angioplastica + stent medicato, in buon compenso emodinamico”), censurando, altresì, il parere del CVCS n.13149/2009, che aveva ritenuto la diagnosticata infermità dipendente da fattori costituzionali e non dal servizio prestato.
A sostegno del ricorso l’interessato allegava consulenza medico-legale e descriveva dettagliatamente le circostanze del servizio ritenute ricollegabili causalmente alle infermità riscontrate; in punto di diritto, ha poi richiamato giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione circa la giurisdizione di questa Corte anche in materia di accertamento della dipendenza da causa di servizio e non solo di diritto a pensione.
Con il secondo ricorso, depositato il 23 maggio 2014, l’interessato ha impugnato il diniego espresso dal Ministero dell’Interno sulla domanda presentata il 15.11.2012 diretta ad ottenere la pronuncia amministrativa sulla dipendenza da causa di servizio quale presupposto del diritto a pensione privilegiata, nonché il silenzio tenuto dall’INPS sulla medesima domanda.
Anche a base del secondo ricorso veniva richiamata, quanto alla causalità del servizio prestato, la consulenza medico legale e, quanto all’ammissibilità del ricorso, recente giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione.
Il ricorrente, dopo aver richiesto la riunione del ricorso n.61790 al precedente ricorso n.60070, concludeva per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità dedotta, previa, occorrendo, CTU.
Il Ministero dell’interno si costituiva in entrambi i giudizi, eccependo l’inammissibilità dei ricorsi per difetto di giurisdizione di questa Corte, poiché il ricorrente era ancora in servizio attivo. In via subordinata, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, dovendo ritenersi la competenza a provvedere in materia dell’Inps. Si opponeva, infine, alla richiesta di CTU.
Si costituiva, altresì, il MEF nel ricorso n.60070 e chiedeva l’estromissione del CVCS, organo chiamato ad emettere un parere avente natura ed efficacia endoprocedimentale. In via subordinata, argomentava a sostegno della legittimità di tale parere.
Si costituiva, infine, l’Inps, ed eccepiva l’inammissibilità per carenza della preventiva domanda in via amministrativa. Nel merito, eccepiva l’infondatezza del ricorso. Nell’eventualità che venisse disposta CTU, nominava quale CTP il dott. Vincenzo Morana.
Il primo Giudice, rilevato che la questione comune ad entrambi i ricorsi concerneva l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità cardiaca sofferta dall’interessato ai fini del diritto alla pensione privilegiata ordinaria, dipendenza causale che è stata negata in sede amministrativa, li riuniva e, pur affermando la propria giurisdizione, li dichiarava inammissibili in quanto il diritto soggettivo alla pensione sorge soltanto al momento della cessazione dal servizio, e la Corte lo valuta sulla base della legislazione vigente in tale momento, non potendo anticipare una pronuncia giudiziale su un diritto che deve ancora maturare per mancanza dei suoi presupposti, il principale dei quali è, appunto, la cessazione dal servizio (cfr., in fattispecie analoghe, Sezione Lazio, n.225/2014; n.770/2014; Sezione Marche, n.130/2014).
Nella specie, l’interessato aveva proposto i ricorsi per vedersi riconoscere la dipendenza da causa di servizio delle infermità riscontrate, negata in sede amministrativa, e al momento della loro proposizione era in servizio attivo: pertanto, i ricorsi riuniti venivano ritenuti inammissibili.
Avverso tale sentenza interponeva appello l’interessato lamentando per un verso l’erronea applicazione dell’art. 71, lettera b), del R.D. n. 1038/1933, richiamato dal primo Giudice ai fini della dichiarazione di inammissibilità e, per altro verso, la mancata esatta valutazione dell’interesse attuale e concreto del ricorrente, ancorchè in servizio, alla invocata pronuncia giurisdizionale di merito sulla dipendenza dell’infermità, con riferimento all’art. 100 c.p.c.
Si è costituito in giudizio il solo Ministero dell’Interno ed ha chiesto il rigetto del gravame.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’I.N.P.S., sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
Alla camera di consiglio del 23 aprile 2015, convocata per la discussione del cautelare, l’avv. Paolo Guerra, avvalendosi della previsione inserita nel decreto di fissazione dell’udienza camerale, a tutela del contraddittorio, ha chiesto che la controversia fosse decisa con sentenza semplificata, attesa la manifesta fondatezza della pretesa, insistendo, in via subordinata, per la concessione della cautela richiesta.
D I R I T T O
Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, in materia pensionistica, possono adottare nella camera di consiglio fissata per l’istanza cautelare, decisioni in forma semplificata, nel caso in cui si rinvengano i presupposti indicati nel comma 1 del citato articolo, e cioè manifesta fondatezza o irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso.
La pacifica giurisprudenza di questa Corte ritiene la predetta norma applicabile anche ai giudizi in grado di appello (ex plurimis: Corte dei conti, Sez. I centr. d’appello, n. 265/2015/A; Idem, Sez. II centr. d’appello, n. 165/2015/A; Idem, Sez. III centr. d’appello, n. 275/2015).
Nella fattispecie i motivi di gravame risultano manifestamente fondati.
Per quanto riguarda il richiamo all’art. 71, lettera b), del R.D. n. 1038/1933, operato dal primo giudice al fine della dichiarazione di inammissibilità, esso appare del tutto inconferente, in quanto tale norma prevede l’inammissibilità qualora si propongano domande sulle quali non siasi provveduto in sede amministrativa, evenienza che non ricorre nel caso di specie e che, invero, è stata espressamente esclusa dalla stesso Giudice di prime cure là dove ha espressamente affermato che la dipendenza era stata negata in sede amministrativa.
Ma anche il secondo motivo appare manifestamente fondato, con riferimento ad una erronea valutazione dell’interesse concreto ed attuale alla pronuncia giudiziale sulla dipendenza, sol perché il ricorrente era ancora in servizio.
L’appellante ha riversato in atti le sentenze nn. 9 e 171 del 2015 della Prima Sez. Giur. Centr. d’appello, a sostegno della propria domanda.
Dirimente, ai fini del decidere, appare il richiamo operato in quelle pronunce alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 4325/2014), secondo la quale non può negarsi al personale ancora in servizio il diritto alla tutela giurisdizionale volta all’accertamento del presupposto necessario – riconoscimento della causa di servizio – per potere successivamente far valere in giudizio il diritto alla pensione privilegiata.
A tal proposito va ricordato come la stessa giurisprudenza di questa Corte (Corte dei Conti, sez. IV Pens. Mil., sent. n. 82939 del 04.05.1994) abbia avuto modo di precisare l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di una (o più) infermità - previsto dall'art. 169, comma primo, DPR 29.12.1973, n. 1092, afferisca un diritto potestativo autonomo del privato a che lo Stato accerti se sussistano, o meno, le condizioni richieste per il riconoscimento del diritto a pensione che, con i suoi connotati di imprescrittibilità, intangibilità e indisponibilità, si atteggia come un quid pluris rispetto al primo.
Da ciò consegue che sussiste sempre un interesse concreto ed attuale, anche per il soggetto in attività di servizio, all’accertamento delle condizioni che potrebbero, in ogni momento, poi, consentirgli l’esercizio del diritto alla pensione privilegiata.
A ciò si aggiunga un’ulteriore valutazione che impinge sulla effettività stessa della tutela giurisdizionale.
L’accertamento della dipendenza da causa di servizio necessita di complesse verifiche tecnico-valutative sulla natura dell’infermità, sul tipo di servizio svolto e sull’influenza causale o concausale di quest’ultimo sulla prima.
Tali verifiche, sovente, diventano assai labili e di difficile effettuazione con il passare del tempo e con processi di rarefazione documentale e probatoria che, in ogni caso, restano nella piena disponibilità della P.A. e sui quali l’interessato non può in alcun modo influire.
Ne consegue che il soggetto che ritenga di potere far valere a tempo debito il diritto a pensione privilegiata, a legislazione vigente, ha un interesse concreto ed attuale ad un immediato accertamento di tale presupposto che, con il suo concretizzarsi, cristallizza una posizione giuridica di vantaggio ed in quanto tale meritevole di immediata tutela.
L’appello appare, pertanto manifestamente fondato e va accolto.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, ed il giudizio rimesso al primo Giudice in diversa composizione.
La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazioni tra le parti delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata. Rimette il giudizio al primo Giudice, in diversa composizione, per la prosecuzione della trattazione di merito. Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 23 aprile 2015.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to (Pino Zingale) F.to (Agostino Basta)
Depositata in segreteria nei modi di legge
Palermo, 07/05/2015
Il Direttore della Segreteria
F.to (Fabio Cultrera)
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La Corte dei Conti d'Appello precisa:
1) - Ma anche il secondo motivo appare manifestamente fondato, con riferimento ad una erronea valutazione dell’interesse concreto ed attuale alla pronuncia giudiziale sulla dipendenza, sol perché il ricorrente era ancora in servizio.
2) - L’appellante ha riversato in atti le sentenze nn. 9 e 171 del 2015 della Prima Sez. Giur. Centr. d’appello, a sostegno della propria domanda.
3) - Dirimente, ai fini del decidere, appare il richiamo operato in quelle pronunce alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 4325/2014), secondo la quale non può negarsi al personale ancora in servizio il diritto alla tutela giurisdizionale volta all’accertamento del presupposto necessario – riconoscimento della causa di servizio – per potere successivamente far valere in giudizio il diritto alla pensione privilegiata.
4) - A tal proposito va ricordato come la stessa giurisprudenza di questa Corte (Corte dei Conti, sez. IV Pens. Mil., sent. n. 82939 del 04.05.1994) abbia avuto modo di precisare l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di una (o più) infermità - previsto dall'art. 169, comma primo, DPR 29.12.1973, n. 1092, afferisca un diritto potestativo autonomo del privato a che lo Stato accerti se sussistano, o meno, le condizioni richieste per il riconoscimento del diritto a pensione che, con i suoi connotati di imprescrittibilità, intangibilità e indisponibilità, si atteggia come un quid pluris rispetto al primo.
5) - Da ciò consegue che sussiste sempre un interesse concreto ed attuale, anche per il soggetto in attività di servizio, all’accertamento delle condizioni che potrebbero, in ogni momento, poi, consentirgli l’esercizio del diritto alla pensione privilegiata.
6) - La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, ed il giudizio rimesso al primo Giudice in diversa composizione.
N.B.: rileggi il punto n. 3 e 6.
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SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA SENTENZA 120 07/05/2015
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA SENTENZA 120 2015 PENSIONI 07/05/2015
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE D’APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai magistrati:
dott. Agostino BASTA Presidente
dott. Pino ZINGALE Consigliere relatore
dott. Vincenzo LO PRESTI Consigliere
dott. Valter DEL ROSARIO Consigliere
dott. Guido PETRIGNI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A - N. 120/A/2015
I N F O R M A S E M P L I F I C A T A
nel giudizio in materia di pensione civile iscritto al n. 5338 del registro di segreteria promosso ad istanza di D. F., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Guerra, nei confronti del Ministero dell’Interno, dell’I.N.P.S. e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la riforma della sentenza n. 119/2015 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana.
Visto l’atto introduttivo del giudizio depositato il 5 marzo 2015 e contestuale domanda di sospensiva.
Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.
Uditi nella camera di consiglio del 23 aprile 2015 il relatore Consigliere Pino Zingale e l’avvocato Paolo Guerra per l’appellante; non rappresentato il Ministero dell’Interno e non costituito l’I.N.P.S. ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
F A T T O
Con ricorso alla Sezione Giurisdizionale di questa Corte per la Regione Siciliana, depositato il 6 marzo 2012, il signor D. F., revisore tecnico della Polizia di Stato in servizio, ha impugnato, ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e del diritto alla pensione privilegiata ex art. 12 del D.P.R. n. 461/2001, il provvedimento ministeriale con cui era stata respinta l’istanza presentata dal medesimo il 14.2.2008 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “IMA infero laterale non q. angioplastica primaria su PL (CX) con impianto di stent medicato” diagnosticato dalla CMO di Palermo come “Cardiopatia ischemica, pregresso IMA non Q. trattato con angioplastica + stent medicato, in buon compenso emodinamico”), censurando, altresì, il parere del CVCS n.13149/2009, che aveva ritenuto la diagnosticata infermità dipendente da fattori costituzionali e non dal servizio prestato.
A sostegno del ricorso l’interessato allegava consulenza medico-legale e descriveva dettagliatamente le circostanze del servizio ritenute ricollegabili causalmente alle infermità riscontrate; in punto di diritto, ha poi richiamato giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione circa la giurisdizione di questa Corte anche in materia di accertamento della dipendenza da causa di servizio e non solo di diritto a pensione.
Con il secondo ricorso, depositato il 23 maggio 2014, l’interessato ha impugnato il diniego espresso dal Ministero dell’Interno sulla domanda presentata il 15.11.2012 diretta ad ottenere la pronuncia amministrativa sulla dipendenza da causa di servizio quale presupposto del diritto a pensione privilegiata, nonché il silenzio tenuto dall’INPS sulla medesima domanda.
Anche a base del secondo ricorso veniva richiamata, quanto alla causalità del servizio prestato, la consulenza medico legale e, quanto all’ammissibilità del ricorso, recente giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione.
Il ricorrente, dopo aver richiesto la riunione del ricorso n.61790 al precedente ricorso n.60070, concludeva per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità dedotta, previa, occorrendo, CTU.
Il Ministero dell’interno si costituiva in entrambi i giudizi, eccependo l’inammissibilità dei ricorsi per difetto di giurisdizione di questa Corte, poiché il ricorrente era ancora in servizio attivo. In via subordinata, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, dovendo ritenersi la competenza a provvedere in materia dell’Inps. Si opponeva, infine, alla richiesta di CTU.
Si costituiva, altresì, il MEF nel ricorso n.60070 e chiedeva l’estromissione del CVCS, organo chiamato ad emettere un parere avente natura ed efficacia endoprocedimentale. In via subordinata, argomentava a sostegno della legittimità di tale parere.
Si costituiva, infine, l’Inps, ed eccepiva l’inammissibilità per carenza della preventiva domanda in via amministrativa. Nel merito, eccepiva l’infondatezza del ricorso. Nell’eventualità che venisse disposta CTU, nominava quale CTP il dott. Vincenzo Morana.
Il primo Giudice, rilevato che la questione comune ad entrambi i ricorsi concerneva l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità cardiaca sofferta dall’interessato ai fini del diritto alla pensione privilegiata ordinaria, dipendenza causale che è stata negata in sede amministrativa, li riuniva e, pur affermando la propria giurisdizione, li dichiarava inammissibili in quanto il diritto soggettivo alla pensione sorge soltanto al momento della cessazione dal servizio, e la Corte lo valuta sulla base della legislazione vigente in tale momento, non potendo anticipare una pronuncia giudiziale su un diritto che deve ancora maturare per mancanza dei suoi presupposti, il principale dei quali è, appunto, la cessazione dal servizio (cfr., in fattispecie analoghe, Sezione Lazio, n.225/2014; n.770/2014; Sezione Marche, n.130/2014).
Nella specie, l’interessato aveva proposto i ricorsi per vedersi riconoscere la dipendenza da causa di servizio delle infermità riscontrate, negata in sede amministrativa, e al momento della loro proposizione era in servizio attivo: pertanto, i ricorsi riuniti venivano ritenuti inammissibili.
Avverso tale sentenza interponeva appello l’interessato lamentando per un verso l’erronea applicazione dell’art. 71, lettera b), del R.D. n. 1038/1933, richiamato dal primo Giudice ai fini della dichiarazione di inammissibilità e, per altro verso, la mancata esatta valutazione dell’interesse attuale e concreto del ricorrente, ancorchè in servizio, alla invocata pronuncia giurisdizionale di merito sulla dipendenza dell’infermità, con riferimento all’art. 100 c.p.c.
Si è costituito in giudizio il solo Ministero dell’Interno ed ha chiesto il rigetto del gravame.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’I.N.P.S., sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
Alla camera di consiglio del 23 aprile 2015, convocata per la discussione del cautelare, l’avv. Paolo Guerra, avvalendosi della previsione inserita nel decreto di fissazione dell’udienza camerale, a tutela del contraddittorio, ha chiesto che la controversia fosse decisa con sentenza semplificata, attesa la manifesta fondatezza della pretesa, insistendo, in via subordinata, per la concessione della cautela richiesta.
D I R I T T O
Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, in materia pensionistica, possono adottare nella camera di consiglio fissata per l’istanza cautelare, decisioni in forma semplificata, nel caso in cui si rinvengano i presupposti indicati nel comma 1 del citato articolo, e cioè manifesta fondatezza o irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso.
La pacifica giurisprudenza di questa Corte ritiene la predetta norma applicabile anche ai giudizi in grado di appello (ex plurimis: Corte dei conti, Sez. I centr. d’appello, n. 265/2015/A; Idem, Sez. II centr. d’appello, n. 165/2015/A; Idem, Sez. III centr. d’appello, n. 275/2015).
Nella fattispecie i motivi di gravame risultano manifestamente fondati.
Per quanto riguarda il richiamo all’art. 71, lettera b), del R.D. n. 1038/1933, operato dal primo giudice al fine della dichiarazione di inammissibilità, esso appare del tutto inconferente, in quanto tale norma prevede l’inammissibilità qualora si propongano domande sulle quali non siasi provveduto in sede amministrativa, evenienza che non ricorre nel caso di specie e che, invero, è stata espressamente esclusa dalla stesso Giudice di prime cure là dove ha espressamente affermato che la dipendenza era stata negata in sede amministrativa.
Ma anche il secondo motivo appare manifestamente fondato, con riferimento ad una erronea valutazione dell’interesse concreto ed attuale alla pronuncia giudiziale sulla dipendenza, sol perché il ricorrente era ancora in servizio.
L’appellante ha riversato in atti le sentenze nn. 9 e 171 del 2015 della Prima Sez. Giur. Centr. d’appello, a sostegno della propria domanda.
Dirimente, ai fini del decidere, appare il richiamo operato in quelle pronunce alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 4325/2014), secondo la quale non può negarsi al personale ancora in servizio il diritto alla tutela giurisdizionale volta all’accertamento del presupposto necessario – riconoscimento della causa di servizio – per potere successivamente far valere in giudizio il diritto alla pensione privilegiata.
A tal proposito va ricordato come la stessa giurisprudenza di questa Corte (Corte dei Conti, sez. IV Pens. Mil., sent. n. 82939 del 04.05.1994) abbia avuto modo di precisare l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di una (o più) infermità - previsto dall'art. 169, comma primo, DPR 29.12.1973, n. 1092, afferisca un diritto potestativo autonomo del privato a che lo Stato accerti se sussistano, o meno, le condizioni richieste per il riconoscimento del diritto a pensione che, con i suoi connotati di imprescrittibilità, intangibilità e indisponibilità, si atteggia come un quid pluris rispetto al primo.
Da ciò consegue che sussiste sempre un interesse concreto ed attuale, anche per il soggetto in attività di servizio, all’accertamento delle condizioni che potrebbero, in ogni momento, poi, consentirgli l’esercizio del diritto alla pensione privilegiata.
A ciò si aggiunga un’ulteriore valutazione che impinge sulla effettività stessa della tutela giurisdizionale.
L’accertamento della dipendenza da causa di servizio necessita di complesse verifiche tecnico-valutative sulla natura dell’infermità, sul tipo di servizio svolto e sull’influenza causale o concausale di quest’ultimo sulla prima.
Tali verifiche, sovente, diventano assai labili e di difficile effettuazione con il passare del tempo e con processi di rarefazione documentale e probatoria che, in ogni caso, restano nella piena disponibilità della P.A. e sui quali l’interessato non può in alcun modo influire.
Ne consegue che il soggetto che ritenga di potere far valere a tempo debito il diritto a pensione privilegiata, a legislazione vigente, ha un interesse concreto ed attuale ad un immediato accertamento di tale presupposto che, con il suo concretizzarsi, cristallizza una posizione giuridica di vantaggio ed in quanto tale meritevole di immediata tutela.
L’appello appare, pertanto manifestamente fondato e va accolto.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, ed il giudizio rimesso al primo Giudice in diversa composizione.
La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazioni tra le parti delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata. Rimette il giudizio al primo Giudice, in diversa composizione, per la prosecuzione della trattazione di merito. Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 23 aprile 2015.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to (Pino Zingale) F.to (Agostino Basta)
Depositata in segreteria nei modi di legge
Palermo, 07/05/2015
Il Direttore della Segreteria
F.to (Fabio Cultrera)
Re: causa di servizio ricorso alla corte dei conti
Ha seguito di quanto decretato anche dalla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana con sentenza n. 120/2015, lo studio legale GUERRA precisa:
1) - Contro il decreto negativo sulla dipendenza da causa di servizio, il personale delle Forze Armate, Polizia e Soccorso Pubblico in servizio poteva finora ricorrere soltanto al TAR o proporre Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica (rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica del provvedimento negativo). Questi, tuttavia, non potevano (e ancora non possono) contestare il parere tecnico-scientifico del C.V.C.S. se non per manifesta infondatezza, incoerenza o travisamento dei fatti: essi valutano soltanto la legittimità degli atti. Nell’ipotesi migliore, quindi, annullano i decreti e impongono all’Amministrazione di acquisire nuovi pareri del C.V.C.S., che verosimilmente, come il più delle volte è avvenuto e avviene, possono essere ancora una volta negativi, con gli interessati costretti a valutare l’opportunità di un contenzioso senza fine, ma certamente oneroso.
2) - Ora, invece, contro il decreto negativo, il personale tuttora in attività potrà ricorrere alla Corte dei Conti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto della (futura) pensione privilegiata.
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Quali sono i vantaggi
La Corte dei Conti, quale Giudice del rapporto, ha facoltà di riesaminare i fatti di servizio, le condizioni ambientali e la causa (eziologia) delle infermità. Può avvalersi, inoltre, d’una nuova consulenza tecnica, acquisire perizie medico-legali prodotte dal ricorrente e, infine, pronunciarsi sulla causa di servizio, annullando e sostituendo definitivamente il decreto negativo con una propria decisione che l’Amministrazione ha l’obbligo di eseguire.
Inoltre il ricorso alla Corte dei conti avverso il decreto negativo di dipendenza da causa di servizio può essere proposto in ogni tempo, non essendo soggetto a termini decadenziali propri del TAR.
Ne consegue che, contro il decreto negativo di dipendenza, al personale in servizio conviene ricorrere direttamente alla Corte dei Conti per l’accertamento della dipendenza quale presupposto della (futura) pensione privilegiata.
Per rendere ammissibile il ricorso alla Corte dei Conti, è consigliabile:
formulare la domanda di dipendenza da causa di servizio, o integrare quella già inviata, con l’espressa richiesta del provvedimento sulla dipendenza anche quale presupposto del diritto a pensione privilegiata;
in caso di decreto negativo di dipendenza già ricevuto, inoltrare altra domanda all’Amministrazione d’appartenenza, chiedendo specificamente l’estensione della pronuncia sulla dipendenza quale presupposto del diritto a pensione privilegiata.
Il personale interessato a ricorrere alla Corte dei conti dovrebbe essere:
a. chi voglia ottenere durante l’attività tutti i benefici connessi alla causa di servizio negata e garantirsi il diritto (futuro) alla pensione privilegiata;
b. chi è stato dichiarato parzialmente inidoneo al servizio, che potrebbe vantare il diritto alla permanenza nel ruolo militare con mansioni d’ufficio e garantirsi la pensione privilegiata in caso di dispensa;
c. chi è stato dichiarato assolutamente inidoneo al servizio militare incondizionato che oltre a transitare ai ruoli civili, potrebbe beneficiare della pensione privilegiata (art. 139 del T.U. 1092/73).
d. chi, anche se riconosciuto idoneo a seguito della contratta menomazione, voglia ipotecare il proprio futuro con il preventivo riconoscimento della causa di servizio ai fini del diritto a pensione privilegiata per infermità negata.
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ecco il link
http://www.avvocatoguerra.it/notizie/di ... -la-svolta" onclick="window.open(this.href);return false;
1) - Contro il decreto negativo sulla dipendenza da causa di servizio, il personale delle Forze Armate, Polizia e Soccorso Pubblico in servizio poteva finora ricorrere soltanto al TAR o proporre Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica (rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica del provvedimento negativo). Questi, tuttavia, non potevano (e ancora non possono) contestare il parere tecnico-scientifico del C.V.C.S. se non per manifesta infondatezza, incoerenza o travisamento dei fatti: essi valutano soltanto la legittimità degli atti. Nell’ipotesi migliore, quindi, annullano i decreti e impongono all’Amministrazione di acquisire nuovi pareri del C.V.C.S., che verosimilmente, come il più delle volte è avvenuto e avviene, possono essere ancora una volta negativi, con gli interessati costretti a valutare l’opportunità di un contenzioso senza fine, ma certamente oneroso.
2) - Ora, invece, contro il decreto negativo, il personale tuttora in attività potrà ricorrere alla Corte dei Conti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto della (futura) pensione privilegiata.
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Quali sono i vantaggi
La Corte dei Conti, quale Giudice del rapporto, ha facoltà di riesaminare i fatti di servizio, le condizioni ambientali e la causa (eziologia) delle infermità. Può avvalersi, inoltre, d’una nuova consulenza tecnica, acquisire perizie medico-legali prodotte dal ricorrente e, infine, pronunciarsi sulla causa di servizio, annullando e sostituendo definitivamente il decreto negativo con una propria decisione che l’Amministrazione ha l’obbligo di eseguire.
Inoltre il ricorso alla Corte dei conti avverso il decreto negativo di dipendenza da causa di servizio può essere proposto in ogni tempo, non essendo soggetto a termini decadenziali propri del TAR.
Ne consegue che, contro il decreto negativo di dipendenza, al personale in servizio conviene ricorrere direttamente alla Corte dei Conti per l’accertamento della dipendenza quale presupposto della (futura) pensione privilegiata.
Per rendere ammissibile il ricorso alla Corte dei Conti, è consigliabile:
formulare la domanda di dipendenza da causa di servizio, o integrare quella già inviata, con l’espressa richiesta del provvedimento sulla dipendenza anche quale presupposto del diritto a pensione privilegiata;
in caso di decreto negativo di dipendenza già ricevuto, inoltrare altra domanda all’Amministrazione d’appartenenza, chiedendo specificamente l’estensione della pronuncia sulla dipendenza quale presupposto del diritto a pensione privilegiata.
Il personale interessato a ricorrere alla Corte dei conti dovrebbe essere:
a. chi voglia ottenere durante l’attività tutti i benefici connessi alla causa di servizio negata e garantirsi il diritto (futuro) alla pensione privilegiata;
b. chi è stato dichiarato parzialmente inidoneo al servizio, che potrebbe vantare il diritto alla permanenza nel ruolo militare con mansioni d’ufficio e garantirsi la pensione privilegiata in caso di dispensa;
c. chi è stato dichiarato assolutamente inidoneo al servizio militare incondizionato che oltre a transitare ai ruoli civili, potrebbe beneficiare della pensione privilegiata (art. 139 del T.U. 1092/73).
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