Salve a tutti,sono un ass.di pol.pen.qualcuno è a conoscenza delle nuove norme che regolano le scelte della sede di servizio,dopo il transito a ruolo civile?
visto che prima davano la possibilita' di scegliere le sedi,adesso si dice che saranno date 10 sedi in tutta italia è veritiera la notizia?
scelta sedi x transito ruolo civile
Forum dedicato agli operatori del comparto Sicurezza e Difesa in transito (o già transitati) all'impiego civile.
Re: scelta sedi x transito ruolo civile
Attualmente si e' destinati nella regione dove di prestava servizio all'atto della riforma. Si ha l'obbligo di rimanere nella sede in cui si e' assegnati per almeno un anno.
Re: scelta sedi x transito ruolo civile
quindi non c'è nessuna scelta da fare,se ho capito bene,ti rimandano nella citta dove si prestava servizio?Martin ha scritto:Attualmente si e' destinati nella regione dove di prestava servizio all'atto della riforma. Si ha l'obbligo di rimanere nella sede in cui si e' assegnati per almeno un anno.
Re: scelta sedi x transito ruolo civile
Non nella città,preferibilmente nell'ultima regione dove si prestava servizio.
Non so se esistano deroghe particolari per il ministero di grazia e giustizia,per la Difesa é così.
Non so se esistano deroghe particolari per il ministero di grazia e giustizia,per la Difesa é così.
Re: scelta sedi x transito ruolo civile
Ricorso ACCOLTO.
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1) - in data 24 ottobre 2011, chiedeva all’amministrazione il transito nei ruoli civili ai sensi dell’art. 930 del d.lg. n. 66/2010 con valutazione della possibilità, data la sua particolare situazione anche familiare, di essere assegnato alla sede di servizio di Bari;
2) - ciò nondimeno, in data 9 settembre 2014 (con notevole ritardo rispetto alla data dell’istanza) l’amministrazione lo assegnava presso il OMISSIS ovvero nella stessa sede ove prestava servizio quale militare, con mansioni non adeguate alla sua professionalità;
3) - chiedeva il riesame del provvedimento; tale istanza veniva respinta.
IL TAR di Napoli precisa:
4) - Le disposizioni che regolano il transito nell’impiego civile del personale delle forze armate giudicato non idoneo al servizio militare (art. 930 del d.lg. n. 66/2010 e D.M. 18 aprile 2002) nulla dispongono in merito alla individuazione della sede di servizio. Ciò nondimeno la stessa amministrazione con la circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011 ha dettato dei criteri al riguardo.
5) - Al punto 4, rubricato individuazione della sede di servizio, la circolare dispone che “Il personale transitato, ...OMISSIS...... Quanto sopra salvo quelle particolari fattispecie meritevoli di elevata tutela sociale che, opportunamente motivate e documentate e purché sussistano corrispondenti vacanze organiche nelle sedi interessate, potranno costituire deroghe alla procedura”.
6) - Dispone, inoltre, la medesima circolare che “i profili professionali da attribuire e l'indicazione delle sedi di servizio cui assegnare il personale militare transitato saranno individuati nell'ambito di apposite riunioni, a scadenza mensile, ...OMISSIS... tenendo presente, per quanto possibile, le esigenze degli istanti nonché l’imprescindibile e superiore interesse pubblico al buona andamento della Pubblica Amministrazione nel rispetto dei criterio di efficacia e efficienza dell’attività amministrativa”.
Il resto leggetelo qui sotto.
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SENTENZA ,sede di NAPOLI ,sezione SEZIONE 6 ,numero provv.: 201503466, - Public 2015-07-01 -
N. 03466/2015 REG.PROV.COLL.
N. 06000/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6000 del 2014, proposto da:
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Basso e Vito Pilolla con i quali elettivamente domicilia in Napoli presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Sartorio alla via dei Mille n. 16;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, presso la quale domicilia in Napoli alla via Diaz, 11;
per l'annullamento
a) della comunicazione …… del 9 settembre 2014 del Ministero della difesa concernente il transito del ricorrente dal servizio militare alle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ai sensi dell’art. 930 del d.lg. n. 66/2010 con assegnazione al OMISSIS;
b) della nota del 30 ottobre 2014 con la quale è stata respinta la richiesta di riesame di detta assegnazione avanzata dal ricorrente;
c) del “resoconto sommario” della riunione del 5.8.2014;
d) di tutti gli atti istruttori prodromici ai provvedimenti impugnati e di ogni altro atto presupposto e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2015 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, -OMISSIS- giudicato dalla Commissione medica di 2° istanza di Napoli “permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento con il quale l’amministrazione nell’accogliere la sua domanda di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 930 del d.lg. n. 66/2010, gli ha assegnato la sede di OMISSIS.
Espone il ricorrente che:
- la Commissione medica di 2° istanza di Napoli ritenendolo affetto da “-OMISSIS- lo giudicava “-OMISSIS- ma reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’AD con controindicazione ai servizi che determinano particolare intenso -OMISSIS-”;
- conseguentemente, in data 24 ottobre 2011, chiedeva all’amministrazione il transito nei ruoli civili ai sensi dell’art. 930 del d.lg. n. 66/2010 con valutazione della possibilità, data la sua particolare situazione anche familiare, di essere assegnato alla sede di servizio di Bari;
- ciò nondimeno, in data 9 settembre 2014 (con notevole ritardo rispetto alla data dell’istanza) l’amministrazione lo assegnava presso il OMISSIS ovvero nella stessa sede ove prestava servizio quale militare, con mansioni non adeguate alla sua professionalità;
- in data 10 ottobre 2014 chiedeva il riesame del provvedimento; tale istanza veniva respinta con nota del successivo giorno 30.
A sostegno del gravame il ricorrente deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
L'amministrazione intimata, costituita in giudizio, ha chiesto la reiezione del gravame.
La domanda di tutela cautelare è stata respinta con l’ordinanza n. 88 del 15 gennaio 2015.
Con memoria depositata in data 22 aprile 2015 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 13 maggio 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Oggetto della presente controversia è il provvedimento con il quale il Ministero della difesa nell’accogliere la domanda di trasferimento nei ruoli civili del ricorrente lo ha assegnato alla sede di OMISSIS.
Come esposto in fatto l’interessato è stato giudicato dalla Commissione medica di 2° istanza “-OMISSIS-” ma “reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’AD con controindicazione ai servizi che determinano particolare intenso -OMISSIS-”.
Nella domanda di transito nei ruoli civili del 24 ottobre 2011 il ricorrente ha chiesto all’amministrazione di valutare la possibilità di assegnarlo alla sede di Bari tenendo conto della patologia sofferta, delle indicazioni della Commissione medica e della particolare situazione familiare-OMISSIS-
Fondate e assorbenti al riguardo le censure di eccesso di potere e difetto di motivazione.
Le disposizioni che regolano il transito nell’impiego civile del personale delle forze armate giudicato non idoneo al servizio militare (art. 930 del d.lg. n. 66/2010 e D.M. 18 aprile 2002) nulla dispongono in merito alla individuazione della sede di servizio. Ciò nondimeno la stessa amministrazione con la circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011 ha dettato dei criteri al riguardo.
Al punto 4, rubricato individuazione della sede di servizio, la circolare dispone che “Il personale transitato, ove non in contrasto con le esigenze funzionali dell’Amministrazione, rimane in forza, in qualità di dipendente civile, nella regione in cui era in servizio al momento in cui è stato giudicato inidoneo al servizio militare incondizionato. Quanto sopra salvo quelle particolari fattispecie meritevoli di elevata tutela sociale che, opportunamente motivate e documentate e purché sussistano corrispondenti vacanze organiche nelle sedi interessate, potranno costituire deroghe alla procedura”. Dispone, inoltre, la medesima circolare che “i profili professionali da attribuire e l'indicazione delle sedi di servizio cui assegnare il personale militare transitato saranno individuati nell'ambito di apposite riunioni, a scadenza mensile, con i rappresentanti degli Stati Maggiori/Comando Generale delle FF.AA. e del Segretario Generale della Difesa tenendo presente, per quanto possibile, le esigenze degli istanti nonché l’imprescindibile e superiore interesse pubblico al buona andamento della Pubblica Amministrazione nel rispetto dei criterio di efficacia e efficienza dell’attività amministrativa”.
Nella riunione del 5 agosto 2014 con la quale è stata individuata la sede di servizio assegnata al ricorrente (nella medesima Regione ove prestava servizio come militare) non risulta che la particolare situazione da questi rappresentata nell’istanza di transito nei ruoli civili sia stata oggetto di alcuna valutazione (pur sempre nel necessario bilanciamento con le esigenze funzionali dell’amministrazione). Anche in sede di riesame il Ministero si è limitato a rinviare alle determinazioni assunte nella suddetta riunione.
Solo nelle proprie difese l’amministrazione ha rappresentato che la condizione personale e familiare del ricorrente, comunque ritenuta non sussumibile tra quelle meritevoli di “elevata tutela sociale” ai sensi della citata circolare, troverebbe in ogni caso un limite invalicabile ai fini dell’accoglimento dell’istanza nella insussistenza di vacanze di organico nella sede richiesta. Di tale percorso argomentativo non vi è traccia nel provvedimento di assegnazione della sede.
Non può al riguardo condividersi la tesi suggerita dalla difesa erariale secondo la quale si sarebbe al cospetto di un “provvedimento di trasferimento del personale militare” qualificabile come ordine e dunque non soggetto ad obbligo di motivazione. A parte l’ontologica diversità tra i due tipi di atti (trasferimento di personale militare e transito nei ruoli civili) vale osservare come l’obbligo specifico di considerare “le esigenze degli istanti” pur nel contemperamento di quelle funzionali dell’amministrazione discenda direttamente dalla circolare (nel senso che le disposizioni della circolare concretizzano un obbligo della p.a. di motivare in relazione alle esigenze rappresentate dagli istanti – cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 31 gennaio 2014, n. 278, anche se in quel caso l’istante non aveva rappresentato alcuna esigenza e pertanto è stato escluso il dovere dell’amministrazione di svolgere autonome indagini in assenza dell’apporto collaborativo del privato).
Da tutto quanto precede il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, salvi quelli ulteriori.
Condanna l’amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre maggiorazioni di legge se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Maiello, Presidente FF
Paola Palmarini, Primo Referendario, Estensore
Anna Corrado, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/07/2015
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1) - in data 24 ottobre 2011, chiedeva all’amministrazione il transito nei ruoli civili ai sensi dell’art. 930 del d.lg. n. 66/2010 con valutazione della possibilità, data la sua particolare situazione anche familiare, di essere assegnato alla sede di servizio di Bari;
2) - ciò nondimeno, in data 9 settembre 2014 (con notevole ritardo rispetto alla data dell’istanza) l’amministrazione lo assegnava presso il OMISSIS ovvero nella stessa sede ove prestava servizio quale militare, con mansioni non adeguate alla sua professionalità;
3) - chiedeva il riesame del provvedimento; tale istanza veniva respinta.
IL TAR di Napoli precisa:
4) - Le disposizioni che regolano il transito nell’impiego civile del personale delle forze armate giudicato non idoneo al servizio militare (art. 930 del d.lg. n. 66/2010 e D.M. 18 aprile 2002) nulla dispongono in merito alla individuazione della sede di servizio. Ciò nondimeno la stessa amministrazione con la circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011 ha dettato dei criteri al riguardo.
5) - Al punto 4, rubricato individuazione della sede di servizio, la circolare dispone che “Il personale transitato, ...OMISSIS...... Quanto sopra salvo quelle particolari fattispecie meritevoli di elevata tutela sociale che, opportunamente motivate e documentate e purché sussistano corrispondenti vacanze organiche nelle sedi interessate, potranno costituire deroghe alla procedura”.
6) - Dispone, inoltre, la medesima circolare che “i profili professionali da attribuire e l'indicazione delle sedi di servizio cui assegnare il personale militare transitato saranno individuati nell'ambito di apposite riunioni, a scadenza mensile, ...OMISSIS... tenendo presente, per quanto possibile, le esigenze degli istanti nonché l’imprescindibile e superiore interesse pubblico al buona andamento della Pubblica Amministrazione nel rispetto dei criterio di efficacia e efficienza dell’attività amministrativa”.
Il resto leggetelo qui sotto.
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SENTENZA ,sede di NAPOLI ,sezione SEZIONE 6 ,numero provv.: 201503466, - Public 2015-07-01 -
N. 03466/2015 REG.PROV.COLL.
N. 06000/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6000 del 2014, proposto da:
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Basso e Vito Pilolla con i quali elettivamente domicilia in Napoli presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Sartorio alla via dei Mille n. 16;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, presso la quale domicilia in Napoli alla via Diaz, 11;
per l'annullamento
a) della comunicazione …… del 9 settembre 2014 del Ministero della difesa concernente il transito del ricorrente dal servizio militare alle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ai sensi dell’art. 930 del d.lg. n. 66/2010 con assegnazione al OMISSIS;
b) della nota del 30 ottobre 2014 con la quale è stata respinta la richiesta di riesame di detta assegnazione avanzata dal ricorrente;
c) del “resoconto sommario” della riunione del 5.8.2014;
d) di tutti gli atti istruttori prodromici ai provvedimenti impugnati e di ogni altro atto presupposto e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2015 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, -OMISSIS- giudicato dalla Commissione medica di 2° istanza di Napoli “permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento con il quale l’amministrazione nell’accogliere la sua domanda di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 930 del d.lg. n. 66/2010, gli ha assegnato la sede di OMISSIS.
Espone il ricorrente che:
- la Commissione medica di 2° istanza di Napoli ritenendolo affetto da “-OMISSIS- lo giudicava “-OMISSIS- ma reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’AD con controindicazione ai servizi che determinano particolare intenso -OMISSIS-”;
- conseguentemente, in data 24 ottobre 2011, chiedeva all’amministrazione il transito nei ruoli civili ai sensi dell’art. 930 del d.lg. n. 66/2010 con valutazione della possibilità, data la sua particolare situazione anche familiare, di essere assegnato alla sede di servizio di Bari;
- ciò nondimeno, in data 9 settembre 2014 (con notevole ritardo rispetto alla data dell’istanza) l’amministrazione lo assegnava presso il OMISSIS ovvero nella stessa sede ove prestava servizio quale militare, con mansioni non adeguate alla sua professionalità;
- in data 10 ottobre 2014 chiedeva il riesame del provvedimento; tale istanza veniva respinta con nota del successivo giorno 30.
A sostegno del gravame il ricorrente deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
L'amministrazione intimata, costituita in giudizio, ha chiesto la reiezione del gravame.
La domanda di tutela cautelare è stata respinta con l’ordinanza n. 88 del 15 gennaio 2015.
Con memoria depositata in data 22 aprile 2015 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 13 maggio 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Oggetto della presente controversia è il provvedimento con il quale il Ministero della difesa nell’accogliere la domanda di trasferimento nei ruoli civili del ricorrente lo ha assegnato alla sede di OMISSIS.
Come esposto in fatto l’interessato è stato giudicato dalla Commissione medica di 2° istanza “-OMISSIS-” ma “reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’AD con controindicazione ai servizi che determinano particolare intenso -OMISSIS-”.
Nella domanda di transito nei ruoli civili del 24 ottobre 2011 il ricorrente ha chiesto all’amministrazione di valutare la possibilità di assegnarlo alla sede di Bari tenendo conto della patologia sofferta, delle indicazioni della Commissione medica e della particolare situazione familiare-OMISSIS-
Fondate e assorbenti al riguardo le censure di eccesso di potere e difetto di motivazione.
Le disposizioni che regolano il transito nell’impiego civile del personale delle forze armate giudicato non idoneo al servizio militare (art. 930 del d.lg. n. 66/2010 e D.M. 18 aprile 2002) nulla dispongono in merito alla individuazione della sede di servizio. Ciò nondimeno la stessa amministrazione con la circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011 ha dettato dei criteri al riguardo.
Al punto 4, rubricato individuazione della sede di servizio, la circolare dispone che “Il personale transitato, ove non in contrasto con le esigenze funzionali dell’Amministrazione, rimane in forza, in qualità di dipendente civile, nella regione in cui era in servizio al momento in cui è stato giudicato inidoneo al servizio militare incondizionato. Quanto sopra salvo quelle particolari fattispecie meritevoli di elevata tutela sociale che, opportunamente motivate e documentate e purché sussistano corrispondenti vacanze organiche nelle sedi interessate, potranno costituire deroghe alla procedura”. Dispone, inoltre, la medesima circolare che “i profili professionali da attribuire e l'indicazione delle sedi di servizio cui assegnare il personale militare transitato saranno individuati nell'ambito di apposite riunioni, a scadenza mensile, con i rappresentanti degli Stati Maggiori/Comando Generale delle FF.AA. e del Segretario Generale della Difesa tenendo presente, per quanto possibile, le esigenze degli istanti nonché l’imprescindibile e superiore interesse pubblico al buona andamento della Pubblica Amministrazione nel rispetto dei criterio di efficacia e efficienza dell’attività amministrativa”.
Nella riunione del 5 agosto 2014 con la quale è stata individuata la sede di servizio assegnata al ricorrente (nella medesima Regione ove prestava servizio come militare) non risulta che la particolare situazione da questi rappresentata nell’istanza di transito nei ruoli civili sia stata oggetto di alcuna valutazione (pur sempre nel necessario bilanciamento con le esigenze funzionali dell’amministrazione). Anche in sede di riesame il Ministero si è limitato a rinviare alle determinazioni assunte nella suddetta riunione.
Solo nelle proprie difese l’amministrazione ha rappresentato che la condizione personale e familiare del ricorrente, comunque ritenuta non sussumibile tra quelle meritevoli di “elevata tutela sociale” ai sensi della citata circolare, troverebbe in ogni caso un limite invalicabile ai fini dell’accoglimento dell’istanza nella insussistenza di vacanze di organico nella sede richiesta. Di tale percorso argomentativo non vi è traccia nel provvedimento di assegnazione della sede.
Non può al riguardo condividersi la tesi suggerita dalla difesa erariale secondo la quale si sarebbe al cospetto di un “provvedimento di trasferimento del personale militare” qualificabile come ordine e dunque non soggetto ad obbligo di motivazione. A parte l’ontologica diversità tra i due tipi di atti (trasferimento di personale militare e transito nei ruoli civili) vale osservare come l’obbligo specifico di considerare “le esigenze degli istanti” pur nel contemperamento di quelle funzionali dell’amministrazione discenda direttamente dalla circolare (nel senso che le disposizioni della circolare concretizzano un obbligo della p.a. di motivare in relazione alle esigenze rappresentate dagli istanti – cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 31 gennaio 2014, n. 278, anche se in quel caso l’istante non aveva rappresentato alcuna esigenza e pertanto è stato escluso il dovere dell’amministrazione di svolgere autonome indagini in assenza dell’apporto collaborativo del privato).
Da tutto quanto precede il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, salvi quelli ulteriori.
Condanna l’amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre maggiorazioni di legge se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
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