pensione privilegiata esente da irpef
pensione privilegiata esente da irpef
Rivolgo il seguente quesito ai colleghi ferrati in materia:
Qualcuno è a conoscenza se ai
sensi del D.P.R. del 29 settembre 1973 n.ro 601 articolo 74 , I° comma , il 10% spettante sulla P.A.L. della pensione privilegiata è esente da IRPEF ? Ossia il calcolo di privilegiata del 10% su una P.A.L. di 39.000,00* euro annui è pari a 390 euro mnsili ? Chiedo questo poichè con alcuni colleghi l'INPDAP non si atteneva a quanto disposto dal summenzionato D.P.R.. Infatti hanno fatto ricorso alla commissione Tributaria che ha dato loro ragione. Cordialmente
Qualcuno è a conoscenza se ai
sensi del D.P.R. del 29 settembre 1973 n.ro 601 articolo 74 , I° comma , il 10% spettante sulla P.A.L. della pensione privilegiata è esente da IRPEF ? Ossia il calcolo di privilegiata del 10% su una P.A.L. di 39.000,00* euro annui è pari a 390 euro mnsili ? Chiedo questo poichè con alcuni colleghi l'INPDAP non si atteneva a quanto disposto dal summenzionato D.P.R.. Infatti hanno fatto ricorso alla commissione Tributaria che ha dato loro ragione. Cordialmente
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Re: pensione privilegiata esente da irpef
Messaggio da Roberto Mandarino »
C'è molta gente che specula sull'ingenuità dei ricorrenti.
La Corte di Cassazione ha più volte sentenziato che in questi casi l'imposizione fiscale è dovuta.
http://forum.grnet.it/l-avvocato-rispon ... tml#p42685" onclick="window.open(this.href);return false;
Saluti Roberto Mandarino
La Corte di Cassazione ha più volte sentenziato che in questi casi l'imposizione fiscale è dovuta.
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Saluti Roberto Mandarino
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
Re: pensione privilegiata esente da irpef
La PPO mi è stata corrisposta da circa un anno e mi viene regolarmente tassata al 38%. I numerosi ricorsi presentati contro tale tassazione alle Agenzie delle Entrate ed alle Commissioni Tributarie hanno cozzato contro le sentenze della Cassazione come esplicitato da Roberto Mandarino.
Vi comunico che una petizione al Parlamento, presentata da un collega in pensione, è stata assegnata alla 6^ commissione Finanze della Camera per la discussione. In pratica se il privilegio della tassazione al 10% era riservato solo ai militari di leva oggi che la coscrizione obbligatoria non esiste più o è stata sospesa rimangono solo i Carabinieri di carriera ai quali tali benefici potrebbero essere assegnati.
E' una lunga battaglia che il collega sta portando avanti da anni ed ora che è arrivata in Parlamento, supportata da qualcuno che pare voglia già salire sul carro del vincitore, rimane solo da dire: se son rose fioriranno, i presupposti ci sono.
Attendo gli sviluppi e comunicherò le eventuali novità.
Vi comunico che una petizione al Parlamento, presentata da un collega in pensione, è stata assegnata alla 6^ commissione Finanze della Camera per la discussione. In pratica se il privilegio della tassazione al 10% era riservato solo ai militari di leva oggi che la coscrizione obbligatoria non esiste più o è stata sospesa rimangono solo i Carabinieri di carriera ai quali tali benefici potrebbero essere assegnati.
E' una lunga battaglia che il collega sta portando avanti da anni ed ora che è arrivata in Parlamento, supportata da qualcuno che pare voglia già salire sul carro del vincitore, rimane solo da dire: se son rose fioriranno, i presupposti ci sono.
Attendo gli sviluppi e comunicherò le eventuali novità.
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Re: pensione privilegiata esente da irpef
Messaggio da marinaio14 »
Buonasera a tutti,
x vilos
Hai novità circa la questione PPO con irpef agevolata ?
Nel tuo ultimo dicevi che la 6^ Commissione Finanze della Camera doveva discuterla.
Non ho trovato più nulla da allora.....
Puoi darci un punto di situazione, anche se sfavorevole ?
Grazie
x vilos
Hai novità circa la questione PPO con irpef agevolata ?
Nel tuo ultimo dicevi che la 6^ Commissione Finanze della Camera doveva discuterla.
Non ho trovato più nulla da allora.....
Puoi darci un punto di situazione, anche se sfavorevole ?
Grazie
Re: pensione privilegiata esente da irpef
marinaio14 ha scritto:Buonasera a tutti,
x vilos
Hai novità circa la questione PPO con irpef agevolata ?
Nel tuo ultimo dicevi che la 6^ Commissione Finanze della Camera doveva discuterla.
Non ho trovato più nulla da allora.....
Puoi darci un punto di situazione, anche se sfavorevole ?
Grazie
SPIACENTE LA LA PP VIENE TASSATA ,E LO CONTINUERA' AD ESSERLO -PER CUI METTITI IL CUORE IN PACE
Re: pensione privilegiata esente da irpef
La Cassazione rigetta il ricorso del ricorrente contro l'Agenzia delle Entrate di Salerno.
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Cassazione Sez. QUINTA CIVILE, Ordinanza n.29858 del 13/12/2017 (CASS. 2017/29858 CIV), udienza del 06/04/2017, Presidente CAPPABIANCA AURELIO Relatore ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO
1) - secondo Cass. n. 28735 del 2005 «L'intero ammontare, ivi compreso il c.d. aumento del decimo previsto dall'art. 67 d.p.r. n. 1092 del 1973, delle pensioni privilegiate ordinarie è soggetto ad imposizione fiscale diretta, in quanto esse non sono comprese tra i redditi indicati dall'art. 34 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601, non potendosi assimilare - in ragione della natura eccezionale dei casi di esenzione - alle pensioni di guerra, né alle pensioni per invalidità contratta nel servizio militare di leva (sentenza n. 387 del 1989 della corte costituzionale).
vedi/leggi e scarica il PDF se d'interesse.
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Cassazione Sez. QUINTA CIVILE, Ordinanza n.29858 del 13/12/2017 (CASS. 2017/29858 CIV), udienza del 06/04/2017, Presidente CAPPABIANCA AURELIO Relatore ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO
1) - secondo Cass. n. 28735 del 2005 «L'intero ammontare, ivi compreso il c.d. aumento del decimo previsto dall'art. 67 d.p.r. n. 1092 del 1973, delle pensioni privilegiate ordinarie è soggetto ad imposizione fiscale diretta, in quanto esse non sono comprese tra i redditi indicati dall'art. 34 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601, non potendosi assimilare - in ragione della natura eccezionale dei casi di esenzione - alle pensioni di guerra, né alle pensioni per invalidità contratta nel servizio militare di leva (sentenza n. 387 del 1989 della corte costituzionale).
vedi/leggi e scarica il PDF se d'interesse.
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Re: pensione privilegiata esente da irpef
In questa sentenza della Corte dei Conti Calabria, il Giudice afferma che la C. dei C. non è competente per la materia della tassazione dell’IRPEF e spiega tra l'altro la differenza fra pensione privilegiata ordinaria e quella tabellare.
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CALABRIA SENTENZA 39 23/03/2018
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
CALABRIA SENTENZA 39 2018 PENSIONI 23/03/2018
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REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Cons. Ida Contino
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA N.39/2018
Nel ricorso in materia di pensioni civili iscritto al n. 21459 del registro di segreteria, proposto da B. S., nato il Omissis a Omissis (c.f. Omissis), rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniele Oliviero e Cosimo Lovelli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Potenza alla via del Gallitello n. 116/b , avverso l’INPS – Sede di Reggio Calabria.
Motivi della decisione
1) Con ricorso depositato in data 6 novembre 2017, il sig. S. B. ha adito questa Corte dei conti per ottenere la declaratoria del proprio diritto alla percezione della indennità integrativa speciale in misura intera e della tredicesima mensilità sul proprio trattamento pensionistico dal 1996 ad oggi oltre rivalutazione monetaria e interessi.
A sostegno della propria istanza, espone di non aver ricevuto, sul proprio trattamento pensionistico, sin dal 3.8.1996, detti emolumenti in quanto percettore di stipendio.
2) Con memoria del 5.12.2017, si è costituito l’Inps opponendo di aver riconosciuto, con decorrenza dal 17.10.2012, quanto richiesto dal ricorrente con la maggiorazione degli interessi e della rivalutazione calcolati nella modalità prevista dal legislatore e cioè “l’importo dovuto a titolo di interessi è riportato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
3) La documentazione prodotta dall’Amministrazione previdenziale prova che la pretesa avanzata dal ricorrente è stata parzialmente soddisfatta.
4) Risulta, infatti, che con il lotto di lavorazione n. 27 del 24.11.2017, l’Inps ha provveduto, nei limiti della prescrizione quinquennale, a corrispondere a far data dal 17.10.2012, gli emolumenti richiesti oltre agli oneri accessori.
Con la rata di febbraio, pertanto, per come comunicato dall’Inps sono stati liquidati al ricorrente € 53.000,46.
5) All’odierna udienza, il difensore eccepisce che sebbene gli arretrati siano stati liquidati, l’Inps illegittimamente ha erogato la somma al netto dell’irpef; in proposito evidenzia che trattandosi di pensione privilegiata tabellare, le imposte non avrebbero dovuto essere calcolate; oppone altresì un non corretto calcolo degli interessi.
Infine rileva che l’eccezione di prescrizione non viene riportata nelle conclusioni della memoria difensiva ma solo nelle controdeduzioni dell’atto, sicché l’Ente sarebbe decaduto dal potere di proporla.
Il difensore dell’Inps controdeduce alle eccezioni opposte in data odierna evidenziando che si tratta di una pensione privilegiata ordinaria e non tabellare per cui l’Ente , quale sostituto d’imposta, correttamente ha provveduto a erogare al netto gli arretrati. Controdeduce altresì che l’eccezione relativa al calcolo degli interessi è generica nonché inammissibile in questa sede in quanto detti emolumenti, sebbene già disposti, saranno erogati solo con la rata di maggi. Infine resiste all’eccezione di decadenza dell’eccezione di prescrizione.
6) La causa è posta in decisione.
7) Sono destituite di fondamento le eccezioni formulate in data odierna dal ricorrente in ordine alla corretta liquidazione degli arretrati.
L’Ente previdenziale, infatti, quale sostituto d’imposta ha giustamente provveduto a calcolare sugli arretrati la ritenuta d’acconto.
Al contrario di quanto affermato dalla difesa, infatti, nel decreto di liquidazione si parla di trattamento privilegiato ordinario, che, al contrario del tabellare è soggetto a tassazione.
In ogni caso, sulla corretta quantificazione della ritenuta d’acconto, nessuna giurisdizione ha questo giudice.
Generica è la contestazione relativa alla quantificazione degli interessi nonché intempestiva atteso che ancora gli emolumenti non sono stati materialmente erogati.
Tutto ciò premesso, poiché la pretesa principale del ricorrente è stata soddisfatta deve essere dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento al periodo dal 17.10.2012 a oggi. Si condanna, invece, l’Amministrazione alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria nelle modalità indicate dalle SS.RR. e cioè quale maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
8) Non può trovare accoglimento la richiesta attorea con riferimento al periodo precedente al 17.10.2012.
Come è noto, infatti, sebbene ai sensi dell'art. 195 del D.P.R. n. 1092/73, l'Amministrazione debba provvedere d'ufficio alla corresponsione della i.i.s. per intero nonché della tredicesima mensilità e sebbene il relativo diritto - al pari di quello a pensione - debba considerarsi imprescrittibile, rimane pur sempre la prescrittibilità dei singoli ratei e delle differenze arretrate.
Quanto alla durata del termine va osservato che per le pensioni pubbliche, in deroga alla normativa comune di cui al codice civile che riguarda esclusivamente le “pensioni private”, deve trovare applicazione il termine quinquennale previsto dalla disposizione speciale di cui all'art. 2 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295 ,come sostituito dal comma 3 dell'art. 2 della legge 7.8.1985, n. 428, che all'ultimo comma stabilisce che detto termine si applica anche “alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o ai loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.”
9) Né è condiviso l’assunto difensivo formulato all’odierna udienza secondo il quale poiché l’eccezione di prescrizione non è stata riproposta nelle conclusioni della memoria di costituzione, non è efficace e si ha per non proposta.
L’Ente previdenziale, infatti, nell’argomentare le proprie difese, oppone la prescrizione dei ratei maturati prima del 2012 e questo è sufficiente ai fini dell’esame della eccezione.
10) Tanto premesso, si precisa che il ricorrente solo in data 17.10.2017 ha chiesto all’Ente previdenziale la corresponsione degli emolumenti; conseguentemente, poiché tale data costituisce il dies a quo del termine prescrizionale, devono essere dichiarati prescritti tutti i ratei maturati oltre il quinquennio e quindi prima del 17.10.2012.
Attesa la parziale soccombenza, si compensano le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, definitivamente pronunciando
DICHIARA
Parzialmente cessata la materia del contendere con esclusivo riferimento ai ratei maturati oltre il 17.10.2012. Si condanna l’Amministrazione alla corresponsione, sugli arretrati erogati con la rata di febbraio 2018, degli emolumenti accessori calcolati nelle modalità indicate in parte motiva.
RIGETTA
Il ricorso con riferimento ai ratei maturati anteriormente al 17.10.2012. Compensa le spese.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 22.3.2018.
Il giudice
Ida Contino
Depositato in Segreteria il 22/03/2018
Il Responsabile della Segreteria Pensioni
f.to Dott.ssa Francesca Deni
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CALABRIA SENTENZA 39 23/03/2018
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
CALABRIA SENTENZA 39 2018 PENSIONI 23/03/2018
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REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Cons. Ida Contino
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA N.39/2018
Nel ricorso in materia di pensioni civili iscritto al n. 21459 del registro di segreteria, proposto da B. S., nato il Omissis a Omissis (c.f. Omissis), rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniele Oliviero e Cosimo Lovelli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Potenza alla via del Gallitello n. 116/b , avverso l’INPS – Sede di Reggio Calabria.
Motivi della decisione
1) Con ricorso depositato in data 6 novembre 2017, il sig. S. B. ha adito questa Corte dei conti per ottenere la declaratoria del proprio diritto alla percezione della indennità integrativa speciale in misura intera e della tredicesima mensilità sul proprio trattamento pensionistico dal 1996 ad oggi oltre rivalutazione monetaria e interessi.
A sostegno della propria istanza, espone di non aver ricevuto, sul proprio trattamento pensionistico, sin dal 3.8.1996, detti emolumenti in quanto percettore di stipendio.
2) Con memoria del 5.12.2017, si è costituito l’Inps opponendo di aver riconosciuto, con decorrenza dal 17.10.2012, quanto richiesto dal ricorrente con la maggiorazione degli interessi e della rivalutazione calcolati nella modalità prevista dal legislatore e cioè “l’importo dovuto a titolo di interessi è riportato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
3) La documentazione prodotta dall’Amministrazione previdenziale prova che la pretesa avanzata dal ricorrente è stata parzialmente soddisfatta.
4) Risulta, infatti, che con il lotto di lavorazione n. 27 del 24.11.2017, l’Inps ha provveduto, nei limiti della prescrizione quinquennale, a corrispondere a far data dal 17.10.2012, gli emolumenti richiesti oltre agli oneri accessori.
Con la rata di febbraio, pertanto, per come comunicato dall’Inps sono stati liquidati al ricorrente € 53.000,46.
5) All’odierna udienza, il difensore eccepisce che sebbene gli arretrati siano stati liquidati, l’Inps illegittimamente ha erogato la somma al netto dell’irpef; in proposito evidenzia che trattandosi di pensione privilegiata tabellare, le imposte non avrebbero dovuto essere calcolate; oppone altresì un non corretto calcolo degli interessi.
Infine rileva che l’eccezione di prescrizione non viene riportata nelle conclusioni della memoria difensiva ma solo nelle controdeduzioni dell’atto, sicché l’Ente sarebbe decaduto dal potere di proporla.
Il difensore dell’Inps controdeduce alle eccezioni opposte in data odierna evidenziando che si tratta di una pensione privilegiata ordinaria e non tabellare per cui l’Ente , quale sostituto d’imposta, correttamente ha provveduto a erogare al netto gli arretrati. Controdeduce altresì che l’eccezione relativa al calcolo degli interessi è generica nonché inammissibile in questa sede in quanto detti emolumenti, sebbene già disposti, saranno erogati solo con la rata di maggi. Infine resiste all’eccezione di decadenza dell’eccezione di prescrizione.
6) La causa è posta in decisione.
7) Sono destituite di fondamento le eccezioni formulate in data odierna dal ricorrente in ordine alla corretta liquidazione degli arretrati.
L’Ente previdenziale, infatti, quale sostituto d’imposta ha giustamente provveduto a calcolare sugli arretrati la ritenuta d’acconto.
Al contrario di quanto affermato dalla difesa, infatti, nel decreto di liquidazione si parla di trattamento privilegiato ordinario, che, al contrario del tabellare è soggetto a tassazione.
In ogni caso, sulla corretta quantificazione della ritenuta d’acconto, nessuna giurisdizione ha questo giudice.
Generica è la contestazione relativa alla quantificazione degli interessi nonché intempestiva atteso che ancora gli emolumenti non sono stati materialmente erogati.
Tutto ciò premesso, poiché la pretesa principale del ricorrente è stata soddisfatta deve essere dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento al periodo dal 17.10.2012 a oggi. Si condanna, invece, l’Amministrazione alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria nelle modalità indicate dalle SS.RR. e cioè quale maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
8) Non può trovare accoglimento la richiesta attorea con riferimento al periodo precedente al 17.10.2012.
Come è noto, infatti, sebbene ai sensi dell'art. 195 del D.P.R. n. 1092/73, l'Amministrazione debba provvedere d'ufficio alla corresponsione della i.i.s. per intero nonché della tredicesima mensilità e sebbene il relativo diritto - al pari di quello a pensione - debba considerarsi imprescrittibile, rimane pur sempre la prescrittibilità dei singoli ratei e delle differenze arretrate.
Quanto alla durata del termine va osservato che per le pensioni pubbliche, in deroga alla normativa comune di cui al codice civile che riguarda esclusivamente le “pensioni private”, deve trovare applicazione il termine quinquennale previsto dalla disposizione speciale di cui all'art. 2 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295 ,come sostituito dal comma 3 dell'art. 2 della legge 7.8.1985, n. 428, che all'ultimo comma stabilisce che detto termine si applica anche “alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o ai loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.”
9) Né è condiviso l’assunto difensivo formulato all’odierna udienza secondo il quale poiché l’eccezione di prescrizione non è stata riproposta nelle conclusioni della memoria di costituzione, non è efficace e si ha per non proposta.
L’Ente previdenziale, infatti, nell’argomentare le proprie difese, oppone la prescrizione dei ratei maturati prima del 2012 e questo è sufficiente ai fini dell’esame della eccezione.
10) Tanto premesso, si precisa che il ricorrente solo in data 17.10.2017 ha chiesto all’Ente previdenziale la corresponsione degli emolumenti; conseguentemente, poiché tale data costituisce il dies a quo del termine prescrizionale, devono essere dichiarati prescritti tutti i ratei maturati oltre il quinquennio e quindi prima del 17.10.2012.
Attesa la parziale soccombenza, si compensano le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, definitivamente pronunciando
DICHIARA
Parzialmente cessata la materia del contendere con esclusivo riferimento ai ratei maturati oltre il 17.10.2012. Si condanna l’Amministrazione alla corresponsione, sugli arretrati erogati con la rata di febbraio 2018, degli emolumenti accessori calcolati nelle modalità indicate in parte motiva.
RIGETTA
Il ricorso con riferimento ai ratei maturati anteriormente al 17.10.2012. Compensa le spese.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 22.3.2018.
Il giudice
Ida Contino
Depositato in Segreteria il 22/03/2018
Il Responsabile della Segreteria Pensioni
f.to Dott.ssa Francesca Deni
Re: pensione privilegiata esente da irpef
l'Agenzia delle Entrate PERDE l'appello
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somme trattenute dall'erario a titolo d'IRPEF, sulla pensione privilegiata ordinaria Tabellare di cui era titolare in conseguenza dell'infortunio occorsogli in data 29/07/1957, durante il servizio militare
Sez. QUINTA CIVILE, Ordinanza n.18721 del 13/07/2018 (IT: CASS. 2018/18721 CIV), udienza del 31/05/2018, Presidente LOCATELLI GIUSEPPE Relatore GUIDA RICCARDO
vedi, leggi e scarica PDF se d'interesse
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somme trattenute dall'erario a titolo d'IRPEF, sulla pensione privilegiata ordinaria Tabellare di cui era titolare in conseguenza dell'infortunio occorsogli in data 29/07/1957, durante il servizio militare
Sez. QUINTA CIVILE, Ordinanza n.18721 del 13/07/2018 (IT: CASS. 2018/18721 CIV), udienza del 31/05/2018, Presidente LOCATELLI GIUSEPPE Relatore GUIDA RICCARDO
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Re: pensione privilegiata esente da irpef
Non ci voleva il giudice a stabilirlo, e chiaro e pacifico da sempre che le pensioni privliegiate per patologie contratte durante la leva obbligatoria erano e sono esenti da irpef-panorama ha scritto:l'Agenzia delle Entrate PERDE l'appello
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somme trattenute dall'erario a titolo d'IRPEF, sulla pensione privilegiata ordinaria Tabellare di cui era titolare in conseguenza dell'infortunio occorsogli in data 29/07/1957, durante il servizio militare
Sez. QUINTA CIVILE, Ordinanza n.18721 del 13/07/2018 (IT: CASS. 2018/18721 CIV), udienza del 31/05/2018, Presidente LOCATELLI GIUSEPPE Relatore GUIDA RICCARDO
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Re: pensione privilegiata esente da irpef
Allego Interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 63/2019 pubblicato in data 19/02/2019, relativo a:
Pensione Privilegiata Ordinaria Tabellare erogata ad un militare in congedo - art. 49, comma 2, del TUIR.
N.B.: contiene anche altre informazioni.
Pensione Privilegiata Ordinaria Tabellare erogata ad un militare in congedo - art. 49, comma 2, del TUIR.
N.B.: contiene anche altre informazioni.
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