eventualmente possa essere utile
N. 01489/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01002/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1002 del 2013, proposto da:
Giacomo Donato Mattia Bruno, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;
per l'annullamento
- del provvedimento 11 aprile 2013 prot. n. 038965 del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati - I Reparto - Area S.B.A. inviato al ricorrente in data 15.4.2013;
- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale ed in particolare del verbale della C.M.O. di Taranto, BL/B n. 398 E.I. del 16.4.2012 nella parte in cui non riconosce nè specifica alcun danno morale nè calcola l'I.C. (Invalidità Complessiva) ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma I, della L. n. 206/2004.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2014 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv. V. Pellegrino per il ricorrente e, nei preliminari, avv. dello Stato G. Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il capitano dell’Esercito Bruno assume di avere partecipato alla missione internazionale di pace in Afghanistan dal mese di marzo al mese di luglio 2009, quale componente effettivo dell’VIII Reggimento Guastatori Paracadutisti “Folgore”, impiegato nella ricerca e bonifica speditiva nell’ambito di teatri operativi caratterizzati da presenza di ordigni esplosivi improvvisati.
Il 14 luglio 2009 il militare rimaneva vittima di un attentato di matrice terroristica mentre si trovava in zona operativa, rimanendo gravemente ferito a seguito dell’esplosione di un ordigno.
Con verbale del 24 luglio 2009 al ricorrente veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità: trauma cranico non commotivo; frattura somatica D3-D4-D5; trauma toracico con sottile falda pleurica a sx; miringite acuta iperemia; trauma contusivo rachide cervico-dorso- lombare.
In data 20 settembre 2010 il ricorrente veniva sottoposto ad accertamento sanitario presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale “Tipo A” di Padova – Commissione Medica, I sezione.
In seguito all’accertamento, la C.M.O., con verbale del 22 settembre 2010 adottava il seguente giudizio diagnostico: “Pregresso TCC con succussione cerebrale; pregressa contusione polmonare basale sx; trauma del rachide cervico- dorso-lombare con frattura D3-D4-D5; pregresso disturbo post-traumatico da stress; trauma acustico bilaterale con ipoacusia percettiva; risentimento della bendelletta ileo tibiale sx”.
La suddetta affezione veniva ascritta all’VIII ctg della Tabella A.
Nella prospettiva di poter beneficiare delle provvidenze previste dalla legge 206 del 2004, la C.M.O. adottava il seguente giudizio medico legale:” per ciò che concerne il pregiudizio permanente, secondo l’ambito biologico il danno è quantificabile nella misura del 12 % secondo le tabelle di cui al DM 12 luglio 2000 e nella misura del 16% ai sensi del DM 5 febbraio 1992. Il danno morale è quantificabile nella misura del 7%. L’invalidità complessiva è quantificabile nella misura del 23%, secondo l’art.4 del D.p.r. 181 del 30 ottobre 2009”.
In data 5 marzo 2011 la C.M.O. di Padova modificava il giudizio precedente sostituendo alla locuzione “nella misura del 16 % ai sensi del DM 5 febbraio 1992” la locuzione “ nella misura del 23 % ai sensi dell’art. 3 del D.P.R.181/2009”.
Successivamente, con istanza del 20 luglio 2011 il cap. Bruno domandava al Ministero della Difesa che venisse “ istruita la trattazione per l’attribuzione in suo favore ed in favore dei suoi familiari di tutti i benefici previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo, per come in premessa specificati con riferimento all’intervenuto aggravamento ed alla rideterminazione della percentuale di invalidità complessiva di cui all’art.5 del dpr 243/2006”.
Il Ministero della Difesa disponeva il 28 settembre 2011 che “l’interessato sia sottoposto ad accertamenti sanitari al fine di stabilire se ed a quale percentuale di invalidità siano ulteriormente ascrivibili gli esiti delle infermità di cui trattasi a decorrere dal 1 agosto 2011”.
In data 11 novembre 2011 il ricorrente inviava un’ulteriore nota al Ministero con la quale insisteva nella “ richiesta di rideterminazione della percentuale di invalidità complessiva di cui all’art. 5 del D.P.R.243/2006 chiedendo di essere sottoposto a nuova visita da parte della competente Commissione medica tenendo conto dell’avvenuto aggravamento riguardante le seguenti patologie: “ condizione di discopatia del passaggio C5/C6; campo visivo riduzione della sensibilità occhio destro/occhio sinistro”
Nel frattempo, il Ministero trasmetteva al Bruno il decreto 107 del 16 novembre 2011 con il quale gli veniva concessa la speciale elargizione di cui alla legge 206/2004 per la complessiva somma di € 53.492,57.
Con verbale del 16 aprile 2012 l’invalidità permanente del ricorrente veniva rideterminata nella misura pari al 53% , senza che la C.M.O. quantificasse il danno morale né l’invalidità complessiva.
Con nota del 22 ottobre 2012, il Ministero inviava al ricorrente il decreto con il quale venivano definitivamente concessi l’assegno vitalizio, non reversibile, di € 500,00, nonché lo speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1033,00, entrambi con le perequazioni previste dalla legge.
Anche la speciale elargizione attribuita al ricorrente veniva rideterminata sulla base della invalidità complessiva del 30%.
Sta di fatto che il capitano Bruno, con due note del 12 e del 13 marzo 2013 sollecitava il Ministero a concludere l’iter di rideterminazione della speciale elargizione alla luce dell’accertato aggravamento, invocando l’applicazione in suo favore dell’art.14 della legge 206/2004.
Lo stesso ricorrente specificava con nota del 14 marzo 2013 come il verbale redatto dalla C.M.O. di Taranto non specificasse alcun danno morale né calcolasse l’I.C., ai fini dell’applicazione dell’art.6 comma 1 della legge 206/2004.
Lamenta, in definitiva, il ricorrente, come, prima di procedere alla riliquidazione della speciale elargizione in virtù del sopravvenuto aggravamento fosse indispensabile emendare le omissioni in cui era incorsa la C.M.O. di Taranto.
Con il provvedimento in epigrafe, la richiesta del ricorrente veniva respinta.
Il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento che deduce essere frutto di erronea applicazione della legge 206 del 3 agosto 2004, così come di difetto assoluto di motivazione.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso del quale ha chiesto venga dichiarata l’inammissibilità, o la infondatezza nel merito.
La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 13 marzo 2014.
DIRITTO
Il ricorrente sostiene che il Ministero della Difesa sia incorso in un errore interpretativo della normativa di settore, emanata per disciplinare nuove provvidenze in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, introdotta dalla legge 206 del 2004.
Si sarebbe, più in particolare, disatteso il senso e la finalità della normativa nel suo complesso, secondo i quali il legislatore del 2004 “ ha voluto, infatti, estendere i più favorevoli criteri di quantificazione della speciale elargizione anche a coloro che avevano beneficiato di tale provvidenza prima dell’entrata in vigore della legge”.
Illegittima, pertanto, risulterebbe la decisione secondo la quale “ la normativa di settore non prevede alcuna possibilità di aggravamento né interdipendenza ma solo la revisione delle percentuali ove non già liquidate al 26 agosto 2004 [……] Poiché il caso della S.V. non rientra neanche nell’ultima situazione testè descritta, non è possibile dar corso alle istanze sopra citate”.
La tesi prospettata dalla difesa del ricorrente fa leva sulla lettura combinata degli artt. 5, comma 2 e 6 della legge di riferimento.
In particolare, proprio l’art. 6 legge 3 agosto 2004, n.206, secondo l’impostazione difensiva prescelta “ non esclude affatto che possa procedersi a detta revisione (della percentuale di invalidità in caso di aggravamento) in ipotesi di aggravamento di infermità il cui riconoscimento e indennizzo sia intervenuto successivamente alla entrata in vigore della legge”
Il Collegio reputa che questa linea interpretativa debba essere condivisa.
In primo luogo, si deve notare che la lettura che l’amministrazione dà alla normativa in argomento urta contro principi interpretativi assolutamente quieti.
Ed invero, una volta accertato che il ricorrente ha subito un attentato catalogabile nel novero delle fattispecie contemplate dalla legge 206 del 2004 ed ha, altresì, riportato infermità di natura ingravescente è del tutto illogico negargli la rideterminazione delle provvidenze che gli spettano sulla base di un’opzione esegetica parziale.
Il Collegio non può non rilevare, sul punto, che l’Amministrazione ha eccessivamente enfatizzato il tenore letterale della norma di cui all’art.6 della legge 3 agosto 2004 n. 206.
La disposizione in esame si preoccupa di stabilire che “ le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell’eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale.”
Ma l’obiettivo di questa previsione è solo quello di fare in modo che chi è stato coinvolto da un attentato di matrice terroristica con conseguenze disciplinate da una normativa precedente e secondo pregressi criteri di calcolo possa contare sulla rivalutazione della invalidità riportata in base a criteri più favorevoli ex lege 206 del 2004.
La norma, però, una volta regolato questo aspetto che, per certi versi, può definirsi di diritto transitorio, non esclude che la rivalutazione della percentuale di invalidità spetti anche a coloro che si sono visti riconoscere e liquidare l’invalidità dopo l’entrata in vigore della legge 206 del 2004.
Se si opinasse in questo senso, si ammetterebbe la paradossale conseguenza di introdurre una inaccettabile disparità di trattamento tra quanti hanno subito un attentato prima del varo della legge 206, (ai quali verrebbe riservato un trattamento migliorativo) e quanti, invece, pur essendo i naturali destinatari delle nuove norme, in base al pacifico principio di irretroattività della legge (art.11 disp. prel. al c.c.) ne sopporterebbero una applicazione restrittiva.
Per questo, è assolutamente condivisibile l’approccio della difesa del ricorrente e la conseguente necessità di fornire una lettura orientata conformemente a Costituzione, sì da evitare applicazione della normativa che urtino contro il senso di giustizia.
In questo senso, il ricorso è meritevole di accoglimento, con annullamento della determinazione impugnata e doverosa rideterminazione delle provvidenze a favore del Bruno tenendo conto dell’aggravamento fisico e del danno biologico e morale, secondo la chiara ratio legis.
Le spese possono essere compensate, tenuto conto della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Mario Gabriele Perpetuini, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
VITTIME DOVERE - QUESITO-
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Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-
Messaggio da Dott.ssa Astore »
Io ,sulla bae di quanto e' emerso nei vostri colloqui,ritengo difficile vedersi attuare questa richiesta.
Comunque mi mandi i verbali della sua amministrazione per capire come e' avvenuto il sinistro.
Cordialmente
Lucia Astore
Comunque mi mandi i verbali della sua amministrazione per capire come e' avvenuto il sinistro.
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Lucia Astore
Dott.ssa Lucia Astore - Medico Legale | Psichiatra forense
Studio: Via della Mattonaia, 35 - 50121 Firenze
Telefono: 055 23 45 154
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Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-
per orientamento agli interessati e vi invito a leggere tutto il contesto poiché la sentenza abbraccia varie tematiche che erano state esposte.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 6 ,numero provv.: 201501243
- Public 2015-03-11 -
N. 01243/2015REG.PROV.COLL.
N. 03889/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3889 del 2010, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. A. L., con domicilio eletto presso M. M. in Roma, Via Marianna Dionigi, 29;
contro
INPS, quale successore dell’INPDAP, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Marinuzzi, con domicilio eletto presso Dario Marinuzzi in Roma, Via Cesare Beccaria, 29;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE, SEZIONE III, n. 02774/2009, resa tra le parti, concernente liquidazione indennita' di buonuscita;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di INPS;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22, comma 8, del d.lgs. 196/2003;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2014 il Cons. Pierfrancesco Ungari e udito per la parte appellante l’avvocato omissis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante, OMISSIS dell’Esercito ha riportato, a seguito della missione di pace in Bosnia Erzegovina, infermità che hanno determinato: l’accertamento della permanente non idoneità al servizio (ad opera della C.M.O. di OMISSIS, in data 22 novembre 2007), il riconoscimento dello status di vittima del dovere ai sensi del d.P.R. 243/2006 (mediante decreto del Prefetto di OMISSIS in data 13 dicembre 2007) ed il collocamento in quiescenza a decorrere dal 31 ottobre 2007 (mediante decreto del Ministero della difesa in data 20 dicembre 2007).
2. L’INPDAP, con delibera 2008, gli ha liquidato il T.F.S., calcolandolo sulla base del periodo di servizio di anni 17, mesi 5 e giorni 2.
Con delibera n. 8300 in data 18 aprile 2008, ha poi rigettato il ricorso amministrativo con cui lamentava l’omessa applicazione, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, dei benefici previsti dagli artt. 3 (aumento convenzionale dell’anzianità di servizio pari a dieci anni) e 2 (tre aumenti biennali di anzianità), della legge 336/1970.
3. Ha pertanto impugnato detti provvedimenti dinanzi al TAR Puglia, sostenendo che:
(a) - in quanto titolare di pensione di 1^ categoria per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, deve essere considerato a tutti gli effetti come invalido di guerra, ex art. 14 del d.P.R. 915/1978, e quindi gli spettano i benefici previsti dagli artt. 2 e 3, comma 2, della legge 336/1970;
(b) - vi è contraddittorietà rispetto al progetto di riliquidazione dell’indennità predisposto dalla Scuola in data 4 febbraio 2008, che contempla la spettanza dei dieci anni di aumento convenzionale.
Con motivi aggiunti, avverso il rigetto del ricorso amministrativo, ha poi aggiunto che:
(c) - è stato espressamente riconosciuto vittima del dovere – grande invalido di guerra, non semplicemente invalido per servizio, e quindi (anche in forza dell’equiparazione, ex art. 2, comma 105, della legge 244/2007, delle vittime del dovere a quelle del terrorismo e della criminalità organizzata, le quali ex art. 3 legge 206/2004 godono dell’aumento decennale figurativo) gli spettano i benefici previsti dalla legge 336/1970.
4. Il TAR Puglia, con la sentenza appellata (Lecce, III, n. 2774/2009), ha respinto il ricorso, affermando che:
(a) - per il godimento dei benefici di cui all’art. 3, della legge 336/1970, deve ritenersi necessario (in applicazione dell’art. 1, comma 3, della legge 824/1971, e dell’art. 1, comma 5, del d.l. 261/1974, conv. in legge 355/1974), che il dipendente abbia raggiunto il limite di anzianità di servizio entro il termine del 19 ottobre 1974, oppure l’età pensionabile entro il termine del 31 dicembre 1979, mentre il beneficio non può essere applicato oltre i termini decadenziali prescritti dall’art. 1, comma 1, del d.l. 261/1974;
(b) - quanto al beneficio di cui all’art. 2, della legge 336/1970:
(b.1) - al ricorrente non può essere riconosciuta la qualifica di invalido di guerra in quanto le patologie non sono state contratte in periodo di guerra (bensì durante la “missione di pace” in Bosnia, così qualificata dalla legge di autorizzazione 428/1996, di conversione del d.l. 346/1996), e le disposizioni della legge 336/1970 hanno natura eccezionale e sono quindi insuscettibili di applicazione estensiva agli invalidi per causa di servizio;
(b.2) - né a tal fine può valere l’equiparazione tra invalidi di servizio e invalidi di guerra in base all’art. 1 della legge 539/1950 ed all’art. 5 della legge 474/1958, che non hanno introdotto un’equiparazione automatica tra le due categorie e spiegano effetti riguardo soltanto ai benefici già spettanti, con esclusione di quelli successivamente riconosciuti;
(c) - il richiamo all’art. 2 del d.P.R. 915/1978 (spettanza di pensione, assegno e indennità di guerra ai militari impiegati per conto dell’ONU nelle zone di intervento di cui alla legge 1746/1962), risulta non conferente, posto che l’art. 5 della legge 824/1971 sancisce che le disposizioni della legge 336/1970 non si applicano ai soggetti di cui alla legge 1746/1962;
(d) - nemmeno la qualifica di vittima del dovere costituisce titolo per i benefici richiesti, posto che da essa, in forza dell’invocato art. 2, comma 105, della legge 244/2007, deriva soltanto la corresponsione dei benefici economici di cui all’art. 5, commi 3 e 4, della legge 206/2004.
5. Nell’appello, si sostiene che:
(a) - il TAR ha confuso il diritto di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico in virtù della legge 336/1970 con il diritto alla contribuzione figurativa ex art. 3; tale ultimo beneficio (a differenza del primo) non ha cessato di avere applicazione;
(b) - l’ambito operativo in cui l’appellante si è trovato costretto a svolgere il proprio dovere deve essere considerato a tutti gli effetti come “servizio di guerra”, essendovi stati bombardamenti per 78 giorni, prima della pace siglata a Dayton; tant’è vero, che l’appellante è stato riconosciuto Grande Invalido di Guerra;
(c) - la sentenza omette ogni motivazione in ordine alla sostanziale equiparazione (ex art. 2, comma 105, della legge 244/2007) delle vittime del dovere alle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo (alle quali, l’art. 3 della legge 206/2004 attribuisce un incremento figurativo di dieci anni dei versamenti contributivi utili ad aumentare l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione nonché il trattamento di fine rapporto);
(d) - in subordine (qualora, cioè, non si accedesse all’interpretazione ampia sottesa al motivo di appello precedente), l’art. 2, comma 105, della legge 244/2007, risulterebbe illegittimo per violazione dell’art. 3 Cost., posto che alla sostanziale equiparazione tra le due categorie non corrisponderebbe il riconoscimento degli stessi benefici, con evidente disparità di trattamento.
6. Si è costituito in giudizio, con memoria formale, l’INPS (Gestione ex INPDAP), quale successore dell’INPDAP.
7. Il Collegio ritiene condivisibili le conclusioni cui è giunta la sentenza appellata, per le considerazioni appresso indicate.
(a) – quanto all’applicazione dell’art. 3 della legge 336/1970, la giurisprudenza ha affermato la limitata applicazione nel tempo, entro i termini decadenziali previsti dall’art. 1, comma 1, del d.l. 261/1974, così come convertito dalla legge 355/1974, non soltanto per il pensionamento anticipato, ma anche per la contribuzione figurativa ai fini previdenziali (cfr. Cons. Stato, IV, n. 739/1992; TAR Sicilia, I, n. 770/2002), ed il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi da tale orientamento.
(b) quanto all’applicazione dell’art. 2 della legge 336/1970:
(b.1) - l’appellante non ha riproposto in appello il profilo di censura basato sull’equiparazione tra invalidi di servizio e invalidi di guerra (peraltro, l’equiparazione automatica tra le due categorie è negata dalla giurisprudenza: cfr. Cons. Stato, V, n. 921/1991 e n. 195/1997);
(b.2) - il beneficio dell’aumento dello stipendio ai fini previdenziali è previsto dall’art. 2 per i periodi di “servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, in prigionia e in internamento”;
(b.3) – deve ritenersi che il servizio durante il quale l’appellante ha riportato l’invalidità non possa rientrare in detta previsione, non trattandosi formalmente di un “servizio prestato in territorio dichiarato in stato di guerra”, o conseguente ad esso; infatti, non è controverso che il contesto fosse quello successivo agli Accordi di Dayton del 1995, e che il ricorrente abbia operato (nell’ambito della partecipazione italiana, infine autorizzata con d.l. 346/1996, conv. in legge 428/1996) con la Implemention Force - IFOR, forza multinazionale della NATO dispiegata in Bosnia ed Erzegovina, per un mandato di un anno dal dicembre 1995 al dicembre 1996, sotto il nome in codice di operazione Joint Endeavour, con il compito di assicurare l’applicazione da parte delle ex fazioni combattenti del General Framework Agreement for Peace (noto come Accordi di Dayton); la circostanza che detto contesto operativo fosse caratterizzato anche da bombardamenti e scontri armati a terra, non può condurre a superare la qualificazione formale della missione e del servizio prestato;
(b.4) – d’altro canto, il TAR ha correttamente evidenziato che le disposizioni della legge 336/1970, ai sensi dell’art. 5 della legge 824/1971, non si applicano ai soggetti di cui alla legge 1746/1962, mentre la circostanza che il servizio in questione ricadesse in zone di intervento di cui all’art. 11 della legge 1746/1962, può desumersi dalla nota prot. 13937 in data 14 maggio 2007 e dalla determinazione dello Stato Maggiore della difesa in data 11 gennaio 2007 (che comprende nella tabella allegata, per il periodo 18 dicembre 1995- 19 dicembre 1996, il personale impiegato nell’operazione Joint Endeavour, riportata ed evidenziata nello stato matricolare del ricorrente - cfr. documentazione depositata in primo grado);
(b.5) - riguardo alla qualifica di invalido di guerra, l’appellante sostiene che è stato riconosciuto Grande Invalido di Guerra, citando a tal fine il provvedimento del Comando in data 10 dicembre 2007, ma, a ben vedere, si tratta (come l’altro atto analogo, in data 4 febbraio 2008) di un progetto di liquidazione dell’indennità di buonuscita, che indica in nota che l’interessato è stato riformato per infermità dipendenti da causa di servizio, 1^ categoria di pensione, e che conseguentemente, ex art. 14 della legge 915/1978, gli è stata attribuita la qualifica di grande invalido di guerra; non si tratta dunque di un provvedimento attributivo di status, mentre quella di invalido di guerra è qualificazione formale, che presuppone un riconoscimento espresso, nel caso in esame non dimostrato.
(c) – quanto alla pretesa sostanziale equiparazione delle vittime del dovere alle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, va sottolineato che l’art. 2, comma 105, della legge 244/2007, si limita ad attribuire ad entrambe le categorie ed ai loro familiari superstiti i benefìci di cui all’articolo 5, commi 3 e 4, della legge 206/2004, vale a dire un assegno vitalizio e l’aumento della pensione di reversibilità; quindi, non sussiste una generale sostanziale equiparazione invocabile ai fini dell’attribuzione dei diversi benefici previsti dalla legge 336/1970.
(d) – né, infine, può sostenersi che la mancanza di detta piena equiparazione comporti una irragionevole disparità di trattamento e contrasti con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., in quanto è evidente che le categorie non sono ontologicamente sovrapponibili e che rientra nella discrezionalità del legislatore graduare i benefici, non risultando quindi irragionevoli le differenze dei benefici attribuiti dalle diverse normative.
8. In conclusione, correttamente il TAR ha ritenuto che quelle della legge 336/1970 sono norme eccezionali, non suscettibili di essere applicate estensivamente o analogicamente, al di fuori dei presupposti e limiti da esse espressamente previsti per la concessione dei benefici (cfr., in senso analogo, anche Cass. lav., n. 1830/1986; Corte Conti, sez. giur. Piemonte, n. 513/1999).
L’appello deve pertanto essere respinto.
9. Considerate la relativa novità di alcuni aspetti delle questioni affrontate e la consistenza delle difese dell’Amministrazione, può essere disposta l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/03/2015
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 6 ,numero provv.: 201501243
- Public 2015-03-11 -
N. 01243/2015REG.PROV.COLL.
N. 03889/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3889 del 2010, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. A. L., con domicilio eletto presso M. M. in Roma, Via Marianna Dionigi, 29;
contro
INPS, quale successore dell’INPDAP, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Marinuzzi, con domicilio eletto presso Dario Marinuzzi in Roma, Via Cesare Beccaria, 29;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE, SEZIONE III, n. 02774/2009, resa tra le parti, concernente liquidazione indennita' di buonuscita;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di INPS;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22, comma 8, del d.lgs. 196/2003;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2014 il Cons. Pierfrancesco Ungari e udito per la parte appellante l’avvocato omissis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante, OMISSIS dell’Esercito ha riportato, a seguito della missione di pace in Bosnia Erzegovina, infermità che hanno determinato: l’accertamento della permanente non idoneità al servizio (ad opera della C.M.O. di OMISSIS, in data 22 novembre 2007), il riconoscimento dello status di vittima del dovere ai sensi del d.P.R. 243/2006 (mediante decreto del Prefetto di OMISSIS in data 13 dicembre 2007) ed il collocamento in quiescenza a decorrere dal 31 ottobre 2007 (mediante decreto del Ministero della difesa in data 20 dicembre 2007).
2. L’INPDAP, con delibera 2008, gli ha liquidato il T.F.S., calcolandolo sulla base del periodo di servizio di anni 17, mesi 5 e giorni 2.
Con delibera n. 8300 in data 18 aprile 2008, ha poi rigettato il ricorso amministrativo con cui lamentava l’omessa applicazione, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, dei benefici previsti dagli artt. 3 (aumento convenzionale dell’anzianità di servizio pari a dieci anni) e 2 (tre aumenti biennali di anzianità), della legge 336/1970.
3. Ha pertanto impugnato detti provvedimenti dinanzi al TAR Puglia, sostenendo che:
(a) - in quanto titolare di pensione di 1^ categoria per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, deve essere considerato a tutti gli effetti come invalido di guerra, ex art. 14 del d.P.R. 915/1978, e quindi gli spettano i benefici previsti dagli artt. 2 e 3, comma 2, della legge 336/1970;
(b) - vi è contraddittorietà rispetto al progetto di riliquidazione dell’indennità predisposto dalla Scuola in data 4 febbraio 2008, che contempla la spettanza dei dieci anni di aumento convenzionale.
Con motivi aggiunti, avverso il rigetto del ricorso amministrativo, ha poi aggiunto che:
(c) - è stato espressamente riconosciuto vittima del dovere – grande invalido di guerra, non semplicemente invalido per servizio, e quindi (anche in forza dell’equiparazione, ex art. 2, comma 105, della legge 244/2007, delle vittime del dovere a quelle del terrorismo e della criminalità organizzata, le quali ex art. 3 legge 206/2004 godono dell’aumento decennale figurativo) gli spettano i benefici previsti dalla legge 336/1970.
4. Il TAR Puglia, con la sentenza appellata (Lecce, III, n. 2774/2009), ha respinto il ricorso, affermando che:
(a) - per il godimento dei benefici di cui all’art. 3, della legge 336/1970, deve ritenersi necessario (in applicazione dell’art. 1, comma 3, della legge 824/1971, e dell’art. 1, comma 5, del d.l. 261/1974, conv. in legge 355/1974), che il dipendente abbia raggiunto il limite di anzianità di servizio entro il termine del 19 ottobre 1974, oppure l’età pensionabile entro il termine del 31 dicembre 1979, mentre il beneficio non può essere applicato oltre i termini decadenziali prescritti dall’art. 1, comma 1, del d.l. 261/1974;
(b) - quanto al beneficio di cui all’art. 2, della legge 336/1970:
(b.1) - al ricorrente non può essere riconosciuta la qualifica di invalido di guerra in quanto le patologie non sono state contratte in periodo di guerra (bensì durante la “missione di pace” in Bosnia, così qualificata dalla legge di autorizzazione 428/1996, di conversione del d.l. 346/1996), e le disposizioni della legge 336/1970 hanno natura eccezionale e sono quindi insuscettibili di applicazione estensiva agli invalidi per causa di servizio;
(b.2) - né a tal fine può valere l’equiparazione tra invalidi di servizio e invalidi di guerra in base all’art. 1 della legge 539/1950 ed all’art. 5 della legge 474/1958, che non hanno introdotto un’equiparazione automatica tra le due categorie e spiegano effetti riguardo soltanto ai benefici già spettanti, con esclusione di quelli successivamente riconosciuti;
(c) - il richiamo all’art. 2 del d.P.R. 915/1978 (spettanza di pensione, assegno e indennità di guerra ai militari impiegati per conto dell’ONU nelle zone di intervento di cui alla legge 1746/1962), risulta non conferente, posto che l’art. 5 della legge 824/1971 sancisce che le disposizioni della legge 336/1970 non si applicano ai soggetti di cui alla legge 1746/1962;
(d) - nemmeno la qualifica di vittima del dovere costituisce titolo per i benefici richiesti, posto che da essa, in forza dell’invocato art. 2, comma 105, della legge 244/2007, deriva soltanto la corresponsione dei benefici economici di cui all’art. 5, commi 3 e 4, della legge 206/2004.
5. Nell’appello, si sostiene che:
(a) - il TAR ha confuso il diritto di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico in virtù della legge 336/1970 con il diritto alla contribuzione figurativa ex art. 3; tale ultimo beneficio (a differenza del primo) non ha cessato di avere applicazione;
(b) - l’ambito operativo in cui l’appellante si è trovato costretto a svolgere il proprio dovere deve essere considerato a tutti gli effetti come “servizio di guerra”, essendovi stati bombardamenti per 78 giorni, prima della pace siglata a Dayton; tant’è vero, che l’appellante è stato riconosciuto Grande Invalido di Guerra;
(c) - la sentenza omette ogni motivazione in ordine alla sostanziale equiparazione (ex art. 2, comma 105, della legge 244/2007) delle vittime del dovere alle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo (alle quali, l’art. 3 della legge 206/2004 attribuisce un incremento figurativo di dieci anni dei versamenti contributivi utili ad aumentare l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione nonché il trattamento di fine rapporto);
(d) - in subordine (qualora, cioè, non si accedesse all’interpretazione ampia sottesa al motivo di appello precedente), l’art. 2, comma 105, della legge 244/2007, risulterebbe illegittimo per violazione dell’art. 3 Cost., posto che alla sostanziale equiparazione tra le due categorie non corrisponderebbe il riconoscimento degli stessi benefici, con evidente disparità di trattamento.
6. Si è costituito in giudizio, con memoria formale, l’INPS (Gestione ex INPDAP), quale successore dell’INPDAP.
7. Il Collegio ritiene condivisibili le conclusioni cui è giunta la sentenza appellata, per le considerazioni appresso indicate.
(a) – quanto all’applicazione dell’art. 3 della legge 336/1970, la giurisprudenza ha affermato la limitata applicazione nel tempo, entro i termini decadenziali previsti dall’art. 1, comma 1, del d.l. 261/1974, così come convertito dalla legge 355/1974, non soltanto per il pensionamento anticipato, ma anche per la contribuzione figurativa ai fini previdenziali (cfr. Cons. Stato, IV, n. 739/1992; TAR Sicilia, I, n. 770/2002), ed il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi da tale orientamento.
(b) quanto all’applicazione dell’art. 2 della legge 336/1970:
(b.1) - l’appellante non ha riproposto in appello il profilo di censura basato sull’equiparazione tra invalidi di servizio e invalidi di guerra (peraltro, l’equiparazione automatica tra le due categorie è negata dalla giurisprudenza: cfr. Cons. Stato, V, n. 921/1991 e n. 195/1997);
(b.2) - il beneficio dell’aumento dello stipendio ai fini previdenziali è previsto dall’art. 2 per i periodi di “servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, in prigionia e in internamento”;
(b.3) – deve ritenersi che il servizio durante il quale l’appellante ha riportato l’invalidità non possa rientrare in detta previsione, non trattandosi formalmente di un “servizio prestato in territorio dichiarato in stato di guerra”, o conseguente ad esso; infatti, non è controverso che il contesto fosse quello successivo agli Accordi di Dayton del 1995, e che il ricorrente abbia operato (nell’ambito della partecipazione italiana, infine autorizzata con d.l. 346/1996, conv. in legge 428/1996) con la Implemention Force - IFOR, forza multinazionale della NATO dispiegata in Bosnia ed Erzegovina, per un mandato di un anno dal dicembre 1995 al dicembre 1996, sotto il nome in codice di operazione Joint Endeavour, con il compito di assicurare l’applicazione da parte delle ex fazioni combattenti del General Framework Agreement for Peace (noto come Accordi di Dayton); la circostanza che detto contesto operativo fosse caratterizzato anche da bombardamenti e scontri armati a terra, non può condurre a superare la qualificazione formale della missione e del servizio prestato;
(b.4) – d’altro canto, il TAR ha correttamente evidenziato che le disposizioni della legge 336/1970, ai sensi dell’art. 5 della legge 824/1971, non si applicano ai soggetti di cui alla legge 1746/1962, mentre la circostanza che il servizio in questione ricadesse in zone di intervento di cui all’art. 11 della legge 1746/1962, può desumersi dalla nota prot. 13937 in data 14 maggio 2007 e dalla determinazione dello Stato Maggiore della difesa in data 11 gennaio 2007 (che comprende nella tabella allegata, per il periodo 18 dicembre 1995- 19 dicembre 1996, il personale impiegato nell’operazione Joint Endeavour, riportata ed evidenziata nello stato matricolare del ricorrente - cfr. documentazione depositata in primo grado);
(b.5) - riguardo alla qualifica di invalido di guerra, l’appellante sostiene che è stato riconosciuto Grande Invalido di Guerra, citando a tal fine il provvedimento del Comando in data 10 dicembre 2007, ma, a ben vedere, si tratta (come l’altro atto analogo, in data 4 febbraio 2008) di un progetto di liquidazione dell’indennità di buonuscita, che indica in nota che l’interessato è stato riformato per infermità dipendenti da causa di servizio, 1^ categoria di pensione, e che conseguentemente, ex art. 14 della legge 915/1978, gli è stata attribuita la qualifica di grande invalido di guerra; non si tratta dunque di un provvedimento attributivo di status, mentre quella di invalido di guerra è qualificazione formale, che presuppone un riconoscimento espresso, nel caso in esame non dimostrato.
(c) – quanto alla pretesa sostanziale equiparazione delle vittime del dovere alle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, va sottolineato che l’art. 2, comma 105, della legge 244/2007, si limita ad attribuire ad entrambe le categorie ed ai loro familiari superstiti i benefìci di cui all’articolo 5, commi 3 e 4, della legge 206/2004, vale a dire un assegno vitalizio e l’aumento della pensione di reversibilità; quindi, non sussiste una generale sostanziale equiparazione invocabile ai fini dell’attribuzione dei diversi benefici previsti dalla legge 336/1970.
(d) – né, infine, può sostenersi che la mancanza di detta piena equiparazione comporti una irragionevole disparità di trattamento e contrasti con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., in quanto è evidente che le categorie non sono ontologicamente sovrapponibili e che rientra nella discrezionalità del legislatore graduare i benefici, non risultando quindi irragionevoli le differenze dei benefici attribuiti dalle diverse normative.
8. In conclusione, correttamente il TAR ha ritenuto che quelle della legge 336/1970 sono norme eccezionali, non suscettibili di essere applicate estensivamente o analogicamente, al di fuori dei presupposti e limiti da esse espressamente previsti per la concessione dei benefici (cfr., in senso analogo, anche Cass. lav., n. 1830/1986; Corte Conti, sez. giur. Piemonte, n. 513/1999).
L’appello deve pertanto essere respinto.
9. Considerate la relativa novità di alcuni aspetti delle questioni affrontate e la consistenza delle difese dell’Amministrazione, può essere disposta l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/03/2015
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Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-
Messaggio da Dott.ssa Astore »
Mi faccia sapere quando è in quale i CMO la convocano
Dott.ssa Lucia Astore - Medico Legale | Psichiatra forense
Studio: Via della Mattonaia, 35 - 50121 Firenze
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