decreto legislativo 66/2010
decreto legislativo 66/2010
Messaggio da emanuele65 »
Ogni tanto mi faccio sentire anche io. Seguo comunque il forum giornalmente. Voglio sottoporre alla vostra attenzione il decreto legislativo in argomento, in quanto vi sono gli articoli 929 e 930 che stanno creando delle preoccupazioni ai colleghi che si trovano in lunga copnvalescenza. Il primo prevede che i militari permanentemente inidonei al servizio militare incondizinato sono collocati in congedo assoluto, nella riserva o non, mentre l'art. 930 prevede d'autorità il transito nei ruoli civili (da disciplinare con ulteriori decreti interministeriali) del personale inidoneo al servizio incondizionato.
Se qualcuno ha gia affrontato questo argomento può darmi delle delucidazioni? Io capisco che non esisterà più la riforma parziale, mentre per i soliti problemi di stress dovrebbero concedare. Potete confortare la mia interpretazione? Grazie
Se qualcuno ha gia affrontato questo argomento può darmi delle delucidazioni? Io capisco che non esisterà più la riforma parziale, mentre per i soliti problemi di stress dovrebbero concedare. Potete confortare la mia interpretazione? Grazie
Re: decreto legislativo 66/2010
Messaggio da Henry6.3 »
Ciao, in effetti dalla disamina del secondo articolo da te citato, salvo diverso avviso, mi pare non lasci troppi corridoi liberi, a diversa interpretazione.
Forse il legislatore ha deciso di mettere fine alla figura "in servizio"dei parzialmente idonei.
Forse il legislatore ha deciso di mettere fine alla figura "in servizio"dei parzialmente idonei.
Re: decreto legislativo 66/2010
Messaggio da paolo65 »
art.929
Infermità
1. Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici
previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite
metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda
dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando:
a) è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato;
b) non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per
infermità temporanea;
c) è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito
del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli.
2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla
data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell’accertamento sanitario
definitivo.
Art. 930
Transito nell’impiego civile
1. Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per
lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del
personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto
del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della
pubblica amministrazione e innovazione.
L'infermita' e' una cosa,la lesione un' altra.Prima che roberto faccia il solito cazziatone,ve lo risolvo io il dilemma...(e in ogni caso con questo polpettone che hanno cucinato hanno accorpato leggi e disposizioni gia' vigenti ed abrogato altre disposizioni in contrasto tra loro oppure di secondaria importanza.Non possono invadere con una legge delega "a responsabilita' limitata" previsioni di legge diverse dal contenuto della delega stessa.)In ogni caso ribadisco il mio consiglio a chi ancora non ha ben compreso che aria tira...leggo di persone che sono dubbiose se restare con 35 o 40 anni utili....cosa altro dovete aspettare?Che vengano abrogate le pensioni?A voi le conclusioni.Sera..
Infermità
1. Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici
previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite
metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda
dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando:
a) è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato;
b) non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per
infermità temporanea;
c) è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito
del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli.
2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla
data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell’accertamento sanitario
definitivo.
Art. 930
Transito nell’impiego civile
1. Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per
lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del
personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto
del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della
pubblica amministrazione e innovazione.
L'infermita' e' una cosa,la lesione un' altra.Prima che roberto faccia il solito cazziatone,ve lo risolvo io il dilemma...(e in ogni caso con questo polpettone che hanno cucinato hanno accorpato leggi e disposizioni gia' vigenti ed abrogato altre disposizioni in contrasto tra loro oppure di secondaria importanza.Non possono invadere con una legge delega "a responsabilita' limitata" previsioni di legge diverse dal contenuto della delega stessa.)In ogni caso ribadisco il mio consiglio a chi ancora non ha ben compreso che aria tira...leggo di persone che sono dubbiose se restare con 35 o 40 anni utili....cosa altro dovete aspettare?Che vengano abrogate le pensioni?A voi le conclusioni.Sera..
Re: decreto legislativo 66/2010
Messaggio da Henry6.3 »
Grazie per la precisazione, anche se non vorrei sconvolgere il forum ma è possibile che, la giusta distinzione tra lesione o infermità sia conosciuta.
Infatti posso chiedere l'accertamento medico amministrativo per un'infermità prodotta da una lesione netta, causa/ effetto immediato (incidente) con perdita arto magari.
Viceversa posso partendo da una infermità (ipertensione arteriosa) avere la successiva fase, lesione del muscolo cardiaco (danno d'organo) o apparato cardio vascolare nel complesso, in sede di valutazione se si o no idoneo al servizio, a mio modesto parere si equivalgono.
Credo leggendo nel complesso i due articoli che il legislatore ha voluto parlare di lesione, usando la locuzione degenerativa della malattia, omettendo "infermità".
Non ultimo, alcune pubblicazioni sul tema riconoscimento c.s. accorpano i due termini infermità e/o lesione....
Infatti posso chiedere l'accertamento medico amministrativo per un'infermità prodotta da una lesione netta, causa/ effetto immediato (incidente) con perdita arto magari.
Viceversa posso partendo da una infermità (ipertensione arteriosa) avere la successiva fase, lesione del muscolo cardiaco (danno d'organo) o apparato cardio vascolare nel complesso, in sede di valutazione se si o no idoneo al servizio, a mio modesto parere si equivalgono.
Credo leggendo nel complesso i due articoli che il legislatore ha voluto parlare di lesione, usando la locuzione degenerativa della malattia, omettendo "infermità".
Non ultimo, alcune pubblicazioni sul tema riconoscimento c.s. accorpano i due termini infermità e/o lesione....
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Re: decreto legislativo 66/2010
Messaggio da Roberto Mandarino »
Caro Henry6.3
nel tuo prezioso intervento la spiegazione è più che condivisibile.
Ciao Roberto
nel tuo prezioso intervento la spiegazione è più che condivisibile.
Ciao Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
Re: decreto legislativo 66/2010
E in effetti c’è questa differenza nei termini usati: infermità o lesioni. Però credo che Henry 6.3 abbia ragione, perché poi si potrebbe arrivare a situazioni paradossali come questa che riassumo in un esempio banale:
1) se a furia di fare turni esterni a bordo del veicolo di servizio maturo una grave discopatia (infermità) che non guarisce entro i due anni, indipendentemente dal fatto che sarà poi riconosciuta o meno causa di servizio, vengo congedato;
2) se invece cado dalla mia motocicletta per cazzeggiare e mi procuro una grave frattura ad una gamba (lesione), anche se chiaramente non è causa di servizio, dopo i due anni posso comunque aspirare al transito nei ruoli civili …
C’è qualcosa che non mi torna
Saluti, Johnny
1) se a furia di fare turni esterni a bordo del veicolo di servizio maturo una grave discopatia (infermità) che non guarisce entro i due anni, indipendentemente dal fatto che sarà poi riconosciuta o meno causa di servizio, vengo congedato;
2) se invece cado dalla mia motocicletta per cazzeggiare e mi procuro una grave frattura ad una gamba (lesione), anche se chiaramente non è causa di servizio, dopo i due anni posso comunque aspirare al transito nei ruoli civili …
C’è qualcosa che non mi torna
Saluti, Johnny
Re: decreto legislativo 66/2010
Messaggio da domengio »
ho fatto numerose ricerche per parole o leggi aprendo la legge sul sito camera e senato ma non ho trovato nulla che potesse aiutare. Per le leggi 738/91 e 68/99 che disciplinano i parzialmente inidonei non ho trovato nulla nel corpo dell'ordinamento militare mentre facendo la ricerca, nella parte che elenca le leggi interessate al provvedimento, della prima nulla mentre solo una aggiunta della seconda, ovvero la 738/91 non risulta essere stata interessata al provvedimento e la 68/99 solo in piccolissima parte. dubbio: ma il legislatore si è dimenticato di tale legge?????
Inoltre ho fatto una ricerca ampliata google e ho trovato una recentissima direttiva (2009) del Dipartimento di Sanità che al paragrafo "6" lettera "e" disciplina la permanente inidoneità parziale.
Mi sembra strano che nel 2009 c'è una direttiva esplicita mentre nel 2010 non c'è, ma tutto è possibile ultimamente.
Ciao a tutti Domenico
Inoltre ho fatto una ricerca ampliata google e ho trovato una recentissima direttiva (2009) del Dipartimento di Sanità che al paragrafo "6" lettera "e" disciplina la permanente inidoneità parziale.
Mi sembra strano che nel 2009 c'è una direttiva esplicita mentre nel 2010 non c'è, ma tutto è possibile ultimamente.
Ciao a tutti Domenico
Re: decreto legislativo 66/2010
Ho letto il decreto legislativo 66/2010 art.929 e 930, entrato in vigore il 09.10.2010, sinceramente non ho capito nulla,in base a questo decreto Volevo sapere per un mio amico in malattia per stato ansioso depressivo se può essere riformato con pensione d'invalidità', oppure passerà automaticamente al ruolo civile senza avere la possibilità di poter andare in pensione?
Ringrazio anticipatamente, saluti Elia
Ringrazio anticipatamente, saluti Elia
Re: decreto legislativo 66/2010
Messaggio da paolo65 »
Si buonanotte...non e' cambiato nulla!!!!Infermita' e' una cosa lesione e ' un'altraaaaaaa......
Re: decreto legislativo 66/2010
Messaggio da domengio »
Dal mio punto di vista:
se non viene espressamente abrogata la legge 738/91 e la legge 68/99, la riforma parziale o la inidoneità parziale (subordinata al SI dipendente da causa di servizio) ESISTE ANCORA.
Ciao Domenico
se non viene espressamente abrogata la legge 738/91 e la legge 68/99, la riforma parziale o la inidoneità parziale (subordinata al SI dipendente da causa di servizio) ESISTE ANCORA.
Ciao Domenico
Re: decreto legislativo 66/2010
Messaggio da stomale »
ho dato un occhiata anche io, le cose non sono cambiate.
Ciao a tutti!
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