Il militare non e' obbligato a comunicare al Comando

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Il militare non e' obbligato a comunicare al Comando

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Il militare non e' obbligato ha comunicare al Comando di appartenenza fatti che non hanno riflessi nel servizio, Questo è stato stabilito dal TAR Calabria con sentenza depositata in data 01/04/2009.

N. 00321/2009 REG.SEN.
N. 01086/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1086 del 2002, proposto da:
M… R…, rappresentato e difeso dagli avv. ….., con domicilio eletto presso …., in Catanzaro, via Crispi, n. ;
contro
-Comando Regionale Carabinieri Calabria, in persona del Comandante pro-tempore;
-Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata per legge in Catanzaro, via G. Da Fiore;
per l'annullamento
-del provvedimento prot. n. …… del 31.1.2002, emesso dal Comandante del Reparto Regione Calabria, con cui è stata inflitta al ricorrente la sanzione del rimprovero;
- del provvedimento prot. ….. del 27.5.2002 del Comando Regione Carabinieri Calabria di rigetto del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento disciplinare prot. …. del 31.1.2002;
- di ogni altro atto presupposto, prodromico e/o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 30/01/2009, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
Con atto notificato in data 26.7.2002 e depositato in data 1.8.2002, il ricorrente, appuntato dei Carabinieri, assegnato al R…. C….. della Calabria, con la qualifica di autista in servizio presso ……, premetteva che, dopo aver regolarmente comunicato che, in data 19.10.2001, aveva sporto denunzia-querela nei confronti del proprio vicino per motivi inerenti rapporti condominiali, si vedeva recapitare la nota prot. n. ….. del 14.1.2002, con cui il Comandante del Reparto Regione Carabinieri Calabria gli muoveva contestazione di addebiti per violazione dell’art. 52 n. 5 , lett. b) del Regolamento di Disciplina Militare, “per non aver sollecitamente comunicato al Comando di appartenenza eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi nel servizio”.
Precisava che, alle suddette contestazioni, aveva compiutamente controdedotto, insistendo in particolare, nel rilievo secondo cui nessuna violazione dell’art. 5 RDM potesse essere ipotizzabile nel caso di specie, atteso che la vicenda occorsa con il vicino, da cui era scaturita la denuncia-querela , a suo avviso, non sarebbe stata suscettibile di avere “riflessi sul servizio”.
Lamentava che il procedimento disciplinare si concludeva con l’epigrafato provvedimento del 31.1.2002, con cui gli veniva irrogata la sanzione disciplinare del “rimprovero”, che veniva poi confermato con l’epigrafato provvedimento del 27.5.2002 del Comandante del Comando Regione Carabinieri di Calabria, di rigetto del ricorso gerarchico interposto dal ricorrente.
A sostegno del proprio ricorso, deduceva:
-violazione e/o falsa applicazione art. 32, comma 5, lett. B) del Regolamento di disciplina militare- eccesso di potere per difetto e/o erroneità dei presupposti- travisamento dei fatti – difetto di motivazione e perciò violazione art. 3 l. 241/90- violazione dei principi in materia di procedimento disciplinare.
Ad avviso dell’esponente, la vicenda in questione (proposizione di una querela nei confronti di un vicino di casa per motivi condominali) non sarebbe dovuta essere comunicata al Comando di appar-tenenza, in quanto estranea all’ambito dei fatti “che possono avere riflessi sul servizio”, come previ-sto dalla norma applicata, trattandosi, all’evidenza, di un contrasto di natura privata.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Con atto depositato in data 12.8.2002, si costituiva formalmente l’intimata amministrazione, che, con nota del 11/09/2002, depositava la documentazione del caso.
Con memoria depositata in data 20.1.2009, la difesa erariale insisteva per la legittimità dell’operato dell’amministrazione intimata.
Con memoria depositata in data 29.1.2009, il ricorrente insisteva nelle già prese conclusioni.
Alla pubblica udienza del giorno 30.1.2009, il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
1. Viene impugnato il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico emesso dal Comandante del Comando Regione Calabria avverso l’atto con cui è stata inflitta al ricorrente la sanzione del “rimprovero”, ai sensi dell’art. 63 del Regolamento di Disciplina Militare, per violazione dell’art. 52 n. 5 , lett. b) del medesimo Regolamento, per non aver tempestivamente comunicato al Comando di appartenenza, che, in data 19.10.2001, aveva sporto denunzia-querela nei confronti del proprio vicino per motivi afferenti a rapporti condominiali.
Ad avviso dell’esponente, la vicenda in questione (proposizione di una querela nei confronti di un vicino di casa per motivi condominali) non sarebbe dovuta essere comunicata al Comando di appartenenza, in quanto estranea all’ambito dei fatti “che possono avere riflessi sul servizio”, come previsto dalla norma applicata, trattandosi, all’evidenza, di un contrasto di natura privata.
2. Il D.P.R. 18 luglio 1986, n.545 costituisce il “Regolamento della Disciplina Militare”, emanato in esecuzione dell’articolo 5 della legge 11 luglio 1978, n. 382, recante “Norme di principio sulla disciplina militare”, inerenti i fondamenti delle istituzioni militari, i doveri dei militari e l’esercizio dei loro diritti, le norme di comportamento e di servizio, le sanzioni disciplinari e le ricompense.
La violazione dei doveri della disciplina militare comporta sanzioni di stato, codificate in legge, e sanzioni disciplinari di corpo, che sono invece regolate dal precitato “Regolamento di Disciplina Militare”, entro i limiti stabiliti dagli articoli 14 e 15 della suddetta legge n. 382 del 1978.
In particolare, le sanzioni disciplinari di corpo irrogabili agli appartenenti ai corpi militari, vengono graduate, dall’articolo 14 della legge n. 382 del 1978 in quattro misure di gravità crescente: richiamo verbale, rimprovero scritto, consegna, consegna di rigore, mentre l’art. 57 del Regolamento ne stabilisce i presupposti: “costituisce infrazione disciplinare punibile con una delle sanzioni disciplinari di corpo ogni violazione dei doveri di servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti militari, o conseguenti all’emanazione di un ordine”.
Il successivo art. 60 del D.P.R. n.545 del 1986 detta i criteri per irrogare le sanzioni disciplinari di corpo, le quali “devono essere commisurate al tipo di mancanza commessa ed alla gravità della stessa … considerando i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l’età e l’anzianità di servizio”, punendo con maggior rigore “le infrazioni intenzionali”, mentre l’art.63 disciplina la fattispecie specifica del “rimprovero”, consistente in una “dichiarazione di biasimo con cui vengono punite le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio o la recidività nelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo”.
Nelle citate norme di servizio, contenute nel capo II del titolo V del suddetto regolamento approvato con D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545, trova collocazione l’art. 52, comma 5°, il quale stabilisce :
“Il militare deve altresì dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente:
a ) di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia;
b ) degli eventi in cui fosse rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio”.
Invero, l’art. 52 del D.P.R. n. 545 del 1986, nel suo insieme, riguarda le ipotesi di assenza forzata dal servizio (o di impossibilità di rientrare in servizio) del militare, stabilendo che il militare medesimo è tenuto a dare tempestiva informazione dell’impossibilità di presentarsi in servizio, per malattia o altre cause impeditive e, in simile quadro, il quinto ed ultimo comma si pone alla stregua di una “norma di chiusura”, in ordine alle varie possibilità di assenza o impeditive del servizio.
Osserva altresì il Collegio che, in particolare, la lettera b) del comma 5° del precitato art. 52 del D.P.R. n. 545 del 1986 disciplina una condotta a fattispecie aperta, che, però, deve integrare una lesione dell’obbligo di comunicazione in misura pari a quella delle altre condotte a fattispecie tipica (cfr.: T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 5.7.2006, n. 2690).
Tale ricostruzione normativa trova avallo nella teoria che sostiene che, se nell’ordinamento di tutte le pubbliche amministrazioni, vige la regola della tipicità delle sanzioni amministrative e, in sostanza, il principio “nulla poena sine lege”, non altrettanto vale per la determinazione delle infrazioni, le quali possono essere anche individuate sulla base di norme non scritte e soggette ad un perenne divenire.
Nel giudizio disciplinare, in definitiva, l’Amministrazione ha una riconosciuta ed ampia potestà cognitiva tanto da potersi affermare che la regola della vicenda all’esame è individuata nel momento in cui la si applica.
Ciò, fermo restando che il potere discrezionale di cui è titolare l’Amministrazione militare “per non tradursi in arbitrio, deve essere sindacabile dal Giudice amministrativo sotto i profili della completezza e della logicità della motivazione e dell’eventuale travisamento dei presupposti” (cfr.: T.A.R. Lombardia, Brescia, 13.12.2005, n. 1296).
Quanto al criterio di proporzionalità della sanzione disciplinare inflitta, giova precisare – in conformità, peraltro, al prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto - che il giudizio dell'Amministrazione nel procedimento disciplinare si svolge con una larga discrezionalità in ordine al convincimento sulla gravità delle infrazioni addebitate e della conseguente sanzione da irrogare, sicchè, in sede di impugnativa del provvedimento disciplinare, il Giudice amministrativo non può sostituirsi agli organi dell'amministrazione nella valutazione dei fatti contestati all'inquisito e nel convincimento cui tali organi siano pervenuti, se non nei limiti in cui la valutazione contenga un travisamento dei fatti, ovvero il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente (sent. 15 maggio 1998 n. 1026; Cons. Stato, sez. VI, 10-05-1996, n. 670; Cons. Stato, sez. V, 1-12-1993, n. 122; Cons. Stato, sez. IV, 16-01-1990, n. 21; Cons. Stato, sez. I, par. 10-06-1992, n. 506).
3. Orbene, secondo i precitati principi, la sanzione del “rimprovero” va irrogata in base all’asserita violazione di un dovere di informazione affidato al convincimento dell’interprete, chiamato a fare applicazione di norme deontologiche, morali o di costume sociale.
Tuttavia, ad avviso del Collegio, nel caso in questione, appare errata la riconduzione dell’episodio censurato alla fattispecie - sia pure aperta - di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del “Regolamento di Disciplina Militare”.
Invero, dalla motivazione addotta a sostegno del rimprovero inflitto al ricorrente non è dato comprendere, ben al di là del contestato difetto di motivazione, per quali ragioni l’omessa tempestiva comunicazione in ordine alla querela sporta nei confronti di un vicino di casa per ragioni condominiali, possa avere effetti diretti “riflessi sul servizio”, integrando così l’ipotesi normativa in discorso.
In altri termini, sembra al Collegio che il provvedimento impugnato abbia attribuito al militare ricorrente un comportamento omissivo, obiettivamente configuratosi, senza spiegare peraltro perché l’episodio in questione dovesse essere soggetto a comunicazione obbligatoria.
Ed invero, la disposizione di cui alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 52 del “Regolamento di Disciplina Militare”, che richiede la comunicazione di eventi in cui il militare “fosse rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio”, sembra, nella prima ipotesi, considerare il militare nella condizione di colui che abbia subito l’evento, mentre, nella seconda ipotesi, sembra attribuire all’apprezzamento dell’interessato la prima valutazione circa la possibilità che l’evento possa avere riflessi sul servizio, e lo stesso debba essere conseguentemente comunicato.
La proposta lettura della norma di servizio si rivela così compatibile con il principio di legalità, che, da una parte, deve sempre governare il potere disciplinare -a maggior ragione quando ricorra la già evidenziata atipicità delle infrazioni disciplinari- e che, dall’altra parte, consente che la legge possa imporre limitazioni all’esercizio dei diritti, ma con le garanzie riconosciute a tutti i cittadini dalla Costituzione (cfr., in tal senso, l’articolo 3 della legge 11 luglio 1978, n. 382 sulla disciplina militare) nella loro massima potenziale ampiezza, salvi i limiti posti dalla stessa norma costituzionale o da altre norme dell’ordinamento giuridico dello Stato.
In un siffatto quadro interpretativo, la querela sporta dal ricorrente avverso il vicino di casa per ragioni condominiali non può che integrare una vicenda obiettivamente compatibile con la prestazione del servizio in un corpo armato: il che la sottrae “a priori” a qualsiasi procedimento autorizzatorio.
Giova, inoltre, ricordare, in proposito, che la circolare prot. nr. 25000 del 20.7.95, nel disciplinare le ipotesi di “segnalazioni al comando generale di fatti”, indica quelli “di notevole importanza”, perché, ad es., “rivestono carattere di particolare gravità o sono lesivi del prestigio del corpo” (pag. 3), oppure indica fattispecie ben diverse da quella qui in discussione, quali rivestire la qualità di indagato, etc. (cfr. a pag. 5 e 6 della stessa circolare).
Anche la successiva circolare prot. n. 229000/P/3 del 20.6.96, nell’intento di “scremare” le troppe segnalazioni, a pag. 2, precisa che le circostanze da segnalare sono soltanto quelle che, “fin dalla fase delle indagini preliminari, appaiano idonee a produrre notevole risonanza nell’opinione pubblica per l’obiettiva gravità delle ipotesi di reato in corso di accertamento”: e non sembra proprio corrispondere a tanto il caso sub esame.
Ne consegue la fondatezza delle doglianze svolte dal ricorrente, con conseguente declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato di reiezione del ricorso gerarchico avverso l’atto di irrogazione della sanzione disciplinare del “rimprovero”.
4. Per ragioni di completezza espositiva, va, comunque, precisato che l’ art. 52 del D.P.R. 18.7.86 n. 545 impone che “il militare deve altresì dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente…b) degli eventi in cui fosse rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio”, privilegiando così, da un lato, un rigido criterio di gerarchia e, dall’altro, un principio di “sollecita” tempestività.
Nel caso di specie, il ricorrente risulta aver presentato la propria segnalazione al Comandante dell’A……, cioè all’Autorità in linea gerarchica direttamente legittimata alla ricezione, ma non certo in modo “sollecito”, come correttamente ritenuto dalla P.A., che ha, infatti, evidenziato che, benché la querela nei confronti del vicino risulta essere stata sporta in data 19.10.2001, la relativa comunicazione risulta essere stata resa dal ricorrente in data 9.1.2002, cioè dopo quasi tre mesi, non assumendo alcun rilievo, al riguardo, eventuali informazioni rese verbalmente dal ricorrente in conversazioni per le vie brevi, cui accenna negli atti difensivi.
Conseguentemente, l’Amministrazione, ricevuta la segnalazione circa la querela proposta dal ricorrente, ha, presumibilmente, provveduto a verificare se effettivamente un procedimento penale era stato attivato e a quale punto di definizione si trovasse, e, una volta espletata tale necessaria fase di accertamento preliminare sulle circostanze di fatto, in tempi assolutamente fisiologici e, anzi, anche piuttosto celeri - compatibilmente con la struttura fortemente gerarchizzata che caratterizza il Comando dei Carabinieri- ha attivato il procedimento disciplinare inviando contestazione di addebiti del 14.1.2002, nel complesso in coerenza con i termini previsti dalla circolare I/1/2000 del 12.5.2000.
In conclusione, il ricorso si appalesa meritevole di accoglimento e per l’effetto vanno annullati il provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico congiuntamente a tutti gli altri atti del procedimento disciplinare.
Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico congiuntamente a tutti gli altri atti del procedimento disciplinare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 30/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore
Giovanni Ruiu, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/04/2009


alfaomega033
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Re: Il militare non e' obbligato ha comunicare al Comando

Messaggio da alfaomega033 »

Gentilissimi Avvocato ed Amministratori tutti, sulla scorta della sentenza del T.A.R. Calabria qui integralmente riportata, è FATTO OBBLIGO ad un Militare coinvolto in un incidente stradale in servizio e quindi con veicolo militare, regolarmente rilevato da un Organo di Polizia e regolarmente conosciuto dall'Amministrazione di appartenenza del Militare medesimo, comunicare a norma dell'art. 52 RDM una formale denuncia-querela sporta entro i tre mesi previsti contro "ignoti" per il reato di lesioni, omissione di soccorso e danneggiamento?
Inoltre, se il Militare ancor prima di presentare denuncia querela, nella relazione di servizio inerente al sinistro presentata pochi giorni dopo l'evento abbia scritto e fatto quindi presente che per tale sinistro stradale si faceva riserva di presentare formale denuncia-querela contro "ignoti"..., può essere passibile di contestazione del succitato art. 52 RDM se questi omette o ritarda di comunicare alla propria Aministrazione di appartenenza l'aver presentato in data "x" denuncia-querela contro "ignoti" ecc.....presso la procura della repubblica per il tramite dell'ufficio di polizia procedente?
Personalmente ritengo che in entrambi i casi (l'aver omesso o ritardato la comunicazione alla Amministrazione di appartenenza) non può costituire illecito disciplinare in relazione all'enunciato dell'art. 52 RDM, poichè, non ricorre la disposizione di cui alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 52 del “Regolamento di Disciplina Militare”, che richiede la comunicazione di eventi in cui il militare “fosse rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio”, trattandosi nel caso di specie di una denuncia-querela sporta contro "ignoti" e quindi che riflessi può avere sul servizio?.-
Infine, è possibile riportare una sentenza T.A.R. o un eventuale analogo episodio onde poter approfonditamente acquisire le informazioni giuridiche richieste?
Grazie a tutti coloro che vorranno intervenire.-
panorama
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Re: Il militare non e' obbligato ha comunicare al Comando

Messaggio da panorama »

Egr. collega, quando un militare è coinvolto in un incidente stradale se non sbaglio l'Amministrazione Militare attiva l'Avvocatura dello Stato affinchè si faccia promotrice dei danni patiti sia dal militare che dal mezzo militare nei confronti di altre persone opposte chiamando in causa l'Assicurazione di questi.
Per il momento non mi viene in mente altro.
Ciao
alfaomega033
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Re: Il militare non e' obbligato ha comunicare al Comando

Messaggio da alfaomega033 »

Perfetto ma il Militare interviene autonomamente sporgendo denuncia-querela per tutetale un proprio diritto..., comunque grazie per la risposta ed attendo lumi sul tema cntrale del quesito e di cui al richiamato art. 52 R.D.M..-
Alfaomega033.-
panorama
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Re: Il militare non e' obbligato ha comunicare al Comando

Messaggio da panorama »

Questa sentenza tratta il caso di un APS che non ha comunicato al proprio comando il cambio di residenza ed è stato sanzionato. Meno male che ha fatto ricorso. Complimenti.
L'Arma allora dovrebbe punire tanti Carabinieri per tal motivo.

N. 02788/2010 REG.SEN.
N. 00175/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 175 del 2010, proposto da:
L. M., rappresentato e difeso dagli avv. (omissis), con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 32;
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, via Freguglia n. 1;
COMANDO ARMA DEI CARABINIERI;
REGIONE CARABINIERI LOMBARDIA
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento datato …….09 della Regione Carabinieri Lombardia …… prot. n. (omissis) con il quale è stato respinto il ricorso …...09 avente ad oggetto l'impugnazione in via gerarchica del provvedimento disciplinare di un giorno di consegna irrogato al ricorrente con comunicazione datata …...09 anche esso qui impugnato, già impugnato in via gerarchica con ricorso,
nonché di tutti gli atti connessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/06/2010 il dott. (omissis);
Uditi l’avv. (omissis), per il ricorrente e l’avv. (omissis) per l’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente presta servizio presso l’Arma dei carabinieri con il grado di appuntato scelto.
Con provvedimento del …….. 2009, gli veniva comminata la sanzione disciplinare di un giorno di consegna per aver omesso di comunicare all’amministrazione di appartenenza la variazione della propria residenza, in “violazione dell’art. 52 comma 5 lettera a) del regolamento di disciplina militare (D.P.R. n. 545/1986)”.
Avverso tale provvedimento, l’interessato ha proposto ricorso gerarchico.
Con atto del ………. 2009, il Comandante del ……. Carabinieri di …… respingeva il suindicato ricorso, confermando la sanzione disciplinare inflitta.
Il presente giudizio ha per oggetto i suindicati provvedimenti.
La Sezione, con ordinanza n. 113 del 5 febbraio 2010, ha accolto l’istanza cautelare.
In prossimità dell’udienza di discussione del merito le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive conclusioni.
Tenutasi la pubblica udienza in data 10 giugno 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, essendo meritevole di accoglimento il secondo motivo di ricorso avente carattere assorbente.
Con tale doglianza si deduce che la mancata comunicazione del cambio di residenza non integrerebbe la condotta tipica prevista dall’art. 52, comma 5, lett. a) del d.P.R. n. 545/1986, e che pertanto l’Amministrazione intimata avrebbe errato nell’irrogare al ricorrente la sanzione disciplinare qui opposta.
In proposito si osserva che in base all’art. 52, comma 5, del d.P.R. 18 luglio 1986 n. 545 (recante “Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382.) “il militare deve (…) dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente: a) di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia; b) degli eventi in cui fosse rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio.
Con particolare riferimento alla previsione di cui alla lettera a), di cui è stata contestata la violazione, occorre rilevare che vi sono dei fatti, quali la nascita, il sesso, il nome l’età ecc., che definiscono l’identità e lo stato delle persone fisiche e che hanno quindi rilevanza per il sorgere, il modificarsi ed il venir meno di tutta una serie di effetti giuridici che li riguardano.
Questi elementi hanno particolare importanza nella vita di una società, giacché la certezza dei traffici giuridici dipende anche dal fatto che di essi tutti possano venire agevolmente (ed in modo sicuro) a conoscenza.
Per questa ragione il legislatore si preoccupa di assicurarne la pubblicità e di precostituirne la prova organizzando all'uopo un pubblico servizio che, in considerazione della fondamentale rilevanza dei fatti in parola per lo stato delle persone, è denominato appunto servizio dello stato civile.
La natura dei fatti di cui si discute è attualmente delineata dal d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, il quale prevede che gli ufficiali di stato civile conservino quattro registri, e precisamente il registro di nascita, di cittadinanza, di matrimonio e di morte, nei quali annotare gli eventi attinenti a tali aspetti della vita delle persone fisiche.
Come si vede fra i dati rilevanti ai fini dello stato civile e di famiglia non sono ricompressi quelli relativi alla residenza.
Si deve dunque escludere che la mancata comunicazione della variazione del luogo di residenza possa integrare la violazione del citato art. 52, comma 5, lett. a) del d.P.R. 18 luglio 1986 n. 545, laddove, come illustrato, è invece previsto l’obbligo per i militari di comunicazione di cambiamento dei dati che riguardano lo stato civile e la famiglia.
Quanto sopra per le evidenti esigenze di certezza caratterizzanti la materia dei procedimenti disciplinari che non ammettono in alcun modo un'opzione ermeneutica dalla portata sostanzialmente integrativa del dato normativo, quale quella proposta dalla difesa erariale.
In tale quadro il comportamento contestato al ricorrente non ha rilevanza disciplinare e non può essere ascritto a volontaria o colposa violazione degli obblighi di servizio.
Il Collegio peraltro non ignora che in alcuni precedenti il giudice amministrativo ha affermato che la mancata comunicazione del cambio di residenza possa costituire comunque comportamento disciplinarmente rilevante, richiamando in proposito la violazione della lett. b) del citato comma 5.
Al riguardo si osserva, in primo luogo, che la contestazione disciplinare e la successiva sanzione inflitta al ricorrente non hanno avuto ad oggetto la violazione di tale prescrizione, che è stata invocata soltanto nella memoria difensiva dell’amministrazione e nella decisione sul ricorso gerarchico proposto dall’interessato.
Va però considerato che l'autorità decidente il ricorso gerarchico non ha il potere sostituire la motivazione del provvedimento impugnato, che non può nemmeno essere integrata in sede di giudizio.
Si ritiene inoltre che, quando l’Amministrazione intenda applicare quest’ultima norma, debbono essere illustrate, nel provvedimento che irroga la sanzione, le specifiche ragioni che, nel caso concreto, fanno ritenere che l’evento di cui è stata omessa la comunicazione sia rilevante ai fini dell’adempimento dei doveri di servizio.
Nella fattispecie in esame, il provvedimento che irroga la sanzione al ricorrente prescinde completamente dal fornire tale illustrazione: l’omessa comunicazione del cambiamento di residenza è stata ritenuta di per sé decisiva ai fini dell’emissione del provvedimento sanzionatorio proprio perché si è fatta applicazione della lett. a) del ridetto comma 5; il quale, tuttavia, come detto, non è invocabile allorquando vengono in rilievo dati che non afferiscono allo stato civile o alla famiglia del militare.
In nessuno degli atti adottati l’amministrazione militare ha avuto cura di precisare le ragioni per le quali il formale cambiamento della residenza anagrafica del ricorrente dal Comune di …… a quello di …….., potesse determinare effetti pregiudizievoli al corretto adempimento dei doveri di servizio da parte del ricorrente.
Per tali ragioni il ricorso va accolto.
La novità della questione induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10/06/2010 con l'intervento dei Magistrati:
D. G., Presidente
S. C. C., Referendario, Estensore
F. F., Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/07/2010
billyelliot1964

Re: Il militare non e' obbligato ha comunicare al Comando

Messaggio da billyelliot1964 »

L'ennesima figura di c...a, le spese di giudizio dovrebbero addebitarle all'ufficiale che lo ha punito ed a quello che ha rigettato il ricorso gerarchico forse la smetterebbero di attaccarsi a cose del genere che arrecano solo discredito all'Arma come istituzione . A proposito conoscete qualcuno a cui sia astato accettato un ricorso gerarchico ? Ma che ci stà a fare l'uffico contenzioso del Comando Generale ? Solo a dire no senza leggere le carte che gli si inviano ( esperienza personale )
alfaomega033
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Re: Il militare non e' obbligato ha comunicare al Comando

Messaggio da alfaomega033 »

Mainfatti non capisco perchè manco a farlo apposto le sentenze qui riportate del T.A.R. riguardano appartenenti all'Arma, i quali, per far valere i propri diritti hanno dovuto spendere di tasca loro molti quattrini che l'Istituzione di certo non gli restituisce, o mi sbaglio?
panorama
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Re: Il militare non e' obbligato ha comunicare al Comando

Messaggio da panorama »

Molti ufficiali sono c.................. e vogliono dare fastidio a tutti mettendosi nella "posizione di autorità" tanto le spese le paga la Pubblica Amministrazione al contrario del militare.
Se l'ufficiale sbaglia è un c......... davanti ai suoi colleghi/superiori ed un incompetente.
Molti agiscono per cattiveria vera e propria e non per "professione" e come "padre di famiglia" o meglio ancora prima di essere ufficiali "capire che siamo esseri umani" e che quindi dobbiamo portarci rispetto l'uno con altro mettendo " i gradi" non al 2° posto ma al 7° posto, come dire "ultima spiaggia". Molti superiori non conoscono cosa voglia dire "voler bene il prossimo" infatti loro il voler bene il prossimo lo interpretano come "ODIO PER IL PROSSIMO".
I cappellani militari dovrebbero avere azione di "morale e di umanità" contro questi comandanti in genere e/o ufficiali in quanto stanno "scassando e rovinando l'Arma intera".
A nulla vale la loro presenza in chiesa, a nulla vale inginocchiarsi d'avanti alla "Virgo Fidelis" la madonna del carabiniere, a nulla vale chiedere il perdono dei peccati e prendersi l'ostia.
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Re: Il militare non e' obbligato ha comunicare al Comando

Messaggio da alfaomega033 »

panorama ha scritto:Molti ufficiali sono c.................. e vogliono dare fastidio a tutti mettendosi nella "posizione di autorità" tanto le spese le paga la Pubblica Amministrazione al contrario del militare.
Se l'ufficiale sbaglia è un c......... davanti ai suoi colleghi/superiori ed un incompetente.
Molti agiscono per cattiveria vera e propria e non per "professione" e come "padre di famiglia" o meglio ancora prima di essere ufficiali "capire che siamo esseri umani" e che quindi dobbiamo portarci rispetto l'uno con altro mettendo " i gradi" non al 2° posto ma al 7° posto, come dire "ultima spiaggia". Molti superiori non conoscono cosa voglia dire "voler bene il prossimo" infatti loro il voler bene il prossimo lo interpretano come "ODIO PER IL PROSSIMO".
I cappellani militari dovrebbero avere azione di "morale e di umanità" contro questi comandanti in genere e/o ufficiali in quanto stanno "scassando e rovinando l'Arma intera".
A nulla vale la loro presenza in chiesa, a nulla vale inginocchiarsi d'avanti alla "Virgo Fidelis" la madonna del carabiniere, a nulla vale chiedere il perdono dei peccati e prendersi l'ostia.

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Re: Il militare non e' obbligato ha comunicare al Comando

Messaggio da happyok »

vorrei sapere se procedendo nei confronti di una persona che sta effettuando azioni di stolking nei miei confronti ho l'obbligo di comunicazione al mio comando.

vorrei precisare che la legge da anche la possibilità di dare allo stolker un ammonimento facendo richiesta al questore, quindi niente di penale, anche in queto caso secondo voi ho l'obbligo di comunicazione?
grazie
giuseppe.
panorama
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Re: Il militare non e' obbligato a comunicare al Comando

Messaggio da panorama »

Questa sentenza del Tar di Salerno ha come argomento il parcheggio dell'auto privata nel cortile della caserma.


N. 00831/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01867/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1867 del 2004, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. ……, con domicilio eletto presso ……. in Salerno, via Roma,…..;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;
per l'annullamento
del provvedimento del 23.04.04 del Comando provinciale carabinieri Avellino, recante rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso la sanzione disciplinare del rimprovero comminata con nota prot. n. ….. del 10.02.2004 dal Comandante della Compagnia di ……..

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2010 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che – con ricorso notificato in data 11 giugno 2004 e ritualmente depositato il 18 giugno successivo – OMISSIS, nella dedotta qualità di maresciallo dei Carabinieri in servizio presso la stazione di OMISSIS, con mansioni di comandante – impugnava il provvedimento, meglio distinto in epigrafe, con il quale il Comandante provinciale dei Carabinieri di Avellino aveva respinto il ricorso gerarchico proposto avverso la sanzione disciplinare del rimprovero comminata con nota prot. n. …… del 10.02.2004 dal Comandante della Compagnia di ………, a sua volta motivata dalla contestazione per cui esso ricorrente aveva “custodi[to] parcheggiata, nel cortile del comando di appartenenza, autovettura privata, senza aver richiesto prescritta autorizzazione di superiore comando”;

RITENUTO che – a sostegno del proposto gravame – parte ricorrente criticamente prospettava:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 63 del d.p.r. n. 545/1986, una ad eccesso di potere per difetto del presupposto, erroneità ed illogicità: e ciò sull’assunto che la contestata sanzione disciplinare fosse stata comminata per violazione di un obbligo riconducibile alla circolare del Comando Generale dell’Arma del 9 maggio 1962 – avente ad oggetto le “automobili e motocicli del personale dell’Arma” – la quale, nondimeno, si riferiva, ai fini di prospettare la necessità di previa autorizzazione, esclusivamente al “parcheggio e ricovero in tettorie” ed al “ricovero in autorimessa”, senza far riferimento – per le caserme private o demaniali gestite dal Ministero dell’Interno – al parcheggio nei cortili, che, per tal via, non poteva ritenersi assoggettato al regime della previa autorizzazione;
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 14e 10, 2° comma del d.p.r. n.545/1986, una ad eccesso di potere sotto plurimo rispetto, avuto riguardo alla mancata motivazione in ordine alla sussistenza della volontarietà della condotta censurata;
c) eccesso di potere, difetto del presupposto, manifesta illogicità e sviamento, avuto riguardo alla nota del 22 aprile 2004, con la quale – successivamente alla sanzione irrogata – il Comando della Compagnia di ……….. comunicava che i mezzi potessero essere custoditi, senza preventiva autorizzazione, nello spazio all’uopo dedicato;
d) violazione dell’art. 3 della l. n. 241/90 e degli artt. 59, 4° e 5° comma e 60 del d.p.r. n. 545/1986, una ad eccesso di potere sotto plurimo profilo, per difetto di motivazione in ordine ai presupposti per l’irrogazione della contestata sanzione;

RITENUTO che il ricorso si appalesa fondato in relazione alla censura – avente attitudine assorbente – con la quale il ricorrente denunzia la inidoneità ed inconguenza della motivazione in ordine alla (necessaria) sussistenza della volontarietà della condotta contestata;

CONSIDERATO, infatti, che – sul punto in questione – la decisione negativamente assunta in sede di ricorso gerarchico si limita, a riscontro della apposita doglianza formalizzata dal ricorrente, ad osservare che lo stesso non avrebbe potuto ignorare la normativa che regolava la materia (e quindi di essere, in tesi, tenuto alla previa richiesta di autorizzazione al parcheggio della propria autovettura privata), posto che, allorquando era in servizio presso il Comando provinciale di Foggia, aveva chiesto ed ottenuto tale autorizzazione a parcheggiare in caserma: il quale è, invero, rilievo non solo in sé insufficiente, ma perfino obiettivamente contraddittorio, posto che l’autorizzazione era stata a suo tempo chiesta dal ricorrente per parcheggiare bensì nella caserma, ma nella autorimessa (alla quale la circolare evocata espressamente si riferiva) e non nel cortile (al quale la circolare, di cui si contestava la puntuale violazione, non faceva per contro alcun riferimento); con il che – a fronte della dichiarazione di essere in buona fede, per avere ritenuto non necessaria, nel caso concreto, la previa autorizzazione, non trattandosi di parcheggiare in autorimessa e di avere, anzi, presentato inutilmente domanda proprio per parcheggiare in autorimessa – la valutazione espressa dal Comando decidente risulta non pertinente ed, in ogni caso, insufficiente;

RITENUTO, in definitiva che – essendo le considerazioni che precedono di per sé sufficienti, in quanto assorbenti degli altri profili, a giustificare l’annullamento del provvedimento impugnato – il ricorso debba essere accolto (sussistendo, ad avviso del Collegio, giustificate ragioni per disporre l’integrale compensazione, tra le parti costituite, di spese e competenze di lite);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente FF
Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/05/2011
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Re: Il militare non e' obbligato a comunicare al Comando

Messaggio da panorama »

Per opportuna notizia
La vicenda di questo ricorso straordinario al PDR riguarda il personale della GdF, cmq. il regolamento di disciplina militare e uguale, in pratica viene contestata "Omessa comunicazione, ai sensi dell’art. 52 del d.P.R. n. 545 del 1986" al comando competente di un impegno di giustizia. Infatti , nella motivazione si legge che l’interessato “ometteva di dare sollecita comunicazione al proprio comando circa un impegno di giustizia, denotando nell’occasione uno scarso senso di responsabilità, così violando gli artt. 14 e 52 – comma 5 b del vigente regolamento di disciplina militare”

Menomale che ha fatto ricorso.
Auguri.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Numero 00613/2012 e data 14/02/2012

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 14 dicembre 2011

NUMERO AFFARE 01435/2010

OGGETTO:
Ministero dell'economia e delle finanze.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS, per chiedere l’annullamento del provvedimento con il quale è stato rigettato il suo ricorso gerarchico (provvedimento datato 8 maggio 2009), con il quale lo stesso contestava la sanzione disciplinare del rimprovero a lui comminata , con determinazione n. ……, in data 15 gennaio 2009, dal comandante del reparto tecnico logistico amministrativo OMISSIS
LA SEZIONE
Vista la relazione n. ….. in data 10 marzo 2010, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze , comando generale della guardia finanza , ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;
Esaminati tutti gli atti e udito il relatore Consigliere Paolo De Ioanna;

Premesso.
1. Il ricorrente, OMISSIS, maresciallo capo della guardia di finanza, chiede l’annullamento del provvedimento con il quale è stato rigettato il suo ricorso gerarchico (provvedimento datato 8 maggio 2009), ricorso gerarchico con il quale lo stesso contestava la sanzione disciplinare del rimprovero a lui comminata , con determinazione n. ….., in data 15 gennaio 2009, dal comandante del reparto tecnico logistico amministrativo OMISSIS.
2. Il ricorrente riferisce che la questura di OMISSIS in data 4 novembre 2008 lo invitava a presentarsi presso i propri uffici per essere ascoltato in merito ad un procedimento penale aperto presso la locale Procura della Repubblica., come persona informata dei fatti. Riferisce che la notifica dell’invito della questura gli era stata effettuata per il tramite del direttore del OMISSIS, nella persona del tenente colonnello competente, in data 6 novembre 2008. Il ricorrente dunque rendeva la propria testimonianza presso gli uffici della squadra mobile di OMISSIS il 7 novembre 2008.
3. La sanzione disciplinare del rimprovero , comminata con la determinazione n. ….. in data 15 gennaio 2009, oggetto dell’impugnativa, parte dalla considerazione , secondo il ricorrente, che le giustificazioni portate dall’interessato sarebbero solo parzialmente idonee ad esimerlo dalla responsabilità derivante dal comportamento tenuto nella circostanza “riguardante il contegno assunto di fronte a terzi”; mentre ; la motivazione sostanziale alla base della sanzione viene individuata esclusivamente nella omessa comunicazione, ai sensi dell’art. 52 del d.P.R. n. 545 del 1986 (regolamento di disciplina militare), al comando competente di un impegno di giustizia. Infatti , nella motivazione si legge che l’interessato “ometteva di dare sollecita comunicazione al proprio comando circa un impegno di giustizia, denotando nell’occasione uno scarso senso di responsabilità, così violando gli artt. 14 e 52 – comma 5 b del vigente regolamento di disciplina militare”. Il ricorrente ritiene di poter contestare la ricostruzione dei fatti offerta dall’amministrazione, in particolare per quanto riguarda il punto della mancata comunicazione al proprio comando del suindicato impegno di giustizia.
4. L’amministrazione militare ha trasmesso la prevista relazione istruttoria, sostenendo la legittimità del proprio operato. Gli elementi in atti consentono di procedere all’esame di merito.

CONSIDERATO
1. Il ricorso verte essenzialmente sulla ricostruzione delle circostanze di fatto che hanno condotto all’irrogazione della sanzione disciplinare in questione. In particolare , assume un ruolo cruciale il punto delle modalità con le quali l’invito a comparire per ragioni di giustizia davanti alla questura di OMISSIS era stato in fatto notificato al ricorrente. E’ su tale circostanza che si fonda la sanzione e sulla quale pertanto va portato l’esame.
2. In atti la stessa relazione istruttoria e la documentazione ad essa allegata confermano che la predetta comunicazione era già pervenuta all’amministrazione della guardia di finanza da altre fonti. Infatti era proprio il comando provinciale della guardia di finanza di OMISSIS che a mezzo della nota n. ….. del 6 novembre 2008 trasmetteva all’interessato la convocazione inviata dalla questura di OMISSIS. La tesi del ricorrente secondo la quale sarebbe stato ultroneo effettuare la comunicazione della convocazione all’ente di appartenenza in quanto è stato lo stesso direttore dell’ente non solo a notificargli l’invito ma a concedergli formale permesso di assenza dal servizio (proprio per consentirgli di recarsi presso gli uffici della questura di OMISSIS) offre una ricostruzione dei fatti che non solo è plausibile ma risulta confermata dagli atti e dalla stessa relazione istruttoria del ministero. Pertanto questa circostanza vale a fondare la doglianza del ricorrente il cui comportamento non è censurabile dal momento che egli in modo del tutto ragionevole era convinto che l’ente di appartenenza fosse già pienamente a conoscenza del suo impegno di giustizia presso la questura di OMISSIS.
Ora poiché la sanzione si fonda in via prioritaria e sostanziale su tale profilo della omessa comunicazione, e poiché risulta verificato in atti che tale profilo invece non è fondato, dal momento che l’amministrazione di appartenenza era comunque a conoscenza dell’impegno di giustizia del ricorrente, deve concludersi che sotto tale aspetto, peraltro prioritario come si è detto nell’irrogazione della sanzione, il ricorso risulta fondato e deve essere accolto.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto è fondato, come da motivazione, e che per gli effetti il provvedimento impugnato deve essere annullato.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo De Ioanna Alessandro Pajno




IL SEGRETARIO
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Re: Il militare non e' obbligato a comunicare al Comando

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1) - il Comandante della Compagnia CC di Anzio, avviava nei loro confronti un procedimento disciplinare, con cui si contestava che “ essendo soci ........ della GRS Immobiliare S.r.l., avente sede in ......, non davano comunicazione al proprio comando, di eventi che potevano avere riflessi sul servizio violando così l’art. 748 co 5 lett. h del d.P.R. 15.3.2010, n. 99”.

2) - La parte ricorrente sostiene che la semplice sottoscrizione di quote di una società di capitale - nella quale non avrebbe mai ricoperto alcun incarico - non integrerebbe in alcun modo un “fatto” suscettibile di avere riflessi sul servizio e che pertanto la comunicazione ai superiori di tale operazione, costituendo la stessa una mera forma di investimento finanziario, non rientrerebbe nei tassativi obblighi di comunicazione previsti dal citato articolo 748.

IL TAR HA PRECISATO:

Il ricorso è fondato.
Osserva, preliminarmente, il Collegio che il citato art. 748 del d.P.R. 15/03/2010, n. 90, la cui rubrica è intitolata “Comunicazioni dei militari” prevede testualmente che:
OMISSIS
OMISSIS
Quest’ultima disposizione, richiamata nel provvedimento impugnato, non appare per vero pertinente, tenuto conto che, l’appartenenza - in qualità di socio - ad una società di capitali non rientra, a ben vedere, tra quegli eventi che la citata lett. b) espressamente indica come …“eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio”.
Inoltre, la circolare del Ministero dello Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, avente per oggetto “disposizioni in materia di esercizio di attività extra professionale retribuite da parte del personale militare e di concessione delle relative autorizzazioni”, sembra rafforzare la conclusione anzidetta là dove sono indicate espressamente le “cause di incompatibilità”.

Il resto potete leggerlo qui sotto in sentenza.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


N. 00457/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01007/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1007 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Scotto d'Apollonia, con il quale domiciliano, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via A. Doria, 4;
contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.,
Comando Regione Carabinieri Lazio, in persona del Comandante p.t.,
Comando Generale Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante generale p.t.,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento

del provvedimento n. …… del 2 maggio 2011 con il quale il Comandante della Compagnia C.C. di Anzio infliggeva al ricorrente la sanzione disciplinare del "rimprovero"; nonché del successivo provvedimento n. ….. datato 2 luglio 2011 del Comandante del Gruppo Carabinieri di Frascati con il quale veniva rigettato il ricorso gerarchico avverso il provvedimento n. ….. del 2 maggio 2011;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2012 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
I ricorrenti - appartenenti all’Arma dei Carabinieri - impugnano la sanzione disciplinare di corpo del "rimprovero", irrogata il 22.3.2011, e atti connessi, ivi compreso il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, di cui all'atto del Comandante del Gruppo Carabinieri di Frascati n. ….. del 2.7.02011.
In fatto, la parte ricorrente espone che in data 23.3.2011, il Comandante della Compagnia CC di Anzio, avviava nei loro confronti un procedimento disciplinare, con cui si contestava che “ essendo soci a far data dal 23.4.2010 della GRS Immobiliare S.r.l., avente sede in ……….., non davano comunicazione al proprio comando, di eventi che potevano avere riflessi sul servizio violando così l’art. 748 co 5 lett. h del d.P.R. 15.3.2010, n. 99”.
A chiarimento dei fatti contestati gli odierni ricorrenti, producevano memorie difensive, richiedendo l’archiviazione del procedimento disciplinare avviato, per la mancanza dei presupposti normativi.
Nonostante le puntuali memorie dimesse, veniva loro irrogata la sanzione del "rimprovero", per la seguente motivazione: “omettevano di comunicare al proprio comando di aver costituito, in data 23.04.2010, la società GRS immobiliare - S.r.l., avente sede nella giurisdizione di competenza. in violazione all’ari. 748 co. 5 lettera e) del d.p.r. 15.03.2010 n. 66”.
Il ricorso gerarchico, prontamente proposto, veniva rigettato.
Questi i motivi di impugnazione: 1) eccesso di potere per eccessiva genericità ed indeterminatezza, per violazione e falsa applicazione di legge, per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. Violazione per erronea applicazione dell’articolo 748 ce 5 lettera b) del d.p.r. 15.03.2010 n. 99 “testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

La parte ricorrente sostiene che la semplice sottoscrizione di quote di una società di capitale - nella quale non avrebbe mai ricoperto alcun incarico - non integrerebbe in alcun modo un “fatto” suscettibile di avere riflessi sul servizio e che pertanto la comunicazione ai superiori di tale operazione, costituendo la stessa una mera forma di investimento finanziario, non rientrerebbe nei tassativi obblighi di comunicazione previsti dal citato articolo 748; 2) violazione di legge per difetto di motivazione, tenuto conto che il provvedimento impugnato non conterrebbe specificatamente gli elementi essenziali della sanzione previsti dalla vigente normativa e non indicherebbe con chiarezza ogni elemento utile a configurare l’infrazione; 3) eccesso di potere per violazione di legge e per carenza di motivazione circa l’omessa considerazione dei criteri di legge, in quanto nei provvedimenti impugnati nulla si riscontrerebbe circa i criteri applicati nell’irrogare il tipo di sanzione e circa gli eccellenti precedenti di servizio dei militari; 4) eccesso di potere per violazione di legge sotto altro profilo e per illogicità e contraddittorietà manifeste, posto che le omissioni lievi sono punite con la sanzione del “richiamo” e che nulla si evincerebbe dai provvedimenti impugnati circa l’applicazione della più grave sanzione del “rimprovero”; 5) eccesso di potere per omessa, quanto meno perplessa ed insufficiente motivazione sotto altro profilo. Violazione di legge. Violazione della legge 11.7.1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare) – art. 15. Violazione di legge; art. 5 della legge regionale 31.71993, n. 13 e articolo 3 della legge 78.1990, n. 241 sotto altro profilo, in quanto le osservazioni presentate dal ricorrente, dapprima con le controdeduzioni e poi con il ricorso gerarchico, sarebbero state disattese senza motivazione e, in particolare, senza evidenziare quali sarebbero stati i possibili riflessi negativi sul servizio a seguito della sottoscrizione di una quota di capitale di una società; 6) eccesso di potere per sviamento, violazione dei principi generali di determinatezza e tassatività del comportamento presunto illecito disciplinare e delta corrispondente sanzione amministrativa adottata”, posto che, non essendo stato reputato illecito il comportamento adottato dal ricorrente con la sottoscrizione della quota sociale, ma doverosa l’omessa comunicazione dell’operazione, l’irrogata sanzione sarebbe priva di base normativa, non esistendo alcuna norma che imponga di comunicare ogni evento della vita privata; 7) eccesso di potere per omessa considerazione della circolare M-DGMIL 4 0396572 datata 31 Luglio 2008.

L'Amministrazione, costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.

Con ordinanza n. 502, emessa nella camera di consiglio dell’ 1.12.2011, il collegio accoglieva la proposta domanda cautelare.

Alla udienza del 10.5.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO
Viene all’esame del collegio l’impugnazione, spiegata dai ricorrenti, avverso i provvedimenti emessi nei loro riguardi in pari data (2.5.2011, prot. n. ….. e prot. n. …..), con cui il Comandante della Compagnia C.C. di Anzio infliggeva agli stessi la sanzione del “rimprovero” per la seguente motivazione: “omettevano di comunicare al proprio comando di aver costituito in 23.4.2010 la società GRS Immobiliare S.r.l. avente sede in ………………, in violazione dell’art. 748, co. 5 lett. h, del d.P.R. 15.3.2010, n. 99”.
La contestata condotta, allegatamente contrastante con l’art. 748, co. 5 lett. h, del d.P.R. 15.3.2010, n. 99 ( TU delle disposizioni in materia di ordinamento militare), conduceva all’irrogazione, nei riguardi dei ricorrenti, della surrichiamata sanzione del “rimprovero”, inflittagli dal Comandante della Compagnia di Anzio con la suestesa motivazione.

Il ricorso è fondato.

Osserva, preliminarmente, il Collegio che il citato art. 748 del d.P.R. 15/03/2010, n. 90, la cui rubrica è intitolata “Comunicazioni dei militari” prevede testualmente che:
“1. Il militare presente al corpo o ente, impedito per malattia a prestare servizio, deve informare prontamente il superiore diretto e, in relazione alla carica rivestita, chi è destinato a sostituirlo. Al termine della malattia il militare deve informare prontamente il superiore diretto (omissis).
5. Il militare deve, altresì, dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente:
a) di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia;
b) degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio.
Quest’ultima disposizione, richiamata nel provvedimento impugnato, non appare per vero pertinente, tenuto conto che, l’appartenenza - in qualità di socio - ad una società di capitali non rientra, a ben vedere, tra quegli eventi che la citata lett. b) espressamente indica come …“eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio”.

Inoltre, la circolare del Ministero dello Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, avente per oggetto “disposizioni in materia di esercizio di attività extra professionale retribuite da parte del personale militare e di concessione delle relative autorizzazioni”, sembra rafforzare la conclusione anzidetta là dove sono indicate espressamente le “cause di incompatibilità”.

Ed, invero, il punto 7 della vista circolare, cita le attività che non necessitano di autorizzazione ministeriale, nonché quelle per cui è prevista la semplice comunicazione. Segnatamente la lettera d) parla della qualità di socio in società con fine di lucro recitando testualmente: “la semplice qualità di socio in una società costituita a fine di lucro (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, come disciplinate dal libro V, titolo V del Codice Civile), senza svolgimento di alcuna attività a favore o per conto della società stessa, non è incompatibile ed esime il militare dalla richiesta di autorizzazione. Viene poi precisato che “nelle società in accomandita semplice, non è incompatibile la qualità di socio accomandante”; e’, invece, incompatibile la qualità di socio accomandatario”.

Il tenore di detta disposizione risulta per vero chiaro, non lasciando alcun margine o dubbi di interpretazione, circa l’evento che avrebbe dovuto costituire oggetto di comunicazione. Tra quelli elencati non è, peraltro, ricompreso “la qualità di socio in una s.r.l”., con la conseguenza che l’omessa comunicazione da parte dei ricorrenti al rispettivo comando di appartenenza, non poteva costituire il presupposto per applicare nei loro confronti la sanzione del rimprovero.

In conclusione il ricorso deve essere accolto, con annullamento degli atti impugnati.

Le spese, i diritti e gli onorari di difesa seguono la soccombenza e possono essere liquidati, in difetto di produzione di nota spese, in complessivi € 2.000,00;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna l’Amministrazione intimata a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 2.000,00 a titolo di spese, diritti ed onorari di difesa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: Il militare non e' obbligato a comunicare al Comando

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provvedimento disciplinare del rimprovero in quanto coinvolto in un incidente stradale, fuori dall’orario di lavoro.

Ecco alcuni tratti dei fatti.

1) - Viene contestata la violazione dell’art 52 del Regolamento di Disciplina Militare, per non aver dato “sollecita comunicazione al proprio Comando di essere stato sentito a sommarie informazioni dai Carabinieri di Sondrio in merito a situazioni che possono avere riflessi sul servizio”.

2) - l'interessato presentava allora ricorso gerarchico evidenziando di aver informato già nel gennaio 2006 della convocazione presso i Carabinieri il Comandante di compagnia, sebbene a quella data non avesse avuto alcun sentore del fatto che vi potesse essere un profilo penale.

3) - Il ricorso veniva respinto, in cui si confermava la violazione dell’art 52 V comma lett. b) del Regolamento di Disciplina Militare, nella parte in cui pone l’obbligo di comunicare eventi estranei al servizio ma che su questo possono avere rilessi.

Il Tar dopo aver richiamato il contesto normativo di riferimento e la ratio dell’obbligo di comunicazione, (Omissis) precisa:

4) - Un episodio frequente, quale un sinistro stradale, che, nella maggior parte dei casi, si chiude in sede civile, con un risarcimento, non può essere considerato un fatto che incide sul prestigio del Corpo o che può avere conseguenze sull’assolvimento di compiti istituzionali.

5) - Ugualmente la convocazione successiva dalle Forze dell’Ordine, finalizzata alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, costituisce una prassi ordinaria, laddove i rilievi dell’incidente siano stati effettuati dalle Forze dell’Ordine.

Ricorso Accolto.

Il resto potete leggerlo per completezza qui sotto.

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N. 00111/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00594/2007 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 594 del 2007, proposto da:
P. R., rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Casiraghi, Ettore Martinelli, Leonardo Bardi, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, corso di porta Vittoria, 28;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge presso i suoi uffici, in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento
della determinazione n. …. del 29 gennaio 2007 della Guardia di Finanza, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento disciplinare del rimprovero.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2012 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
Il ricorrente, finanziere in servizio presso il Comando Provinciale di Sondrio, con il grado di Maresciallo Capo, veniva coinvolto in un incidente stradale, nel settembre del 2005, fuori dall’orario di lavoro.

In data … dicembre 2005, veniva chiamato dai Carabinieri di Sondrio, per rilasciare dichiarazioni sul sinistro stradale.

Ritenendo questo fatto totalmente estraneo al servizio, non ne dava comunicazione ufficiale, pur riferendo al superiore di essere stato convocato. Nel mese di agosto 2006 gli veniva notificata una richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari da parte della Procura della Repubblica di ……: solo in tale occasione veniva a conoscenza dell’esistenza di una indagine penale relativa al sinistro stradale.

Informava così il Comandante della Compagnia, il quale con comunicazione del … settembre 2006 lo invitava a precisare se erano state fatte precedenti comunicazioni relative al procedimento penale di cui alla richiesta di proroga del termine per le indagini.

Il ricorrente rendeva noto, con la comunicazione dell’ 11 settembre 2006, che nel dicembre 2005 era stato convocato solo per essere sentito sulla dinamica del sinistro.

L’Amministrazione avviava il procedimento disciplinare, con atto del 27 settembre 2006, contestando la violazione dell’art 52 del Regolamento di Disciplina Militare, per non aver dato “sollecita comunicazione al proprio Comando di essere stato sentito a sommarie informazioni dai Carabinieri di Sondrio in merito a situazioni che possono avere riflessi sul servizio”.

Nelle controdeduzioni presentate in data 30 settembre 2006, il ricorrente faceva presente che durante la convocazione del dicembre 2005, gli erano stati chiesti chiarimenti in ordine alla dinamica dell’incidente e di aver saputo dell’indagine penale in corso, solo nell’agosto del 2006.

Con provvedimento disciplinare del 24 ottobre 2006 veniva inflitta la sanzione del rimprovero, in quanto “ nel gennaio 2006 l’Ispettore verbalmente riferiva il possibile avvio di un procedimento penale a proprio carico per l’incidente verificatosi il ……. 2005 senza presentare, benché consigliato, alcuna relazione di servizio”.

Il Sig. Omissis presentava allora ricorso gerarchico evidenziando di aver informato già nel gennaio 2006 della convocazione presso i Carabinieri il Comandante di compagnia, sebbene a quella data non avesse avuto alcun sentore del fatto che vi potesse essere un profilo penale.

Il ricorso veniva respinto, con il provvedimento n. …… del gennaio 2007, in cui si confermava la violazione dell’art 52 V comma lett. b) del Regolamento di Disciplina Militare, nella parte in cui pone l’obbligo di comunicare eventi estranei al servizio ma che su questo possono avere rilessi.

Avverso gli atti in epigrafe indicati, sono articolate le seguenti censure:
violazione dell’art 59 DPR 545/1986; violazione dell’art 5 L. 382/1978; violazione dell’art 52 DPR 545/1986; eccesso di potere per carenza e/o insufficienza della motivazione; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, non potendo ravvisare nel comportamento tenuto alcuna violazione degli obblighi di informazione.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 4 ottobre 2012 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Deduce il ricorrente che la sua condotta non integrerebbe la condotta tipica prevista dall'art. 52, comma 5, lett. b) del d.P.R. n. 545/1986, e che pertanto l'Amministrazione intimata avrebbe errato nell'irrogare la sanzione disciplinare qui opposta.

In base all'art. 52, comma 5, del D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545 (recante "Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382.) "il militare deve (...) dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente: b) degli eventi in cui fosse rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio.

Tale obbligo di comunicazione è la proiezione del dovere di ogni appartenente alle forze dell’ordine di tenere sempre un comportamento irreprensibile, conforme alla dignità delle proprie funzioni, in qualsiasi circostanza, anche fuori dal servizio: per tale ragione l’Amministrazione deve essere portata a conoscenza di fatti che possono avere riflessi sul servizio svolto, ledendo il prestigio dell’istituzione.

Il suddetto regolamento di disciplina militare, all’art. 10 impone infatti al militare di "astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possano comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene ..." e di "essere di esempio nel compimento dei doveri, poiché l'esempio agevola l'azione e suscita lo spirito di emulazione".

La giurisprudenza ha in più occasione evidenziato che si chiede al personale appartenente alle forze dell’ordine di assumere, anche nell’ambito privato, un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia, mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali, e deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro dell'Amministrazione.

Richiamato il contesto normativo di riferimento e la ratio dell’obbligo di comunicazione, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato non contiene alcun elemento suscettibile di rendere comprensibili le ragioni per le quali la condotta tenuta dall'Ufficiale possa considerarsi in contrasto con le disposizioni in questione: a giudizio del Collegio né l’episodio dell’incidente stradale, né la convocazione dai carabinieri, costituiscono fatti per i quali il ricorrente doveva effettuare la comunicazione al corpo di appartenenza.

Un episodio frequente, quale un sinistro stradale, che, nella maggior parte dei casi, si chiude in sede civile, con un risarcimento, non può essere considerato un fatto che incide sul prestigio del Corpo o che può avere conseguenze sull’assolvimento di compiti istituzionali.

Ugualmente la convocazione successiva dalle Forze dell’Ordine, finalizzata alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, costituisce una prassi ordinaria, laddove i rilievi dell’incidente siano stati effettuati dalle Forze dell’Ordine.

Il provvedimento risulta carente di motivazione laddove non evidenzia profili di infedeltà alle istituzioni così come non è evidenziato sotto quale profilo quanto occorso all'interessato possa aver condizionato, sia pur in astratto, l'esercizio delle funzioni allo stesso affidate e leso il prestigio della Forza Armata.

Non può poi sottacersi la circostanza che la convocazione del dicembre 2005 è stata effettuata solo per avere una ricostruzione dei fatti, che il ricorrente ne ha comunque dato notizia informalmente al proprio superiore, e quando ha avuto comunicazione dell’esistenza di un procedimento penale, ha tempestivamente assolto l’obbligo di comunicazione.

In tale quadro il comportamento contestato al ricorrente non ha rilevanza disciplinare e non può essere ascritto a volontaria o colposa violazione degli obblighi di servizio.

Pur ricordando che l'Amministrazione dell'Interno gode di ampia discrezionalità nella scelta delle sanzioni da applicare alle mancanze disciplinari degli appartenenti alle forze dell’ordine, tuttavia in nessuno degli atti adottati l'amministrazione ha avuto cura di precisare le ragioni per le quali la mancata comunicazione di un convocazione dai Carabinieri per la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale potesse determinare effetti pregiudizievoli al corretto adempimento dei doveri di servizio da parte del ricorrente.

Per tali ragioni il ricorso va accolto.

La particolarità della questione induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre e 23 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2013
panorama
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Re: Il militare non e' obbligato a comunicare al Comando

Messaggio da panorama »

Posto qui questa sentenza del Tar Sardegna anche se non c'entra nulla con l'obbligo a comunicare (infatti riguarda una sospensione dall'impiego per 2 mesi) dei fatti ma, a ha che fare con la materia degli incidenti stradali, i quali possono capitare a chiunque.

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Il motivo perchè la posto qui è per il fatto che il Tar ha precisato alcune cose giuste e che io condivido pienamente, eccone alcune:

1) - i fatti oggetto della sanzione disciplinare non sono attinenti né riferibili all'attività di servizio;

2) - i fatti si sono verificati mentre il ricorrente si trovava in viaggio con la propria famiglia e non durante l’attività lavorativa;

3) - dall’analisi compiuta emergeva effettivamente l’insussistenza di correlazione fra condotta e sfera lavorativa;

4) - -la colpa attribuita al ricorrente per l'incidente automobilistico non ha determinato una lesione al prestigio della forza armata d'appartenenza ed in particolare una violazione del Regolamento militare;

5) - -la sanzione irrogata, con riferimento all’art. 36 del DPR 545 del 18.7.1986 (che descrive il “contegno del militare” che in generale è tenuto ad assumere, rispettando una serie di indicazioni contenute nella norma), non è pertinente per rendere rilevante la condotta colposa automobilistica;

Ricorso Accolto.

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28/01/2013 201300067 Sentenza 1


N. 00067/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00758/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 758 del 2010, proposto da:
M. A., rappresentato e difeso dall'avv. Paola Pala, con domicilio eletto presso avv. Stefano Piras in Cagliari, via Garibaldi N.18;

contro
MINISTERO DELLA DIFESA Direzione Generale Personale Militare, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Cagliari, via Dante N.23;

per l'annullamento
- del decreto del Direttore Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa n. …./3-9/2010 del 9 maggio 2010, notificato al ricorrente il 7.06.2010 con il quale è stata disposta la sospensione disciplinare dall'impiego per mesi due del ricorrente;
- nonchè di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali ai provvedimenti su richiamati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa Direzione Generale Personale Militare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2013 il dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv. Mario Tambasco, in sostituzione dell'avv. Paola Pala, per il ricorrente e l'avv.to dello Stato Annabella Risi per l'Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso consegnato per la notifica il 29 luglio 2010 e depositato il 15/10 il ricorrente ha impugnato il decreto di sospensione disciplinare dall'impiego per due mesi, formulando le seguenti censure:
1) violazione dell'articolo 66 della legge 599 del 31/7/1954 - incompetenza del direttore generale - titolarità del potere sanzionatorio in capo all'autorità che ha disposto l'inchiesta formale;

2) eccesso di potere per carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione-omessa autonoma valutazione della rilevanza dei fatti - insussistenza di inadempienze di carattere disciplinare in relazione agli articoli 9, 10 e 36 del regolamento di disciplina militare d.p.r. 545 del 18/7/1986 - approfondito esame compiuto dall'ufficiale inquirente - mancata manifestazione delle ragioni di dissenso da parte del direttore generale

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura chiedendo il rigetto del ricorso
All’udienza del 9 gennaio 2013 il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO
Con sentenza del Tribunale di Nuoro depositata il 16 gennaio 2009 il ricorrente è stato condannato per “omicidio colposo”, a seguito di incidente automobilistico avvenuto il ....8.2005 (con morte dell’altro conducente a distanza di alcuni mesi, il ......2005), a quattro mesi di reclusione (pena sospesa) e a tre mesi di sospensione della patente.

A seguito della conoscenza della sentenza il Comando di La Spezia ordinava l'inchiesta disciplinare l'8 settembre 2009.
Con approfondita relazione dell'ufficiale inquirente del 9 novembre 2009 è stata espletata una specifica e dettagliata valutazione dei fatti, proponendo l'archiviazione (inapplicabilità di sanzioni per insussistenza di correlazioni con il rapporto lavorativo).

Anche il Comando concordava con la proposta di archiviazione (cfr. nota del 7 dicembre 2009).

Di diverso avviso, in sede di elaborazione del provvedimento finale, è stato invece il vicedirettore del Ministero, il quale ha ritenuto con il provvedimento impugnato del 19 maggio 2010 di irrogare al ricorrente la sanzione “di stato” di due mesi di “sospensione dal servizio”, senza peraltro compiere una particolare valutazione autonoma dei fatti, apponendo una generica motivazione di lesione del giuramento prestato e delle regole di convivenza.

Il Collegio ritiene che:
-i fatti oggetto della sanzione disciplinare non sono attinenti né riferibili all'attività di servizio;
-i fatti si sono verificati mentre il ricorrente si trovava in viaggio con la propria famiglia e non durante l’attività lavorativa;
-i fatti sono stati oggetto di approfondita valutazione da parte dell’ufficiale inquirente (con la proposta di archiviazione);
-dall’analisi compiuta emergeva effettivamente l’insussistenza di correlazione fra condotta e sfera lavorativa;
-la colpa attribuita al ricorrente per l'incidente automobilistico non ha determinato una lesione al prestigio della forza armata d'appartenenza ed in particolare una violazione del Regolamento militare;
-la sanzione irrogata, con riferimento all’art. 36 del DPR 545 del 18.7.1986 (che descrive il “contegno del militare” che in generale è tenuto ad assumere, rispettando una serie di indicazioni contenute nella norma), non è pertinente per rendere rilevante la condotta colposa automobilistica;
-in sintesi, in sede di assunzione del provvedimento finale, manca un giudizio di effettiva e concreta “incidenza” dei fatti (inosservanza di uno stop, ad un incrocio , nella conduzione dell’auto privata) sui doveri propri del rapporto di impiego.

In conclusione il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, con annullamento del provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero al pagamento di euro 2.500 in favore del ricorrente oltre rimborso del contributo unificato e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2013
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