domanda di incollocabilità inail
domanda di incollocabilità inail
Messaggio da fettel »
Buongiorno a tutti,sono stato riformato nel 2009 con una 4° categoria ma la patologia più importante per l'incollocabilità non mi è stata riconosciuta dipendente.Posso fare richiesta per l'assegno di incollocabilità presso l'INAIL? è possibile? Grazie a chi vorrà rispondermi.
Re: domanda di incollocabilità inail
Ciao,
l'assegno di incollocabilità compete agli invalidi con età inferiore a 65 anni, con diritto a pensione o assegno privilegiato, per infermità ascrivibili dalla 2^ alla 8^ ctg. della tabella A, che siano riconosciuti incollocabili in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità, possono risultare di pregiudizio alla salute ed alla incolumità proprie, a quelle dei compagni di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti, e a condizione che non svolgano attività lavorativa autonoma o dipendente. L’assegno di incollocabilità compete fino al sessantacinquesimo anno e a decorrere dal 1.2.1980 (data di entrata in vigore della legge 26/1/1980, n. 9) la misura è pari alla differenza tra il trattamento corrispondente a quello previsto per gli iscritti alla prima categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera H, allegata al d.P.R. n. 915/1978, e successive modificazioni, esclusa l’indennità di assistenza e di accompagnamento, e quello complessivo di cui gli invalidi sono titolari. Durante la sua erogazione i beneficiari sono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi di prima categoria ed è impregiudicata la facoltà di chiedere la revisione della pensione o dell’assegno per aggravamento ai sensi del successivo art. 14 della ripetuta legge n. 9. L’assegno di incollocabilità è concesso, con apposita determinazione, esclusivamente a domanda dell’interessato da presentarsi presso la sede provinciale INPDAP che amministra la relativa partita di pensione; l’accertamento sanitario è demandato al Collegio medico legale delle Aziende sanitarie locali del Comune di residenza del pensionato. Tale collegio medico dovrà accertare che, per le infermità che hanno dato luogo al trattamento privilegiato dall’ottava alla seconda categoria e con riferimento alla data del primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, il soggetto risulti di pregiudizio alla salute ed alla incolumità proprie, a quelle dei compagni di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti; il medesimo Collegio definisce, inoltre, la durata della concessione del relativo assegno.
Introdotto dall’art. 1 della legge 13/4/1965, n. 488 a decorrere dal 1/7/1964, l’assegno di incollocabilità è disciplinato dall’art. 104 del TU n. 1092/1973, come modificato dall’art. 12 della legge n. 9/1980.
Qualora non siano stati acquisiti i necessari pareri dal Comitato, finalizzati al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità ai fini del trattamento pensionistico di privilegio, la sede è tenuta a portare a conoscenza dell’interessato che l’iter amministrativo di riconoscimento dell’assegno in esame sarà avviato non appena acquisito il suddetto parere. Al fine di corrispondere l’assegno in esame, è necessario che il richiedente produca una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 455 del 28 novembre 2000, dalla quale risulti che alla data del primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda lo stesso non presti attività lavorativa autonoma o presso terzi. La medesima dichiarazione deve altresì contenere l’impegno a comunicare tempestivamente le variazioni delle condizioni attestate. La durata della sua concessione non può essere inferiore a due anni né superiore a quattro, rinnovabili. Qualora il collegio medico dell’ASL riconosca il diritto all’assegno di incollocabilità per periodi complessivamente superiori ad otto anni, anche non continuativi, l’assegno viene liquidato fino al compimento del 65° anno di età, senza ulteriori accertamenti sanitari (art. 20, comma 3 della legge n. 915/1978). All’adeguamento annuale dell’assegno di incollocabilità provvedono direttamente le sedi provinciali INPDAP. Si fa presente che, ai sensi dell’art. 20, ultimo comma, del DPR n. 915/1978, ai mutilati ed invalidi per servizio che fino al 65° anno di età abbiano beneficiato dell’assegno di incollocabilità, va corrisposto d’ufficio, dal giorno successivo alla predetta data, a cura della competente sede provinciale Inpdap, in aggiunta al trattamento previsto per la categoria alla quale sono stati ascritti, un assegno compensativo di importo pari a quello fruito al momento del compimento del 65° anno di età per la mancata applicazione nei loro confronti delle disposizioni in materia di assunzione obbligatoria al lavoro.
Ciao,
Roberto Venezia.
l'assegno di incollocabilità compete agli invalidi con età inferiore a 65 anni, con diritto a pensione o assegno privilegiato, per infermità ascrivibili dalla 2^ alla 8^ ctg. della tabella A, che siano riconosciuti incollocabili in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità, possono risultare di pregiudizio alla salute ed alla incolumità proprie, a quelle dei compagni di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti, e a condizione che non svolgano attività lavorativa autonoma o dipendente. L’assegno di incollocabilità compete fino al sessantacinquesimo anno e a decorrere dal 1.2.1980 (data di entrata in vigore della legge 26/1/1980, n. 9) la misura è pari alla differenza tra il trattamento corrispondente a quello previsto per gli iscritti alla prima categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera H, allegata al d.P.R. n. 915/1978, e successive modificazioni, esclusa l’indennità di assistenza e di accompagnamento, e quello complessivo di cui gli invalidi sono titolari. Durante la sua erogazione i beneficiari sono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi di prima categoria ed è impregiudicata la facoltà di chiedere la revisione della pensione o dell’assegno per aggravamento ai sensi del successivo art. 14 della ripetuta legge n. 9. L’assegno di incollocabilità è concesso, con apposita determinazione, esclusivamente a domanda dell’interessato da presentarsi presso la sede provinciale INPDAP che amministra la relativa partita di pensione; l’accertamento sanitario è demandato al Collegio medico legale delle Aziende sanitarie locali del Comune di residenza del pensionato. Tale collegio medico dovrà accertare che, per le infermità che hanno dato luogo al trattamento privilegiato dall’ottava alla seconda categoria e con riferimento alla data del primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, il soggetto risulti di pregiudizio alla salute ed alla incolumità proprie, a quelle dei compagni di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti; il medesimo Collegio definisce, inoltre, la durata della concessione del relativo assegno.
Introdotto dall’art. 1 della legge 13/4/1965, n. 488 a decorrere dal 1/7/1964, l’assegno di incollocabilità è disciplinato dall’art. 104 del TU n. 1092/1973, come modificato dall’art. 12 della legge n. 9/1980.
Qualora non siano stati acquisiti i necessari pareri dal Comitato, finalizzati al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità ai fini del trattamento pensionistico di privilegio, la sede è tenuta a portare a conoscenza dell’interessato che l’iter amministrativo di riconoscimento dell’assegno in esame sarà avviato non appena acquisito il suddetto parere. Al fine di corrispondere l’assegno in esame, è necessario che il richiedente produca una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 455 del 28 novembre 2000, dalla quale risulti che alla data del primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda lo stesso non presti attività lavorativa autonoma o presso terzi. La medesima dichiarazione deve altresì contenere l’impegno a comunicare tempestivamente le variazioni delle condizioni attestate. La durata della sua concessione non può essere inferiore a due anni né superiore a quattro, rinnovabili. Qualora il collegio medico dell’ASL riconosca il diritto all’assegno di incollocabilità per periodi complessivamente superiori ad otto anni, anche non continuativi, l’assegno viene liquidato fino al compimento del 65° anno di età, senza ulteriori accertamenti sanitari (art. 20, comma 3 della legge n. 915/1978). All’adeguamento annuale dell’assegno di incollocabilità provvedono direttamente le sedi provinciali INPDAP. Si fa presente che, ai sensi dell’art. 20, ultimo comma, del DPR n. 915/1978, ai mutilati ed invalidi per servizio che fino al 65° anno di età abbiano beneficiato dell’assegno di incollocabilità, va corrisposto d’ufficio, dal giorno successivo alla predetta data, a cura della competente sede provinciale Inpdap, in aggiunta al trattamento previsto per la categoria alla quale sono stati ascritti, un assegno compensativo di importo pari a quello fruito al momento del compimento del 65° anno di età per la mancata applicazione nei loro confronti delle disposizioni in materia di assunzione obbligatoria al lavoro.
Ciao,
Roberto Venezia.
Re: domanda di incollocabilità inail
Per prima cosa la domanda per avere l'assegno di incollocabilità non va fatta all'Inail ma bensi al Proprio Ministero di appartenza-fettel ha scritto:Buongiorno a tutti,sono stato riformato nel 2009 con una 4° categoria ma la patologia più importante per l'incollocabilità non mi è stata riconosciuta dipendente.Posso fare richiesta per l'assegno di incollocabilità presso l'INAIL? è possibile? Grazie a chi vorrà rispondermi.
Ti faccio presente che detto assegno viene concesso per la maggior parte per le patologie psichiche riconosciute causa di servizio-in quanto la norma prevede che la patologia " e di pregiudizio per la salute e la sicurezza degli impianti "senza questa dicitura l'assegno non viene corrisposto-
La dichiarazione della incollocabilià va fatta dalla Commissione civile presso la ASL di residenza-
Re: domanda di incollocabilità inail
Ciao,
l’assegno di incollocabilità è concesso, con apposita determinazione, esclusivamente a domanda dell’interessato da presentarsi presso la sede provinciale INPDAP che amministra la relativa partita di pensione.
Per il resto è tutto giusto.
Ciao,
Roberto Venezia.
l’assegno di incollocabilità è concesso, con apposita determinazione, esclusivamente a domanda dell’interessato da presentarsi presso la sede provinciale INPDAP che amministra la relativa partita di pensione.
Per il resto è tutto giusto.
Ciao,
Roberto Venezia.
Re: domanda di incollocabilità inail
Percè scrivi cose inesatte ed insisti, io lo percepisco dal 2009, e ed la prima istanza l'ho fatta al Ministero, che mi ha mandato a visita medica alla ASL,ed alla scadenza dei 4 anni,mi ha rimandato nuovamente a visita alla ASL,-roby2201 ha scritto:Ciao,
l’assegno di incollocabilità è concesso, con apposita determinazione, esclusivamente a domanda dell’interessato da presentarsi presso la sede provinciale INPDAP che amministra la relativa partita di pensione.
Per il resto è tutto giusto.
Ciao,
Roberto Venezia.
Re: domanda di incollocabilità inail
L'inpdap ha solo dato esecuzione al decreto emesso dal Ministero dell'Interno con l'importo spettante,quale differenza dalla categoria in godimento e quella di 1^ categoria con annesso assegno di superinvalidità-avt8 ha scritto:Percè scrivi cose inesatte ed insisti, io lo percepisco dal 2009, e ed la prima istanza l'ho fatta al Ministero, che mi ha mandato a visita medica alla ASL,ed alla scadenza dei 4 anni,mi ha rimandato nuovamente a visita alla ASL,-roby2201 ha scritto:Ciao,
l’assegno di incollocabilità è concesso, con apposita determinazione, esclusivamente a domanda dell’interessato da presentarsi presso la sede provinciale INPDAP che amministra la relativa partita di pensione.
Per il resto è tutto giusto.
Ciao,
Roberto Venezia.
Re: domanda di incollocabilità inail
Ciao,
io non voglio insistere ma riporto quelle che sono le indicazioni delle circolari.
Vedasi circolare n. 36 del 09/07/2010 punto 4.9 pag. 11.
Piuttosto devi dirlo all'inpdap.
Ciao,
Roberto Venezia.
io non voglio insistere ma riporto quelle che sono le indicazioni delle circolari.
Vedasi circolare n. 36 del 09/07/2010 punto 4.9 pag. 11.
Piuttosto devi dirlo all'inpdap.
Ciao,
Roberto Venezia.
Re: domanda di incollocabilità inail
Io non devo dire niente a nessuno perchè a me non interessa e solo per dare una giusta informazione all'interessato- L'inpdap,molte volte le circolari che emette,poi non le applica mai, e proprio in questa materia ho dovuta bastonarla,perchè non applicava ne la legge e neanche la normative susseguente-roby2201 ha scritto:Ciao,
io non voglio insistere ma riporto quelle che sono le indicazioni delle circolari.
Vedasi circolare n. 36 del 09/07/2010 punto 4.9 pag. 11.
Piuttosto devi dirlo all'inpdap.
Ciao,
Roberto Venezia.
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