PER GLI EQUIPARATI ALLE VITTIME DEL DOVERE LEGGETE QUESTA

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avt8
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PER GLI EQUIPARATI ALLE VITTIME DEL DOVERE LEGGETE QUESTA

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente



ORDINANZA


sul ricorso numero di registro generale 2797 del 2009, proposto da:


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Sirena e Francesco Cristiani, con domicilio eletto presso Pietro Sirena in Roma, Via Po, 43;


contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;


per l’accertamento

del diritto al risarcimento del danno a titolo di responsabilità contrattuale ai sensi dell’art. 2087 del c.c. in ordine alla gravissima patologia contratta durante il servizio svolto quale Generale di Brigata dell’Esercito Italiano in virtù dei subiti “esiti intervento chirurgico di -OMISSIS-”;

nonché per la condanna,

del Ministero della Difesa a risarcire il danno biologico subito a causa del comportamento colposo della pubblica amministrazione che ha determinato un’invalidità permanente quantificabile nella misura del 65-70% pari ad € 446.376,00 o nella diversa maggiore o minore somma che potrà essere determinata dal giudice, oltre al danno morale soggettivo da liquidarsi in via equitativa;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Vista l’ordinanza collegiale istruttoria di questa Sezione n. 9651/14 del 15 settembre 2014;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2015 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



Atteso che con ricorso notificato il 19 marzo 2009 e depositato il successivo 9 aprile, la parte istante ha chiesto l’accertamento del diritto al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale ex art. 2087 del c.c. derivante da un comportamento omissivo della p.a. che ha determinato l’insorgenza della patologia denunciata dal ricorrente ed accertata come dipendente da causa di servizio quale “esiti intervento chirurgico di -OMISSIS-”;

Atteso, altresì, che sul punto si asserisce che il Ministero della Difesa era perfettamente al corrente dei rischi cui andavano incontro i militari che operavano in teatro di guerra, anche a seguito delle ripetute e tempestive segnalazioni dallo stesso ricorrente formulate, tra cui in particolare quella datata 26 febbraio 2002 inviata al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito con la quale il ricorrente ha informato l’amministrazione resistente dell’elevato tasso di inquinamento ambientale causato dalla presenza nell’atmosfera di particelle di metalli pesanti connesso all’attività di bonifica di mine UXOS e della presenza di uranio impoverito;

Ritenuto che in relazione alla risposta fornita dall’Amministrazione resistente la parte istante assume che, come accertato dal Tribunale di Firenze, Sez. II Civile, del 17 dicembre 2008, vi fosse un onere del Ministero della Difesa di prescrivere delle precauzioni per le operazioni ad alto rischio per l’uso di munizioni contenenti uranio impoverito in un determinato teatro di guerra già a partire dalla guerra del Golfo del 1991;

Visto che la parte istante ha depositato in giudizio – in data 22 maggio 2014 - il Decreto del Ministero della Difesa del 22 novembre 2011 n. 36 con cui viene liquidata al ricorrente, per la medesima infermità giudicata dipendente da causa di servizio, la speciale elargizione destinata alle vittime del dovere prevista dagli artt. 1078-1084 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, per un importo di complessivi € 139.260,00 in relazione all’accertata invalidità pari al 60%;

Considerato che in ragione delle evenienze, qui sinteticamente indicate, con la citata ordinanza collegiale n. 9651/14 la Sezione ha già chiesto i seguenti documentati chiarimenti:

- copia del parere n. 38304 del 2010 emesso dal citato Comitato in data 1 luglio 2011, unitamente a tutti i documenti esaminati relativi alle modalità e condizioni di fatto che hanno connotato la prestazione di servizio del ricorrente;

- copia dei medesimi documenti relativi all’adozione del parere dello stesso Comitato emesso in data 30 novembre 2007;

- dettagliata relazione sui compiti, sulle funzioni e sulle modalità operative seguite dal ricorrente in relazione al servizio connesso al grado rivestito dal momento del conferimento del ruolo di Comandante della Compagnia Allievi Ufficiali di Complemento sino all’espletamento della missione militare del Contingente Italiano in Bosnia;

- documentati chiarimenti sulla esistenza di norme di legge e di regolamento, o comunque suggerite dalle conoscenze sperimentali o tecniche dei rischi incombenti e lesivi dell’integrità psicofisica dei lavoratori in ragione della presenza dei militari in determinate missioni internazionali o nell’uso di munizioni e sostanze esplosive da parte degli stessi, unitamente alla circolare n. 2/1/29/MST/00 del 9 gennaio 2001 diramata da DIFESAN;

Ritenuto che tali chiarimenti, allo stato, non risultano affatto prodotti in giudizio dall’amministrazione resistente;

Considerato, altresì, che sul piano processuale, la natura contrattuale dell’obbligo in esame comporta che il riparto degli oneri probatori nella domanda di risarcimento dei danni da malattia contratta sul luogo di lavoro si ponga negli stessi termini dell’art. 1218 c.c. circa l’adempimento delle obbligazioni, sicché il lavoratore, il quale agisca per il risarcimento di tali danni, deve allegare e provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, l’esistenza del danno e il nesso causale tra quest’ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro, per escludere la propria responsabilità, deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile, ossia da caso fortuito o forza maggiore, e di aver adempiuto interamente all’obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (v. sul punto, per tutte, Cass. Civ., Sez. lav., 3 agosto 2008, n. 21590 e TAR Puglia, sede di Bari, Sez. I. 2 settembre 2014 n. 1049);

Ritenuto che, fermi restando gli oneri documentali già prescritti dalla predetta ordinanza collegiale istruttoria a carico del Ministero della Difesa, si ritiene di porre a carico di entrambe le parti (ricorrente e resistente) l’onere di fornire ogni ulteriore documentazione, in ragione dell’onere probatorio descritto nel considerato che precede, atta a rendere chiari i seguenti aspetti:

- le obbligazioni desumibili dal contratto di lavoro pubblico a carico del lavoratore (del Generale -OMISSIS-) e del datore di lavoro (Ministero della Difesa);

- la quantificazione del danno, dato che sulla relativa richiesta in esame sembrerebbero concorrere anche gli adottati decreti concessivi della speciale elargizione prevista per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (vedasi D.M. n. 67 del 26.3.2013) e dell’indennizzo al personale che, a causa delle particolari condizioni ambientali od operative ovvero dell’esposizione a particolari fattori di rischio, ha contratto infermità o patologie tumorali e/o è deceduto di cui agli artt. 603 e 1907 del D.Lgs. n. 66 del 2010 (vedasi D.M. n. 36 del 22 novembre 2011;

- il nesso etiologico tra la prestazione come sopra descritta è l’insorgenza della malattia posta a fondamento del danno paventato;

- gli elementi concreti volti a dimostrare che l’insorgenza della medesima infermità sia dipesa da causa non imputabile al Ministero della Difesa, ossia da caso fortuito o forza maggiore;

- la dimostrazione da parte del Ministero della Difesa di aver adempiuto, nell’arco di tempo interessato dalle prestazioni lavorative rispetto alle quali si evidenzia il nesso etiologico, interamente all’obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure conosciute idonee per evitare il danno;

Ritenuto, infine, che è pertanto necessario reiterare l’ordine istruttorio, con le ulteriori prescrizioni sopra indicate, facendo presente sin d’ora la possibilità, per il caso di ulteriore inottemperanza, dell’applicazione dell’art. 116, ultimo comma, del c.p.c. e dell’art. 64, comma 4, del c.p.a.;

Al predetto adempimento le parti sopra indicate dovranno provvedere entro 40 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), riservata ogni decisione in rito, in merito e sulle spese:

a) ordina all’Amministrazione intimata ed alla parte ricorrente di provvedere agli incombenti in motivazione, nei limiti e nei termini in essa indicati, entro giorni 40 (quaranta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore;

b) fissa per il prosieguo della trattazione nel merito della presente controversia l’udienza pubblica del 24 giugno 2015.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte istante o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:




Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Francesco Riccio, Consigliere, Estensore

Floriana Rizzetto, Consigliere



















L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE






















DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod


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Re: PER GLI EQUIPARATI ALLE VITTIME DEL DOVERE LEGGETE QUEST

Messaggio da Zenmonk »

Mi pare una buona mossa chiedere il risarcimento del danno dopo la liquidazione della speciale elargizione. Ma perché al TAR e non al giudice del lavoro? Come vedete la causa già era matura per la decisione in quanto l'amministrazione non aveva prodotto documenti a confutazione della domanda. Qualsiasi giudice del lavoro li avrebbe condannati sic et simpliciter, invece il TAR del Lazio prende tempo....
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Re: PER GLI EQUIPARATI ALLE VITTIME DEL DOVERE LEGGETE QUEST

Messaggio da avt8 »

Zenmonk ha scritto:Mi pare una buona mossa chiedere il risarcimento del danno dopo la liquidazione della speciale elargizione. Ma perché al TAR e non al giudice del lavoro? Come vedete la causa già era matura per la decisione in quanto l'amministrazione non aveva prodotto documenti a confutazione della domanda. Qualsiasi giudice del lavoro li avrebbe condannati sic et simpliciter, invece il TAR del Lazio prende tempo....

Occore rivolgersi al T.A.R. in quanto si tratta di interesse leggittimo e la competenza e del T.A.R. per responsabilità contrattuale attinenente al rapporto di servizio-

Io conosco personalmente anche colleghi che anche per fatti non riconducibili a vittime del dovere, dopo aver avuto il riconoscimento della causa di servizio hanno chiesto ed ottenuto dal T.A.R. il risarcimento del danno per violazione dell'art.2087- ed il ministero e stato condannato a pagare forte somme di denaro-
Ad un collega della Polizia di servizio su autocivetta,venne inviato sul luogo di una rapina, e fu ferito-
Ha fatto causa al Ministero in quanto la sua auto non era stata dotata di giubbotto antiproiettiele,ne lui ne aveva uno in dotazione, pur sapendo questo la centrale operativa gli ordinava di recarsi sul posto della rapina.- Oltre la causa di servizio, ha chiesto ed ottenuto 650 milioni delle vecchie lire, ed nel 2008,ha avuto anche il riconoscimento di vittime del dovere-
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Re: PER GLI EQUIPARATI ALLE VITTIME DEL DOVERE LEGGETE QUEST

Messaggio da Zenmonk »

Secondo me, anche se il TAR in questo ed altri casi riconosce la propria giurisdizione nella fattispecie, si tratta di diritto soggettivo (diritto alla salute, tutelato dalla Costituzione) e pertanto la giurisdizione e' quella ordinaria (giudice del lavoro). Sul punto c'è un trattato dell'avv. Bava disponibile in rete che mi pare molto interessante.
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