Premio produzione

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sciamune moi
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Premio produzione

Messaggio da sciamune moi »

Salve a tutti, atteso che dopo le festività pasquali il conto corrente si è messo a piangere....
qualcuno sa dirmi gli importi per la G.di F. del premio produzione ? appuntati e sovrintendenti Grazie a tutti


panorama
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Re: Premio produzione

Messaggio da panorama »

Il CdS accoglie l'Appello dei ricorrenti.

Per la partecipazione agli interessati qualora non sappiano ancora nulla.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1999, n. 254

Art. 53

Efficienza dei servizi istituzionali
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1) - diniego attribuzione del premio di cui all'art. 53 del d.p.r. n. 254/99.

2) - tutti dipendenti del ruolo del Corpo della Guardia di Finanza e distaccati presso altri Enti, ....... e chiedevano il riconoscimento del loro diritto, e la conseguente condanna dell'Amministrazione, all'attribuzione del premio di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 254/1999 e l'annullamento dei Decreti Ministeriali 17/01/2002 e 5/9/2000.

3) - Detti Decreti, infatti, nell'indicare per gli anni in questione i criteri per l'attribuzione dei premi, escludevano dal novero dei soggetti beneficiari il personale distaccato presso altri Enti.

-------------------------------------------------------------------------------------------
SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201503254
- Public 2015-07-01 -


N. 03254/2015REG.PROV.COLL.
N. 00199/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 199 del 2012, proposto da:
(congruo nr. di ricorrenti – OMISSIS – per questione di spazio), rappresentati e difesi dagli avv. Francesca Muret, Stefano Viti, Michele Mirenghi, con domicilio eletto presso Avv. Stefano Viti in Roma, p.zza della Liberta' N. 20;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Funzione Pubblica, Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, ope legis, domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio - Roma: Sezione II n. 03904/2011, resa tra le parti, concernente diniego attribuzione del premio di cui all'art. 53 del d.p.r. n. 254/99.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale Guardia di Finanza, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Funzione Pubblica, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Difesa, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2015 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti l’avv. Viti e l'Avvocato dello Stato Garofoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso promosso davanti al Tar Lazio gli odierni appellanti, come meglio indicati in epigrafe, tutti dipendenti del ruolo del Corpo della Guardia di Finanza e distaccati presso altri Enti, convenivano in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze e gli altri Enti indicati in epigrafe, e chiedevano il riconoscimento del loro diritto, e la conseguente condanna dell'Amministrazione, all'attribuzione del premio di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 254/1999 e l'annullamento dei Decreti Ministeriali 17/01/2002 e 5/9/2000. Detti Decreti, infatti, nell'indicare per gli anni in questione i criteri per l'attribuzione dei premi, escludevano dal novero dei soggetti beneficiari il personale distaccato presso altri Enti.

Il Tar romano, con sent. n. 3904/2011 ora appellata, respingeva il ricorso ritenendo che il D.P.R. n. 254/99 conferisse all'Amministrazione un ambito di discrezionalità tale da poter modulare i criteri di assegnazione delle risorse incentivanti di che trattasi anche in modo da escludere dal beneficio il personale distaccato.

Altresì, i giudici di prime cure ritenevano che la legittimità degli atti gravati derivasse dal co. 4 dell'art. 53 cit., che fa divieto di una distribuzione “a pioggia” delle risorse incentivanti.

I dipendenti soccombenti in primo grado, hanno impugnato detta sentenza davanti a questo Consiglio, sostenendo che i giudici di prime cure avrebbero errato nell'interpretare la disposizione in questione.

Ritengono gli appellanti che da una corretta interpretazione dell'art. 53 cit. discenderebbe l'illegittimità del Decreti ministeriali gravati nella parte in cui escludono tout court dai benefici i dipendenti della Guardia di Finanza distaccati presso altri Enti.

Altresì, gli appellanti chiedono la rettifica di alcuni errori formali contenuti nella sentenza di primo grado ed attinenti all'indicazione dei nominativi dei ricorrenti.

Si è costituita l'Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni appellate, resistendo all’avverso appello e sostenendo la correttezza della sentenza di prime cure.

Alla pubblica udienza del 26 maggio 2015, in vista della quale le parti hanno presentato memorie, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

La questione di diritto che viene in rilievo nella presente controversia attiene alla corretta interpretazione e applicazione dell'art. 53 del D.P.R. n. 254/1999 relativamente all'inclusione o meno del personale distaccato presso altri Enti tra i soggetti potenzialmente beneficiari dei fondi incentivanti ivi previsti.

Sul punto, si registrano opposti orientamenti nell'ambito della giurisprudenza del Tar Lazio, il quale nella presente causa ha respinto il ricorso dei dipendenti ritenendo legittime le previsioni che negano i benefici al personale distaccato, mentre in altre occasioni (Tar Lazio sent. n. 4898/2011) è giunto ad opposte conclusioni.

Occorre quindi ricostruire ed interpretare correttamente il quadro normativo rilevante.

L'art. 53 cit. prevede al comma 1 che:
“Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare sono finalizzate al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali da ogni singola Amministrazione, nell'ambito delle rispettive quote di competenza, le risorse derivanti da.... [una serie di fonti indicate]”. Tali risorse sono da destinare a compensi finalizzati a:
“a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
b) incentivare l'impegno del personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagio;
d) compensare la presenza qualificata;
e) compensare l'incentivazione della produttività collettiva al fine del miglioramento dei servizi.” Detto articolo, al co.3, prevede altresì che “con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali, previa informazione alle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 59, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno e le modalità' applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo”. Infine, il comma 4, precisa che “le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata”.

I Decreti Ministeriali 17/01/2002 e 5/9/2000, nello stabilire i criteri in base i quali si debbono conferire i premi per gli anni in questione, prevedono espressamente l'esclusione del personale distaccato presso altri Enti dal godimento di detti benefici.

Le previsioni contenute nei Decreti appaiono illegittime in quanto contrastanti con le previsioni fissate nel richiamato art. 53 del D.P.R. n. 254/1999.

Infatti, risulta non conforme al dettato normativo l'esclusione del personale distaccato presso altri Enti dall'attribuzione dei benefici previsti dalla legge. L'art. 53 cit. prevede che ciascuna Amministrazione destini delle risorse al fine del raggiungimento di qualificati obiettivi e miglioramenti dell'efficienza dei “servizi istituzionali”. L'ampia formula della disposizione, e la circostanza che l'art. 41 del D.P.R. de quo preveda espressamente che lo stesso si applichi “al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza”, debbono far ritenere che il Regolamento intenda destinare le risorse incentivanti non solo al miglioramento e all'efficienza dei servizi strettamente gestiti dall'Amministrazione ma anche a tutti quelli in cui opera il personale di detta Amministrazione. Pertanto, anche il personale distaccato deve essere incluso tra i potenziali destinatari dei premi qualora ricorrano le altre condizioni previste (come del resto è stato previsto dai successivi Decreti Ministeriali che hanno incluso i dipendenti distaccati tra i beneficiari dei premi).

Tale interpretazione trova conferma nella giurisprudenza di questo Consiglio che ha previsto, con riferimento al pubblico impiego, che compensi incentivanti ed indennità accessorie spettino ai dipendenti non in ragione del rapporto di servizio ma di quello di impiego (Cfr. Cons. St, sez. VI n. 1017/1996 con riferimento ad emolumenti istituiti da accordi sindacali; Cons. St, sez. VI, n. 1357/1995 con riferimento all'indennità di missione)

Ne discende l'illegittimità in parte qua dei Decreti ministeriali impugnati dal momento che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, il D.P.R. n. 254/99 cit. non conferisce all'Amministrazione un ambito di discrezionalità tale da poter escludere tout court dai soggetti beneficiari dei fondi incentivanti il personale distaccato.

Altresì, come non contestato dall'Amministrazione, gli appellanti sono in possesso di tutti i requisiti richiesti per il personale non distaccato ai fini dell'attribuzione del beneficio.

Pertanto, in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza di prime cure, deve riconoscersi il diritto degli odierni appellati all'attribuzione il loro favore del premio per le annualità previste, con condanna dell'Amministrazione competente al pagamento dei relativi importi, dalla data di maturazione dei singoli ratei e fino all'integrale soddisfo.

Quanto alla richiesta di accessori, ricorda il Collegio che l'art. 22 comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724 attribuisce, per i crediti maturati, come nella specie, successivamente al 31 dicembre 1994, il diritto ad ottenere la maggior somma fra interessi e rivalutazione monetaria, impedendo il cumulo delle somme accessorie, sicché per i periodi successivi al 31 dicembre 1994 va riconosciuto il diritto alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria nel limiti sopra enunciati. Peraltro, il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi dovuti dalla P.A. per il ritardato pagamento al proprio dipendente va effettuato prendendo come riferimento la somma dovuta al netto delle ritenute contributive e anche delle ritenute fiscali; ciò in quanto quello che danneggia il creditore e giustifica la sua pretesa agli accessori di legge è il ritardo con il quale egli ha potuto disporre della somma netta che il debitore avrebbe dovuto mettergli a disposizione in precedenza, e non le somme per ritenute contributive e fiscali, delle quali egli non avrebbe mai potuto avere la disponibilità.

Non essendovi state contestazioni sul punto da parte della difesa erariale, può procedersi alla correzione degli errori formali segnalati dall'appellante. Dovrà pertanto inserirsi tra i nominativi dei ricorrenti in primo grado, odierni appellanti, il sig. M. O.. Altresì, si riportano i nomi corretti dei ricorrenti in primo grado, odierni appellanti, erroneamente trascritti nella sentenza di primo grado: MO M. G., App. M. M. R.; App. P. P..

Data l'incertezza presente nella giurisprudenza del Tar Lazio sulla questione di diritto rilevante nella presente causa, sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, annulla i Decreti Ministeriali 17/01/2002 e 5/9/2000 nei sensi di cui in motivazione; accerta il diritto degli appellanti al percepimento dei premi incentivanti ex art. 53 D.P.R. n. 254/1999 per gli anni 1999 e 2000 e condanna le Amministrazioni convenute, per quanto di rispettiva competenza, al pagamento di dette somme, oltre agli accessori come specificato in parte motiva, dalla data di maturazione dei singoli ratei e fino all'integrale soddisfo.

Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio, Presidente
Nicola Russo, Consigliere, Estensore
Sandro Aureli, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/07/2015
panorama
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Re: Premio produzione

Messaggio da panorama »

L'Amministrazione perde l'Appello al CdS, quindi anche questi altri colleghi devono essere pagati.
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Decreti Ministeriali 17/01/2002 e 5/9/2000.

1) - marescialli aiutanti distaccati presso la Procura Militare della Repubblica di Roma, volta ad ottenere per gli anni 1999 e 2000 l'attribuzione in loro favore del premio di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 254/1999.

2) - L'Amministrazione respingeva l'istanza affermando che “i militari distaccati presso gli Organismi ed Enti vari sono esclusi dall'attribuzione degli incentivi” de quibus in quanto i Decreti Ministeriali 17/01/2002 e 5/9/2000, nell'indicare per gli anni in questione i criteri per l'attribuzione di detti premi, escludevano dai soggetti beneficiari degli stessi il personale distaccato presso altri Enti.

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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201503253
- Public 2015-07-01 -


N. 03253/2015REG.PROV.COLL.
N. 00167/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 167 del 2012, proposto da:
Ministero dell'Economia e Finanze, in persona del Ministro p.t. - Comando Generale della Guardia di Finanza - Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, ope legis, domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

contro
F. C., C. D. C., A. S., non costituiti in giudizio;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio - Roma: Sezione II n. 04898/2011, resa tra le parti, diniego attribuzione del premio di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 254/99.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2015 il Cons. Nicola Russo e udito per le parti appellanti l'Avvocato dello Stato Garofoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La presente causa origina dall'istanza presentata dagli odierni appellati, marescialli aiutanti distaccati presso la Procura Militare della Repubblica di Roma, volta ad ottenere per gli anni 1999 e 2000 l'attribuzione in loro favore del premio di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 254/1999. L'Amministrazione respingeva l'istanza affermando che “i militari distaccati presso gli Organismi ed Enti vari sono esclusi dall'attribuzione degli incentivi” de quibus in quanto i Decreti Ministeriali 17/01/2002 e 5/9/2000, nell'indicare per gli anni in questione i criteri per l'attribuzione di detti premi, escludevano dai soggetti beneficiari degli stessi il personale distaccato presso altri Enti.

Insorgevano i militari davanti al Tar Lazio, impugnando la nota di diniego, i decreti ministeriali citati nonché chiedendo l'accertamento del loro diritto ai premi con la conseguente condanna dell'Amministrazione.

Il Tar romano, con sent. n. 4898/2011 ora appellata, accoglieva il ricorso ritenendo che il dato da privilegiare “debba essere non già quello formale della situazione di stato, bensì quello sostanziale della effettiva riconducibilità dell'attività espletata ai parametri prefigurati dalla legge. Da questo punto di vista non vi è dubbio che il servizio espletato dai ricorrenti deve essere ricondotto nell'alveo dei servizi caratterizzati da particolari proiezioni operative, che appunto danno diritto al conseguimento del beneficio di che trattasi”.

L'Amministrazione ha impugnato detta sentenza davanti a questo Consiglio sostenendo che i giudici di prime cure avrebbero errato nel ritenere che le mansioni espletate dai ricorrenti dessero diritto al premio di cui si discute dal momento che - sostiene parte appellante - “del tutto difformi sono le mansioni del personale distaccato (seppur presso l'Autorità Giudiziaria) rispetto al personale di P.G. che esplica le proprie funzioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 co. 1 lett. B, c.p.p.”.

Gli appellati, benché intimati, non si sono costituiti nel presente grado di giudizio.

Con ordinanza n. 521/2012 questa Sezione ha accolto la misura cautelare richiesta sospendendo l'esecutività della sentenza gravata.

Alla pubblica udienza del 26 maggio 2015 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

La questione di diritto che viene in rilievo nella presente controversia attiene alla corretta interpretazione e applicazione dell'art. 53 del D.P.R. n. 254/1999. Detto articolo prevede al comma 1 che: “Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare sono finalizzate al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali da ogni singola Amministrazione, nell'ambito delle rispettive quote di competenza, le risorse derivanti da.... [una serie di fonti indicate]”. Tali risorse sono da destinare a compensi finalizzati a:
“a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
b) incentivare l'impegno del personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagio;
d) compensare la presenza qualificata;
e) compensare l'incentivazione della produttività collettiva al fine del miglioramento dei servizi.” Detto articolo, al co.3, prevede altresì che “Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali, previa informazione alle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 59, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno e le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo”. Infine, il comma 4, precisa che “le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata”.

I Decreti Ministeriali 17/01/2002 e 5/9/2000, nello stabilire i criteri in base i quali si debbono conferire i premi per gli anni in questione, prevedono espressamente l'esclusione del personale distaccato presso altri Enti dal godimento di detti benefici.

Le previsioni contenute nei Decreti appaiono illegittime in quanto contrastanti con le previsioni fissate nel richiamato art. 53 del D.P.R. n. 254/1999.

E, invero, risulta non conforme al dettato normativo l'esclusione del personale distaccato presso altri Enti dall'attribuzione dei benefici previsti. L'art. 53 cit., infatti, prevede che ciascuna Amministrazione destini delle risorse al fine del raggiungimento di qualificati obiettivi e miglioramenti dell'efficienza dei “servizi istituzionali”. L'ampia formula della disposizione, e la circostanza che l'art. 41 del D.P.R. de quo preveda espressamente che lo stesso si applichi “al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza”, debbono far ritenere che il Regolamento intenda destinare le risorse incentivanti non solo al miglioramento e all'efficientamento dei servizi strettamente gestiti dall'Amministrazione, ma anche a tutti quelli in cui opera il personale di detta Amministrazione. Pertanto, anche il personale distaccato deve essere incluso tra i potenziali destinatari dei premi qualora ricorrano le condizioni previste per tutti i dipendenti (come del resto è stato previsto dai successivi Decreti Ministeriali che hanno fissato i criteri di distribuzione dei premi per gli anni successivi).

Tale interpretazione trova conferma nella giurisprudenza di questo Consiglio che ha previsto, in generale con riferimento al pubblico impiego, che compensi incentivanti ed indennità accessorie spettino ai dipendenti non in ragione del rapporto di servizio ma di quello di impiego (cfr. Cons. St., sez. VI n. 1017/1995 con riferimento ad emolumenti istituiti da accordi sindacali; Cons. St, sez. VI, n. 1357/1995 con riferimento all'indennità di missione)

Ne discende, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, l'illegittimità in parte qua dei Decreti ministeriali impugnati nonché della nota di diniego opposta ai ricorrenti.

Altresì, come correttamente rilevato dal Tar e non contestato dall'appellante, il servizio espletato dai ricorrenti deve essere ricondotto nell'alveo dei servizi caratterizzati da particolari proiezioni operative, che appunto danno diritto al conseguimento del beneficio di che trattasi e sussistono in capo agli appellati tutti gli altri presupposti per l'attribuzione del beneficio.

Pertanto, deve riconoscersi il diritto degli odierni appellati all'attribuzione in loro favore del premio per le annualità previste, con condanna dell'Amministrazione al pagamento dei relativi importi, maggiorati di accessori come indicato dal giudice di prime cure.

Non essendosi costituite le parti appellate, non si fa luogo alla liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio, Presidente
Nicola Russo, Consigliere, Estensore
Sandro Aureli, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/07/2015
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Re: Premio produzione

Messaggio da Sempreme064 »

sciamune moi ha scritto:Salve a tutti, atteso che dopo le festività pasquali il conto corrente si è messo a piangere....
qualcuno sa dirmi gli importi per la G.di F. del premio produzione ? appuntati e sovrintendenti Grazie a tutti
il mio conto non esiste più.. solo credito fiduciario.. cosa si può pretendere dopo 36 anni nelle istituzioni ? " forze armate" forza Juve.. sto aspettando tre esiti da parte dell'avvocatura dello Stato per percepire qualcosa in più sulla pensione.. buona serata
panorama
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Re: Premio produzione

Messaggio da panorama »

art. 53 co. 3 del D.P.R. n. 164/2002
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201504182
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N. 04182/2015REG.PROV.COLL.
N. 00201/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 201 del 2012, proposto da:
(congruo nr. di ricorrenti – OMISSIS per questione di spazio -), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele Mirenghi, Francesca Muret, Stefano Viti, con domicilio eletto presso Avv. Stefano Viti in Roma, piazza della Liberta' N.20;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Funzione Pubblica, Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ministero della Giustizia, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in persona dei rispettivi Ministri p.t., Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comando Generale Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, ope legis, domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio - Roma: Sezione II n. 03973/2011, resa tra le parti, concernente diniego attribuzione del premio di cui all'art. 53 del d.p.r. n. 254/99

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2015 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti l’Avv. Viti e l'Avvocato dello Stato Garofoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Gli appellanti, meglio indicati in epigrafe, dipendenti di ruolo del Corpo della Guardia di Finanza distaccati presso altri Enti, impugnano le sentenza del Tar Lazio n. 3973/2011 che ha respinto il ricorso proposto dagli stessi. Con detto ricorso, gli odierni appellanti chiedevano l'annullamento del D.M. 7/11/2003, attuativo dell'art. 53 del D.P.R. n. 164/2002, nella parte in cui dispone un trattamento economico incentivante peggiorativo per i dipendenti di ruolo della Guardia di Finanza distaccati presso altri Enti, rispetto al personale in forza al Corpo e al personale distaccato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché il riconoscimento del diritto dei ricorrenti all'attribuzione del trattamento accessorio di cui all'art. 53 cit. nella misura prevista dal D.M. 7/11/2003 in favore del personale in servizio presso il Corpo della Guardia di Finanza.

Il Tar romano, con la sentenza ora appellata, respingeva il ricorso ritenendo non fossero ravvisabili nel Decreto ministeriale impugnato i vizi di legittimità prospettati, dal momento che l'Amministrazione avrebbe un ambito di discrezionalità sufficiente ampio da poter modulare diversamente i criteri di conferimento dei premi previsti proprio in ragione della loro funzione strumentale al perseguimento di determinati obiettivi di miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali, indicati solo per generica tipologia dal D.P.R. n. 164/2002. Altresì, sostenevano i giudici di prime cure, che non potrebbe in alcun modo ritenersi la piena assimilabilità delle mansioni svolte dal personale distaccato rispetto a quelle svolte dal personale in forza presso il Corpo.

I ricorrenti, soccombenti in primo grado, hanno impugnato la detta sentenza, sostenendo l'erroneità della stessa e riproponendo le censure svolte in primo grado avverso il Decreto impugnato che sarebbe viziato da violazione di legge per difetto di motivazione, eccesso di potere e violazione dell'art. 53 del D.P.R. n. 164/2002.

Si è costituita la difesa erariale per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e degli altri Enti appellati meglio indicati in epigrafe. La parte appellata resiste avverso l'appello chiedendo il rigetto e la conferma della sentenza gravata ritenuta corretta. Altresì, la difesa pubblica eccepisce l'inammissibilità del ricorso di primo grado per tardività dell'impugnazione nonché la prescrizione sui ratei antecedenti il quinquennio del ricorso.

Alla pubblica udienza del 26 maggio 2015, in vista della quale le parti hanno presentato memorie, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

In primo luogo, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di rito sollevata dalla difesa erariale. Dagli atti di causa risulta come in primo grado gli odierni appellanti avessero impugnato il D.M. 7/11/2013 tempestivamente nel termine di 60 giorni.

Non si pone, inoltre, un problema di prescrizione posto che i ratei incentivanti di cui si discute sono sicuramente rientranti nel quinquennio del ricorso.

Al fine di risolvere la questione di diritto che viene in rilievo occorre individuare il quadro normativo rilevante.

Il Decreto ministeriale impugnato si pone in applicazione dell'art. 53 del D.P.R. n. 164/2002 che disciplina i premi incentivanti di cui si discute. Detto articolo prevede al comma 1 che: “Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare sono finalizzate al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali da ogni singola Amministrazione, nell'ambito delle rispettive quote di competenza, le risorse derivanti da.... [una serie di fonti indicate]”.

Tali risorse sono da destinare a compensi finalizzati a:
“a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
b) incentivare l'impegno del personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagio anche con particolare riguardo, per l'Arma dei carabinieri, al personale in forza al Gruppo intervento speciale;
d) compensare la presenza qualificata;
e) compensare l'incentivazione della produttività collettiva al fine del miglioramento dei servizi;
f) compensare, per quanto riguarda il personale dell'Arma dei carabinieri, le specifiche funzioni investigative e di controllo del territorio, nonché, per quanto riguarda il personale del Corpo della guardia di finanza, le specifiche funzioni di Polizia economico-finanziaria.” Detto articolo, al co.4, prevede altresì che “Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali, previa informazione alle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 59, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno e le modalità' applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo”. Infine, il comma 5, precisa che “le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata”.

Il Decreto Ministeriale impugnato, nello stabilire i criteri in base i quali si debbono conferire i premi in attuazione dell'art. 53 cit., individua una serie di parametri per la ripartizione dei fondi per l'incentivazione, ad es., la particolare proiezione operativa delle attività svolte o comunque lo svolgimento di attività operative e di funzionamento che hanno contribuito al generale buon andamento della gestione, l'assunzione di particolari responsabilità o disagio negli incarichi, etc. e, per le diverse categorie contemplate, individua parametri di distribuzione legati ai livelli retributivi dei dipendenti.

Per quanto viene qui in rilievo, l'art. 6 del Decreto detta dei parametri differenziati per i militari distaccati presso organismi ed Enti vari, diversi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Gli appellanti contestano la legittimità di tale previsione, in particolare alla luce della disparità di trattamento tra il personale distaccato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanza, che beneficia dei più vantaggiosi parametri fissati dall'art. 5, ed il personale distaccato presso altri enti per cui i coefficienti di distribuzione dei premi sono ridotti alla metà.

Le censure mosse verso detto art. 6 appaiono fondate.

Seppure il D.P.R. 164/2002 cit. attribuisce all'Amministrazione un margine di discrezionalità nel determinare i criteri per la distribuzione delle risorse, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, tale discrezionalità non è stata ben esercitata dall'Amministrazione.

In particolare, appaiono fondate le censure relative al difetto di motivazione ed eccesso di potere.

Non si comprende perché ad una medesima categoria di dipendenti, che astrattamente potrebbe essere stata adibita a svolgere identiche mansioni seppur presso Enti diversi, debba riservarsi un trattamento differenziato. Il mero fatto di svolgere le proprie mansioni presso Enti differenti non può essere posta alla base di una differenziazione di trattamento tra i dipendenti.

Risulta necessario che vi siano differenziazioni tra i dipendenti nella distribuzione dei premi, proprio per evitare la distribuzione “a pioggia” vietata dalla normativa richiamata, ma tali differenziazioni debbono basarsi sui parametri fissati dall'art. 53 e dagli ulteriori criteri attuativi fissati dall'Amministrazione in attuazione dell'art. 53 stesso.

I criteri fissati dall'art. 53 co. 3 del D.P.R. n. 164/2002 finalizzano la destinazione dei fondi agli specifici obiettivi sopra riportati.

Nulla in tali criteri consente una differenziazione tout court tra personale non distaccato ed il personale distaccato presso altri Enti. Non vi è infatti ragione di prevedere incentivi minori per il personale distaccato qualora questo sia chiamato a svolgere compiti analoghi al personale non distaccato.

La sentenza di prime cure, pertanto, erra laddove sostiene che ai fini dell'attribuzione del premio non sarebbe mai possibile un'equiparazione tra personale distaccato e non distaccato. Non si può, infatti, escludere a priori che il personale distaccato svolga incarichi di particolare responsabilità o in situazione di disagio o profonda particolare impegno tramite una presenza qualificata, etc. Insomma, le differenziazioni tra i dipendenti debbono essere basate su valutazioni specifiche e puntuali circa la rispondenza tra i parametri previsti dal 164/2002 e dal Decreto ministeriale e le mansioni effettivamente svolte dai dipendenti, non potendo il mero requisito di stato del distacco presso un ente diverso dal MEF costituire un ragionevole parametro per una differenziazione tra i dipendenti.

Inoltre, appare erronea la considerazione del Tar secondo cui una diversa valutazione “porrebbe la questione dell'assenza di copertura finanziaria per la mancata indicazione delle risorse necessarie far fronte all'ipotizzata spesa aggiuntiva non preveduta dalla legge, in contrasto con il canone fondamentale di cui all'art. 81 Cost.”. Problemi di copertura finanziaria non si dovrebbero porre, in quanto è la normativa stessa ad individuare le somme incentivanti di cui si discute, spettando solo all'Amministrazione l'individuazione dei criteri per la distribuzione delle stesse. In ogni caso, una volta accertato che alcuni di tali criteri sono illegittimi, il Giudice amministrativo non può che procedere ad annullare gli atti, a nulla rilevando che ciò possa eventualmente comportare un aggravio di spesa per l'Amministrazione. Qualora un atto dell'Amministrazione violi situazioni giuridiche protette, il Giudice procede a dare la propria tutela secondo le norme di legge, spettando all'Amministrazione il compito di individuare le eventuali risorse necessarie per farvi fronte.

Ne discende l'illegittimità in parte qua dei Decreti ministeriali impugnati dal momento che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, il D.P.R. n. 254/99 cit. non conferisce all'Amministrazione un ambito di discrezionalità tale da poter escludere tout court dai soggetti beneficiari dei fondi incentivanti il personale distaccato.

Altresì, come non contestato dall'Amministrazione, gli appellanti sono in possesso di tutti i requisiti richiesti per il personale non distaccato ai fini dell'attribuzione del beneficio.

Pertanto, in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza di prime cure, deve riconoscersi il diritto degli odierni appellanti all'attribuzione in loro favore del premio per le annualità previste, con condanna dell'Amministrazione competente al pagamento dei relativi importi, dalla data di maturazione dei singoli ratei e fino all'integrale soddisfo.

Quanto alla richiesta di accessori, ricorda il Collegio che l'art. 22 comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724 attribuisce, per i crediti maturati, come nella specie, successivamente al 31 dicembre 1994, il diritto ad ottenere la maggior somma fra interessi e rivalutazione monetaria, impedendo il cumulo delle somme accessorie, sicché per i periodi successivi al 31 dicembre 1994 va riconosciuto il diritto alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria nel limiti sopra enunciati. Peraltro, il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi dovuti dalla P.A. per il ritardato pagamento al proprio dipendente va effettuato prendendo come riferimento la somma dovuta al netto delle ritenute contributive e anche delle ritenute fiscali; ciò in quanto quello che danneggia il creditore e giustifica la sua pretesa agli accessori di legge è il ritardo con il quale egli ha potuto disporre della somma netta che il debitore avrebbe dovuto mettergli a disposizione in precedenza, e non le somme per ritenute contributive e fiscali, delle quali egli non avrebbe mai potuto avere la disponibilità.

Anche alla luce del contrasto giurisprudenziale presente sulla questione nell'ambito della giurisprudenza del Tar Lazio, sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, annulla i Decreti Ministeriali 17/01/2002 e 5/9/2000 nei sensi di cui in motivazione; accerta il diritto degli appellanti al percepimento dei premi incentivanti ex art. 53 D.P.R. n. 254/1999 per gli anni 1999 e 2000 e condanna le Amministrazioni convenute, per quanto di rispettiva competenza, al pagamento di dette somme, oltre agli accessori come specificato in parte motiva, dalla data di maturazione dei singoli ratei e fino all'integrale soddisfo.

Spese del doppio grado compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio, Presidente
Nicola Russo, Consigliere, Estensore
Sandro Aureli, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/09/2015
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Re: Premio produzione

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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201504181
- Public 2015-09-08 -
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