ricorso contro le note caratteristiche
ricorso contro le note caratteristiche
Se ti abbassano le note, non per demeriti, ma per dissapori con il tuo superiore, conviene fare ricorso ( gerarchico o al TAR), ci sono speranze di avere giustizia?
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Re: ricorso contro le note caratteristiche
Messaggio da William183 »
Ciao, ti spiego un po', io ho appena effettuato ricorso al TAR dopo aver perso quello gerarchico ( che è normale che lo perdi perché i superiori si inventano diverse cavolate, del tipo che ti hanno richiamato oralmente spesse volte) appena ho effettuato accesso agli atti leggendo tutte le menzogne scritte gli ho querelati, ed adesso andrò al TAR per vincere il mio meritato ricorso perché senza nessuna punizione o richiami o se non sei stato male molto tempo non possono farlo .
Re: ricorso contro le note caratteristiche
Nel periodo di valutazione 10 mesi circa, dei quali tra licenze, missione etc, io e il mio compilatore credo che non siamo stati a lavoro per non piu' di 3-4- mesi .... in questi dieci mesi, ho frequentato 3 corsi con giudizio "ottimo", mi sono state compilati 2 modelli D da altri comandi, con giudizio "ottimo", ,sono stato rapportato dal mio compilatore, alla fine ce la fatta (rimprovero scritto)..... cosa mi consigli di fare?
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Re: ricorso contro le note caratteristiche
Messaggio da William183 »
Rimprovero scritto ?
Allora è dura. Il mio avvocato in Calabria non ha accettato un mio collega per 2 riservate.
Allora è dura. Il mio avvocato in Calabria non ha accettato un mio collega per 2 riservate.
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Re: ricorso contro le note caratteristiche
Messaggio da William183 »
In pratica sono dei rimproveri di poco rilievo.
Re: ricorso contro le note caratteristiche
2) La s.v. n. … sarebbe nulla per violazione dell’art. 693, comma 1, lett. g) del D.P.R. n. 90/2010, in quanto il documento caratteristico risulterebbe redatto da ufficiali superiori appartenenti al Corpo di Stato Maggiore della Marina di confronti di un ufficiale del Corpo OMISSIS della Marina senza la richiesta e la predisposizione obbligatoria di “elementi di informazione” da parte di un ufficiale della stessa Arma/Corpo/Ruolo dal quale il soggetto da valutare dipenda direttamente in linea tecnico-funzionale (cioè dall’ufficiale del Corpo OMISSIS della marina in servizio presso lo stesso ente del secondo revisore).
3) La s.v. n. (la stessa) sarebbe comunque illegittima per violazione dell’art. 690 del D.P.R. n. 90/2010 poiché, pur avendo il ricorrente prestato servizio anche quale ufficiale OMISSIS a bordo della nave OMISSIS, dal 03/11/20… alle dipendenze di altra linea gerarchica (il C.te di tale unità), non sarebbero stati redatti “elementi di informazione” con la motivazione che il C.te della nave in questione risultava impedito proprio ai sensi dell’art. 690 del D.P.R. n. 90/2010; motivazione ad avviso del ricorrente insussistente nel caso di specie.
4) La s.v. n. (la stessa) presenterebbe l’ulteriore profilo di illegittimità costituito dal brusco ridimensionamento della valutazione dell’ufficiale rispetto al più recente passato, come risulterebbe dal raffronto della suddetta scheda con la precedente s.v. n. (diversa).
In particolare tra le parti interne della s.v. n. (la stessa) e il giudizio finale non sussisterebbe la necessaria armonia e coerenza valutativa richiesta dalla normativa vigente. Non si comprenderebbe, inoltre, come si sarebbe manifestata, in concreto, quella mancanza di serenità personale e professionale che risulterebbe essere l’unico motivo in base al quale vengono giustificati il ridimensionamento del giudizio sulle doti (anche intellettuali e culturali) possedute dal ricorrente e l’abbassamento di qualifica.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, contestando in fatto ed in diritto tutto quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo che il ricorso sia rigettato.
Con memoria illustrativa depositata il 29 ottobre 2014, la difesa di parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, precisando altresì che, nel periodo immediatamente successivo all’adozione della s.v. impugnata, il ricorrente, oltre a ricevere ulteriori titoli e benemerenze, è stato trasferito in altra sede di servizio dove è stato valutato con giudizi interni tutti di livello apicale da un superiore dotato del grado di Capitano di Vascello dello stesso Corpo (quello OMISSIS della Marina Militare di appartenenza).
Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2014 il ricorso stato trattenuto la decisione.
Il ricorso è fondato.
La valutazione caratteristica del personale militare è oggi disciplinata dal “Codice dell’ordinamento militare” (D.Lgs. 15.3.2010 n. 66), con il relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 15.3.2010 n. 90), che prevede che:
“Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa delle Forze armate sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici”, costituiti “dalla scheda valutativa, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione” (art. 1025);
“I giudizi espressi nella scheda valutativa si concludono con l'attribuzione di una delle seguenti qualifiche: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente” (art. 1026);
“Il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa e il giudizio finale espresso nel rapporto informativo sono comunicati al militare nei modi stabiliti dal regolamento” (art. 1027).
A sua volta, il D.P.R. 90/2010 individua la tipologia dei documenti caratteristici, ovvero:
1) la scheda valutativa, che si conclude con l'espressione del giudizio finale e l'attribuzione di una delle qualifiche previste dall’art. 1026 del codice, per i servizi di durata non inferiore a 180 giorni;
2) il rapporto informativo, che si conclude con l'espressione del solo giudizio finale, per i servizi di durata pari o superiore a 60 giorni e inferiore a 180 giorni;
3) la dichiarazione di mancata redazione, per i periodi di tempo inferiori a 60 giorni (art. 692).
L’art. 691 individua, poi, i casi nei quali, nel rispetto dei periodi di tempo fissati dal successivo articolo, sono compilati i documenti caratteristici, tra i quali figura un’ipotesi che viene in considerazione nel presente giudizio, ovvero quella prevista dalle lettera d): “variazione del rapporto di dipendenza con il primo revisore, se il giudicando esercita il comando o le attribuzioni specifiche valide ai fini dell’avanzamento e il primo revisore lo ha avuto alle proprie dipendenze per un periodo di almeno 180 giorni senza averlo valutato”.
In proposito il Collegio rileva che la scheda valutativa impugnata ha riguardato il periodo decorrente dal 01/11/20… al 31/10/20….
Detta scheda è stata redatta a firma del “compilatore”, individuato nel diretto superiore gerarchico del ricorrente (il capitano di vascello OMISSIS) e completata da due gradi di revisione da parte di autorità superiori “sulla linea operativa”, individuate rispettivamente:
- nel superiore diretto del compilatore, comandante delle forze di pattugliamento per la sorveglianza della difesa costiera (Contrammiraglio OMISSIS);
- nel superiore diretto di quest’ultimo, Comandante in Capo della squadra navale, (Ammiraglio di squadra OMISSIS).
L’Amministrazione, pertanto, in ossequio al dettato della citato art. 691, avrebbe dovuto scindere il periodo oggetto di valutazione con la redazione di una scheda valutativa per variazione di dipendenza dal primo revisore.
Né in senso opposto può obiettarsi, come sostenuto dalla difesa erariale, che il ricorrente aveva già ampiamente maturato i requisiti per l’avanzamento e che l’esito delle precedenti valutazioni sarebbe stato oggetto di impugnazione innanzi al Tar del Lazio, atteso che è la stessa scheda valutativa ad indicare quale motivo della compilazione del documento, la “inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per l’anno 20…”.
E comunque sarebbe stato onere della P.A. spiegare, in concreto, la ragione per la quale la norma sopra citata non sia applicabile alla fattispecie in esame, atteso che la ratio della stessa è quella di non pregiudicare le aspettative e gli interessi del valutando, che potrebbero essere compromessi, in termini di valutazione di servizi utili, proprio dal mutamento intervenuto nella linea di comando.
La censura relativa alla violazione dell’art. 691, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 90/2010 risulta pertanto fondata e il provvedimento merita di essere annullato con conseguente assorbimento delle altre censura formulate ricorso.
In conclusione ricorso va accolto. Le spese seguono la soccombenza sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che si liquidano in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Francesco Mulieri, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il .../03/2015
3) La s.v. n. (la stessa) sarebbe comunque illegittima per violazione dell’art. 690 del D.P.R. n. 90/2010 poiché, pur avendo il ricorrente prestato servizio anche quale ufficiale OMISSIS a bordo della nave OMISSIS, dal 03/11/20… alle dipendenze di altra linea gerarchica (il C.te di tale unità), non sarebbero stati redatti “elementi di informazione” con la motivazione che il C.te della nave in questione risultava impedito proprio ai sensi dell’art. 690 del D.P.R. n. 90/2010; motivazione ad avviso del ricorrente insussistente nel caso di specie.
4) La s.v. n. (la stessa) presenterebbe l’ulteriore profilo di illegittimità costituito dal brusco ridimensionamento della valutazione dell’ufficiale rispetto al più recente passato, come risulterebbe dal raffronto della suddetta scheda con la precedente s.v. n. (diversa).
In particolare tra le parti interne della s.v. n. (la stessa) e il giudizio finale non sussisterebbe la necessaria armonia e coerenza valutativa richiesta dalla normativa vigente. Non si comprenderebbe, inoltre, come si sarebbe manifestata, in concreto, quella mancanza di serenità personale e professionale che risulterebbe essere l’unico motivo in base al quale vengono giustificati il ridimensionamento del giudizio sulle doti (anche intellettuali e culturali) possedute dal ricorrente e l’abbassamento di qualifica.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, contestando in fatto ed in diritto tutto quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo che il ricorso sia rigettato.
Con memoria illustrativa depositata il 29 ottobre 2014, la difesa di parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, precisando altresì che, nel periodo immediatamente successivo all’adozione della s.v. impugnata, il ricorrente, oltre a ricevere ulteriori titoli e benemerenze, è stato trasferito in altra sede di servizio dove è stato valutato con giudizi interni tutti di livello apicale da un superiore dotato del grado di Capitano di Vascello dello stesso Corpo (quello OMISSIS della Marina Militare di appartenenza).
Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2014 il ricorso stato trattenuto la decisione.
Il ricorso è fondato.
La valutazione caratteristica del personale militare è oggi disciplinata dal “Codice dell’ordinamento militare” (D.Lgs. 15.3.2010 n. 66), con il relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 15.3.2010 n. 90), che prevede che:
“Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa delle Forze armate sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici”, costituiti “dalla scheda valutativa, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione” (art. 1025);
“I giudizi espressi nella scheda valutativa si concludono con l'attribuzione di una delle seguenti qualifiche: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente” (art. 1026);
“Il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa e il giudizio finale espresso nel rapporto informativo sono comunicati al militare nei modi stabiliti dal regolamento” (art. 1027).
A sua volta, il D.P.R. 90/2010 individua la tipologia dei documenti caratteristici, ovvero:
1) la scheda valutativa, che si conclude con l'espressione del giudizio finale e l'attribuzione di una delle qualifiche previste dall’art. 1026 del codice, per i servizi di durata non inferiore a 180 giorni;
2) il rapporto informativo, che si conclude con l'espressione del solo giudizio finale, per i servizi di durata pari o superiore a 60 giorni e inferiore a 180 giorni;
3) la dichiarazione di mancata redazione, per i periodi di tempo inferiori a 60 giorni (art. 692).
L’art. 691 individua, poi, i casi nei quali, nel rispetto dei periodi di tempo fissati dal successivo articolo, sono compilati i documenti caratteristici, tra i quali figura un’ipotesi che viene in considerazione nel presente giudizio, ovvero quella prevista dalle lettera d): “variazione del rapporto di dipendenza con il primo revisore, se il giudicando esercita il comando o le attribuzioni specifiche valide ai fini dell’avanzamento e il primo revisore lo ha avuto alle proprie dipendenze per un periodo di almeno 180 giorni senza averlo valutato”.
In proposito il Collegio rileva che la scheda valutativa impugnata ha riguardato il periodo decorrente dal 01/11/20… al 31/10/20….
Detta scheda è stata redatta a firma del “compilatore”, individuato nel diretto superiore gerarchico del ricorrente (il capitano di vascello OMISSIS) e completata da due gradi di revisione da parte di autorità superiori “sulla linea operativa”, individuate rispettivamente:
- nel superiore diretto del compilatore, comandante delle forze di pattugliamento per la sorveglianza della difesa costiera (Contrammiraglio OMISSIS);
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Né in senso opposto può obiettarsi, come sostenuto dalla difesa erariale, che il ricorrente aveva già ampiamente maturato i requisiti per l’avanzamento e che l’esito delle precedenti valutazioni sarebbe stato oggetto di impugnazione innanzi al Tar del Lazio, atteso che è la stessa scheda valutativa ad indicare quale motivo della compilazione del documento, la “inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per l’anno 20…”.
E comunque sarebbe stato onere della P.A. spiegare, in concreto, la ragione per la quale la norma sopra citata non sia applicabile alla fattispecie in esame, atteso che la ratio della stessa è quella di non pregiudicare le aspettative e gli interessi del valutando, che potrebbero essere compromessi, in termini di valutazione di servizi utili, proprio dal mutamento intervenuto nella linea di comando.
La censura relativa alla violazione dell’art. 691, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 90/2010 risulta pertanto fondata e il provvedimento merita di essere annullato con conseguente assorbimento delle altre censura formulate ricorso.
In conclusione ricorso va accolto. Le spese seguono la soccombenza sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
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