HO URGENTE BISOGNO DI AIUTO: Sono un Ass. Capo P.S. riformato in aprile 2013 ancora in asp. spec., ho superato l'esame al Min. e attendevo la destinazione per il nuovo impiego. Ho 24 anni di servizio effettivi in Polizia piu 9 anni da civile regolarmente riscattati TOTALI 32 anni di versamenti piu i 5 di 1/5. Sono in servizio a Catania, separato con un figlio assegnato congiuntamente con la madre, anch'essa Poliziotta in servizio in Catania. Oggi è arrivato il collocamento in servizio presso la sede della Polizia Stradale di Terni, sede ove io non ho nessuna intenzione di andare, per ovvi motivi di famiglia. A questo punto non sò cosa fare, o meglio vorrei rinunciare al transito però non sò a cosa andrò in contro. molti dicono che dovrò restituire i due anni di stipendio in asp. speciale, altri che non posso piu rinunciare perche perderei il diritto alla pensione insomma in selva oscura! il 27 c. m. dovrò presentarmi a Terni per la firma del contratto. AD OGGI NON HO FIRMATO NESSUN CONTRATTO. Ora secondo voi in caso di rinuncia cosa succede, a cosa vado incontro?
Grazie aspetto un vostro cortese riscontro, sono confuso e non so che pesci pigliare. Grazie a tutti.
Rinuncia al transito
Re: Rinuncia al transito
A Terni? ma sono matti!
A quanto ne so tutti i colleghi che sono transitati nei ruoli tecnici li hanno poi rimandati nella sede di appartenenza (ma non ti hanno chiesto di esprimere una destinazione?). Credo che puoi ancora rinunciare, finché non firmi il contratto non sei effettivo nei ruoli tecnici. Ti sarei grato se ci tieni informato sugli sviluppi del tuo caso, sono anch'io in malattia in attesa di riforma per poi transitare eventualmente nei ruoli tecnici. In bocca al lupo.
A quanto ne so tutti i colleghi che sono transitati nei ruoli tecnici li hanno poi rimandati nella sede di appartenenza (ma non ti hanno chiesto di esprimere una destinazione?). Credo che puoi ancora rinunciare, finché non firmi il contratto non sei effettivo nei ruoli tecnici. Ti sarei grato se ci tieni informato sugli sviluppi del tuo caso, sono anch'io in malattia in attesa di riforma per poi transitare eventualmente nei ruoli tecnici. In bocca al lupo.
Re: Rinuncia al transito
Messaggio da laurentino »
E'... si Gianfri le cose al ministero dalla primavera scorsa sono un po cambiate, a partire dall'esamino per essere idonei. Si vociferava tempo addietro che volevano cambiare lo stato giuridico del dipendente alla firma dell'idoneta, dunque converrebbe fare scena muta e farsi bocciare......, cosi ti godi l'aspettativa speciale e d'ufficio ti dispensano, io l'ho capito dopo... a mie spese.
Re: Rinuncia al transito
Messaggio da laurentino »
per Giamfry61, non solo non ho chiesto la destinazione, nella scheda che ti fanno compilare il giorno dell'idoneità io misi nelle note la mia particolare situazione di famiglia e cioè che ero separato con un bambino di 13 anni a carico,e loro, al ministero pretendono che con un preavviso di una settimana uno si sposta a mille km di distanza, l'ho ritenuta una vigliaccata da parte dell'amministrazione, io sarei transitato ancora volevo lavorare, ma non cosi. Stamani ho chiamato al ministero personale civile mi hanno passato un funzionario donna che con non curansa mi diceva che non poteva farci nulla e che loro hanno la facolta di dislocare su tutto il territorio nazionale, alla mia rimostranza sul fatto che sono responsabile di un minore lei replicava che gli interessi dell'amministrazione prevalgono su tutto. Ora non potrei piu transitare sono disgustato, amareggiato.
Re: Rinuncia al transito
Mi dispiace molto per quello che ti sta accadendo, ti consiglio di farti fare i conteggi per la pensione, se non lo hai già fatto. Qui nel gruppo ci sono alcuni molto bravi e disponibili che sanno farli, eventualmente puoi chiedere aiuto a loro, dopo di che mandali a fare in cxxx a tutti quanti e ti godi quel che ti danno di pensione. Tienici informato in modo che ad altri possa servire la tua esperienza.Ti faccio tanti auguri.
Re: Rinuncia al transito
Leggete cosa è accaduto al collega della PolStato circa la sede di destinazione.
Cmq. ricorso PERSO.
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1) - Espone lo stesso ricorrente, già Assistente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Napoli, di aver presentato in data 30 luglio 2012 istanza per il transito nei ruoli civili dell’Amministrazione dell’Interno, nel profilo professionale di Assistente amministrativo.
2) - Quindi, avendo il ricorrente superato la prescritta prova prevista per il trasferimento nei ruoli civili, con ordinanza 2 settembre 2014, richiamata nella nota in data 4 settembre, questi è stato assegnato alla Questura di Crotone ...........
3) - Lamentando in sostanza l’assegnazione alla Questura di Crotone, e non già a quella di Frosinone per come richiesto, il ricorrente deduce a sostegno del proposto ricorso la violazione dell’iter prescritto dalla disciplina di settore per non essere stato adottato, nella specie, il prescritto decreto del Ministro dell’Interno ...........
IL TAR di NAPOLI precisa:
4) - Devesi preliminarmente rilevare la infondatezza della dedotta eccezione di difetto di giurisdizione per non essersi, nella specie, ancora perfezionato il momento della stipulazione del contratto di lavoro quale dipendente civile, che segna il discrimine temporale dopo il quale il dipendente perde effettivamente lo status di militare (cfr. Cons, Stato, IV Sezione, n. 4719/2011 e n. 6825/2007), restando pertanto la presente controversia devoluta alla cognizione dell’adito giudice amministrativo per non aver, appunto, il ricorrente ancora perduto lo status di militare (cfr. Cons. Stato, sez. IV. 5 agosto 2011, n. 4719).
5) - Con il primo motivo di ricorso lamenta il ricorrente il mancato rispetto dell’iter prefigurato dalla disciplina di settore per non essere stato nella specie adottato il decreto del Ministro dell’Interno di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 339 del 1982.
6) - La censura non è fondata atteso che, trattandosi nella specie di atto gestionale, la competenza alla relativa adozione non è più del vertice politico dell’amministrazione, cioè del Ministro, ma delle strutture dirigenziali della medesima amministrazione.
- ) - Va infatti ricordato che l’art. 3 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, le cui disposizioni costituiscono principi fondamentali applicabili, salvo esplicite deroghe, a tutto il settore del pubblico impiego, ha attribuito agli organi di direzione politica gli obiettivi e i programmi da attuare e ai dirigenti l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 8 novembre 2006, n. 6572).
- ) - Ne consegue che anche le disposizioni contenute nel d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 devono essere interpretate alla luce della sopravvenuta normativa di carattere generale applicabile, come si è detto, a tutto il pubblico impiego con l’attribuzione all’organo di vertice dell’Amministrazione della Pubblica sicurezza delle competenze gestionali in materia di personale precedentemente riservate al Ministro.
- ) - Di qui la infondatezza della censura con cui il ricorrente lamenta la mancata adozione del decreto del Ministro dell’interno previsto dal citato art. 5.
7) - Ciò detto, ai sensi del ripetuto art. 5, il trasferimento a domanda del personale di che trattasi nelle corrispondenti qualifiche di altro ruolo della Polizia di Stato è disposto tenuto conto delle esigenze di servizio, in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato.
8) - Del resto, già con nota in data 31 agosto 2012 il Ministero dell’Interno, nell’invitare la Questura di appartenenza del ricorrente a provvedere agli adempimenti richiesti per “l’eventuale inquadramento”, chiariva che in ipotesi avesse avuto esito positivo la prevista prova d’esame “l’interessato sarà inquadrato nel profilo professionale richiesto ed assegnato alla sede in cui saranno avvertite maggiori esigenze di servizio”.
9) - In altri termini, non solo l’intera procedura di transito è connotata non già da automatismo, ma da discrezionalità valutativa (prova d’esame a carattere teorico-pratico), ma in particolare l’assegnazione della sede nella nuova veste di dipendente dei ruoli civili del Ministero dell’Interno consegue necessariamente al doveroso preventivo vaglio delle esigenze di servizio dell’amministrazione con riferimento al profilo professionale richiesto (nella specie, assistente amministrativo).
N.B.: rileggi i punti n. 5, 6 e 7 sopra.
Cmq. leggete il tutto per completezza della vicenda per meglio comprendere le ragioni e i poteri dell'Amministrazione.
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SENTENZA ,sede di NAPOLI ,sezione SEZIONE 6 ,numero provv.: 201503283 - Public 2015-06-22 -
N. 03283/2015 REG.PROV.COLL.
N. 06604/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6604 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Radice, con domicilio eletto presso l’avv. Girolamo Sarnelli in Napoli, via Cesario Console n.3;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, presso la quale è domiciliato in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
per l'annullamento
- del provvedimento di cui alla nota M/….. bis, datata 4 settembre 2014 e notificata il successivo giorno 9 dello stesso mese, nella parte in cui il Ministero dell’Interno ha comunicato all’odierno ricorrente, trasferito dai ruoli della Polizia di Stato a quelli dell’Amministrazione civile dell’Interno, di aver individuato nella Questura di Crotone, anziché in quella di Frosinone, la sede di assegnazione in servizio, fissando al 22 settembre 2014 la data di assunzione in servizio;
- del provvedimento di cui alla nota M/….. bis, datata 23 settembre 2014 e notificata il 2 ottobre successivo, nella parte in cui ribadisce la detta individuazione, differendo al 22 ottobre 2014 la data di assunzione in servizio;
- del provvedimento di cui alla nota M/….. bis, datata 22 ottobre 2014 e notificata il 5 novembre successivo, nella parte in cui nuovamente ribadisce la detta individuazione, differendo al 20 novembre 2014 la data di assunzione in servizio;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa l’ordinanza datata 2 settembre 2014 richiamata nel primo provvedimento gravato e mai portata a conoscenza del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2015 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame viene avversato il provvedimento di cui alla nota adottata in data 4 settembre 2014 del Ministero dell’Interno nella parte in cui si comunica al ricorrente, “trasferito dai ruoli della Polizia di Stato a quelli dell’Amministrazione Civile dell’Interno”, di aver individuato nella Questura di Crotone, anziché nella Questura di Frosinone, la sede di assegnazione nonché i provvedimenti di cui alle successive note in data 23 settembre 2014 e 22 ottobre 2014 con cui è ribadita la sede di assegnazione già individuata.
Espone lo stesso ricorrente, già Assistente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Napoli, di aver presentato in data 30 luglio 2012 istanza per il transito nei ruoli civili dell’Amministrazione dell’Interno, nel profilo professionale di Assistente amministrativo. In ordine alla detta istanza è intervenuto in data 21 maggio 2014 il parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero dell’interno. Quindi, avendo il ricorrente superato la prescritta prova prevista per il trasferimento nei ruoli civili, con ordinanza 2 settembre 2014, richiamata nella nota in data 4 settembre, questi è stato assegnato alla Questura di Crotone per assumervi servizio il 22 settembre 2014, termine successivamente differito in ragione della documentazione medica prodotta dal ricorrente.
Lamentando in sostanza l’assegnazione alla Questura di Crotone, e non già a quella di Frosinone per come richiesto, il ricorrente deduce a sostegno del proposto ricorso la violazione dell’iter prescritto dalla disciplina di settore per non essere stato adottato, nella specie, il prescritto decreto del Ministro dell’Interno e comunque difetto di motivazione per non essere state adeguatamente esplicitate le ragioni dell’assegnazione a Crotone e non già a Frosinone.
Conclude il ricorrente chiedendo all’adito Tribunale di voler annullare i provvedimenti impugnati “nella parte in cui individuano nella Questura di Crotone, anziché nella Questura di Frosinone, la sede di assegnazione”.
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo e comunque affermando, nel merito, la infondatezza del proposto ricorso.
Alla pubblica udienza del 13 maggio 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Devesi preliminarmente rilevare la infondatezza della dedotta eccezione di difetto di giurisdizione per non essersi, nella specie, ancora perfezionato il momento della stipulazione del contratto di lavoro quale dipendente civile, che segna il discrimine temporale dopo il quale il dipendente perde effettivamente lo status di militare (cfr. Cons, Stato, IV Sezione, n. 4719/2011 e n. 6825/2007), restando pertanto la presente controversia devoluta alla cognizione dell’adito giudice amministrativo per non aver, appunto, il ricorrente ancora perduto lo status di militare (cfr. Cons. Stato, sez. IV. 5 agosto 2011, n. 4719).
Tanto premesso, il ricorso è infondato nel merito e va, pertanto, respinto.
Come già ricordato nella narrativa in fatto, il proposto ricorso investe specificamente la questione della individuazione della Questura di Crotone, anziché di quella di Frosinone, quale sede di servizio del ricorrente “trasferito dai ruoli della Polizia di Stato a quelli dell’Amministrazione Civile dell’Interno”.
Con il primo motivo di ricorso lamenta il ricorrente il mancato rispetto dell’iter prefigurato dalla disciplina di settore per non essere stato nella specie adottato il decreto del Ministro dell’Interno di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 339 del 1982.
La censura non è fondata atteso che, trattandosi nella specie di atto gestionale, la competenza alla relativa adozione non è più del vertice politico dell’amministrazione, cioè del Ministro, ma delle strutture dirigenziali della medesima amministrazione. Va infatti ricordato che l’art. 3 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, le cui disposizioni costituiscono principi fondamentali applicabili, salvo esplicite deroghe, a tutto il settore del pubblico impiego, ha attribuito agli organi di direzione politica gli obiettivi e i programmi da attuare e ai dirigenti l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 8 novembre 2006, n. 6572). Ne consegue che anche le disposizioni contenute nel d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 devono essere interpretate alla luce della sopravvenuta normativa di carattere generale applicabile, come si è detto, a tutto il pubblico impiego con l’attribuzione all’organo di vertice dell’Amministrazione della Pubblica sicurezza delle competenze gestionali in materia di personale precedentemente riservate al Ministro. Di qui la infondatezza della censura con cui il ricorrente lamenta la mancata adozione del decreto del Ministro dell’interno previsto dal citato art. 5.
Ciò detto, ai sensi del ripetuto art. 5, il trasferimento a domanda del personale di che trattasi nelle corrispondenti qualifiche di altro ruolo della Polizia di Stato è disposto tenuto conto delle esigenze di servizio, in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato. Il successivo art. 8, limitatamente però al trasferimento nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, assegna all’Amministrazione alla quale e' stata inoltrata la istanza da parte del personale il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa per pronunciarsi, altresì chiarendo che “qualora nel termine sopra indicato l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta.” In ragione del chiaro disposto normativo, non può il ricorrente ragionevolmente sostenere che, avendo egli espressamente richiesto il transito “nelle qualifiche funzionali del personale civile presso la Questura di Frosinone”, si sia nella specie formato silenzio assenso in ordine al transito nel detto ruolo civile presso la sede richiesta, costituendo quello dell’assegnazione della sede un sub – procedimento autonomo non governato, nell’economia della disposizione in commento, dai divisati meccanismi di semplificazione che restano circoscritti solo al transito in ruoli diversi. Osta a siffatta pretesa non solo il rilievo per cui il meccanismo del silenzio assenso è espressamente previsto, dall’art. 8 citato, per le istanze di transito ai ruoli di altre amministrazioni, ma – più in generale – la previsione, di cui all’art. 5, per cui il transito è disposto tenendo conto delle esigenze di servizio, in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato. Del resto, già con nota in data 31 agosto 2012 il Ministero dell’Interno, nell’invitare la Questura di appartenenza del ricorrente a provvedere agli adempimenti richiesti per “l’eventuale inquadramento”, chiariva che in ipotesi avesse avuto esito positivo la prevista prova d’esame “l’interessato sarà inquadrato nel profilo professionale richiesto ed assegnato alla sede in cui saranno avvertite maggiori esigenze di servizio”. In altri termini, non solo l’intera procedura di transito è connotata non già da automatismo, ma da discrezionalità valutativa (prova d’esame a carattere teorico-pratico), ma in particolare l’assegnazione della sede nella nuova veste di dipendente dei ruoli civili del Ministero dell’Interno consegue necessariamente al doveroso preventivo vaglio delle esigenze di servizio dell’amministrazione con riferimento al profilo professionale richiesto (nella specie, assistente amministrativo). E’ agevole allora rilevare che, con riferimento appunto al detto profilo professionale, la sede richiesta (Questura di Frosinone) presenta una copertura della dotazione organica prevista del 90% (essendo in servizio nove assistenti amministrativi su una dotazione di 10 posti), nella sede assegnata (Questura di Crotone) la copertura è solo del 75% (essendo in servizio sei assistenti amministrativi su una dotazione di 8 posti). Invero, l’amministrazione è giunta alla contestata individuazione della sede qui in rilievo anche avendo a riferimento, oltre che le sedi più carenti di personale, anche la circostanza che non fossero richieste da altri impiegati di quel profilo professionale già in servizio, così pervenendo alla individuazione delle sedi di Belluno, Biella, Crotone e Verbania. E la sede di Frosinone – cui ambiva il ricorrente - risultava, peraltro, essere stata richiesta da sei aspiranti di pari profilo professionale già in servizio. Per non dire della sede di Napoli, invero neppure richiesta dal ricorrente, per la quale nella qualifica di assistente amministrativo si registra un esubero di ben il 235%. Di qui l’assegnazione del ricorrente, che da ultimo aveva prestato servizio in Campania, tra le sedi con scopertura, alla sede di Crotone preferita per ragioni logistiche a quelle del Nord Italia.
Vero è che i dati ora riportati sono stati esplicitati in sede di memoria difensiva dalla difesa della resistente amministrazione, laddove la nota avversata si limita a disporre l’assegnazione alla sede di Crotone semplicemente richiamando la normativa di riferimento, ma è del pari vero che non solo i detti elementi non hanno formato oggetto di motivi aggiunti ma non sono stati in fatto neppure contestati dalla difesa del ricorrente in sede di memoria difensiva di replica. Ciò chiarito, è evidente che l’assegnazione di sede, disposta come nella specie con riferimento a disciplina che espressamente dispone che il trasferimento è disposto tenendo conto delle esigenze di servizio, non necessita di particolare e diffusa motivazione. Si tratta, infatti, non già di un trasferimento d’ufficio, ma dell’assegnazione della prima sede a dipendente transitato in nuovo ruolo con diverso profilo professionale. E comunque la ratio della detta assegnazione emerge comunque, per come innanzi rilevato, dai passaggi istruttori che hanno condotto alla decisione assunta, senza che questi fossero contestati dal ricorrente.
In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio respinge il ricorso in esame siccome infondato.
In ragione della novità della questione sussistono giuste ragioni per compensare tra le parte le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Maiello, Presidente FF
Renata Emma Ianigro, Consigliere
Anna Corrado, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/06/2015
Cmq. ricorso PERSO.
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1) - Espone lo stesso ricorrente, già Assistente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Napoli, di aver presentato in data 30 luglio 2012 istanza per il transito nei ruoli civili dell’Amministrazione dell’Interno, nel profilo professionale di Assistente amministrativo.
2) - Quindi, avendo il ricorrente superato la prescritta prova prevista per il trasferimento nei ruoli civili, con ordinanza 2 settembre 2014, richiamata nella nota in data 4 settembre, questi è stato assegnato alla Questura di Crotone ...........
3) - Lamentando in sostanza l’assegnazione alla Questura di Crotone, e non già a quella di Frosinone per come richiesto, il ricorrente deduce a sostegno del proposto ricorso la violazione dell’iter prescritto dalla disciplina di settore per non essere stato adottato, nella specie, il prescritto decreto del Ministro dell’Interno ...........
IL TAR di NAPOLI precisa:
4) - Devesi preliminarmente rilevare la infondatezza della dedotta eccezione di difetto di giurisdizione per non essersi, nella specie, ancora perfezionato il momento della stipulazione del contratto di lavoro quale dipendente civile, che segna il discrimine temporale dopo il quale il dipendente perde effettivamente lo status di militare (cfr. Cons, Stato, IV Sezione, n. 4719/2011 e n. 6825/2007), restando pertanto la presente controversia devoluta alla cognizione dell’adito giudice amministrativo per non aver, appunto, il ricorrente ancora perduto lo status di militare (cfr. Cons. Stato, sez. IV. 5 agosto 2011, n. 4719).
5) - Con il primo motivo di ricorso lamenta il ricorrente il mancato rispetto dell’iter prefigurato dalla disciplina di settore per non essere stato nella specie adottato il decreto del Ministro dell’Interno di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 339 del 1982.
6) - La censura non è fondata atteso che, trattandosi nella specie di atto gestionale, la competenza alla relativa adozione non è più del vertice politico dell’amministrazione, cioè del Ministro, ma delle strutture dirigenziali della medesima amministrazione.
- ) - Va infatti ricordato che l’art. 3 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, le cui disposizioni costituiscono principi fondamentali applicabili, salvo esplicite deroghe, a tutto il settore del pubblico impiego, ha attribuito agli organi di direzione politica gli obiettivi e i programmi da attuare e ai dirigenti l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 8 novembre 2006, n. 6572).
- ) - Ne consegue che anche le disposizioni contenute nel d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 devono essere interpretate alla luce della sopravvenuta normativa di carattere generale applicabile, come si è detto, a tutto il pubblico impiego con l’attribuzione all’organo di vertice dell’Amministrazione della Pubblica sicurezza delle competenze gestionali in materia di personale precedentemente riservate al Ministro.
- ) - Di qui la infondatezza della censura con cui il ricorrente lamenta la mancata adozione del decreto del Ministro dell’interno previsto dal citato art. 5.
7) - Ciò detto, ai sensi del ripetuto art. 5, il trasferimento a domanda del personale di che trattasi nelle corrispondenti qualifiche di altro ruolo della Polizia di Stato è disposto tenuto conto delle esigenze di servizio, in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato.
8) - Del resto, già con nota in data 31 agosto 2012 il Ministero dell’Interno, nell’invitare la Questura di appartenenza del ricorrente a provvedere agli adempimenti richiesti per “l’eventuale inquadramento”, chiariva che in ipotesi avesse avuto esito positivo la prevista prova d’esame “l’interessato sarà inquadrato nel profilo professionale richiesto ed assegnato alla sede in cui saranno avvertite maggiori esigenze di servizio”.
9) - In altri termini, non solo l’intera procedura di transito è connotata non già da automatismo, ma da discrezionalità valutativa (prova d’esame a carattere teorico-pratico), ma in particolare l’assegnazione della sede nella nuova veste di dipendente dei ruoli civili del Ministero dell’Interno consegue necessariamente al doveroso preventivo vaglio delle esigenze di servizio dell’amministrazione con riferimento al profilo professionale richiesto (nella specie, assistente amministrativo).
N.B.: rileggi i punti n. 5, 6 e 7 sopra.
Cmq. leggete il tutto per completezza della vicenda per meglio comprendere le ragioni e i poteri dell'Amministrazione.
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SENTENZA ,sede di NAPOLI ,sezione SEZIONE 6 ,numero provv.: 201503283 - Public 2015-06-22 -
N. 03283/2015 REG.PROV.COLL.
N. 06604/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6604 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Radice, con domicilio eletto presso l’avv. Girolamo Sarnelli in Napoli, via Cesario Console n.3;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, presso la quale è domiciliato in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
per l'annullamento
- del provvedimento di cui alla nota M/….. bis, datata 4 settembre 2014 e notificata il successivo giorno 9 dello stesso mese, nella parte in cui il Ministero dell’Interno ha comunicato all’odierno ricorrente, trasferito dai ruoli della Polizia di Stato a quelli dell’Amministrazione civile dell’Interno, di aver individuato nella Questura di Crotone, anziché in quella di Frosinone, la sede di assegnazione in servizio, fissando al 22 settembre 2014 la data di assunzione in servizio;
- del provvedimento di cui alla nota M/….. bis, datata 23 settembre 2014 e notificata il 2 ottobre successivo, nella parte in cui ribadisce la detta individuazione, differendo al 22 ottobre 2014 la data di assunzione in servizio;
- del provvedimento di cui alla nota M/….. bis, datata 22 ottobre 2014 e notificata il 5 novembre successivo, nella parte in cui nuovamente ribadisce la detta individuazione, differendo al 20 novembre 2014 la data di assunzione in servizio;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa l’ordinanza datata 2 settembre 2014 richiamata nel primo provvedimento gravato e mai portata a conoscenza del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2015 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame viene avversato il provvedimento di cui alla nota adottata in data 4 settembre 2014 del Ministero dell’Interno nella parte in cui si comunica al ricorrente, “trasferito dai ruoli della Polizia di Stato a quelli dell’Amministrazione Civile dell’Interno”, di aver individuato nella Questura di Crotone, anziché nella Questura di Frosinone, la sede di assegnazione nonché i provvedimenti di cui alle successive note in data 23 settembre 2014 e 22 ottobre 2014 con cui è ribadita la sede di assegnazione già individuata.
Espone lo stesso ricorrente, già Assistente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Napoli, di aver presentato in data 30 luglio 2012 istanza per il transito nei ruoli civili dell’Amministrazione dell’Interno, nel profilo professionale di Assistente amministrativo. In ordine alla detta istanza è intervenuto in data 21 maggio 2014 il parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero dell’interno. Quindi, avendo il ricorrente superato la prescritta prova prevista per il trasferimento nei ruoli civili, con ordinanza 2 settembre 2014, richiamata nella nota in data 4 settembre, questi è stato assegnato alla Questura di Crotone per assumervi servizio il 22 settembre 2014, termine successivamente differito in ragione della documentazione medica prodotta dal ricorrente.
Lamentando in sostanza l’assegnazione alla Questura di Crotone, e non già a quella di Frosinone per come richiesto, il ricorrente deduce a sostegno del proposto ricorso la violazione dell’iter prescritto dalla disciplina di settore per non essere stato adottato, nella specie, il prescritto decreto del Ministro dell’Interno e comunque difetto di motivazione per non essere state adeguatamente esplicitate le ragioni dell’assegnazione a Crotone e non già a Frosinone.
Conclude il ricorrente chiedendo all’adito Tribunale di voler annullare i provvedimenti impugnati “nella parte in cui individuano nella Questura di Crotone, anziché nella Questura di Frosinone, la sede di assegnazione”.
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo e comunque affermando, nel merito, la infondatezza del proposto ricorso.
Alla pubblica udienza del 13 maggio 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Devesi preliminarmente rilevare la infondatezza della dedotta eccezione di difetto di giurisdizione per non essersi, nella specie, ancora perfezionato il momento della stipulazione del contratto di lavoro quale dipendente civile, che segna il discrimine temporale dopo il quale il dipendente perde effettivamente lo status di militare (cfr. Cons, Stato, IV Sezione, n. 4719/2011 e n. 6825/2007), restando pertanto la presente controversia devoluta alla cognizione dell’adito giudice amministrativo per non aver, appunto, il ricorrente ancora perduto lo status di militare (cfr. Cons. Stato, sez. IV. 5 agosto 2011, n. 4719).
Tanto premesso, il ricorso è infondato nel merito e va, pertanto, respinto.
Come già ricordato nella narrativa in fatto, il proposto ricorso investe specificamente la questione della individuazione della Questura di Crotone, anziché di quella di Frosinone, quale sede di servizio del ricorrente “trasferito dai ruoli della Polizia di Stato a quelli dell’Amministrazione Civile dell’Interno”.
Con il primo motivo di ricorso lamenta il ricorrente il mancato rispetto dell’iter prefigurato dalla disciplina di settore per non essere stato nella specie adottato il decreto del Ministro dell’Interno di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 339 del 1982.
La censura non è fondata atteso che, trattandosi nella specie di atto gestionale, la competenza alla relativa adozione non è più del vertice politico dell’amministrazione, cioè del Ministro, ma delle strutture dirigenziali della medesima amministrazione. Va infatti ricordato che l’art. 3 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, le cui disposizioni costituiscono principi fondamentali applicabili, salvo esplicite deroghe, a tutto il settore del pubblico impiego, ha attribuito agli organi di direzione politica gli obiettivi e i programmi da attuare e ai dirigenti l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 8 novembre 2006, n. 6572). Ne consegue che anche le disposizioni contenute nel d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 devono essere interpretate alla luce della sopravvenuta normativa di carattere generale applicabile, come si è detto, a tutto il pubblico impiego con l’attribuzione all’organo di vertice dell’Amministrazione della Pubblica sicurezza delle competenze gestionali in materia di personale precedentemente riservate al Ministro. Di qui la infondatezza della censura con cui il ricorrente lamenta la mancata adozione del decreto del Ministro dell’interno previsto dal citato art. 5.
Ciò detto, ai sensi del ripetuto art. 5, il trasferimento a domanda del personale di che trattasi nelle corrispondenti qualifiche di altro ruolo della Polizia di Stato è disposto tenuto conto delle esigenze di servizio, in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato. Il successivo art. 8, limitatamente però al trasferimento nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, assegna all’Amministrazione alla quale e' stata inoltrata la istanza da parte del personale il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa per pronunciarsi, altresì chiarendo che “qualora nel termine sopra indicato l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta.” In ragione del chiaro disposto normativo, non può il ricorrente ragionevolmente sostenere che, avendo egli espressamente richiesto il transito “nelle qualifiche funzionali del personale civile presso la Questura di Frosinone”, si sia nella specie formato silenzio assenso in ordine al transito nel detto ruolo civile presso la sede richiesta, costituendo quello dell’assegnazione della sede un sub – procedimento autonomo non governato, nell’economia della disposizione in commento, dai divisati meccanismi di semplificazione che restano circoscritti solo al transito in ruoli diversi. Osta a siffatta pretesa non solo il rilievo per cui il meccanismo del silenzio assenso è espressamente previsto, dall’art. 8 citato, per le istanze di transito ai ruoli di altre amministrazioni, ma – più in generale – la previsione, di cui all’art. 5, per cui il transito è disposto tenendo conto delle esigenze di servizio, in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato. Del resto, già con nota in data 31 agosto 2012 il Ministero dell’Interno, nell’invitare la Questura di appartenenza del ricorrente a provvedere agli adempimenti richiesti per “l’eventuale inquadramento”, chiariva che in ipotesi avesse avuto esito positivo la prevista prova d’esame “l’interessato sarà inquadrato nel profilo professionale richiesto ed assegnato alla sede in cui saranno avvertite maggiori esigenze di servizio”. In altri termini, non solo l’intera procedura di transito è connotata non già da automatismo, ma da discrezionalità valutativa (prova d’esame a carattere teorico-pratico), ma in particolare l’assegnazione della sede nella nuova veste di dipendente dei ruoli civili del Ministero dell’Interno consegue necessariamente al doveroso preventivo vaglio delle esigenze di servizio dell’amministrazione con riferimento al profilo professionale richiesto (nella specie, assistente amministrativo). E’ agevole allora rilevare che, con riferimento appunto al detto profilo professionale, la sede richiesta (Questura di Frosinone) presenta una copertura della dotazione organica prevista del 90% (essendo in servizio nove assistenti amministrativi su una dotazione di 10 posti), nella sede assegnata (Questura di Crotone) la copertura è solo del 75% (essendo in servizio sei assistenti amministrativi su una dotazione di 8 posti). Invero, l’amministrazione è giunta alla contestata individuazione della sede qui in rilievo anche avendo a riferimento, oltre che le sedi più carenti di personale, anche la circostanza che non fossero richieste da altri impiegati di quel profilo professionale già in servizio, così pervenendo alla individuazione delle sedi di Belluno, Biella, Crotone e Verbania. E la sede di Frosinone – cui ambiva il ricorrente - risultava, peraltro, essere stata richiesta da sei aspiranti di pari profilo professionale già in servizio. Per non dire della sede di Napoli, invero neppure richiesta dal ricorrente, per la quale nella qualifica di assistente amministrativo si registra un esubero di ben il 235%. Di qui l’assegnazione del ricorrente, che da ultimo aveva prestato servizio in Campania, tra le sedi con scopertura, alla sede di Crotone preferita per ragioni logistiche a quelle del Nord Italia.
Vero è che i dati ora riportati sono stati esplicitati in sede di memoria difensiva dalla difesa della resistente amministrazione, laddove la nota avversata si limita a disporre l’assegnazione alla sede di Crotone semplicemente richiamando la normativa di riferimento, ma è del pari vero che non solo i detti elementi non hanno formato oggetto di motivi aggiunti ma non sono stati in fatto neppure contestati dalla difesa del ricorrente in sede di memoria difensiva di replica. Ciò chiarito, è evidente che l’assegnazione di sede, disposta come nella specie con riferimento a disciplina che espressamente dispone che il trasferimento è disposto tenendo conto delle esigenze di servizio, non necessita di particolare e diffusa motivazione. Si tratta, infatti, non già di un trasferimento d’ufficio, ma dell’assegnazione della prima sede a dipendente transitato in nuovo ruolo con diverso profilo professionale. E comunque la ratio della detta assegnazione emerge comunque, per come innanzi rilevato, dai passaggi istruttori che hanno condotto alla decisione assunta, senza che questi fossero contestati dal ricorrente.
In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio respinge il ricorso in esame siccome infondato.
In ragione della novità della questione sussistono giuste ragioni per compensare tra le parte le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Maiello, Presidente FF
Renata Emma Ianigro, Consigliere
Anna Corrado, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/06/2015
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