Per conoscenza e divulgazione.
Si auspica che chi si trovi in situazioni tali da dover assistere un familiare diversamente abile non si arrenda a determinazioni emesse da chi di solito non comprende cosa vuol dire avere in famiglia in soggetto diversamente abile.
Quanto segue, allo stato attuale, ha sancito il diritto del ricorrente di poter assistere il proprio familiare.
Secondo me bisognerebbe far comprendere e divulgare la cultura che ottenere il "beneficio legge 104/92" è tutto tranne che un vero beneficio, perchè sempre il vero beneficio sarebbe non avere un proprio parente diversamente abile; presumo, personalmente, che sarebbe sempre auspicabile non avere diritto a tale beneficio lasciandolo volentieri all'esterno della propria famiglia, magari a quella dell'autorità decidente.
Il ricorrente oltre che a dover affrontare il disagio vissuto ha dovuto far fronte..... per ben due volte....ottenendo ora due ordinanze favorevoli.....tutti gli oneri necessari a ricorrere al TAR per due volte per poter vedere sancito il proprio diritto (non beneficio, vantaggio od utilità).
Buona lettura.
N. 00101/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00390/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 390 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la segreteria del T.A.R;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della comunicazione della Direzione per l'Impiego del Personale Militare dell'Aeroanutica prot. n. -OMISSIS-,con la quale è stata rigettata l'istanza di trasferimento ex art. -OMISSIS-, ovvero, in subordine, di assegnazione temporanea in extra organico per 180 giorni rinnovabili ai sensi del paragrafo/D, punto (4) direttiva -OMISSIS-; nonchè di tutti gli atti connessi e presupposti, conseguenti e susseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente;
Visto l'art. 56 cod. proc. amm. ed in specie i commi 2 e 5;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Considerato che l’atto impugnato, col quale è respinta l’istanza del ricorrente di trasferimento o di assegnazione temporanea in extra organico per 180 gg., è analogo a precedente atto sospeso da questo T.A.R. con ordinanza n. -OMISSIS-;
Rilevato come le ragioni addotte nella precedente ordinanza del T.A.R. permangono attualmente, essendosi, inoltre, -OMISSIS-;
Ritenuto, quindi, che sussiste il caso di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire la dilazione fino alla data della camera di consiglio prevista per il 22 aprile 2015, ore di rito;
P.Q.M.
Accoglie la richiesta cautelare urgente e, per l’effetto, sospende il diniego impugnato fino alla camera di consiglio in data 22 aprile 2015, dovendo l’Amministrazione assicurare che il ricorrente svolga i -OMISSIS-;
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 22 aprile 2015, ore 9.00.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Venezia il giorno 23 marzo 2015
Il Presidente
Giuseppe Di Nunzio
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 24/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
ORDINANZA TAR VENEZIA TRASFERIMENTO L. 104/92 ASSEGNAZIONE
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