reversibilità
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reversibilità
Messaggio da giuseppe.p »
in caso di morte a quanto ammonta l'assegno alla coniuge. da premettere che non ha mai svolto attività lavorativa. grazie
Re: reversibilità
===========================Dobbiamo fare una colletta...eheeee...!!!==============================pietro17 ha scritto:Se non ricordo male è pari sl 60% dell'ultima busta paga se non ci sono altri famigliari (figli) a carico. In quest'ultimo caso la percentuale aumenta.
Saluti a tutti.
ATTENZIONE!
I contenuti informativi presenti in questa pagina sono in corso di aggiornamento.
Pensione di reversibilità di pensionato (diretta): nel caso in cui il dante causa era già titolare di pensione.
Pensione di reversibilità di assicurato (indiretta): nel caso in cui il dante causa non era già titolare di pensione, ma possedeva i requisiti di legge per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità
Cosa fornisce la prestazione
La pensione mensile erogata dall’Ente
Chi ha diritto alla prestazione
I componenti del nucleo familiare del dante causa così come individuati dalla normativa di riferimento
I beneficiari:
1. il coniuge;
il coniuge separato, purché il dante causa risulti iscritto all’Ente prima della sentenza di separazione; se il coniuge è separato con “addebito” (cioè per colpa), solo se è titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto;
il coniuge divorziato, se è titolare di assegno di divorzio e non ha contratto nuovo matrimonio, purché il dante causa risulti iscritto all’Ente prima della sentenza di divorzio.
Nel caso in cui il coniuge deceduto abbia contratto un nuovo matrimonio, la percentuale di ripartizione dell’
unica quota
di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato è stabilita dall’autorità giudiziaria con motivata sentenza su istanza delle parti interessate. In caso di morte di uno dei due coniugi titolari della pensione di reversibilità, al coniuge sopravvissuto viene attribuita la quota intera.
In caso di nuove nozze, il coniuge perde il diritto alla pensione di reversibilità e allo stesso viene liquidata, una tantum, una somma pari a 26 volte l’importo della pensione percepita alla data del nuovo matrimonio.
2. i figli
(legittimi, legittimati, adottivi, naturali, legalmente riconosciuti):
minori di 18 anni;
studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore deceduto e che non svolgono attività lavorativa;
studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e, comunque, non oltre i 26 anni, a carico del genitore deceduto e che non svolgono attività lavorativa;
inabili di qualunque età a carico del genitore deceduto.
3. i nipoti, che la Corte Costituzionale ha equiparato ai figli legittimati includendoli tra i destinatari della pensione di reversibilità, purché di età inferiore ai 18 anni e a carico del dante causa, anche se non formalmente affidati allo stesso.
4. i genitori(in mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti):
con almeno 65 anni di età;
non siano titolari di pensione diretta o indiretta;
a carico del dante causa al momento del decesso.
5. i fratelli celibi e le sorelle nubili (in mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori):
inabili al lavoro;
a carico del lavoratore defunto;
La condizione “a carico” si configura come uno stato di bisogno determinato dalla non autosufficienza economica e dal mantenimento abituale da parte del dante causa quando il superstite percepisce un reddito non superiore all’importo del trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%.
Come si ottiene la prestazione
E’ necessaria la domanda di pensione. La domanda, può essere presentata agli Uffici centrali o periferici dell’Ente, sia direttamente sia tramite Patronato, ovvero on line collegandosi direttamente al sito. Alla domanda deve essere allegata la seguente
documentazione:
certificato di morte (autocertificazione)
certificato di matrimonio (autocertificazione)
stato di famiglia alla data del decesso (autocertificazione)
dichiarazione di non avvenuta pronuncia di sentenza di separazione con addebito e di non avvenuto nuovo matrimonio
dichiarazione sul diritto alle detrazioni d’imposta
dichiarazione reddituale
modalità di pagamento
Inoltre:
nel caso di pensione di reversibilità indiretta di assicurato, dichiarazione del datore di lavoro relativamente all’attività lavorativa del dante causa degli ultimi due anni;
nel caso di domanda di pensione di reversibilità presentata dal coniuge legalmente separato con addebito, copia della sentenza di separazione legale;
nel caso di domanda di pensione di reversibilità presentata dal coniuge divorziato, copia della sentenza di divorzio. Nel caso esista anche un coniuge superstite, il coniuge divorziato deve rivolgersi all’autorità giudiziaria per la determinazione della percentuale di ripartizione dell’i mporto di pensione;
nel caso di figli studenti, certificato di frequenza scolastica o universitaria;
nel caso di figli maggiorenni studenti o inabili di qualsiasi età, di nipoti, di genitori di fratelli celibi o sorelle nubili, dichiarazione reddituale per la verifica della condizione “a carico”;
I moduli per la domanda di pensione e per le dichiarazioni da allegare sono reperibili nella sezione MODULISTICA.
Decorrenza
La pensione di reversibilità decorre dal mese successivo alla data del decesso del pensionato o dell’assicurato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di pensione.
Le quote di pensione spettanti ai superstiti
Coniuge e figli Percentuale
coniuge senza figli 60%
coniuge con un figlio 80%
coniuge con due o più figli 100%
Figli senza coniuge (*) Percentuale
un
figlio 70%
due figli 80%
tre o più figli 100%
(*) ai nipoti spettano le stesse quote dei figli
Genitori Percentuale
un genitore 15%
entrambi i genitori 30%
Fratelli celibi e sorelle nubili Percentuale
un fratello/sorella
due fratelli/sorelle
tre fratelli/sorelle
(15% per ogni fratello/sorella sino al massimo del 100%)
15%
30%
45%
Riduzione dell’assegno
La pensione di reversibilità è soggetta a riduzione in presenza di redditi del beneficiario, ad esclusione dei casi in cui il nucleo familiare comprende i figli di minore età, studenti o inabili.
Reddito Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (=13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio) 25 per cento
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (=13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio) 40 per cento
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (=13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio) 50 per cento
Indennità una tantum
Nell’ipotesi in cui l’assicurato sia deceduto senza che si siano maturati i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta, ai superstiti spetta una indennità una tantum.
Nel sistema contributivo, l’indennità è pari all’importo mensile dell’assegno sociale moltiplicato per il numero degli anni di contribuzione accreditati. Nel sistema retributivo l'indennità è liquidata in proporzione all'entità dei contributi versati, purché nel quinquennio precedente la data della morte, risulti versato almeno un anno di contributi.
Re: reversibilità
Il Ministero dell’Interno ha proposto un ricorso per la interpretazione della sentenza.
1) - Espone il ricorrente che ha necessità di accertare l’esatta statuizione contenuta nella sentenza n. 457/2014, depositata il 6.3.2014, in quanto “ (…) il contenuto genera obiettive incertezze tali da rendere impossibile la corretta esecuzione della decisione “ per l’esatta individuazione dell’avente diritto al trattamento privilegiato di reversibilità alla pensione privilegiata.
2) - Sotto tale profilo, è evidente che occorre fare riferimento alla Sig.ra G., vedova di F. C., per il periodo dalla morte del dante causa ( 18.3.1985 ) e sino alla morte della stessa ( 8.6.2009 ), cui subentrano, nella titolarità degli emolumenti, le odierne eredi F. D. e F. M..
Per completezza leggete qui sotto.
--------------------------------------------------------------------------------------------
PUGLIA SENTENZA 307 20/05/2015
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PUGLIA SENTENZA 307 2015 PENSIONI 20/05/2015
Sent. 307/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
( art. 5 L. 205/2000 )
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso, iscritto al n. 32078 del registro di segreteria, proposto dal Ministero dell’Interno
per la interpretazione
della sentenza n. 457/2014 della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, depositata in data 6.3.2014;
Udito alla pubblica udienza del 30 aprile 2014 l’avv. Danilo Lorenzo, F. D. e F. M.;
Visto il ricorso per interpretazione, ritualmente notificato alle Sigg.re F. M. e F. D.;
Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa;
Considerato in
FATTO e DIRITTO
Espone il ricorrente che ha necessità di accertare l’esatta statuizione contenuta nella sentenza n. 457/2014, depositata il 6.3.2014, in quanto “ (…) il contenuto genera obiettive incertezze tali da rendere impossibile la corretta esecuzione della decisione “ per l’esatta individuazione dell’avente diritto al trattamento privilegiato di reversibilità alla pensione privilegiata .
Nel senso di correggere la sentenza, precisando la decorrenza “ dalla data dell’istanza del 4 dicembre 2000 “ è, dunque, il ricorso per correzione di errore materiale.
Si sono costituite in giudizio le Sigg.re F. D. e F. M., depositando alla odierna udienza una memoria difensiva, nella quale si rappresenta che il soggetto avente diritto alla pensione privilegiata di reversibilità deve essere individuato nella Sig.ra G. M., vedova di F. C., che si sono costituite nell’originario giudizio nella loro qualità di eredi di G. M..
Come è noto, il giudizio di interpretazione delle decisioni della Corte dei Conti è previsto dall’art. 78 T.U. 1244/1934 e dall’art. 25 reg. proc. 1038/1933 ed è attivabile in presenza di una sentenza su cui sorga “ questione di interpretazione “: vale a dire, allorquando sussista una obiettiva esigenza di stabilire quale sia l’effettivo contenuto della sentenza su cui sussista incertezza.
Si tratta di un istituto tipico del giudizi innanzi alla Corte dei conti, che non trova eguali in altri ordinamenti processuali, mancando, invero, norme sulla interpretazione delle sentenze pronunciate dal giudice civile.
La giurisprudenza della Corte dei conti ha statuito che il giudizio di interpretazione è ammissibile unicamente in presenza di una pronuncia definitiva che genera obiettive incertezze, sì da rendere impossibile la corretta esecuzione della statuizione, e non quando attiene a profili di impugnativa surrettiziamente introdotti ( cfr. SS.RR. 15.5.1995, n. 19/A ).
Esso, quindi, non concerne il controllo critico, che può farsi sulla validità dell’atto ai fini della sua impugnazione, ma attiene alla determinazione del contenuto precettivo della sentenza ai fini della sua esecuzione, che si fa in via amministrativa.
La funzione di questo giudizio, dunque, risiede, ed è limitata, alla ricerca , alla identificazione e alla conseguente dichiarazione di quella effettiva statuizione che il giudice ha emesso con la sentenza da interpretare, quale può rilevarsi dai fatti accertati e riferiti e dalle considerazioni in proposito svolte nella parte motiva, senza che si possa far luogo ad un nuovo esame ed a una nuova valutazione di quei fatti, e , meno ancora, di elementi diversi desumibili aliunde ( cfr.: Sez. I, 17.9.1964 n. 30675; Sez. III p.g. 13.7.1964 n. 53131 e 17.1.1972 n. 60308; Sez. I, 15.7.1965 n. 60865 ).
Ciò premesso, deve il Giudicante limitarsi alla ricerca e alla interpretazione della volontà contenuta nella sentenza sottoposta al giudizio, quale emerge dai fatti accertati e dalle considerazioni svolte nella parte motiva, esclusa ogni valutazione ex novo delle risultanze acquisite, poste a base della sentenza in questione.
Sotto tale profilo, è evidente che occorre fare riferimento alla Sig.ra G., vedova di F. C., per il periodo dalla morte del dante causa ( 18.3.1985 ) e sino alla morte della stessa ( 8.6.2009 ), cui subentrano, nella titolarità degli emolumenti, le odierne eredi F. D. e F. M..
Il ricorso va, dunque, accolto e, per lo effetto, la sentenza n. 457/2014, depositata il 3.6.2014, deve essere interpretata, nei sensi di cui sopra.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della natura del giudizio in questione.
P.Q.M.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, in composizione monocratica,
ACCOGLIE
Il ricorso n° 32078, nei sensi in motivazione.
Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del trenta aprile duemilaquindici.
IL GIUDICE
F.to ( V. Raeli )
Depositata in Segreteria il 20/05/2015
Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)
1) - Espone il ricorrente che ha necessità di accertare l’esatta statuizione contenuta nella sentenza n. 457/2014, depositata il 6.3.2014, in quanto “ (…) il contenuto genera obiettive incertezze tali da rendere impossibile la corretta esecuzione della decisione “ per l’esatta individuazione dell’avente diritto al trattamento privilegiato di reversibilità alla pensione privilegiata.
2) - Sotto tale profilo, è evidente che occorre fare riferimento alla Sig.ra G., vedova di F. C., per il periodo dalla morte del dante causa ( 18.3.1985 ) e sino alla morte della stessa ( 8.6.2009 ), cui subentrano, nella titolarità degli emolumenti, le odierne eredi F. D. e F. M..
Per completezza leggete qui sotto.
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PUGLIA SENTENZA 307 20/05/2015
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PUGLIA SENTENZA 307 2015 PENSIONI 20/05/2015
Sent. 307/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
( art. 5 L. 205/2000 )
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso, iscritto al n. 32078 del registro di segreteria, proposto dal Ministero dell’Interno
per la interpretazione
della sentenza n. 457/2014 della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, depositata in data 6.3.2014;
Udito alla pubblica udienza del 30 aprile 2014 l’avv. Danilo Lorenzo, F. D. e F. M.;
Visto il ricorso per interpretazione, ritualmente notificato alle Sigg.re F. M. e F. D.;
Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa;
Considerato in
FATTO e DIRITTO
Espone il ricorrente che ha necessità di accertare l’esatta statuizione contenuta nella sentenza n. 457/2014, depositata il 6.3.2014, in quanto “ (…) il contenuto genera obiettive incertezze tali da rendere impossibile la corretta esecuzione della decisione “ per l’esatta individuazione dell’avente diritto al trattamento privilegiato di reversibilità alla pensione privilegiata .
Nel senso di correggere la sentenza, precisando la decorrenza “ dalla data dell’istanza del 4 dicembre 2000 “ è, dunque, il ricorso per correzione di errore materiale.
Si sono costituite in giudizio le Sigg.re F. D. e F. M., depositando alla odierna udienza una memoria difensiva, nella quale si rappresenta che il soggetto avente diritto alla pensione privilegiata di reversibilità deve essere individuato nella Sig.ra G. M., vedova di F. C., che si sono costituite nell’originario giudizio nella loro qualità di eredi di G. M..
Come è noto, il giudizio di interpretazione delle decisioni della Corte dei Conti è previsto dall’art. 78 T.U. 1244/1934 e dall’art. 25 reg. proc. 1038/1933 ed è attivabile in presenza di una sentenza su cui sorga “ questione di interpretazione “: vale a dire, allorquando sussista una obiettiva esigenza di stabilire quale sia l’effettivo contenuto della sentenza su cui sussista incertezza.
Si tratta di un istituto tipico del giudizi innanzi alla Corte dei conti, che non trova eguali in altri ordinamenti processuali, mancando, invero, norme sulla interpretazione delle sentenze pronunciate dal giudice civile.
La giurisprudenza della Corte dei conti ha statuito che il giudizio di interpretazione è ammissibile unicamente in presenza di una pronuncia definitiva che genera obiettive incertezze, sì da rendere impossibile la corretta esecuzione della statuizione, e non quando attiene a profili di impugnativa surrettiziamente introdotti ( cfr. SS.RR. 15.5.1995, n. 19/A ).
Esso, quindi, non concerne il controllo critico, che può farsi sulla validità dell’atto ai fini della sua impugnazione, ma attiene alla determinazione del contenuto precettivo della sentenza ai fini della sua esecuzione, che si fa in via amministrativa.
La funzione di questo giudizio, dunque, risiede, ed è limitata, alla ricerca , alla identificazione e alla conseguente dichiarazione di quella effettiva statuizione che il giudice ha emesso con la sentenza da interpretare, quale può rilevarsi dai fatti accertati e riferiti e dalle considerazioni in proposito svolte nella parte motiva, senza che si possa far luogo ad un nuovo esame ed a una nuova valutazione di quei fatti, e , meno ancora, di elementi diversi desumibili aliunde ( cfr.: Sez. I, 17.9.1964 n. 30675; Sez. III p.g. 13.7.1964 n. 53131 e 17.1.1972 n. 60308; Sez. I, 15.7.1965 n. 60865 ).
Ciò premesso, deve il Giudicante limitarsi alla ricerca e alla interpretazione della volontà contenuta nella sentenza sottoposta al giudizio, quale emerge dai fatti accertati e dalle considerazioni svolte nella parte motiva, esclusa ogni valutazione ex novo delle risultanze acquisite, poste a base della sentenza in questione.
Sotto tale profilo, è evidente che occorre fare riferimento alla Sig.ra G., vedova di F. C., per il periodo dalla morte del dante causa ( 18.3.1985 ) e sino alla morte della stessa ( 8.6.2009 ), cui subentrano, nella titolarità degli emolumenti, le odierne eredi F. D. e F. M..
Il ricorso va, dunque, accolto e, per lo effetto, la sentenza n. 457/2014, depositata il 3.6.2014, deve essere interpretata, nei sensi di cui sopra.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della natura del giudizio in questione.
P.Q.M.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, in composizione monocratica,
ACCOGLIE
Il ricorso n° 32078, nei sensi in motivazione.
Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del trenta aprile duemilaquindici.
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