Costo di ricorso al T.A.R.

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polizia

Re: Costo di ricorso al T.A.R.

Messaggio da polizia »

arsenico60 ha scritto:
polizia ha scritto:Il diniego dell'ipertensione arteriosa e' molto frequente, strano, contrariamente ai manuali sulle cause di servizio che cito qui di seguito.
"Fermo restando che, teoricamente, qualunque malattia o infermità può essere richiesta ci sembra opportuno precisare che, in base alla nostra esperienza ultradecennale soprattutto presso la CMO di Roma, la più grande d’Italia, le malattie che hanno più probabilità di essere riconosciute come sì dipendenti dal Comitato di Verifica e che hanno la valutazione della menomazione più favorevole sono sostanzialmente quattro: l’ipertensione arteriosa, la gastroduodenite, la bronchite cronica e l’artrosi della colonna vertebrale in tutte le loro sfumature".
......sarà ma a me, hanno bocciato la bronchite cronica, l'atrosi cervicale con discopatia, nonchè l'pertensione ed altro tutte riconosciute dalla cmo di Roma, ma bocciate dal comitato di verifica.
Arsenico ci confermi che siamo al taglio delle teste. Altro che "guida pratica alla causa si servizio"!
Anche per me diverse bocciature in passato. In particolare una " perforazione timpanica durante esercitazione di tiro" corredata dalle relazioni dei colleghi presenti sul posto. Purtroppo mi penalizzò la mancata compilazione della DLT (dichiarazione lesione traumatica) da parte del personale Sanitario. E, visto che La Cmo classificò la patologia non ascrivibile, un eventuale Ricorso si rivelo' altamente infruttuoso.


STANCHISSIMO

Re: Costo di ricorso al T.A.R.

Messaggio da STANCHISSIMO »

Grazie tanto polizia, mi hai chiarito molto ciò che dovrò fare.
panorama
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Re: Costo di ricorso al T.A.R.

Messaggio da panorama »

Il CdS bacchetta il TAR Lazio sulla dicitura "compensazione delle spese" - poiché: ha compensato le spese del giudizio con la seguente motivazione: «tenuto conto della particolarità della fattispecie»;
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infatti il CdS precisa il perché :

1) - che l’appello si deve ritenere fondato, in quanto la motivazione contenuta nella sentenza appellata («tenuto conto della particolarità della fattispecie») non corrisponde al disposto dell’art. 92 c.p.c.; e in ogni caso appare eccessivamente generica, in quanto non indica in che cosa consista e da che cosa si desuma la «particolarità della fattispecie» trattandosi, al contrario, di un ordinario procedimento di riconoscimento di causa di servizio prolungato ben oltre i termini previsti dalle disposizioni regolamentari;

2) - che, pertanto, l’appello va accolto e in parziale riforma della sentenza di primo grado si deve disporre la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di primo grado;

N.B.: il resto leggetelo direttamente qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201503337
- Public 2015-07-03 -


N. 03337/2015REG.PROV.COLL.
N. 03690/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3690 del 2015, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso OMISSIS Studio Legale in Roma, …..;

contro
Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 00710/2015, resa tra le parti, concernente statuizione sulle spese del giudizio relativo al silenzio su istanza per riconoscimento dipendenza infermità da causa di servizio

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 il Cons. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Agnese Soldani;

RITENUTO:

- che l’appellante, già ricorrente in primo grado, quale dipendente (all’epoca dei fatti) della Polizia di Stato ha presentato domanda per il riconoscimento della causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo in relazione ad una infermità asseritamente dipendente da causa di servizio;

- che non essendosi tempestivamente concluso il procedimento, l’interessato ha proposto davanti al T.A.R. del Lazio il ricorso avvero il silenzio dell’amministrazione e per la dichiarazione dell’obbligo di provvedere;

- che il T.A.R. del Lazio, con sentenza n. 710/2015, ha accolto il ricorso riconoscendo l’illegittimità del diniego e ordinando alle amministrazioni competenti (Ministero dell’Interno e per quanto di regione C.M.O. e C.V.C.S.) di concludere il procedimento entro 180 giorni dalla comunicazione della sentenza ovvero dalla sua notifica;

- che tuttavia il T.A.R. ha compensato le spese del giudizio con la seguente motivazione: «tenuto conto della particolarità della fattispecie»;

- che l’interessato propone appello a questo Consiglio contro il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese, deducendo, in sintesi, che la regola generale è la condanna del soccombente a rimborsare le spese alla parte vittoriosa, e che la compensazione può essere concessa solo in casi eccezionali e con la specifica indicazione dei motivi;

- che l’Amministrazione si è costituita in appello con atto di mera forma, senza formulare eccezioni o controdeduzioni;

CONSIDERATO:

- che l’appello si deve ritenere fondato, in quanto la motivazione contenuta nella sentenza appellata («tenuto conto della particolarità della fattispecie») non corrisponde al disposto dell’art. 92 c.p.c.; e in ogni caso appare eccessivamente generica, in quanto non indica in che cosa consista e da che cosa si desuma la «particolarità della fattispecie» trattandosi, al contrario, di un ordinario procedimento di riconoscimento di causa di servizio prolungato ben oltre i termini previsti dalle disposizioni regolamentari;

- che, pertanto, l’appello va accolto e in parziale riforma della sentenza di primo grado si deve disporre la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di primo grado;

- che nella liquidazione di dette spese tuttavia si terrà conto del fatto che il giudizio si svolge con rito camerale, dunque con particolare semplicità e snellezza di forme; e che anche nel merito la controversia non presentava aspetti di complessità che richiedessero un particolare impegno difensivo;

- che con analoghi criteri debbono essere liquidate le spese del secondo grado del giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello e in riforma parziale della sentenza appellata condanna in solido le Amministrazioni dello Stato convenute (Ministero dell’Interno e M.E.F.) al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese legali del primo grado, liquidandole in euro 500 oltre agli accessori dovuti per legge. Condanna le stesse Amministrazioni al pagamento delle spese del grado di appello, in favore dell’appellante, liquidandole in euro 500 oltre agli accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2015
Briscola
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Re: Costo di ricorso al T.A.R.

Messaggio da Briscola »

Devi presentare ricorso alla sede Giurisdizionale della Corte dei Conti tramite un Légale esperto in msteria pensionistica.
Briscola
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Re: Costo di ricorso al T.A.R.

Messaggio da Briscola »

alcuni Avvocati ti fanno pagare Euro 300 alla forma e ti fanno pagare Una percentuale soltanto con Vittoria.
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Re: Costo di ricorso al T.A.R.

Messaggio da Briscola »

polizia ha scritto:Ho difficoltà ad inserire gli allegati. Se non riesco vedi la casella mail. Ciao
Devi presentare ricorso alla Corte dei Conti.
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