praticamente ancora siamo in alto mare, le risposte sono sempre le stesse " non so, stiamo valutando, ci stiamo aggiornando" certo è che questo blocco di stipendi, indicizazioni delle pensioni, ecc eec sta facendo più danni della (bomba atomica) si passa la palla a dx e sx ma senza un dato di fatto.
salvo 63
Benefici previsti daGLI ARTT.117 E 120 r.d.N.3458/1928
Re: Benefici previsti daGLI ARTT.117 E 120 r.d.N.3458/1928
DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66
(GU n.106 del 8-5-2010 - Suppl. Ordinario n. 84 )
Art. 1801
Scatti per invalidita' di servizio
1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha
ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per
infermita' ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio
stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al:
a) 2,50 per cento dello stipendio per infermita' dalla I alla VI
categoria;
b) 1,25 per cento dello stipendio per infermita' dalla VII alla VIII
categoria.
Da nessuna parte si evince che tali benefici non possano essere concessi, certo, nella circolare che "riassegnava" l'assegno funzionale e le altre indennittà, tale beneficio non è stato contemplato.La legge su citata parla chiaro e dovrebbero trovare chissà quale escamotage per non concederlo.(E pensare che la mia causa di servizio presentata nel 2001 è stata definita a fine 2012 con verbale CDV 2009)...Aspettiamo le decisioni di merito e poi si vedrà che fare...(certamente non accetterò che una dormiente amministrazione dopo 11 anni anni mi faccia perdere quanto la legge prevede.)
(GU n.106 del 8-5-2010 - Suppl. Ordinario n. 84 )
Art. 1801
Scatti per invalidita' di servizio
1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha
ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per
infermita' ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio
stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al:
a) 2,50 per cento dello stipendio per infermita' dalla I alla VI
categoria;
b) 1,25 per cento dello stipendio per infermita' dalla VII alla VIII
categoria.
Da nessuna parte si evince che tali benefici non possano essere concessi, certo, nella circolare che "riassegnava" l'assegno funzionale e le altre indennittà, tale beneficio non è stato contemplato.La legge su citata parla chiaro e dovrebbero trovare chissà quale escamotage per non concederlo.(E pensare che la mia causa di servizio presentata nel 2001 è stata definita a fine 2012 con verbale CDV 2009)...Aspettiamo le decisioni di merito e poi si vedrà che fare...(certamente non accetterò che una dormiente amministrazione dopo 11 anni anni mi faccia perdere quanto la legge prevede.)
Re: Benefici previsti daGLI ARTT.117 E 120 r.d.N.3458/1928
e poi mi vien da pensare...se tale beneficio rientrava tra le indennità soggette a blocco delle retribuzioni...perchè non hanno erogato l'una tantum?
Re: Benefici previsti daGLI ARTT.117 E 120 r.d.N.3458/1928
Ricorso perso in quanto il 12/11/2003 è stato posto in congedo per superamento periodo MAX di aspettativa e l'aggravamento è stato riconosciuto il 20/11/2003.
------------------------------------------------------------------------------
1) - aggravamento della causa di servizio, riconosciuta, per cumulo, dalla CMO di La Spezia in data 20 novembre 2003.
2) - L’amministrazione ...... ha respinto la richiesta in considerazione del fatto che al predetto è stata riconosciuta la infermità ........... dopo il suo collocamento in congedo.
3) - Infatti, lo stesso, in quella data, è stato collocato in congedo perché il giorno 12 novembre 2003 aveva superato il periodo massimo di aspettativa.
4) - il Consiglio di Stato, in sede consultiva, si è espresso nel senso che l’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio ed iscritta a categoria consente gli incrementi stipendiali, anche nel caso in cui tale infermità sia riconosciuta dopo il transito in congedo (Cons. St., Sez. I, parere 1399 del 2009).
5) - Di contrario avviso si è espresso il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, che, invero, ha ritenuto come tale beneficio possa essere attribuito al dipendente solo nel caso in cui il riconoscimento dell’infermità e la sua iscrizione a categoria siano avvenuti in costanza di servizio, essendo insufficiente che l’infermità sia stata contratta in servizio ( Cons. St., sez. IV, nn. 1502/2012 e 3591/2010).
6) - Ritiene il Collegio di dover aderire a tale secondo orientamento interpretativo anche in relazione al dato testuale degli artt. 117 e 120 del Regio Decreto citato che, con riferimento al personale congedato, concedeva tale beneficio nel solo caso di richiamo in servizio.
7) - nel caso di specie il ricorrente è stato posto in congedo formalmente il 20 novembre 2003, avendo maturato il periodo massimo di aspettativa in data 12 novembre 2003.
8) - Quindi, il predetto da tale ultima data non era più in attività di servizio, atteso che l’ulteriore periodo temporale, sino al 20 novembre 2003, deve considerarsi prestato quale funzionario di fatto e, conseguentemente, lo stesso non può essere considerato “in costanza di rapporto di impiego”.
N.B.: rileggi i punti n. 7 e 8.
-----------------------------------------------------------------
SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201803698, - Public 2018-04-03 -
Pubblicato il 03/04/2018
N. 03698/2018 REG. PROV. COLL.
N. 11673/2004 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11673 del 2004, proposto da:
D.. Pasquale, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;
contro
Ministero della Difesa, Stato Maggiore della Marina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Inpdap, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Pancari, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Beccaria, 29;
Inps, non costituito in giudizio;
Per la declaratoria
dell’attribuzione dei benefici stipendiali di cui agli artt. 117 e 120 del r.d. 3458/28 previsti per i militari invalidi di guerra e di servizio nell'ulteriore misura dell'1,25%.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore della Marina e di Inpdap ;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 2 febbraio 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Preliminarmente deve essere disposta la estromissione dal processo dell’INPS (subentrato all’INPAP), per difetto di legittimazione passiva, non afferendo, la questione oggetto di scrutinio, ad evenienze pensionistiche.
Nel merito.
La giurisdizione sulla controversia appartiene al giudice adito (Cons. St., sez. IV, n.7447/2010), attenendo ad aspetti connessi al rapporto di pubblico impiego.
Il ricorrente, Capo di seconda classe della Marina Militare, ha chiesto l’attribuzione dell’incremento economico previsto dall’allora vigente Regio Decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 in considerazione dell’aggravamento della causa di servizio, riconosciuta, per cumulo, dalla CMO di La Spezia in data 20 novembre 2003.
L’amministrazione resistente ha respinto la richiesta in considerazione del fatto che al predetto è stata riconosciuta la infermità ascritta alla 6° categoria dopo il suo collocamento in congedo.
Infatti, lo stesso, in quella data, è stato collocato in congedo perché il giorno 12 novembre 2003 aveva superato il periodo massimo di aspettativa.
Sul punto, invero, il Consiglio di Stato, in sede consultiva, si è espresso nel senso che l’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio ed iscritta a categoria consente gli incrementi stipendiali, anche nel caso in cui tale infermità sia riconosciuta dopo il transito in congedo (Cons. St., Sez. I, parere 1399 del 2009).
Di contrario avviso si è espresso il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, che, invero, ha ritenuto come tale beneficio possa essere attribuito al dipendente solo nel caso in cui il riconoscimento dell’infermità e la sua iscrizione a categoria siano avvenuti in costanza di servizio, essendo insufficiente che l’infermità sia stata contratta in servizio ( Cons. St., sez. IV, nn. 1502/2012 e 3591/2010).
Ritiene il Collegio di dover aderire a tale secondo orientamento interpretativo anche in relazione al dato testuale degli artt. 117 e 120 del Regio Decreto citato che, con riferimento al personale congedato, concedeva tale beneficio nel solo caso di richiamo in servizio.
Tale orientamento è stato poi ribadito nell’art. 1801 del D.L. 15 marzo 2010, n. 66, dopo che l’art. 70, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2008 ha, a far data dal 1° gennaio 2009, abrogato l’indicata norma, abrogazione confermata dall’art. 2268, comma 1, del D.Lgs. n. 66 cit..
Ora, nel caso di specie il ricorrente è stato posto in congedo formalmente il 20 novembre 2003, avendo maturato il periodo massimo di aspettativa in data 12 novembre 2003.
Quindi, il predetto da tale ultima data non era più in attività di servizio, atteso che l’ulteriore periodo temporale, sino al 20 novembre 2003, deve considerarsi prestato quale funzionario di fatto e, conseguentemente, lo stesso non può essere considerato “in costanza di rapporto di impiego”.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dell’INPS, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Carmine Volpe
IL SEGRETARIO
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1) - aggravamento della causa di servizio, riconosciuta, per cumulo, dalla CMO di La Spezia in data 20 novembre 2003.
2) - L’amministrazione ...... ha respinto la richiesta in considerazione del fatto che al predetto è stata riconosciuta la infermità ........... dopo il suo collocamento in congedo.
3) - Infatti, lo stesso, in quella data, è stato collocato in congedo perché il giorno 12 novembre 2003 aveva superato il periodo massimo di aspettativa.
4) - il Consiglio di Stato, in sede consultiva, si è espresso nel senso che l’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio ed iscritta a categoria consente gli incrementi stipendiali, anche nel caso in cui tale infermità sia riconosciuta dopo il transito in congedo (Cons. St., Sez. I, parere 1399 del 2009).
5) - Di contrario avviso si è espresso il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, che, invero, ha ritenuto come tale beneficio possa essere attribuito al dipendente solo nel caso in cui il riconoscimento dell’infermità e la sua iscrizione a categoria siano avvenuti in costanza di servizio, essendo insufficiente che l’infermità sia stata contratta in servizio ( Cons. St., sez. IV, nn. 1502/2012 e 3591/2010).
6) - Ritiene il Collegio di dover aderire a tale secondo orientamento interpretativo anche in relazione al dato testuale degli artt. 117 e 120 del Regio Decreto citato che, con riferimento al personale congedato, concedeva tale beneficio nel solo caso di richiamo in servizio.
7) - nel caso di specie il ricorrente è stato posto in congedo formalmente il 20 novembre 2003, avendo maturato il periodo massimo di aspettativa in data 12 novembre 2003.
8) - Quindi, il predetto da tale ultima data non era più in attività di servizio, atteso che l’ulteriore periodo temporale, sino al 20 novembre 2003, deve considerarsi prestato quale funzionario di fatto e, conseguentemente, lo stesso non può essere considerato “in costanza di rapporto di impiego”.
N.B.: rileggi i punti n. 7 e 8.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201803698, - Public 2018-04-03 -
Pubblicato il 03/04/2018
N. 03698/2018 REG. PROV. COLL.
N. 11673/2004 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11673 del 2004, proposto da:
D.. Pasquale, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;
contro
Ministero della Difesa, Stato Maggiore della Marina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Inpdap, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Pancari, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Beccaria, 29;
Inps, non costituito in giudizio;
Per la declaratoria
dell’attribuzione dei benefici stipendiali di cui agli artt. 117 e 120 del r.d. 3458/28 previsti per i militari invalidi di guerra e di servizio nell'ulteriore misura dell'1,25%.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore della Marina e di Inpdap ;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 2 febbraio 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Preliminarmente deve essere disposta la estromissione dal processo dell’INPS (subentrato all’INPAP), per difetto di legittimazione passiva, non afferendo, la questione oggetto di scrutinio, ad evenienze pensionistiche.
Nel merito.
La giurisdizione sulla controversia appartiene al giudice adito (Cons. St., sez. IV, n.7447/2010), attenendo ad aspetti connessi al rapporto di pubblico impiego.
Il ricorrente, Capo di seconda classe della Marina Militare, ha chiesto l’attribuzione dell’incremento economico previsto dall’allora vigente Regio Decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 in considerazione dell’aggravamento della causa di servizio, riconosciuta, per cumulo, dalla CMO di La Spezia in data 20 novembre 2003.
L’amministrazione resistente ha respinto la richiesta in considerazione del fatto che al predetto è stata riconosciuta la infermità ascritta alla 6° categoria dopo il suo collocamento in congedo.
Infatti, lo stesso, in quella data, è stato collocato in congedo perché il giorno 12 novembre 2003 aveva superato il periodo massimo di aspettativa.
Sul punto, invero, il Consiglio di Stato, in sede consultiva, si è espresso nel senso che l’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio ed iscritta a categoria consente gli incrementi stipendiali, anche nel caso in cui tale infermità sia riconosciuta dopo il transito in congedo (Cons. St., Sez. I, parere 1399 del 2009).
Di contrario avviso si è espresso il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, che, invero, ha ritenuto come tale beneficio possa essere attribuito al dipendente solo nel caso in cui il riconoscimento dell’infermità e la sua iscrizione a categoria siano avvenuti in costanza di servizio, essendo insufficiente che l’infermità sia stata contratta in servizio ( Cons. St., sez. IV, nn. 1502/2012 e 3591/2010).
Ritiene il Collegio di dover aderire a tale secondo orientamento interpretativo anche in relazione al dato testuale degli artt. 117 e 120 del Regio Decreto citato che, con riferimento al personale congedato, concedeva tale beneficio nel solo caso di richiamo in servizio.
Tale orientamento è stato poi ribadito nell’art. 1801 del D.L. 15 marzo 2010, n. 66, dopo che l’art. 70, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2008 ha, a far data dal 1° gennaio 2009, abrogato l’indicata norma, abrogazione confermata dall’art. 2268, comma 1, del D.Lgs. n. 66 cit..
Ora, nel caso di specie il ricorrente è stato posto in congedo formalmente il 20 novembre 2003, avendo maturato il periodo massimo di aspettativa in data 12 novembre 2003.
Quindi, il predetto da tale ultima data non era più in attività di servizio, atteso che l’ulteriore periodo temporale, sino al 20 novembre 2003, deve considerarsi prestato quale funzionario di fatto e, conseguentemente, lo stesso non può essere considerato “in costanza di rapporto di impiego”.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dell’INPS, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario
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L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Carmine Volpe
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