4 corso trimestrale allievi marescialli. scorrimento graduat

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rogerxx
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4 corso trimestrale allievi marescialli. scorrimento graduat

Messaggio da rogerxx »

Egregio Avvocato, mio figlio ha partecipato al concorso per il 4 corso triennale Allievi Marescialli Carabinieri, risultando idoneo non in graduatoria. Nei giorni scorsi è uscito il concorso per il 5 corso triennale Allievi Marescialli. In ottemperanza ai decreti D'Alia e Madia, è possibile lo scorrimento della graduatoria degli idonei non in graduatoria del 4 corso Allievi Marescialli o è il caso di intentare un ricorso in tal senso? La saluto e la ringrazio anticipatamente per la risposta.


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Avv. Giorgio Carta
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Re: 4 corso trimestrale allievi marescialli. scorrimento gra

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

Come è noto, io ritengo che la legge D'Alia si applichi anche alle amministrazioni militari, ma queste ultime sono di contrario avviso.
Sono pendenti molti ricorsi al riguardo e per nessuno, che io sappia, è stata ancora emanata una sentenza definitiva.
In attesa che il Consiglio di Stato si pronunci sulla questione, io suggerirei di proporre ricorso al TAR.
in bocca al lupo,
Avv. Giorgio Carta
panorama
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Re: 4 corso trimestrale allievi marescialli. scorrimento gra

Messaggio da panorama »

concorso per l'ammissione al 5° corso triennale (2015-2018) di 300 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri.

sentenza di oggi 15/04/2015.
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1) - Rilevato che la ricorrente lamenta l’indizione della procedura concorsuale indicata in epigrafe invece che lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso per la stessa qualifica dell’anno precedente (2014-2017), graduatoria nella quale la stessa è risultata idonea (all’85° posto);

2) - Considerato che sulla questione riguardante l’istituto dello scorrimento di graduatorie concorsuali ancora valide ed efficaci (caso di specie), questa Sezione si è già espressa con diverse sentenze (ex multis n. 2801/2014 e n. 10318/2014, alle quali quindi fa riferimento;

IL TAR Lazio precisa:

3) - Considerato, che nel caso in esame, l’Amministrazione della Difesa non ha fornito motivazioni nel decreto impugnato circa le ragioni del mancato scorrimento della graduatoria ancora valida ed efficace del precedente identico concorso, approvata in data 19 agosto 2014;

4) - Rilevato, infine, che le minime modifiche tra i due bandi di concorso di cui è causa (per il 2014 - 2017 e per il triennio 2015-2018) sono tali da ritenersi ininfluenti sul piano dell’identità delle due procedure di selezione,

5) - Ritenuto, pertanto, di accogliere il ricorso con il conseguente annullamento del bando di concorso impugnato nei limiti dell’interesse fatto valere dalla ricorrente circa la copertura dei posti da ricoprire a seguito dello scorrimento della graduatoria.

Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA BREVE ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201505591, - Public 2015-04-15 -


N. 05591/2015 REG.PROV.COLL.
N. 14999/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
con rito abbreviato, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 14999 del 2014, proposto da:

E. G. C., rappresentata e difesa dall'avv. Natale Carbone, con domicilio eletto presso Natale Carbone in Roma, Via Germanico, 172;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di
A. M.;

per l'annullamento
del decreto n. 279/1D del 15.10.14 con cui è stato indetto il concorso per l'ammissione al 5° corso triennale (2015-2018) di 300 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2015 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Dato avviso nella stessa camera di consiglio della possibile decisione immediata nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm., e sentite le parti;

Rilevato che la ricorrente lamenta l’indizione della procedura concorsuale indicata in epigrafe invece che lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso per la stessa qualifica dell’anno precedente (2014-2017), graduatoria nella quale la stessa è risultata idonea (all’85° posto);

Considerato che sulla questione riguardante l’istituto dello scorrimento di graduatorie concorsuali ancora valide ed efficaci (caso di specie), questa Sezione si è già espressa con diverse sentenze (ex multis n. 2801/2014 e n. 10318/2014, alle quali quindi fa riferimento;

Rilevato, in particolare, che alla luce dei principi indicati nella decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, l’Amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare circa le modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, dell’esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento della indizione del nuovo concorso e tenendo conto del generale favore dell’ordinamento per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei (principio che può risultare recessivo solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalente che devono, comunque, essere puntualmente specificate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso);

Considerato, che nel caso in esame, l’Amministrazione della Difesa non ha fornito motivazioni nel decreto impugnato circa le ragioni del mancato scorrimento della graduatoria ancora valida ed efficace del precedente identico concorso, approvata in data 19 agosto 2014;

Rilevato, infine, che le minime modifiche tra i due bandi di concorso di cui è causa (per il 2014 - 2017 e per il triennio 2015-2018) sono tali da ritenersi ininfluenti sul piano dell’identità delle due procedure di selezione,

Ritenuto, pertanto, di accogliere il ricorso con il conseguente annullamento del bando di concorso impugnato nei limiti dell’interesse fatto valere dalla ricorrente circa la copertura dei posti da ricoprire a seguito dello scorrimento della graduatoria.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il bando di concorso impugnato in parte qua.

Condanna l’intimata Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre al rimborso del contributo unificato, se corrisposto, e degli altri oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/04/2015
panorama
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Re: 4 corso trimestrale allievi marescialli. scorrimento gra

Messaggio da panorama »

per l'annullamento
del bando di concorso interno (Decreto n. 228/1D) del 18.8.2014, per titoli ed esami, per l'ammissione di 210 allievi Marescialli del Ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri al 13° corso annuale (2015-2016);

Ricorso ACCOLTO
------------------------------------------------------------------

SENTENZA BREVE ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201505530, - Public 2015-04-15 -


N. 05530/2015 REG.PROV.COLL.
N. 15288/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15288 del 2014, proposto da:
numerosi ricorrenti;

contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e Ministero della Difesa, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di
F. F., E. M., B. F.;

per l'annullamento
del bando di concorso interno (Decreto n. 228/1D) del 18.8.2014, per titoli ed esami, per l'ammissione di 210 allievi Marescialli del Ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri al 13° corso annuale (2015-2016);

della Lettera n. 89/1-2 del 12 luglio 2014 con la quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha trasmesso gli elementi di programmazione del bando del 13° concorso annuale per Allievi Marescialli del Ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri;

della lettera di estremi sconosciuti del 4 agosto 2014 con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato il "nulla contro" all'emanazione del Bando di concorso gravato con il presente ricorso;

di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anteriori e successivi, di estremi ignoti, ivi compresi eventuali atti di indizione del concorso de quo,

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2015 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con atto notificato il 14 novembre 2014, depositato nei termini, il Sig. Fazzari Simone e gli altri ricorrenti indicati nell’epigrafe del ricorso hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, del bando di concorso interno (decreto n. 228/1D) del 18 agosto 2014 per titoli ed esami per l’ammissione di 210 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri al 13° corso annuale.

I ricorrenti, tutti appartenenti al ruolo degli Appuntati e Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri, fanno presente di aver partecipato alla procedura concorsuale di avanzamento a scelta per esami per l’ammissione al 9° corso annuale di 210 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, risultando idonei non vincitori nell’ambito dell’apposita graduatoria, approvata in data 5 maggio 2011.

L’Amministrazione della Difesa, al fine di coprire ulteriori identici posti nel suddetto ruolo, invece di procedere allo scorrimento della precedente e recente graduatoria, ha indetto con il bando impugnato un nuovo identico concorso per l’ammissione di 210 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri al 13° corso annuale.

A sostegno del gravame i ricorrenti deducono le seguenti censure:

1) Violazione dell’art. 15 D.P.R. n. 487/94. Violazione dell’art. 35 comma 3 ter decreto legislativo n. 165 del 2001; violazione dell’art. 4 del decreto legge n. 101 del 2013. Eccesso di potere sotto il profilo di difetto di motivazione, della irragionevolezza, illogicità, incongruità e del difetto di istruttoria.
Richiamando numerosi precedenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato e del giudice di primo grado i ricorrenti sostengono che lo scorrimento di una graduatoria precedente ed efficace rappresenta la regola generale per procedere ad un reclutamento, mentre l’indizione di un nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede una apposita ed approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei non vincitori e delle preminenti esigenze di interesse pubblico.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili.
Si lamenta che nella motivazione del bando non risultano indicate le ragioni per le quali l’Amministrazione ha ritenuto di indire un nuovo concorso anziché procedere allo scorrimento della precedente ed ancora valida ed efficace graduatoria, relativa ad un precedente e recente identico concorso.

3) Violazione dell’art. 4 D.L. 101/2013 e succ. mod. Violazione art. 97 Cost. Eccesso di potere sotto vari profili.
Si sostiene che la scelta dell’Amministrazione di bandire un nuovo concorso si pone in contrasto con l’ordinamento autonomo dell’Arma dei Carabinieri, il quale non pone alcun divieto, limite o restrizione all’istituto dello scorrimento della graduatoria.

4) Violazione ed elusione dell’articolo 104/C del Trattato istitutivo della Unione Europea e violazione ed elusione dei regolamenti del Consiglio 1446 e 1447 del 17 giugno 1997 dell’Unione Europea. Violazione ed elusione della risoluzione del Consiglio 17 giugno 1997, IN97/C. Eccesso di potere sotto vari profili.
Si sostiene che la decisione di procedere a nuovo concorso, viste le ingenti spese pubbliche, viola ed elude il patto di stabilità comunitario in quanto l’Amministrazione avrebbe potuto e dovuto attingere alla graduatoria del precedente concorso.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale contesta le tesi avversarie ed insiste per il rigetto del ricorso siccome infondato.

Alla Camera di Consiglio del 18 marzo 2015 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Osserva il Collegio che sulla questione riguardante l’istituto dello scorrimento della graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace, la Sezione si è già espressa con la sentenza 13 marzo 2014 n. 2801 (concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 2 (due) Tenenti in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo Sanitario dell’Esercito) ed ancor più recentemente con la sentenza 14 ottobre 2014 n. 10318 (concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione di Allievi Marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri) nonché con la sentenza 11 febbraio 2015 n. 2480 (altro concorso interno) alle quali fa quindi espresso riferimento, tenendo ben presente le condizioni che, secondo la più avvertita giurisprudenza, giustificano le ipotesi derogatorie alla regola generale dello scorrimento.

Alla luce dei principi enucleati dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, si è affermato che l’Amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare circa le modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, dell’esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento della indizione del nuovo concorso. Va da sé che, nel motivare l’opzione preferita, l’Amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l’attuale ordinamento afferma un generale favore circa l’utilizzazione della graduatoria degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalente che devono, comunque, essere puntualmente specificate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso.

Occorre, peraltro, aggiungere che, secondo quanto affermato dalla citata decisione dell’Adunanza Plenaria, la prevalenza dello scorrimento della graduatoria non si pone come assoluta ed incondizionata, essendo individuabili “casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il seguente ridimensionamento dell’obbligo di motivazione”, da identificare con le ipotesi “in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata a peculiari meccanismi di progressione nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico” (punto 51 della decisione), e, ancora, con ipotesi di fatto “in cui si manifesta l’opportunità, se non la necessità, di procedere all’indizione di un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie ancora efficaci”, come nei casi di esigenza di stabilizzazione, attraverso le nuove procedure concorsuali, del personale precario, di “intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace”, di “rilevanti differenze di contenuto sostanziale tra i posti messi a concorso e quelli indicati nelle precedenti procedure” e, ancora, di effettuazione di “una attenta e complessiva attività di ricognizione delle vacanze in organico e di programmazione pluriennale delle assunzioni”.

Venendo al caso in esame, va verificato se l’Amministrazione della Difesa abbia, nel decreto impugnato, fornito una adeguata motivazione circa le ragioni del mancato scorrimento della graduatoria ancora valida ed efficace del precedente identico concorso, approvata in data 17 giugno 2014.

A tale quesito va data risposta negativa.

Infatti, dalla semplice lettura del decreto impugnato, non è dato scorgere alcuna motivazione idonea a giustificare il comportamento dell’Amministrazione della Difesa che, pur in presenza di una graduatoria ancora efficace, relativa al precedente concorso per l’avanzamento a scelta per il conferimento del grado di Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza, nella quale i ricorrenti risultavano idonei non vincitori, ha bandito un nuovo concorso senza fornire alcuna motivazione idonea a supportare tale scelta, invece che procedere allo scorrimento della graduatoria ancora efficace.

Conclusivamente, pertanto, il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento del bando di concorso impugnato nei limiti dell’interesse fatto valere dai ricorrenti circa la copertura dei posti da ricoprire a seguito dello scorrimento della graduatoria, corrispondente al numero degli attuali ricorrenti.

Le spese di giudizio seguono come di norma la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il bando di concorso nei limiti dell’interesse fatto valere dai ricorrenti.

Condanna la resistente Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) a favore degli odierni ricorrenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore
Floriana Rizzetto, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: 4 corso trimestrale allievi marescialli. scorrimento gra

Messaggio da panorama »

ammissione al 5° corso triennale (2015-2018) di 300 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma del Carabinieri.

IL TAR LAZIO scrive:

1) - Ritenuto, pertanto, di accogliere il ricorso con il conseguente annullamento del bando di concorso impugnato nei limiti dell’interesse fatto valere dai ricorrenti circa la copertura dei posti da ricoprire a seguito dello scorrimento della graduatoria, corrispondente al numero degli attuali ricorrenti.

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SENTENZA BREVE ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201505506, - Public 2015-04-15 -


N. 05506/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00686/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
con rito abbreviato, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 686 del 2015, proposto da:

numerosi ricorrenti;

contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di
M. C., D. P.;

per l'annullamento
- del bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al Decreto n. 279/1D del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, del 15 ottobre 2014 per l'ammissione al 5° corso triennale (2015-2018) di 300 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma del Carabinieri;

- del decreto n. 294/1D del Ministero della Difesa e della lettera n. 88/1-2IS del 29.09.2014 con la quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha trasmesso gli elementi di programmazione per il 5° Concorso triennale per Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'arma dei Carabinieri;

- della nota M - DSSMD 0122491 del 7 ottobre 2014 con cui lo Stato Maggiore della Difesa ha rilasciato il "nulla contro" all'emanazione del bando di concorso per l'ammissione al 5' concorso triennale di 300 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri;

- nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, anteriori e successivi ivi compresi eventuali atti di indizione del concorso de quo, nonché gli eventuali atti con i quali l'Amministrazione resistente abbia altrove esternato le ragioni per le quali ha ritenuto di dover indire un nuovo concorso anziché procedere allo scorrimento della precedente ed ancor valida graduatoria approvata in data 19.082014 con Decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare n.232/lD.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2015 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Dato avviso nella stessa camera di consiglio della possibile decisione immediata nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm., e sentite le parti;

Rilevato che i ricorrenti lamentano l’indizione della procedura di avanzamento indicata in epigrafe invece che lo scorrimento della graduatoria relativa alla stessa qualifica per l’anno 2014, graduatoria nella quale sono risultati idonei;

Considerato che sulla questione riguardante l’istituto dello scorrimento di graduatorie concorsuali ancora valide ed efficaci (caso di specie), la Sezione si è già espressa con le sentenze n. 2801/2014 e n. 10318/2014, alle quali fa riferimento;

Rilevato, comunque, che alla luce dei principi indicati nella decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, l’Amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare circa le modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, dell’esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento della indizione del nuovo concorso e tenendo conto del generale favore dell’ordinamento per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei (principio che può risultare recessivo solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalente che devono, comunque, essere puntualmente specificate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso);

Considerato, che nel caso in esame, l’Amministrazione della Difesa non ha fornito motivazioni nel decreto impugnato circa le ragioni del mancato scorrimento della graduatoria ancora valida ed efficace del precedente identico concorso, approvata in data 19 agosto 2014;

Rilevato, infine, che le minime modifiche tra i due bandi di concorso di cui è causa (per il 2014 e per il triennio 2015-2018) sono tali da ritenersi ininfluenti sul piano dell’identità delle due procedure di selezione,

Ritenuto, pertanto, di accogliere il ricorso con il conseguente annullamento del bando di concorso impugnato nei limiti dell’interesse fatto valere dai ricorrenti circa la copertura dei posti da ricoprire a seguito dello scorrimento della graduatoria, corrispondente al numero degli attuali ricorrenti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il bando di concorso impugnato in parte qua.

Condanna l’intimata Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre al rimborso del contributo unificato, se corrisposto, e degli altri oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore


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Re: 4 corso trimestrale allievi marescialli. scorrimento gra

Messaggio da panorama »

voglio precisare che anche il giorno 14 aprile 2015 sono uscite analoghe sentenze POSITIVE.
AspiranteACAM
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Re: 4 corso trimestrale allievi marescialli. scorrimento gra

Messaggio da AspiranteACAM »

Scusi signor panorama,
potrebbe essere così gentile da occultare i nomi dei ricorrenti così come fatto nella prima sentenza? La ringraziamo vivamente.
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