Invalido civile al 75%
Invalido civile al 75%
Salve a tutti sono un App. Sc. arruolato giugno 84, parzialmente idoneo dal 2005 per causa di servizio riconosciuta dal Comitato di Verifica 8^ cat, classe A.Nel 2007 ho avuto un infarto del miocardio( CAUSA DI SERVIZIO NON RICONOSCIUTA DAL COMITATO DI VERIVICA), per tale patologia sono titolare di invalidità civile al 75%,vorrei sapere se rientro nei requisiti necessari per l'incollocabilità al lavoro, in caso contrario, andando in pensione quanto vado a prendere, preciso che ho riscattato 2 anni 3 mesi di lavoro civile, già ricongiunti nell'anno 1995.
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Re: Invalido civile al 75%
Messaggio da Roberto Mandarino »
Per aver diritto all'assegno d'incollocabilità, il primo requisito previsto è quello di avere la patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio dal Comitato di Verifica, quindi non è il tuo caso.
Tuttavia se ti trovi in gravi condizioni di salute, presentando un certicato che attesta il tuo "stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa" per patologia non dipendente dal servizio, e questa certificazione viene confermata nel verbale di riforma totale dalla Commissione Medico Militare (quindi ovviamente non si è idonei neanche al transito nei ruoli civili del Min.Dif.), avrai diritto alla pensione d'inabilità con le modalità allegate in basso.
Saluti Roberto
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Pensione di inabilità
La pensione diretta di inabilità, istituita a partire dal primo gennaio 1996, è un trattamento erogato a favore di chi cessa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, che non dipenda però da cause di servizio. Il trattamento di pensione è calcolato sulla base dell’anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l’età alla cessazione dal servizio e il compimento del limite di età nel sistema retributivo, oppure il compimento del sessantesimo anno di età nel sistema misto e contributivo.
A chi si rivolge
Sono destinatari della pensione di inabilità tutti i dipendenti pubblici iscritti all’Inpdap.
Requisiti di accesso
La concessione della pensione d’inabilità è subordinata al riconoscimento dello status di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa; questo tipo di pensione è infatti incompatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente o autonomo, sia esso in Italia o all’estero.
Per chiedere la concessione della pensione di inabilità è necessario che l’iscritto abbia maturato un minimo di cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio.
La facoltà di richiedere la pensione di inabilità è garantita solo all’interessato, mentre non hanno questa possibilità i suoi superstiti. La pensione di inabilità può però diventare un trattamento indiretto o reversibile se la richiesta è stata presentata dall’iscritto o dal pensionato prima del suo decesso. In questo caso gli organi competenti accertano in maniera postuma lo stato di inabilità del defunto prima di conferire il trattamento di reversibilità ai superstiti.
Come si ottiene
La domanda può essere presentata:
•in attività di servizio
•successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
L’interessato presenta all’amministrazione di appartenenza (o all’Inpdap direttamente, se già collocato a riposo):
•il modulo di domanda per la pensione di inabilità;
•un certificato medico rilasciato dal medico di base (medico di famiglia) in cui viene attestata l’inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Se l’interessato è in attività di servizio, l’ente o l’amministrazione di appartenenza accerta che ci siano i requisiti contributivi minimi e poi invia l’istruttoria all’Inpdap.
È importante ricordare che la domanda per la pensione di inabilità dà luogo ad accertamenti sanitari per verificare il requisito di “inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa”. La commissione medica incaricata della verifica potrebbe accertare la mancanza di questo requisito, facendo quindi decadere la domanda di pensione di inabilità, ma riscontrare allo stesso tempo una inabilità assoluta o permanente a svolgere le proprie mansioni lavorative: in questo caso il dipendente potrebbe essere messo a riposo senza aver raggiunto i requisiti minimi contributivi per ottenere alcun tipo di prestazione previdenziale.
In funzione dell’ente o amministrazione di appartenenza l’accertamento dello status di inabilità viene affidato a vari organismi sanitari:
•alla Commissione medico-ospedaliera (Cmo)
•a una commissione medica dell’Asl
•a una commissione medica di verifica.
Durata della prestazione
La prestazione, a meno di un’eventuale revisione, è vitalizia.
Decorrenza
Il trattamento decorre dalla data di collocamento a riposo.
Se invece la domanda è stata presentata dopo la fine del rapporto di lavoro (ma entro due anni dalla dispensa di servizio) la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata.
Tuttavia se ti trovi in gravi condizioni di salute, presentando un certicato che attesta il tuo "stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa" per patologia non dipendente dal servizio, e questa certificazione viene confermata nel verbale di riforma totale dalla Commissione Medico Militare (quindi ovviamente non si è idonei neanche al transito nei ruoli civili del Min.Dif.), avrai diritto alla pensione d'inabilità con le modalità allegate in basso.
Saluti Roberto
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Pensione di inabilità
La pensione diretta di inabilità, istituita a partire dal primo gennaio 1996, è un trattamento erogato a favore di chi cessa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, che non dipenda però da cause di servizio. Il trattamento di pensione è calcolato sulla base dell’anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l’età alla cessazione dal servizio e il compimento del limite di età nel sistema retributivo, oppure il compimento del sessantesimo anno di età nel sistema misto e contributivo.
A chi si rivolge
Sono destinatari della pensione di inabilità tutti i dipendenti pubblici iscritti all’Inpdap.
Requisiti di accesso
La concessione della pensione d’inabilità è subordinata al riconoscimento dello status di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa; questo tipo di pensione è infatti incompatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente o autonomo, sia esso in Italia o all’estero.
Per chiedere la concessione della pensione di inabilità è necessario che l’iscritto abbia maturato un minimo di cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio.
La facoltà di richiedere la pensione di inabilità è garantita solo all’interessato, mentre non hanno questa possibilità i suoi superstiti. La pensione di inabilità può però diventare un trattamento indiretto o reversibile se la richiesta è stata presentata dall’iscritto o dal pensionato prima del suo decesso. In questo caso gli organi competenti accertano in maniera postuma lo stato di inabilità del defunto prima di conferire il trattamento di reversibilità ai superstiti.
Come si ottiene
La domanda può essere presentata:
•in attività di servizio
•successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
L’interessato presenta all’amministrazione di appartenenza (o all’Inpdap direttamente, se già collocato a riposo):
•il modulo di domanda per la pensione di inabilità;
•un certificato medico rilasciato dal medico di base (medico di famiglia) in cui viene attestata l’inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Se l’interessato è in attività di servizio, l’ente o l’amministrazione di appartenenza accerta che ci siano i requisiti contributivi minimi e poi invia l’istruttoria all’Inpdap.
È importante ricordare che la domanda per la pensione di inabilità dà luogo ad accertamenti sanitari per verificare il requisito di “inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa”. La commissione medica incaricata della verifica potrebbe accertare la mancanza di questo requisito, facendo quindi decadere la domanda di pensione di inabilità, ma riscontrare allo stesso tempo una inabilità assoluta o permanente a svolgere le proprie mansioni lavorative: in questo caso il dipendente potrebbe essere messo a riposo senza aver raggiunto i requisiti minimi contributivi per ottenere alcun tipo di prestazione previdenziale.
In funzione dell’ente o amministrazione di appartenenza l’accertamento dello status di inabilità viene affidato a vari organismi sanitari:
•alla Commissione medico-ospedaliera (Cmo)
•a una commissione medica dell’Asl
•a una commissione medica di verifica.
Durata della prestazione
La prestazione, a meno di un’eventuale revisione, è vitalizia.
Decorrenza
Il trattamento decorre dalla data di collocamento a riposo.
Se invece la domanda è stata presentata dopo la fine del rapporto di lavoro (ma entro due anni dalla dispensa di servizio) la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata.
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
Re: Invalido civile al 75%
Grazie Roberto per la tua disponibilità e la celere ed esaustiva risposta, aspetto ulteriori risposte da chi sa fornirmi notizie circa l'importo di un'eventuale pensione per riforma. saluti Antonio.
Re: Invalido civile al 75%
Piu' il 10% di Privilegiata.lino ha scritto:Tonio indicativamente sui 1200 euro senza carichi famigliari.
Ciao e in bocca al lupo.
Ciao di nuovo.
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: Invalido civile al 75%
Ti ringrazio e crepi il lupo, cmq aspetterò l'anno prossimo per raggiungere il 27 anni si servizio, sperando nel tanto atteso assegno di funzione (se riusciremo ad averlo), e raggiungere così circa 29 e 6 mesi di servizio più 5 anni di riscatto e racimolare qulcosa in più. Saluti Antonio
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Re: Invalido civile al 75%
Messaggio da Roberto Mandarino »
Ovviamente presentando domanda di pensione di inabilità assoluta qualora avvalata dalla cmo avresti una pensione migliore.
Ciao Roberto
Ciao Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
Re: Invalido civile al 75%
Messaggio da billyelliot1964 »
La pensione di inabilità se riconosciuta, ti dà diritto alla massima anzianità contributiva, ovvero se al momento della riforma avrai totalizzato 29 anni di servizio effettivo, più 5 di supervalutazione per un totale di 34 anni, l'inabilità ti riconoscerà i 6 anni che ti mancano al raggiungimento dei 40.
L'inabilità però, non può coesistere con la pensione privilegiata quindi dovresti informarti e valutare con la tua anzianità di servizio quale delle due strade sia per te la più conveniente economicamente parlando .
Un saluto Billy
L'inabilità però, non può coesistere con la pensione privilegiata quindi dovresti informarti e valutare con la tua anzianità di servizio quale delle due strade sia per te la più conveniente economicamente parlando .
Un saluto Billy
Re: Invalido civile al 75%
Ciao Billy se ho ben capito con l'inbilità arriverei al massimo dei contributi, sempre che la cmo avalli per la totale inabilità, anche perchè la mia invalidità civile è del 75%, sai se presso l'IMPDAP posso avere questo tipo di informazioni?
saluti Antonio.
saluti Antonio.
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