SALVE,SONO UN MILITARE IN SERVIZIO PERMANENTE IN MARINA MILITARE E SVOLGO IL SERVIZIO AD AUGUSTA IMBARCATO.LA MIA RAGAZZA è ARRUOLATA NELLA GUARDIA DI FINANZA IN SERVIZIO PERMANENTE è STA SVOLGENDO IL CORSO ALLA SCUOLA ALLIEVI DI BARI E FINIRA A META DI GENNAIO 2010.
VOLEVO SAPERE SE SPOSANDOMI (NATURALMENTE PRIMA DELLA FINE DEL CORSO) E MANDANDO TUTTO LE CARTE DEL MATRIMONIO A ROMA (MARINA E FINANZA)MANDANO LA MIA FUTURA MOGLIE NELLA MIA STESSA SEDE O ZONE LIMITROFE.OPPURE DEVO FARE UNA DOMANDA AL MIO COMANDO PER IL RICONGIUNGIMENTO?O LA DEVE FARE LEI?GENTILISSIMO AVVOVATO SPERO CHE MI SA CONSIGLIARE CHE COSA DEVO FARE!GRAZIE
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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- Avv. Giorgio Carta
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- Iscritto il: ven apr 03, 2009 9:14 am
Re: RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Messaggio da Avv. Giorgio Carta »
Vorrei rispondere, con le seguenti considerazioni, a tutti coloro che chiedono in riferimento al cosidetto "ricongiungimento familiare" che, è bene precisarlo, come istituto giuridico è vigente solo in riferimento agli stranieri residenti in Italia, per ciò che concerne visti e permessi di soggiorno.
Ciò premesso, va affermato che NON ESISTE ALCUN DIRITTO AD UNA SPECIFICA SEDE DI SERVIZIO!
Ciò vale per qualsiasi pubblico dipendente e, a maggior ragione, per militari e appartenenti alle forze dell'ordine (che sono, come è noto, i dipendenti pubblici con meno diritti).
Eventuali situazioni di svantaggio (dovute a congiunti gravemente malati o figlii in arrivo) rilevano solo se rientrano nelle restrittive e tassative ipotesi previste dalla legge n. 104/1992 o nella normativa sui permessi parentali.
La prima normativa è utilizzabile a vantaggio dei soli dipendenti pubblici che ATTUALMENTE (cioè all'eopoca dell'istanza) già assistano con continuità un congiunto che sia stato dichiarato dall'ASL handicappato grave (se non è dichiarata anche la gravità, la normativa non si applica).
La seconda normativa è applicabile in caso di nascita di un figlio e, di regola, è usufruibile fino ai primi otto mesi di vita del piccolo.
Altre situazioni, per quanto gravi ed umanamente destabilizzanti, NON SONO PRESE IN CONSIDERAZIONE DALLA LEGGE.
Pertanto, esse possono essere rappresentate nell'ambito di domande di trasferimento che, però, non comportano alcun obbligo dell'Amministrazione, che decide sulle stesse nella piena discrezionalità e, cioè, nella piena potestà di stabilire dove e come impiegare il proprio personale.
Infine, va detto che il coniuge di un militare ha diritto ad essere trasferito, se possibile, nella medesima sede del congiunto solo se , convivente con quest'ultimo e se allontanato per effetto di un trasferimento d'ufficio, cioè non a domanda.
Spero, quindi, di avere risposto esaurientemente alle innumerevoli, ma comprensiili, istanze fatte dai frequentatori del forume.
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
Ciò premesso, va affermato che NON ESISTE ALCUN DIRITTO AD UNA SPECIFICA SEDE DI SERVIZIO!
Ciò vale per qualsiasi pubblico dipendente e, a maggior ragione, per militari e appartenenti alle forze dell'ordine (che sono, come è noto, i dipendenti pubblici con meno diritti).
Eventuali situazioni di svantaggio (dovute a congiunti gravemente malati o figlii in arrivo) rilevano solo se rientrano nelle restrittive e tassative ipotesi previste dalla legge n. 104/1992 o nella normativa sui permessi parentali.
La prima normativa è utilizzabile a vantaggio dei soli dipendenti pubblici che ATTUALMENTE (cioè all'eopoca dell'istanza) già assistano con continuità un congiunto che sia stato dichiarato dall'ASL handicappato grave (se non è dichiarata anche la gravità, la normativa non si applica).
La seconda normativa è applicabile in caso di nascita di un figlio e, di regola, è usufruibile fino ai primi otto mesi di vita del piccolo.
Altre situazioni, per quanto gravi ed umanamente destabilizzanti, NON SONO PRESE IN CONSIDERAZIONE DALLA LEGGE.
Pertanto, esse possono essere rappresentate nell'ambito di domande di trasferimento che, però, non comportano alcun obbligo dell'Amministrazione, che decide sulle stesse nella piena discrezionalità e, cioè, nella piena potestà di stabilire dove e come impiegare il proprio personale.
Infine, va detto che il coniuge di un militare ha diritto ad essere trasferito, se possibile, nella medesima sede del congiunto solo se , convivente con quest'ultimo e se allontanato per effetto di un trasferimento d'ufficio, cioè non a domanda.
Spero, quindi, di avere risposto esaurientemente alle innumerevoli, ma comprensiili, istanze fatte dai frequentatori del forume.
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
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