Sospensione licenza commerciale. Art. 100 T.U.

Feed - CARABINIERI

Rispondi
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13220
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Sospensione licenza commerciale. Art. 100 T.U.

Messaggio da panorama »

Il Ministero dell'Interno perde l'Appello. I motivi leggeteli direttamente.
--------------------------------------------------------------------------------------------
1) - sospensione per novanta giorni della licenza che autorizza la somministrazione di alimenti e bevande presso pubblico esercizio.
--------------------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA BREVE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201500383
- Public 2015-01-27 -


N. 00383/2015REG.PROV.COLL.
N. 09643/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9643 del 2014, proposto dal Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, con domicilio per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

contro
OMISSIS, non costituitosi in giudizio;

nei confronti di
OMISSIS, non costituitisi in giudizio;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 00857/2014, resa tra le parti, concernente sospensione per novanta giorni della licenza che autorizza la somministrazione di alimenti e bevande presso pubblico esercizio

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 il Cons. Bruno Rosario Polito e udito per il Ministero appellante l’avvocato dello Stato Varrone;
Sentite le parti presenti in giudizio ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

ritenuto:

- che il T.A.R. con la sentenza che si appella ha correttamente ricostruito l’ambito di applicazione dell’ art. 100 del t.u. n. 737 del 1931 e i presupposti di fatto, ai fini dell’adozione della misura di sospensione della licenza alla la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di esercizi nei quali siano avvenuti tumulti o gravi disordini, ovvero siano abituale ritrovo di persone pregiudicate o che, comunque, costituiscano un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica;

- che, nella fattispecie di cui è causa, il provvedimento di sospensione - escluso il verificarsi di situazioni di conflittualità e disordine nell’ambito dell’esercizio, nonché la condizione di abituale ritrovo di persone pregiudicate – si collega all’esigenza di salvaguardare le condizioni di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini a fronte di un atto di violenza che ha avuto il suo momento genetico nell’esercizio destinatario del provvedimento di rigore;

- che, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 287 del 1991, la sospensione del titolo autorizzatorio prevista dal menzionato art. 100 del t.u. n. 773 del 1931 “non può avere durata superiore a quindici giorni” mentre “è fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate”;

- che, se l’incremento della durata della misura interdittiva oltre il lasso temporale a regime di quindici giorni, è rimesso al prudente apprezzamento discrezionale dell’ Autorità di pubblica sicurezza, lo stesso deve trovare adeguata giustificazione nel tessuto motivazionale del provvedimento, con riferimento alle condizioni di fatto dell’esercizio e alla peculiarità della situazione ambientale, tali da indurre alla maggiore durata della sospensione;

- che il decreto impugnato, con valutazione prognostica, relaziona alla più ampia durata della sospensione della licenza un potenziale “effetto dissuasivo sugli avventori che abitualmente frequentano il bar”;

- che, tuttavia, nei confronti degli avventori non risultano ascritti precedenti penali e tantomeno l’ abitualità del ritrovo a fini delittuosi; si registra, inoltre, l’occasionalità e l’ unicità dell’episodio che ha determinato l’adozione del provvedimento di sospensione;

- che in tale contesto - avuto riguardo al principio di proporzione della misura ai presupposti presi in considerazione e al fine perseguito - l’elevazione della durata della sospensione a sei volte la misura ordinaria non si configura sorretta da un’ adeguata esternazione della situazione ambientale dell’esercizio, tale da produrre uno stabile pericolo alle condizioni di ordine e sicurezza pubblica;

- che, in ogni caso, a fronte della reiterazione dei fatti riconducibili nell’area precettiva dell’art. 100 del t.u. n. 737 del 1931 l’ Amministrazione può ben reiterare la misura di sospensione della licenza;

- che, per le considerazioni che precedono, l’ appello va respinto, mentre nessuna determinazione è adottata in ordine a spese e onorari del grado di giudizio non essendosi costituite le parti intimate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
Dante D'Alessio, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/01/2015


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13220
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Sospensione licenza commerciale. Art. 100 T.U.

Messaggio da panorama »

Il CdS emette una bella sentenza e ve la partecipo.
------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201503752
- Public 2015-07-29 -


N. 03752/2015REG.PROV.COLL.
N. 03603/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3603 del 2008, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. F. M., E. T., con domicilio eletto presso A. R. in Roma, via Crescenzio 19;

contro
Questura di Vibo Valentia, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO: SEZIONE II n. 00152/2008, resa tra le parti, concernente sospensione licenza di somministrazione di alimenti e bevande per il Bar OMISSIS”, di cui al decreto del Questore di Vibo Valentia 3.8.2005.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Vibo Valentia e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2014 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti l’Avv. M.. e l’Avvocato dello Stato Vessichelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Con nota del 30.6.2005 il Questore di Vibo Valentia, rilevato che, secondo gli accertamenti dei Carabinieri di Serra San Bruno, il “Bar OMISSIS”, ubicato in OMISSIS (VV) e gestito da OMISSIS, era un abituale ritrovo di persone con numerosi pregiudizi di polizia a carico, comunicava al gestore l’avvio del procedimento di sospensione della licenza; di poi, ritenuti non sufficienti i chiarimenti forniti nella memoria difensiva dal gestore medesimo, con decreto 1.9.2005, ai sensi dell’art. 100 TULPS n. 773/1931 e dell’art. 9 legge n.287/1991, disponeva la sospensione per giorni 15 della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, rilasciata al gestore dal sindaco di OMISSIS il 2.2.1995.

Avverso tale decreto il gestore ha proposto ricorso al TAR Calabria, chiedendone l’annullamento con due articolati motivi per incompetenza del Questore e per violazione di legge ed eccesso di potere, ma il TAR, acquisita il verbale di accertamento svolto dai Carabinieri di Serra San Bruno il 20.6.2005, con sentenza n. 152/2008 il TAR ha respinto il ricorso, spese compensate.

1.1.Avverso la sentenza TAR ha proposto appello il gestore del bar, chiedendone la riforma con tre articolati motivi per difetto dell’indicato presupposto (ritrovo abituale di pregiudicati), irragionevolezza e difetto di istruttoria.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Vibo Valentia, che, con atto meramente formale, hanno chiesto il rigetto dell’appello.

Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2014, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.

2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la sentenza viene, in primo luogo, censurata per carenza di motivazione in ordine alla conclusione che legittimamente il Questore di Vibo Valentia aveva disposto, ai sensi dell’art. 100 TULPS, la sospensione ( per 15 giorni) della licenza di somministrazione in quanto il bar in questione, in realtà, era un ritrovo abituale di pregiudicati.

Ad avviso dell’appellante (primo motivo) la sentenza, nel respingere il ricorso, avrebbe sommariamente fatto riferimento della frequentazione del locale da parte di almeno 4 soggetti definibili come pregiudicati, visto che si trattava di persone “in possesso di stupefacenti” oppure denunciate per plurimi furti in flagranza, tentata rapina, porto abusivo di arma da taglio vietata e di arma da sparo con matricola abrasa; inoltre, non avendo indicato i nomi dei soggetti ritenuti pericolosi, il TAR non avrebbe consentito alla difesa del ricorrente di verificarne la posizione, violandone in tal modo il diritto di difesa ed, ancora, non avrebbe rilevato che, poiché la presenza di sei persone, indicate nel rapporto dei CC “di interesse operativo”, era segnalata solo sporadicamente (nell’arco dei mesi di monitoraggio dei frequentatori del locale da parte dei Carabinieri), non sussistevano i presupposti per dichiarare il locale in questione come “ritrovo abituale” di persone pregiudicate o pericolose e, quindi, per applicare la misura di cui all’art. 100 TULPS.

1.1.La sentenza TAR merita conferma.

Infatti, come si rileva dal rapporto/proposta trasmesso il 20.6.2005 alla Questura di Vibo dai Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno (a seguito dei servizi esterni svolti nel periodo febbraio-giugno 2005), il bar, situato al centro del paese, a OMISSIS, era frequentato da alcune persone con plurimi precedenti di polizia, tra i quali, in particolare, i Carabinieri segnalavano un residente di OMISSIS , disoccupato, denunciato più volte ed arrestato più volte per furto in flagranza in abitazione e di automobile e per detenzione a fini di spaccio di Marijuana e sottoposto dal Tribunale penale di Vibo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per anni uno, nonché altri soggetti, residenti ad OMISSIS, anch’essi con plurimi precedenti per furto e detenzione di stupefacenti e porto d’arma non autorizzato e, in qualche caso, sottoposti di recente ad avviso orale di P.S.

Appare, perciò, evidente che, se nella sentenza TAR i soggetti con precedenti di polizia non sono stati indicati nominativamente per evidenti esigenze di riservatezza, tuttavia la consultazione della documentazione acquisita in giudizio in sede istruttoria certamente consentiva sia in primo grado sia in secondo grado il pieno esercizio del diritto di difesa in ordine alla verifica della presupposta pericolosità dei frequentatori abituali del bar.

D’altra parte anche in questa sede di appello il Collegio ritiene opportuno non indicare i nomi dei soggetti segnalati come di interesse operativo dai Carabinieri di Serra San Bruno e controllati nel bar nel periodo gennaio-giugno 2005.

2.2. Inoltre la sentenza va confermata anche nella parte in cui ha ritenuto che il Bar OMISSIS sia luogo di “ritrovo abituale” di pregiudicati, pur se dal rapporto dei Carabinieri emerge che i medesimi sono stati controllati nel locale in questione mediamente solo una o due volte nel semestre in questione.

Invece, ad avviso dell’appellante, i modesti esiti della rilevazione di per se stessi escluderebbero la caratteristica dell’abitualità e, quindi, la qualificazione del bar come ritrovo abituale di pregiudicati con la conseguente esigenza di applicazione dell’art. 100 TULPS da parte del Questore di Vibo.

La censura va disattesa.

Infatti in argomento è agevole osservare che i Carabinieri, in occasione dei reiterati controlli di P.S. nel bar, hanno annotato la costante presenza di alcuni soggetti pregiudicati, giungendo, quindi, alla ragionevole conclusione che il locale era il luogo di ritrovo abituale di pregiudicati, pur se, in effetti, la rilevazione della presenza dei medesimi, considerata in astratto, rimane su modesti livelli di frequenza sul piano individuale.

2.3.Né la sentenza va censurata per aver affermato l’insussistenza del difetto di istruttoria, dedotto con riferimento alla circostanza che il decreto del Questore era motivato con riferimento soltanto al rapporto dei Carabinieri del giugno 2005, mentre (ad avviso dell’appellante) il Questore, nel rispetto dell’art. 97 Cost.ne, avrebbe dovuto chiedere informazioni aggiornate sull’esito delle varie denunce inoltrate agli organi inquirenti (talvolta in epoca non recente), nei confronti dei vari soggetti controllati nel bar ed indicati come di interesse operativo (secondo motivo).

Infatti è noto che le disposizioni del TUPLS limitative di alcune attività imprenditoriali del privato, come l’art. 100, perseguono un obiettivo di prevenzione e di tutela anticipata della pubblica sicurezza, per cui è sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica per consentire al Questore l’adozione di misure cautelari, come la sospensione della licenza di un esercizio di somministrazione, nell’esercizio di poteri discrezionali censurabili soltanto per manifesta irragionevolezza.

2.4.Infine non c’è motivo per non condividere la sentenza TAR anche nella parte in cui ha affermato che, poiché la ratio dell’art.100 TULPS è quella di “dissuadere i soggetti indesiderati” dal frequentare con assiduità gli esercizi pubblici, risulta irrilevante la circostanza che il gestore del locale non sia responsabile della presenza dei soggetti con pregiudizi di polizia e che, quindi, subisca senza colpa danni che restano a suo carico .

Ad avviso dell’appellante, invece, la PA potrebbe perseguire più efficacemente “un effetto dissuasivo sui soggetti indesiderati”, nonché gli obiettivi di prevenzione degli illeciti e di tutela anticipata delle esigenze di sicurezza pubblica, non disponendo la sospensione della licenza al gestore incolpevole del pubblico esercizio, ma irrogando idonee misure di prevenzione di PS (quale la sorveglianza speciale), che risultano molto efficaci, in quanto non consentono ai sorvegliati di frequentare abitualmente locali pubblici ed, in caso di violazione, prevedono l’arresto del sorvegliato.

2.4.1.La censura non risulta pertinente.

In argomento appare evidente che la invocata tipologia di misura precauzionale personale non si pone come alternativa più ragionevole o, comunque, conforme all’art. 97 Cost. ne, in quanto si tratta di intervento di natura diversa e complementare rispetto a quello della sospensione della licenza: infatti, mentre la sorveglianza speciale di PS, limitando la libertà di circolazione della persona, è una misura di carattere soggettivo, invece la sospensione della licenza è misura di carattere oggettivo, che agisce direttamente sul contesto socio-economico (gestione del locale pubblico) come strumento di governo della sicurezza del territorio, al fine di rimuovere con immediatezza le situazioni valutate come fonte di pericolo per l’ordinato svolgimento della vita sociale.

In questi casi, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, ove un locale sia frequentato da persone con pregiudizi di polizia, l’ordinamento riconosce la prevalenza delle esigenze di tutela preventiva dell’ordinato svolgimento della vita sociale rispetto alla tutela degli interessi economici e del decoro personale del privato, come nel caso del gestore di un locale pubblico, e ciò avviene a prescindere da ogni valutazione del comportamento del gestore medesimo .

2.4.2.Né va tralasciata la considerazione che il risultato “ dissuasivo”, come riporta la sentenza impugnata, è ancora più evidente in un piccolo centro di qualche migliaio di abitanti, dove determinate situazioni aggreganti tendono più facilmente a consolidarsi, se non altro per il fatto che nei piccoli centri gli abitanti non hanno spesso reali alternative nella scelta del posto in cui incontrarsi e, comunque, tendono a frequentare i bar del centro .

3. In conclusione, quindi, correttamente il Questore, preso atto della “costante presenza nel locale i tali persone”, ha disposto la sospensione della licenza.

Pertanto l’appello va respinto.

Considerate le particolari caratteristiche della vicenda, con riferimento alla circostanza che si tratta di un piccolo bar, gestito da decenni dalla famiglia dell’attuale gestore e situato in un piccolo centro, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello in epigrafe.

Spese di lite compensate tra le parti..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Michele Corradino, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/07/2015
Rispondi