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pip

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Messaggio da pip »

Buonasera Roberto scusami se ti chiedo qualche informazione, considerando che sei esperto in materia, e che hai tante esperienze in risposte del genere. Premetto che sono attualmente in aspettativa speciale in attesa che il CVCS di Roma si esprima favorevolmente o no circa la mia richiesta di causa di servizio per infarto al miocardio con applicazione di stend che purtroppo ho patito nel luglio 2014, di cui la CMO competente mi ha dato una 5° cat. Tab A. Sono già preparato al peggio, nel senso che mi verrà rifiutata la causa di servizio, per cui considerando che ho maturato attualmente 26 anni e 6 mesi di servizio, non scarto l'ipotesi di un transito ai ruoli civili. Ma considerando per ipotesi, che rifiutassi tale opzione, vorrei sapere se l'invalidità civile ti viene considerata con la pensione di riforma totale o la devi chiedere a parte tramite un patronato.
Puntualizzo (che ero o sono non lo so) MC1, 5 anni riscattati, niente servizi particolari, come al solito ho avuto sempre la fortuna di fare sempre stazione. Ti ringrazio per la gentile risposta che mi vorrai dare. Ti saluto cordialmente. Un appartenente o ex all'Arma dei CC sfortunato che non è arrivato alla fine. Aspetto tuo riscontro.


luigino2010
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Re: Chiarimento

Messaggio da luigino2010 »

.....non esiste nessuna invalidità civile che puoi chiedere , se sarai riformato , in caso di rinuncia al lavoro civile ti sarà concessa la pensione di invalidità/inidoneità calcolata con gli anni di servizio maturati, non ce nessun altra invalidità civile da prendere. ciao
Sempreme064
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Re: Chiarimento

Messaggio da Sempreme064 »

formatevi meglio.. lui può chiedere entro 2 anni dalla riforma l'inabilità assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa e questo dopo la domanda lo decide la c.m.o.
una volta che sei civile puoi chiedere e fare qualsiasi domanda legge 104 accompagnamento invalidità civile etc etc.. sono due percorsi diversi.. Ciao
Sempreme064
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Re: Chiarimento

Messaggio da Sempreme064 »

Invalidità civile e inabilità INPS/INPDAP
E' possibile avere, contemporaneamente, un riconoscimento per invalidità civile e un altro per inabilità e invalidità lavorativa. In questo ultimo caso l'inabilità deve essere accertata dalle commissioni mediche degli enti previdenziali di appartenenza. Le prestazioni economiche concesse da parte degli enti previdenziali (nel caso ci siano i requisiti per il diritto) saranno cumulabili con le prestazioni erogate per invalidità civile solo per gli invalidi civili totali (100%), ciechi civili e sordi civili. In questo caso si ha diritto ai due riconoscimenti anche per la stessa causa invalidante; diversamente da quanto accade per le invalidità per causa di servizio, guerra e INAIL (confrontare con invalidità per causa de servizio e INAIL).

Per esempio: sono cumulabili, la pensione d'inabilità INPS o INPDAP con la pensione per invalidi civili, ciechi civili o sordi civili. I benefici concessi per invalidità civile saranno cumulabili, però, soltanto a condizione che si rientri nel limite di reddito previsto per la concessione della pensione agli invalidi civili totali, ciechi civili e sordi civili.
gino59
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Re: Chiarimento

Messaggio da gino59 »

marco064 ha scritto:Invalidità civile e inabilità INPS/INPDAP
E' possibile avere, contemporaneamente, un riconoscimento per invalidità civile e un altro per inabilità e invalidità lavorativa. In questo ultimo caso l'inabilità deve essere accertata dalle commissioni mediche degli enti previdenziali di appartenenza. Le prestazioni economiche concesse da parte degli enti previdenziali (nel caso ci siano i requisiti per il diritto) saranno cumulabili con le prestazioni erogate per invalidità civile solo per gli invalidi civili totali (100%), ciechi civili e sordi civili. In questo caso si ha diritto ai due riconoscimenti anche per la stessa causa invalidante; diversamente da quanto accade per le invalidità per causa di servizio, guerra e INAIL (confrontare con invalidità per causa de servizio e INAIL).

Per esempio: sono cumulabili, la pensione d'inabilità INPS o INPDAP con la pensione per invalidi civili, ciechi civili o sordi civili. I benefici concessi per invalidità civile saranno cumulabili, però, soltanto a condizione che si rientri nel limite di reddito previsto per la concessione della pensione agli invalidi civili totali, ciechi civili e sordi civili.
=======================Già che ci sei,scrivi la/e normativa/e==================Notte
Sempreme064
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Re: Chiarimento

Messaggio da Sempreme064 »

gino59 ha scritto:
marco064 ha scritto:Invalidità civile e inabilità INPS/INPDAP
E' possibile avere, contemporaneamente, un riconoscimento per invalidità civile e un altro per inabilità e invalidità lavorativa. In questo ultimo caso l'inabilità deve essere accertata dalle commissioni mediche degli enti previdenziali di appartenenza. Le prestazioni economiche concesse da parte degli enti previdenziali (nel caso ci siano i requisiti per il diritto) saranno cumulabili con le prestazioni erogate per invalidità civile solo per gli invalidi civili totali (100%), ciechi civili e sordi civili. In questo caso si ha diritto ai due riconoscimenti anche per la stessa causa invalidante; diversamente da quanto accade per le invalidità per causa di servizio, guerra e INAIL (confrontare con invalidità per causa de servizio e INAIL).

Per esempio: sono cumulabili, la pensione d'inabilità INPS o INPDAP con la pensione per invalidi civili, ciechi civili o sordi civili. I benefici concessi per invalidità civile saranno cumulabili, però, soltanto a condizione che si rientri nel limite di reddito previsto per la concessione della pensione agli invalidi civili totali, ciechi civili e sordi civili.
=======================Già che ci sei,scrivi la/e normativa/e==================Notte
Gino vuoi farmi studiare? hehehehe
La pensione di invalidità civile e' cumulabile con:
le pensioni erogate a qualsiasi titolo dall'INPS, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti (art. 12, Legge 412/1991) Buona giornata aspettiamo Lunedì..
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pietro17
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Re: Chiarimento

Messaggio da pietro17 »

Hai ragione Marco, aspettiamo lunedi, cosi scopriremo COME E QUANDO lo prenderemo. DOVE, già lo sappiamo.
Ahahahahah

Saluti a tutti.
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Re: Chiarimento

Messaggio da Sempreme064 »

pietro17 ha scritto:Hai ragione Marco, aspettiamo lunedi, cosi scopriremo COME E QUANDO lo prenderemo. DOVE, già lo sappiamo.
Ahahahahah

Saluti a tutti.
hahahahaha Pietro ormai siamo esperti.. secondo me metteranno un tetto sugli arretrati e poi chi prende di più chi ha una pensione più alta sul tetto 3-4-5- volte la minima "non tette" avrà una indicizzazione minore sulla pensione.. vedremo Lunedì.. i ricorsi sono già pronti per chi ha un tetto più alto "non tette" .. ciao saluti a tutti..
luigino2010
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Re: Chiarimento

Messaggio da luigino2010 »

......la patologia che ha portato all' inidoneità assoluta giudicata già dalla CMO non può essere giudicata da un altra commissione civile, in poche parole l'infermità già giudicata e già oggetto di pensione non può essere giudicata e pagata due volte. (possono coesistere se non derivano dalla stessa infermità, altrimenti esiste il diritto di opzione, art. 12, Legge 412/91). Al contrario ci sono degli accessori economici giudicati dalla commissione civile per esempio l'assegno di incollocabilità, ma in questo caso il dipendente deve percepire la pensione privilegiata è può avanzare istanza per il suddetto assegno.

....atteso che chiunque può dire la sua , stiamo attenti a non scrivere cose false per non ingannare i colleghi già in difficoltà. Saluti a tutti
gino59
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Re: Chiarimento

Messaggio da gino59 »

marco064 ha scritto:
gino59 ha scritto:
marco064 ha scritto:Invalidità civile e inabilità INPS/INPDAP
E' possibile avere, contemporaneamente, un riconoscimento per invalidità civile e un altro per inabilità e invalidità lavorativa. In questo ultimo caso l'inabilità deve essere accertata dalle commissioni mediche degli enti previdenziali di appartenenza. Le prestazioni economiche concesse da parte degli enti previdenziali (nel caso ci siano i requisiti per il diritto) saranno cumulabili con le prestazioni erogate per invalidità civile solo per gli invalidi civili totali (100%), ciechi civili e sordi civili. In questo caso si ha diritto ai due riconoscimenti anche per la stessa causa invalidante; diversamente da quanto accade per le invalidità per causa di servizio, guerra e INAIL (confrontare con invalidità per causa de servizio e INAIL).

Per esempio: sono cumulabili, la pensione d'inabilità INPS o INPDAP con la pensione per invalidi civili, ciechi civili o sordi civili. I benefici concessi per invalidità civile saranno cumulabili, però, soltanto a condizione che si rientri nel limite di reddito previsto per la concessione della pensione agli invalidi civili totali, ciechi civili e sordi civili.
=======================Già che ci sei,scrivi la/e normativa/e==================Notte
Gino vuoi farmi studiare? hehehehe
La pensione di invalidità civile e' cumulabile con:
le pensioni erogate a qualsiasi titolo dall'INPS, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti (art. 12, Legge 412/1991) Buona giornata aspettiamo Lunedì..
===========================
Art. 12 LEGGE 412/91
(Requisiti reddituali delle prestazioni ai minorati civili).
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
dopo le parole " dal Ministero dell'interno " sono inserite le
seguenti: " con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai
sordomuti e agli invalidi totali ".
2. All'articolo 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dopo il
comma 1 e' inserito il seguente:
" 1-bis. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai cittadini che
abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i minorati
civili erogate dal Ministero dell'interno alla data del 1› gennaio
1992".
3. Con effetto dal 1› gennaio 1992, ai fini dell'accertamento della
condizione reddituale per la concessione delle pensioni assistenziali
agli invalidi civili, con esclusione dei ciechi, dei sordomuti e
degli invalidi totali, da parte del Ministero dell'intero, si applica
il limite di reddito individuale stabilito per la concessione della
pensione sociale da parte dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS).
4. Per i titolari delle prestazioni di cui al comma 3, gia' in
godimento al 1 gennaio 1992, ed in possesso di redditi superiori ai
limiti stabiliti nel medesimo comma, non opera, finche' permane tale
condizione, il relativo meccanismo di perequazione automatica delle
prestazioni.
pinot
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Re: Chiarimento

Messaggio da pinot »

Sempreme064
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Re: Chiarimento

Messaggio da Sempreme064 »

luigino2010 ha scritto:......la patologia che ha portato all' inidoneità assoluta giudicata già dalla CMO non può essere giudicata da un altra commissione civile, in poche parole l'infermità già giudicata e già oggetto di pensione non può essere giudicata e pagata due volte. (possono coesistere se non derivano dalla stessa infermità, altrimenti esiste il diritto di opzione, art. 12, Legge 412/91). Al contrario ci sono degli accessori economici giudicati dalla commissione civile per esempio l'assegno di incollocabilità, ma in questo caso il dipendente deve percepire la pensione privilegiata è può avanzare istanza per il suddetto assegno.

....atteso che chiunque può dire la sua , stiamo attenti a non scrivere cose false per non ingannare i colleghi già in difficoltà. Saluti a tutti
stai attento tu a scrivere non io heheheheh ... io mica parlavo della riforma per patologia di causa o meno di servizio.. io mi riferivo a una patologia emergente.. e poi ho i miei dubbi non possa essere riconosciuta l'invalidità civile per una patologia che ha giudicato la c.m.o. l'inidoneità assoluta.. penso che valga solo per la inabilità a svolgere qualsiasi mansione.. è un po diverso...
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