VITTIME DEL DOVERE-SEMPRE PIU' DIFFICILE

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avt8
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VITTIME DEL DOVERE-SEMPRE PIU' DIFFICILE

Messaggio da avt8 »

Per quanti aspirano a diventare vittime del dovere,a seguito di eventi lesivi avvenuti in servizio-
E sempre più difficile essere riconosciuti vittime del dovere anche a seguito di ricorsi
leggete bene questa sentenza, nemmeno con la morte in servizio si viene riconosciuti vittima del dovere-





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1067 del 2015, proposto da:
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;


contro

Maria Pia Franci, Roberta Cannoni, rappresentati e difesi dall’Avv. Matteo Di Raimondo, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Matteo Di Raimondo in Roma, Via Savoia, n. 86;


per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 11577/2014, resa tra le parti, concernente il diniego della concessione dei benefici previsti per le vittime del dovere



visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio di Maria Pia Franci e di Roberta Cannoni;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2015 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi, per il Ministero appellato, l’Avvocato dello Stato Mario Antonio Scino e, per le odierne appellate, l’Avv. Di Raimondo

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il Carabiniere Bruno Cannoni, allora in servizio a Firenze, è deceduto il 16.12.1963, in seguito ad un incidente stradale, verificatosi a bordo di un’autovettura privata con autista, mentre svolgeva l’attività di scorta, unitamente ad altro carabiniere, nella traduzione di un detenuto, al quale era ammanettato, dal carcere fiorentino delle Murate alla casa di reclusione per minorati fisici di Civitavecchia.

2. Le odierne appellate, Maria Pia Franci e Roberta Cannoni, familiari del suddetto carabiniere, nella qualità, rispettivamente, di vedova e di figlia, con istanza del 20.4.2011 hanno chiesto l’applicazione dei benefici previsti per le vittime del dovere dal d.P.R. 243/2006.

3. Con decreto prot. n. 559/C/3/E/CC/1431 dell’11.10.2012, notificato il 29.12.2012, è stata denegata dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza la concessione del beneficio in parola.

4. Tale provvedimento è stato impugnato avanti al T.A.R. Lazio dalle interessate, che hanno dedotto la violazione dell’art. 1, commi 563 e 564, della l. 266/2005 e dell’art. 1 del d.P.R. 243/2006, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e per erroneità dei presupposti, l’illogicità manifesta.

5. Si è costituito nel primo grado di giudizio il Ministero dell’Interno, assumendo l’infondatezza del ricorso, e ne ha chiesto il rigetto.

6. Il T.A.R. Lazio, con sentenza n. 11577 del 19.11.2014, ha accolto il ricorso, statuendo altresì l’obbligo, per l’Amministrazione, di assumere le conseguenti determinazioni, stante l’effetto conformativo della sentenza.

7. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero dell’Interno, deducendone l’erroneità, e ne ha chiesto la riforma.

8. Si sono costituite le appellate, Maria Pia Franci e Roberta Cannoni, per resistere all’avversario ricorso.

9. Nella pubblica udienza del 4.6.2015 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

10. L’appello del Ministero deve essere accolto.

10.1. La sentenza impugnata ha ritenuto che il caso in esame rientri nell’ambito applicativo dell’art. 1, comma 564, della l. 266/2005 per il motivo che, pur attenendo l’attività di scorta nella traduzione di detenuti ai compiti demandati all’Arma dei Carabinieri all’epoca dei fatti, tale attività era stata espletata nell’ambito di una specifica missione, regolarmente autorizzata, perché il Carabiniere Bruno Cannoni prestava servizio a Firenze e, su preciso ordine sovraordinato, aveva svolto l’attività in questione nel tragitto dal carcere fiorentino delle Murare alla casa di reclusione per minorati fisici di Civitavecchia, al quale ha ricondotto il detenuto precedentemente recluso nel primo carcere.

10.2. Quanto alla straordinarietà del rischio affrontato, il primo giudice ha rimarcato che, pur essendo il decesso del suddetto militare occasionato da un incidente stradale, esso doveva essere correlato alla particolare condizione operativa nella quale lo stesso si trovava a svolgere tale missione e, cioè, alla circostanza che, per motivi di sicurezza, al fine di impedire l’evasione del detenuto nel corso della traduzione, fosse ammanettato a quest’ultimo.

11. Tale motivazione non è condivisibile.

11.1. È lo stesso T.A.R., infatti, a riconoscere che l’esecuzione del trasferimento di un detenuto da parte del personale dell’Arma dei Carabinieri, nel 1963, costituisse un servizio normale, poiché l’art. 178, comma primo, del r.d. 18.6.1931 n. 787, “Regolamento degli Istituti di Prevenzione e Pena”, prevedeva, all’epoca, che l’esecuzione dei trasferimenti da un carcere giudiziario all’altro o per motivi di giustizia fosse attuata mediante richiesta all’Arma dei Carabinieri, con mezzi di trasporto fornito da imprese private, che dovevano assicurare anche l’autista.

11.2. Il Carabiniere Bruno Cannoni, purtroppo deceduto nel corso della traduzione per un tragico incidente dovuto ad uno sbandamento del veicolo per il fondo viscido della strada, era dunque impegnato in un ordinario servizio di scorta da Firenze a Civitavecchia, che non la ho assoggettato a rischi eccedenti le sue normali attribuzioni, né lo ha esposto a pericoli implicanti fatiche e responsabilità di maggiore ed eccezionale gravità rispetto a quelli ai quali era di soluto assegnato, considerando la sua specifica attribuzione di Agente di P.G. addetto ad un Nucleo Traduzioni.

11.3. L’eccezionalità del rischio o delle condizioni operative, presupposto indispensabile previsto dalla legge per riconoscere il beneficio in questione, non ricorre dunque nel caso di specie e tale conclusione non è infirmata dal fatto che egli stesse svolgendo una missione fuori Firenze, missione, come detto, pacificamente rientrante nei suoi ordinari compiti istituzionali, o che, per ragioni di maggior sicurezza, si fosse ammanettato al detenuto.

11.4. Si rammenta al riguardo e più in generale che, per costante orientamento di questo Consiglio, lo specifico elemento di rischio, esulante dalla normalità delle funzioni istituzionali, è l’elemento caratterizzante della fattispecie giuridica della “vittima del dovere”, anche con riferimento alla l. 266/2005 e a tutte le ipotesi previste dal relativo regolamento di attuazione di cui al d.P.R. 243/2006, atteso che la ratio sottesa alla disciplina in materia è quella di riconoscere benefici ulteriori, rispetto a quelli attribuiti alle vittime del servizio, soltanto a soggetti che, in circostanze eccezionali e per un gesto che rasenti l’eroicità, al fine di evitare un male ormai imminente, siano deceduti o abbiano riportato invalidità di carattere permanente (Cons. St., sez. I, 31.1.2013, parere n. 7595).

12. Ne segue che, non ricorrendo il presupposto normativo di cui all’art. 1, comma 563 o comma 564, della l. 266/2005, in relazione all’art. 1, comma 1, lett. b) e c) del d.P.R. 243/2006, la sentenza impugnata è incorsa nella violazione di tali disposizioni, ritenendo che il servizio (o, il che è lo stesso, la missione) in oggetto avesse il carattere della straordinarietà, e deve pertanto essere riformata, con conseguente reiezione del ricorso proposto in primo grado da Maria Pia Franci e Roberta Cannoni, rispettivamente vedova e figlia del defunto Carabiniere.

13. Le spese del doppio grado di giudizio, considerata la particolare delicatezza umana della vicenda, possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado da Maria Pia Franci e Roberta Cannoni.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:




Pier Giorgio Lignani, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore


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Zenmonk
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Re: VITTIME DEL DOVERE-SEMPRE PIU' DIFFICILE

Messaggio da Zenmonk »

Caro Avt8, come vedi a pensar male si fa peccato ma ci si indovina....occorre stare attenti prima di partire lancia in resta perche' si rischia di andare a sbattere...e ancora piu attenti nel ricorrere per il quantum, rinettendo cosi in gioco i diritti faticosamente acquisiti (il che e' teoricamente possibile, specie se si adisce il giudice ordinario) ben potendo controparte contestare l'esistenza del diritto de quo con domanda riconvenzionale...
avt8
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Re: VITTIME DEL DOVERE-SEMPRE PIU' DIFFICILE

Messaggio da avt8 »

Zenmonk ha scritto:Caro Avt8, come vedi a pensar male si fa peccato ma ci si indovina....occorre stare attenti prima di partire lancia in resta perche' si rischia di andare a sbattere...e ancora piu attenti nel ricorrere per il quantum, rinettendo cosi in gioco i diritti faticosamente acquisiti (il che e' teoricamente possibile, specie se si adisce il giudice ordinario) ben potendo controparte contestare l'esistenza del diritto de quo con domanda riconvenzionale...
Ma cosa scrivi, cavolate, cosa c'èntra la sentenza postata con il diritto ?
I genitori hanno fatto bene a fare ricorso ed hanno vinto in primo grado,purtroppo l'appello e andato male-
Io ho fatto il ricorso per il vitalizio di 500 euro, ho vinto in primo grado,il Ministero ha appellato con rischiesta di siospensiva ed e stato rfespinto- Ed il Ministero ha fatto il decreto di pagamento del vitalizio,e sono in attesa di percepire gli arretrati-
Per tua notizia il Giudice del lavoro mi ha dato ragione- e sempre la Corte d'Appello ha respinto la sospensiova del Ministero-
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Re: VITTIME DEL DOVERE-SEMPRE PIU' DIFFICILE

Messaggio da Zenmonk »

Si certo, intendevo dire che gli orientamenti cambiano.... Quello che ieri valeva oggi diventa carta straccia. E quelle considerate autostrade fino a ieri oggi si rivelano sentieri da trekking estremo....
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