Quando si propone istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di una infermità contratta asseritamente in servizio e per esso, l'autorità preposta deve concludere il procedimento entro 290 giorni. TRASCORSO TALE TERMINE SI PUO' AGIRE AVVERSO IL SILENZIO MANTENUTO PER LA CONDANNA ALLA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' DELLO STESSO E CONDANNA ALLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ENTRO UN TERMINE CERTO.
In tal modo si evita di dover attendere illegittimamente anni ed anni prima di ricevere il decreto conclusivo.
Nel caso in esame il ricorrente, probabilmente stanco di attendere DAL 2006 (DUEMILASEI....) ha dapprima inviato atti di diffida al Ministero ed al D.A.P. (PACIFICAMENTE RIMASTI SENZA RISCONTRO) e poi fatto causa; in essa si è giunti a SCOPRIRE SOLO IN GIUDIZIO CHE NULLA ERA MAI STATO TRASMESSO AL COMITATO (nonostante le certe rassicurazioni dei solerti colleghi) E QUINDI ULTERIORE SILENTE ATTESA SAREBBE SOLAMENTE STATA INUTILE.
GRAZIE ALLA CAUSA DINANZI AL TAR SOLO NEL GENNAIO 2015 (DUEMILAQUINDICI...) GLI ATTI SONO STATI TRASMESSI AL COMITATO.
ORA IN CASO DI ULTERIORE INADEMPIENZA E SILENZIO IL RICORRENTE POTRA' OTTENERE LA NOMINA DI UN COMMISSARIO AD ACTA.
LA GIUSTA CONDANNA ALLE SPESE DI GIUDIZIO CHE IL MINISTERO HA PORTATO A CASA CON IL SUO COMPORTAMENTO ILLUSTRE, CHI LA PAGHERA'?
I SOLERTI DIRIGENTI, IL MINISTRO OPPURE IL CONTRIBUENTE?
Buona lettura e congratulazioni al ricorrente che ha agito ed anche rischiato con le proprie tasche per ottenere quanto previsto dalla legge e grazie al TAR che ha fatto lineare applicazione del codice.
Ovviamente qui non si discute di avere il decreto di si dipendenza, ma solo di ottenere la conclusione del procedimento, che ovviamente potrebbe essere anche sfavorevole e negativa, ma ciò che spetta deve essere dato.
Resta anche da riflettere, per l'attento lettore, sugli eventuali motivi per i quali nessuno abbia mai trasmesso il fascicolo al Comitato..... la mia esperienza mi ha portato a conoscere che quando devono punirti sono tutti veloci.....diversamente invece......
Non è che forse i fatti di questa vicenda aprano circostanze ineludibili di altre?
Buona lettura e buone considerazioni.
N. 00578/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01206/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1206 del 2014, proposto da:
… OMISSIS …, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso Stati Uniti, 45;
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'accertamento
- dell’illegittimità del silenzio mantenuto dall'Amministrazione della Giustizia sull'istanza prodotta dal ricorrente data 29/05/2006 per il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio insorta a seguito di infortunio avvenuto in sede, in servizio e per servizio della lesione ed infermità "… OMISSIS …".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi gli avv.ti M.D. Ferrario su delega dell'avv. Zaccaglino per la parte ricorrente e l’avvocato dello Stato Bonanno per il Ministero resistente;
Rilevato che:
- con ricorso depositato il 5 novembre 2014, il ricorrente, all’epoca dell’istanza per cui è causa Assistente Capo dell’Amministrazione Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Vercelli, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Giustizia sull’istanza da lui presentata in data 29 maggio 2006 di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “… OMISSIS …”, contratta nel tentativo di vanificare il tentativo di suicidio di un detenuto;
- nella narrativa dell’atto introduttivo il ricorrente ha esposto che l’istruttoria procedimentale avviata dall’Amministrazione a seguito della predetta istanza è proseguita regolarmente fino all’espletamento della vista medica presso la C.M.O di Torino, che ha emesso il relativo verbale in data 6 settembre 2006; dopo di che, trasmessa tutta la documentazione al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, il procedimento si è definitivamente arrestato e nessuna ulteriore comunicazione procedimentale è stata notificata al ricorrente, in palese violazione dei termini procedimentali di cui al D.P.R. n. 461/01, complessivamente ammontanti a 290 giorni dalla presentazione dell’istanza;
- a nulla sono valse le diffide inviate dal ricorrente al Ministero della Giustizia e al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con raccomandate a.r. 29 agosto 2014, ricevute rispettivamente il 9 e l’8 agosto 2014;
- alla luce di tali premesse, il ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione della Giustizia a concludere il procedimento avviato a seguito dell’istanza del 29 maggio 2006 con l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine certo, con contestuale nomina di un commissario ad acta che provveda in sua vece in caso di ulteriore inerzia; con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Considerato che:
- il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale di Stato, depositando gli atti del procedimento, senza svolgere difese di merito;
- con ordinanza collegiale n. 2/15 del 9 gennaio 2015 la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione resistente, in particolare invitando il responsabile del procedimento a relazionare sull’iter del procedimento amministrativo e sul suo stato attuale;
- l’Amministrazione ha adempiuto al predetto incombente depositando in data 29 gennaio 2015 una breve relazione del responsabile del procedimento unitamente ad alcuni documenti;
- la difesa del ricorrente ha depositato una breve memoria insistendo nella propria domanda, con richiesta di condanna della P.A. alla rifusione delle spese di lite;
- all’udienza in camera di consiglio del 19 marzo 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Considerato che il ricorso è fondato atteso che:
- le note di chiarimenti rese dal responsabile del procedimento in esecuzione dell’incombente istruttorio disposto dalla Sezione confermano che, per ragioni ignote alla stessa Amministrazione deducente, l’incartamento relativo all’istanza del ricorrente, contenente in particolare il verbale del Centro Militare di Medicina Legale di Torino del 6 settembre 2006 e la documentazione relativa alla pratica sanitaria, non è mai stato inoltrato dalla Casa Circondariale di Vercelli ai competenti uffici ministeriali per il prosieguo dell’iter burocratico;
- solo a seguito dell’ordinanza collegiale della Sezione, l’Amministrazione ha preso conoscenza dello stallo procedimentale e ha riattivato il procedimento trasmettendo in data 23 gennaio 2015 il fascicolo istruttorio ai competenti uffici ministeriali, per il prosieguo del procedimento;
- peraltro, la mera riattivazione del procedimento non determina la cessazione della materia del contendere, dal momento che, allo stato, non risulta essere stato ancora adottato il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, nonostante il lunghissimo periodo decorso dalla presentazione della domanda;
Ritenuto, pertanto, che l’Amministrazione debba essere condannata a concludere il procedimento per cui è causa nel rispetto dei termini prescritti dalla normativa di settore, atteso che, in particolare;
- l’art. 7 comma 1 del D.P.R. n. 461/2001 dispone che entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della C.M.O., l’ufficio competente ad emettere il provvedimento finale invia al Comitato di Verifica per le cause di servizio, oltre al verbale stesso, una relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l’infermità o lesione e l’attività di servizio, nonché l’eventuale documentazione prodotta dall’interessato;
- il successivo art. 11 comma 2 dello stesso testo normativo stabilisce che entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato si pronuncia sulla dipendenza dell’infermità o lesione da causa di servizio con parere da comunicare entro quindici giorni all’Amministrazione (salvo che non ritenga, nello stesso termine, di richiedere supplementi di accertamenti sanitari alla Commissione medica, nel qual caso il Comitato emette il suo parere conclusivo entro venti giorni dal ricevimento del nuovo verbale di visita medica della Commissione);
- infine, l’art. 14 comma 1 dispone che l’Amministrazione si pronuncia sul riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, entro venti giorni dalla data di ricezione del parere medesimo;
Ritenuto, pertanto, alla luce delle predette considerazioni:
- che il ricorso sia fondato e debba essere accolto;
- che, per l’effetto, l’Amministrazione resistente debba essere condanna a concludere il procedimento amministrativo nel rispetto dei termini sopra menzionati;
- che il Tribunale riserva, allo stato, la nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione intimata in caso di ulteriore inerzia;
- che le spese di lite vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente in applicazione del principio generale di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Condanna il Ministero della Giustizia a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Ofelia Fratamico, Primo Referendario
Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
SENTENZA TAR TORINO SILENZIO CAUSA DI SERVIZIO
-
- Affidabile
- Messaggi: 227
- Iscritto il: gio set 27, 2012 7:33 am
Re: SENTENZA TAR TORINO SILENZIO CAUSA DI SERVIZIO
===un grazie ad AERONATICA per il suo interessamento e partecipazione alle problematiche che purtroppo sono l'ordine del giorno, che le varie amministrazioni pongono i bastoni fra le ruote ai propri dipendenti sono l'ordinario, vuoi per ignoranza vuoi per inerzia vuoi per meri errori, siamo sempre noi a pagare.aeronatica ha scritto:Quando si propone istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di una infermità contratta asseritamente in servizio e per esso, l'autorità preposta deve concludere il procedimento entro 290 giorni. TRASCORSO TALE TERMINE SI PUO' AGIRE AVVERSO IL SILENZIO MANTENUTO PER LA CONDANNA ALLA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' DELLO STESSO E CONDANNA ALLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ENTRO UN TERMINE CERTO.
In tal modo si evita di dover attendere illegittimamente anni ed anni prima di ricevere il decreto conclusivo.
Nel caso in esame il ricorrente, probabilmente stanco di attendere DAL 2006 (DUEMILASEI....) ha dapprima inviato atti di diffida al Ministero ed al D.A.P. (PACIFICAMENTE RIMASTI SENZA RISCONTRO) e poi fatto causa; in essa si è giunti a SCOPRIRE SOLO IN GIUDIZIO CHE NULLA ERA MAI STATO TRASMESSO AL COMITATO (nonostante le certe rassicurazioni dei solerti colleghi) E QUINDI ULTERIORE SILENTE ATTESA SAREBBE SOLAMENTE STATA INUTILE.
GRAZIE ALLA CAUSA DINANZI AL TAR SOLO NEL GENNAIO 2015 (DUEMILAQUINDICI...) GLI ATTI SONO STATI TRASMESSI AL COMITATO.
ORA IN CASO DI ULTERIORE INADEMPIENZA E SILENZIO IL RICORRENTE POTRA' OTTENERE LA NOMINA DI UN COMMISSARIO AD ACTA.
LA GIUSTA CONDANNA ALLE SPESE DI GIUDIZIO CHE IL MINISTERO HA PORTATO A CASA CON IL SUO COMPORTAMENTO ILLUSTRE, CHI LA PAGHERA'?
I SOLERTI DIRIGENTI, IL MINISTRO OPPURE IL CONTRIBUENTE?
Buona lettura e congratulazioni al ricorrente che ha agito ed anche rischiato con le proprie tasche per ottenere quanto previsto dalla legge e grazie al TAR che ha fatto lineare applicazione del codice.
Ovviamente qui non si discute di avere il decreto di si dipendenza, ma solo di ottenere la conclusione del procedimento, che ovviamente potrebbe essere anche sfavorevole e negativa, ma ciò che spetta deve essere dato.
Resta anche da riflettere, per l'attento lettore, sugli eventuali motivi per i quali nessuno abbia mai trasmesso il fascicolo al Comitato..... la mia esperienza mi ha portato a conoscere che quando devono punirti sono tutti veloci.....diversamente invece......
Non è che forse i fatti di questa vicenda aprano circostanze ineludibili di altre?
Buona lettura e buone considerazioni.
N. 00578/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01206/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1206 del 2014, proposto da:
… OMISSIS …, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso Stati Uniti, 45;
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'accertamento
- dell’illegittimità del silenzio mantenuto dall'Amministrazione della Giustizia sull'istanza prodotta dal ricorrente data 29/05/2006 per il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio insorta a seguito di infortunio avvenuto in sede, in servizio e per servizio della lesione ed infermità "… OMISSIS …".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi gli avv.ti M.D. Ferrario su delega dell'avv. Zaccaglino per la parte ricorrente e l’avvocato dello Stato Bonanno per il Ministero resistente;
Rilevato che:
- con ricorso depositato il 5 novembre 2014, il ricorrente, all’epoca dell’istanza per cui è causa Assistente Capo dell’Amministrazione Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Vercelli, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Giustizia sull’istanza da lui presentata in data 29 maggio 2006 di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “… OMISSIS …”, contratta nel tentativo di vanificare il tentativo di suicidio di un detenuto;
- nella narrativa dell’atto introduttivo il ricorrente ha esposto che l’istruttoria procedimentale avviata dall’Amministrazione a seguito della predetta istanza è proseguita regolarmente fino all’espletamento della vista medica presso la C.M.O di Torino, che ha emesso il relativo verbale in data 6 settembre 2006; dopo di che, trasmessa tutta la documentazione al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, il procedimento si è definitivamente arrestato e nessuna ulteriore comunicazione procedimentale è stata notificata al ricorrente, in palese violazione dei termini procedimentali di cui al D.P.R. n. 461/01, complessivamente ammontanti a 290 giorni dalla presentazione dell’istanza;
- a nulla sono valse le diffide inviate dal ricorrente al Ministero della Giustizia e al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con raccomandate a.r. 29 agosto 2014, ricevute rispettivamente il 9 e l’8 agosto 2014;
- alla luce di tali premesse, il ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione della Giustizia a concludere il procedimento avviato a seguito dell’istanza del 29 maggio 2006 con l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine certo, con contestuale nomina di un commissario ad acta che provveda in sua vece in caso di ulteriore inerzia; con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Considerato che:
- il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale di Stato, depositando gli atti del procedimento, senza svolgere difese di merito;
- con ordinanza collegiale n. 2/15 del 9 gennaio 2015 la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione resistente, in particolare invitando il responsabile del procedimento a relazionare sull’iter del procedimento amministrativo e sul suo stato attuale;
- l’Amministrazione ha adempiuto al predetto incombente depositando in data 29 gennaio 2015 una breve relazione del responsabile del procedimento unitamente ad alcuni documenti;
- la difesa del ricorrente ha depositato una breve memoria insistendo nella propria domanda, con richiesta di condanna della P.A. alla rifusione delle spese di lite;
- all’udienza in camera di consiglio del 19 marzo 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Considerato che il ricorso è fondato atteso che:
- le note di chiarimenti rese dal responsabile del procedimento in esecuzione dell’incombente istruttorio disposto dalla Sezione confermano che, per ragioni ignote alla stessa Amministrazione deducente, l’incartamento relativo all’istanza del ricorrente, contenente in particolare il verbale del Centro Militare di Medicina Legale di Torino del 6 settembre 2006 e la documentazione relativa alla pratica sanitaria, non è mai stato inoltrato dalla Casa Circondariale di Vercelli ai competenti uffici ministeriali per il prosieguo dell’iter burocratico;
- solo a seguito dell’ordinanza collegiale della Sezione, l’Amministrazione ha preso conoscenza dello stallo procedimentale e ha riattivato il procedimento trasmettendo in data 23 gennaio 2015 il fascicolo istruttorio ai competenti uffici ministeriali, per il prosieguo del procedimento;
- peraltro, la mera riattivazione del procedimento non determina la cessazione della materia del contendere, dal momento che, allo stato, non risulta essere stato ancora adottato il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, nonostante il lunghissimo periodo decorso dalla presentazione della domanda;
Ritenuto, pertanto, che l’Amministrazione debba essere condannata a concludere il procedimento per cui è causa nel rispetto dei termini prescritti dalla normativa di settore, atteso che, in particolare;
- l’art. 7 comma 1 del D.P.R. n. 461/2001 dispone che entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della C.M.O., l’ufficio competente ad emettere il provvedimento finale invia al Comitato di Verifica per le cause di servizio, oltre al verbale stesso, una relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l’infermità o lesione e l’attività di servizio, nonché l’eventuale documentazione prodotta dall’interessato;
- il successivo art. 11 comma 2 dello stesso testo normativo stabilisce che entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato si pronuncia sulla dipendenza dell’infermità o lesione da causa di servizio con parere da comunicare entro quindici giorni all’Amministrazione (salvo che non ritenga, nello stesso termine, di richiedere supplementi di accertamenti sanitari alla Commissione medica, nel qual caso il Comitato emette il suo parere conclusivo entro venti giorni dal ricevimento del nuovo verbale di visita medica della Commissione);
- infine, l’art. 14 comma 1 dispone che l’Amministrazione si pronuncia sul riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, entro venti giorni dalla data di ricezione del parere medesimo;
Ritenuto, pertanto, alla luce delle predette considerazioni:
- che il ricorso sia fondato e debba essere accolto;
- che, per l’effetto, l’Amministrazione resistente debba essere condanna a concludere il procedimento amministrativo nel rispetto dei termini sopra menzionati;
- che il Tribunale riserva, allo stato, la nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione intimata in caso di ulteriore inerzia;
- che le spese di lite vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente in applicazione del principio generale di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Condanna il Ministero della Giustizia a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Ofelia Fratamico, Primo Referendario
Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
nel caso specifico ho notato che l'amministrazione visto i procedimenti in atto, stanno dando una svolta alla mia richiesta di cds (vedi lettera già postata in altra occasione), tra l'altro stesso istituto penitenziario.
una buona pasqua a tutti.
Torna a “POLIZIA PENITENZIARIA”
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE