Buonasera,
circa dieci mesi fa ho dovuto firmare, dopo 12 anni di note caratteristiche eccellenti, delle note caratteristiche con il giudizio finale "superiore alla media", non ho fatto una piega, perché ero convinto che mi sarebbe bastato presentare un ricorso gerarchico per risolvere in maniera a me positiva la faccenda (avevo un rapporto di elogio e un rapporto informativo di pochi mesi prima, che erano a mio favore), cosi ho fatto, mi sono fatto fare le copie in marca da bollo delle note alle quali presentare ricorso, del rapporto informativo antecedente e del rapporto di elogio ed entro 15 giorni ho inviato il malloppo. Ebbene sono passati 10 mesi da allora, so che sia il 1° compilatore che il revisore hanno inviato le motivazioni, ma ancora non ho avuto nessuna risposta, eppure dovevano rispondere con qualsiasi esito entro 90 giorni!?!
La mi domanda ora è questa:
Che cosa devo fare? Aspetto ancora o è possibile richiedere tramite comando una sollecitazione?
info su ricorso gerarchico
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Re: info su ricorso gerarchico
Messaggio da Carminiello »
Fai un'istanza di acceso agli atti inerenti il tuo ricorso gerarchico ai sensi della l.241/90,entro 30 gg ti devono rispondere.Se non lo fanno, vai da un legale. A dir la verità, potresti già andare da un avvocato e far da lui scrivere ma non per scoraggiarti, ma la vedo durissima che tu vinca il ricorso gerarchico...quindi risparmiati i soldi.Ti rimarrebbe poi il ricorso al Tar o al PdR, ma entrambi costano...e non si vincono!!! Ciao
Re: info su ricorso gerarchico
2) La s.v. n. … sarebbe nulla per violazione dell’art. 693, comma 1, lett. g) del D.P.R. n. 90/2010, in quanto il documento caratteristico risulterebbe redatto da ufficiali superiori appartenenti al Corpo di Stato Maggiore della Marina di confronti di un ufficiale del Corpo OMISSIS della Marina senza la richiesta e la predisposizione obbligatoria di “elementi di informazione” da parte di un ufficiale della stessa Arma/Corpo/Ruolo dal quale il soggetto da valutare dipenda direttamente in linea tecnico-funzionale (cioè dall’ufficiale del Corpo OMISSIS della marina in servizio presso lo stesso ente del secondo revisore).
3) La s.v. n. (la stessa) sarebbe comunque illegittima per violazione dell’art. 690 del D.P.R. n. 90/2010 poiché, pur avendo il ricorrente prestato servizio anche quale ufficiale OMISSIS a bordo della nave OMISSIS, dal 03/11/20… alle dipendenze di altra linea gerarchica (il C.te di tale unità), non sarebbero stati redatti “elementi di informazione” con la motivazione che il C.te della nave in questione risultava impedito proprio ai sensi dell’art. 690 del D.P.R. n. 90/2010; motivazione ad avviso del ricorrente insussistente nel caso di specie.
4) La s.v. n. (la stessa) presenterebbe l’ulteriore profilo di illegittimità costituito dal brusco ridimensionamento della valutazione dell’ufficiale rispetto al più recente passato, come risulterebbe dal raffronto della suddetta scheda con la precedente s.v. n. (diversa).
In particolare tra le parti interne della s.v. n. (la stessa) e il giudizio finale non sussisterebbe la necessaria armonia e coerenza valutativa richiesta dalla normativa vigente. Non si comprenderebbe, inoltre, come si sarebbe manifestata, in concreto, quella mancanza di serenità personale e professionale che risulterebbe essere l’unico motivo in base al quale vengono giustificati il ridimensionamento del giudizio sulle doti (anche intellettuali e culturali) possedute dal ricorrente e l’abbassamento di qualifica.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, contestando in fatto ed in diritto tutto quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo che il ricorso sia rigettato.
Con memoria illustrativa depositata il 29 ottobre 2014, la difesa di parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, precisando altresì che, nel periodo immediatamente successivo all’adozione della s.v. impugnata, il ricorrente, oltre a ricevere ulteriori titoli e benemerenze, è stato trasferito in altra sede di servizio dove è stato valutato con giudizi interni tutti di livello apicale da un superiore dotato del grado di Capitano di Vascello dello stesso Corpo (quello OMISSIS della Marina Militare di appartenenza).
Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2014 il ricorso stato trattenuto la decisione.
Il ricorso è fondato.
La valutazione caratteristica del personale militare è oggi disciplinata dal “Codice dell’ordinamento militare” (D.Lgs. 15.3.2010 n. 66), con il relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 15.3.2010 n. 90), che prevede che:
“Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa delle Forze armate sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici”, costituiti “dalla scheda valutativa, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione” (art. 1025);
“I giudizi espressi nella scheda valutativa si concludono con l'attribuzione di una delle seguenti qualifiche: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente” (art. 1026);
“Il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa e il giudizio finale espresso nel rapporto informativo sono comunicati al militare nei modi stabiliti dal regolamento” (art. 1027).
A sua volta, il D.P.R. 90/2010 individua la tipologia dei documenti caratteristici, ovvero:
1) la scheda valutativa, che si conclude con l'espressione del giudizio finale e l'attribuzione di una delle qualifiche previste dall’art. 1026 del codice, per i servizi di durata non inferiore a 180 giorni;
2) il rapporto informativo, che si conclude con l'espressione del solo giudizio finale, per i servizi di durata pari o superiore a 60 giorni e inferiore a 180 giorni;
3) la dichiarazione di mancata redazione, per i periodi di tempo inferiori a 60 giorni (art. 692).
L’art. 691 individua, poi, i casi nei quali, nel rispetto dei periodi di tempo fissati dal successivo articolo, sono compilati i documenti caratteristici, tra i quali figura un’ipotesi che viene in considerazione nel presente giudizio, ovvero quella prevista dalle lettera d): “variazione del rapporto di dipendenza con il primo revisore, se il giudicando esercita il comando o le attribuzioni specifiche valide ai fini dell’avanzamento e il primo revisore lo ha avuto alle proprie dipendenze per un periodo di almeno 180 giorni senza averlo valutato”.
In proposito il Collegio rileva che la scheda valutativa impugnata ha riguardato il periodo decorrente dal 01/11/20… al 31/10/20….
Detta scheda è stata redatta a firma del “compilatore”, individuato nel diretto superiore gerarchico del ricorrente (il capitano di vascello OMISSIS) e completata da due gradi di revisione da parte di autorità superiori “sulla linea operativa”, individuate rispettivamente:
- nel superiore diretto del compilatore, comandante delle forze di pattugliamento per la sorveglianza della difesa costiera (Contrammiraglio OMISSIS);
- nel superiore diretto di quest’ultimo, Comandante in Capo della squadra navale, (Ammiraglio di squadra OMISSIS).
L’Amministrazione, pertanto, in ossequio al dettato della citato art. 691, avrebbe dovuto scindere il periodo oggetto di valutazione con la redazione di una scheda valutativa per variazione di dipendenza dal primo revisore.
Né in senso opposto può obiettarsi, come sostenuto dalla difesa erariale, che il ricorrente aveva già ampiamente maturato i requisiti per l’avanzamento e che l’esito delle precedenti valutazioni sarebbe stato oggetto di impugnazione innanzi al Tar del Lazio, atteso che è la stessa scheda valutativa ad indicare quale motivo della compilazione del documento, la “inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per l’anno 20…”.
E comunque sarebbe stato onere della P.A. spiegare, in concreto, la ragione per la quale la norma sopra citata non sia applicabile alla fattispecie in esame, atteso che la ratio della stessa è quella di non pregiudicare le aspettative e gli interessi del valutando, che potrebbero essere compromessi, in termini di valutazione di servizi utili, proprio dal mutamento intervenuto nella linea di comando.
La censura relativa alla violazione dell’art. 691, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 90/2010 risulta pertanto fondata e il provvedimento merita di essere annullato con conseguente assorbimento delle altre censura formulate ricorso.
In conclusione ricorso va accolto. Le spese seguono la soccombenza sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che si liquidano in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Francesco Mulieri, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il .../03/2015
3) La s.v. n. (la stessa) sarebbe comunque illegittima per violazione dell’art. 690 del D.P.R. n. 90/2010 poiché, pur avendo il ricorrente prestato servizio anche quale ufficiale OMISSIS a bordo della nave OMISSIS, dal 03/11/20… alle dipendenze di altra linea gerarchica (il C.te di tale unità), non sarebbero stati redatti “elementi di informazione” con la motivazione che il C.te della nave in questione risultava impedito proprio ai sensi dell’art. 690 del D.P.R. n. 90/2010; motivazione ad avviso del ricorrente insussistente nel caso di specie.
4) La s.v. n. (la stessa) presenterebbe l’ulteriore profilo di illegittimità costituito dal brusco ridimensionamento della valutazione dell’ufficiale rispetto al più recente passato, come risulterebbe dal raffronto della suddetta scheda con la precedente s.v. n. (diversa).
In particolare tra le parti interne della s.v. n. (la stessa) e il giudizio finale non sussisterebbe la necessaria armonia e coerenza valutativa richiesta dalla normativa vigente. Non si comprenderebbe, inoltre, come si sarebbe manifestata, in concreto, quella mancanza di serenità personale e professionale che risulterebbe essere l’unico motivo in base al quale vengono giustificati il ridimensionamento del giudizio sulle doti (anche intellettuali e culturali) possedute dal ricorrente e l’abbassamento di qualifica.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, contestando in fatto ed in diritto tutto quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo che il ricorso sia rigettato.
Con memoria illustrativa depositata il 29 ottobre 2014, la difesa di parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, precisando altresì che, nel periodo immediatamente successivo all’adozione della s.v. impugnata, il ricorrente, oltre a ricevere ulteriori titoli e benemerenze, è stato trasferito in altra sede di servizio dove è stato valutato con giudizi interni tutti di livello apicale da un superiore dotato del grado di Capitano di Vascello dello stesso Corpo (quello OMISSIS della Marina Militare di appartenenza).
Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2014 il ricorso stato trattenuto la decisione.
Il ricorso è fondato.
La valutazione caratteristica del personale militare è oggi disciplinata dal “Codice dell’ordinamento militare” (D.Lgs. 15.3.2010 n. 66), con il relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 15.3.2010 n. 90), che prevede che:
“Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa delle Forze armate sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici”, costituiti “dalla scheda valutativa, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione” (art. 1025);
“I giudizi espressi nella scheda valutativa si concludono con l'attribuzione di una delle seguenti qualifiche: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente” (art. 1026);
“Il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa e il giudizio finale espresso nel rapporto informativo sono comunicati al militare nei modi stabiliti dal regolamento” (art. 1027).
A sua volta, il D.P.R. 90/2010 individua la tipologia dei documenti caratteristici, ovvero:
1) la scheda valutativa, che si conclude con l'espressione del giudizio finale e l'attribuzione di una delle qualifiche previste dall’art. 1026 del codice, per i servizi di durata non inferiore a 180 giorni;
2) il rapporto informativo, che si conclude con l'espressione del solo giudizio finale, per i servizi di durata pari o superiore a 60 giorni e inferiore a 180 giorni;
3) la dichiarazione di mancata redazione, per i periodi di tempo inferiori a 60 giorni (art. 692).
L’art. 691 individua, poi, i casi nei quali, nel rispetto dei periodi di tempo fissati dal successivo articolo, sono compilati i documenti caratteristici, tra i quali figura un’ipotesi che viene in considerazione nel presente giudizio, ovvero quella prevista dalle lettera d): “variazione del rapporto di dipendenza con il primo revisore, se il giudicando esercita il comando o le attribuzioni specifiche valide ai fini dell’avanzamento e il primo revisore lo ha avuto alle proprie dipendenze per un periodo di almeno 180 giorni senza averlo valutato”.
In proposito il Collegio rileva che la scheda valutativa impugnata ha riguardato il periodo decorrente dal 01/11/20… al 31/10/20….
Detta scheda è stata redatta a firma del “compilatore”, individuato nel diretto superiore gerarchico del ricorrente (il capitano di vascello OMISSIS) e completata da due gradi di revisione da parte di autorità superiori “sulla linea operativa”, individuate rispettivamente:
- nel superiore diretto del compilatore, comandante delle forze di pattugliamento per la sorveglianza della difesa costiera (Contrammiraglio OMISSIS);
- nel superiore diretto di quest’ultimo, Comandante in Capo della squadra navale, (Ammiraglio di squadra OMISSIS).
L’Amministrazione, pertanto, in ossequio al dettato della citato art. 691, avrebbe dovuto scindere il periodo oggetto di valutazione con la redazione di una scheda valutativa per variazione di dipendenza dal primo revisore.
Né in senso opposto può obiettarsi, come sostenuto dalla difesa erariale, che il ricorrente aveva già ampiamente maturato i requisiti per l’avanzamento e che l’esito delle precedenti valutazioni sarebbe stato oggetto di impugnazione innanzi al Tar del Lazio, atteso che è la stessa scheda valutativa ad indicare quale motivo della compilazione del documento, la “inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per l’anno 20…”.
E comunque sarebbe stato onere della P.A. spiegare, in concreto, la ragione per la quale la norma sopra citata non sia applicabile alla fattispecie in esame, atteso che la ratio della stessa è quella di non pregiudicare le aspettative e gli interessi del valutando, che potrebbero essere compromessi, in termini di valutazione di servizi utili, proprio dal mutamento intervenuto nella linea di comando.
La censura relativa alla violazione dell’art. 691, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 90/2010 risulta pertanto fondata e il provvedimento merita di essere annullato con conseguente assorbimento delle altre censura formulate ricorso.
In conclusione ricorso va accolto. Le spese seguono la soccombenza sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che si liquidano in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA.
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