REQUISITI PENSIONE DALL’01/01/2016

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antoniope
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REQUISITI PENSIONE DALL’01/01/2016

Messaggio da antoniope »

Leggendo una circolare del Sapaf datata 16/1/2015, chi matura i requisiti pensionistici dall’01/01/2016 sino al 31/12/2018, rimarranno con i stessi requisiti attuali ( come da msg INPS 545) con la sola eccezione dei 4 mesi in più della speranza di vita. Chiedo conferma.


Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
Antonio_1961

Re: REQUISITI PENSIONE DALL’01/01/2016

Messaggio da Antonio_1961 »

AntonioPE ha scritto:Leggendo una circolare del Sapaf datata 16/1/2015, chi matura i requisiti pensionistici dall’01/01/2016 sino al 31/12/2018, rimarranno con i stessi requisiti attuali ( come da msg INPS 545) con la sola eccezione dei 4 mesi in più della speranza di vita. Chiedo conferma.

1) Legge 23 dicembre 2014, n, 190, meglio nota come legge di stabilità 2015.

In particolare, l'articolo 1, comma 707, prevede che - per coloro che hanno - maturato i 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e pertanto destinatali del sistema retributivo a cui veniva applicato il calcolo contributivo a partire dal 1° gennaio 2012 (c.d. pro rata) - l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole vigenti prima della data di entrata in vigore della legge Fornero del 2011, "computando ai fini della determinazione della misura del trattamento, anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa".

Tale norma si applica sia alle nuove cessazioni dal servizio che interverranno a partire dal 1° gennaio 2015 sia ai trattamenti pensionistici già liquidati dal 1° gennaio 2012 (in tale ultimo caso le pensioni superiori al vecchio sistema di calcolo verranno decurtate automaticamente, ma senza rivalsa sugli arretrati).

Il successivo comma 708, invece, stabilisce che, per quanto riguarda la liquidazione dei trattamenti di buonuscita, resta in ogni caso fermo il termine di 24 mesi per tutte le cessazioni a domanda, salvo alcune deroghe espressamente previste (a tal fine si veda l'allegata tabella relativa ai termini di pagamento dell'indennità di buonuscita).

2) Decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato di concerto con il Direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del 16 dicembre 2014, concernente l'adeguamento alle speranze di vita dei requisiti anagrafici e/o contributivi per l'accesso a pensione.

Con questo provvedimento, conformemente a quanto stabilito dalla legge n. 122 del 2010 e sulla base di quanto certificato dall'I.S.T.A.T., viene disposto che, per il .triennio 2016-2018, l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione è quantificabile in un aumento pari a quattro mesi.

Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, per coloro che matureranno il diritto a pensione nel triennio in questione, ai requisiti anagrafici e/o contributivi prescritti per la maturazione del diritto al pensionamento con una delle tipologie vigenti per il personale forestale (si vedano in proposito le tabelle allegate alla presente diramazione generale) dovranno essere aggiunti ulteriori quattro mesi.
Antonio_1961

Re: REQUISITI PENSIONE DALL’01/01/2016

Messaggio da Antonio_1961 »

Ovviamento riguarda tutti il comparto di sicurezza, per la conferma ufficiale dobbiamo attendere nuove direttive dalle rispettive amministrazioni.
sirio60
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Re: REQUISITI PENSIONE DALL’01/01/2016

Messaggio da sirio60 »

Grazie Antonio 61 per avermi dato lo spunto.
Invano sto cercando su questo sito un esperto che dia la giusta interpretazione di una parte del comma 770 che hai riportato e che io ho riscritto in rosso:

1) Legge 23 dicembre 2014, n, 190, meglio nota come legge di stabilità 2015.

In particolare, l'articolo 1, comma 707, prevede che - per coloro che hanno - maturato i 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e pertanto destinatali del sistema retributivo a cui veniva applicato il calcolo contributivo a partire dal 1° gennaio 2012 (c.d. pro rata) - l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole vigenti prima della data di entrata in vigore della legge Fornero del 2011, """"computando ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.» """"
Grazie della risposta
sirio60
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Re: REQUISITI PENSIONE DALL’01/01/2016

Messaggio da sirio60 »

Vista la titubanza nel rispondere, vi anticipo il mio punto di vista.
Secondo me, il Legislatore si riferisce solo ed esclusivamente a chi aveva già maturato l'80% di anzianità contributiva nel 2011 ma che non aveva ancora maturato il diritto a percepire l'emolumento perché non aveva ancora compiuto i 53 anni oltre a finestra e aspettativa vita, gli interessati sono una ristretta cerchia di persone. Per chi era nel retributivo e non poteva rimanere a casa dall'1/01/2012 con la pensione ed è stato obbligato a restare al lavoro per maturare l'emolumento pensionabile (età e finestre varie) maturerà una quota di retributivo che andrà ad aggiungersi a quanto aveva maturato con il retributivo. Il fatto di restare al lavoro, non è stata una nostra volontà, ma un OBBLIGO ed i contributi versati in quel breve periodo non possono andare persi!!!! Il legislatore ha voluto tagliare l'accumulo dei contributi per quei soggetti che di propria iniziativa vadano oltre il periodo in cui si matura sia il diritto alla pensione sia il diritto a ricevere l'assegno pensionistico (addirittura ad arrivare a 75 anni) in questo caso si deve essere consapevoli che pur lavorando non si accumulano i contributi maturati.
Aspetto vostre ulteriori interpretazioni.
sirio60
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Re: REQUISITI PENSIONE DALL’01/01/2016

Messaggio da sirio60 »

scusate l'errata corrige, intendevo che si matura "una quota di contributivo" che andrà ad aggiungersi al retributivo già maturato.
Antonio_1961

Re: REQUISITI PENSIONE DALL’01/01/2016

Messaggio da Antonio_1961 »

sirio60 ha scritto:Grazie Antonio 61 per avermi dato lo spunto.
Invano sto cercando su questo sito un esperto che dia la giusta interpretazione di una parte del comma 770 che hai riportato e che io ho riscritto in rosso:

1) Legge 23 dicembre 2014, n, 190, meglio nota come legge di stabilità 2015.

In particolare, l'articolo 1, comma 707, prevede che - per coloro che hanno - maturato i 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e pertanto destinatali del sistema retributivo a cui veniva applicato il calcolo contributivo a partire dal 1° gennaio 2012 (c.d. pro rata) - l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole vigenti prima della data di entrata in vigore della legge Fornero del 2011, """"computando ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.» """"
Grazie della risposta


I principali interventi della legge di stabilità 2015 (L. 23.12.2014 n. 190) in materia previdenziale riguardano le penalità previste dalla legge Fornero sulle pensioni liquidate a soggetti di età inferiore ai 62 anni ed il limite posto ai trattamenti pensionistici liquidati a favore di coloro che al 31.12.2011 erano destinatari del sistema di calcolo retributivo. Più nel dettaglio.

L’art. 24, comma 10, della L. 214/2011 (legge Fornero) ha previsto che sulla quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 31.12.2011, sia applicata una riduzione percentuale dell’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età anagrafica di 62 anni e del 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60 anni.
Successivamente l’ art. 6, comma 2-quater della L.14/2012 ha disposto una deroga, alle predette decurtazioni, a favore di coloro che avrebbero maturato entro il 31.12.2017 il previsto requisito di anzianità contributiva, derivante esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro. La norma precisa le tipologie di assenze dal servizio ritenute comunque utili ai fini della determinazione dell’anzianità quale prestazione effettiva di lavoro, più volte ampliate con successivi interventi normativi. L’applicazione di detta norma tuttavia ha provocato non poche difficoltà. Da qui l’intervento della legge di stabilità che al comma 113 riscrive il comma 2-quater del predetto art. 6, disponendo che nei confronti dei lavoratori che accedono alla pensione dal 1° gennaio 2015 con meno di 62 anni e che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, non saranno applicate le penalità previste dalla legge Fornero.

Altra novità importante della legge di stabilità riguarda il limite posto ai trattamenti pensionistici di coloro che, in possesso di 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995, sono destinatari del sistema di calcolo retributivo (commi 707, 708).
Come è noto la legge Fornero ha previsto , per le anzianità maturate a decorrere dal 1°gennaio 2012, la quota contributiva di pensione. A favore di alcune categorie di lavoratori, in possesso di una elevata anzianità contributiva, il pro rata contributivo ha prodotto la liquidazione di trattamenti pensionistici più favorevoli rispetto a quelli precedentemente liquidati con il solo sistema di calcolo retributivo.
Con la legge di stabilità (comma 707) il legislatore intende rimuovere questo “errore” ponendo un limite: “In ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto…” (Fornero). Tale limitazione sarà applicata ai trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015 ma anche a quelli già liquidati, con effetto sulle mensilità corrisposte dalla predetta data (comma 708).
La lettura dell’intero comma 707, così come formulato, genera comunque alcuni dubbi interpretativi. Per conoscere pertanto l’esatta applicazione della norma, è necessario attendere la circolare che sarà emanata dall’INPS in merito.
Il comma 708 precisa, infine, che il nuovo calcolo della liquidazione della pensione, effettuato al fine di determinare il limite del trattamento pensionistico, non avrà alcun effetto sui termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto che rimarranno invariati.

Si segnala inoltre che la legge di stabilità dispone un aumento del prelievo fiscale sul risultato di gestione dei fondi di previdenza integrativa che passa dall’11,5% al 20% dal 1° gennaio 2015 (comma 621). L’aumento dell’imposta riguarderà comunque anche l’anno 2014 come previsto dal comma 624.
(testo aggiornato al 21.1.2015)
Antonio_1961

Re: REQUISITI PENSIONE DALL’01/01/2016

Messaggio da Antonio_1961 »

PER ESSERE PIU' ESPLICITO:
I trattamenti pensionistici dell’Inps – Gestioni dipendenti pubblici - la cui decorrenza inizia dal 1° gennaio 2015 saranno contraddistinte dal fatto che recheranno la dicitura: " la liquidazione è da considerarsi provvisoria"

L’Inps, infatti, emana il messaggio dal titolo : INPS - Messaggio 12 gennaio 2015, n. 211 ( Articolo 1, comma 707, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, importo complessivo del trattamento pensionistico) che così recita :

“Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

L’articolo 1, comma 707, della citata legge ha modificato, integrandolo, l’art. 24, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il testo coordinato dell’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla luce delle modifiche normative risulta così riformulato: "A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento,l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa".

Al riguardo si chiarisce che la norma interessa i soggetti iscritti all’AG.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 annie con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo (vedi punto 4 della circolare n. 35 del 14 marzo 2012).

Pertanto, nelle more della diramazione delle istruzioni operative relative all'applicazione della norma in oggetto, i trattamenti pensionistici spettanti ai predetti soggetti ed aventi decorrenza da gennaio 2015 devono essere liquidati in via provvisoria.

Sarà cura delle Sedi informare gli interessati e tenere in apposita evidenza le relative pratiche al fine di procedere alla ricostituzione d’ufficio delle pensioni provvisoriamente liquidate.

A tale fine, per la Gestione Dipendenti Pubblici, si dispone che sia apposta nel provvedimento di pensione la seguente annotazione: "In considerazione dei tempi tecnici necessari all’Istituto per l’attuazione dell’art. 1, comma 707 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, la presente liquidazione è da considerarsi provvisoria “ .

<span ">Questa sarà, pertanto, la locuzione che identificherà i trattamenti pensionistici caratterizzati da un importo elevato e che, a partire dal 01.01.2015, saranno sicuramente oggetto di penalizzazione . Quanto sopra si è reso necessario ( !!??!! ) a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2015 che prevede una limitazione dei trattamenti pensionistici che saranno erogati a coloro i quali al 31.12.1995 avevano cumulato una anzianità contributiva non inferiore a 18 anni e che, per effetto dell'introduzione delsistema contributivodal 1° gennaio 2012, sono beneficiari di un trattamento pensionistico più generoso e più redditizio rispetto a quello calcolato con le vecchie regole delsistema retributivo. E’ opportuno, infatti, evidenziare che, grazie alsistema contributivo, con riferimento alle anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, i dipendenti che avevano cumulato un'anzianità contributiva elevata o che avevano già tagliato il traguardo dei 40 anni di contributi alla data del 31.12.2011 , riescono, nel calcolo della misura del trattamento pensionistico, a ricavarne un vantaggio in termini economici valorizzando anche gli anni eccedenti, riuscendo, in tal modo, ad ottenere un trattamento superiore a quello che sarebbe stato loro corrisposto con le vecchie regole. In altri termini e sempre nell’ottica e nella logica (… precisiamo noi , “perversa”) del legislatore, nonostante i continui versamenti contributivi, non si può avere una pensione superiore all'80% della media degli ultimi stipendi.

Emanate le conseguenti istruzioni operative, le sedi Inps avranno cura di procedere alla rivisitazione e ricostruzione d'ufficio delle pensioni liquidate provvisoriamente.

E’ noto che i dipendenti che risultavano essere titolari di una anzianità contributiva pari ad almeno 18 anni alla data del 31.12.1995 hanno maturato definitivamente il diritto al calcolo della misura del trattamento di quiescenza con il sistema retributivo. Nel caso in cui, poi, dovesse trattarsi di un soggetto con qualifica ed inquadramento di alto livello, il sistema retributivo è molto favorevole, calcolando l’assegno in base all’ultimo stipendio. La criticità sta nel fatto che, essendo l’ultimo stipendio presumibilmente alto, calcolare le quote dal 2012 in poi con il<span "> sistema contributivo<span "> genera una sorta di sistema misto che nei fatti e concretamente risulta essere ancora più conveniente di quello retributivo. Questo significa che l’importo della pensione non può essere superiore a quanto sarebbe spettato con il<span "> retributivo pieno, quindi, all’80% dell’ultimo stipendio. Bisogna, perciò, prima<span "> calcolarela pensione con il retributivo maturata fino al 31.12.20111; quindi, aggiungere le quote contributive relative allo stipendio percepito dal 01.01.2012 in poi e fino alla cessazione dal servizio. Qualora il risultato è un trattamento pensionistico superiore all’80% dell’ultimo stipendio, si decurta la parte eccedenteE’ da tenere presente che la modifica si riferisce e va ad intaccare, anche se con effetto dal 1° gennaio 2015, anche le pensioni che sono già state liquidate in precedenza , (lo prevede il comma 708 della Legge di Stabilità). Vi è, perciò, uneffetto retroattivosugli assegni pensionistici già in corso di erogazione Ciò sta a significare che coloro i quali sono già in quiescenza e che hanno fino ad oggi ricevuto un assegno più alto di quello calcolato con la nuova regola, a decorrere dal 1° gennaio di quest’anno, riceveranno un trattamento più basso, calcolato con il nuovo metodo. Non dovranno, comunque, restituire le somme in più ricevute fino a questo momento.
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Re: REQUISITI PENSIONE DALL’01/01/2016

Messaggio da conten60 »

Antonio_1961 ha scritto:PER ESSERE PIU' ESPLICITO:
I trattamenti pensionistici dell’Inps – Gestioni dipendenti pubblici - la cui decorrenza inizia dal 1° gennaio 2015 saranno contraddistinte dal fatto che recheranno la dicitura: " la liquidazione è da considerarsi provvisoria"

L’Inps, infatti, emana il messaggio dal titolo : INPS - Messaggio 12 gennaio 2015, n. 211 ( Articolo 1, comma 707, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, importo complessivo del trattamento pensionistico) che così recita :

“Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

L’articolo 1, comma 707, della citata legge ha modificato, integrandolo, l’art. 24, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 21

Il testo coordinato dell’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla luce delle modifiche normative risulta così riformulato: "A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento,l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa".

Al riguardo si chiarisce che la norma interessa i soggetti iscritti all’AG.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 annie con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo (vedi punto 4 della circolare n. 35 del 14 marzo 2012).

Pertanto, nelle more della diramazione delle istruzioni operative relative all'applicazione della norma in oggetto, i trattamenti pensionistici spettanti ai predetti soggetti ed aventi decorrenza da gennaio 2015 devono essere liquidati in via provvisoria.

Sarà cura delle Sedi informare gli interessati e tenere in apposita evidenza le relative pratiche al fine di procedere alla ricostituzione d’ufficio delle pensioni provvisoriamente liquidate.

A tale fine, per la Gestione Dipendenti Pubblici, si dispone che sia apposta nel provvedimento di pensione la seguente annotazione: "In considerazione dei tempi tecnici necessari all’Istituto per l’attuazione dell’art. 1, comma 707 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, la presente liquidazione è da considerarsi provvisoria “ .

<span ">Questa sarà, pertanto, la locuzione che identificherà i trattamenti pensionistici caratterizzati da un importo elevato e che, a partire dal 01.01.2015, saranno sicuramente oggetto di penalizzazione . Quanto sopra si è reso necessario ( !!??!! ) a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2015 che prevede una limitazione dei trattamenti pensionistici che saranno erogati a coloro i quali al 31.12.1995 avevano cumulato una anzianità contributiva non inferiore a 18 anni e che, per effetto dell'introduzione delsistema contributivodal 1° gennaio 2012, sono beneficiari di un trattamento pensionistico più generoso e più redditizio rispetto a quello calcolato con le vecchie regole delsistema retributivo. E’ opportuno, infatti, evidenziare che, grazie alsistema contributivo, con riferimento alle anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, i dipendenti che avevano cumulato un'anzianità contributiva elevata o che avevano già tagliato il traguardo dei 40 anni di contributi alla data del 31.12.2011 , riescono, nel calcolo della misura del trattamento pensionistico, a ricavarne un vantaggio in termini economici valorizzando anche gli anni eccedenti, riuscendo, in tal modo, ad ottenere un trattamento superiore a quello che sarebbe stato loro corrisposto con le vecchie regole. In altri termini e sempre nell’ottica e nella logica (… precisiamo noi , “perversa”) del legislatore, nonostante i continui versamenti contributivi, non si può avere una pensione superiore all'80% della media degli ultimi stipendi.

Emanate le conseguenti istruzioni operative, le sedi Inps avranno cura di procedere alla rivisitazione e ricostruzione d'ufficio delle pensioni liquidate provvisoriamente.

E’ noto che i dipendenti che risultavano essere titolari di una anzianità contributiva pari ad almeno 18 anni alla data del 31.12.1995 hanno maturato definitivamente il diritto al calcolo della misura del trattamento di quiescenza con il sistema retributivo. Nel caso in cui, poi, dovesse trattarsi di un soggetto con qualifica ed inquadramento di alto livello, il sistema retributivo è molto favorevole, calcolando l’assegno in base all’ultimo stipendio. La criticità sta nel fatto che, essendo l’ultimo stipendio presumibilmente alto, calcolare le quote dal 2012 in poi con il<span "> sistema contributivo<span "> genera una sorta di sistema misto che nei fatti e concretamente risulta essere ancora più conveniente di quello retributivo. Questo significa che l’importo della pensione non può essere superiore a quanto sarebbe spettato con il<span "> retributivo pieno, quindi, all’80% dell’ultimo stipendio. Bisogna, perciò, prima<span "> calcolarela pensione con il retributivo maturata fino al 31.12.20111; quindi, aggiungere le quote contributive relative allo stipendio percepito dal 01.01.2012 in poi e fino alla cessazione dal servizio. Qualora il risultato è un trattamento pensionistico superiore all’80% dell’ultimo stipendio, si decurta la parte eccedenteE’ da tenere presente che la modifica si riferisce e va ad intaccare, anche se con effetto dal 1° gennaio 2015, anche le pensioni che sono già state liquidate in precedenza , (lo prevede il comma 708 della Legge di Stabilità). Vi è, perciò, uneffetto retroattivosugli assegni pensionistici già in corso di erogazione Ciò sta a significare che coloro i quali sono già in quiescenza e che hanno fino ad oggi ricevuto un assegno più alto di quello calcolato con la nuova regola, a decorrere dal 1° gennaio di quest’anno, riceveranno un trattamento più basso, calcolato con il nuovo metodo. Non dovranno, comunque, restituire le somme in più ricevute fino a questo momento.



Per sirio60 …… di conseguenza coloro che al 31.12.2011 avevano maturato 80% e che in virtù del provata dal 1.1.2012 ogni anno di permanenza in più in servizio riuscivano a maturare altra aliquota ulteriore all'80% perderanno circa 30/40 euro al mese per ogni anno trascorso in servizio dal 1.1.2012 in poi.
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Re: REQUISITI PENSIONE DALL’01/01/2016

Messaggio da conten60 »

conten60 ha scritto:
Antonio_1961 ha scritto:PER ESSERE PIU' ESPLICITO:
I trattamenti pensionistici dell’Inps – Gestioni dipendenti pubblici - la cui decorrenza inizia dal 1° gennaio 2015 saranno contraddistinte dal fatto che recheranno la dicitura: " la liquidazione è da considerarsi provvisoria"

L’Inps, infatti, emana il messaggio dal titolo : INPS - Messaggio 12 gennaio 2015, n. 211 ( Articolo 1, comma 707, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, importo complessivo del trattamento pensionistico) che così recita :

“Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

L’articolo 1, comma 707, della citata legge ha modificato, integrandolo, l’art. 24, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 21

Il testo coordinato dell’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla luce delle modifiche normative risulta così riformulato: "A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento,l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa".

Al riguardo si chiarisce che la norma interessa i soggetti iscritti all’AG.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 annie con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo (vedi punto 4 della circolare n. 35 del 14 marzo 2012).

Pertanto, nelle more della diramazione delle istruzioni operative relative all'applicazione della norma in oggetto, i trattamenti pensionistici spettanti ai predetti soggetti ed aventi decorrenza da gennaio 2015 devono essere liquidati in via provvisoria.

Sarà cura delle Sedi informare gli interessati e tenere in apposita evidenza le relative pratiche al fine di procedere alla ricostituzione d’ufficio delle pensioni provvisoriamente liquidate.

A tale fine, per la Gestione Dipendenti Pubblici, si dispone che sia apposta nel provvedimento di pensione la seguente annotazione: "In considerazione dei tempi tecnici necessari all’Istituto per l’attuazione dell’art. 1, comma 707 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, la presente liquidazione è da considerarsi provvisoria “ .

<span ">Questa sarà, pertanto, la locuzione che identificherà i trattamenti pensionistici caratterizzati da un importo elevato e che, a partire dal 01.01.2015, saranno sicuramente oggetto di penalizzazione . Quanto sopra si è reso necessario ( !!??!! ) a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2015 che prevede una limitazione dei trattamenti pensionistici che saranno erogati a coloro i quali al 31.12.1995 avevano cumulato una anzianità contributiva non inferiore a 18 anni e che, per effetto dell'introduzione delsistema contributivodal 1° gennaio 2012, sono beneficiari di un trattamento pensionistico più generoso e più redditizio rispetto a quello calcolato con le vecchie regole delsistema retributivo. E’ opportuno, infatti, evidenziare che, grazie alsistema contributivo, con riferimento alle anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, i dipendenti che avevano cumulato un'anzianità contributiva elevata o che avevano già tagliato il traguardo dei 40 anni di contributi alla data del 31.12.2011 , riescono, nel calcolo della misura del trattamento pensionistico, a ricavarne un vantaggio in termini economici valorizzando anche gli anni eccedenti, riuscendo, in tal modo, ad ottenere un trattamento superiore a quello che sarebbe stato loro corrisposto con le vecchie regole. In altri termini e sempre nell’ottica e nella logica (… precisiamo noi , “perversa”) del legislatore, nonostante i continui versamenti contributivi, non si può avere una pensione superiore all'80% della media degli ultimi stipendi.

Emanate le conseguenti istruzioni operative, le sedi Inps avranno cura di procedere alla rivisitazione e ricostruzione d'ufficio delle pensioni liquidate provvisoriamente.

E’ noto che i dipendenti che risultavano essere titolari di una anzianità contributiva pari ad almeno 18 anni alla data del 31.12.1995 hanno maturato definitivamente il diritto al calcolo della misura del trattamento di quiescenza con il sistema retributivo. Nel caso in cui, poi, dovesse trattarsi di un soggetto con qualifica ed inquadramento di alto livello, il sistema retributivo è molto favorevole, calcolando l’assegno in base all’ultimo stipendio. La criticità sta nel fatto che, essendo l’ultimo stipendio presumibilmente alto, calcolare le quote dal 2012 in poi con il<span "> sistema contributivo<span "> genera una sorta di sistema misto che nei fatti e concretamente risulta essere ancora più conveniente di quello retributivo. Questo significa che l’importo della pensione non può essere superiore a quanto sarebbe spettato con il<span "> retributivo pieno, quindi, all’80% dell’ultimo stipendio. Bisogna, perciò, prima<span "> calcolarela pensione con il retributivo maturata fino al 31.12.20111; quindi, aggiungere le quote contributive relative allo stipendio percepito dal 01.01.2012 in poi e fino alla cessazione dal servizio. Qualora il risultato è un trattamento pensionistico superiore all’80% dell’ultimo stipendio, si decurta la parte eccedenteE’ da tenere presente che la modifica si riferisce e va ad intaccare, anche se con effetto dal 1° gennaio 2015, anche le pensioni che sono già state liquidate in precedenza , (lo prevede il comma 708 della Legge di Stabilità). Vi è, perciò, uneffetto retroattivosugli assegni pensionistici già in corso di erogazione Ciò sta a significare che coloro i quali sono già in quiescenza e che hanno fino ad oggi ricevuto un assegno più alto di quello calcolato con la nuova regola, a decorrere dal 1° gennaio di quest’anno, riceveranno un trattamento più basso, calcolato con il nuovo metodo. Non dovranno, comunque, restituire le somme in più ricevute fino a questo momento.



Per sirio60 …… di conseguenza coloro che al 31.12.2011 avevano maturato 80% e che in virtù del provata dal 1.1.2012 ogni anno di permanenza in più in servizio riuscivano a maturare altra aliquota ulteriore all'80% perderanno circa 30/40 euro al mese per ogni anno trascorso in servizio dal 1.1.2012 in poi.
errata corrige - prorata e non provata
sirio60
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Re: REQUISITI PENSIONE DALL’01/01/2016

Messaggio da sirio60 »

Devo complimentarmi con Antonio 61 per aver esposto in modo più che esaustivo tutte le modifiche apportate in materia pensionistica con la Legge di Stabilità 2015. Per quanto riguarda il mio quesito, sono d'accordissimo con te che:

"""La lettura dell’intero comma 707, così come formulato, genera comunque alcuni dubbi interpretativi. Per conoscere pertanto l’esatta applicazione della norma, è necessario attendere la circolare che sarà emanata dall’INPS in merito."""""

""Pertanto, nelle more della diramazione delle istruzioni operative relative all'applicazione della norma in oggetto, i trattamenti pensionistici spettanti ai predetti soggetti ed aventi decorrenza da gennaio 2015 devono essere liquidati in via provvisoria.""
IN CONCLUSIONE, VOGLIO CONGRATULARMI PER LA TUA PREPARAZIONE TECNICA IN MATERIA E RINGRAZIO.
antoniope
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Re: REQUISITI PENSIONE DALL’01/01/2016

Messaggio da antoniope »

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 dicembre 2014
Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.
(GU n.301 del 30-12-2014)
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
di concerto con
L DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
Visto l'art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;
Visto l'art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento;
Visto l'art. 12, comma 12-quater, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che con il medesimo decreto direttoriale siano adeguati i requisiti vigenti nei regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall' art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonchè' negli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all' art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonchè' i rispettivi dirigenti;
Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli adeguamenti dei requisiti, previsti con cadenza triennale fino al 1° gennaio 2019, siano effettuati a decorrere dalla predetta data con cadenza biennale;
Visto l'art. 12, comma 12-ter, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che, a decorrere dall'anno 2011, l'ISTAT renda annualmente disponibile entro il 31 dicembre, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia;
Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera a) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che in caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale piu' prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unita';
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere Generale dello Stato, di concerto con il Direttore Generale delle Politiche Previdenziali e Assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 289 del 13 dicembre 2011, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013;
Vista la nota del Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) n. SP/792.2014 del 21 novembre 2014, con cui si comunica che la variazione della speranza di vita all'eta' di 65 anni e relativa alla media della popolazione residente in Italia, tra l'anno 2010 e l'anno 2013, e' pari a 0,3 decimi di anno; il predetto dato, trasformato in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di 0,4 che, a sua volta arrotondato in mesi, corrisponde ad una variazione pari a 4 mesi;
Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera b) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianità' contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, siano incrementati in misura pari al valore
dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di eta', con arrotondamento, in caso di frazione di unita', al primo decimale;
Decreta:
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianità' contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unita'.
Il presente decreto sarà' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 dicembre 2014
Il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative
Ferrari
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Franco
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antoniope
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Re: REQUISITI PENSIONE DALL’01/01/2016

Messaggio da antoniope »

Allego lo specchio requisiti pensionistici del SAPAF datato 16/01/2015.
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TOMBOLO

Re: REQUISITI PENSIONE DALL’01/01/2016

Messaggio da TOMBOLO »

Buonasera a tutti, nel corpo della circolare INPS nr. 211/2015 si dispone che nei cedolini pensione venga inserita la seguente dicitura “In considerazione dei tempi tecnici necessari all’Istituto per l’attuazione dell’art. 1, comma 707 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, la presente liquidazione è da considerarsi provvisoria” nel mio cedolino tale dicitura non è stata inserita. A qualcuno è stata inserita? Ciao.
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Re: REQUISITI PENSIONE DALL’01/01/2016

Messaggio da antoniope »

Ho ricevuto un msg da un collega. Il CNA di Chieti gli ha riferito che chi esce con il limite di età (60 anni) sia ancora valido il cd. "MOLTIPLICATORE X5, applicabile anche ai retributivi. Mahh.
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