Abrogata riservata personale
Re: Abrogata riservata personale
Anziché dirlo a voce, il C.te Generale dell'Arma faceva meglio se lo metteva per iscritto in modo che tutti avevano certezza.
In questo modo, i dubbi rimarranno sempre.
In questo modo, i dubbi rimarranno sempre.
Re: Abrogata riservata personale
abbi un po' di pazienza PANORAMA, pretendi che gli si tolga questo potere da un momento all'altro!!!panorama ha scritto:Anziché dirlo a voce, il C.te Generale dell'Arma faceva meglio se lo metteva per iscritto in modo che tutti avevano certezza.
In questo modo, i dubbi rimarranno sempre.
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
Re: Abrogata riservata personale
Le riservate erano/sono un abuso dei Comandanti Stazione/Ufficio per incutere timore oppure era il presupposto per l'abbassamento delle note caratteristiche poichè non è prevista da alcuna norma. Quando facevo servizio in un comando, (anno 2000-2001) nel quale non mi prendevo con il C.te di Stazione, mi ha fatto parecchie riservate, dirette anche al C.te di Compagnia. Quando mi dava la busta chiusa, io, senza leggere la mettevo al tritacarte in sua presenza. Non sono mai stato punito. Una volta ho fatto presente al C.te di Compagnia in visita al comando, se continuavo a ricevere le riservate denunciavo il C.te di Stazione ad un comm.to di P.S. per abuso d'ufficio o mobbing. Da quel giorno non ho più ricevuto riservate anche perchè ho chiesto ed ottenuto trasferimento ad altra sede per incompatibilità con il C.te di Stazione.
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
Re: Abrogata riservata personale
ariete17,
Io, in vita mia non ne ho avuta neanche una ma, per amore degli altri "familiari" fare 2 righe di lettera è metterla in area intranet non ci vuole chissà che cosa, pasta mettersi avanti al P.C. e scrivere ciò che si vuole e l'ordine è partito, mica ci vuole un romanzo da passare all'editore per una rilettura e poi la stampa?
ciao
Io, in vita mia non ne ho avuta neanche una ma, per amore degli altri "familiari" fare 2 righe di lettera è metterla in area intranet non ci vuole chissà che cosa, pasta mettersi avanti al P.C. e scrivere ciò che si vuole e l'ordine è partito, mica ci vuole un romanzo da passare all'editore per una rilettura e poi la stampa?
ciao
Re: Abrogata riservata personale
Carissimi colleghi,
Qualora la circolare fosse già stata codificata ufficialmente,gradirei un riferimento normativo per acquisire copia,o copia della stessa,grazie mille (caffè pagato per chi fosse così gentile da aiutarmi)!!!
Sundusk
Qualora la circolare fosse già stata codificata ufficialmente,gradirei un riferimento normativo per acquisire copia,o copia della stessa,grazie mille (caffè pagato per chi fosse così gentile da aiutarmi)!!!
Sundusk
Re: Abrogata riservata personale
per i colleghi CC.
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giusto per notizia, attualmente potete prendere spunto di quanto comunicato dal C.te della Legione CC Lazio con f. 557/2-2 COBAR del 09 luglio 2013.
Detta risposta a seguito del Verbale Cobar Lazio n. 53 del 13.05.2013 e Delibera n. 123 ad oggetto: Benessere del persone Riservata personale".
Leggetela perché è molto chiara sulla questione.
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giusto per notizia, attualmente potete prendere spunto di quanto comunicato dal C.te della Legione CC Lazio con f. 557/2-2 COBAR del 09 luglio 2013.
Detta risposta a seguito del Verbale Cobar Lazio n. 53 del 13.05.2013 e Delibera n. 123 ad oggetto: Benessere del persone Riservata personale".
Leggetela perché è molto chiara sulla questione.
Re: Abrogata riservata personale
panorama ricordati che chi appartiene ad altri amministrazioni/corpi non può accedere alla postazione della vs. Arma.panorama ha scritto:Da qualsiasi postazione del P.C. degli uffici CC. e da qualsiasi C.do Stazione CC. d'Italia si può leggere detto documento.
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
Re: Abrogata riservata personale
Quello reperibile sul portale è l'iter di rappresentanza militare che ha portato alla tardiva risposta da parte del comandante generale arma.risposta che non è stata ancora codificata,protocollata e pubblicata.ed è l'oggetto del mio interesse.
Re: Abrogata riservata personale
ricorso dichiarato inammissibile.
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Il CdS con il presente ricorso straordinario al PdR precisa:
1) - Sul punto la Sezione osserva che, secondo il consolidato giudizio giurisprudenziale del Consiglio di Stato, l’esortazione o l’invito a maggiore diligenza non è soggetto a impugnazione (ex multis, parere CdS, sez. II, n. 1446/2017), poiché, tra l’altro, atto di indirizzo nell’esercizio delle funzioni di comando, che non è interpretabile come surrettizia forma di rimprovero o di sanzione disciplinare atipica.
2) - L’attività di esortazione in questione, peraltro, non ha cagionato alcuna influenza negativa per il ricorrente, non avendo prodotto trascrizioni nella documentazione personale e matricolare dell’interessato.
- ) - Si ritiene, inoltre, che l’utilizzo della forma scritta abbia costituito per il Sottufficiale garanzia di oggettività e di trasparenza in ordine a circostanze di particolare significato, per le quali il superiore riteneva di dover semplicemente intervenire, senza dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201702685 - Public 2017-12-27 -
Numero 02685/2017 e data 22/12/2017 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 8 novembre 2017
NUMERO AFFARE 00547/2015
OGGETTO:
Ministero della difesa - Direzione Generale per il Personale Militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da L. B., avverso lettere "riservata personale" n. 115/2 del 10 maggio 2014 e comunicazione "esclusiva per il titolare" n. 115/2-2 del 19 giugno 2014;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 1269746 del 21/11/2014 con la quale il Ministero della difesa - Direzione Generale per il Personale Militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;
Premesso.
1. Con il ricorso straordinario in epigrafe, il ricorrente Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri impugnava la determinazione n. 397/4-2014 del 19 luglio 2014 con la quale il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Udine ha dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente in data 1 luglio 2014 avverso la lettera, classificata “riservata personale”, n. 115/2 del 10 giugno 2014 nonché la comunicazione “esclusiva per il titolare” n. 115/2-2 del 19 giugno 2014.
Il ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto dal proprio Comandante due lettere con le quali il superiore lo esortava a porre una maggiore e costante attenzione alle dinamiche che si sviluppavano nel territorio di competenza e alla corretta compilazione delle segnalazioni al fine di scongiurare il ripetersi di incresciosi e sgraditi comportamenti poco consoni alla figura di Comandante. Riceveva, inoltre, l’invito a non creare un inutile aggravio burocratico e a utilizzare espressioni più confacenti ai rapporti gerarchici.
Il ricorrente impugnava tali rilievi con ricorso gerarchico rivolto al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Udine che, con provvedimento n. 397/4-2014 del 19 luglio 2014, ne dichiarava l’inammissibilità.
Il militare con il ricorso in oggetto censura di essere stato destinatario di atipiche sanzioni di Corpo, irrogate al di fuori del rispetto della norme sul procedimento disciplinare; eccepisce la carenza di istruttoria e il difetto di motivazione del rigetto del ricorso gerarchico e chiede che venga dichiarata l’illegittimità e che si proceda all’annullamento di suddette sanzioni.
2. L’Amministrazione riferente eccepisce l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
Considerato.
1. La Sezione osserva che l’iter logico-motivazionale seguito ai fini della decisione adottata dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Udine evidenzia puntualmente le ragioni per cui la richiesta non poteva trovare accoglimento. La predetta autorità gerarchica, infatti, accertava che le risultanze istruttorie attestavano la veridicità degli accadimenti e verificava il corretto ed equilibrato esercizio delle funzioni di comando esercitate dal Comandate della Compagnia Carabinieri di OMISSIS (UD), rilevando, fra l’altro, che le due lettere in esame erano state originate da spirito e fine esortativi, al fine di meglio orientare l’espletamento dei compiti istituzionali, senza avere caratteristica o intendimento sanzionatorio.
Sul punto la Sezione osserva che, secondo il consolidato giudizio giurisprudenziale del Consiglio di Stato, l’esortazione o l’invito a maggiore diligenza non è soggetto a impugnazione (ex multis, parere CdS, sez. II, n. 1446/2017), poiché, tra l’altro, atto di indirizzo nell’esercizio delle funzioni di comando, che non è interpretabile come surrettizia forma di rimprovero o di sanzione disciplinare atipica.
L’attività di esortazione in questione, peraltro, non ha cagionato alcuna influenza negativa per il ricorrente, non avendo prodotto trascrizioni nella documentazione personale e matricolare dell’interessato. Si ritiene, inoltre, che l’utilizzo della forma scritta abbia costituito per il Sottufficiale garanzia di oggettività e di trasparenza in ordine a circostanze di particolare significato, per le quali il superiore riteneva di dover semplicemente intervenire, senza dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.
2. Per le suesposte ragioni il ricorso risulta inammissibile.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Paolo Tronca Gerardo Mastrandrea
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
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Il CdS con il presente ricorso straordinario al PdR precisa:
1) - Sul punto la Sezione osserva che, secondo il consolidato giudizio giurisprudenziale del Consiglio di Stato, l’esortazione o l’invito a maggiore diligenza non è soggetto a impugnazione (ex multis, parere CdS, sez. II, n. 1446/2017), poiché, tra l’altro, atto di indirizzo nell’esercizio delle funzioni di comando, che non è interpretabile come surrettizia forma di rimprovero o di sanzione disciplinare atipica.
2) - L’attività di esortazione in questione, peraltro, non ha cagionato alcuna influenza negativa per il ricorrente, non avendo prodotto trascrizioni nella documentazione personale e matricolare dell’interessato.
- ) - Si ritiene, inoltre, che l’utilizzo della forma scritta abbia costituito per il Sottufficiale garanzia di oggettività e di trasparenza in ordine a circostanze di particolare significato, per le quali il superiore riteneva di dover semplicemente intervenire, senza dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201702685 - Public 2017-12-27 -
Numero 02685/2017 e data 22/12/2017 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 8 novembre 2017
NUMERO AFFARE 00547/2015
OGGETTO:
Ministero della difesa - Direzione Generale per il Personale Militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da L. B., avverso lettere "riservata personale" n. 115/2 del 10 maggio 2014 e comunicazione "esclusiva per il titolare" n. 115/2-2 del 19 giugno 2014;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 1269746 del 21/11/2014 con la quale il Ministero della difesa - Direzione Generale per il Personale Militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;
Premesso.
1. Con il ricorso straordinario in epigrafe, il ricorrente Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri impugnava la determinazione n. 397/4-2014 del 19 luglio 2014 con la quale il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Udine ha dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente in data 1 luglio 2014 avverso la lettera, classificata “riservata personale”, n. 115/2 del 10 giugno 2014 nonché la comunicazione “esclusiva per il titolare” n. 115/2-2 del 19 giugno 2014.
Il ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto dal proprio Comandante due lettere con le quali il superiore lo esortava a porre una maggiore e costante attenzione alle dinamiche che si sviluppavano nel territorio di competenza e alla corretta compilazione delle segnalazioni al fine di scongiurare il ripetersi di incresciosi e sgraditi comportamenti poco consoni alla figura di Comandante. Riceveva, inoltre, l’invito a non creare un inutile aggravio burocratico e a utilizzare espressioni più confacenti ai rapporti gerarchici.
Il ricorrente impugnava tali rilievi con ricorso gerarchico rivolto al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Udine che, con provvedimento n. 397/4-2014 del 19 luglio 2014, ne dichiarava l’inammissibilità.
Il militare con il ricorso in oggetto censura di essere stato destinatario di atipiche sanzioni di Corpo, irrogate al di fuori del rispetto della norme sul procedimento disciplinare; eccepisce la carenza di istruttoria e il difetto di motivazione del rigetto del ricorso gerarchico e chiede che venga dichiarata l’illegittimità e che si proceda all’annullamento di suddette sanzioni.
2. L’Amministrazione riferente eccepisce l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
Considerato.
1. La Sezione osserva che l’iter logico-motivazionale seguito ai fini della decisione adottata dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Udine evidenzia puntualmente le ragioni per cui la richiesta non poteva trovare accoglimento. La predetta autorità gerarchica, infatti, accertava che le risultanze istruttorie attestavano la veridicità degli accadimenti e verificava il corretto ed equilibrato esercizio delle funzioni di comando esercitate dal Comandate della Compagnia Carabinieri di OMISSIS (UD), rilevando, fra l’altro, che le due lettere in esame erano state originate da spirito e fine esortativi, al fine di meglio orientare l’espletamento dei compiti istituzionali, senza avere caratteristica o intendimento sanzionatorio.
Sul punto la Sezione osserva che, secondo il consolidato giudizio giurisprudenziale del Consiglio di Stato, l’esortazione o l’invito a maggiore diligenza non è soggetto a impugnazione (ex multis, parere CdS, sez. II, n. 1446/2017), poiché, tra l’altro, atto di indirizzo nell’esercizio delle funzioni di comando, che non è interpretabile come surrettizia forma di rimprovero o di sanzione disciplinare atipica.
L’attività di esortazione in questione, peraltro, non ha cagionato alcuna influenza negativa per il ricorrente, non avendo prodotto trascrizioni nella documentazione personale e matricolare dell’interessato. Si ritiene, inoltre, che l’utilizzo della forma scritta abbia costituito per il Sottufficiale garanzia di oggettività e di trasparenza in ordine a circostanze di particolare significato, per le quali il superiore riteneva di dover semplicemente intervenire, senza dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.
2. Per le suesposte ragioni il ricorso risulta inammissibile.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Paolo Tronca Gerardo Mastrandrea
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
Re: Abrogata riservata personale
per i colleghi CC.
Allego circolare del CGA 2015 relativa alla riservata personale.
Allego circolare del CGA 2015 relativa alla riservata personale.
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