TAR MILANO SOSPENDE TRASFERIMENTO AD UDINE

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aeronatica
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TAR MILANO SOSPENDE TRASFERIMENTO AD UDINE

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BUONA SERA.
RITENENDO DI INTERESSE GENERALE SI PUBBLICA LA PRESENTE PER OPPORTUNA CONOSCENZA.
DALLA LETTURA DI QUANTO SEGUE EMERGE IL FATTO CHE DURANTE LA PENDENZA DELLA CAUSA IL RICORRENTE E' STATO TRASFERITO IN ALTRA SEDE MENO DISTANTE DI UDINE.
BUONA LETTURA.

N. 00548/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01928/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1928 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Fontana, 18
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Milano, Via Freguglia, 1
per l'annullamento
del dispaccio di trasferimento prot. n. 5039 datato 20.6.2014, notificato il 30.6.2014, emesso dallo Stato Maggiore dell’Esercito; del provvedimento prot. n. 9518 datato 23.6.2014 del Reggimento Supporto Tattico e Logistico - Ufficio Comando - di Solbiate Olona; di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, conseguenti e susseguenti, comunque ad esso correlati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2015 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24 giugno 2014 il sig. OMISSIS, Caporal Maggiore scelto in servizio presso l’Esercito, impugnava il provvedimento con il quale era stato trasferito di autorità presso il terzo reggimento, genio guastatori di Udine.
Il ricorrente, nello specifico, deduceva l’illegittimità dell’atto impugnato sotto una pluralità di profili, tra cui il mancato esame delle osservazioni presentate dal ricorrente con riferimento ai rischi che sarebbero potuti derivare alla sua salute dall’esecuzione del trasferimento, e la contraddittorietà della specifica determinazione assunta dall’amministrazione rispetto a un impiego disposto con modalità logiche, trasparenti ed efficaci del personale.
Si costituiva l’amministrazione convenuta, che resisteva al ricorso, e, dopo l’accoglimento da parte della Sezione della proposta domanda cautelare, la Sezione disponeva un’istruttoria finalizzata ad acquisire documentazione dall’amministrazione convenuta. La causa passava infine in decisione alla pubblica udienza del 28 gennaio 2015.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Invero, risulta agli atti l’avvenuto trasferimento del ricorrente, su sua domanda, al primo reggimento trasporti in Bellinzago Novarese, “ove lo stesso, in ragione specifico incarico posseduto (idraulico ed op. attrezzature speciali) trova utile collocazione organica”.
Si tratta senz’altro di un provvedimento di trasferimento definitivo, emesso su domanda dell’interessato, che supera in modo irreversibile il provvedimento impugnato.
Ne consegue che il ricorso principale, e ogni altra domanda ad esso connessa, devono considerarsi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il sig. OMISSIS non trarrebbe più alcuna utilità dall’annullamento di un atto che è stato già posto nel nulla dall’amministrazione con un trasferimento definitivo su domanda.
Poiché peraltro la difesa del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, quanto meno ai fini della liquidazione delle spese processuali, il Collegio ritiene di dovere accertare incidentalmente l’illegittimità dell’atto impugnato.
Al riguardo, occorre ribadire le medesime considerazioni già svolte in sede cautelare.
E’ ravvisabile, invero, un difetto di motivazione del provvedimento di trasferimento d’ufficio impugnato, in relazione alla situazione sanitaria evidenziata dal ricorrente, cui l’amministrazione aveva fornito riscontro soltanto in sede di integrazione postuma dell’atto impugnato.
Le spese del giudizio seguono dunque la soccombenza virtuale, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ne dichiara l’improcedibilità, nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione convenuta a rifondere le spese processuali sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Roberto Lombardi, Referendario, Estensore
Angelo Fanizza, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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