pagamento licenza non fruita
pagamento licenza non fruita
Buonasera sono Un Aps dell'Arma dei carabinieri, vorrei sapere se è vero che nel caso mio che sono in aspettativa speciale al termine del procedimento, quando verrà fatta la richiesta del pagamento della licenza non fruita, oltre i 45 giorni annuali viene anche calcolato il riposo settimanale. Mi sembra strano ma cosi mi è stato riferito questa mattina da un collega.-
Re: pagamento licenza non fruita
mauri67 ha scritto:Buonasera sono Un Aps dell'Arma dei carabinieri, vorrei sapere se è vero che nel caso mio che sono in aspettativa speciale al termine del procedimento, quando verrà fatta la richiesta del pagamento della licenza non fruita, oltre i 45 giorni annuali viene anche calcolato il riposo settimanale. Mi sembra strano ma cosi mi è stato riferito questa mattina da un collega.-
===difficilmente pagano anche i riposi, ma provarci non costa niente.
Re: pagamento licenza non fruita
Ricorso ACCOLTO
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1) - Il ricorrente è stato dispensato dal servizio per inabilità fisica, con decorrenza 4 febbraio 2009.
2) - A seguito della cessazione dal servizio ha chiesto la monetizzazione di n. 86 giorni di congedo ordinario e n. 9 giorni di ex festività ex 933 del 1977 maturati e non fruiti nel periodo compreso tra il 2007 e la data di dispensa dal servizio.
3) - L’Amministrazione gli ha riconosciuto la monetizzazione di n 51, anziché 86, giorni di congedo ordinario, negandogli la trasformazione in equivalente monetario di n. 35 giorni di congedo ordinario (perché maturati nel periodo in cui il ricorrente è stato collocato in aspettativa speciale in attesa che il Ministero si pronunciasse sul riconoscimento della dipendenza da casa di servizio della patologia per cui è stato dispensato) e dei giorni di ex festività ex 933 del 1977.
IL TAR LECCE precisa:
4) - Il ricorso merita solo parziale accoglimento.
5) - Va respinta la domanda con cui l’istante chiede la monetizzazione delle giornate di ex festività posto che, ex art. 1 e 2 L. 937/1977, le stesse devono essere obbligatoriamente fruite entro l’anno: la loro monetizzazione può avvenire solo con riferimento ai giorni non goduti “per esigenze di servizio ( e non per altra causa).
6) - La domanda con cui il ricorrente chiede la monetizzazione del congedo ordinario maturato e non goduto nel periodo in cui si è protratto il procedimento di dispensa dal servizio merita, invece, accoglimento.
7) - Il Collegio non intende discostarsi dai precedenti con cui la Sezione, nel decidere controversie simili a quella odierna, ha precisato che l’art. 18 del DPR 254 del 1999 – laddove prevede che al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14 del DPR n. 395 del 1995 (ossia, in caso di mancata fruizione del congedo alla data di cessazione del rapporto per documentate esigenze di servizio), anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità" - deve essere interpretato nel senso che il diritto alla monetizzazione del congedo non fruito deve coprire l'intero periodo del collocamento in aspettativa per infermità il quale sia culminato con la dispensa dal servizio (Tar Lecce n. 2986/2013) e che i ritardi dell’amministrazione nella conclusione del procedimento di dispensa dal servizio non devono ripercuotersi in pregiudizio del dipendente (cfr. Tar Lecce n. 947/2014 che richiama, altresì, Cons. Stato sez III, 16 dicembre 2013, n. 6012 secondo cui “Ai sensi dell'art. 18 dell'accordo nazionale di lavoro, approvato con d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, nel corso del periodo di aspettativa per infermità, alla quale ha fatto seguito la dispensa dal servizio, il pubblico dipendente ha maturato comunque il diritto al congedo ordinario e quindi alla sua monetizzazione”).
N.B.: rileggi sopra il punto n. 6 e 7.
Il resto leggetelo qui sotto.
--------------------------------------------------------------------------------
SENTENZA ,sede di LECCE ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201502249, - Public 2015-07-08 -
N. 02249/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00765/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 765 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. R. R., con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, viale T. Tasso n. 45;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Lecce, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, Via F.Rubichi 23;
per l'annullamento
- del decreto del Questore di Lecce OMISSIS del 20 marzo 2013, notificato il 26 marzo 2013, nella parte in cui non ha monetizzato:
- il congedo ordinario maturato e non fruito nel periodo di aspettativa disposto d'ufficio ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 18.06.2002 n. 164 a far data dal "6.10.2007 al 24.7.2008" per
complessivi giorni 35;
- i riposi ex L. 937/77 maturati e non fruiti nel periodo dall'1.1.2007 al 3.2.2009, per un totale di giorni 9;
- e, comunque di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso o consequenziale anche non noto al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2015 il dott. Marco Rinaldi e uditi nei preliminari i difensori avv. R. R. per il ricorrente e avv. dello Stato A. Roberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è stato dispensato dal servizio per inabilità fisica, con decorrenza 4 febbraio 2009.
A seguito della cessazione dal servizio ha chiesto la monetizzazione di n. 86 giorni di congedo ordinario e n. 9 giorni di ex festività ex 933 del 1977 maturati e non fruiti nel periodo compreso tra il 2007 e la data di dispensa dal servizio.
L’Amministrazione gli ha riconosciuto la monetizzazione di n 51, anziché 86, giorni di congedo ordinario, negandogli la trasformazione in equivalente monetario di n. 35 giorni di congedo ordinario (perché maturati nel periodo in cui il ricorrente è stato collocato in aspettativa speciale in attesa che il Ministero si pronunciasse sul riconoscimento della dipendenza da casa di servizio della patologia per cui è stato dispensato) e dei giorni di ex festività ex 933 del 1977.
Nel presente giudizio impugna i provvedimenti in epigrafe indicati, insistendo nelle originarie richieste e chiedendo il pagamento degli accessori.
Il ricorso merita solo parziale accoglimento.
Va respinta la domanda con cui l’istante chiede la monetizzazione delle giornate di ex festività posto che, ex art. 1 e 2 L. 937/1977, le stesse devono essere obbligatoriamente fruite entro l’anno: la loro monetizzazione può avvenire solo con riferimento ai giorni non goduti “per esigenze di servizio ( e non per altra causa).
La domanda con cui il ricorrente chiede la monetizzazione del congedo ordinario maturato e non goduto nel periodo in cui si è protratto il procedimento di dispensa dal servizio merita, invece, accoglimento.
Il Collegio non intende discostarsi dai precedenti con cui la Sezione, nel decidere controversie simili a quella odierna, ha precisato che l’art. 18 del DPR 254 del 1999 – laddove prevede che al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14 del DPR n. 395 del 1995 (ossia, in caso di mancata fruizione del congedo alla data di cessazione del rapporto per documentate esigenze di servizio), anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità" - deve essere interpretato nel senso che il diritto alla monetizzazione del congedo non fruito deve coprire l'intero periodo del collocamento in aspettativa per infermità il quale sia culminato con la dispensa dal servizio (Tar Lecce n. 2986/2013) e che i ritardi dell’amministrazione nella conclusione del procedimento di dispensa dal servizio non devono ripercuotersi in pregiudizio del dipendente (cfr. Tar Lecce n. 947/2014 che richiama, altresì, Cons. Stato sez III, 16 dicembre 2013, n. 6012 secondo cui “Ai sensi dell'art. 18 dell'accordo nazionale di lavoro, approvato con d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, nel corso del periodo di aspettativa per infermità, alla quale ha fatto seguito la dispensa dal servizio, il pubblico dipendente ha maturato comunque il diritto al congedo ordinario e quindi alla sua monetizzazione”).
Per quanto riguarda la richiesta di interessi legali e rivalutazione monetaria, va rammentato che l'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 attribuisce, per i crediti maturati successivamente al 31 dicembre 1994, unicamente il diritto ad ottenere la “maggior somma” fra interessi e rivalutazione monetaria, impedendo il "cumulo" degli accessori (A.P Cons. Stato. 15 giugno 1993, n. 3).
Alla luce del suddetto divieto di cumulo, applicabile al caso di specie riguardando la controversia in esame periodi successivi al 1994 e precisamente gli anni 2007, 2008 e 2009, l’Amministrazione dovrà riconoscere al ricorrente, oltre alla sorte capitale (monetizzazione dei giorni di congedo maturati e non fruiti), la spettanza degli interessi nella misura legale, mentre la rivalutazione monetaria sarà dovuta solo per l’eventuale eccedenza.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
Marco Rinaldi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2015
------------------------------------------
1) - Il ricorrente è stato dispensato dal servizio per inabilità fisica, con decorrenza 4 febbraio 2009.
2) - A seguito della cessazione dal servizio ha chiesto la monetizzazione di n. 86 giorni di congedo ordinario e n. 9 giorni di ex festività ex 933 del 1977 maturati e non fruiti nel periodo compreso tra il 2007 e la data di dispensa dal servizio.
3) - L’Amministrazione gli ha riconosciuto la monetizzazione di n 51, anziché 86, giorni di congedo ordinario, negandogli la trasformazione in equivalente monetario di n. 35 giorni di congedo ordinario (perché maturati nel periodo in cui il ricorrente è stato collocato in aspettativa speciale in attesa che il Ministero si pronunciasse sul riconoscimento della dipendenza da casa di servizio della patologia per cui è stato dispensato) e dei giorni di ex festività ex 933 del 1977.
IL TAR LECCE precisa:
4) - Il ricorso merita solo parziale accoglimento.
5) - Va respinta la domanda con cui l’istante chiede la monetizzazione delle giornate di ex festività posto che, ex art. 1 e 2 L. 937/1977, le stesse devono essere obbligatoriamente fruite entro l’anno: la loro monetizzazione può avvenire solo con riferimento ai giorni non goduti “per esigenze di servizio ( e non per altra causa).
6) - La domanda con cui il ricorrente chiede la monetizzazione del congedo ordinario maturato e non goduto nel periodo in cui si è protratto il procedimento di dispensa dal servizio merita, invece, accoglimento.
7) - Il Collegio non intende discostarsi dai precedenti con cui la Sezione, nel decidere controversie simili a quella odierna, ha precisato che l’art. 18 del DPR 254 del 1999 – laddove prevede che al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14 del DPR n. 395 del 1995 (ossia, in caso di mancata fruizione del congedo alla data di cessazione del rapporto per documentate esigenze di servizio), anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità" - deve essere interpretato nel senso che il diritto alla monetizzazione del congedo non fruito deve coprire l'intero periodo del collocamento in aspettativa per infermità il quale sia culminato con la dispensa dal servizio (Tar Lecce n. 2986/2013) e che i ritardi dell’amministrazione nella conclusione del procedimento di dispensa dal servizio non devono ripercuotersi in pregiudizio del dipendente (cfr. Tar Lecce n. 947/2014 che richiama, altresì, Cons. Stato sez III, 16 dicembre 2013, n. 6012 secondo cui “Ai sensi dell'art. 18 dell'accordo nazionale di lavoro, approvato con d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, nel corso del periodo di aspettativa per infermità, alla quale ha fatto seguito la dispensa dal servizio, il pubblico dipendente ha maturato comunque il diritto al congedo ordinario e quindi alla sua monetizzazione”).
N.B.: rileggi sopra il punto n. 6 e 7.
Il resto leggetelo qui sotto.
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SENTENZA ,sede di LECCE ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201502249, - Public 2015-07-08 -
N. 02249/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00765/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 765 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. R. R., con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, viale T. Tasso n. 45;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Lecce, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, Via F.Rubichi 23;
per l'annullamento
- del decreto del Questore di Lecce OMISSIS del 20 marzo 2013, notificato il 26 marzo 2013, nella parte in cui non ha monetizzato:
- il congedo ordinario maturato e non fruito nel periodo di aspettativa disposto d'ufficio ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 18.06.2002 n. 164 a far data dal "6.10.2007 al 24.7.2008" per
complessivi giorni 35;
- i riposi ex L. 937/77 maturati e non fruiti nel periodo dall'1.1.2007 al 3.2.2009, per un totale di giorni 9;
- e, comunque di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso o consequenziale anche non noto al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2015 il dott. Marco Rinaldi e uditi nei preliminari i difensori avv. R. R. per il ricorrente e avv. dello Stato A. Roberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è stato dispensato dal servizio per inabilità fisica, con decorrenza 4 febbraio 2009.
A seguito della cessazione dal servizio ha chiesto la monetizzazione di n. 86 giorni di congedo ordinario e n. 9 giorni di ex festività ex 933 del 1977 maturati e non fruiti nel periodo compreso tra il 2007 e la data di dispensa dal servizio.
L’Amministrazione gli ha riconosciuto la monetizzazione di n 51, anziché 86, giorni di congedo ordinario, negandogli la trasformazione in equivalente monetario di n. 35 giorni di congedo ordinario (perché maturati nel periodo in cui il ricorrente è stato collocato in aspettativa speciale in attesa che il Ministero si pronunciasse sul riconoscimento della dipendenza da casa di servizio della patologia per cui è stato dispensato) e dei giorni di ex festività ex 933 del 1977.
Nel presente giudizio impugna i provvedimenti in epigrafe indicati, insistendo nelle originarie richieste e chiedendo il pagamento degli accessori.
Il ricorso merita solo parziale accoglimento.
Va respinta la domanda con cui l’istante chiede la monetizzazione delle giornate di ex festività posto che, ex art. 1 e 2 L. 937/1977, le stesse devono essere obbligatoriamente fruite entro l’anno: la loro monetizzazione può avvenire solo con riferimento ai giorni non goduti “per esigenze di servizio ( e non per altra causa).
La domanda con cui il ricorrente chiede la monetizzazione del congedo ordinario maturato e non goduto nel periodo in cui si è protratto il procedimento di dispensa dal servizio merita, invece, accoglimento.
Il Collegio non intende discostarsi dai precedenti con cui la Sezione, nel decidere controversie simili a quella odierna, ha precisato che l’art. 18 del DPR 254 del 1999 – laddove prevede che al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14 del DPR n. 395 del 1995 (ossia, in caso di mancata fruizione del congedo alla data di cessazione del rapporto per documentate esigenze di servizio), anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità" - deve essere interpretato nel senso che il diritto alla monetizzazione del congedo non fruito deve coprire l'intero periodo del collocamento in aspettativa per infermità il quale sia culminato con la dispensa dal servizio (Tar Lecce n. 2986/2013) e che i ritardi dell’amministrazione nella conclusione del procedimento di dispensa dal servizio non devono ripercuotersi in pregiudizio del dipendente (cfr. Tar Lecce n. 947/2014 che richiama, altresì, Cons. Stato sez III, 16 dicembre 2013, n. 6012 secondo cui “Ai sensi dell'art. 18 dell'accordo nazionale di lavoro, approvato con d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, nel corso del periodo di aspettativa per infermità, alla quale ha fatto seguito la dispensa dal servizio, il pubblico dipendente ha maturato comunque il diritto al congedo ordinario e quindi alla sua monetizzazione”).
Per quanto riguarda la richiesta di interessi legali e rivalutazione monetaria, va rammentato che l'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 attribuisce, per i crediti maturati successivamente al 31 dicembre 1994, unicamente il diritto ad ottenere la “maggior somma” fra interessi e rivalutazione monetaria, impedendo il "cumulo" degli accessori (A.P Cons. Stato. 15 giugno 1993, n. 3).
Alla luce del suddetto divieto di cumulo, applicabile al caso di specie riguardando la controversia in esame periodi successivi al 1994 e precisamente gli anni 2007, 2008 e 2009, l’Amministrazione dovrà riconoscere al ricorrente, oltre alla sorte capitale (monetizzazione dei giorni di congedo maturati e non fruiti), la spettanza degli interessi nella misura legale, mentre la rivalutazione monetaria sarà dovuta solo per l’eventuale eccedenza.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
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