Buongiorno,
sono un maresciallo dell'esercito e volevo domandarle quanti anni sono previsti come minimo per avere diritto se si viene riformati totalmente e non idonei incondizionatamente al smi con diritto al pensionamento inteso come ambito economico. Ho sentito parlare di 20 anni anche se alcuni citano 15 anni con almeno 12 di servizio permanente effettivo. Sono interessato a questa casistica perchè in convalescenza da piu di un anno e mezzo e penso che questo sia possibile nel mio caso.
La ringrazio anticipatamente e le auguro di cuore una buona giornata.
Max
20 anni minimi per riforma totale e pensionamento?
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
Regole del forum
Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
Rispondi
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Re: 20 anni minimi per riforma totale e pensionamento?
=======================================================================================mamo ha scritto:Buongiorno,
sono un maresciallo dell'esercito e volevo domandarle quanti anni sono previsti come minimo per avere diritto se si viene riformati totalmente e non idonei incondizionatamente al smi con diritto al pensionamento inteso come ambito economico. Ho sentito parlare di 20 anni anche se alcuni citano 15 anni con almeno 12 di servizio permanente effettivo. Sono interessato a questa casistica perchè in convalescenza da piu di un anno e mezzo e penso che questo sia possibile nel mio caso.
La ringrazio anticipatamente e le auguro di cuore una buona giornata.
Max
Stralcio della circolare inpdap nr.19 del 18.09.2009.-
Per quanto riguarda i requisiti contributivi minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (20 anni di anzianità contributiva, ovvero 15 anni in presenza di contribuzione alla data del 31 dicembre 1992) e successive modificazioni ed integrazioni.
3.3 Requisiti per il diritto alla pensione derivante da infermità
Il personale delle Forze Armate dispensato dal servizio per infermità dipendenti o non da causa di servizio ha diritto al trattamento pensionistico qualora abbia raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo (articolo 52,comma 1, del Testo unico)
Si rende opportuno precisare che in base all’articolo 40, comma 1, del Testo unico, il servizio utile è costituito dal servizio effettivo con l’aggiunta degli aumenti derivanti da maggiorazione dei servizi o di periodi computabili in base alle disposizioni vigenti.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di stato giuridico, dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza (art. 37, legge n. 113/1954 per il personale Ufficiali; art. 29 della legge n. 599/1954 per i sottufficiali). In tale ipotesi la decorrenza giuridica del trattamento pensionistico coinciderà con la data di collocamento in riserva o congedo assoluto mentre la decorrenza economica dello stessa corrisponderà al giorno successivo alla scadenza dei tre mesi di corresponsione degli assegni spettanti.
Si sottolinea che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 36 della legge 113/54 e dall’articolo 29 della legge n. 599/54, l’ufficiale o il sottufficiale che nel quinquennio sia stato giudicato non idoneo al servizio e venga collocato in aspettativa, superato il periodo massimo di aspettativa (due anni in un quinquennio) cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto. Di conseguenza, qualora sussistano i requisiti per una pensione di infermità (almeno 15 anni di contribuzione), la Sede Inpdap competente, ricevuta la prescritta documentazione pensionistica, è tenuta a liquidare il relativo trattamento sulla base del verbale che ha riconosciuto l’inidoneità, senza richiedere alcun ulteriore accertamento sanitario.
Per completezza di esposizione si precisa che anche nei confronti del personale in esame trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto, nell’ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia imputabile ad infermità non dipendente da causa di servizio, per la quale gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo ovvero al raggiungimento del 60° anno di età nei casi in cui l’interessato sia destinatario di un sistema di calcolo contributivo o misto. Ai fini del riconoscimento del diritto della suddetta pensione di inabilità è richiesto il possesso di un’anzianità contributiva minima di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione d’inabilità.
3.4 Maggiorazione dei servizi
L’articolo 5, comma 1, del D.lgs. n.165/1997 stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere complessivamente i cinque anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili.
Si riportano, a mero titolo esemplificativo, le disposizioni normative che dispongono aumenti dei periodi di servizio, utili ai fini del trattamento pensionistico, applicabili al personale in esame:
• articoli 19, 20 e 21 del Testo unico concernenti, rispettivamente, il servizio di navigazione e servizio su costa, il servizio di volo e quello di confine;
• articolo 17 legge n. 187/76 per servizio di impiego operativo (maggiorazione di 1/5: fino al 10/5/76 per il servizio presso enti addestrativi la maggiorazione è ridotta a 1/10);
• articolo 23 del Testo unico come recepito dall’articolo 8 della legge n. 838/73: servizio estero prestato presso residenze disagiate e particolarmente disagiate
Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti dì servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.
Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.
Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A) allegata alla legge n.335/1995 e s.m.i. Qualora l’interessato abbia, all’atto del collocamento a riposo, un’età inferiore.
Si precisa che gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili (riscattabili), a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.
Re: 20 anni minimi per riforma totale e pensionamento?
Messaggio da mamo »
La ringrazio sentitamente per le sue informazioni.
Quindi qualora fossi giudicato permanentemente non idoneo al smi con sanzione di riforma totale anche non avendo 20 anni di anzianità in servizio permanente (solo pochi mesi di meno) avendo i requisiti dei 12 anni nei 15 avrei diritto a pensionamento?
Quindi qualora fossi giudicato permanentemente non idoneo al smi con sanzione di riforma totale anche non avendo 20 anni di anzianità in servizio permanente (solo pochi mesi di meno) avendo i requisiti dei 12 anni nei 15 avrei diritto a pensionamento?
Re: 20 anni minimi per riforma totale e pensionamento?
==================================mamo ha scritto:La ringrazio sentitamente per le sue informazioni.
Quindi qualora fossi giudicato permanentemente non idoneo al smi con sanzione di riforma totale anche non avendo 20 anni di anzianità in servizio permanente (solo pochi mesi di meno) avendo i requisiti dei 12 anni nei 15 avrei diritto a pensionamento?
N.B. I 12 anni devono essere effettivi, ma ci devono essere le maggiorazione del servizio (1/5) (1/3) (1/2).-
P.S. Queste norme, sono elementari ma importantissimi....!!! .-
Re: 20 anni minimi per riforma totale e pensionamento?
Messaggio da mamo »
Ed ulteriore dubbio, chiedo scusa ancora per il disturbo, volevo sapere se mi sarà corrisposta una liquidazione per gli anni contributivi che ho versato. Se si, se verrà liquidata subito o al compimento dell'età pensionabile, cioè quella per vecchiaia.
Grazie ancora!!
Max
Grazie ancora!!
Max
Re: 20 anni minimi per riforma totale e pensionamento?
====================================================mamo ha scritto:Ed ulteriore dubbio, chiedo scusa ancora per il disturbo, volevo sapere se mi sarà corrisposta una liquidazione per gli anni contributivi che ho versato. Se si, se verrà liquidata subito o al compimento dell'età pensionabile, cioè quella per vecchiaia.
Grazie ancora!!
Max
E' possibile che non si sa neanche questo....??? sei un M.llo e non un novellino VFP1...non credi...???
rattamenti di Fine Servizio (TFS) comunque denominati Sono le prestazioni spettanti (Quale somma di Denaro una-tantum), al Termine del Servizio e alle CONDIZIONI meglio Specificate di Seguito, ai Dipendenti della pubblica Amministrazione assunti prima del 1 ° gennaio 2001. Per l'Individuazione della tipologia di Tfs spettante occorre distinguere le diverse prestazioni a base di all'amministrazione Presso la Quale si Presta Servizio: l'indennità di buonuscita per i lavoratori iscritti al Fondo di Previdenza per i Dipendenti Civili e militari dello Stato, assunti con Contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000, che Hanno Risolto, per qualunque Causa, il rapporto di Lavoro e quello previdenziale con almeno UN anno di iscrizione. Rimane in Trattamento di Fine Servizio (TFS buonuscita) tutto il Personale cosiddetto "non contrattualizzato" (ad Esempio: militari, docenti e Ricercatori universitari, Magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale della Carriera diplomatica e prefettizia, personale dei Vigili del fuoco, Dipendenti della Camera dei Deputati, del Senato e del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, ecc.), Compreso quello assunto also successivamente al 31/12/2000.
Il TFS del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso segue il termine di pagamento ordinario di 24 mesi, in tutti i casi di collocamento a riposo avvenuti a seguito di dimissioni volontarie con diritto (maturato dopo il 12 agosto 2011) al pensionamento anticipato rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 8299 , a seguito di numerose richieste di chiarimenti in merito ai corretti termini di pagamento da applicare ai TFS spettanti al personale in commento che cessa dal servizio anticipatamente rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o rispetto ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se differenti.
Dunque, si applica il termine ordinario di 24 mesi per i TFS relativi alle cessazioni: con un’età di almeno 57 anni e tre mesi e un’anzianità contributiva di 35 anni; con 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva intervenuta prima del raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia se differenti.
Termine di sei mesi - In caso contrario, ossia qualora l’iscritto abbia conseguito entro il 31 dicembre 2011 i 40 anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine di pagamento è quello di sei mesi. Termine che vale anche per gli iscritti che abbiano raggiunto entro la predetta data del 31 dicembre 2011 l’aliquota massima dell’80% della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi (per le cessazioni dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015) siano compiuti entro la data di collocamento a riposo. Si chiarisce, infine, che il raggiungimento entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell’80% della retribuzione pensionabile, non accompagnato dall’età anagrafica minima dei 53 anni compiuti entro la medesima data, non consente di ritenere maturati alla predetta data i requisiti per il pensionamento. Di conseguenza, il termine di pagamento è quello di sei mesi, sempre che i 53 anni e tre mesi (per le cessazioni che avvengono nell’intervallo di tempo sopra evidenziato) siano compiuti entro la data di collocamento a riposo.
Re: 20 anni minimi per riforma totale e pensionamento?
Messaggio da mamo »
Volevo domandarLe se da riformato è possibile percependo questo indennizzo mensile, svolgere un altro lavoro.
Grazie anticipatamente.
Max
Grazie anticipatamente.
Max
Re: 20 anni minimi per riforma totale e pensionamento?
==================Non si può lavorare, solo se si è destinatari dell'Art.2 Comma 12 l.335/95.-mamo ha scritto:Volevo domandarLe se da riformato è possibile percependo questo indennizzo mensile, svolgere un altro lavoro.
Grazie anticipatamente.
Max
Top
Re: contribuenti minimi
Messaggioda celeste3 » sab dic 08, 2012 7:37 pm
Scusa se mi intrometto, ma se sei andato in pensione per riforma e non per anzianità contributiva il commercialista ti ha dato per la seconda volta una risposta sbagliata (!!!) perchè si applica una decurtazione sulla parte eccedente la pensione minima sociale (pari a circa 480 euro) la decurtazione del 30% in quanto tu probabilmente intraprenderai un lavoro autonomo libero professionale.
Es. se la tua pensione è di 1480 euro dovrai sottrarre il 30% di 1000 (1480-480) = 300 euro, per cui percepirai 1180 al posto dei 1480, con una bella decurtazione. Però questo è in maniera veloce in quanto dipenderà anche dal reddito di lavoro autonomo che percepirai in quanto se sarà basso la decurtazione non sarà intera, ma sono calcoli da fare con dati alla mano.
Poi potresti solo usufruire di una sola detrazione per redditi o da pensione o da lavoro autonomo.
Naturalmente, solo per completezza, se invece l'attività è di lavoro dipendente la decurtazione è del 50%.
Per curiosità che consulenza andresti a svolgere?
Ciao
LINK SPONSORIZZATI
celeste3
Altruista
Altruista
Messaggi: 151
Iscritto il: dom set 11, 2011 4:59 pm
Top
Re: contribuenti minimi
Messaggioda giò61 » dom dic 09, 2012 1:22 pm
Ti ringrazio per la celere risposta.
Visto che vi sono diverse normative, e magari qualcosa è sfuggita anche al commercialista, potresti mandarmi gli estremi normativi di ciò che mi hai detto? (le persone che vengono poste in pensione per malattia non possono svolgere nessuna attività lavorativa altrimenti vi sono decurtazioni sulla pensione)
Sono a conoscenza che il regime fiscale dei minimi contribuenti non fà differenza tra coloro che sono andati in pensione per anzianità contributiva e per malattia (nel nostro caso riforma). Inoltre è un regime che non fa cumulo con la pensione ed inoltre non si deve superare i 30.000 € lordi anuui. Le persone che lo fanno in pensione comunicano la partita IVA all'Agenzia delle entrate ed eseguono i versamenti all'INPS .
Questi sono gli estremi del regime dei contribuenti minimi se ti può interesare: legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha introdotto a decorrere dal 1.1.2008 un regime fiscale agevolato.
Cordiali saluti e anticipatamente ti ringrazio..
LINK SPONSORIZZATI
giò61
Disponibile
Disponibile
Messaggi: 32
Iscritto il: gio apr 12, 2012 8:48 am
Top
Re: contribuenti minimi
Messaggioda celeste3 » dom dic 09, 2012 2:05 pm
La norma di riferimento è l'art. 19 del d.l. 25.06.2008 n.112 convertito nella legge 6.8.2008 n. 133 che ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la totale cumulabilità delle pensioni dirette di anzianità a carico
dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive con i redditi da lavoro autonomo
e dipendente. Tale articolo ha stabilito che, con la stessa decorrenza (1° gennaio 2009), le pensioni contributive sono interamente cumulabili con qualsiasi reddito da lavoro se (in sintesi) liquidate con anzianità contributiva di 40 anni. Ciò significa che chi è andato in pensione ad es con 35 effettivi + 5 e dopo svolgerà altra attività lavorativa non subirà alcuna decurtazione - trattenuta, salvo poi nel conguaglio pagare l'eventuale imposta sul reddito all'aliquota maggiore.
Per quanto ci riguarda l’INPDAP, con propria Nota Operativa n. 45/2008 ha stabilito, relativamente al caso di pensione per riforma al s.m.i. (attenzione invece non vale per chi è inabile a qualsiasi lavoro che non può svolgere nessun altro lavoro) "è cumulabile il 70% della pensione eccedente l’ammontare del trattamento minimo INPS"(per il lavoro autonomo). Ciò vuol dire che la pensione in virtù di questo ulteriore reddito subirà una decurtazione - trattenuta. "La trattenuta non può comunque superare il 30% dei redditi da lavoro autonomo.
Rispondi
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a “L'Avv. Giorgio Carta risponde”
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE